Rimborsi e cessioni delle eccedenze di imposta

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1 Rimborsi e cessioni delle eccedenze di imposta Rimborsi d'ufficio I procedimenti di rimborso possono iniziare d'ufficio o su richiesta degli interessati. Gli uffici finanziari procedono ai rimborsi di ufficio (senza eccepire la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al : art. 2, L. n. 350/2003; ris , n. 54/E) nei seguenti casi: 1. per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, di importo superiore a 12 (art. 1, c. 137, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006), che il dichiarante può chiedere a rimborso, in tutto o in parte, indicando l'importo del credito nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi, quando non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all'anno successivo o ancora non lo ha ceduto; 2. per i crediti risultanti a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, quando l'ammontare delle ritenute d'acconto o dei versamenti diretti risulta maggiore dell'imposta dovuta; 3. per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso ufficio (es. iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata); in questi casi non è necessaria l'istanza dell'interessato per procedere al rimborso. È inoltre obbligo del concessionario rimborsare le somme iscritte a ruolo, pagate e successivamente riconosciute indebite dall'ente creditore a seguito di "sgravio". È comunque opportuno, nel caso in esame, che il contribuente, accortosi degli errori compiuti dagli uffici nella predisposizione delle iscrizioni a ruolo, impugni tempestivamente la cartella di pagamento innanzi alla competente Commissione tributaria. In tal modo il contribuente sarà comunque tutelato, sia se l'ufficio, preso atto dell'errore commesso, proceda allo sgravio o al rimborso, sia se l'ufficio resti inerte; 4. per i rimborsi derivanti da sentenza delle Commissioni Tributarie. In tal caso occorre distinguere a seconda che il ricorso abbia ad oggetto: - il diniego di rimborso di ritenute e di versamenti diretti; in questo caso, il rimborso non può essere eseguito finché il provvedimento che accoglie il ricorso non è passato in giudicato (artt. 37, c. 3 e 38, c. 4, D.P.R. 602/73). Divenuta definitiva la sentenza che statuisce il diritto al rimborso, la Direzione regionale dell'agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni, ad emettere l'ordinativo di pagamento; in difetto, si può procedere all'esecuzione o al giudizio di ottemperanza; - imposte iscritte a ruolo; in questa ipotesi, gli uffici finanziari sono tenuti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, ancorché non passata in giudicato (art. 68, D.Lgs. n. 546/1992) al rimborso delle somme iscritte a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio (artt. 14 e 15, D.P.R. n. 602/73) che la sentenza riconosce, in tutto o in parte, non dovute. I rimborsi di ufficio sono effettuati dagli uffici in base alla procedura automatizzata (art. 42-bis, D.P.R. n. 602/1973): entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare 1

2 dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste; il centro informativo della Direzione Centrale Gestione Tributi dell'agenzia delle Entrate, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi dovuti. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso; sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione Centrale Gestione Tributi emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario (art. 1, lett. b, D.P.R. n. 71/1962). I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a 5.164,56, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. Per i crediti fino a 4.131,66 l'erogazione dei rimborsi viene effettuata con una procedura che prevede l'invio al contribuente, tramite Postel, di due diverse tipologie di avvisi in rapporto all'ammontare del credito: invito a presentarsi presso qualsiasi agenzia postale, presso la quale può riscuotere il rimborso in contanti per gli importi fino a 1549,37; in caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, l'agenzia delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici; comunicazione contenente un modello, da compilare e consegnare ad un'agenzia postale o ad un Ufficio delle entrate, nel quale deve essere espressa la scelta tra l'accreditamento su c/c bancario o postale, indicandone le coordinate. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia cambiario della Banca di Italia ovvero con accreditamento su c/c bancario, se il contribuente aveva fornito a suo tempo le coordinate. Interessi - Per i rimborsi effettuati con la procedura automatizzata, gli interessi sono dovuti con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento, escluso il semestre in cui tale ordinativo è emesso. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso. Fonti - Artt. 42-bis e 44-bis, D.P.R. n. 602/1973 2

3 Istanza di rimborso In caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria o dell'obbligo di versamento, per tutti i versamenti indebiti o eccedenti la somma effettivamente dovuta diversi dalle ipotesi che danno luogo a rimborso d'ufficio, i rimborsi sono eseguiti su istanza dell'interessato (soggetto che ha versato o subito la ritenuta alla fonte o che ha eseguito il versamento diretto, per le ipotesi in cui è non possibile presentare dichiarazioni correttive); in particolare: dal contribuente assoggettato a ritenuta diretta (art. 37, D.P.R. n. 602/1973); dal contribuente che ha effettuato il versamento diretto, anche delle ritenute alla fonte (sostituto di imposta) (art. 38, c. 1, D.P.R. n.602/1973); dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (sostituito) (art. 38, c. 2, D.P.R. n. 602/1973). L'istanza, in carta semplice, va presentata all'ufficio delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (ris , n. 123), allegando la certificazione comprovante le ritenute subite, nonché le distinte dei versamenti eseguiti ed esponendo i motivi. La presentazione dell'istanza ad un ufficio incompetente non produce alcun effetto e, pertanto, impedisce la formazione del silenzio-rifiuto quale condizione indispensabile per proporre ricorso (Cass. S.U , n ). Il termine di presentazione dell'istanza, fissato a pena di decadenza, è di 48 mesi che decorrono: dalla data del versamento, per i versamenti diretti riguardanti le imposte sui redditi; dalla data in cui sono state operate le ritenute (in genere, la data del pagamento del compenso), per le ritenute operate dal sostituto di imposta e per le ritenute dirette operate dallo Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni. In particolari casi (pagamenti di interessi e canoni tra socità consociate UE), l'istanza va presentata al sostituto prioritariamente rispetto alla richiesta all'amministrazione finanziaria. Acconto: decorrenza dei termini - In caso di successivi versamenti, uno in acconto e l'altro a saldo, il dies a quo da cui decorre il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso è rappresentato: secondo l'amministrazione finanziaria dalla data di ciascun versamento (ris , n. 89/E); secondo la giurisprudenza: 1) dalla data del versamento del saldo o, in assenza, dalla data di presentazione della dichiarazione (C.T.C , n. 5119); 2) dalla data di versamento dell'acconto stesso, quando il versamento dell'acconto di cui si chiede il rimborso non era dovuto fin dal momento in cui fu eseguito, o era stato eseguito in base a norma di cui sia stata eccepita la illegittimità costituzionale (Cass , n e Cass , n ). Eccedenza di ritenute - In caso di eccedenza di ritenute versate e, successivamente, non computate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o in caso di dichiarazione non presentata, il termine di 48 mesi decorre dall'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale l'eccedenza non è stata computata in diminuzione e non dalla data del versamento in eccesso (ris , n. 165/E). Esiti dell'istanza - Gli esiti dell'istanza possono essere i seguenti: 1. l'amministrazione accoglie la domanda e provvede all'erogazione del rimborso; 2. l'amministrazione respinge la domanda: in questo caso il contribuente può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto; 3. l'amministrazione non risponde: in questo caso l'interessato può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni (art cod.civ.), che decorrono dal momento in cui il versamento è stato eseguito (circ , n. 28). 3

4 Interessi - I rimborsi su istanza di parte sono eseguiti sulla base di procedure manuali. Sull'ammontare delle somme da rimborsare devono essere calcolati gli interessi nella misura del 1,375% per ognuno dei semestri iniziati (escluso il primo) compresi fra la data in cui è stato eseguito il versamento e la data di notifica dell'ordinativo di pagamento o dell'elenco di rimborso (art. 44, D.P.R. 602/1973; Cass , n. 4760). Casi particolari di rimborso Dà diritto al rimborso anche il versamento di una maggiore imposta derivante: 1. da un errore di diritto, cioè derivante dall'applicazione della norma tributaria, rientrando tale errore nella ipotesi di inesistenza dell'obbligazione tributaria. In questa ipotesi (a differenza dell'errore materiale) il rimborso spetta purchè il contribuente dimostri l'errore attraverso fatti ed elementi ulteriori rispetto alla dichiarazione dei redditi (Cass , n. 3080); 2. dal mancato scomputo in dichiarazione del versamento d'acconto eseguito; 3. dalla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente (circ , n.137/e); 4. dall'annullamento ex tunc della norma impositiva per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale. Come negli altri casi il diritto al rimborso sussiste soltanto se il rapporto tributario non è esaurito al momento della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impositiva. Il rapporto tributario si considera esaurito qualora il contribuente non abbia proposto ricorso alla competente commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, in caso di versamento diretto, non abbia presentato nei termini istanza di rimborso (Cass. S.U , n. 2786; Cass , n. 3641). Eredi L'ufficio postale non può procedere al pagamento agli eredi del soggetto avente diritto al rimborso, ma deve invitarli presso l'ufficio periferico dell'agenzia delle Entrate competente per l'autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale. Dichiarazione congiunta In caso di separazione legale o di divorzio, il rimborso, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge. Il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta della separazione legale o del divorzio all'ufficio dell'amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta. Il coniuge titolare di partita IVA che intenda avvalersi della facoltà di chiedere l'erogazione della parte di rimborso spettantegli mediante la procedura con conto fiscale dove produrre un'apposita dichiarazione, con autentica di firma, attestante l'entità del rimborso di sua competenza. Conto fiscale I contribuenti titolari di partita IVA hanno la facoltà di richiedere il rimborso mediante presentazione di un'apposita domanda (modello Conto fiscale G) al concessionario competente, direttamente o tramite servizio postale. La procedura è la seguente: è necessaria un'apposita garanzia, a meno che la somma richiesta a rimborso non sia inferiore al 10% del complesso dei versamenti registrati nel conto nei due anni precedenti (ad esclusione di quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati). Non è dovuta garanzia se il rimborso del concessionario avviene su comunicazione dell'ufficio competente. La garanzia, di durata quinquennale, può essere prestata con titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussioni rilasciate da banche o polizze fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione; entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il concessionario chiede al contribuente la garanzia; entro 40 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il contribuente presta la garanzia, pena la decadenza della richiesta; entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il concessionario dispone l'erogazione del rimborso tramite accreditamento al conto corrente indicato dal contribuente. La richiesta di rimborso non può eccedere per ciascun periodo d'imposta il limite di ,90, in cui vanno ricompresi anche le imposte ed i contributi compensati orizzontalmente. Attestazione dei crediti tributari I contribuenti intestatari del conto fiscale possono chiedere all'agenzia delle entrate di attestare la certezza e la liquidità dei crediti tributari, nonchè la data indicativa di erogazione del rimborso (art. 10, D.L. n. 269/2003; circ , n. 9/E). Fonti - Artt. 37, 38, 42, 44, D.P.R. n. 602/1973 Recupero di somme indebitamente versate Gli uffici finanziari provvedono mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme 4

5 erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, notificando la relativa cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di accertamento maggiorato di dodici mesi. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo speciale. Fonti - Art. 43, D.P.R. n. 602/1973 Cessione delle eccedenze d'imposta Il credito d'imposta chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi può essere ceduto a terzi tramite la seguente procedura (c.d. procedura ordinaria): la cessione deve essere effettuata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio e deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi, ivi compreso quello derivante da imposte sostitutive; gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario. È nullo ogni patto contrario; l'atto di cessione è efficace se è notificato all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito. Si considerano inefficaci nei confronti dell'amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto; anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta; per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'amministrazione finanziaria può procedere al recupero anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti. Sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale; in caso di inosservanza non può opporsi il difetto di notifica. L'atto di cessione dei crediti è inefficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria se: 1. al momento della notifica l'amministrazione ha già proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento; 2. è stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, al momento della notifica, il Ministero delle finanze ha già proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso al Ministero del tesoro; 3. al momento della notifica, risultano a carico del cedente iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione. In tal caso la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo (D.M. n. 384/1997). Il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate procede al recupero. Cessione nell'ambito del gruppo - Le eccedenze IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo non chieste a rimborso, possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle predette formalità. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione è efficace a 5

6 condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione (Quadro RK): gli estremi dei soggetti cessionari; gli importi ceduti a ciascuno di essi. Si considerano appartenenti al gruppo, l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni si applicano in ogni caso alle società ed agli enti tenuti alla presentazione del bilancio consolidato. La cessione dei crediti di imposta è ammessa anche se il controllante è un ente non commerciale. Le cessionarie devono essere società di capitali (ris n. 237/E). La cessione può avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze d'imposta; la quota non ceduta può essere portata in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso. Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti dell'ires (anche in acconto), i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Il cessionario è responsabile in solido con il cedente a prescindere dall'effettivo utilizzo delle eccedenze stesse. Fonti - Artt.. 43-bis e ter, D.P.R. n. 602/1973; D.M. n. 384/1997; R.D , n

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