ASSICURAZIONE VIAGGI. Panoramica delle prestazioni

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1 ASSICURAZIONE VIAGGI Panoramica delle prestazioni Tutela in caso di annullamento e interruzione del viaggio: risarcimento delle spese di storno per il prezzo del viaggio scelto in caso di mancata partenza o in caso di interruzione anticipata del viaggio dovuta a infortunio o in caso di malattia dell'assicurato oppure morte di un familiare stretto. Bagaglio di viaggio: a primo rischio incl. attrezzature sportive (tavola da surf, attrezzatura da golf, canotto gonfiabile, ecc.). Risarcimento delle spese in caso di rapina, furto, danneggiamento e perdita da parte del trasportatore fino a CHF a persona, in caso di assicurazione familiare fino a CHF per l'intera famiglia. Ritardo di oltre 48 ore nella consegna del bagaglio presso la località di villeggiatura: per gli acquisti sostitutivi necessari nella destinazione della vacanza CHF 290. a persona o CHF 580. a famiglia. Trattamento ambulatoriale e stazionario all'estero: risarcimento delle spese fino a CHF per il trattamento, il soggiorno e la cura (con pagamento anticipato dell'assicurazione sociale o di un'assicurazione privata e/o legale). Spese di soccorso e recupero (salvataggio in caso di emergenza sanitaria): risarcimento delle spese fino al 100% per soccorso, trasporto di malati, trasporto di farmaci e sieri, rimpatrio in caso di necessità sanitaria, nonché trasporto in Svizzera in caso di decesso. Invalidità permanente: dal grado di invalidità del 50%: risarcimento di CHF Spese extra per il viaggio di ritorno/richiamo dal viaggio: risarcimento delle spese fino al 100% per il viaggio di ritorno in caso di presenza necessaria nel proprio paese a seguito di evento naturale o danno significativo alla proprietà per furto con scasso e/o grave malattia o morte di familiari stretti non partecipanti al viaggio. Assicurazione contro eventi naturali ed eventi catastrofali per l'austria e la Svizzera: risarcimento delle spese, nel caso in cui l'arrivo o la partenza a/da una località di villeggiatura austriaca o svizzera sia impossibile a causa di blocchi stradali delle autorità a seguito di eventi naturali, fino a CHF 160. a adulto e CHF 80. a bambino fino ai 12 anni compiuti. Recupero di veicoli: risarcimento delle spese per il trasporto di ritorno di automobili private fino al 100%, nel caso in cui l'assicurato a causa di un infortunio o di una malattia acuta durante la vacanza non sia in grado di effettuare il viaggio di ritorno con il proprio veicolo. Recupero di documenti: risarcimento delle spese fino a CHF per documenti e carte di credito rubati o distrutti. Assicurazione di responsabilità civile viaggio: per danni a persone e cose forfait fino a CHF Liquidazione dei sinistri: su presentazione della documentazione completa la liquidazione dei sinistri viene effettuata dalla ditta Cover-Direct entro 48 ore. Note importanti: per ottenere la tutela assicurativa l'assicurazione deve essere stipulata contemporaneamente alla prenotazione del viaggio oppure entro 8 giorni da quest'ultima, al più tardi entro 30 giorni dalla partenza. Vi preghiamo di comunicare l'impossibilità al viaggio immediatamente all'agenzia di viaggi. Famiglia = 2 adulti e max. 5 bambini fino a 17 anni compiuti partecipanti al viaggio. Validità: internazionale. La tutela assicurativa è valida per la durata del viaggio prenotato, max. per un periodo di 31 giorni. La stipulazione di più assicurazioni, successive in termini di tempo, costituisce un periodo assicurativo complessivo unico. Non è possibile una moltiplicazione della somma assicurata. Per i servizi di assistenza medica vi preghiamo di contattare: IFRA (Internationaler Flugrettungsdienst Austria), numero telefonico di emergenza: , fax: , office@ifra.at oppure la ditta Cover-Direct, telefono/svizzera: , fax: , office@cover-direct.com Conservate questo foglio informativo nel vostro interesse unitamente alla documentazione di viaggio! Questa polizza deve essere presentata in caso di sinistri. Si applicano le condizioni di assicurazione di TourCare CH 2006 riportate dettagliatamente sul retro. TourCare è un prodotto Cover-Direct Versicherungsmakler und Werbeagentur Ges.m.b.H. Fasangartengasse 14/8, A-1130 Vienna Telefono/Svizzera: , fax: office@cover-direct.com Iscritta: Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna)/FN s dell'assicuratore: EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNGS AG Steinengraben 28, Postfach, CH-4003 Basilea Sede della società: Basilea TourCare è un marchio della ditta Cover-Direct

2 Attenzione Egregi signori! L'assicuratore in conformità con le condizioni di assicurazione viaggi TourCare CH 2006 (CAV) è la EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNGS AG con sede a Basilea. L'inizio e il termine del contratto di assicurazione, le prestazioni e i rischi assicurati e i premi risultano dal modulo di richiesta, dalla conferma della prenotazione, dalla panoramica delle prestazioni e dalle relative condizioni di assicurazione viaggi (CAV). Le CAV e le disposizioni di legge svizzere informano sui principi del pagamento e del rimborso di premi e sugli ulteriori obblighi dell'assicurato. L'elaborazione dei dati è necessaria per lo svolgimento delle attività di assicurazione e di tutte le attività secondarie connesse. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati nel rispetto delle normative del legislatore e possono essere inoltrati a riassicuratori, uffici pubblici, compagnie assicurative e istituti assicurativi, sistemi informatici centrali delle compagnie assicurative e altri interessati. In ogni caso si fa riferimento al contratto di assicurazione concreto. Nell'ambito di questo pacchetto assicurativo Vi offriamo una vasta tutela prima e durante il viaggio. Per potere garantire una procedura rapida e corretta in caso di sinistri, chiediamo anche la Vostra collaborazione. A integrazione della presente panoramica delle prestazioni e delle condizioni di assicurazione riportate in seguito, ricevete informazioni per i casi di emergenza o di sinistri: Cosa devo fare in caso di sinistro? In linea di massima la tutela assicurativa in oggetto è valida solo qualora il sinistro non sia coperto da altra assicurazione, esistente in precedenza. In caso di sinistri consegnate quindi prima tutta la documentazione relativa a quella assicurazione originale. Qualora i Vostri diritti di risarcimento nei confronti dell'assicuratore sulla base delle sue condizioni di assicurazione non possano essere coperti in tutto o in parte, trasmettete la documentazione relativa al sinistro a Cover-Direct. I Vostri diritti in caso di sinistro vengono quindi risarciti conformemente alla tutela assicurativa in oggetto. Assicurazione per lo storno L'annullamento di un viaggio deve essere comunicato immediatamente a seguito del manifestarsi dell'evento motivante l'annullamento presso l'ufficio di prenotazione (entro 48 ore). Un ritardo nella comunicazione dell'annullamento può determinare la perdita o la riduzione del risarcimento. Qualora Vi trovaste impossibilitati ad effettuare il viaggio, comunicate immediatamente l'annullamento all'ufficio di prenotazione (p. es. agenzia di viaggi) e informate contemporaneamente Cover-Direct. Vi preghiamo di trasmetterci la seguente documentazione: denuncia di sinistro per l'assicurazione sulle spese di storno (da richiedere all'ufficio di prenotazione o a Cover-Direct oppure scaricabile al sito certificato, verbale del sinistro, certificato di morte, denuncia di malattia mutualistica, fattura relativa alle spese di storno dell'operatore turistico (da richiedere all'ufficio di prenotazione), conferma di prenotazione. Interruzione del viaggio Informate senza indugio Cover-Direct. In caso di interruzione del viaggio per malattia/infortunio dell'assicurato, fatevi rilasciare nella località di villeggiatura un certificato medico/verbale del sinistro dettagliato. Emergenza sanitaria Per i servizi di assistenza medica e qualora un trattamento stazionario a seguito di malattia o infortunio duri più di 3 giorni, informate in ogni caso il numero di emergenza IFRA (Internationaler Flugrettungsdienst Austria), numero telefonico di emergenza: , fax: , office@ifra.at. In caso di emergenza Vi preghiamo di comunicare: referente (telefono, località di soggiorno), nome ed età del paziente, numero della polizza assicurativa, località di soggiorno del paziente (ospedale, località, telefono), nome del medico curante e diagnosi. Spese mediche e ospedaliere Al rientro, Vi preghiamo di inviare le fatture del medico o dell'ospedale pagate alla Vostra cassa malati o alla compagnia assicurativa. Dopo l'elaborazione dell'ufficio competente inoltrate la documentazione a Cover-Direct. Rimborsiamo le spese dedotta la quota già pagata dalla Vostra cassa malati o dalla compagnia assicurativa. Danni al bagaglio di viaggio I danni dovuti a furto possono essere accettati solo sulla base di un verbale della polizia. Denunciate qualsiasi furto immediatamente alla polizia locale! Qualora il bagaglio di viaggio venga danneggiato dal trasportatore, fatevi confermare il danno immediatamente (p. es. rapporto di danneggiamento all'ufficio preposto dell'aeroporto). Al rientro, Vi preghiamo di inoltrare la conferma insieme al modulo del sinistro (da richiedere presso l'ufficio di prenotazione o Cover-Direct oppure scaricabile al sito a Cover-Direct. Altre domande? Siamo a Vostra disposizione per ulteriori domande alla nostra hotline di assistenza/svizzera (CHF 0.08/min.) durante i nostri orari di ufficio ore , sabato ore ). Vi auguriamo buone vacanze e soprattutto senza problemi! Il Team Viaggi di ALDI SUISSE Gestione dei sinistri: Cover-Direct Versicherungsmakler und Werbeagentur Ges.m.b.H. Fasangartengasse 14/8, A-1130 Vienna Telefono/Svizzera: , fax: office@cover-direct.com Iscritta: Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna)/FN s ALDI SUISSE TOURS Indirizzo postale Svizzera: 8021 Zurigo Postfach service@aldi-suisse-tours.ch Numero di servizio Svizzera: (CHF 0.08/min.) Fax Svizzera: Sede della ditta: ALDI SUISSE TOURS GmbH & Co. KG Hofer Strasse Sattledt Austria Numero registro imprese: FN k Tribunale registro imprese: Tribunale Provinciale Wels Eurotours Ges.m.b.H. Jochberger Strasse Kitzbühel Austria In collaborazione con

3 Condizioni di assicurazione viaggi TourCare CH 2006 I. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE DI STORNO NEGLI ACCORDI DI VIAGGIO E LOCAZIONE 1. Chi è assicurato? Tutte le persone che hanno prenotato insieme a un viaggio/prestazione dell'operatore turistico la tutela per il viaggio. 2. Cosa è assicurato? 2.1. In caso di recesso prima dell'inizio del viaggio o della locazione le spese di recesso stabilite per contratto che l'assicurato deve all'impresa di viaggi o al locatore In caso di conclusione anticipata della locazione: qualora la locazione sia iniziato o venga occupata la sistemazione riservata, ma per uno dei motivi citati al punto 3 non venga terminata, l'assicuratore risarcisce il locatore del canone di locazione dovuto nella misura corrispondente, nel caso in cui non abbia luogo una nuova locazione. Il giorno di partenza o il giorno in cui si verifica l'evento assicurato costituiscono giorni di utilizzo del viaggio o della locazione. Qualora l'assicurazione si estenda solo al semplice canone di locazione, l'assicuratore non risarcisce eventuali spese di ritorno supplementari Spese di ritorno supplementari: se l'accordo comprende anche le spese di spostamento, in caso di interruzione anticipata del viaggio o in caso di ritardo nel viaggio di ritorno per uno dei motivi citati al punto 3, l'assicuratore si assume le spese di ritorno supplementari comprovate nella stessa modalità e tipo del mezzo di trasporto presente nell'accordo Mancato utilizzo del programma sportivo: qualora durante la prenotazione del viaggio o in loco sia prenotato un programma sportivo e il viaggiatore dimostri che a causa di un infortunio e/o una malattia insorta in modo acuto non possa esercitare il tipo di sport prenotato nella destinazione del viaggio, si ritiene assicurata la percentuale della prenotazione del viaggio relativa all'esercizio della possibilità sportiva prenotata per la somma assicurata concordata nella polizza. 3. Per quali eventi sussiste la tutela assicurativa? 3.1. Malattia grave insorta improvvisamente (anche gravi disturbi della gravidanza che richiedono un soggiorno ospedaliero stazionario), grave infortunio o morte dell'assicurato o dei familiari partecipanti al viaggio o del compagno convivente, oppure, qualora il viaggio sia stato prenotato con un'altra persona, della seconda persona, a condizione che anche questa sia assicurata Malattia grave o mortale o infortunio con soggiorno ospedaliero stazionario di familiari non partecipanti al viaggio, ovvero coniuge, figli, genitori o suoceri nonché fidanzato o compagno convivente, qualora la presenza della persona assicurata si riveli necessaria. Una malattia o un infortunio ai sensi del punto 3.1. e 3.2. sono definiti gravi, se l'impossibilità a viaggiare è certificata dal medico con l'indicazione della diagnosi; allo stesso modo il pericolo di morte deve essere certificato dal medico In caso di morte improvvisa di nonni, nipoti, fratelli e sorelle o di una persona della cerchia citata al punto Intolleranza ai vaccini dell'assicurato o, in caso di viaggio comune, della cerchia di persone citate al punto Significativo danneggiamento di cose a seguito di incendio o evento naturale, che interessa la proprietà dell'assicurato e richiede obbligatoriamente la sua presenza. 3.6 Ritardo di arrivo o soggiorno forzato in una località di villeggiatura austriaca o svizzera a causa di eventi naturali in loco, valanghe, frane, ecc., qualora l'arrivo o la partenza non siano possibili a causa di blocchi stradali ordinati dalle autorità di oltre 12 ore. Il risarcimento riguarda le spese di pernottamento e trattamento supplementari comprovate, con un tetto massimo corrispondente al tipo di accordo prenotato, in ogni caso per un valore massimo di CHF a adulto e CHF 75.- a bambino fino a 12 anni compiuti. 4. Per quali eventi sussiste una tutela assicurativa limitata? Il 50% delle spese insorte viene risarcito: 4.1. qualora prima della partenza per una delle persone partecipanti al viaggio citate al punto 3.1. una malattia cronica diventi improvvisamente acuta in modo da rendere necessario un soggiorno ospedaliero stazionario qualora prima della partenza insorgano improvvisamente gravi disturbi della gravidanza imprevisti, certificati dal medico di una delle persone citate al punto 3.1. partecipante al viaggio che non rendono necessario un soggiorno ospedaliero qualora prima della partenza nella cerchia di persone non partecipanti al viaggio citata al punto 3.2. a causa di malattia o infortunio gravi insorti improvvisamente sia necessario un trattamento medico domestico o ambulatorio e la presenza dell'assicurato sia assolutamente richiesta. 5. In quali casi non sussiste nessuna tutela assicurativa? È escluso dall'assicurazione l'annullamento per i seguenti motivi: 5.1. Malattie che nei 6 mesi precedenti la stipulazione dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio potevano già essere trattate o erano già trattate o i cui sintomi erano già riconoscibili Infortuni, lesioni personali e malattie dovute a intenzione, grave negligenza, reati e omissioni Abuso di droghe, farmaci e alcol Suicidio e tentativo di suicidio Malattia cronica, malattie nervose e psicosomatiche, disturbi circolatori e della pressione sanguigna, malattie e disturbi psichici, esaurimento generale. 6. A quanto ammonta la somma assicurata? Quale somma assicurata si considera sempre il prezzo totale dell'accordo di viaggio o di locazione o sistemazione. Le spese per le prestazioni non incluse in questi accordi (p. es. programmi supplementari) sono assicurate purché siano state prenotate (anche dopo la partenza) presso l'operatore turistico. L'assicuratore è responsabile per il 100% (o per la percentuale massima indicata da un'eventuale assicurazione per lo storno inclusa o assicurazione di franchigia per lo storno) delle spese di storno conformemente alle Condizioni Generali di Contratto e di Viaggio (CGCV) dell'operatore turistico per eventi verificatisi prima della partenza. 7. Inizio e termine dell'assicurazione 7.1. La tutela assicurativa ha inizio con la prenotazione e 7.2. termina con la conclusione del viaggio o, qualora un sinistro conformemente alle presenti condizioni determini l'interruzione anticipata del viaggio, con questa data. 8. Quali doveri (obblighi) ha l'assicurato in caso di sinistro? 8.1. Non appena si verifica un evento assicurato, è necessario informare immediatamente l'impresa di viaggio o il locatore sia telefonicamente che per iscritto e avvisare l'assicuratore L'assicurato si impegna a svolgere tutte le attività necessarie che possono contribuire a chiarire il caso e a ridurre l'entità del danno. È tenuto ad accettare le disposizioni dell'assicuratore All'assicuratore è necessario comunicare tutte le informazioni necessarie per la motivazione della richiesta di risarcimento. Insieme alla denuncia del sinistro scritta, è inoltre necessario inviare all'assicuratore in particolare la seguente documentazione: - contratto di viaggio o locazione (fattura) - fattura delle spese di recesso - certificato medico dettagliato e denuncia di malattia mutualistica - certificato di decesso e altri certificati ufficiali 8.4. Qualora si sia verificato un sinistro per malattia o lesioni, l'assicurato deve sollevare i suoi medici curanti dall'obbligo del segreto professionale. L'assicurato è inoltre tenuto a far sì che, in caso di malattia o lesioni personali di un'altra persona che determinino un caso di assicurazione, i medici curanti siano sollevati dall'obbligo del segreto professionale. 9. Quali sono le conseguenze della lesione degli obblighi in caso di sinistro? L'assicurato viene sollevato dall'obbligo della prestazione; a meno che la lesione non sia dovuta a intenzione o grave negligenza. In caso di lesione per grave negligenza l'assicuratore rimane obbligato nella misura in cui la lesione non abbia avuto influsso né sull'accertamento del caso di assicurazione né sull'accertamento o sull'entità delle prestazioni spettanti all'assicuratore. 10. Quando ha luogo la prestazione assicurativa? Una volta accertato l'obbligo di prestazione dell'assicuratore in relazione al motivo e all'entità, il pagamento del risarcimento deve avvenire entro 15 giorni. 11. Cosa accade nel caso in cui l'assicurato possa far valere diritti anche nei confronti di terzi? Qualora l'assicuratore abbia effettuato prestazioni per le quali l'assicurato avrebbe potuto far valere i suoi diritti anche nei confronti di terzi, questi diritti passano all'assicuratore. 12. Cosa costituisce un accordo secondario? Condizioni aggiuntive o deviazioni dalle condizioni generali di assicurazione valgono solo se stabilite per iscritto e sottoscritte dall'assicuratore. I a. SPESE EXTRA PER IL VIAGGIO DI RITORNO AD INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE DI STORNO NEGLI ACCORDI DI VIAGGIO E LOCAZIONE Ad integrazione del punto 3 delle Condizioni di assicurazione per le spese di storno negli accordi di viaggio e locazione l'assicuratore si fa carico dei costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno dell'assicurato e dell'accompagnatore o della famiglia citati nella polizza per la somma assicurata concordata nella polizza assicurativa, nel caso in cui la conclusione del viaggio programmata non sia sostenibile. Il presupposto per la tutela assicurativa è che anche l'accompagnatore o la famiglia siano assicurati. La conclusione del viaggio non è sostenibile nei seguenti casi a) morte o soggiorno ospedaliero di diversi giorni a causa di infortunio grave o di grave malattia imprevista di assicurato, coniuge, figli, genitori, suoceri, generi o nuore. b) morte di fratelli o sorelle, nonni o nipoti. c) danno significativo alla proprietà dell'assicurato a seguito di incendio o evento naturale. d) danno significativo alla proprietà dell'assicurato per reato doloso commesso da terzi che richiede la presenza dell'assicurato nel luogo di residenza. Per costi aggiuntivi si intendono i costi derivanti dall'inutilizzabilità o dall'utilizzabilità solo parziale dei biglietti per il volo di ritorno o di altri tipi di documenti di viaggio prenotati e pagati. Vengono risarciti solo i costi di un mezzo di trasporto dello stesso tipo e classe di quello contenuto nell'accordo. Eventuali risarcimenti, anche se avvengono successivamente, devono essere affidati alla prestazione dell'assicuratore o trasmessi allo stesso. II. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL RICHIAMO DAL VIAGGIO 1. Chi è assicurato? Il diritto alla prestazione dell'assicuratore derivante dall'assicurazione per il richiamo dal viaggio può essere fatto valere esclusivamente dalle persone indicate nella polizza (qui di seguito denominati assicurato). 2. Cosa è assicurato? L'assicuratore offre il risarcimento per le spese necessarie insorte in seguito a richiamo per un soggiorno non noto all'assicurato nella misura della somma assicurata concordata a condizione che un assicurato debba essere richiamato mediante l'organizzazione corrispondente (Automobile club, ecc.) per uno dei motivi riportati qui di seguito: - morte, grave infortunio, grave malattia imprevista di coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o sorelle, nipoti, suoceri, generi o nuore dell'assicurato. - danno significativo alla proprietà dell'assicurato nel luogo di residenza a seguito di incendio, eventi naturali o reato doloso commesso da terzi. - eventi bellici, scioperi o disordini, quarantene, epidemie o eventi naturali verificatisi inaspettatamente. - idem nel paese di residenza. Le spese vengono risarcite nell'ambito della somma concordata nella polizza per il richiamo dal viaggio e l'assicurazione per le spese extra per il viaggio di ritorno. 3. Cosa non è assicurato? 3.1. Non sussiste nessun diritto alla prestazione assicurativa, qualora il motivo del richiamo in base al punto 2 era già noto o doveva essere noto ad uno o più assicurati già prima dell'inizio dell'viaggio L'assicurato non offre nessuna tutela assicurativa per sinistri coperti da un'altra assicurazione o da un Automobile club. 4. Dove è valida l'assicurazione? L'assicurazione si estende al campo di validità locale concordato nella polizza dell'assicurazione per il richiamo dal viaggio. 5. Quando ha inizio la tutela assicurativa? La responsabilità dell'assicuratore inizia a seguito dell'avvenuto pagamento del premio nella data concordata nella polizza assicurativa, al più presto il giorno successivo al pagamento del premio alle ore In ogni caso la tutela assicurativa inizia al più presto con la partenza. 6. Quali doveri (obblighi) ha l'assicurato in caso di sinistro? 6.1. L'assicurato è tenuto a ridurre l'entità del danno per quanto possibile, per esempio contattando immediatamente la cerchia di persone che ha predisposto il richiamo Al rientro, l'assicurato deve denunciare senza indugio il sinistro all'assicuratore e fare tutto ciò che è in suo potere allo scopo di chiarire i fatti. Inoltre deve consegnare tutti i documenti che provano il diritto all'assicurazione in relazione al motivo e all'entità. 7. Quali sono le conseguenze della lesione degli obblighi in caso di sinistro? L'assicurato viene sollevato dall'obbligo della prestazione; a meno che la lesione non sia dovuta a intenzione o grave negligenza. In caso di lesione per grave negligenza l'assicuratore rimane obbligato nella misura in cui la lesione non abbia avuto influsso né sull'accertamento del caso di assicurazione né sull'accertamento o sull'entità delle prestazioni spettanti all'assicuratore. 8. Quando deve avvenire il risarcimento? Una volta stabilito l'obbligo di prestazione dell'assicuratore in relazione al motivo e all'entità, il pagamento del risarcimento deve avvenire entro 15 giorni.

4 III. CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA PER IL VIAGGIO Articolo 1 Chi è assicurato, dove e quando è valida l'assicurazione? 1. Chi è assicurato? Sono assicurate le persone indicate nella polizza durante il viaggio per cui è stata stipulata l'assicurazione in oggetto. 2. Dove è valida l'assicurazione? La tutela assicurativa è valida in tutto il mondo. 3. Quando è valida l'assicurazione? La tutela assicurativa si estende ai sinistri che si verificano durante la durata di assicurazione concordata nella polizza. Articolo 2 Cosa è assicurato? 1. Per caso di assicurazione si intende un sinistro causato dall'assicurato in qualità di privato durante il viaggio e dal quale derivano o potrebbero derivare per l'assicurato obblighi di risarcimento (Articolo 3). 2. Più sinistri che si basano sulla stessa causa o su una causa dello stesso tipo valgono come unico caso di assicurazione. Articolo 3 Tutela assicurativa 1. In caso di sinistro l'assicuratore si assume 1.1. l'adempimento degli obblighi di risarcimento che derivano all'assicurato a causa di un danno provocato a cose e/o persone nonché relativo danno patrimoniale sulla base delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile del diritto privato (qui di seguito indicati brevemente con obbligo di risarcimento). Non sono assicurati meri danni patrimoniali le spese per l'accertamento e la difesa per un obbligo di risarcimento asserito da un terzo nell'ambito dell'articolo I danni alle cose sono il danneggiamento o la distruzione di cose fisiche. I danni alle persone sono il danneggiamento della salute, le lesioni personali o la morte di persone. 3. L'assicurazione copre gli obblighi di risarcimento dell'assicurato per i pericoli della vita quotidiana (ad eccezione di attività aziendale, professionale o lavorativa), in particolare 3.1. utilizzo di biciclette attività sportive non legate alla professione, ad eccezione della caccia possesso autorizzato di armi da taglio, da punta e da fuoco e utilizzo delle stesse quali attrezzature sportive e per scopi di autodifesa cura di piccoli animali, ad eccezione di cani e animali esotici utilizzo occasionale, ma non possesso, di barche elettriche e a vela, a condizione che il guidatore possieda l'autorizzazione alla guida necessaria per l'utilizzo della barca utilizzo di altri natanti non azionati a motore nonché di modelli di nave e aeromodelli non azionati a motore (questi ultimi fino a 5 kg) utilizzo (esclusi i danni di usura) di abitazioni affittate e altri ambienti affittati e dell'inventario ivi presente. Articolo 4 Entità della prestazione 1. Qualora sia concordata una somma assicurata forfetaria, questa vale sia per i danni alle cose che alle persone. 2. L'assicurazione comprende le spese legali ed extralegali richieste dalle circostanze per l'accertamento e la difesa di un obbligo di risarcimento asserito da un terzo, in particolare anche quando il diritto si rivela ingiustificato. 3. L'assicurazione comprende inoltre le spese della difesa condotta su disposizione dell'assicuratore in procedimenti penali o disciplinari. Le spese in base al punto 2 e 3 nonché le spese di soccorso vengono conteggiate nella somma assicurata. 4. Qualora il disbrigo di un diritto al risarcimento richiesto da parte dell'assicuratore fallisca per la resistenza dell'assicurato e l'assicuratore fornisca la dichiarazione mediante una lettera raccomandata di tenere a disposizione la sua quota di risarcimento per il danneggiato stabilita dal contratto, l'assicuratore non deve accollarsi il dispendio ulteriore rispetto alla citata dichiarazione relativo a oggetto principale, interessi e costi. Articolo 5 Quali pericoli e danni in particolare non sono assicurati? 1. Non sussiste nessuna tutela assicurativa per eventi 1.1. che sono stati provocati per intenzione o grave negligenza da parte dell'assicurato; non sussiste nessuna tutela assicurativa solo se l'assicurato ha provocato l'evento per il quale è responsabile nei confronti di terzi intenzionalmente e illegalmente. Per intenzione si intende un'azione o omissione per cui ci si deve attendere con probabilità un danno e che tuttavia viene eseguita legati ad eventi bellici di qualsiasi tipo che si verificano per atti violenti durante una riunione pubblica o una manifestazione, nel caso in cui l'assicurato vi partecipi attivamente provocati dal suicidio o tentativo di suicidio dell'assicurato dovuti all'azione di raggi ionizzanti ai sensi della Legge federale sulla radioprotezione nella forma di volta in volta applicabile o all'energia nucleare subiti dall'assicurato in seguito a compromissione sostanziale del suo stato di salute psichico e fisico dovuta a alcol, droghe o farmaci che si verificano in caso di partecipazione a gare motoristiche (anche competizioni e rally) e alle relative guide di allenamento che si verificano durante la partecipazione a gare sportive regionali, nazionali o internazionali nonché all'allenamento ufficiale per queste manifestazioni che si verificano a seguito dell'esercizio di uno sport estremo o in relazione ad un'attività particolarmente pericolosa, qualora questa sia legata ad un pericolo che superi ampiamente il normale rischio generalmente collegato ad un viaggio. 2. L'assicurazione non copre gli obblighi di risarcimento per danni che l'assicurato o le persone agenti per lui provocano con il mantenimento o l'utilizzo di 2.1. aeromobili o apparecchi aerei natanti o veicoli oppure i relativi rimorchi che portano una targa ufficiale o dovrebbero portarla in conformità con le disposizioni vigenti in Svizzera natanti azionati a motore (ad eccezione dell'articolo 3 comma 3.5.). 3. Non sussiste nessuna tutela assicurativa anche per 3.1. diritti che superano l'entità dell'obbligo di risarcimento legale sulla base di un contratto o di una particolare promessa l'adempimento di contratti e la relativa prestazione di risarcimento danni arrecati all'assicurato stesso e ai suoi familiari (coniuge, parente in linea diretta crescente o decrescente, suoceri, genitori adottivi e patrigni, fratelli e sorelle conviventi; l'unione extraconiugale è parificata nell'effetto a quella coniugale) danni per inquinamento e disturbo dell'ambiente danni correlati ad una malattia psichica dell'assicurato. 4. L'assicurazione non si estende agli obblighi di risarcimento per i danni a 4.1. cose che l'assicurato o le persone agenti per lui prendono in prestito, affittano, noleggiano, prendono in affitto o in custodia (ad eccezione dell'articolo 3 comma 3.7.) cose che si verificano durante o in conseguenza dell'utilizzo, trasporto, trattamento o di altre attività effettuate ad esse o con esse danni causati dall'emissione graduale o dall'azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o piogge e depositi non atmosferici, eventi nucleari e contaminazione da sostanze radioattive. 5. Non sono coperti gli obblighi di risarcimento per perdita o smarrimento di cose fisiche. 6. I danni la cui causa ha origine nel periodo precedente l'inizio dell'assicurazione non sono coperti. Articolo 6 Quali doveri (obblighi) ha l'assicurato in caso di sinistro? 1 L'assicurato 1.1. deve evitare i sinistri per quanto possibile o ridurre le conseguenze e seguire le eventuali disposizioni dell'assicuratore deve informare per iscritto l'assicuratore del caso di assicurazione verificatosi nel modo più onesto possibile, veritiero e completo, se necessario anche per telefono o fax deve dimostrare i diritti di risarcimento nei confronti di terzi nella forma corretta ed entro le scadenze stabilite e se necessario cedere un importo massimo del valore del risarcimento effettuato all'assicuratore deve denunciare i danni che sono stati causati da reati immediatamente con una descrizione dettagliata dei fatti e l'indicazione dell'entità del danno all'ufficio di sicurezza competente e farsi attestare la denuncia deve consegnare all'assicuratore le prove originali che dimostrano il diritto alla prestazione assicurativa in relazione al motivo e all'entità, come verbali di polizia, conferme delle compagnie di volo (osservare i termini di denuncia), verbali di accertamento, esami e fatture mediche e ospedaliere, documenti di acquisto ecc. 2. L'assicurato deve denunciare all'assicuratore in particolare: 2.1. la pretesa di risarcimento la notifica di un'ordinanza penale e l'avvio di un procedimento penale, penale amministrativo o disciplinare contro l'assicurato o il firmatario del contratto di assicurazione tutte le misure attuate da terzi per un'azione legale relativa alle pretese di risarcimento. L'assicurato non è autorizzato a riconoscere o a soddisfare interamente o in parte un diritto di risarcimento senza previo consenso dell'assicuratore. Articolo 7 Quali sono le conseguenze della lesione degli obblighi in caso di sinistro? L'assicurato viene sollevato dall'obbligo della prestazione; a meno che la lesione non sia dovuta a intenzione o grave negligenza. In caso di lesione per grave negligenza l'assicuratore rimane obbligato nella misura in cui la lesione non abbia avuto influsso né sull'accertamento del caso di assicurazione né sull'accertamento o sull'entità delle prestazioni spettanti all'assicuratore. Articolo 8 Quali sono i diritti dell'assicuratore? L'assicuratore è autorizzato, nell'ambito del suo obbligo di prestazione, a rilasciare tutte le dichiarazioni ritenute opportune in nome dell'assicurato. Articolo 9 Cosa accade in caso di una pretesa di prestazione nei confronti di un'assicurazione già esistente? L'assicurato non offre nessuna tutela assicurativa per sinistri coperti da un'altra assicurazione. IV. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL BAGAGLIO DI VIAGGIO Articolo 1 Chi è assicurato? Cosa è assicurato? 1. È assicurato l'intero bagaglio di viaggio portato durante il viaggio dalla persona/dalle persone nominata/e nella polizza. 2. Per bagaglio di viaggio si intendono tutti gli oggetti di necessità personale portati con sé durante un viaggio, sul corpo o nell'abbigliamento, oppure trasportati mediante un comune mezzo di trasporto. Fanno parte del bagaglio di viaggio anche regali e souvenir acquistati durante il viaggio, ved. tuttavia l'articolo 5 comma 2 e 3. Gli oggetti conservati in modo permanente fuori dalla residenza principale dell'assicurato (p. es. in seconde case, capanni di caccia e cabine balneari, capanne dell'orto, roulotte, ecc.) vengono considerate bagaglio di viaggio solo qualora vengano prelevate da questi luoghi per escursioni in auto, passeggiate o viaggi. 3. Biciclette, canotti pieghevoli e gonfiabili nonché altre attrezzature sportive inclusi accessori sono assicurati solo fino a quando non sono impiegati secondo l'uso conforme. (Canotti gonfiati o montati si considerano impiegati secondo l'uso conforme.) I canotti pieghevoli e gonfiabili con valore attuale di oltre CHF e i motori fuoribordo sono sempre esclusi dall'assicurazione. 4. Gioielli, orologi, pellicce, macchine e apparecchi di ogni tipo inclusi accessori (p. es. radio, fotocamere, videocamere, TV, registratori e proiettori), armi da caccia, armi sportive e binocoli, fatti salvi i limiti di risarcimento riportati all'articolo 5 comma 1, sono assicurati qualora 4.1. siano trasportati e utilizzati correttamente oppure 4.2. siano trasportati in modo sicuro sotto la custodia personale oppure 4.3. siano affidati ad un esercizio ricettivo per la custodia oppure 4.4. si trovino in un ambiente chiuso con accesso bloccato in modo sicuro o in un guardaroba custodito; gioielli, orologi, fotocamere e videocamere inclusi accessori nonché documenti e carte di credito tuttavia solo qualora siano inoltre conservati in un contenitore chiuso e bloccato che offra anche una maggiore sicurezza contro la sottrazione del contenitore stesso (cassaforte). Pellicce, macchine e apparecchi di ogni tipo inclusi accessori, armi da caccia e binocoli, ma non gioielli e orologi, sono assicurati anche nel caso in cui vengano consegnati in contenitori chiusi e bloccati in modo sicuro, non accessibili, ad un trasportatore o ad un deposito bagagli In riferimento ai veicoli ved. Articolo 3 comma Protesi e occhiali da vista di ogni tipo sono assicurati in conformità all'articolo 5 comma Non sono assicurati denaro, chiavi e spese per il cambio della serratura, titoli, biglietti, documenti (tuttavia le spese per il recupero di documenti d'identità sono assicurate in conformità all'articolo 5 comma 4); oggetti con prevalente valore artistico o amatoriale, lenti a contatto, utensili, macchine e apparecchi per l'esercizio della professione e strumenti musicali; inoltre accessori auto, utensili, ricambi e attrezzatura speciale per auto inclusi accessori nonché autoveicoli, aeromobili e natanti (biciclette, cannotti pieghevoli e gonfiabili sono tuttavia assicurati in conformità all'articolo 1 comma 3).

5 Articolo 2 Quali pericoli e danni sono assicurati? La tutela assicurativa sussiste in caso di azione esterna dimostrata, quando oggetti assicurati vengono smarriti, distrutti o danneggiati. 1. mentre il bagaglio di viaggio si trova sotto la custodia di un trasportatore, un esercizio ricettivo, un facchino o un deposito bagagli. 2. durante il tempo restante del viaggio a causa di furto, furto con scasso, rapina, estorsione e danneggiamento da parte di terzi a causa di un incidente del mezzo di trasporto o incidente di un assicurato per l'azione contrastante dell'acqua, incluse pioggia e neve a causa di tempeste, fulmini o esplosioni per cause di forza maggiore. Articolo 3 Quale tutela assicurativa sussiste per gli autoveicoli? 1. La tutela assicurativa contro il furto con scasso per autoveicoli o rimorchi di autoveicoli parcheggiati in aree non sorvegliate sussiste solo qualora il bagaglio di viaggio si trovi in un vano interno o portabagagli circondato saldamente su ogni lato da metallo o vetro e tutti i dispositivi di sicurezza presenti siano stati attivati. 2. Il bagaglio di viaggio lasciato all'interno di un autoveicolo deve essere conservato in un vano portabagagli qualora questo sia presente e la custodia al suo interno sia possibile. Il bagaglio di viaggio depositato all'interno dell'autoveicolo se possibile non deve essere visibile dall'esterno. 3. La tutela assicurativa è valida quando il veicolo deve essere parcheggiato, serrato e con accesso bloccato in conformità all'articolo 3 comma 1, in garage dell'hotel o pubblici, parcheggi dell'hotel o sorvegliati o in aree di traffico pubbliche non sorvegliate. 4. Nel caso in cui l'assicurato disponga di una sistemazione, gli oggetti indicati all'articolo 1 comma 4, devono essere portati all'interno dell'alloggio. Qualora l'assicurato utilizzi un alloggio per più di un pernottamento, il bagaglio di viaggio lasciato nel veicolo o nel rimorchio del veicolo non è assicurato per la durata dei pernottamenti. 5. In caso di una pausa dalla guida durante la notte (ore ora locale) gli oggetti citati all'articolo 1 comma 4, lasciati nel veicolo o nel rimorchio parcheggiati in area non sorvegliata (i garage pubblici e i parcheggi a pagamento sono considerati aree non sorvegliate) sono assicurati solo se si dimostra che il danno è avvenuto durante una pausa dalla guida di massimo 2 ore. 6. Il bagaglio di viaggio trasportato su un veicolo a una linea è assicurato con l'eccezione degli oggetti indicati all'articolo 1 comma 4. Il bagaglio deve comunque trovarsi in contenitori in metallo o plastica rigida che non possono essere aperti o rimossi se non illecitamente con l'impiego della forza. Le restanti disposizioni dell'articolo 3 si applicano in modo corrispondente. Articolo 4 Quali pericoli e danni non sono assicurati? 1. Sono esclusi i rischi relativi a guerra, guerra civile, eventi bellici, terrorismo o disordini interni, energia nucleare e disposizioni delle autorità. 2. Inoltre l'assicuratore non effettua alcun risarcimento per i danni che 2.1. sono stati causati dall'assicurato o dal coassicurato per intenzione o grave negligenza sono causati dalla qualità naturale o imperfetta delle cose assicurate, in particolare deterioramento interno e rottura (ad eccezione di incidente del mezzo di trasporto, ved. Articolo 5 comma 6), logoramento, usura, imballaggio insufficiente o chiusura non corretta di singoli bagagli sono determinati da colpa propria come dimenticanza, abbandono, perdita, spostamento, caduta e custodia o sorveglianza negligenti si verificano durante l'accampamento o il campeggio all'interno dell'area utilizzata a questo scopo sono derivati da un ritardo di meno di 48 ore nella consegna del bagaglio di viaggio da parte del trasportatore. Qualora siano assicurati anche danni derivati da un ritardo nella consegna del bagaglio di oltre 48 ore, l'assicuratore risarcisce gli acquisti per il fabbisogno personale per un importo massimo pari alla somma assicurata concordata nella polizza sono coperti da un'altra assicurazione. Articolo 5 A quali danni corrisponde un obbligo di risarcimento limitato? 1. I danni a gioielli, orologi, pellicce, macchine e apparecchi di ogni tipo inclusi accessori (ved. Articolo 1 comma 4), armi da caccia e sportive, attrezzature sportive per un valore di circa CHF nonché binocoli sono coperti dall'assicurazione nella loro totalità al massimo per il 50% della somma assicurata per ogni caso di assicurazione. 2. Gli oggetti di necessità personale per il viaggio, che vengono comprati durante il viaggio, sono compresi nell'assicurazione per un massimo del 10% della somma assicurata. 3. I danni ai souvenir che sono stati comprati durante il viaggio vengono risarciti per un massimo del 10% della somma assicurata, in ogni caso per un importo massimo di CHF 310. per ogni caso di assicurazione. 4. Per il recupero di carte d'identità, passaporti, documenti dell'autoveicolo e altri documenti d'identità vengono risarcite le imposte di bollo per un importo massimo di CHF I danni a protesi (ausili che sostituiscono parti del corpo nella forma e in parte anche nella funzione) o ad occhiali da vista di qualsiasi tipo vengono risarciti per il 10% della somma assicurata per ogni caso di assicurazione, qualora il danno sia stato causato da incidente del mezzo di trasporto o furto. 6. La rottura di oggetti contenuti nel bagaglio di viaggio viene risarcita solo a seguito di un incidente dimostrato del mezzo di trasporto per un massimo di CHF 310. Articolo 6 Per quale periodo e su quale area è valida l'assicurazione? 1. Entro la validità concordata della polizza assicurativa, la tutela assicurativa inizia ogni volta con il momento in cui, allo scopo della partenza immediata, gli oggetti assicurati vengono rimossi dalla residenza stabile dell'assicurato e termina non appena gli oggetti assicurati vi rientrano. Qualora durante i viaggi con autoveicolo il bagaglio di viaggio non venga scaricato immediatamente all'arrivo nella località di soggiorno, la tutela assicurativa termina già con l'arrivo. 2. In caso di polizze assicurative di durata inferiore ad un anno la tutela assicurativa si estende oltre il periodo di validità concordato fino alla fine del viaggio, nel caso in cui questo sia rimandato per motivi non imputabili all'assicurato e l'assicurato non sia in grado di richiedere una proroga, comunque al massimo di 7 giorni. 3. L'assicurazione è valida per il campo di validità concordato ad eccezione di viaggi in aree inesplorate o sconosciute. 4. Escursioni in auto, passeggiate e soggiorni all'interno della residenza stabile non sono considerati viaggi. Articolo 7 Somma assicurata/valore assicurato 1. La somma assicurata è stabilita nella polizza. 2. Quale valore assicurato vale il valore attuale, cioè l'importo generalmente necessario per acquistare nuovi oggetti e beni dello stesso tipo nel luogo di residenza stabile dell'assicurato, con deduzione di un importo corrispondente allo stato degli oggetti assicurati (età, usura, moda, uso, ecc.). 3. L'assicurazione in oggetto è a primo rischio. Di conseguenza l'assicuratore in caso di sinistro rinuncia all'obiezione della sottoassicurazione. Dal giorno del danno la somma assicurata si riduce per la durata della validità concordata nella polizza dell'importo del risarcimento. 4. L'assicuratore è responsabile solamente della somma assicurata concordata nella polizza. Articolo 8 Quali sono le prestazioni fornite dall'assicuratore? 1. In caso di sinistro, l'assicuratore risarcisce con riserva delle condizioni di cui all'articolo per oggetti distrutti o smarriti, il valore attuale al momento del danno per oggetti danneggiati che possono essere riparati, le spese necessarie per la riparazione ed eventualmente una riduzione del valore restante, al massimo comunque il valore attuale per film, supporti audio e supporti dati e simili solo il valore materiale. 2. I danni patrimoniali non vengono risarciti (ved. comunque Articolo 5 comma 4). Articolo 9 Quali doveri (obblighi) ha l'assicurato in caso di sinistro? L'assicurato 1. deve denunciare qualsiasi sinistro immediatamente all'assicuratore. 2. deve evitare o ridurre per quanto possibile i danni, in particolare fare valere i diritti di risarcimento nei confronti di terzi (p. es. ferrovie, poste, compagnia marittima, compagnia aerea, esercizio ricettivo) nella forma corretta e entro le scadenze stabilite o assicurarli in altro modo e osservare le disposizioni dell'assicuratore. 3. fare tutto ciò che è in suo potere allo scopo di chiarire i fatti. Deve consegnare tutte le prove che possono dimostrare il diritto al risarcimento in relazione al motivo e all'entità, nella misura in cui il recupero di queste prove possa essergli attribuito a ragione. Su richiesta deve essere presentato in caso di danni un elenco di tutti gli oggetti assicurati in conformità all'articolo 1 e Articolo 5 comma 2 e 3. Per danni dovuti a furto deve essere presentato all'assicuratore un verbale di polizia della località di villeggiatura. Articolo 10 Quali sono le conseguenze della lesione degli obblighi in caso di sinistro? L'assicurato viene sollevato dall'obbligo della prestazione; a meno che la lesione non sia dovuta a intenzione o grave negligenza. In caso di lesione per grave negligenza l'assicuratore rimane obbligato nella misura in cui la lesione non abbia avuto influsso né sull'accertamento del caso di assicurazione né sull'accertamento o sull'entità delle prestazioni spettanti all'assicuratore. Articolo 11 Quando avviene il risarcimento dei danni? 1. Qualora siano avviate indagini della polizia o dell'autorità per un sinistro, l'assicuratore si riserva il diritto di attenderne l'esito. 2. Una volta accertato l'obbligo di prestazione dell'assicuratore in relazione al motivo e all'entità, il pagamento del risarcimento deve avvenire entro 15 giorni. 3. Qualora il diritto al risarcimento non sia fatto valere al più tardi entro 6 mesi dal rifiuto scritto, con indicazione delle conseguenze legali, da parte dell'assicuratore, l'assicuratore è sollevato dall'obbligo della prestazione. Articolo 12 Cosa accade nel caso in cui l'assicurato possa far valere diritti anche nei confronti di terzi? Qualora l'assicuratore abbia effettuato prestazioni per le quali l'assicurato avrebbe potuto far valere i suoi diritti anche nei confronti di terzi questi diritti passano all'assicuratore. Articolo 13 Cosa costituisce un accordo secondario? Deviazioni dalle condizioni generali di assicurazione o condizioni aggiuntive valgono solo se stabilite per iscritto e sottoscritte dall'assicuratore. V. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI DI VIAGGIO Articolo 1 Chi è assicurato, dove e quando è valida l'assicurazione? 1. Sono assicurate le persone indicate nella polizza durante il viaggio per cui è stata stipulata l'assicurazione in oggetto. 2. Dove è valida l'assicurazione? La tutela assicurativa è valida in tutto il mondo. 3. Quando è valida l'assicurazione? La tutela assicurativa si estende ai sinistri che si verificano durante la durata di assicurazione concordata nella polizza. Articolo 2 Cosa è assicurato? 1. Il caso di assicurazione è costituito dal verificarsi di un infortunio. 2. Si verifica un infortunio quando l'assicurato subisce involontariamente un danno alla salute causato da un evento che agisce sul suo corpo (infortunio) improvvisamente dall'esterno. 3. Sono considerati infortunio anche i seguenti eventi: lussazioni di arti e stiramenti e strappi di arti e dei muscoli, tendini, legamenti e capsule della colonna vertebrale nonché lesioni al menisco. 4. Le malattie non sono considerate infortuni, anche le malattie trasmissibili non sono considerate conseguenze di infortunio. Questo non si applica nei casi di poliomielite, meningoencefalite primaverile-estiva o da zecche trasmessa con morso di zecca nonché tetano e rabbia. 5. La tutela assicurativa è valida anche per infortuni che l'assicurato subisce in qualità di passeggero di volo in aeromobili a motore. Per passeggero di volo si intende chi non è in rapporto causale con il funzionamento dell'aeromobile e non rappresenta un membro del personale di volo. Articolo 3 Invalidità permanente 1. Presupposti per la prestazione: la funzionalità fisica o mentale dell'assicurato è compromessa in modo permanente a causa dell'infortunio. L'invalidità si è verificata entro un anno dall'infortunio, è stata accertata per iscritto da un medico ed è stata fatta valere presso l'assicuratore. Non sussiste nessun diritto alla prestazione per invalidità, qualora l'assicurato muoia a causa dell'infortunio entro un anno dall'infortunio. 2. Tipo ed entità della prestazione: 2.1. L'assicuratore in caso di sinistro risarcisce il 100% della somma assicurata, qualora il grado di invalidità accertato raggiunga o superi il 50%. Per gradi di invalidità inferiori al 50% non si effettua nessun risarcimento.

6 2.2. In caso di perdita totale o completa incapacità di funzionamento delle parti del corpo e degli organi di senso citati qui di seguito sono validi esclusivamente i seguenti gradi di invalidità: braccio 70%, pollice 20%, indice 10%, altro dito 5%, gamba 70%, pollice del piede 5%, altro dito del piede 2%, vista di entrambi gli occhi 100%, vista di un occhio 35%, qualora la vista dell'altro occhio fosse già stata persa prima del sinistro 65%, udito di entrambe le orecchie 60%, udito di un orecchio 15%, qualora l'udito dell'altro orecchio fosse già stato perso prima del sinistro 45%, olfatto 10%, gusto 5%, milza 10%, rene 20%. Qualora il secondo rene fosse già danneggiato prima dell'infortunio o venga danneggiato in conseguenza dell'infortunio, si applica l'articolo 3 comma 3, invalidità permanente In caso di perdita di una parte del corpo o compromissione del funzionamento si applica la percentuale relativa. 3. Per altre parti del corpo e organi di senso il grado di invalidità si misura definendo quanto è compromessa complessivamente la funzionalità fisica e mentale normale. Durante questo processo devono essere considerati solo punti di vista medici. Qualora le parti del corpo e gli organi di senso colpiti o le relative funzioni fossero già compromesse prima dell'infortunio, il grado di invalidità viene ridotto considerando l'invalidità preesistente. 4. Qualora a causa dell'infortunio siano compromessi più parti del corpo e organi di senso, i gradi di invalidità calcolati in base alle presenti disposizioni si sommano. In ogni caso non si considera un valore superiore al 100%. 5. Nel primo anno dall'infortunio si effettua un risarcimento per l'invalidità solo se il tipo e l'entità delle conseguenze dell'infortunio sono stabilite chiaramente dal punto di vista medico. 6. Qualora il grado di invalidità permanente non sia stabilito con certezza, sia l'assicurato che l'assicuratore sono autorizzati a fare riconsiderare il grado di invalidità da un medico ogni anno fino a 5 anni dal giorno dell'infortunio. Articolo 4 Scadenza della nostra prestazione e prescrizione 1. Siamo tenuti a dichiarare entro tre mesi se e in quale entità riconosciamo un obbligo della prestazione. I termini hanno inizio con la ricezione della documentazione presentata all'assicuratore dall'avente diritto sull'accertamento dello svolgimento dell'infortunio, sulle conseguenze dello stesso e sulla conclusione delle cure mediche. 2. Stabilito l'obbligo della prestazione in relazione al motivo e all'entità, la prestazione deve essere eseguita. La scadenza della prestazione sopraggiunge tuttavia anche qualora l'avente diritto dopo due mesi dalla richiesta di un risarcimento ci richieda una spiegazione del motivo per cui le indagini non hanno potuto ancora essere terminate e noi non accogliamo questa richiesta entro un mese. Articolo 5 Quali pericoli e danni non sono assicurati? 1. Se non altrimenti concordato, la tutela assicurativa non copre infortuni: 1.1. causati dall'assicurato per intenzione o grave negligenza provocati dal suicidio o tentativo di suicidio dell'assicurato dovuti ad atti violenti che si verificano durante una riunione pubblica o una manifestazione, nel caso in cui l'assicurato vi partecipi attivamente che si verificano durante immersioni, qualora l'assicurato non possieda l'autorizzazione valida a livello internazionale per la profondità dell'immersione in questione che si verificano a seguito dell'esercizio di uno sport estremo o in relazione ad un'attività particolarmente pericolosa, qualora questa sia legata ad un pericolo che superi ampiamente il normale rischio generalmente collegato ad un viaggio (non valido per tutela in caso di annullamento del viaggio) che si verificano durante l'utilizzo di apparecchi aerei e durante lanci col paracadute nonché durante l'utilizzo di aeromobili, nel caso in cui questi non rientrino nelle disposizioni di cui all'articolo 2 comma che si verificano in caso di partecipazione a gare motoristiche (anche competizioni e rally) e alle relative guide di allenamento che si verificano durante la partecipazione a gare regionali, nazionali o internazionali nel campo dello sport sciistico nordico e alpino, snowboard, freestyling, bob, skibob, skeleton o slitta e durante l'allenamento ufficiale per queste manifestazioni che si verificano durante il tentativo o la perpetrazione di reati da parte dell'assicurato, per i quali l'intenzione costituisce l'elemento psicologico legati direttamente o indirettamente ad eventi bellici di qualsiasi tipo che sono causati direttamente o indirettamente - da qualsiasi effetto di armi nucleari, armi biologiche o chimiche, - dall'energia nucleare - dall'influsso di raggi ionizzanti ai sensi della versione vigente della Legge federale sulla radioprotezione, - eccetto quelli che sono stati indotti da trattamenti terapeutici sulla base di un caso di assicurazione subiti dall'assicurato in seguito a un disturbo della coscienza o una compromissione sostanziale della sua funzionalità psichica dovuta a alcol, droghe o farmaci per danni alla salute in caso di trattamenti terapeutici o interventi sul corpo dell'assicurato. La tutela assicurativa sussiste tuttavia qualora i trattamenti terapeutici o gli interventi siano stati indotti da un infortunio in base a questo contratto. Articolo 6 Limitazione oggettiva della tutela assicurativa. Una prestazione assicurativa viene effettuata solo per le conseguenze determinate dall'infortunio verificatosi (danno fisico). Inoltre, se non altrimenti concordato, valgono le seguenti condizioni: 1. Per la determinazione del grado di invalidità viene effettuata una detrazione pari all'entità dell'invalidità preesistente solo nel caso in cui l'infortunio abbia colpito una funzione fisica o mentale che era già precedentemente compromessa. L'invalidità preesistente viene determinata in conformità all'articolo 3 comma 2 e 3, invalidità permanente. 2. Qualora malattie o disturbi e relative conseguenze abbiano contribuito al danno alla salute causato da un infortunio, in particolare per le lesioni che siano state causate o favorite da effetti patologici legati all'usura, in caso di invalidità il tasso percentuale del grado di invalidità e la prestazione devono essere ridotti in misura corrispondente alla percentuale della malattia o del disturbo. 3. Per disturbi di tipo organico del sistema nervoso corrispondiamo una prestazione nel caso e nella misura in cui questo disturbo sia da ricondurre ad un danno organico causato dall'infortunio. I disturbi psichici (nevrosi, psiconevrosi) non sono considerati conseguenze dell'infortunio. 4. In caso di ernie al disco intervertebrale viene corrisposta una prestazione solo se queste sono state provocate da un'azione meccanica diretta sulla colonna vertebrale e non si tratta di un peggioramento di sintomi presenti prima dell'infortunio. 5. Per ernie della parete addominale e inguinali di ogni tipo viene corrisposta una prestazione solo nel caso in cui queste siano state causate direttamente da un'azione meccanica esterna e non siano riconducibili a predisposizione. Articolo 7 Quali doveri (obblighi) ha l'assicurato in caso di sinistro? Ultimo aggiornamento marzo Obblighi prima del subentrare del caso di assicurazione: l'assicurato quale guidatore di un autoveicolo deve possedere la rispettiva autorizzazione necessaria in base al diritto relativo agli autoveicoli per la guida di questo autoveicolo o di un autoveicolo dello stesso tipo; questo vale anche nel caso in cui il veicolo non venga guidato sulle strade con traffico pubblico. 2. Obblighi in caso di sinistro: 2.1. Un infortunio deve essere denunciato per iscritto immediatamente, al più tardi entro una settimana Dopo l'infortunio è necessario contattare subito l'assistenza medica e proseguire il trattamento medico fino alla conclusione delle cure mediche; allo stesso modo è necessario assicurarsi un'assistenza sanitaria adeguata e per quanto possibile l'esclusione o la riduzione delle conseguenze dell'infortunio La denuncia di infortunio deve esserci inviata senza indugio; inoltre è necessario comunicarci tutte le informazioni utili necessarie Il medico curante o l'istituto sanitario curante nonché quei medici o istituti sanitari da cui l'assicurato è stato per altri motivi trattato o visitato, devono essere autorizzati ed invitati a comunicarci le informazioni da noi richieste e a fornirci i referti. Qualora l'infortunio sia denunciato ad un assicuratore sociale, anche questo deve essere autorizzato come descritto sopra Le autorità che si occupano dell'infortunio devono essere autorizzate ed invitate a comunicarci le informazioni da noi richieste Possiamo richiedere che l'assicurato sia visitato da medici da noi nominati. Articolo 8 Quali sono le conseguenze della lesione degli obblighi in caso di sinistro? L'assicuratore viene sollevato dall'obbligo della prestazione; a meno che la lesione non sia dovuta a intenzione o grave negligenza. In caso di lesione per grave negligenza l'assicuratore rimane obbligato nella misura in cui la lesione non abbia avuto influsso né sull'accertamento del caso di assicurazione né sull'accertamento o sull'entità delle prestazioni spettanti all'assicuratore. V a. SPESE DI INFORTUNIO AD INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI DI VIAGGIO Ad integrazione delle condizioni di assicurazione per infortuni di viaggio valgono le seguenti disposizioni: 1. Le spese di trattamento, soccorso e recupero che emergono durante un viaggio all'interno del paese o all'estero in seguito a infortunio o ad una malattia insorta in modo acuto vengono risarcite purché il danno alla salute si verifichi durante la durata di assicurazione concordata nella polizza. 2. Il risarcimento viene corrisposto per le spese di trattamento che si sono rivelate necessarie dietro prescrizione medica per il primo soccorso e l'eliminazione delle conseguenze dell'infortunio o il trattamento di una malattia insorta in modo acuto all'estero. Di queste spese fanno parte anche le spese necessarie dietro prescrizione medica relative al trasporto del malato, al soggiorno e alla cura in ospedale. Per ogni assicurato vengono risarcite le spese di trattamento per tutti i casi di assicurazione verificatisi entro la durata di assicurazione concordata per un valore complessivo massimo corrispondente alla somma assicurata concordata a questo scopo. Per ospedali si intendono case di cura che in generale sono riconosciute nel paese del soggiorno come ospedali, sono dirette e gestite stabilmente da medici e non si limitano all'impiego di determinati metodi terapeutici. Vengono risarcite le spese di trattamento, soggiorno e cura ai sensi del punto 1 e punto 2 di queste condizioni speciali, che emergono durante la durata di assicurazione concordata, in cui si verifica il caso di assicurazione, e/o entro massimo 10 giorni successivi a questa durata. La stipulazione di più assicurazioni di viaggio, successive in termini di tempo, costituisce un periodo assicurativo complessivo unico. 3. Vengono risarcite le spese di soccorso e recupero dimostrate senza limitazione di somma: 3.1. per il salvataggio dell'assicurato e il suo trasferimento nel più vicino ospedale inclusi i costi aggiuntivi, che derivano dal rimpatrio disposto dal medico e necessario a livello sanitario con il mezzo di trasporto ritenuto necessario dal medico curante, a seconda delle condizioni dell'assicurato treno, autobus, nave, auto di soccorso o aereo (charter, di linea, jet ambulanza) di un trasporto di farmaci o sieri necessario urgentemente a livello medico per un paziente urgente dal deposito più vicino fino alla località di soggiorno del paziente stesso per un pronto soccorso con elicottero necessario a livello medico per il trasferimento dall'estero al paese del defunto o per la sepoltura nel luogo dell'evento, qualora un infortunio o una malattia insorta improvvisamente durante il viaggio determinino la morte dell'assicurato. 4. Ad integrazione dell'articolo 5 delle condizioni di assicurazione per infortuni di viaggio non sussiste un obbligo della prestazione: 4.1. per malattie croniche esistenti e loro conseguenze per malattie e disturbi che negli ultimi 6 mesi prima dell'inizio dell'assicurazione sono state trattate o dovevano essere trattate e loro conseguenze per le spese relative a vaccinazioni, perizie e certificati medici e del personale sanitario per le spese relative a viaggi di riposo e soggiorni termali e di riposo, inoltre per le spese di riparazione o reimpianto di una protesi dentaria, arti artificiali o altri ausili artificiali per gravidanze, parti, aborti spontanei, complicazioni e interruzioni della gravidanza con tutte le conseguenze, anche se provocati da un infortunio. 5. Nell'ambulanza aerea con voli di linea dall'estero i costi aggiuntivi per un membro della famiglia partecipante al viaggio sono coperti senza limitazione. Per costi aggiuntivi si intendono le spese derivanti dall'inutilizzabilità o dall'utilizzabilità solo parziale dei biglietti per il volo di ritorno o di altri tipi di documenti di viaggio prenotati e pagati. Nei voli con jet ambulanza è accettato un accompagnatore qualora sia presente sufficiente spazio nell'aereo. 6. Qualora possano essere pretese o corrisposte spese di trattamento, soccorso e recupero da un assicuratore sociale o privato (p. es. sulla base di un'assicurazione sanitaria o altre assicurazioni contro gli infortuni), non viene corrisposto nessun risarcimento sulla base di questa assicurazione per infortuni di viaggio. TourCare è un prodotto Cover-Direct Versicherungsmakler und Werbeagentur Ges.m.b.H. Fasangartengasse 14/8, A-1130 Vienna Telefono/Svizzera: , fax: office@cover-direct.com Iscritta: Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna)/FN s dell'assicuratore: EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNGS AG Steinengraben 28, Postfach, CH-4003 Basilea Sede della società: Basilea

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