LOTTO N. 6 CAPITOLATO DI POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO ED ALTRI EVENTI)

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1 LOTTO N. 6 CAPITOLATO DI POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO ED ALTRI EVENTI) La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI SPOLETO Piazza del Comune, SPOLETO (PG) P.I e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore del: 31/12/2015 Alle ore del: 31/12/2018 1

2 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione POLIZZA: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano state apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità del contratto SOCIETA : la compagnia di assicurazioni che emette la polizza PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale di cui all art del Codice Civile VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato ACCESSORI DI SERIE: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino ACCESSORI AGGIUNTIVI OPTIONALS: equipaggiamenti non di serie, montati sul veicolo dalla casa costruttrice o da atre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI: radio, telefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori televisori ed ogni altra apparecchiatura del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico PROPRIETARIO: l intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo INCENDIO: la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma FURTO: il reato previsto dall art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri RAPINA: il reato previsto dall art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri KASKO: collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata EVENTI SOCIOPOLITICI: disordini, scioperi, atti di terrorismo e di vandalismo 2

3 EVENTI ATMOSFERICI: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d aria, neve, pioggia NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente Polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto.per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre Polizze. In deroga al disposto dell Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.il Contraente ha l obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. ART. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga dell'art C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc). 3

4 I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento quella dell atto che conferisce l ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore del 31/12/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il premio iniziale viene corrisposto per il periodo dal 31/12/2015 fino al 30/06/2016. Dal il premio sarà corrisposto con rateazione semestrale (prima rata semestrale dal 31/12/2015 fino al seconda rata semestrale dal fino al E inoltre facoltà del Contraente, entro la scadenza e/o in caso di mancato rinnovo e/o recesso, in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di selezione della nuova assicurazione. La Società in tal caso, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. ART. 6 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo fax, all Assicuratore entro 15 giorni dal momento in cui l Assicurato ha avuto conoscenza dei fatti dannosi. La denuncia del sinistro dovrà contenere una descrizione circostanziata dell evento e ogni altra utile indicazione. ART. 7 - FACOLTA BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o dal rifiuto all indennizzo, La Società ed il Contranete hanno facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. ART. 8 CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO Il premio viene anticipato dall Ente in base ad un preventivo annuo di n ,00 chilometri: tale premio, pari ad, è da considerarsi premio minimo che resta comunque acquisito alla Società. Entro 90 giorni dalla scadenza annuale di polizza, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l ammontare dei chilometri complessivamente percorsi nell anno. Se il Contraente non adempie all obbligo 4

5 di comunicazione oppure non paga la rata di maggior premio dovuta entro 60 giorni, la garanzia assicurativa rimane sospesa ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 9 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente. ART FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia nascente dall applicazione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Spoleto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza valgono le norme di legge. ART PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o Assicurato o con persona da essi designata, oppure per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o Assicurato con apposito atto unico. I due periti possono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ART MANDATO DEI PERITI I periti devono : a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART CRITERI DI INDENNIZZO La garanzia è prestata sulla base della regola del primo rischio assoluto. Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l avvertenza che: 5

6 a) il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di immatricolazione con il massimo del 50% b) non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.la garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli. I sinistri avvenuto entro il primo anno dalla data di immatricolazione, l importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell autovettura. ART PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 euro. ART RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto o in parte, l avente titolo all indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato il danno a termini di polizza. La Società può però consentire all avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori, gli impianti aggiuntivi optionals e gli audiofonovisivi: a. Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b. furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; c. ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; d. traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; 6

7 e. tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; f. trombe d aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, mareggiate; g. caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie; h. rottura di cristalli comunque verificatasi. La garanzia è prestata sui veicoli a motore di proprietà degli Amministratori, del Direttore Generale, del Segretario Comunale e di ogni Dipendente dell Ente e/o loro familiari conviventi e purché non risultino intestati al P.R.A. a nome dell Ente stesso. La garanzia è operante per i soli rischi conseguenti all uso dei suddetti veicoli per conto e su autorizzazione dell Amministrazione e purché guidati dagli Amministratori, dal Direttore Generale dal Segretario Comunale e dai Dipendente dell Ente in occasione di missioni e comunque nello svolgimento di incarichi inerenti al ruolo ricoperto. ART FORMA DI GARANZIA E MASSIMALE La garanzia è prestata nella forma del primo rischio assoluto fino alla concorrenza di ,00 per sinistro, fermo restando che l importo del danno non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. All indennizzo dovuto verrà detratto uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di 150,00. ART VEICOLI ASSICURATI L Amministrazione è esonerata dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli utilizzabili, nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli. Per l identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali l Amministrazione si impegna a registrare: a) data e luogo della trasferta b) generalità del conducente autorizzato alla trasferta c) numero dei chilometri percorsi d) autorizzazione alla trasferta da parte del responsabile incaricato Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e messi a disposizione della Società in qualsiasi momento per effettuare accertamenti e controlli. ART. 20 CLAUSOLA BROKER L Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Innovazione Insurance Brokers srl, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.. Pertanto la Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker percepirà dalla Società le commissioni di spettanza nella misura del 8% (otto percento) sul premio imponibile. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo dell eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest ultimo per l eventuale periodo poliennale residuo. 7

8 Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà all eventuale Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna. ART. 21 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n 136/2010 Il Contraente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente servizio assicurativo, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Contraente. Il contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento della presente prestazione di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento della presente Polizza, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. IL CONTRAENTE LA SOCIETA 8

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