Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /104 Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti

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1 Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /104 Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 366 approvata il 9 novembre 2015 DETERMINAZIONE: STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO ,00 _ SALDO TASI 2015 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO ,00 _ SCADENZA Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) ha definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il decreto, inoltre, stabilisce che le Regioni definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale. Il canone di locazione deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio come definito dal suddetto decreto. La Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale, in relazione a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale summenzionato, disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione; b) l'ordinamento degli enti operanti in materia; c)la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi. L Art. 2 Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale stabilisce che la legge si applica agli alloggi sociali: a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;

2 /104 2 c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV; Si applica altresì agli immobili acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell' articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell' articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell' articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n La succitata legge regionale stabilisce inoltre che: L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati (Artt. 5 e 12); Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento (Art. 19); Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC ; Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione (Art. 28). La Città di Torino risulta proprietaria di n alloggi e n autorimesse e posti auto di Edilizia Sociale, n. 18 esercizi commerciali (di cui 1 a partire dal 23/1/2015 è stato classificato C/4), n. 175 locali classificati C/2, n. 2 locali classificati A/10, n. 1 locale classificato A/2 (usato come locale riunioni), n. 1 alloggio classificato A/3, escluso dalla normativa di E.R.P.S. con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 ottobre 2007 (n. mecc /012), attualmente affittato all ASL TO4 e n. 4 D/1 (cabine elettriche) siti in 36 comuni della Provincia di Torino, gestiti dall Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, come meglio descritto nel prospetto costituente l all. n. 1 al presente provvedimento (all. n. 1). La gestione del patrimonio comunale di edilizia sociale è disciplinata dalla Convenzione tra la Città e l A.T.C. formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n Tale patrimonio comunale, è costituito dagli immobili, ovvero alloggi e relative pertinenze (box, posti auto, cantine) che la Città ha acquistato, costruito e recuperato con l utilizzo dei finanziamenti di origine statale e regionale messi a disposizione dalle Leggi richiamate dall art. 2 della Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 nonché dalle altre norme di settore, in particolare dalla legge 457/78. L entità di tale patrimonio è in continua evoluzione a seguito delle alienazioni ex Legge 560/93 e viene aggiornata ai fini delle scadenze previste per il pagamento delle imposte che negli anni si sono susseguite. Ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. sopra richiamata, l assegnazione è attribuita ai Comuni, mentre la fase successiva all assegnazione, consistente nella stipula della convenzione alla locazione, è attribuita all Ente Gestore, ovvero all A.T.C. L art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l istituzione dell imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il suddetto art. 13, nell individuare il presupposto impositivo e la base imponibile, ha stabilito la definizione di abitazione principale e delle relative pertinenze alle quali riconoscere

3 /104 3 le agevolazioni previste sia con riferimento all aliquota ridotta che alle detrazioni d imposta. Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell abitazione principale, l art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. In merito al trattamento tributario da riconoscere alle pertinenze, oltre a quanto espressamente stabilito dalla Legge istitutiva dell IMU, si richiama il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 887/10/14 in data 1 marzo 2014, in cui è tra l altro precisato che un trattamento tributario deteriore per le unità immobiliari destinate a soggetti di infimo livello reddituale (quale quello caratterizzante gli assegnatari di immobili di edilizia sociale) rispetto a quello più favorevole alle unità possedute dalla generalità dei soggetti passivi (compresi quelli a reddito più alto) costituirebbe un immotivata discriminazione tra situazioni analoghe in patente violazione dell art. 3 della Costituzione. La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) (G.U. n. 302 del Suppl. Ordinario n. 87), all art. 1, comma 707, ha apportato alcune significative innovazioni all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (Anticipazione dell IMU). In particolare, la sopra citata Legge estende agli immobili di edilizia sociale la non applicabilità dell IMU stabilita per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Più precisamente, l art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2014, modificando l'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ha stabilito che l'imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che la medesima imposta non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno Stante la definizione di immobili di edilizia sociale risultante dal citato D.M. e dalla L.R. 3/2010 e s.m.i., nonché l assimilazione, ai fini dell IMU, degli stessi immobili alle abitazioni principali e relative pertinenze approvata dalla Legge di Stabilità, l IMU non è applicabile agli immobili di proprietà della Città di Torino, rientranti nella suddetta definizione e ubicati nel territorio dei Comuni impositori. La fattispecie degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai fini dell IMU, deve quindi ritenersi applicabile agli immobili non rientranti nella tipologia dei fabbricati di edilizia sociale, secondo la definizione sopra riportata, che i predetti Enti hanno eventualmente assegnato direttamente ai locatari, in applicazione di norme diverse da quelle contenute nella sopra citata L.R. 3/2010 e s.m.i. Per quanto attiene invece alla TASI, l art. 1, comma 669, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, individua, quale presupposto impositivo della TASI, il possesso o la detenzione,

4 /104 4 a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; il comma 671 stabilisce inoltre che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669, mentre, ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). L'aliquota di base della TASI, ai sensi del comma 676, è pari all'1 per mille e può essere azzerata dal Comune impositore, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del Ai sensi del comma 681, art. 1 della Legge di Stabilità 2014, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo di tale imposta, stabilita dal Comune in apposito regolamento e nella delibera che approva le aliquote e le eventuali detrazioni. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, all art. 1 ha consentito ai Comuni impositori di applicare, a determinate condizioni, un ulteriore aumento dell aliquota della TASI, nella misura dello 0,8 per mille massimo. Tutto ciò premesso, occorre approvare la prenotazione dell impegno di spesa per l importo del saldo I.M.U da versare ai Comuni impositori entro la scadenza del 16 dicembre 2015, riferito unicamente alle unità immobiliari che non rientrano nella definizione di immobili di edilizia sociale, ovvero le unità non pertinenziali e i locali classificati come C/2, A/10, D/1,C/4 e C/1. Richiamata la Convenzione tra la Città e l A.T.C. del Piemonte Centrale in data 26 gennaio 2010, A.P.A. n. 3770, si approva inoltre l accertamento di pari importo in relazione al versamento all Amministrazione Comunale da parte dell Agenzia delle risorse finanziarie occorrenti provenienti dalla riscossione dei canoni di locazione relativamente all IMU 2015 mentre si demanda a successiva determinazione dirigenziale l eventuale accertamento dell importo corrispondente alla TASI 2015 nel caso in cui la Città e l A.T.C. raggiungano un accordo avente per oggetto l estensione alla TASI delle regole convenzionali vigenti. Per quanto concerne le aliquote e le detrazioni applicate, gli importi dell IMU 2015 e della TASI 2015, oggetto del presente provvedimento, sono stati determinati sulla base delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito informatico del MEF e, in mancanza di specifici provvedimenti, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per il Occorre inoltre approvare la prenotazione dell impegno di spesa per l importo dell acconto TASI 2015 da versare ai Comuni impositori entro la scadenza del 16 dicembre 2015, sulla base delle deliberazioni da questi approvati nel termine di legge. Per quanto concerne le aliquote e le detrazioni applicate, nonché la quota a carico della Città in quanto titolare del diritto reale (escludendo quindi la quota a carico dell occupante) l importo della TASI, oggetto del presente provvedimento, è stato determinato sulla base delle deliberazioni comunali pubblicate sul sito informatico del MEF. In relazione al saldo IMU e TASI 2015 si allega al presente provvedimento il prospetto riepilogativo delle somme da versare (all. n. 2). Si dà atto che l esigibilità della prestazione avverrà entro il 31 dicembre Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell obbligazione di spesa verso terzi nonché alla relativa liquidazione. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al decreto legislativo n. 118/2011 così come integrato e corretto

5 /104 5 con decreto legislativo n. 126/2014. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Visto l art. 29 del Regolamento di Contabilità. Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore. DETERMINA 1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare l importo del saldo I.M.U. 2015, dovuta dalla Città ai Comuni della Provincia di Torino in cui sono ubicati gli immobili di proprietà della Città medesima e gestiti dall A.T.C. del Piemonte Centrale, alla quale sono stati affidati con Convenzione formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770, come indicati nel prospetto allegato (all. n. 1); 2) di prenotare l impegno di spesa di cui al punto 1) per la somma complessiva di Euro ,00, con imputazione della spesa al Codice di intervento n del Bilancio 2015, capitolo 14800, art. 1 Patrimonio Immobiliare IMU su patrimonio amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa, autorizzando il pagamento a ciascun Comune degli importi ad essi dovuti, come da prospetto allegato (all. n. 2), mediante versamenti sui Modelli di Pagamento Unificato (F24); 3) di accertare la somma di Euro ,00, da introitare entro il 31 dicembre 2015, con imputazione al Codice di risorsa n del Bilancio 2015, capitolo 27700, art. 21 Ricuperi e rimborsi diversi Patrimonio Comunale amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa, richiedendo all A.T.C. del Piemonte Centrale, C.so Dante 14 (C.F ) che sia messo a disposizione della Città il predetto importo, come da Convenzione con la Civica Amministrazione, al fine di consentire alla Città il pagamento del saldo I.M.U. relativo all anno in corso di cui al punto 2) del presente provvedimento; 4) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare l importo del saldo TASI 2015, dovuta dalla Città ai Comuni della Provincia di Torino in cui sono ubicati gli immobili di proprietà della Città medesima e gestiti dall A.T.C. del Piemonte Centrale, alla quale sono stati affidati con Convenzione formalizzata con atto a rogito Segretario Generale della Città in data 26 gennaio 2010 A.P.A. n. 3770, come indicati nel prospetto allegato (all. n. 1);

6 / ) di prenotare l impegno di spesa di cui al punto 4) per la somma complessiva di Euro ,00, con imputazione della spesa al Codice di intervento n del Bilancio 2015, capitolo 70200, art. 1 Edilizia Residenziale Pubblica - TASI su Patrimonio Comunale amministrato dall Agenzia Territoriale per la Casa, autorizzando il pagamento a ciascun Comune degli importi ad essi dovuti, come da prospetto allegato (all. n. 2), mediante versamenti sui Modelli di Pagamento Unificato (F24); 6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l eventuale accertamento dell importo corrispondente alla TASI 2015 nel caso in cui la Città e l A.T.C. raggiungano un accordo avente per oggetto l estensione alla TASI delle regole convenzionali vigenti; 7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 8) si dà atto che il presente provvedimento è non rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta ; 9) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc /128; 10) gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. Torino, 9 novembre 2015 IL DIRIGENTE SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI Dott. Antonio FONSECA... Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI

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