COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO"

Transcript

1 >r >r COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2004) 162 definitivo 2004/0053 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (presentata dalla Commissione) IT IT

2 RELAZIONE 1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA La presente proposta di direttiva fissa le norme necessarie affinché le autovetture nuove e gli autocarri leggeri fino a kg 1 siano progettati per soddisfare determinati requisiti minimi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. Tali norme saranno incluse nel sistema di omologazione comunitario e, riguardo alle autovetture, faranno parte di tutta la procedura di omologazione, obbligatoria per tutte le autovetture nuove poiché la direttiva 70/156/CEE del Consiglio 2 è stata modificata dalla direttiva 92/53/CE del Consiglio 3 del 18 giugno La direttiva 70/156/CEE viene attualmente riformulata al fine tra l altro di estendere il sistema comunitario di omologazione ai veicoli diversi dalle autovetture. Nel frattempo, gli Stati membri sono invitati ad applicare la presente direttiva agli autocarri leggeri attraverso le loro procedure di omologazione nazionali Requisiti minimi richiesti Le relative soglie minime si trovano nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre relativa ai veicoli fuori uso. Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 4 di tale direttiva, i nuovi veicoli commercializzati tre anni dopo l omologazione di una modifica apportata alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio saranno progettati e costruiti per essere: riutilizzabili e/o riciclabili fino all 85% della massa 5 ; riutilizzabili e/o recuperabili fino al 95% della massa. Tali soglie si applicano ai nuovi tipi di veicoli da omologare e ai nuovi veicoli già omologati, commercializzati tre anni dopo l entrata in vigore della presente direttiva Emendamenti alla direttiva 70/156/CEE La seconda caratteristica della proposta è che essa introduce una serie di vincoli con la direttiva 70/156/CEE, in modo da includere nel suo allegato I tutte le informazioni tecniche pertinenti necessarie alle richieste di omologazione In questa nota esplicativa, il termine autovetture è sinonimo di veicoli M 1 e autocarri leggeri di veicoli N 1 (la categoria M 1 comprende autovetture, veicoli utilitari e sportivi (SUV), monovolume e minibus la categoria N 1 comprende gli autocarri leggeri fino a kg). Direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42, , p. 1). GU L 225, del , p 1. GU L 269, del , p. 34. Nella proposta, si usa il termine massa al posto di peso. Le masse sono espresse in chilogrammi. 2

3 1.3. Marcatura delle componenti In fase di demolizione, è importante identificare i materiali che costituiscono le componenti fatte di polimeri o elastomeri per evitare di mescolare prodotti incompatibili. Le componenti comprese nella presente direttiva si trovano nella lista di demolizione che il costruttore deve presentare all autorità di omologazione. Le relative marcature saranno fatte conformemente alla decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio Riutilizzazione di componenti La proposta include infine, ai sensi dell articolo 7, paragrafo 5 alla direttiva 2000/53/CE, un elenco di componenti da non riutilizzare nella costruzione di veicoli, perché fonti di pericolo per la sicurezza o l ambiente. Queste norme si applicano 12 mesi dopo l entrata in vigore della direttiva. 2. BASE GIURIDICA Le misure proposte si basano sull ipotesi che più i veicoli nuovi sono riutilizzabili, riciclabili e recuperabili, più facile sarà cogliere gli obiettivi fissati dall articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2000/53/CE, quando tali veicoli saranno fuori uso. L articolo 7, paragrafo 4 della stessa direttiva indica soglie minime di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli nuovi. Secondo l articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE i provvedimenti da adottare vanno incorporati nella procedura di omologazione. Fin dal principio, il sistema comunitario di omologazione è stato fermamente ancorato al principio che solo la totale armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri può garantire la libera circolazione delle merci. I provvedimenti proposti, che avranno effetti significativi sulla costruzione dei veicoli, possono perciò essere attuati solo attraverso un complesso vincolante di regole comunitarie. L articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea costituirà perciò la base giuridica della presente proposta di una nuova direttiva. 3. ANTEFATTO 3.1. Obiettivi del riciclaggio L articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2000/53/CE impone agli Stati membri di prendere adeguati provvedimenti a livello nazionale perché vengano raggiunti obiettivi prefissati di riutilizzazione, riciclaggio e recupero dei veicoli fuori uso. In un primo tempo, gli obiettivi indicati vanno raggiunti entro l 1 gennaio Poi, a partire da gennaio 2015, con la seconda fase verranno fissati obiettivi più ambiziosi. 6 Decisione 2003/138/CE della Commissione del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 53, , p 58). 3

4 Per coglierli, i costruttori svilupperanno e commercializzeranno veicoli rispondenti a requisiti sufficientemente rigorosi da garantire che quando i veicoli saranno fuori uso 7 gli obiettivi siano raggiunti. A ciò mira l articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE, che impone soglie minime adeguate alla costruzione dei veicoli nuovi Pericoli per la sicurezza o l ambiente Uno dei principali obiettivi della direttiva 2000/53/CE è evitare lo smaltimento finale di rifiuti promuovendo il riuso, il riciclaggio e il recupero di componenti del veicolo. L articolo 7, paragrafo 1 della direttiva chiede però che il processo di riutilizzazione non limiti i requisiti di sicurezza dei veicoli e quelli di tutela dell ambiente. Secondo l articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE la Commissione All atto di proporre una modifica della direttiva 70/156/CEE [ ] tiene conto, per quanto opportuno, della necessità di garantire che il reimpiego dei componenti non comporti pericoli per la sicurezza e per l ambiente. Poiché la direttiva 70/156/CEE si riferisce solo all omologazione di veicoli nuovi, la Commissione ritiene che talune componenti non vadano riusate nella costruzione di veicoli. 4. SUSSIDIARIETÀ Sono stati considerati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, proclamati dall articolo 5 del trattato. Il principale obiettivo della presente proposta, in relazione alla direttiva 2000/53/CE, è proteggere l ambiente e la salute umana riducendo, nella misura del possibile, lo smaltimento di rifiuti dovuti a veicoli fuori uso. I vincoli costruttivi necessari a cogliere gli obiettivi assegnati agli Stati membri, vanno dunque imposti nel quadro del completamento del mercato interno e della rimozione degli ostacoli al commercio interno della Comunità. Se gli Stati membri non possono centrare pienamente tali obiettivi, per le loro dimensioni e conseguenze, essi possono essere efficacemente raggiunti dalla Comunità. La presente direttiva non va oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. 5. PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 5.1. Posizione degli Stati membri I rappresentanti degli Stati membri sono stati a più riprese informati del contenuto della presente proposta attraverso il gruppo consultivo della Commissione e il gruppo di lavoro Autoveicoli, in cui sono rappresentati gli Stati membri, l industria e organizzazioni non governative. La maggior parte degli Stati membri sostiene la proposta ma uno di essi si limita a sostenerne l applicazione solo ai nuovi tipi di veicolo, non a quelli già in produzione. 7 L età media dei veicoli fuori uso trattati era stimata in Belgio a 13,3 anni per l anno 2002 Fonte: Febelauto, Relazione annuale

5 Un altro Stato membro, favorevole a un approccio globale alla progettazione di nuovi veicoli in questo campo, suggerisce di includere nella proposta di direttiva requisiti di omologazione che già attuino talune disposizioni della direttiva 2000/53/CE, come il divieto dei metalli pesanti, le deroghe a tale divieto e la marcatura dei polimeri Posizione dell industria Le associazioni dei costruttori esprimono riserve sull inclusione nella procedura comunitaria di omologazione di vincoli progettuali relativi ai veicoli fuori uso. Avrebbero preferito la sola richiesta di una valutazione unica sulla capacità dei costruttori di raccogliere i dati ricevuti dai fornitori e di gestirli in modo da garantire il rispetto dei requisiti all atto dello sviluppo di un nuovo veicolo. Esse sostengono che una procedura di omologazione richiede la compilazione e la presentazione alle autorità di un enorme quantità di dati. Esse non vogliono che la direttiva sia applicata a tipi di veicolo già in produzione, e sostengono che tali veicoli andrebbero modificati profondamente per facilitare lo smontaggio delle componenti e l uso di nuovi materiali. Se le Istituzioni approvano la direttiva proposta dalla Commissione, fornitori e costruttori avranno bisogno di tempi più lunghi per integrare tali mutamenti tecnici nei loro calendari di produzione. L associazione dei fornitori sostiene la proposta. Ma lamenta la poca considerazione data all articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE. L associazione suggerisce alla Commissione di far sì che le componenti smontate siano sottoposte a controlli di qualità prima di essere riusate sui veicoli in servizio. Tali controlli di qualità vanno integrati nella normativa comunitaria, data l inesistenza di norme internazionali in questo campo. 6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA 6.1. L omologazione per tipo di veicolo Dal 1998, la direttiva 70/156/CEE ha definitivamente imposto l omologazione comunitaria per tipo di veicolo come unica procedura affinché i veicoli soddisfino le norme tecniche armonizzate dell UE, agevolando così l instaurarsi del mercato unico nel settore automobilistico. Oggi, tutte le autovetture sono soggette a tali procedure armonizzate. Con la riformulazione della direttiva 70/156/CEE, il principio di un sistema unico e comunitario di omologazione sarà esteso ai veicoli commerciali e in particolare agli autocarri leggeri. Il nuovo sistema diverrà operativo dal L omologazione comunitaria per tipo di veicolo ha le seguenti caratteristiche: esecuzione armonizzata nell ambito degli Stati membri; controlli efficaci effettuati da autorità governative su prototipi di veicoli; rilascio di omologazioni se i requisiti sono soddisfatti, ritiro dell omologazione se le condizioni non sono più soddisfatte; 5

6 controlli effettuati durante il processo di produzione. Il sistema è credibile solo se il costruttore dimostra alle autorità che ogni veicolo prodotto è conforme al tipo omologato. I regolari controlli eseguiti negli stabilimenti di produzione sono decisivi per garantire la fiducia nel sistema di omologazione. A tal fine, la procedura comunitaria di omologazione prevede una valutazione iniziale che verifica se il processo produttivo del costruttore consenta effettivamente di controllare, durante la produzione, la conformità dei veicoli al tipo omologato. L omologazione comunitaria a un tipo di veicolo viene rilasciata dopo che l autorità di omologazione ha accertato che esso soddisfa i requisiti di tutte le diverse direttive elencate all allegato IV o XI della direttiva 70/156/CEE. Una volta approvata, anche la presente direttiva entrerà in tale elenco, con il numero di riferimento 59. Non sarà perciò rilasciata alcuna omologazione comunitaria a un tipo di veicolo se quest ultimo non sarà conforme alla presente proposta di direttiva Requisiti specifici per l omologazione ai sensi della proposta di direttiva Valutazione preliminare del costruttore La proposta prevede che prima di rilasciare un omologazione l autorità competente nominata da uno Stato membro effettui una valutazione preliminare. Scopo della valutazione è accertarsi che il costruttore possa effettivamente controllare l input che riceve dai fornitori sui materiali e verificare le informazioni. Come parte della procedura di valutazione preliminare, il costruttore deve dimostrare di gestire correttamente la raccolta dei dati ricevuti dai suoi fornitori al fine di calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità per qualsiasi versione di un tipo di veicolo da produrre. In seno alla valutazione preliminare, il costruttore informerà l autorità sulla strategia che raccomanda nel campo del riuso, del riciclo e della valorizzazione. non spetta all autorità competente valutare la pertinenza del processo che esso raccomanda. Dopo che l autorità competente ha espletato tutti i necessari controlli, essa certifica al costruttore che esso ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva. Tale certificato si chiama Certificato di conformità all allegato IV. L autorità competente disporrà di una comprovata esperienza nel campo della certificazione dei sistemi di gestione della qualità. Tale autorità potrà essere l autorità di omologazione stessa o un ente specializzato. Queste misure sono conformi alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, concernente i moduli per la valutazione di conformità. 6

7 Procedura da seguire ai fini dell omologazione La conformità ai requisiti della presente direttiva viene verificata in base alle norme generali che disciplinano l omologazione di un veicolo. Il costruttore dimostrerà in modo soddisfacente all autorità di omologazione che il tipo di veicolo è stato progettato e costruito nel rispetto delle soglie di riciclabilità e recuperabilità fissate dalla proposta di direttiva. Riguardo al calcolo dei coefficienti di riciclabilità e valorizzazione, andranno presentati all autorità di omologazione, o al servizio tecnico nominato prima di poter rilasciare al veicolo l omologazione per tipo, fogli di calcolo conformi alla norma ISO : Poiché il calcolo delle quote è profondamente influenzato dalla ripartizione dei materiali nelle varie categorie previste dai fogli di calcolo, la ripartizione di materiali farà parte delle informazioni da presentare. L autorità di omologazione deve a sua volta convalidare i calcoli alla luce della strategia raccomandata dal costruttore per prevenire i rifiuti dovuti ai veicoli fuori uso, ampiamente documentata negli allegati al certificato di conformità. Per semplicità e solo ai fini dell omologazione, si limiteranno i calcoli dettagliati a uno o a pochi veicolo detti di riferimento scelti fra le versioni di un tipo che siano più avanzate nel campo del riuso, della riciclabilità e della recuperabilità. L autorità o il servizio tecnico designato verificheranno infine, con controlli fisici sui prototipi del veicolo, le informazioni presentate dal costruttore e dai suoi fornitori (marcature, natura dei materiali, masse di componenti come i paraurti, schiuma dei sedili, volume dei serbatoi carburante e altri liquidi ecc. massa del veicolo) Il concetto di Veicolo di riferimento Un tipo di veicolo della categoria M 1 presenta spesso molte varianti tecniche (fino a 100; ancor di più i tipi di veicoli della categoria N 1 ). Ogni variante è a sua volta suddivisa in versioni. Finora, il livello di allestimento (disposizione interna e opzioni proposte sul mercato) non è mai stato tenuto formalmente in conto ai fini dell omologazione; per esempio, l allestimento non rientra tra i criteri che definiscono le versioni. Ma, nel calcolo dei tassi di riciclabilità e recuperabilità, svolgerà senza dubbio un ruolo importante. È stato appurato da apposite ricerche che comprendere esplicitamente l esecuzione commerciale di un veicolo nei criteri di definizione delle versioni genererebbe oneri amministrativi insostenibili sia per i costruttori che per le autorità di omologazione. Pertanto, si limiteranno i calcoli dettagliati a quei veicoli cosiddetti di riferimento più avanzati nel campo della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. Tali veicoli saranno scelti dall autorità di omologazione, d accordo con il costruttore, fra le diverse versioni di un tipo, applicando i seguenti criteri: 7

8 tipo di carrozzeria 8 ; i livelli di allestimento disponibili accessori facoltativi (optional) disponibili, montabili sotto la responsabilità del costruttore Riuso delle componenti Generalità Per non compromettere la sicurezza delle strade e la tutela dell ambiente con il riuso di componenti, è stato compilata una lista (v. allegato V) di quelle da non riutilizzare nella costruzione di veicoli nuovi 9. Si tratta di componenti importanti per la protezione degli occupanti e per un uso sicuro dei veicoli. Riutilizzarle su altri veicoli dopo averle smontate da veicoli fuori uso comporta i rischi seri per le seguenti ragioni: progettate per uno specifico tipo di veicolo, il loro uso su un altro tipo può provocare problemi di compatibilità; o possono provenire da veicoli coinvolti in incidenti nei quali, per esempio, sono stati attivati i loro attuatori pirotecnici; oppure usate intensamente quando il veicolo era in circolazione, non possono essere ora riutilizzate in tutta sicurezza. Ancora non esiste una particolare legislazione armonizzata che garantisca la parità delle prestazioni delle componenti usate rispetto a quelle richieste per l omologazione. Per tali scopi si applicano quindi le pertinenti direttive particolari. Si noti in proposito che la maggior parte delle componenti elencate all allegato V non può essere provata su nuovi tipi di veicoli perché le prove richiedono l esecuzione di prove distruttive o di durata su diversi campioni Questioni legate all ambiente Non si può garantire che componenti come marmitte catalitiche e silenziatori, smontati da veicoli fuori uso, offrano i livelli richiesti di tutela dell ambiente. È di fatto estremamente difficile controllare se componenti smontate da veicoli fuori uso rispettino i requisiti di durevolezza previsti nelle pertinenti direttive specifiche. Le marmitte catalitiche come tutti i dispositivi di controllo delle emissioni devono essere conformi ai requisiti di produzione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 del 13 ottobre 1998 che modifica la direttiva 70/220/CEE Definito nell allegato II, parte C della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/116/CE. Si noti che l omologazione comunitaria si applica solo alla costruzione dei veicoli nuovi. Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio; GU L 350, del , p. 1. 8

9 del Consiglio11 del 20 marzo 1970 relativa alle emissioni. La sezione 7 di tale direttiva fissa una durata di / km, a seconda che si applichino i requisiti di Euro III o di Euro IV. I silenziatori sono provati sui veicoli con test passby ai sensi della direttiva 70/157/CEE del Consiglio12 del 6 febbraio 1970 modificata dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre Le prove di rumorosità sono eseguite dapprima su veicoli muniti di silenziatori nuovi che hanno funzionato per km. Tali prove non possono essere eseguite con silenziatori usati Questioni legate alla sicurezza Direttive particolari fissano procedure di prova per garantire che componenti come cinture di sicurezza ed airbag funzionino a dovere in caso di infortuni. Le prove comprendono test di resistenza alla trazione e di durata sui riavvolgitori che possono essere eseguiti solo su componenti prototipo rappresentative di componenti della produzione. Tali prove eseguite su componenti usate le renderebbero inservibili. Le cinture di sicurezza sono oggetto della direttiva 77/541/CEE del Consiglio del 28 giugno modificata dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione15 del 22 febbraio Nella maggior parte delle autovetture recenti le cinture di sicurezza sono fissate ad ancoraggi montati sui sedili anteriori. L ancoraggio interno è di solito munito di un sistema di pretensionamento attivato da un attuatore pirotecnico in caso di urto. Un tale sistema di ritenuta va provato fissato al sedile in condizioni d impatto simulato. In tal caso, le forze di trazione agiscono sulle cinture di sicurezza, sui loro ancoraggi e sui binari del sedile. La direttiva 74/408/CEE del Consiglio del 22 luglio modificata dalla direttiva 96/37/CE della Commissione17 stabilisce le prove da eseguire. Come riferito sopra, tali prove eseguite su cinture di sicurezza usate, applicate ai sedili, e sui sedili stessi li renderebbero inservibili Direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU L 76, del , p. 1. Direttiva 70/157/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 42, del , p. 16. Direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 334, del , p. 41. Direttiva 77/541/CEE del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU L 220, del , p. 95. Direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU L 53, del , p. 53. Direttiva 74/408/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio); GU L 221, del , p. 1. Direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi); GU L 186, del , p

10 Il dispositivo dell airbag consta di sacchi gonfiabili collocati nel volante e nel cruscotto davanti al passeggero, sensori di decelerazione e un unità diagnostica. Recenti sviluppi hanno portato ad airbag laterali che si gonfiano nello spazio tra la parte superiore del torso e la guarnizione della portiera in caso di urti laterali. Gli airbag laterali anteriori (e quelli posteriori, eventuali) sono integrati nello schienale del sedile. Gli airbag sono provati con test d urto effettuati sull intero veicolo. La direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre sugli urti frontali e la direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio sugli urti laterali, fissano le modalità dei test. Come accade con le cinture di sicurezza e i sedili, prove eseguite su veicoli renderebbero gli airbag usati inservibili. I bloccasterzo e gli immobilizzatori sono soggetti a omologazione ai sensi della direttiva 74/61/CEE del Consiglio del 17 dicembre modificata dalla direttiva 95/56/CE della Commissione dell 8 novembre I bloccasterzo montati sul piantone dello sterzo devono subire prove di durata pari a cicli di chiusura in ogni direzione per essere omologati,. Anche in questo caso, le componenti usate non possono essere omologate Attuazione I provvedimenti sulla riciclabilità e la recuperabilità si applicano a tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato 36 mesi dopo l entrata in vigore della presente direttiva. Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE, tali provvedimenti si applicano solo ai veicoli interessati alla procedura comunitaria di omologazione. Si applicano alle autovetture attraverso il sistema comunitario di omologazione per tipo di veicolo, poiché l omologazione comunitaria è obbligatoria solo per tale categoria di veicoli. L omologazione comunitaria si applicherà anche agli autocarri leggeri non appena riformulata la direttiva 70/156/CEE. Si propone perciò che la direttiva sia obbligatoria anche qualora tali veicoli fossero coperti da un omologazione nazionale Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU L 18, del , p. 7. Direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU L 169, del , p. 1. Direttiva 74/61/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore; GU L 38, del , p. 22. Direttiva 95/56/CE della Commissione dell 8 novembre 1995 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore; GU L 286, del , p

11 Il calendario proposto per le diverse categorie di veicoli è: Tipo di veicolo Categorie interessate Nuovi tipi Tipi esistenti Autovetture Autocarri leggeri completi fabbricati in una fase M 1 N 1 Obbligatorio 36 mesi dopo la data di entrata in vigore la direttiva Obbligatorio 36 mesi dopo la data d'entrata in vigore della direttiva Veicoli a uso speciale M1 N1 Esenti Esenti Autocarri leggeri fabbricati in due o più fasi N1 Esenti (Veicoli di base esclusi) Esenti (Veicoli di base esclusi) Le disposizioni relative alle componenti usate si applicano appena la direttiva viene recepita dagli Stati membri Contenuto della proposta Aspetti generali La proposta contiene 13 articoli e sei allegati Articoli da 1 a 7 Questi articoli contengono le norme generali, ulteriormente dettagliate negli allegati Esenzioni (articolo 3) Veicoli a uso speciale I veicoli a uso speciale sono esplicitamente esclusi dall articolo 7 della direttiva 2000/53/CE ai sensi dell articolo 3 della stessa direttiva. Tali veicoli sono definiti nell allegato II alla direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/116/CE e comprendono, di solito, per destinati a svolgere funzioni particolari come camper, ambulanze, blindati, carri funebri ecc.. Numerosi veicoli a uso speciale del gruppo degli autocarri leggeri sono costruiti in più fasi; ricevono cioè carrozzerie speciali nella fase finale di costruzione, fuori dello stabilimento del costruttore. Poiché al momento della progettazione il costruttore del veicolo di base non sa che tipo di carrozzeria esso riceverà, è razionale esentarlo dalla presente direttiva. 11

12 Autocarri leggeri completati Molti autocarri leggeri sono autotelai ma i costruttori fabbricano anche autotelai cabinati muniti di cabina completa, motore, assali, sospensioni e strutture. Questi veicoli, di base, sono completati in più fasi, aggiungendo componenti e carrozzeria. La quota di autotelai cabinati varia da costruttore a costruttore. Una quota del 40% per uno stesso tipo di veicolo è tuttavia un valore medio generalmente accettato nella produzione di autocarri leggeri. Per le stesse ragioni addotte al terzo capoverso di paragrafo , essi vanno esclusi dal campo d applicazione della presente direttiva. Gli autotelai cabinati tuttavia, non sono esclusi dalle norme della presente direttiva di cui devono soddisfare tutti i requisiti, compresi tassi minimi richiesti Veicoli prodotti in piccola serie I Veicoli in piccola serie vanno intesi come un gruppo di tipi di veicoli di cui sono messi in circolazione non più di 500 esemplari all anno, in ogni Stato membro. Ai sensi dell articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri possono esentare i veicoli prodotti in piccola serie da una o più disposizioni di una direttiva particolare. Ciò è anche confermato dall articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2000/53/CE che permette agli Stati membri di esentare i veicoli prodotti in piccola serie da quanto previsto all articolo 7, paragrafo 4. Mentre le autovetture prodotte in piccola serie rientrano nel sistema comunitario di omologazione, gli autocarri leggeri costruiti in piccola serie sono omologati a livello nazionale. Si propone perciò di escludere de jure tali veicoli dalle norme della presente direttiva fino all approvazione di disposizioni armonizzate sulla produzione in piccola serie. Tuttavia, per ragioni di sicurezza e ambientali, essi non vanno muniti di componenti usate elencate all allegato V Valutazione preliminare del costruttore (articolo 6) L articolo 6 contiene norme generali sulla valutazione preliminare del costruttore. La valutazione preliminare del costruttore è il modo per garantire un calcolo corretto effettuato in base a ISO : Poiché un veicolo ha tra e componenti, non è possibile controllare i calcoli troppo in profondità al momento della sua omologazione; è perciò preferibile che sia il costruttore a valutare il sistema per accertarsi che l intero processo di calcolo sia corretto e possa essere usato per l omologazione di qualsiasi tipo di veicolo. L allegato IV, cui si riferisce l articolo 6, spiega in dettaglio le norme pratiche che il costruttore deve seguire per ottemperare ai suoi obblighi. Tali norme vanno valutate dall autorità competente nominata dallo Stato membro secondo criteri specifici. Una volta effettuata la valutazione preliminare, l autorità competente rilascerà un certificato di conformità all allegato IV della presente direttiva. 12

13 L articolo 6 stabilisce il contenuto del certificato, la sua validità e la procedura da seguire per ottenerne il rinnovo o la proroga quando scade. L appendice 1 all allegato IV mostra il modello che l autorità competente deve usare Riuso di componenti (articolo 7) L articolo riguarda il divieto di riusare talune componenti. Le componenti di cui all allegato V non possono essere riutilizzate nella costruzione di veicoli nuovi Emendamento della direttiva 70/156/CEE (articolo 8) L articolo si riferisce all allegato VI relativo a tutti gli adeguamenti amministrativi necessari per stabilire un vincolo con le procedure di omologazione descritte nella direttiva 70/156/CEE e nella direttiva proposta Articoli da 9 a13 Questi articoli si riferiscono alle modalità di applicazione e alla procedura da seguire per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico Allegato I L allegato I contiene le norme tecniche cui ottemperare per ottenere l omologazione Allegato II e Allegato III L allegato II elenca i documenti necessari per la presentazione di una domanda; l allegato III è un modello del certificato di omologazione, da usare per il rilascio di quest ultima Allegato IV L allegato IV descrive in dettaglio gli obblighi del costruttore al fine di ottenere un certificato di conformità e poter introdurre ulteriori domande di omologazione Allegato V L allegato elenca le componenti da non riutilizzare. Esso si limita alla riutilizzazione nella costruzione di veicoli, perché il campo di applicazione della presente direttiva si limita all omologazione dei veicoli Allegato VI Ai sensi della direttiva 70/156/CEE, un costruttore può chiedere un omologazione comunitaria per tipo di veicolo senza dover presentare una domanda per l intera serie di direttive particolari di cui all allegato IV di tale direttiva. È perciò necessario inserire anche gli elementi di cui all allegato II della presente direttiva nella scheda informativa da usare per l omologazione per tipo di veicolo. 13

14 7. ASPETTI ECONOMICI 7.1. Impatto sull industria automobilistica L impatto sull industria automobilistica è notevole. In Europa, nel 2002, sono stati commercializzati circa 15,7 milioni di autovetture e di autocarri leggeri nuovi 22. Le proiezioni quantitative a lungo termine non mostrano segno alcuno di ristagno. In termini di flotta di veicoli, si prevede che il numero di autovetture e autocarri leggeri in circolazione aumenterà del 18% tra il 2000 e il 2014, cioè da 174 milioni di autovetture nel 2000 a 206 milioni di autovetture nel Ogni anno, tra 9 e 10 milioni di veicoli vengono messi fuori uso. Ciò significa che ogni anno si generano nella Comunità tra 8 e 9 milioni di tonnellate di rifiuti. In Francia, dove tra autorità competenti e settori economici interessati esistono da oltre 20 anni accordi per promuovere il riuso, il riciclaggio e la valorizzazione, 1.2 milioni di veicoli fuori uso hanno prodotto, prima dell attuazione della direttiva 2000/53/CE, tonnellate di rifiuti 24, ogni anno Tendenze costruttive riguardo al trattamento dei veicoli fuori uso L impatto ambientale ed economico del trattamento dei veicoli fuori uso condiziona il regime materiale prevalente nella produzione e i metodi di progettazione e montaggio che influiscono sulla quota e la quantità dei materiali ricuperabili. La maggior parte dei veicoli che vanno ora fuori uso è stata progettata tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90: le politiche di riciclo allora in atto non hanno avuto influenza sulla loro progettazione ed essi incorporano alte percentuali di materiali a basso potenziale di riciclo. Mutamenti significativi sono avvenuti recentemente nei materiali, oggi divenuti più leggeri e facilmente riciclabili. La tabella che segue confronta la composizione media dei materiali (in peso percentuale) nelle autovetture prodotte nella prima metà degli anni 90 e in quelle moderne prodotte all inizio del autovetture e autocarri leggeri (fonte: Association Auxiliaire de l Automobile in ACEA, Nel 2004, JD PowerLMC prevede che in Europa occidentale saranno prodotte autovetture e autocarri leggeri. fonte: Environnement & Automobile Rapport 2001 PSA Peugeot Citroën 14

15 Gruppo di materiali 1990/1994 ( + ) 2001( ++ ) Metalli alluminio incluso 70,5 75,5% 68,7% 71,9% Polimeri (Elastomeri esclusi) 9,1 10% 11,6% 14,3% Elastomeri 5,5 6% 4,7% 2,9% Vetro (non precisato) il 2,8% il 2,8% Altri % il 12,2% l 8,1% Fonte: ( + ): Montedison per i dati 1990, APME per i dati 1994 in Regulation and Innovation in the Area of ELV s Draft final report March 2000 (IDSECNR, Milan). ( ++ ) Gruppo BMW e OPEL. Forse solo all inizio degli anni 90 si è capita la necessità di inserire il trattamento dei veicoli fuori uso nella progettazione di quelli nuovi. A quel tempo, vennero conclusi accordi bilaterali tra costruttori e governi (Francia, Paesi Bassi, più tardi in altri Stati membri) per fissare obiettivi realistici di riciclaggio e di recupero. Il concetto progettato per essere riciclato contraddistingue oggi la progettazione dei veicoli europei. Di fatto, da vari anni, i costruttori europei stanno sviluppando ricerche e accumulando notevoli esperienze nel campo dei processi di riciclo. I fattori chiave della riciclabilità sono la scelta dei materiali, un adeguata marcatura delle componenti e le tecniche di assemblaggio. Solo questi garantiscono che le componenti siano correttamente separate e recuperate. Invece che sui metalli usati nella fabbricazione, i costruttori per ridurre la massa dei veicoli e, quindi, i consumi di carburante puntano ora sulla plastica e i materiali naturali organici. Con la loro diffusione, la questione della loro riciclabilità diviene quanto mai decisiva. Già ora, quasi il 15% delle componenti di plastica è fatto di materia riciclata, quota destinata a crescere via via che migliorano le condizioni di mercato e la fattibilità tecnica. Si stanno anche diffondendo soprattutto per l isolamento acustico le fibre naturali e altre materie prime rinnovabili. Si tratta di materiali molto promettenti perché leggeri, con un bilancio ecologico favorevole e più economici di altri materiali. Si noti che un numerosi costruttori di veicoli hanno annunciato di aver già raggiunto gli obiettivi che saranno introdotti dalla presente direttiva. 15

16 7.3. Valutazione dei costi Aspetti generali Per valutare l impatto economico sullo sviluppo di nuovi veicoli che colgano gli obiettivi fissati in questa proposta, si deve tener conto di varie fasi: sviluppo di nuovi veicoli; loro assemblaggio; trattamento dei veicoli fuori uso; omologazione Impatto sullo sviluppo dei veicoli Le misure previste esigono un controllo completo sulla composizione dei materiali, cioè un input continuo da una bancadati sui materiali in ogni fase di sviluppo del prototipo. I materiali vanno scelti anche in base alle loro proprietà di essere riciclati e a un analisi tecnica pura, che potrebbe aumentare i costi. Nuovi materiali necessiteranno di adeguate procedure di convalida, molto costose. La disponibilità di materie riciclate d alta qualità porterà però a un deprezzamento di talune componenti Impatto sull assemblaggio Una progettazione che già preveda la demolizione sconterà alti costi di adeguamento delle linee di produzione. Gli imperativi economici del riciclaggio comportano infatti forme di assemblaggio più monolitiche per facilitare la demolizione. I cruscotti, ad esempio, andranno assemblati in un blocco unico da imbullonare al veicolo Impatto sul trattamento Dovranno essere introdotte nuove tecnologie per ridurre i costi del posttrattamento. Tecnologie efficienti già esistono. Occorrono però ingenti investimenti per operare su vasta scala, ridurre i costi e promuovere l uso di materie riciclate Impatto sull omologazione I costi di omologazione aumenteranno notevolmente perché si dovranno costruire veicoli rappresentativi per i controlli da parte dell autorità. Veicoli conformi alle specifiche di produzione non esistono di solito a livello di prototipi ma a livello di preserie, appena prima del lancio di un nuovo tipo di veicolo. Situazione analoga per i fornitori: Componenti come cruscotti completi, sedili, ecc., andranno perciò preparate a parte per essere presentate alle autorità per il controllo dei materiali e delle masse. 16

17 La verifica dei calcoli e la valutazione preliminare della capacità del costruttore di gestire tutti i dati richiedono esami specifici allo stabilimento del costruttore. Non è eccezionale nel mondo dell omologazione prevedere test presso lo stabilimento del costruttore; ma questa proposta di nuova direttiva li rende una regola generale. Si richiederanno disposizioni specifiche, seminari e mezzi di ricerca Analisi dei costi e dei benefici Costi per il costruttore Poiché nella letteratura tecnica non esistono input per una dettagliata analisi dei costi e dei benefici, è estremamente difficile dire quali investimenti dovranno fare i costruttori per soddisfare le condizioni della presente direttiva. L Associazione dei costruttori europei di autoveicoli ha presentato alla Commissione una valutazione provvisoria, che, per un veicolo europeo medio del segmento C 25, si può riassumere come segue: costi di produzione e sviluppo: aumenti tra 11 e 55 euro per veicolo; riduzioni dei costi per trattamento VFU : tra 5 e 25 euro per veicolo. L associazione stima un saldo tra 14 euro di profitto a 50 euro di costi aggiuntivi per veicolo. Supponendo un costo medio di 30 euro per veicolo, un impianto di produzione da autovetture l anno genererà un aumento annuale dei costi di euro. Un altro elemento è costituito dalla procedura di omologazione da seguire. I costi di omologazione sono calcolati soprattutto in base agli onorari dovuti ai servizi tecnici, costi amministrativi compresi. La procedura preliminare di valutazione e i controlli da eseguire sui veicoli richiedono probabilmente fino a 5 giorni di studio dei dati dei costruttori. A 135 euro l ora, i costi delle prove di omologazione ammonterebbero a circa euro per tipo di veicolo. Inoltre, la procedura di omologazione genera costi interni come investimenti in nuovi strumenti informatici e sistemi organizzativi. Tra i costi complessivi per le attività di omologazione vanno anche previsti spese di conformità e di ingegneria una tantum. Tutti questi costi dipendono dalla struttura dell impresa e non è facile descriverli in termini qualitativi. Per esempio, un grande costruttore europeo ha calcolato che l omologazione di un tipo di veicolo costerà in media euro 26. Ad esempio, un popolare tipo di autovettura è stato prodotto in unità nell arco di 10 anni; il costo di omologazione per veicolo è dunque insignificante. Nel campo degli autocarri leggeri, i modelli più richiesti sono prodotti al ritmo annuo di veicoli. Supponendo che 4 tipi di carrozzeria richiedano un esame attento per il rilascio dell omologazione, il costo per veicolo sarà inferiore a 1 euro, il che è s insignificante, se il tipo rimane invariato per più di 10 anni Classe di veicoli medio bassa. Esclusi i costi di realizzazione di veicoli prototipo richiesti per le ispezioni. 17

18 Vantaggi I vantaggi andrebbero considerati dal punto di vista della politica ambientale e andrebbero valutati nel quadro della direttiva Veicoli fuori uso, che non è oggetto della presente direttiva. 8. CONCLUSIONE La Commissione ritiene che le misure da essa proposte permettano ai costruttori di sviluppare e commercializzare nuovi veicoli che siano all altezza del principale obiettivo della direttiva 2000/53/CE: prevenire i rifiuti causati dai veicoli, favorendo il riuso, il riciclo e il recupero di componenti e materiali. Essa è anche certa del fatto che vietare la riutilizzazione di talune componenti nella costruzione di veicoli giovi alla sicurezza stradale e alla protezione dell ambiente. 18

19 Proposta di 2004/0053 (COD) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l articolo 95, vista la proposta della Commissione 27, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 28, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 29, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre sui veicoli fuori uso vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M 1 e N 1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l 85% della loro massa e se sia riutilizzabile e/o ricuperabile almeno il 95% della loro massa. (2) La presente direttiva costituisce una direttiva particolare nel quadro dell omologazione comunitaria per tipo di veicolo stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 31. (3) L omologazione per tipo di veicolo è attualmente obbligatoria per i veicoli appartenenti alla categoria M 1 e sarà prossimamente estesa ai veicoli di tutte le categorie. Occorre dunque inserire nell omologazione per tipo di veicolo le norme relative alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli. (4) È pertanto necessario prendere disposizioni dato che i veicoli della categoria N 1 non rientrano ancora nel sistema dell omologazione per tipo di veicolo GU C [... ], [... ], p. [... ]. GU C [... ], [... ], p. [... ]. GU C [... ], [... ], p. [... ]. GU L 269, del , p. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170, del , p. 81). GU L 42, del , p. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122, del p. 36). 19

20 (5) Il costruttore deve fornire all autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare i calcoli del costruttore in base alla norma ISO : (6) All atto dell omologazione si possono convalidare correttamente i calcoli del costruttore solo se questi ha attuato disposizioni e procedure che gli consentano di gestire tutte le informazioni ricevute dei fornitori. Prima di rilasciare una qualsiasi omologazione, l autorità competente deve valutare in via preliminare tali disposizioni e procedure e rilasciare un certificato attestante la loro correttezza. (7) La pertinenza delle variabili che entrano nel calcolo delle percentuali di riciclabilità e recuperabilità va valutata alla luce del trattamento dei veicoli fuori uso. Il costruttore si atterrà dunque a una strategia per il trattamento dei veicoli fuori uso e la descriverà in dettaglio all autorità competente. Tale strategia si baserà su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all atto della domanda di omologazione del veicolo. (8) I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A tali veicoli non vanno dunque applicati i requisiti relativi al calcolo. (9) I veicoli incompleti sono una parte notevole dei veicoli N 1. Il costruttore del veicolo di base non può calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati perché i dati sulle fasi di costruzione successive gli sono ignoti quando progetta il veicolo di base. Alla presente direttiva si conformerà perciò il solo veicolo di base. (10) Le quote di mercato di veicoli prodotti in piccola serie sono marginali e i vantaggi per l ambiente, se si conformano alla presente direttiva, sono scarsi. È pertanto opportuno che siano esclusi da talune norme della presente direttiva. (11) Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE, per motivi di sicurezza stradale e di tutela dell ambiente, va impedita la riutilizzazione di talune componenti tolte a veicoli fuori uso. Ciò si limiterà alla riutilizzazione di componenti nella costruzione di veicoli nuovi. (12) Quanto stabilito dalla presente direttiva imporrà ai costruttori di fornire nuovi dati in merito all omologazione e ciò si deve riflettere nella direttiva 70/156/CEE, che fissa l elenco completo dei dati da presentare per l omologazione. Tale direttiva va perciò modificata di conseguenza. (13) I provvedimenti necessari per adeguare al progresso tecnico e scientifico la presente direttiva vanno adottati ai sensi dell articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. (14) Poiché l obiettivo dell azione proposta, ridurre cioè al minimo l impatto sull ambiente dei veicoli fuori uso facendo sì che essi siano fin dall inizio concepiti per facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero, non può essere pienamente colto di soli Stati membri, ma, per le sue dimensioni, può essere meglio raggiunto a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà ai sensi dell articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito in tale articolo, la presente direttiva non va oltre quanto necessario per questo scopo. 20

21 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Scopo La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l omologazione di veicoli di cui all articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riusati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all allegato I. Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali. Articolo 2 Campo d applicazione La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M 1 ed N 1, definiti nella parte A dell allegato II alla direttiva 70/156/CEE e alle componenti nuovi o riutilizzate di tali veicoli. Articolo 3 Esenzioni Senza pregiudicare quanto previsto all articolo 7, la presente direttiva non si applica: (a) (b) (c) ai veicoli speciali definiti nella sezione A, paragrafo 5, dell allegato II alla direttiva 70/156/CEE; ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N 1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva; ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (1) Veicolo significa un autoveicolo; (2) Componente significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche le componenti e le unità tecniche distinte definite all articolo 2 della direttiva 70/156/CEE; (3) Tipo di veicolo significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, paragrafi 1 e 3, dell allegato II alla direttiva 70/156/CEE; (4) Veicolo fuori uso ' indica un veicolo definito al punto 2) dell articolo 2 della direttiva 2000/53/CE; 21

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 11.3.2004 COM(2004) 162 definitivo 2004/0053 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull omologazione degli autoveicoli per quanto

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE 20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE L 120/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

***II POSIZIONE COMUNE

***II POSIZIONE COMUNE PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II POSIZIONE COMUNE Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Approvato dal Parlamento Europeo i testo di compromesso della Direttiva RAEE

Avv. Maurizio Iorio. Approvato dal Parlamento Europeo i testo di compromesso della Direttiva RAEE Milano, 20.12.2012 Approvato dal Parlamento Europeo i testo di compromesso della Direttiva RAEE La revisione della Direttiva è entrata da settembre 2011 nella fase di seconda lettura e, ad oggi, è assai

Dettagli

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy n. 022 - Martedì 31 Gennaio 2012 Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy Questo breve report dell Agenzia Europea per l'ambiente prende in esame il ruolo del riciclo nella

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0474/2001 2000/0211(COD) IT 22.10.01 Posizione comune definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001 in vista dell'adozione delle direttiva del Parlamento

Dettagli

Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),

Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), L 75/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.3.2005 DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA del 22 giugno 2004 che modifica l allegato 1 dell accordo fra la Comunità

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE 19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del

Dettagli

L 310/10 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.11.2005

L 310/10 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.11.2005 L 310/10 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.11.2005 Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2010 COM(2010)280 definitivo 2010/0168 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della commissione economica

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE. Marcatura CE: sei passi per i fabbricanti di macchine La Commissione Europea ha lanciato una campagna informativa per spiegare il ruolo ed il significato della marcatura CE per consumatori e professionisti.

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

schede di approfondimento.

schede di approfondimento. I macro temi segnalati nella mappa sono trattati nella presentazione e fruibili attraverso schede di approfondimento. 2 è l insieme delle attività volte a smaltirli, riducendo lo spreco(inparticolaredirisorsenaturaliedienergia)elimitandoipericoliperlasalutee

Dettagli

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in base alle necessità di chiarezza emerse nell utilizzo della precedente versione e per meglio armonizzarla con la ISO 14001:04. Elemento

Dettagli

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia ICMQ Certificazioni e controlli per le costruzioni La certificazione dei prodotti Le tipologie di certificazione rilasciate da ICMQ riguardano sia le certificazioni cogenti, cioè obbligatorie secondo la

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE Decreto 21 luglio 2015, n. 842/2015 Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2015, n. 189. Emanato dal

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Il Punto di vista dell Organismo notificato

Il Punto di vista dell Organismo notificato Il Punto di vista dell Organismo notificato II Conferenza Nazionale dei Dispositivi Medici 17/19 Marzo 2008 - Villa Erba - Cernobbio Relatore: Gabriele Lualdi - Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini

Dettagli

La normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche

La normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche La normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) AIRI TUTORIAL MEETING TECNOLOGIE MODERNE ED EMERGENTI PER LE PMI Perché una regolamentazione La politica ambientale dell'unione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1. INTRODUZIONE La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito Decreto,

Dettagli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo PROTOCOLLO PER OTTENERE SENZA ESAME OVVERO PER CONVERSIONE LA PATENTE C.R.I. MODELLO 138/2005 CHI PUÒ RICHIEDERE LA PATENTE C.R.I. SENZA ESAME: Chiunque

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 25.11.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 310/29 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle

Dettagli

Marcatura CE Cancelli

Marcatura CE Cancelli SB studio www.essebistudio.com www.marcatura-ce-cancelli.com Marcatura CE Cancelli SB studio di Bertolo Sergio Borgo Treviso 152/C 31033 Castelfranco Veneto TV Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 41

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 41 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 41 NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL ALTA FORMAZIONE PRESSO CENTRI INTERNAZIONALI D ECCELLENZA E DI INCENTIVO AL RIENTRO NEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE

Dettagli

1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Pagina 1 di 5 1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (rif. punto 4.2 BS OHSAS 18001:2007) 1.1 SCOPO La dichiarazione di politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

Dettagli

6 DIMENSIONE DEL PROGETTO 1

6 DIMENSIONE DEL PROGETTO 1 ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13 E N. 555/08 1 TITOLO DEL PROGETTO 2 ORGANIZZAZIONE(I)

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia

Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia Sintesi dei dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi prodotti, importati ed utilizzati in Italia (articolo 7 della direttiva 99/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE)

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

POLITICA DI COESIONE 2014-2020

POLITICA DI COESIONE 2014-2020 GARANTIRE LA VISIBILITÀ DELLA POLITICA DI COESIONE: NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 2014-2020 POLITICA DI COESIONE 2014-2020 A dicembre 2013, il Consiglio dell Unione europea

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE 21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 79/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing.. Ugo Romano)

Dettagli

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

Dettagli

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG. 0064 0067)

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG. 0064 0067) Direttiva 96/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali di cui alla norma UNI EN 10025-1, edizione

Dettagli

Responsabilità estesa dei produttori: il modello nella gestione degli imballaggi. Luca Piatto Responsabile Area Territorio Roma, 15 giugno 2011

Responsabilità estesa dei produttori: il modello nella gestione degli imballaggi. Luca Piatto Responsabile Area Territorio Roma, 15 giugno 2011 Responsabilità estesa dei produttori: il modello nella gestione degli imballaggi Luca Piatto Responsabile Area Territorio Roma, 15 giugno 2011 La gestione degli imballaggi è impostata su due cardini legislativi

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

Le fattispecie di riuso

Le fattispecie di riuso Le fattispecie di riuso Indice 1. PREMESSA...3 2. RIUSO IN CESSIONE SEMPLICE...4 3. RIUSO CON GESTIONE A CARICO DEL CEDENTE...5 4. RIUSO IN FACILITY MANAGEMENT...6 5. RIUSO IN ASP...7 1. Premessa Poiché

Dettagli

GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 1 GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE Ing. Enrico Perfler Eudax s.r.l. Milano, 23 Gennaio 2014 Indice 2 Il concetto di rischio nei dispositivi medici

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE 30.11.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 317/17 REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Investimenti e Sviluppo S.p.A. MAZARS & GUÉRARD Investimenti e Sviluppo S.p.A. Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto

Dettagli

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014 Regolamento (UE) n.305/11 e norme del gruppo EN1090 La Marcatura CE delle strutture metalliche alla luce delle Norme tecniche per le Costruzioni Firenze, 30/10/2014 Come cambiano gli obblighi per le strutture

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle

Dettagli

Le novità del d.lgs. n. 205/2010 Treviso, 4 Maggio 2011

Le novità del d.lgs. n. 205/2010 Treviso, 4 Maggio 2011 Le novità del d.lgs. n. 205/2010 Treviso, 4 Maggio 2011 dott.ssa Manuela Molinaro B&P Avvocati, via Leoni 4 - Verona manuela.molinaro@buttiandpartners.com www.buttiandpartners.com Non si tratta di un correttivo

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

PROGRESS: UN CODICE PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DA VEICOLI STRADALI IN AMBITO URBANO

PROGRESS: UN CODICE PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DA VEICOLI STRADALI IN AMBITO URBANO VIII Incontro EXPERT PANEL EMISSIONI DA TRASPORTO STRADALE Roma, 5 novembre 2003 PROGRESS: UN CODICE PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DA VEICOLI STRADALI IN AMBITO URBANO Massimo Capobianco, Giorgio Zamboni

Dettagli

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)

La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) 9 febbraio 2010 Ing. Fabio DATTILO Direttore Centrale della Direzione Centrale per

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli