Relatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine

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2 2 Relatori Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine Avv. Prof. Antonio Oddo Docente Università degli Studi di Pavia, Studio Legale Oddo (MI)

3 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 - Definizioni.attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

4 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 70 - Requisiti di sicurezza (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 4

5 5 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 70 - Requisiti di sicurezza (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

6 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 6

7 7 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro il noleggiatore) 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, (utilizzi come) noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all ALLEGATO V.

8 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/08 - ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PARTE I REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Osservazioni di carattere generale 1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorché esiste, per l attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1.2 Eventuali disposizioni concernenti l uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne l impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici. 8

9 DIRETTIVA 2006/42/CE 72 Macchine nuove ed usate (Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010)..SINTESI Le macchine si considerano immesse sul mercato quando vengono messe a disposizione per la prima volta nell UE. La DM si applica pertanto a tutte le macchine NUOVE immesse sul mercato o messe in servizio nell UE, a prescindere dal fatto che siano state fabbricate all interno o al di fuori dell UE. In generale, la direttiva macchine non si applica all immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano. In taluni Stati membri l immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano è oggetto di normative nazionali specifiche. Negli altri casi, la messa in servizio e l utilizzo professionale di macchine di seconda mano sono disciplinati dalle normative nazionali sull uso delle attrezzature di lavoro di recepimento della direttiva 2009/104/CE cfr. 140: commenti sull articolo 15. 9

10 10 DIRETTIVA 2006/42/CE Vi è una sola eccezione a questa regola generale. La direttiva macchine si applica a macchine usate o di seconda mano che sono state in un primo tempo messe a disposizione per la distribuzione o l impiego al di fuori dell UE, qualora esse vengano successivamente immesse sul mercato dell UE o messe in servizio per la prima volta nell UE. Il soggetto responsabile dell immissione sul mercato dell UE o della messa in servizio per la prima volta nell UE, che si tratti del fabbricante, dell importatore, del distributore o dello stesso utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti in caso di macchine nuove. Le macchine che sono state immesse per la prima volta sul mercato in paesi che successivamente hanno aderito all Unione europea sono considerate immesse sul mercato dell UE.

11 11 DIRETTIVA 2006/42/CE La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una macchina sia considerata come la costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in materia.

12 12 SCENARIO AZIENDALE Macchine costruite prima del SETTEMBRE 1996, entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n 459 del 24/07/1996 che recepiva Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Macchine costruite prima di tale data ma GIÀ CON UN MARCHIO CE; Macchine costruite dopo tale data; macchine con marchio CE;

13 13 SCENARIO AZIENDALE Macchine costruite dopo l entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, N. 17, 6 MARZO 2010, che recepiva la Direttiva 2006/42/CE. relativa alle macchine e che modificava la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Macchina o attrezzatura auto-costruita internamente o in conto lavoro, utilizzata esclusivamente per la propria produzione, non in prestito d uso/vendita ma solo uso interno.

14 LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A CUI SIAMO CHIAMATI A RISPONDERE 14

15 15 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 1) Le macchine usate che abbiamo in azienda, quale documentazione devono possedere? DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL LEGITTIMO TITOLO ALL USO DELLA MACCHINA; IL MANUALE D USO E MANUTENZIONE. QUALORA IL MANUALE NON ESISTENTE OCCORRE COSTRUIRE UNA PROCEDURA CHE SOSTITUISCA SIA LA PARTE DELLA ISTRUZIONE OPERATIVA SULLA SICUREZZA, SIA L ISTRUZIONE RIFERITA ALLA MANUTENZIONE. 2) La documentazione deve comprendere anche una valutazione di rischio eseguita dall azienda nell ambito delle valutazioni previste dal D.Lgs 81/08?. LA VALUTAZIONE DI RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO DEVE ESSERE ESEGUITA NELL AMBITO DELLA VALUTAZIONE GENERALE PREVISTA DAL TESTO UNICO.

16 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 3) Questa valutazione la si può considerare certificazione della macchina oppure è solo un aspetto legato alla valutazione dei rischi generali e/o specifici?. LA CERTIFICAZIONE MACCHINA E CONSENTITA SOLO SU MACCHINE NUOVE DAL D.LGS 17/2010 CHE RECEPISCE LA 2 DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E UN ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE GENERALE 4) Quando occorre vendere una macchina usata, quale procedura si deve seguire?. OCCORRONO APPOSITE DICHIARAZIONI CHE ATTESTANO CHE LA MACCHINA È CONFORME AL D.LGS 81/08 OVVERO AL D.P.R. 459/96. EVENTUALI PERIZIE, O RELAZIONI DI RISCHIO SONO DOCUMENTI INTERNI AZIENDALI. 16

17 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 5) Quando adeguiamo una macchina, come e quanto ne siamo responsabili? L ADEGUAMENTO DI UNA MACCHINA USATA, EFFETTUATO DA UN DATORE DI LAVORO, TRAMITE DITTE SPECIALIZZATE, COMPORTA DI ASSOLVERE L OBBLIGO DELL ART. 72 DEL D.LGS 81/08. (p7). IL D.L. CHE RICEVE UNA MACCHINA USATA NON CE PUO RICHIEDERE AL CEDENTE LA VALUTAZIONE DI RISCHIO E FARLA PROPRIA O RIFARLA EX NOVO A SUA VOLTA. 6) La certificazione CE esime l acquirente, o l utilizzatore a qualsiasi titolo da responsabilità penali e civili? LA CERTIFICAZIONE CE NON ESIME AUTOMATICAMENTE IL D.L. O CHI METTE A DISPOSIZIONE LA MACCHINA DALL ASSOLVERE L OBBLIGO DELL ART. 72 DEL D.LGS 81/08. 17

18 18 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 7) In caso di infortunio su una macchina CE, quali sono le responsabilità del Datore di Lavoro?. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE, NON ASSOLVE AUTOMATICAMENTE L OBBLIGO DEL D.L. DI AVERE OTTEMPERATO ALLA VALUTAZIONE DI RISCHIO PREVISTA DALLA 81/08, E LA VALUTAZIONE DI RISCHIO DEL COSTRUTTORE, NON E VISIONATA DAL COMPRATORE ALL ATTO DELL ACQUISTO. E CONSIGLIATO PERTANTO CHE ANCHE LE MACCHINE CE VENGANO COMUNQUE VERIFICATE AI SENSI DELL ALLEGATO V DEL D.LGS 81/08, ALMENO PER GLI ASPETTI PALESI RIFERITI ALL INTERFACCIA UOMO- MACCHINA. L ORGANO DI CONTROLLO O GIUDIZIARIO, VEDRA SE IL RISCHIO ERA PALESE E SE CONSIDERATO RESIDUO, NON SEGNALATO SUL MANUALE, NON SEGNALATO SULLA MACCHINA, NON PROCEDURIZZATO E SE C E LA PRESENZA DELLA VALUTAZIONE DI RISCHIO DEL DATORE DI LAVORO; SE E STATA FATTA L ISTRUZIONE MACCHINA.

19 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 8) In una macchina marcata CE nuova, in caso di evidenti e palesi anomalie di sicurezza riscontrate all atto dell acquisto, quale dovrebbe essere il percorso più conforme alla norma per tutelare l acquirente o l utilizzatore a qualsiasi titolo?. SE LA VALUTAZIONE DI RISCHIO DELL ACQUIRENTE EVIDENZIA PALESI ANOMALIE DI SICUREZZA, OCCORRE AVVISARE IL COSTRUTTORE E VERIFICARE LA POSSIBILITA DI MISURE DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI DA APPLICARE SUBITO, OVVERO NON ATTIVARE LA MACCHINA ED ATTIVARE I CANALI DI TUTELA GIURIDICA. 19

20 20 ALCUNE RISPOSTE SINTETICHE 9) Una linea composta da tutte Macchine o Quasi macchine CE, o tutte macchine non CE, oppure un misto di macchine CE e non CE, come deve essere trattata? Chi deve certificare la linea? «articolo 2, lettera a) quarto trattino... macchina :... - insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasimacchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,..» LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA UNO DEI COSTRUTTORI DELLE SINGOLE MACCHINE, OVVERO DALL ULTIMO CHE EFFETTUA IL CABLAGGIO, OVVERO DA UNO DEI COSTRUTTORI INCARICATO DAGLI ALTRI, OVVERO DAL DATORE DI LAVORO. SE SONO MISTE, LA CERTIFICAZIONE TERRA CONTO DELLE NON CE, CON PRESENZA DELLA VALUTAZIONE SPECIFICA, (dell allegatov) ANZICHE DEI RESeTS (requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute).

21 21 VALUTAZIONE DI RISCHIO ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Aspetti generali; Sistemi e dispositivi di commando e controllo; Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento; Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.; Stabilità; Rischi dovuti agli elementi mobili; Illuminazione; Temperature estreme; Segnalazioni, indicazioni; Vibrazioni; Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.; Incendio ed esplosione; Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all immagazzinamento di carichi. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.

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