La presente relazione riguarda lo studio per la valutazione di incidenza ambientale del Piano Regolatore Generale del comune di Cammarata.

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1 I INTRODUZIONE. LE RAGIONI DI QUESTO STUDIO. L art. 6 della direttiva Habitat e l art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, che ha sostituito l art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, hanno introdotto una misura significativa per la realizzazione della Rete Natura 2000, che è la Valutazione di Incidenza. La Valutazione di incidenza è il procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito. 1 Tale procedura costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un equilibrato rapporto tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000 e l uso sostenibile del territorio. Con l introduzione di tale procedura il legislatore si è prefisso lo scopo di salvaguardare l integrità dei siti attraverso l esame delle interferenze che i piani e i progetti non direttamente interessati alla conservazione degli habitat e delle specie, possono avere sui valori naturali presenti all interno dei siti stessi. La presente relazione riguarda lo studio per la valutazione di incidenza ambientale del Piano Regolatore Generale del comune di Cammarata. Tale studio è teso a verificare gli effetti ambientali delle attività previste dal P.R.G. sulle specie presenti nelle aree SIC: ITA Pizzo della Rondine-Bosco di Santo Stefano Quisquina - ITA Monte Cammarata- Contrada Salaci - ITA La Montagnola e Acqua Fitusa ITA Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea. Esso illustra gli aspetti ambientali del territorio interessato, descrive le caratteristiche del P.R.G., analizza gli habitat naturali e le specie che caratterizzano i SIC-ZPS interessati, valuta il potenziale degrado, le potenziali perturbazioni e la significatività delle incidenze ambientali del Piano in rapporto alle finalità di conservazione degli habitat e delle specie tutelati. II QUADRO NORMATIVO. II.1 LE DIRETTIVE COMUNITARIE E LA RETE NATURA L art. 3 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), ha istituito la cosiddetta Rete Natura 2000, una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell Unione Europea. Tali aree, denominate ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), nel loro complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione. In particolare le ZPS sono definite dalla precedente direttiva 79/409/CEE per la conservazione di aree destinate alla tutela degli habitat delle specie di avifauna minacciate, denominata direttiva Uccelli. Natura 2000 è composta, perciò, di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione, a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione, previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime 1 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Dipartimento Protezione della Natura. Manuale per la gestione dei Siti Natura

2 assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione da parte degli Stati membri. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria proposti (psic). Al di là del numero e della tipologia degli organismi protetti, la rete Natura2000 permette agli Stati membri di applicare il concetto innovativo di tutela della biodiversità, riconoscendo l interdipendenza di elementi biotici, abiotici e antropici nel garantire l equilibrio naturale in tutte le sue componenti. Essa mira a mantenere la diversità biologica attraverso un uso sostenibile del territorio, valorizzando le aree dove l intervento antropico è integrato armonicamente con l equilibrio ecologico. La stessa direttiva Habitat specifica che l obiettivo non è solo quello di conservare gli habitat naturali (quelli meno modificati dall uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l agricoltura non intensiva. La caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è che fornisce l opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico che diviene così sostenibile. L attuazione di progetti di sviluppo all interno dei siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che diventano garanzia di conservazione. I siti Natura 2000 diventano allora aree nelle quali la realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le aspettative locali. 2 L art. 6 paragrafo 1 - della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) stabilisce un regime generale di conservazione che deve essere istituito dagli Stati membri per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Per tutte le ZSC gli Stati membri devono elaborare misure di conservazione positive che si applicano a tutti i tipi di habitat naturale dell allegato I e delle specie dell allegato II presenti sui siti, tranne nei casi in cui la presenza di tali specie non sia significativa secondo il formulario standard di Natura Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell allegato I e delle specie dell allegato II presenti sul sito. Esse possono assumere la forma di opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.. e, all occorrenza la forma di appropriati piani di gestione. Con tali misure gli Stati membri debbono, sostanzialmente, prendere misure preventive che evitino il degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile. Queste misure, applicate unicamente alle specie ed agli habitat per i quali i siti sono stati designati, devono essere attuate anche all esterno dei siti, qualora la fonte di degrado degli habitat o di perturbazione delle specie sia, appunto, esterna. Significativo, ai fini del nostro studio, è quanto stabilito nel paragrafo 3 dell art. 6 della direttiva Habitat : «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un opportuna valutazione dell incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la 2 Ministero dell Ambiente Servizio Conservazione della Natura Dicembre Commissione Europea. La gestione dei siti della Rete Natura 2000 Guida all interpretazione dell art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE. 2

3 certezza che esso non pregiudicherà l integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell opinione pubblica». Il paragrafo 4 dello stesso art. 6 specifica: «Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturali o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell uomo o la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l ambiente, ovvero previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico». Si evidenzia, peraltro, che in base al principio di precauzione, le procedure ed i meccanismi di salvaguardia previsti dal sopra citato art. 6, paragrafi 3 e 4, sono attivati non solo in seguito ad una certezza di incidenza significativa del piano o progetto sugli habitat e specie tutelate dal sito di Natura 2000, ma anche sulla base di una semplice probabilità che tali incidenze possano verificarsi. 4 La procedura di Valutazione, nel determinare le incidenze significative probabili di un piano o progetto, deve considerare anche l effetto congiunto di altri piani o progetti, per tener conto degli impatti cumulativi. Si rileva a tal proposito, tuttavia, che la disposizione sugli effetti congiunti, per ovvi motivi di certezza del diritto, debba essere limitata ad altri piani o progetti che sono stati effettivamente proposti. 4 Commissione Europea. La gestione dei siti della Rete Natura 2000 Guida all interpretazione dell art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE. 3

4 II.2 LA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE. In campo nazionale la direttiva Habitat ha trovato attuazione con il D.P.R. n. 357 del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche Successivamente tale D.P.R. è stato modificato ed integrato dal Decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, e dal D.P.R. 12 marzo 2003, n Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Vari altri provvedimenti legislativi nazionali sono stati emanati, tra i quali assumono particolare rilevanza: D.M. del Ministero dell Ambiente del Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.M. del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio del , Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000; La direttiva Uccelli (79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979) ha avuto recepimento e attuazione a livello nazionale con i seguenti provvedimenti: Legge n. 157 dell'11 febbraio Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Legge 3 ottobre 2002, n Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 che, come già detto, trasferisce nella normativa italiana, i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Tale regolamento ha subito una procedura di infrazione (1999/2180) da parte della Commissione Europea, per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE. Per tenere conto dei rilievi e delle osservazioni contenute nella procedura d infrazione, nonché, contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997, è stato emanato, ad integrazione e modifica del D.P.R. n. 357/97, il D.P.R. 12 marzo 2003 n In particolare l art. 6 comma 1 - del nuovo D.P.R. 120/2003, che sostituisce l art. 5 del D.P.R. n. 357/97, stabilisce che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale, tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. 4

5 Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Secondo quanto indicato dal suddetto D.P.R. n. 120/2003, lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. n. 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione dei dati territoriali relativi allo stato dell ambiente. Tale Progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: Resta, comunque, fermo, che la scala da adottare ai fini della redazione della cartografia allegata allo studio di Valutazione di Incidenza, dovrà essere connessa con la dimensione del sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare. Riguardo al campo geografico di applicazione, la necessità di redigere una valutazione d incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come siti Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. La valutazione, infatti, deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma, soprattutto, in un contesto ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari siti ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura Lo stesso D.P.R. n. 120/2003 stabilisce inoltre che per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G. Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (art. 6, comma 7). Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante 5 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Conservazione della natura. Natura 2000 Italia informa Numero 0. 5

6 interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (art. 6, comma 9). Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento per il quale è stata data una valutazione di incidenza negativa, può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o pubblico non rilevante), si deve escludere l'approvazione. La valutazione d incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, diviene, quindi, uno strumento finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale che consente di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso del territorio: essa, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000, rappresenta un elemento chiave di attuazione del principio dell integrazione dei fattori ambientali nella pianificazione e nell esecuzione delle azioni previste per numerosi settori economici e sociali. II.3 LA NORMATIVA SICILIANA. L art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come sostituito dall art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, che disciplina la valutazione di incidenza, dispone al comma 5, che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all allegato G, i tempi per l effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. Sulla base di tale norma è stata emanata in Sicilia la Circolare dell Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in data 23 gennaio 2004, concernente D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche Art. 5 Valutazione di incidenza commi 1 e 2. Con tale circolare la Regione Siciliana ha stabilito: l immediata applicazione della normativa nazionale anche nella nostra Regione a statuto speciale, non presentando essa disposizioni ostative rispetto alle norme statutarie e di attuazione regionale. Che la competenza in materia di Valutazione di incidenza è attribuita allo stesso Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA. Che la valutazione dell incidenza deve essere altresì estesa a tutti quei piani che, pur riguardando ambiti esterni a quelli ricompresi all interno delle aree di cui alla rete Natura 2000 Sicilia, possono determinare impatti e refluenze sugli stessi. Che l elaborazione degli studi di incidenza deve essere fatta conformemente ai contenuti di cui all allegato G al D.P.R. n. 357/97 e con riferimento ai contenuti delle schede riportanti i motivi di tutela di ciascuno dei siti della rete Natura 2000 (formulari standard). Tale circolare, tuttavia, non ha fornito delle precise linee guida per la redazione degli studi di Valutazione di incidenza, rimandando, specificatamente, ai contenuti del suddetto D.P.R. n. 357/97 e al documento della Commissione europea Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat n. 92/43/CEE. Solo recentemente la Regione Siciliana, con la emanazione del 6

7 Decreto dell Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 30 marzo 2007 Prime disposizioni d urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato piena attuazione alla disposizione dell art. 5 del D.P.R. n. 357/97. Con tale decreto il governo regionale ha inteso disciplinare la procedura di Valutazione di Incidenza, con disposizioni ricalcate dai contenuti del D.P.R. n. 357/97 che, per grandi linee, possono essere così sintetizzate: E stabilito che le autorizzazioni ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni sono di competenza dell'assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente e segnatamente della struttura del Servizio 2 V.A.S.-V.I.A. (art. 1). E specificato che qualora un psic, SIC, ZSC, ZPS, interessato da un piano/progetto, ricade, interamente o parzialmente, in un area naturale protetta, la valutazione di incidenza è effettuata previo parere dell ente di gestione dell area stessa (art. 2 Lettera A sub e). Sono stabiliti i termini perentori (30 gg) entro i quali l ente gestore deve rilasciare il parere preventivo (art. 2 Lettera A - sub f). E specificata la documentazione che, unitamente all istanza e a n. 3 copie del piano/progetto/intervento, deve essere trasmessa al competente ufficio dell Assessorato per il rilascio del parere (art. 2 Lettera B). Sono stabiliti i tempi del procedimento per il rilascio del giudizio di valutazione di incidenza (art. 2 Lettera C). Sono specificatamente individuati i piani/progetti/interventi per i quali non è necessaria l attivazione della procedura di valutazione di incidenza (art. 3). E disciplinato il caso in cui l ente proponente un piano/progetto/intervento ritenga lo stesso privo di incidenza su un psic, SIC, ZSC, ZPS (art. 4). Sono disciplinate le procedure da attivare, in termini di valutazione di incidenza, nei casi in cui per i piani territoriali, urbanistici e di settore e per i piani agricoli e faunistico-venatori non si sia ancora concluso il procedimento di adozione e di approvazione o che siano già stati adottati o già in vigore e approvati dopo la pubblicazione del D.M. 3 aprile 2000 (art. 5 commi 1-2-3). Il decreto stabilisce, altresì, nei sui allegati 1 e 2, i contenuti minimi della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi (allegato 1) o della relazione per la valutazione di incidenza di progetti e interventi (allegato 2). In particolare, l allegato 1, relativamente alla valutazione di incidenza di piani e programmi, stabilisce che i contenuti minimi della relazione debbono essere i seguenti: Caratteristiche dei piani La relazione per la valutazione di incidenza per i piani aventi rilevanza comunale, provinciale o regionale deve considerare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni del piano possono avere sui siti della Rete Natura La relazione deve contenere: 1) tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione delle opere previste dal medesimo, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono; 7

8 2) dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1: dell'area interessata dal sito e l'eventuale presenza di aree protette; 3) complementarietà con altri piani: eventuali attuazioni di norme legislative che disciplinano la pianificazione territoriale; inventario dei piani, progetti, politiche settoriali che interessano il territorio nel quale ricade il sito (considerare se gli altri piani proposti o in concorso possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sui siti Natura 2000); 4) regime vincolistico sul territorio comunale; regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (es.: norme statutarie, usi civici); inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito; 5) uso delle risorse naturali: vanno indicate in linea generale con particolare attenzione al fattore acqua; indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime; 6) produzione di rifiuti: va indicata la quantità massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento; 7) inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostante inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime; 8) rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di prevenzione e protezione adottate. B) Interferenze con il sistema ambientale 1) Quadro conoscitivo degli habitat e specie contenuti nei siti e del loro stato di conservazione; descrizione fisica del sito; descrizione biologica (mappatura degli habitat presenti e uso del suolo, distribuzione reale e potenziale delle specie floristiche e faunistiche del sito, fitosociologia, liste delle specie botaniche e zoologiche, ivi compresi gli invertebrati); attività antropiche. 2) Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con aree della Rete Natura 2000 limitrofe. 3) Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche. 4) Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nei formulari Natura 2000 dei siti. 5) Descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche con relativa indicazione in cartografia (scala 1:10.000) nella zona interessata dalla loro presenza. Relazione sull'influenza che il piano avrà sulla loro condizione ecologica. 6) Connessioni ecologiche: eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate. 7) Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui psic, SIC, ZSC, ZPS. 8

9 8) Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura ) Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. 10) Nel caso di misure di compensazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione dei mutamenti, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito. 11) Screening: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a successiva e specifica valutazione di incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione di incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della procedura. 12) Obiettivi gestionali: dovranno essere recepiti gli obiettivi gestionali generali dell'insieme dei siti Natura 2000 e della rete ecologica locale. E' opportuno, in sede di predisposizione della relazione di incidenza, l'uso del documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat n. 43/92/CEE" pubblicato dalla Commissione europea. Con la successiva legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 Disposizioni in favore dell esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007, il legislatore aveva inteso dare ulteriori disposizioni in materia di valutazione di incidenza. Tuttavia, le disposizioni dettate da tre dei cinque commi dell art. 1 della legge (Disposizioni in favore dell esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS), sono stati oggetto di impugnativa, davanti alla Corte Costituzionale, da parte del Commissario dello Stato per la Regionale siciliana, per violazione di alcuni articoli della Costituzione e dell art. 14 dello Statuto speciale. In particolare sono stati oggetto dell azione commissariale: il comma 3, nella parte riguardante la fissazione del termine perentorio di 60 giorni per il rilascio, da parte dell Assessorato regionale Territorio e Ambiente, della determinazione sulla valutazione di incidenza, già di competenza dei comuni e degli enti parco, trascorsi i quali si sarebbe intesa adottata positivamente; il comma 4 che, nelle more dell emanazione delle misure di conservazione e dell approvazione dei piani di gestione, al fine di non penalizzare le attività economiche nelle aree SIC e ZPS, dava la possibilità agli enti preposti di rilasciare autorizzazioni e concessioni, nonché agli interessati di proseguire e ampliare le attività esistenti; il comma 5, il quale stabiliva che gli interventi all interno dei centri abitati, ricadenti in aree SIC e ZPS, non sono soggetti a valutazione di incidenza. Quel che resta dell impianto dell art. 1 della legge n. 13 riguarda: il comma 1, il quale attribuisce ai comuni, nel cui territorio insistono i SIC e ZPS, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, e all Ente Parco per quei SIC e ZPS ricadenti all interno dei parchi naturali; 9

10 il comma 2 il quale attribuisce alla competenza dell Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il rilascio delle determinazioni di Valutazione di Incidenza che riguardano l intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale; la prima parte del comma 3, la quale fissa in 60 giorni il termine per il rilascio, da parte dei comuni e degli enti parco, delle determinazioni sulla Valutazione di Incidenza, trascorsi i quali si sostituisce l Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che deve rilasciarle entro il successivo termine di 60 giorni (viene a mancare, per effetto dell impugnazione commissariale, la pretesa di adozione positiva delle determinazioni sulla valutazione di incidenza, qualora l Assessorato mancasse di rilasciarle entro il termine fissato). Il ricorso commissariale è tutt ora pendente avanti la Corte Costituzionale. Rileviamo, nondimeno, che i rilievi avanzati dal Commissario dello Stato, sui quali la Corte è chiamata a pronunziarsi, non interessano, nel concreto, lo sviluppo del presente studio. Esso, pertanto, può trovare il suo regolare svolgimento, atteso ché invariata rimarrà la sua validità, quale che sia la decisione adottata dalla Corte. Per completare il panorama degli interventi legislativi e normativi della Regione siciliana in materia di gestione e conservazione dei siti della rete Natura 2000 ed in materia di valutazione di incidenza, restano da citare i seguenti provvedimenti di rilievo: Decreto dell Assessorato regionale Territorio e Ambiente del 5 maggio 2006 di approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione; Decreto dell Assessorato regionale Territorio e Ambiente del 12 marzo 2007 Nuova delimitazione ed estensione di alcune zone di protezione speciale. II.4 RISULTANZE DEL PROGETTO LIFE 99NAT/IT/ LE LINEE GUIDA ED IL MANUALE PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA Il progetto LIFE99 NAT/IT/ è uno specifico progetto attuato dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio Direzione Conservazione della Natura nell ambito del programma comunitario LIFE, con la finalità generale di contribuire all elaborazione di una strategia globale di conservazione a livello nazionale. Specificatamente, poi, il progetto si propone di dare il reale avvio della Rete Natura 2000 in Italia, attraverso la definizione di linee guida per la gestione sul territorio degli habitat e delle specie presenti nei siti proposti come siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale. Il progetto è stato realizzato su scala nazionale, utilizzando i dati ecologici contenuti nei formulari standard di Natura 2000 di tutti i psic e le ZPS. Il lavoro svolto è stato di tipo interdisciplinare, coordinato dalla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio. Vi hanno partecipato le società scientifiche (Accademia Italiana di Scienze Forestali, Società Botanica Italiana, Società Italiana di Ecologia, Unione Zoologica Italiana) e le associazioni ambientaliste (Centro Turistico Studentesco, Legambiente, Lega Italiana Protezione Uccelli, WWF Italia) e, quali rappresentanti indicati dalle Regioni e Province Autonome, la Regione Lazio, la Regione Piemonte e la Regione Toscana. Gli obiettivi perseguiti hanno riguardato: Definizione di tipologie di SIC e ZPS mediante l uso di appositi descrittori: biologici, fisici, ecologici (funzionali e strutturali), socio-economici, di impatto antropico e di rischio. 10

11 Elaborazione di linee guida generali per la realizzazione di piani di gestione per ciascuna tipologia individuata al punto precedente, con il supporto e coinvolgimento delle Amministrazioni regionali. Elaborazione di piani di gestione esecutivi per n. 9 siti rappresentativi, individuati nell ambito delle tre Regioni Biogeografiche: Mediterranea (Aree delle Gravine; Pineta del Cupone, Sila; Serra di Calvello, Val D'Agri; Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa; Foci del Belice), Continentale (Acquacheta, Foreste Casentinesi) ed Alpina (Laghi di Ivrea; Monte Baldo di Brentonico; Monte Baldo Coma Val Dritta). Interventi di formazione, sensibilizzazione e divulgazione finalizzati ad una razionale gestione dei SIC/ZPS. Il lavoro svolto ha consentito di pervenire a dei risultati che si sono concretizzati nella elaborazione e realizzazione di: Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000; Manuale per la gestione dei siti Natura 2000; Piani di gestione dei 9 siti pilota. Le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 sono state emanate con il decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre Esse hanno valenza di supporto tecniconormativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura Il decreto detta, dunque, gli indirizzi per la gestione dei SIC e delle ZPS individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli). Tali indirizzi, nati dall esigenza di interpretare e applicare alla realtà nazionale le indicazioni fornite dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea in tema di conservazione della biodiversità, si situano all interno di una strategia nazionale mirata alla conoscenza del patrimonio naturalistico nazionale, anche attraverso la predisposizione di sistemi informativi e banche dati, al fine di giungere, con la partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati, ad una conservazione delle risorse naturali compatibile con lo sviluppo socio-economico. Uno dei principali indirizzi proposti dalle Linee Guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di conservazione, gli stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. Ciò significa che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva. In funzione di ciò, le Linee Guida suggeriscono l iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione. Tale iter si articola i 6 fasi: 1. attività conoscitive preliminari; 2. verifica delle misure di gestione esistenti; 3. integrazione delle misure obbligatorie di protezione; 4. configurazione del piano di gestione; 5. predisposizione tecnica del piano di gestione; 11

12 6. verifica e predisposizione di eventuali ulteriori misure di conservazione da integrare nel piano. Tali fasi possono essere schematizzate attraverso il grafico seguente: Un ulteriore ed importante lavoro svolto nell ambito del progetto LIFE99 NAT/IT/ è quello relativo alla individuazione di una serie di indicatori ecologici e socio-economici, definiti sia per evidenziare la particolarità di ciascun sito, sia per riconoscere le affinità che accomunano i diversi siti della rete ecologica Natura 2000, a scala nazionale ed europea, offrendo indicatori e procedure comuni, a livello tipologico, che consentano di rendere confrontabili i piani di gestione. Tali indicatori sono stati così individuati: indicatore ecologico 1. Indice relativo di valenza naturalistica (IRVaN); indicatore ecologico 2. Indici di struttura spaziale e di frattalita dei SIC/ZPS; numero di tipologie ambientali incluse in un sito; superficie occupata dal sito e dai singoli habitat; superficie percentuale occupata da ciascun habitat; rapporto perimetro/area dei siti; densità di frammenti/patches; allungamento del sito: calcolabile dalla cartografia fornita dal SCN; orientamento del sito: calcolabile dalla cartografia fornita dal SCN; composizione del paesaggio in tre fasce di paesaggio concentriche (0.5,2 e 5 Km); lunghezza in km delle strade all interno del sito e nelle fasce paesaggistiche; superficie urbanizzata all interno del sito e delle fasce paesaggistiche; indicatore ecologico 3. Stato di conservazione e di tutela a livello amministrativo; indicatore ecologico 4. Vulnerabilita ; indicatore socio economico 1. Popolazione residente urbana e rurale; indicatore socio economico 2. Popolazione residente suddivisa per eta' e sesso; indicatore socio economico 3. Livello di istruzione; indicatore socio economico 4. Tasso di invecchiamento della popolazione residente; indicatore socio economico 5. Tasso di occupazione della popolazione residente; indicatore socio economico 6. tasso di attivita' (popolazione attiva); 12

13 indicatore socio economico 7. Popolazione occupata nel settore Merceologico; indicatore socio economico 8. Numero di imprese divise per settori; indicatore socio economico 9. Dimensione delle imprese divise per settori; indicatore socio economico 10. Presenza di attivita impattanti per l ambiente. Al fine di fornire indicazioni di carattere generale, il progetto ha ritenuto necessario adottare modelli sintetici di riferimento, riconducendo la grande eterogeneità che contraddistingue gli oltre 2500 siti esaminati ad un numero limitato di tipologie omogenee. L individuazione di tipologie omogenee è stata ritenuta indispensabile per ottenere una tipizzazione degli oltre 2500 SIC/ZPS al fine di pianificare efficacemente una strategia di gestione degli stessi SIC e ZPS. La classificazione così effettuata è stata riportata nel Manuale per la Gestione dei siti Natura 2000, che rappresenta lo strumento tecnico per l applicazione delle Linee guida ed è il derivato delle risultanze del progetto LIFE99NAT/IT/ Tale classificazione ha individuato, oltre al gruppo dei siti eterogenei di cui in appresso diremo, complessivamente 24 gruppi di siti, corrispondenti a tipologie, per i quali sono state definite, attraverso opportuni indicatori, le linee di intervento ritenute utili per la successiva definizione del piano di gestione. Le 24 tipologie individuate sono: 1. siti a dominanza di vegetazione forestale alpina, 2. siti a dominanza di faggete con abies, taxus e ilex, 3. siti a dominanza di faggete e boschi misti mesofili, 4. siti a dominanza di castagneti, 5. siti a dominanza di querceti mesofili, 6. siti a dominanza di querceti mediterranei, 7. siti a dominanza di macchia mediterranea, 8. siti a dominanza di pinete mediterranee e oromediterranee, 9. siti a dominanza di vegetazione arborea igrofila, 10. siti a dominanza di vegetazione erbacea ed arbustiva alpina, 11. siti a dominanza di praterie montane, 12. siti a dominanza di praterie collinari, 13. siti a dominanza di praterie terofitiche, 14. siti a dominanza di coste basse, 15. siti a dominanza di dune consolidate, 16. siti a dominanza di coste alte, 17. siti a dominanza di praterie di posidonia, 18. siti a dominanza di ambienti rupestri, 19. siti a dominanza di grotte continentali, 20. siti a dominanza di sorgenti pietrificanti, 21. siti a dominanza di ghiacciai, 22. siti a dominanza di torbiere, 23. siti a dominanza di paludi calcaree, 24. siti a dominanza di laghi. Esse hanno una omogeneità interna variabile, derivante dal fatto che in una stessa tipologia sono inclusi siti con livelli di affinità diversi, ma che, comunque, sono più affini tra loro rispetto alle altre tipologie. Per ciascuna tipologia è stata elaborata una scheda, la quale propone indicazioni di sintesi in merito a: habitat determinanti la tipologia; caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia; 13

14 indicatori; possibili minacce; linee guida per la gestione. I siti, invece, per i quali non è stato possibile individuare una tipologia di riferimento, sono andati a costituire il gruppo dei siti eterogenei. In tale gruppo sono compresi: - siti con habitat di direttiva, presenti con valore di copertura percentuale non statisticamente significativo ai fini della classificazione effettuata; - psic individuati solo sulla base di specie animali e/o vegetali, - ZPS che, individuate solo sulla base della direttiva Uccelli, sono caratterizzate proprio per presenza di specie ornitiche. Per essi non è stato possibile predisporre alcuna scheda, dato che non sono caratterizzati dalla dominanza di habitat della direttiva. I piani di gestione dovranno essere predisposti ad hoc, rimanendo aperta la possibilità di fare riferimento alle altre tipologie, quando uno o più habitat della direttiva assumono un ruolo importante per la conservazione della specie, anche se precedentemente ritenuti non significativi. Dunque, questo tipo di classificazione ha consentito di fornire per ciascuna delle 24 tipologie individuate, le indicazioni sulla caratterizzazione naturalistica e di uso del suolo, l insieme degli indicatori per la definizione dello stato di conservazione e le minacce che possono verificarsi per ognuna di esse, nonché gli obiettivi stessi della conservazione. Tali indicazioni, ovviamente, sono state assunte alla base del metodo di lavoro di questa Valutazione di Incidenza applicata al PRG di Cammarata. II.5 I DOCUMENTI DI INDIRIZZO. La Commissione Europea ha editato diversi documenti con lo scopo di fornire, ai fini dell espletamento delle valutazioni richieste dall art. 6 della direttiva Habitat, un impianto metodologico di analisi diagnostica e relativa valutazione, quanto più possibile omogeneo nell ambito dei vari stati membri. Il documento Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites Methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) and (4)of the Habitats Directive 92/43/EEC, è la guida metodologica alla valutazione di incidenza redatta Divisione valutazione d impatto della Scuola di Pianificazione dell Università di Oxford Brookes, tradotta in Italia con il titolo Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della rete Natura Guida metodologica alle disposizioni dell articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE a cura dell Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale documento è stato redatto con l intento di fornire un aiuto metodologico facoltativo per l esecuzione o la revisione delle valutazioni a norma dell articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. Le indicazioni presentate si basano sulla ricerca effettuata per conto della Direzione Generale per l ambiente della Commissione europea (DG Ambiente). La ricerca fa riferimento sia a una sintesi della letteratura e degli orientamenti elaborati dall UE e da altri organismi, sia alle esperienze enucleate in alcuni casi-modello in cui sono state svolte valutazioni analoghe a quelle previste dalla direttiva. Le indicazioni contenute nel documento non sono da considerare in alcun modo vincolanti per quanto concerne l impiego di determinate procedure per l attuazione della direttiva Habitat. Il documento, piuttosto, rappresenta uno strumento facoltativo poiché, nel rispetto del principio della sussidiarietà, l ultima parola spetta sempre ai singoli Stati membri, incaricati di definire gli iter procedurali che discendono dalla direttiva. 14

15 Per far fronte, poi, alle diverse obiezioni che gli stati membri e diversi operatori hanno sollevato sul significato dell art. 6 della direttiva Habitat, la Commissione Europea ha pubblicato un altro documento: LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA Guida all interpretazione dell articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE. Con tale documento la Commissione Europea ha inteso fornire agli Stati membri gli orientamenti per interpretare alcuni concetti chiave figuranti nell art. 6 della direttiva Habitat. Esso, è chiarito, riflette unicamente il punto di vista dei servizi della Commissione e non ha natura vincolante, non potendo esso interpretare autenticamente la direttiva, essendo ciò potere esclusivo della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Ciò è particolarmente valido per questa direttiva, la quale, incorporando il principio di sussidiarietà, lascia un ampio spazio di manovra agli Stati membri nell attuazione pratica delle misure specifiche concernenti i vari siti della rete Natura Gli Stati membri, cioè, sono liberi di scegliere, comunque, la maniera in cui attuare le opportune misure pratiche, a condizione che esse rispettino la finalità generale della direttiva. Un altro documento, messo a punto ed editato a cura della Commissione Europea, per fornire ulteriori indicazioni nella gestione dei siti della rete Natura 2000 è INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS - European Commission - DG Environment - Nature and biodiversity. È questo, come dice lo stesso titolo, un manuale di interpretazione degli habitat riportati nell allegato I alla direttiva 92/43/CEE. Esso elenca ben 218 tipi diversi di habitat naturali europei, dei quali 71 rappresentano delle priorità. Per ognuno di tali habitat è fornita una dettagliata descrizione, riportando, altresì, le principali e più significative specie vegetali e animali che in esso vivono. Lente, invece, sono state le regioni nel mettere a punto precise indicazioni tecnico-normative circa le modalità di svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza, sulla base delle competenze attribuite loro dall art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. Mancano ancora, soprattutto a livello regionale, studi scientifici e indicazioni precise sugli habitat di specie da tutelare e sugli indicatori ecologici di cui tenere conto nella fase di progettazione degli interventi da attuare per salvaguardarli. Un manuale di un certo interesse è stato pubblicato dalla Regione Veneto. Si tratta, sostanzialmente, di una guida realizzata dalla regione e dal CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali), grazie ad una ricerca e analisi sul territorio durata tre anni in cui sono stati individuati, tra gli attuali 102 SIC e le 67 ZPS della Regione, 5 siti pilota oggetto di una prima sperimentazione. Tale guida, dal titolo STRUMENTI E INDICATORI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ Regione Veneto Servizio Progettazione e gestione ambientale del territorio, raccogliendo, appunto, i dati di questa sperimentazione, pone una grande attenzione agli aspetti metodologici delle indagini scientifiche, soprattutto per quel che riguarda gli strumenti proposti per l individuazione degli habitat e per la loro analisi e valutazione. Essa costituisce un utile strumento informativo e fornisce un quadro di riferimento pratico per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei siti della Rete Natura 2000 in Veneto e non solo. Il protocollo metodologico per l individuazione degli habitat e per la loro analisi e valutazione che la guida propone, assume una valenza che certamente non può essere circoscritta al solo territorio della regione Veneto. Per quel che riguarda, invece, la nostra Regione siciliana, essendo la Valutazione di Incidenza una procedura che solo ora è entrata nella prassi applicativa voluta dalla direttiva Habitat e dall art. 5 del D.P.R. n. 357/97, sporadiche risultano ancora essere le esperienze pratiche condotte. 15

16 III LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPLICATA AL PRG DI CAMMARATA. RIFERIMENTI ED IMPIANTO METODOLOGICO. III.1 GLI SCOPI PERSEGUITI. La procedura di Valutazione di Incidenza, come già detto, è una delle disposizioni previste dall articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 2000, attraverso l esame delle interferenze che i piani e i progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, possono generare, condizionandone l equilibrio ambientale. Tale valutazione deve tener conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Essa consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione del piano/progetto all interno o all esterno del sito stesso. Vale a dire che la necessità di redigere una Valutazione di Incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei terreni proposti come siti Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenza significative su di essi. La Valutazione, infatti, deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma, soprattutto, in un contesto ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari siti ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura La valutazione d incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, diviene, quindi, uno strumento finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale che consente di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso del territorio: essa, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000, rappresenta un elemento chiave di attuazione del principio dell integrazione dei fattori ambientali nella pianificazione e nell esecuzione delle azioni previste per numerosi settori economici e sociali. 6 III.2 I SITI NATURA 2000 INTERESSATI DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPLICATA AL PRG DI CAMMARATA. La valutazione di incidenza, applicata al Piano Regolatore Generale di Cammarata, interessa i SIC seguenti: ITA Monte Cammarata-Contrada Salaci. ITA Pizzo della Rondine-Bosco di Santo Stefano Quisquina. ITA Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea. ITA La Montagnola e Acqua Fitusa. Nessuno dei quattro SIC ricade interamente sul territorio del comune di Cammarata. La loro superficie è così suddivisa per territorio: 6 Natura 2000 Italia Informa Numero 0 Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Conservazione della Natura. 16

17 CODICE E DENOMINAZIONE SIC SUPERF. (HA) TERRITORIO COMUNALE INCID. % 1.793,1085 CAMMARATA (AG) 85,11 ITA MONTE CAMMARATA- CONTRADA SALACI. 313,5566 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 14,88 0,1493 CASTRONOVO DI SICILIA (PA) 0, ,8144 TOT. SUP. SIC 100,00 ITA PIZZO DELLA RONDINE- BOSCO DI SANTO STEFANO QUISQUINA. ITA ROCCHE DI CASTRONUOVO, PIZZO LUPO, GURGHI DI S. ANDREA. ITA LA MONTAGNOLA E ACQUA FITUSA ,3429 SANTO STEFANO QUISQ. (AG) 80,87 588,9008 CAMMARATA (AG) 19, ,2437 TOT. SUP. SIC 100, ,0284 CASTRONOVO DI SICILIA (PA) 92,94 122,5030 CAMMARATA (AG) 7, ,5314 TOT. SUP. SIC 100,00 310,5741 SAN GIOVANNI GEMINI 100,00 310,5741 TOT. SUP. SIC 100,00 Il territorio del comune di Cammarata è, dunque, interessato da tre SIC: - ITA Monte Cammarata-Contrada Salaci. - ITA Pizzo della Rondine-Bosco di Santo Stefano Quisquina. - ITA Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea. Il quarto SIC preso in considerazione: - ITA La Montagnola e Acqua Fitusa, è totalmente esterno al territorio di Cammarata. Tale SIC, tuttavia, ha i suoi confini nord ed est assai prossimi al territorio di questo comune (ml 200 circa), in una zona, peraltro, ove il Piano Regolatore Generale alloga un area a destinazione urbanistica D1 Aree industriali. Lo studio di Valutazione di Incidenza, dunque, è stato esteso anche a quest ultimo SIC, nella considerazione che le attività previste dal PRG di Cammarata possano, in qualche modo, produrre incidenze significative 7 anche sugli habitat e le specie che in esso si trovano. Si rileva, inoltre, che sul territorio del comune di Cammarata ricade, per larga parte della sua estensione complessiva, la Riserva Naturale Orientata Monte Cammarata, istituita con D.A. n. 86/44 del , il cui gestore è oggi l Azienda Foreste Demaniali. La sua superficie, che è pari ad Ha 2.095,2561, è ricompresa completamente all interno dei confini dei due SIC: ITA Monte Cammarata-Contrada Salaci e ITA Pizzo della Rondine-Bosco di Santo Stefano Quisquina, eccezion fatta per una superficie pari a poco meno di 15 Ha. In particolare la situazione relativa alla superficie della R.N.O. Monte Cammarata, distinta per zona e per Sic entro il quale ricade, è la seguente: 7 Per incidenza significativa si intende, secondo la definizione data dal Manuale per la gestione dei siti natura 2000, la probabilità che un piano o progetto ha di produrre effetti sull integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 17

18 RISERVA ZONA A (HA) RISERVA ZONA B (HA) RISERVA ZONA B1 (HA) TOTALI (HA) ITA MONTE CAMMARATA- CONTRADA SALACI ITA PIZZO DELLA RONDINE- BOSCO DI SANTO STEFANO QUISQUINA 576, ,7969 8, , , , ,2030 FUORI DALL AREA DEI SIC 14, ,8675 TOTALI 1.160, ,5756 8, ,2561 III.3 RIFERIMENTI ED IMPIANTO METODOLOGICO. Il percorso logico che seguirà la Valutazione di incidenza è quello delineato nella guida metodologica Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE. La procedura metodologica proposta è un percorso di analisi e valutazione, secondo il principio della sequenzialità, che si compone di 4 fasi principali, che la Guida chiama livelli: LIVELLO 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all effettuazione di una valutazione d incidenza completa qualora l incidenza risulti significativa; LIVELLO 2: valutazione appropriata - analisi dell incidenza del piano o del progetto sull integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie; LIVELLO 3: valutazione delle soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull integrità del sito; LIVELLO 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. I passaggi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. Ciascuna fase sarà conclusa con un verbale o matrice, fra quelli proposti dalla Guida metodologica. In questo modo sarà data trasparenza, obiettività e versatilità di impiego dei dati raccolti; d altro lato saranno anche documentate le valutazioni effettuate. Tali verbali o matrici, tuttavia, saranno compilati soltanto una volta in cui non siano più necessarie ulteriori valutazioni, cioè non sia necessario un ulteriore passaggio al livello di 18

19 analisi successivo, essendo già pervenuti ad una valutazione certa sulla possibilità o meno che si verifichino incidenze significative sui siti Natura Il percorso metodologico appena presentato può essere visualizzato attraverso il grafico seguente: In ossequio al principio di precauzione, sull applicazione del quale si basa implicitamente la direttiva Habitat, gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, interessati dal PRG di Cammarata, saranno sempre fatti prevalere nei casi di incertezza. Laddove, cioè, i rischi non potranno essere determinati con sufficiente certezza, in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva, o della insufficienza di dati, a prevalere saranno sempre le ragioni degli obiettivi di conservazione dei siti. L analisi attenta delle informazioni riportate nel formulario di identificazione del sito rappresenterà il primo passaggio sostanziale per la comprensione degli obiettivi di conservazione e consentirà il mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000, nella quale i siti interessati sono inseriti. In quanto alle indicazioni per la gestione dei siti Natura 2000 interessati, agli obiettivi di conservazione e alla caratterizzazione degli 19

20 stessi, sarà fatto riferimento ai contenuti del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 ed a tutta la documentazione esistente in materia. IV LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPLICATA AL PRG DI CAMMARATA. LIVELLO I: SCREENING. IV.1 PREMESSE. Obiettivo di questo stadio della procedura di Valutazione è quello di analizzare la possibile incidenza che la realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia isolatamente che congiuntamente con altri progetti o piani, può avere sui siti Natura 2000 interessati, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti o meno. Esso generalmente consta di 4 fasi: 1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito. 2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura Il grafico che segue, tratto dalla Guida metodologica della Commissione europea, illustra la successione delle attività di indagine e valutazione necessarie al soddisfacimento della prima fase di indagine prevista: 20

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