COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo

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1 COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE per l esercizio dell attività di ACCONCIATORE Allegato alla deliberazione del C.C. n. 32 del

2 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Forme di esercizio dell attività di acconciatore Art. 3 Definizione dell attività e modalità di svolgimento Art. 4 Abilitazione professionale Art. 5 Denuncia inizio attività d esercizio Art. 6 Contenuti della Denuncia Inizio Attività Art. 7 Subingresso Art. 8 Inizio dell Attività di Acconciatore Art. 9 Modifiche Art. 10 Trasferimento di sede Art. 11 Cessazione dell attività o modificazioni della titolarità dell impresa Art. 12 Requisiti igienico sanitari Art. 13 Orari Art. 14 Tariffe Art. 15 Controlli Art. 16 Sanzioni Art. 17 Provvedimenti inibitori dell attività Art. 18 Revoca e decadenza della Denuncia di Inizio Attività Art. 19 Provvedimenti d urgenza Art. 20 Ricorsi Art. 21 Abrogazione norme precedenti Art. 22 Entrata in vigore Allegato A Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali Allegato B Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore 2

3 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l attività professionale di acconciatore siano esse individuali o in forma societaria, sia esercitata in luogo pubblico o privato. 2. Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile. Art. 2 Forme di esercizio dell attività di acconciatore 1.L attività professionale di acconciatore può essere esercitata in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società. 2.Ad una stessa impresa è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previo ottenimento dei relativi titoli autorizzatori come previsti dal presente regolamento. 3. Per ogni sede dell impresa deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti/abilitazioni professionali previsti dalle normative vigenti. 4. L Attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente a quella di estetista in uno stesso esercizio (da una stessa impresa o da imprese diverse) purché ciascuna attività sia distintamente autorizzata o abilitata a norma del presente regolamento e del regolamento comunale di disciplina dell attività di estetista. Le attività in questione devono essere oggetto di separati atti di disposizione. I locali devono essere separati, ed espressamente destinati alle specifiche attività. Art. 3 Definizione delle attività e modalità di svolgimento 1. L attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale. 3.Chiunque eserciti o intenda esercitare l attività di acconciatore nei luoghi e nelle forme consentite di cui al precedente art. 1, comma 1, deve essere provvisto di apposita autorizzazione o titolo abilitante conseguito secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all esercizio della stessa e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, abbiano un idonea sala d attesa e rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalle norme in materia. Quando l attività si svolge presso l abitazione dell esercente è obbligatoria l apposizione di una targa all esterno dell edificio, visibile dalla pubblica via. 5. Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 6. E fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 7. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento. 3

4 8. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 9. Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/03/98, n. 114, e successive modificazioni. 10. Le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell impresa, purché in possesso dell abilitazione professionale. 11. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell attività: a) la DIA o altro titolo abilitativo all attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso; b) l orario di apertura e chiusura adottato dall esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia. Tale orario deve essere, altresì, visibile dall esterno; c) le tariffe delle prestazioni praticate. 12. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni dettate dal Regolamento locale di igiene. Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant altro in uso per i suddetti presso l esercizio. 13. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. Art. 4 Abilitazione professionale 1. Per esercitare l attività di acconciatore occorre: a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/1965 e al D.Lgs 490/1994 e loro successive modifiche ed integrazioni da parte: - del titolare dell impresa individuale; - di tutti i soci nelle società in nome collettivo; - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali; b) il possesso dei requisiti professionali da parte del Responsabile tecnico di cui all art. 3, comma 5, della legge 174/2005 ossia: - avere seguito un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di due anni; - da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (che può essere frequentato anche in presenza di un rapporto di lavoro); il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19/01/1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria; I periodi di inserimento, di cui alla precedente lettera b, consistono in un periodo di attività lavorativa qualificata svolta in qualità di titolare dell impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o altra forma di contratto prevista dalle nuove disposizioni vigenti, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4

5 Non costituiscono titolo all esercizio dell attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. c) l ubicazione delle attività in locali aventi una destinazione d uso compatibile con l insediamento negli stessi di attività di acconciatore (fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell art. 3 del presente regolamento) e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza. Art. 5 Denuncia inizio attività dell esercizio 1 - L apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche o adeguamenti dei locali di esercizio dell attività di acconciatore possono essere effettuati solo previa denuncia d inizio attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, previo accertamento del possesso dell abilitazione professionale di cui all articolo 4, nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. L ampliamento dei locali è consentito unicamente in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti. 2 La denuncia d inizio attività è valida per l esercizio dell attività e per i locali in essa individuati dove l attività stessa si svolge. 3 - La cessazione definitiva dell attività di acconciatore è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura dell esercizio stesso. Art. 6 Contenuti della Denuncia Inizio Attività 1 - I soggetti interessati dovranno utilizzare la modulistica appositamente predisposta dall ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive contenente i seguenti requisiti essenziali: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b) denominazione della ditta/società che intende esercitare l attività ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, agli Albi delle imprese presso la C.C.I.A.A.; c) dichiarazione comprovante il possesso dell abilitazione professionale di cui all articolo 4 del presente regolamento; d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l attività; e) ubicazione dei locali di svolgimento dell attività; 2 - Alla D.I.A. dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti: a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall origine al recapito finale, che dovrà essere necessariamente la pubblica fognatura; b) relazione tecnica contenente la descrizione dell attività, l elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono, inoltre, le modalità di sterilizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti; c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica ex L.R. 62/85 e D.Lgs. 152/99 ; d) copia certificazione agibilità degli ambienti; e) copia certificazione della abilitazione professionale del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico; f) copia documento d identità del richiedente e, in caso di società, copia dell atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale; g) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla l. 46/90 per quanto applicabile; 3 - Nel caso di impresa individuale, l autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, qualora l autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società; Art. 7 Subingresso 5

6 1 - Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di acconciatore per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all avente causa dell autorizzazione relativa all esercizio stesso, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività, il subentrante sia in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale e dichiari che non sono intervenute modifiche o adeguamenti dei locali che necessitano di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall art. 5, comma 1, del presente regolamento. 2 - L effettivo trasferimento è comprovato da : a) atto pubblico; b) scrittura privata con firme autenticate ; 3 - In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l erede o gli eredi, previa D.I.A. presentata allo Sportello Unico Attività Produttive entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l attività ai sensi dell art. 5 della Legge 443 /1985. L attività di fatto dovrà essere svolta da un Responsabile Tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale. Art. 8 Inizio dell attività di acconciatore 1 - Chi ha dichiarato l inizio dell attività dovrà produrre, entro 180 giorni dall inizio di attività stessa, il certificato d iscrizione all Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane; 2 - La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza della D.I.A.. Art. 9 Modifiche 1 - Ogni ampliamento e/o modifica dell attività dovrà essere tempestivamente comunicato ai sensi di quanto previsto dall art. 5, comma 1, del presente regolamento. 2. Ogni ampliamento o riduzione di superficie che comporti modifiche interne dei locali, è inoltre subordinato all ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo urbanistico-edilizio (D.I.A. Edilizia/Permesso di Costruire) 3 - Lo svolgimento dell attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico/sanitari riferiti ai locali, e alle attrezzature. Art. 10 Trasferimento della sede 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell attività in un altra località del territorio comunale, dovranno presentare la D.I.A. al Comune osservando le norme del presente regolamento; Art Cessazione dell attività o modificazione della titolarità dell Impresa 1. Il titolare deve comunicare la cessazione dell attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive entro 30 giorni, restituendo la relativa/eventuale autorizzazione comunale che, dopo tale termine, è da intendersi comunque revocata per decadenza. Art. 12 Requisiti igienico-sanitari 1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell attività, sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene, come meglio indicato negli allegati A e B del presente regolamento. 6

7 Art. 13 Orari Gli orari giornalieri dell attività sono determinati nel modo seguente: a) l orario giornaliero dell attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 8,00 e le 21,00. All interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere un interruzione nell arco della giornata. b) agli esercenti è consentito di protrarre l attività ad esercizio chiuso senza possibilità di accedere dall esterno, per non oltre un ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all orario di chiusura normale. d) gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante l orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l indicazione dell eventuale giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, se prescelti. E fatto obbligo al titolare d esercizio di esporre l orario preventivamente comunicato allo Sportello Unico per le Imprese in maniera ben visibile dall esterno del negozio; Art. 14 Tariffe Il titolare dell Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell esercizio e posto su pubblica via. Art. 15 Controlli 1 - Gli agenti di Polizia Locale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, incaricati alla vigilanza dell attività prevista nel presente regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici o privati in cui si svolge l attività, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l attività di acconciatore. Art. 16 Sanzioni 1. L accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella legge n. 689 del 24/11/ Nei confronti di chiunque apra un attività di trattamenti o servizi di acconciatura in totale assenza di autorizzazione comunale sarà inflitta una sanzione amministrativa da un minimo di. 500,00 ad un massimo di ,00 3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi Ampliamento o modifiche locali senza presentazione del modello DIAP. 166,67 Mancata comunicazione cessazione attività. 166,67 Mancata comunicazione di subentro attività. 166,67 7

8 Trasferimento di attività non preventivamente autorizzato. 166,67 Omessa esposizione cartello orari e turni chiusura. 103,00 Mancata osservanza orari e turni di chiusura. 103,00 Omessa esposizione delle tariffe applicate. 166,67 Art. 17 Provvedimenti inibitori dell attività 1 Nei casi in cui l attività prevista dal presente regolamento sia esercitata senza la prescritta D.I.A. o abilitazione, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive emette la relativa ordinanza di cessazione immediata della stessa, disponendo altresì l esecuzione d ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell ordinanza medesima. 2 Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati, su segnalazione scritta e motivata dell ufficio Polizia amministrativa o della unità organizzativa preposta della ASL, venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento dell attività di acconciatore, o sia comunque ravvisto pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dispone, mediante ordinanza, la sospensione immediata dell attività, intimando all interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 90 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dal successivo art. 18. Art. 18 Revoca e decadenza della Denuncia Inizio Attività 1 - La revoca della D.I.A. è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato l accoglimento, fermo restando quanto segue: a) qualora il titolare non dia inizio all attività entro 3 mesi dalla notifica della D.I.A. all apertura o al trasferimento di sede, salvo in casi di comprovata necessità; b) qualora il titolare sospenda per ugual periodo, salvo in casi di comprovata necessità e senza il preventivo benestare dell Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 8; c) qualora il titolare non ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dal precedente art. 17, comma 2, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l inizio dell attività o abilitazione all attività. d) Qualora il titolare nella D.I.A. abbia reso dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del DPR 445/ I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni; 3 - Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), b) e c), si intendono le seguenti fattispecie: 1) Grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l esercizio, se trattasi di società artigiana; 2) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice di eventuali lavori edilizi; 3) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali; 4) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari sopravvenute per nuove disposizioni o per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente; 8

9 5) Ritardo da parte del Comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali; 6) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale. In tali casi, che devono essere debitamente documentati, può essere concesso, su richiesta dell interessato, un congruo periodo di proroga la cui durata non può comunque essere superiore ad un anno. Art. 19 Provvedimenti d urgenza 1 - Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 16, nei casi con tingibili e d urgenti determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco in qualità di autorità locale d igiene provvedimenti quali la chiusura dell esercizio, la sospensione dell attività, l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, l effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, con addebito di tutte le spese conseguenti al titolare stesso. Art. 20 Ricorsi 1. Il provvedimento del Responsabile dell ufficio Sportello Unico per le imprese di diniego all inizio attività deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; 2. Contro tale provvedimento del Responsabile dell ufficio Sportello Unico per le imprese è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti. Art. 21 Abrogazione norme precedenti 1. Con l approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10/05/1996. Art. 23 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all albo pretorio nei modi e nei termini di legge. 9

10 Allegato A REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI Caratteristiche dei locali I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati secondo quanto previsto dal Regolamento locale di Igiene, devono avere: a) una superficie di almeno mq 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto; b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento; c) un servizio igienico ad uso esclusivo dell attività, utilizzabile sia dall utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale; d) per le attività con un numero di addetti superiore a 3, un servizio igienico ad uso esclusivo dell utenza e si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora venga previsto un adeguato numero di orinatoi. I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca e le rubinetterie a comando non manuale. e) uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con un numero di addetti fino a 3, nell antibagno purché lo stesso abbia superficie non inferiore a mq. 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc; f) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda; g) arredamento di facile pulizia; h) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti; i) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso dei caschi, tinture ecc), potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n.1 mezzi di ventilazione sussidiari. Inoltre devono essere disponibili: 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1; 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti. Attività in ambienti privati Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste al punto precedente. L accesso ai locali di attività deve essere separato da locali/spazi di civile abitazione. Esercizio congiunto in uno stesso locale dell attività di acconciatore e di quella di estetista Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente regolamento) e di estetista (come previsti dallo specifico regolamento di settore), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessitò delle due attività. Le superfici operative minime per l esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività. 10

11 Allegato B DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE a) Locali, arredi e impianti 1. Pavimenti: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina). 2. Pareti: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante. 3. Arredi: rimuovere la povere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray. 4. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella. 5. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l intercettazione e la facile rimozione dei capelli. b) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni 1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici). 2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti. 3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo. 4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame). 5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spry. 6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello. 7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc): dopo 11

12 ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati. 8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice a temperatura dell acqua a 90 C. o comune a temperatura dell acqua non inferiore a 60 C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici. 9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso. 10. Prelievo di creme dai contenitori: deve essere eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto. 11. Matite emostatiche: devono essere monouso. 12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti o costruiti in modo da consentire l introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale. c) Procedura obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso. 1. Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione. 1.1 Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti all attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l applicazione di calore, secco od umido, mediante l impiego dei seguenti apparecchi: a) Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d acqua a 121 per 20 minuti). Quando è possibile questo è l apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti. b) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170 C nella camera di sterilizzazione per 2 ore) c) Apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo. In una vaschetta scoperta, contenente minute sfere di quarzo, viene raggiunta una temperatura di circa 240 che consente in pochi secondi di sterilizzare uno strumento di metallo che venga inserito tra le sfere di quarzo. Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea ai più strumenti di lavoro, mentre l impiego dello sterilizzatore a sfere di quarzo dovrebbe essere limitato alla sterilizzazione di singoli strumenti e purché di piccole dimensioni oppure quando è essenziale garantire la sterilizzazione della sola parte operativa dello strumento (punta) che viene perciò inserita tra le sfere di quarzo. In quest ultimo caso l operatore dovrà sempre tenere presente di non aver sterilizzato l impugnatura dello strumento. 2. Disinfezione ad alto livello. Con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro organismi patogeni fatta eccezione per quelli che si trovino sotto forma di spora. Dovrebbe essere eseguita soltanto sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l impiego di calore. La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch essa con l calore (ad es. bollitura in acqua per due ore) ma nell ambito dell attività soggetta a questo regolamento si può far ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento. 12

13 d) Procedure da eseguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. 1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti. 1.1 Prima fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell immersione. 1.2 Seconda fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente. 1.3 Terza fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso. 2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell apparecchio. Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno esser trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall apparecchio sterilizzatore con l ausilio di quanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l uso di appositi test biologici disponibili in commercio. Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro. Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all interno della massa costituita dalle sfere di quarzo. 3. Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti. 4. Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali piegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, ponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti. 5. Nell ambito dell attività di acconciatore non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE. e) Igiene personale degli operatori 1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso. 2. Igiene delle mani degli operatori. 2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale. 2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi. 2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette. 2.4 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni: a) all inizio ed al termine del turno lavorativo; 13

14 b) dopo l uso dei servizi igienici; c) dopo aver fumato; d) prima e dopo l esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente; e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente. 2.5 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso. 2.6 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti. 14

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