Pagina 1. Definizioni Domande su assoggettamento e registrazione... 4

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pagina 1. Definizioni... 3. 2. Domande su assoggettamento e registrazione... 4"

Transcript

1 Traduzione dal testo originale tedesco del Giudizi del comitato di specialisti qualificati FATCA 1 Pagina 1. Definizioni... 3 Soggetto controllante Conto... 3 Entità correlate... 3 Procura e autorizzazione alla firma Domande su assoggettamento e registrazione... 4 Consulenti in investimenti e gestori patrimoniali... 4 Cambio di valuta... 6 Holding: FFI o NFFE... 6 Holding che svolge attività di finanziamento... 7 Gestione immobiliare... 8 Società d investimento... 9 Cassa di risparmio del personale... 9 Qualified Credit Card Issuer...10 Locazione di cassette di sicurezza...11 Single FFI o FFI Group...12 Società di sede...12 Trustee...13 Entità operanti nel campo del commercio dei metalli preziosi e con attività secondarie nell ambito della costituzione in pegno...14 Associazione...15 Conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite...16 Provvedimenti di un gruppo internazionale...17 Istituti di previdenza Verifica, identificazione e notifica di conti statunitensi Holding: obbligo di notifica di conti...17 Processo di apertura del conto...18 Notifica di conti senza notizie...18 Partnership: identificazione dei partner...18 Portafogli rilevanti ai fini della notifica di conti statunitensi senza dichiarazione di consenso nel Consenso alla notifica per i nuovi conti di deposito con un saldo inferiore a USD Basi legali Accordo FFI Il comitato di specialisti qualificati FATCA è composto da rappresentanti della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, dell Amministrazione federale delle contribuzioni, dell Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell Associazione svizzera dei banchieri (ASB), nonché dell Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP), dell Associazione svizzera d assicurazioni (ASA), della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), di SwissHoldings, dell Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG) e di SIX Group. Per le espressioni tratte dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, se tradotte nel testo dell Accordo, si è utilizzata la traduzione italiana rimandando al punto in cui sono menzionate nelle disposizioni esecutive. La valutazione conclusiva sulle domande non è di competenza esclusiva della Svizzera.

2 Rapporto tra l Accordo e le disposizioni esecutive: notifica in forma aggregata...21 Rapporto tra l Accordo e le disposizioni esecutive: «financial income test» Altre domande Formulario R...22 Formulario W-8BEN Formato della data...23 Trattenuta alla fonte su conti di istituti finanziari non partecipanti...23 Prodotti previdenziali

3 1. Definizioni Soggetto controllante Diversamente dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, le quali per individuare eventuali persone soggette a notifica dietro una struttura si rifanno alla definizione di «substantial U.S. owner» (una partecipazione di almeno il 10% ovvero un diritto del 10%), l art. 2 cpv. 1 numero (32) dell Accordo FATCA parla di «Soggetto controllante» («controlling person») e ai sensi dell Accordo FATCA tale espressione va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Come va interpretata l espressione «Soggetto controllante»? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 10 aprile 2014: Ai sensi dell art 2 cpv. 1 numero (32) dell Accordo FATCA l espressione «Soggetto controllante» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del GAFI. Le raccomandazioni del GAFI sono recepite nel diritto svizzero tramite la LRD. L articolo di riferimento è l art. 4 LRD «Accertamento relativo all avente diritto economico». Occorre inoltre fare riferimento all art. 3 della Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 08), che sancisce concretamente l obbligo di diligenza relativo alla determinazione dell avente diritto economico. Conto Nell'allegato II sezione II.A.1 dell'accordo FATCA ("Istituti finanziari con clientela locale") si utilizza il termine "conto". A quali conti si riferisce questo termine, ovvero i conti qui indicati corrispondono ai "Financial Accounts" di cui trattano le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 13 febbraio 2014: Il termine "conto" (o "conti" al plurale) utilizzato nell'accordo corrisponde a quello di "conto finanziario". L'art. 2 cpv. 1 (22) dell'accordo FATCA rimanda per questo termine alle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non include i conti o i prodotti esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all'allegato II (b)(44) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense rimanda al (b) per la definizione del termine "conto finanziario". Entità correlate In base all art. 2 cpv. 1 (30) dell'accordo FATCA un'entità collegata sussiste se risulta una partecipazione diretta o indiretta che superi il 50% dei diritti di voto o del capitale. Ai sensi della stessa disposizione, la Svizzera può decidere se un'entità sia collegata o meno anche ai sensi della sezione 1471(e)(2) dell'internal Revenue Code statunitense. Detta sezione stabilisce a sua volta che un'entità è collegata se soddisfa tutti i criteri summenzionati (partecipazione diretta o indiretta oltre il 50% dei diritti di voto o del capitale). Possono le entità interessate decidere in modo autonomo quale definizione utilizzare o è necessaria l'autorizzazione delle autorità svizzere per ogni singolo caso? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 23 gennaio 2014: Scopo dell'art. 2 cpv. 1 (30) dell'accordo FATCA non è di mettere a carico delle autorità la responsabilità di verificare la correlazione tra entità, quanto piuttosto di attribuire contrattualmente alla Svizzera il diritto di scegliere. Detto diritto di scelta può essere esercitato da ogni entità in funzione delle proprie esigenze. La stessa logica è altresì alla base dell'art. 2 cpv. 3 della Legge FATCA. Essa sancisce che 3

4 gli istituti finanziari svizzeri possono applicare le relative definizioni delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché quelle dell'accordo FATCA purché la loro applicazione non pregiudichi lo scopo dell'accordo. Procura e autorizzazione alla firma Secondo l allegato I sezione II.B.1 lett. f dell Accordo FATCA, una procura o un autorizzazione alla firma a favore di una persona con indirizzo negli Stati Uniti rappresenta un indizio statunitense. Comprende tale procura solo un mandato di disposizione relativo ai valori patrimoniali oppure anche un mandato di gestione o un autorizzazione alla fornitura di informazioni? Giudizio del comitato di specialisti qualificati, 8 maggio 2014: Una procura ai sensi dell allegato I sezione II.B.1 lett. f dell Accordo FATCA comprende delle deleghe atte a concedere un potere di disposizione su patrimoni finanziari di terzi (procura generale o mandato di gestione). Una semplice autorizzazione alla fornitura di informazioni (ad es. informazioni orali o scritte oppure consultazione delle informazioni tramite e-banking) non rappresenta una procura ai sensi dell allegato I sezione II.B.1 lett. f dell Accordo FATCA. 2. Domande su assoggettamento e registrazione Consulenti in investimenti e gestori patrimoniali Si applica il FATCA anche ai gestori patrimoniali indipendenti che non assistono clienti americani? In caso di risposta affermativa, sono i gestori patrimoniali indipendenti tenuti a stipulare un accordo FFI con l IRS? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 27 marzo 2014, rivisto il 2 maggio 2014: Ai sensi dell art. 4 della Legge FATCA in combinato disposto con l art. 3 cpv. 1 lett. a dell Accordo FATCA, gli istituti finanziari svizzeri sottostanno all obbligo di registrazione presso l IRS a meno che non ne siano esonerati ai sensi dell art. 4 cpv. 2 della Legge FATCA. L autorizzazione alla registrazione presso l IRS risulta dall art. 4 dell Accordo FATCA. Gli obblighi derivanti dall Accordo FATCA e dalla Legge FATCA riguardano in linea di principio anche i consulenti in investimenti e i gestori patrimoniali indipendenti che non assistono clienti americani. In conformità all Accordo, l obbligo di registrazione insorge non appena sussiste un potere di disposizione su patrimoni finanziari di terzi (procura bancaria generale o mandato di gestione; cfr. art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA). I consulenti in investimenti sono assoggettati all obbligo di registrazione unicamente se accettano ordini dei clienti e, in virtù di una procura loro conferita, li trasmettono alla banca per l esecuzione. In generale sono esonerati dagli obblighi derivanti dall Accordo FATCA e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense i consulenti in investimenti e i gestori patrimoniali indipendenti che svolgono la propria attività come persone fisiche o ditte individuali iscritte presso il registro di commercio (cfr. art. 2 cpv. 1 numero (28) dell Accordo FATCA). Chiunque effettui investimenti per conto di clienti in qualità di consulente o amministri patrimoni di clienti in qualità di gestore patrimoniale indipendente sotto una forma organizzativa di persona giuridica o di società di persone sulla base esclusiva di procure bancarie (procure generali o mandati di gestione) oppure in qualità di organo di persone giuridiche o fondazioni può registrarsi presso l IRS come «istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente». Ciò non comporta alcun obbligo di adempimento delle disposizioni di un accordo FFI. Questa agevolazione nell adempimento degli obblighi derivanti dall Accordo FATCA e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense è tuttavia riconosciuta soltanto nel caso in cui tutti i patrimoni amministrati siano depositati presso una banca o un commerciante di valori mobiliari che figura come FFI registrato presso l IRS o che esercita la propria attività in uno Stato con cui gli 4

5 Stati Uniti hanno stipulato una convenzione che esclude tale banca o commerciante di valori mobiliari dall obbligo di registrazione. Inoltre l agevolazione non trova applicazione nel caso di gestori patrimoniali indipendenti che amministrano valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non rientranti nella definizione di «veicoli qualificati d investimento collettivo» stabilita dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Un altra condizione è che il gestore patrimoniale non detenga partecipazioni in tali veicoli d investimento collettivo (allegato II sezione II.A.2 dell Accordo FATCA). L obbligo di registrazione si estende anche ai gestori patrimoniali indipendenti e ai consulenti in investimenti che amministrano patrimoni o che conseguono proventi dall attività di gestione patrimoniale o di consulenza inferiori ai valori minimi stabiliti nell Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF). Tale obbligo risulta dall art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA, nonché dal (e)(4)(i)(A) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Qualora il consulente in investimenti o il gestore patrimoniale indipendente eserciti delle attività secondarie che ricadono a loro volta nell ambito di applicazione dell Accordo FATCA, queste devono essere sottoposte a un esame separato. In funzione del tipo e della portata delle attività secondarie che rientrano nel concetto di «conto finanziario» come precisato nell art. 2 cpv. 1 numero (22) dell Accordo FATCA, è possibile che tali attività facciano sorgere l obbligo di registrazione dell entità presso l IRS e di adempimento delle disposizioni di un accordo FFI. Le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense modificate in data 6 marzo 2014 ( prevedono che, in alternativa alla registrazione, i gestori patrimoniali indipendenti possano certificare di essere un «certified deemed-compliant foreign financial institution» nei confronti di ogni banca o commerciante di valori mobiliari presso cui sono depositati i beni amministrati per conto del cliente (cfr. art (f)(2)(v) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense). La certificazione in alternativa alla registrazione presuppone che il gestore patrimoniale indipendente eserciti esclusivamente le attività attribuite dal diritto statunitense a un «investment advisor»; nello specifico, egli non può intrattenere relazioni d affari che secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense rientrano nella categoria del «financial account». Al momento attuale non è ancora chiaro tuttavia in quale forma debba essere effettuata tale certificazione e se essa comporti ulteriori obblighi di qualche natura. Il punto 4 del Memorandum d intesa stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti il 7 giugno 2013 autorizza gli istituti finanziari svizzeri a impiegare le definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché le corrispondenti definizioni dell Accordo, a condizione che ciò non pregiudichi le finalità dell Accordo stesso. In base a questo principio e in applicazione dell art. 2 cpv. 3 della Legge FATCA, quanto esposto in questo paragrafo si applica quindi sia ai consulenti in investimenti che ai gestori patrimoniali indipendenti. Società semplice Come devono essere classificate e documentate le società semplici ai sensi del FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 10 aprile 2014: In conformità al (b)(35) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, una società («entity») è qualsiasi soggetto diverso da una persona fisica. Non essendo una persona fisica, in linea di principio una società semplice dovrebbe quindi qualificarsi come «entity». Tuttavia, per la società semplice è possibile aprire un conto a nome della società o a nome dei singoli soci. Ciò premesso, è ragionevole prevedere ipotesi diverse: 1) Conti aperti a nome della società semplice In relazione a tali conti è possibile un approccio a tre livelli: a) Verifica di sussistenza di un FFI (Investment Club) È prevedibile almeno un caso in cui una società semplice possa qualificarsi come istituto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA, segnatamente in presenza di ciò che viene definito «Investment Club». Un Investment Club è un gruppo di persone che uniscono i propri valori patrimoniali individuali a scopi di investimento collettivo. In Svizzera, gli Investment Club vengono di regola costituiti sotto forma di so- 5

6 cietà semplici. È ipotizzabile che un Investment Club organizzato come società semplice possa ricadere nella definizione di istituto finanziario (in particolare di società d investimento ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA). Come tale, è tenuto a registrarsi in qualità di istituto finanziario notificante. Previa soddisfazione di determinati requisiti è però possibile optare per soluzioni più semplici: se si tratta di una «sponsored investment entity», come da definizione di cui al (f)(1)(i)(F) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, l Investment Club si qualifica come «istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente»; se si tratta di un «sponsored, closely held investment vehicle», come da definizione di cui al (f)(2)(iii) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, l Investment Club si qualifica come «istituto finanziario certificato, ritenuto adempiente»; l Investment Club si qualifica come «owner-documented FFI», come da definizione di cui al (f)(3) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. b) Verifica di sussistenza di una «Active NFFE» Ai sensi del FATCA, alcuni tipi di società semplici possono essere considerati come NFFE attive. Un consorzio edile costituito sotto forma di società semplice (cd. ARGE, gruppo di lavoro) può soddisfare i criteri di cui all allegato I sezione VI.B.4 lettera a dell Accordo FATCA se meno del 50% dei suoi redditi è rappresentato da redditi passivi e se meno del 50% dei suoi valori patrimoniali detenuti è rappresentato da valori patrimoniali che producono o possono produrre redditi passivi. Anche le società di nuova costituzione alle quali si applicano le regole della società semplice ricadono nel disposto della lettera h della citata disposizione. In questi casi non è richiesta l identificazione dei soci ai sensi del FATCA. c) Altri casi Tutti gli altri tipi di società semplici devono essere qualificati come NFFE passive. Trovano pertanto applicazione gli obblighi di diligenza di cui all allegato I sezione IV.D.4 rispettivamente V.C.2 dell Accordo FATCA. Dal punto di vista delle banche, in caso di società semplici devono essere identificate come titolari del conto ai sensi della Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB 08) solo le persone detentrici del diritto di firma nei confronti della banca (cfr. n. marg. 15 della CDB 08). Si può quindi valutare di trattare tali conti come conti cointestati (cfr. commentario alla CDB 08, art. 2 cpv. 1) e di adempiere i pertinenti obblighi di diligenza per conti privati ai fini del FATCA in relazione a tutti i soci e/o soggetti controllanti. In alternativa, per accertare se un socio o un soggetto controllante è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti è possibile ottenere un autodichiarazione della società semplice in conformità con l Accordo FATCA. 2) Conti aperti a nome dei singoli soci È opportuno considerare questi conti come conti cointestati e applicare i pertinenti obblighi di diligenza per conti privati ai fini del FATCA. Cambio di valuta In un area di servizio autostradale, un entità svizzera offre come unica attività aziendale o a titolo di attività commerciale secondaria di un distributore di carburante o di un chiosco la conversione diretta di un importo in diversa moneta (cambio di valuta). Si considera questa entità un istituto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 8 maggio 2014: Ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numeri (7, 9) dell Accordo FATCA il cambio di valuta svolto a fini commerciali non si configura come attività di un istituto finanziario, in quanto il cambio di banconote e monete non rientra nella definizione di «valuta estera» di cui all art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA. Holding: FFI o NFFE 6

7 Una holding svizzera controlla varie società operative in Svizzera e all estero non attive nel settore finanziario. La holding svizzera non è quotata regolarmente su una borsa riconosciuta e non è correlata a un entità quotata regolarmente su una borsa riconosciuta. Variante: la holding svizzera controlla, oltre alle società operative, anche un istituto finanziario, come da definizione di cui all art. 2 cpv. 1 numero (7) dell Accordo FATCA (direttamente o indirettamente). Si qualifica la holding come FFI o come NFFE? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 13 marzo 2014: Se non detiene partecipazioni in FFI, la holding svizzera non si qualifica come FFI, né ai sensi dell Accordo FATCA né ai sensi delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Se detiene partecipazioni in FFI, la holding svizzera non si qualifica come FFI ai sensi dell Accordo FATCA. Conformemente al (e)(1)(v) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, la holding svizzera è un FFI quando l «expanded affiliated group» comprende FFI e il gruppo nel suo insieme non soddisfa i requisiti per essere considerato come «non-financial group» ai sensi delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Una holding svizzera con partecipazioni in FFI di qualsivoglia tipo può pertanto scegliere di qualificarsi come NFFE ai sensi dell Accordo FATCA (a tal proposito di veda «Holding: obbligo di notifica di conti») o come FFI ai sensi delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Se sceglie di qualificarsi come NFFE occorre verificare se rientra nella categoria di NFFE attiva o passiva. La corrispondente definizione di cui al (c)(1) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense si scosta da quella di cui all allegato I sezione VI.B.4 dell Accordo FATCA. Il par. 4 del Memorandum d intesa stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti il 7 giugno 2013 autorizza gli istituti finanziari svizzeri a impiegare le definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché le corrispondenti definizioni dell Accordo, a condizione che ciò non pregiudichi le finalità dell Accordo stesso. Ciò premesso, la NFFE può essere qualificata alternativamente ai sensi delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense o dell Accordo FATCA. Per quanto riguarda la holding di una compagnia assicurativa, questa si qualifica sia ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numero (12) dell Accordo FATCA sia ai sensi del preambolo (Summary of Comments and Explanation of Revisions) VI.E.4. e del (e)(1)(iv) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense come compagnia assicurativa specifica e FFI se la holding stessa è tenuta a fornire prestazioni in relazione a contratti assicurativi con valori di riscatto o contratti assicurativi di rendita. Holding che svolge attività di finanziamento Ai sensi del FATCA, come deve qualificarsi una società svizzera che, oltre alla detenzione e gestione di partecipazioni per proprio conto, si occupa anche di attività di finanziamento a favore di società del gruppo? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 3 luglio 2014: Ai sensi dell art 2 cpv. 1 numero (7) dell Accordo FATCA si qualificano come «istituto finanziario» un ente di custodia, un ente di deposito, una società d investimento o una compagnia assicurativa specifica. Holding ed entità che svolgono attività di finanziamento non sono espressamente menzionate. Sono invece citate nell allegato I sezione VI.B.4 dell Accordo FATCA relativo alle NFFE attive. Una holding o un entità che svolge attività di finanziamento si qualifica come NFFE attiva se soddisfa uno dei seguenti criteri: le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse da una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, 7

8 e nel finanziamento e nell erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d investimento il cui scopo sia di acquisire o costituire società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d investimento (lett. e); la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario (lett. g). Si evince quindi che un entità svizzera che svolge attività di holding e di finanziamento all interno di un gruppo di imprese non si qualifica come istituto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA, e che invece deve essere considerata come NFFE. In quanto tale, sarà considerata come NFFE attiva se soddisfa alternativamente uno dei due criteri sopra indicati. Inoltre, l entità è una NFFE attiva ai sensi dell allegato I cpv. VI.B.4 lett. b dell Accordo FATCA se è correlata a un entità quotata su un mercato finanziario regolamentato. Questa conclusione è compatibile anche con il (e)(5)(i)(A) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Per quanto riguarda le holding che detengono partecipazioni in FFI si veda la domanda «Holding: FFI o NFFE». Gestione immobiliare Una società immobiliare gestisce immobili per conto di terzi. I canoni di locazione vengono versati dai locatari su un conto della società immobiliare. Previa deduzione delle spese di amministrazione, il denaro viene trasferito sui conti individuali dei proprietari. È l azienda immobiliare considerata istituto finanziario ai sensi del FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 10 aprile 2014: La prestazione di servizi connessi alla gestione di immobili non costituisce un attività che comporta la classificazione come istituto finanziario ai sensi del FATCA. Si presuppone che con i proprietari degli immobili sussistano intese contrattuali relative all entità dei servizi da prestarsi e che la società immobiliare percepisca un compenso in linea con i livelli di mercato a fronte della prestazione di tali servizi concordati contrattualmente. Si tratta pertanto di un attività aziendale non rientrante nel settore finanziario. Va data risposta negativa anche all altra domanda, in cui si chiede se l accettazione e la provvisoria gestione di pagamenti di canoni comporti la classificazione come istituto finanziario poiché la società immobiliare, tramite l accettazione dei canoni di locazione, di fatto non consegue un reddito e pertanto non soddisfa né i requisiti di un ente di custodia (almeno il 20% dei proventi lordi derivante dalla gestione di valori patrimoniali e dalla fornitura di servizi finanziari) né quelli di una società d investimento (almeno il 50% dei proventi lordi conseguiti mediante l investimento o la gestione di valori patrimoniali) (cfr. il capitolo «Società d investimento»). Pertanto, qualora la società immobiliare si occupi esclusivamente dell amministrazione di immobili e non svolga alcuna ulteriore attività non descritta qui, non si considera un istituto finanziario ai sensi del FATCA. 8

9 Società d investimento Lo svolgimento di attività accessorie da parte di una società di servizi nel settore del portfolio management, della negoziazione di titoli o simili per conto di altre società del gruppo o di terzi determina la sua qualifica di «società d investimento» conformemente all Accordo FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 27 marzo 2014, rivisto il 2 maggio 2014: Ai sensi dell art 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA, tutte le entità che includono tra le loro attività la compravendita di strumenti finanziari, la gestione individuale o collettiva di portafogli oppure un altra modalità d investimento o di gestione di fondi o di denaro per conto terzi sono comprese nell espressione «società d investimento» e rientrano quindi nell ambito di applicazione dell Accordo. Il punto 4 del Memorandum d intesa stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti il 7 giugno 2013 autorizza gli istituti finanziari svizzeri a impiegare le definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché le corrispondenti definizioni dell Accordo, a condizione che ciò non pregiudichi le finalità dell Accordo stesso. Il (e)(4)(iii)(A) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense prevede che le «società d investimento» siano soggette all obbligo di registrazione ai sensi della Legge FATCA soltanto se a) in un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell ultimo anno civile, oppure b) in un periodo più breve a partire dall avvio dell attività dell entità, oltre il 50% dei proventi lordi è stato conseguito tramite operazioni che le qualificano come «società d investimento». Le entità svizzere sotto una forma organizzativa di persone giuridiche o società di persone non sottostanno quindi all obbligo di registrazione anche se esercitano una o più attività tipicamente svolte dalle «società d investimento» alla condizione che meno del 50% del loro fatturato lordo sia generato da tali attività. Questa possibilità riguarda in particolare amministratori fiduciari, studi legali e società controllate che svolgono operazioni di gestione patrimoniale per altre società del gruppo e altre entità domiciliate in Svizzera che svolgono attività di una «società d investimento» secondo la definizione dell Accordo FATCA soltanto come attività secondaria con un fatturato inferiore al limite sovrammenzionato. Conformemente all Accordo FATCA, anche queste entità possono tuttavia iscriversi nel registro. In funzione delle attività effettivamente svolte, dovranno registrarsi come «istituto finanziario non partecipante» oppure come «istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente». Le entità che esercitano attività corrispondenti a quelle di un «investment advisor» ai sensi del diritto statunitense ma che generano con tali attività oltre il 50% dei loro proventi lordi hanno eventualmente la possibilità di qualificarsi come «istituto finanziario certificato, ritenuto adempiente» presso le banche e i commercianti di valori mobiliari (cfr (f)(2)(v) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense). Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo «Consulenti in investimenti e gestori patrimoniali». Cassa di risparmio del personale Se un entità gestisce una cassa di risparmio del personale per i suoi collaboratori, in nome e per conto dei quali custodisce depositi, ad es. a titolo fruttifero, una parte dello stipendio netto dei collaboratori; oppure opzioni o azioni di collaboratori, deve qualificarsi come istituto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 3 luglio 2014: Una cassa di risparmio del personale, benché giuridicamente non autonoma all interno di una società, deve essere considerata come entità separata. Secondo le disposizioni dell autorità statunitense competente, una cassa di risparmio del personale è un istituto finanziario se rientra nella definizione di «ente di deposito» di cui all art. 2 cpv. 1 numero (10) dell Accordo FATCA, in quanto esercita un «banking or similar business» ai sensi del (e)(2) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del 9

10 Tesoro statunitense. In base a tale disposizione questo caso si verifica se un entità: «in the ordinary course of its business with customers regularly engages in one or more of the following activities: makes personal, mortgage, industrial, or other loans or provides other extensions of credit; purchases, sells, discounts, or negotiates accounts receivable, installment obligations, notes, drafts, checks, bills of exchange, acceptances, or other evidences of indebtedness; issues letters of credit and negotiates drafts drawn thereunder; provides trust or fiduciary services; finances foreign exchange transactions; or enters into, purchases, or disposes of finance leases or leased assets.» Se una cassa di risparmio del personale non esercita alcuna delle attività sopra elencate non si qualifica, in quanto tale, come ente di deposito e quindi nemmeno come istituto finanziario ai sensi del FATCA. La messa a disposizione dei depositi alla società alla quale la cassa di risparmio del personale appartiene non giustifica la qualificazione della cassa di risparmio del personale come istituto finanziario, poiché le attività di finanziamento finalizzate all autofinanziamento di una società ovvero dell attività aziendale del gruppo di imprese non sono equiparabili ad attività di un istituto finanziario ai sensi del FATCA, a condizione che il gruppo di imprese non si qualifichi come gruppo finanziario ai sensi del FATCA (cfr. allegato I sezione VI.B.4 lettera g dell Accordo FATCA e (e)(5)(i)(D)(1)(v) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense). Qualified Credit Card Issuer Le società emittenti di carte di credito possono richiedere lo status di «Qualified Credit Card Issuer» (QCCI) ai sensi del (f)(1)(i)(E) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense e vanno quindi considerate come istituti finanziari adempienti ai sensi del FATCA. Può una società di carte di credito essere considerata come QCCI ai sensi dell Accordo FATCA stipulato dalla Svizzera se, oltre alle classiche operazioni con carte di credito, esercita anche operazioni con carte di debito? Opinioni del comitato di specialisti qualificati, 25 giugno 2014: L Accordo FATCA stipulato dalla Svizzera non contiene disposizioni in materia di QCCI. A norma dell art 2 cpv. 1 della Legge FATCA gli istituti finanziari svizzeri possono quindi applicare la regolamentazione prevista dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Un QCCI è un istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente ai sensi del (f) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. I (f)(1)(i)(E)(1) e (2) delle disposizioni esecutive a tal proposito recitano: «Qualified Credit Card Issuer An FFI is described in this paragraph (f)(1)(i)(e) if the FFI meets the following requirements. (1) The FFI is an FFI solely because it is an issuer of credit cards that accepts deposits only when a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to the card and the overpayment is not immediately returned to the customer. (2) By the later of June 30, 2014, or the date it registers as a deemed-compliant FFI, the FFI implements policies and procedures to either prevent a customer deposit in excess of $50,000 or to ensure that any customer deposit in excess of $50,000 is refunded to the customer within 60 days. For this purpose, a customer deposit does not refer to credit balances to the extent of disputed charges but does include credit balances resulting from merchandise returns.» Lo status di QCCI può essere assunto solo da una società di carte di credito che sia un FFI. Le società di carte di credito che non si occupano direttamente dell attività di emissione («issuing») bensì solo 10

11 di attività di distribuzione o amministrative, come l «acquiring», sono NFFE non soggette ad alcun obbligo FATCA. Una società di carte di credito acquisisce lo status di FFI se accetta versamenti sul conto della carta di credito. Se il saldo del conto è positivo, si può parlare di un conto di deposito. Non importa se il saldo positivo del conto risulta da versamenti anticipati («prepaid») o da pagamenti posticipati («postpaid») di importo eccessivo («overpayment»). «Depository account A commercial, checking, savings ( ) account, or any other instrument for placing money in the custody of an entity engaged in a banking or similar business for which such institution is obligated to give credit ( ), including, for example, a credit balance with respect to a credit card account issued by a credit card company that is engaged in a banking or similar business ( )» ( (b)(3)(i) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense). Una società di carte di credito che non accetta depositi non si qualifica pertanto come FFI. Le società di carte di credito che si qualificano come FFI non sono generalmente soggette ad alcun obbligo di identificazione finché non superano il limite di USD per i versamenti accreditati sul conto, come si evince dall allegato I sezione II.A.1. dell Accordo FATCA. Le società di carte di credito svizzere che si qualificano come FFI possono richiedere lo status di QCCI con obblighi FATCA semplificati se soddisfano anche i requisiti formali di cui al (f)(1)(i)(E)(1) e (2) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Segnatamente, devono garantire che a partire dal 30 giugno 2014 o dal momento in cui si registrano come istituto finanziario registrato ritenuto adempiente rimborseranno gli importi che superano USD entro 60 giorni. Non devono inoltre esercitare alcun altra attività rilevante per lo status di FFI oltre alla loro attività di società di carte di credito che accettano versamenti. Locazione di cassette di sicurezza Una società concede in locazione (in osservanza delle normative vigenti) cassette di sicurezza di un ex deposito di sicurezza bancario, offrendo ai propri clienti (persone fisiche e giuridiche) possibilità di custodia sicure e regolate da comodi orari di accesso. Possono essere custoditi, ad esempio, documenti importanti, gioielli, oggetti numismatici, metalli preziosi, ecc. Il locatore non conosce esattamente il contenuto delle cassette di sicurezza né può accedervi. È questa società un istituto finanziario ai sensi del FATCA? In caso affermativo, qual è la soglia di proventi lordi conseguiti tramite questa attività per qualificarsi come FFI obbligato alla registrazione? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 11 giugno 2014: La concessione in locazione di cassette di sicurezza alle quali solo il locatario può accedere (ad es. utilizzando chiavi, codici numerici o altri elementi di accesso di sicurezza) non è considerata né come conto finanziario né come attività d investimento equiparata a un conto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA e delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, nemmeno se il locatario ha la facoltà, statuita nel contratto di locazione, di conservare valori patrimoniali come denaro contante o titoli nella propria cassetta di sicurezza. È tuttavia possibile equiparare la locazione di cassette di sicurezza a un conto finanziario qualora il contratto di locazione fosse collegato a ulteriori accordi che prevedano la possibilità di custodire nella cassetta di sicurezza unicamente valori patrimoniali acquisiti presso il locatore o mediante la sua intermediazione. In tal caso il contratto di locazione in quanto tale passa in secondo piano e nell accertamento generale dei rapporti giuridici bisognerebbe ipotizzare l esistenza di un conto finanziario. 11

12 Se l attività è equivalente a quella di un istituto finanziario, la società deve registrarsi presso le autorità fiscali federali statunitensi come «ente di custodia» e come tale deve adempiere gli obblighi derivanti da un accordo FFI se, come parte essenziale della propria attività economica, detiene valori patrimoniali per conto di terzi. Un entità detiene valori patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili al possesso di valori patrimoniali e all erogazione di servizi finanziari sono pari o superiori al 20 % dei proventi lordi dell entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall anno civile) che precede l anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell entità (art. 2 cpv. 1 numero (9) dell Accordo FATCA). Sono servizi finanziari ai sensi delle presenti disposizioni tutti i servizi elencati dall Accordo FATCA, in particolare la compravendita di strumenti del mercato monetario, valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi d interesse e sugli indici, valori mobiliari o l esecuzione di futures su materie prime, la gestione di portafogli nonché altre modalità d investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi. Se i proventi derivanti da queste attività non superano il 20% dei proventi lordi, la società non si qualifica come istituto finanziario ai sensi del FATCA. Single FFI o FFI Group Un istituto finanziario svizzero notificante ha una società affiliata in Lussemburgo che è un veicolo d investimento collettivo e quindi si qualifica come FFI. Può l istituto finanziario svizzero può registrarsi presso le autorità fiscali statunitensi come Single FFI oppure deve considerare se stesso e la società affiliata come entità correlate, definire una Lead FFI e ad esempio registrare contestualmente la società affiliata come Member FFI, anche se è certo che la società affiliata è adempiente ai sensi del FAT- CA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 24 aprile 2014: Le entità reciprocamente correlate e facenti parte di un gruppo allargato (expanded affiliated group, EAG) sono «entità correlate» ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numero (30) dell Accordo FATCA (cfr. a tal proposito la domanda «Entità correlate»). Tali entità hanno sostanzialmente due opzioni per quanto riguarda la registrazione: 1) Le entità correlate definiscono una Lead FFI ai sensi della sezione dell accordo FFI. Questa Lead FFI assume l incarico di effettuare la registrazione presso l IRS per gli altri istituti finanziari appartenenti all EAG. Si fa altresì carico di aggiornare costantemente le informazioni riguardanti tutti gli istituti finanziari correlati. Gli altri istituti finanziari correlati si registrano come «Member» nel portale IRS con lo status di «participating FFI», «registered deemed-compliant FFI» oppure «limited FFI». È possibile optare per questa procedura anche se gli istituti finanziari correlati hanno sede in paesi differenti. Gli istituti finanziari correlati devono poi completare la propria registrazione in qualità di Member dell EAG. Un istituto finanziario con sede in un paese che ha stipulato un IGA di modello 1 deve completare la propria registrazione entro il 1 gennaio Se tale istituto finanziario è il Lead FFI e gli istituti finanziari correlati hanno sede in paesi che non hanno stipulato un IGA di modello 1, il Lead FFI deve avere già completato la registrazione per l EAG entro il 1 luglio 2014 (cfr. par. 2.4 della FATCA Online Registration User Guide). 2) Tutti gli istituti finanziari soggetti all obbligo di registrazione delle entità correlate provvedono singolarmente e autonomamente alla loro registrazione come Single FFI (cfr. par. 2.4 della FATCA Online Registration User Guide nonché le FATCA-FAQ dell IRS, Legal, in merito a Expanded Affiliated Group). Società di sede 12

13 Una società di sede effettua investimenti per conto di un soggetto terzo (indicato come avente diritto economico nel formulario A). Va questa società qualificata come «società d investimento» ai sensi dell Accordo FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 19 giugno 2014: Per determinare se una società di sede autonoma o controllata da un trust è una società d investimento e quindi si qualifica come istituto finanziario, occorre verificare se soddisfa i medesimi requisiti validi per un trust. Una società di sede si qualifica come «società d investimento» ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA se: detiene valori patrimoniali; tali valori patrimoniali vengono gestiti da un FFI una banca o un gestore patrimoniale (lo si evince dalla definizione di «società d investimento» di cui all art. 2 cpv. 2 numero (11) dell Accordo FAT- CA, secondo il quale è da intendersi come tale anche una società gestita da un entità che svolge una delle attività di cui alle lettere a, b o c); e conformemente al (e)(4)(iii)(A) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, nell arco del periodo in esame genera più del 50% dei suoi proventi lordi dalla detenzione di tali valori patrimoniali (cfr. domanda «Società d investimento»). In assenza di uno dei predetti requisiti, la società può qualificarsi come «non-financial foreign entity» (NFFE) ai sensi dell allegato I sezione VI.B. dell Accordo FATCA. Trustee Un entità con sede e attività commerciale esclusiva in Svizzera agisce in qualità di trustee per vari trust di diritto estero. Deve registrarsi presso l IRS? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 10 aprile 2014: Le persone giuridiche e le società di persone che, in qualità di trustee, detengono e amministrano investimenti finanziari o ne affidano la gestione a terzi (banche, commercianti di valori mobiliari o gestori patrimoniali indipendenti) sotto la propria vigilanza rientrano nella categoria delle «società d investimento» ai sensi dell Accordo FATCA e devono quindi registrarsi presso l IRS. Se la persona giuridica o la società di persone agisce solo in qualità di trustee oppure se la sua ulteriore attività consiste esclusivamente nella gestione patrimoniale indipendente in virtù di una procura o come organo societario, può registrarsi come «istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente». Questa agevolazione nell adempimento degli obblighi derivanti dall Accordo FATCA e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense è tuttavia riconosciuta soltanto nel caso in cui tutti i patrimoni amministrati siano depositati presso una banca o un commerciante di valori mobiliari che figura come FFI registrato presso l IRS o che esercita la propria attività in uno Stato con cui gli Stati Uniti hanno stipulato una convenzione che esclude tale banca o commerciante di valori mobiliari dall obbligo di registrazione. Inoltre l agevolazione non trova applicazione nel caso di gestori patrimoniali indipendenti che amministrano valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non rientranti nella definizione di «veicoli qualificati d investimento collettivo» stabilita dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Un altra condizione è che la società svizzera non detenga partecipazioni in tali veicoli d investimento collettivo (allegato II sezione II.A.2 dell Accordo FATCA). Nell ambito della registrazione la società svizzera deve indicare un «responsible officer», che risponderà nei confronti dell IRS del rispetto da parte della società svizzera degli obblighi derivanti dall Accordo FATCA e delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Qualora la società svizzera eserciti ulteriori attività che ricadono a loro volta nell ambito di applicazione dell Accordo FATCA, queste devono essere sottoposte a un esame separato. In funzione del tipo e della portata delle attività secondarie rientranti nel concetto di «conto finanziario» di cui all Accordo FATCA, è possibile che tali attività facciano sorgere l obbligo di registrazione dell entità presso l IRS e di adempimento delle disposizioni di un contratto FFI (cfr. il capitolo «Società d investimento»). 13

14 In linea di principio sono esonerati dall obbligo di registrazione soltanto i trustee che svolgono la propria attività come persone fisiche o ditte individuali iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 2 cpv. 1 numero (28) dell Accordo FATCA). Si noti che nella precedente esposizione non sono state prese in considerazione le domande concernenti l adempimento degli obblighi previsti dall Accordo FATCA da parte dei trust amministrati dai trustee svizzeri e i relativi effetti sui trustee svizzeri interessati. Entità operanti nel campo del commercio dei metalli preziosi e con attività secondarie nell ambito della costituzione in pegno L attività di un entità svizzera consiste principalmente nell acquisto e vendita di metalli preziosi a scopo d investimento, compresi in particolare i cosiddetti metalli preziosi bancari. Come attività secondaria, la società concede ai proprietari di collezioni numismatiche e/o di metalli preziosi, contro cessione in garanzia di tali valori, liquidità a breve o medio termine a un tasso d interesse relativamente basso, senza l obbligo per i proprietari dei valori di venderli definitivamente. L entità non accetta e non tiene depositi, non gestisce patrimoni di terzi e non investe fondi di terzi. Si considera questa entità un istituto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA? Opinione del comitato di specialisti qualificati, 24 aprile 2014: L acquisto e la vendita in contanti di metalli preziosi fisici, gestiti a livello aziendale, non rientrano nell Accordo FATCA né nella Legge FATCA. I metalli preziosi fisici (fatta eccezione per le monete in metalli preziosi, come ad esempio il Krugerrand sudafricano, che hanno corso legale come mezzo di pagamento) non costituiscono valori patrimoniali ai sensi dell Accordo FATCA o delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. I diritti alla consegna di metalli preziosi, emessi sotto forma di strumento finanziario (ad es. certificato di opzione, contratto a termine o certificato di deposito trasferibile), sono invece considerati valori patrimoniali (cfr (b)(3)(ii) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense). Se gli averi in denaro (ai quali sono equiparati i diritti su monete in metalli preziosi in corso di validità come mezzi di pagamento) del cliente non vengono liquidati nell ambito delle suddette operazioni, ma sono tenuti presso il commerciante di metalli preziosi a titolo di conto aperto o di conto corrente per l esecuzione di altre operazioni simili del cliente, la relazione in questione diventa un conto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA e del (b) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense e, in virtù della detenzione di fondi del cliente, il commerciante di metalli preziosi può essere ritenuto un istituto finanziario. Ciò presuppone tuttavia che lo stesso esiga un compenso distinto (ad es. commissione di tenuta del conto o del deposito) per la tenuta di averi in denaro o in metalli preziosi e che le entrate risultanti ammontino almeno al 20% dei proventi lordi (fatturato) dell entità. Per il calcolo di questo limite di fatturato è determinante il periodo più breve tra quelli indicati di seguito: i. il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall anno civile) che precede l anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure ii. il periodo di esistenza dell entità (cfr. art. 2 cpv. 1 numero (9) dell Accordo FATCA). La concessione di credito contro cessione in garanzia di metalli preziosi fisici (in caso di un attività professionale ai sensi dell art. 907 CC consentita solo su autorizzazione del governo cantonale) non giustifica un conto finanziario ai sensi dell Accordo FATCA e del (b) delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense se il prestito concesso su costituzione di una garanzia viene rimborsato e non tenuto in conto corrente presso il commerciante di metalli preziosi (ad es. allo scopo di finanziare ulteriori operazioni su metalli preziosi). Se non ricorre quest ultima condizione, il commerciante di metalli preziosi si qualifica come società d investimento ai sensi dell art. 2 cpv. 1 numero (11) dell Accordo FATCA, deve registrarsi come FFI presso le autorità fiscali statunitensi e attenersi agli obblighi sanciti dall accordo FFI quando oltre il 50% delle entrate lorde complessive (fat- 14

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Guida alla classificazione delle Società ai fini FATCA Documentazione ad esclusivo uso interno

Guida alla classificazione delle Società ai fini FATCA Documentazione ad esclusivo uso interno Guida alla classificazione delle Società ai fini FATCA Documentazione ad esclusivo uso interno Il presente documento non sostituisce i regolamenti definitivi del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti,

Dettagli

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) Proposta della Commissione del Consiglio degli Stati del 27.8.2013: adesione Decisioni del Consiglio nazionale del 9.9.2013 Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

FACTA La comunicazione degli ulteriori dati

FACTA La comunicazione degli ulteriori dati FACTA La comunicazione degli ulteriori dati Il reporting Medium 2016 e le diverse tipologie di proventi oggetto di segnalazione Vincenzo Errico Il Decreto del 06/08/2015 Decreto di attuazione della legge

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014?

Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014? Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014? Indice Cos è FATCA? Quando e entrato in vigore? Quali tipologie di rapporti sono in perimetro FATCA? Cosa richiederà la

Dettagli

Denominazione sociale Sede legale Stato. fiscale rilasciato dallo stato di residenza( 1 )

Denominazione sociale Sede legale Stato. fiscale rilasciato dallo stato di residenza( 1 ) AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (l Autocertificazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei firmatari del Modulo di sottoscrizione

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse

Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse 1. Introduzione Banca Marche nel normale esercizio della propria attività e nell erogazione dei propri molteplici

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari

2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari 2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari Preambolo Le seguenti direttive sono state adottate dal Consiglio di amministrazione dell Associazione svizzera dei banchieri allo scopo di conservare e

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

RISOLUZIONE n. 222/E. Roma, 5 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE n. 222/E. Roma, 5 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE n. 222/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 dicembre 2003 Oggetto: Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione. Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi

Dettagli

RILEVAZIONE SULLE ESPOSIZIONI RILEVANTI Risposte a quesiti di interesse generale

RILEVAZIONE SULLE ESPOSIZIONI RILEVANTI Risposte a quesiti di interesse generale RILEVAZIONE SULLE ESPOSIZIONI RILEVANTI Risposte a quesiti di interesse generale 1. Modalità di rilevazione delle quote di OICR Q. In merito al trattamento delle quote di OICR sono fornite indicazioni

Dettagli

Garanzia confidi_sezione breve termine

Garanzia confidi_sezione breve termine Garanzia confidi_sezione breve termine Scheda prodotto DESCRIZIONE PRODOTTO CapitaleSviluppo attraverso il servizio di accesso alla garanzia dei confidi offre alle imprese un importante strumento atto

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari

Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari Circ.-CFB 98/2 Commerciante di valori mobiliari Pagina 1 Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari (Commerciante di valori mobiliari)

Dettagli

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 1 FINALITA' LIABILITY

Dettagli

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 22 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI Nome o ragione sociale Indirizzo della sede legale... Indirizzo della sede operativa... N. di registro o di partita IVA ( 1 )... Nome

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Le novità del quadro RW

Le novità del quadro RW Dott. Alessandro Terzuolo (Dottore Commercialista e Revisore Contabile Professore a contratto in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Management di Torino) Le novità del quadro

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

SEMINARIO INFORMATIVO SUL MANUALE DI. Donatella Rossi

SEMINARIO INFORMATIVO SUL MANUALE DI. Donatella Rossi SEMINARIO INFORMATIVO SUL MANUALE DI AMMINISTRAZIONE Donatella Rossi Art. 23 Annotazione dell obbligazione Di norma ad ogni ordine di spesa corrisponde un annotazione dell obbligazione e un mandato di

Dettagli

Luglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari

Luglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Luglio Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Sommario Introduzione... 2 1. Ambito di applicazione... 3 2. Requisiti minimi... 3 2.1 Mezzi propri... 3 2.2 Ammortamento...

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

CAPITOLO 4. Eventi mensili finanziari (EMF) Istruzioni di compilazione

CAPITOLO 4. Eventi mensili finanziari (EMF) Istruzioni di compilazione CAPITOLO 4 Eventi mensili finanziari (EMF) Istruzioni di compilazione 4.1 Introduzione Scopo del questionario: raccogliere informazioni su alcune tipologie di operazioni finanziarie internazionali che

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

del 22 agosto 1996 (ultima modifica: 20 maggio 2008)

del 22 agosto 1996 (ultima modifica: 20 maggio 2008) Circ.-CFB 96/4 Depositi del pubblico presso istituti non bancari Pagina Circolare della Commissione federale delle banche: Accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico da parte di istituti

Dettagli

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 I SOGGETTI PASSIVI.....4 LA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1 A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Regolamento sugli investimenti

Regolamento sugli investimenti FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sugli investimenti Stato 1.1.2007 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l accordo della Commissione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ

MANUALE DELLA QUALITÀ MANUALE DELLA QUALITÀ RIF. NORMA UNI EN ISO 9001:2008 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli