Comune di Istrana Servizio P.L.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comune di Istrana Servizio P.L."

Transcript

1 I.P.A. Sezione Italiana Esecutivo Regionale Veneto Comune di Istrana Servizio P.L. Associazione Professionale Polizia Locale d'italia

2 Comune di Istrana Il Sindaco Sicuramente questo aspetto della circolazione stradale delle macchine agricole è sempre stato non sufficientemente divulgato lasciando gli agricoltori stessi in balia di proprie personali interpretazioni in materia, le quali spesso non erano in sinergia con gli aspetti legislativi. Ciò ha comportato anche se in sporadici casi ad effetti sanzionatori che potrebbero essere stati evitati con una maggiore pubblicità delle regole. Anche sul piano umano le rare infrazioni comminate erano sovente viste come atti persequitori e quasi immotivati a scapito di una categoria marginalmente considerata come fruitrice della rete viaria, in considerazione che i loro mezzi sono ibridamene considerati veicoli dalla legislazione anche se gran parte del loro impiego avviene in terreni agricoli e in aree private. L Amministrazione Comunale di Istrana ha accettato con entusiasmo l invito di promuovere questa pubblicazione d informazione sulle problematiche legate alla circolazione stradale sulla rete viaria delle trattrici agricole. Le motivazioni che hanno spinto questa iniziativa, vanno viste nell ottica di fornire una adeguata e semplice informazione e nel contempo cercare di incentivare una maggiore sicurezza stradale. Un ringraziamento per questa lodevole iniziativa al Comando della Polizia Locale, alle Associazioni mandamentali delle Organizzazioni dei coltivatori e a quanti hanno collaborato per la realizzazione. Il Sindaco Ing. Enzo Fiorin

3 Città di Montagnana Il Comandante Il mondo agricolo in questi ultimi anni ha vissuto una rapida evoluzione nella coltivazione della terra. Con la stessa rapidità anche le macchine agricole hanno subito un evoluzione sia nelle caratteristiche sia nel loro impiego. Di pari passo il legislatore ha apportato modifiche alle norme sulla circolazione stradale. La moderna agricoltura deve obbligatoriamente conoscere la struttura stradale e le norme di comportamento che la regola. Per quanto concerne il settore dei mezzi agricoli l attuale Codice della Strada prevede diverse norme,anche con sanzioni amministrative ed accessorie di una certa rilevanza per le infrazioni connesse alla circolazioni dei già citati mezzi. Sicuramente le normative che regolano questo settore non sono di facile interpretazione, per questo, grazie all input pervenuto dal Comando di Polizia Locale di Istrana, nella persona del Comandante Giuseppe Frasson e dal Sig. Sindaco Ing. Enzo Fiorin, è stato ideato questo manuale. Esso vuole essere un valido contributo chiarificatore per gli addetti ai lavori e a tutti gli operatori della moderna agricoltura. Il Comandante P.L. Girolamo Simonato

4 Sicurezza della macchine agricole nella circolazione stradale Il mondo agricolo ricopre una posizione importante nell economia italiana, in questi ultimi decenni ha conosciuto un evoluzione sia per le normative stradali che quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto attiene alla circolazione stradale, detti veicoli, quando circolano su strada, sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada. Purtroppoo si deve segnalare che nel mondo agricolo il trend dell infortunistica stradale non è positivo. In questi ultimi anni l agricoltura ha vissuto un rapido cambiamento nella coltivazione della terra, con l ausilio delle nuove tecnologia applicate alle macchine. Di pari passo il legislatore ha apportato modifiche alle norme sulla circolazione stradale. La moderna agricoltura deve obbligatoriamente conoscere la struttura stradale e le norme di comportamento che la regola. Per quanto concerne il settore dei mezzi agricoli l attuale Codice della Stradaa prevede diverse norme, anche con sanzioni amministrative ed accessorie di una certa consistenza per le infrazioni commesse alla guida di detti veicoli. La sicurezza stradale sta diventando sempre di più un fattore da considerare in ogni ambito sociale, soprattutto quello stradale. È fondamentale essere informati sulle normative vigenti nel contestoo delle norme sulla circolazione stradale, in particolare delle macchine agricole, al fine di prevenire comportamenti pericolosi, conoscendo il correttoo comportamento da tenersi durante la guida su strada di questi veicoli È certo che nessuna strada sarà mai completamente sicura, ma la formazione ed informazione possono esseree due validi aiuti al fine del corretto rispetto delle norme sulla circolazione.

5 Sicuramente le normative che regolano questo settore non sono di facile interpretazione, grazie a questo incontro, proponiamo perciò questo elaborato, con l auspicio che sia di aiuto e supporto per tutti gli operatori del settore ed i responsabili delle verifiche e dei controlli. L attuale codice della strada, nella sua parte iniziale ribadisce come principio fondamentale la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale. Altro elemento importante è la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi, al fine di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. La strada è una porzione di territorio, generalmente nastriforme, utilizzata dall'uomo per facilitare lo spostamento di persone e merci fra due località. Può essere una semplice pista battuta o può presentare varie forme di pavimentazione, dal lastricato al moderno asfalto. Il Codice della strada italiano definisce così la strada: si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali Imprenditore agricolo Ë imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Con la nuova formulazione dell'art codice civile è radicalmente mutata la nozione di imprenditore agricolo, in quanto l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico. La nozione di imprenditore agricolo si concretizza, ora, nel concetto di cura e di sviluppo del ciclo biologico o di una parte necessaria di esso, relegando l'utilizzo del fondo ad elemento accessorio ed eventuale. La norma infatti, nella nuova formulazione, dice espressamente che nelle attività agricole il fondo non deve essere necessariamente utilizzato, ma può essere utilizzato. La nuova formulazione dell'articolo 2135 del c.c., introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha carattere innovativo e non di interpretazione autentica. La stessa, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001 n il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all'art cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla

6 legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art c. c. venir integrata con quella dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale. - Fattispecie in tema di applicabilità ai conferimenti di immobili destinati ad attività agrituristiche dell'esenzione dall'invim e dell'aliquota ridotta dell' imposta di registro previste in rapporto alle aziende agricole. La nozione d'imprenditore agricolo contenuta nell'art c.c., alla quale occorre fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - nel testo (applicabile nella specie "ratione temporis") precedente alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 228 del 2001, che ha innovato la pregressa nozione allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse -, presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", con la conseguenza che deve ritenersi estranea all'attività agricola l'attività di realizzazione e gestione di villaggi turistici, la gestione, locazione e vendita d'appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni, questo in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la qualità d'imprenditore agricolo del ricorrente, sottolineando che, peraltro, l'attività sopra precisata non era neppure riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale prevista dall'art c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 228 del 2001 citato. Classificazione Dare una classificazione ad una macchina agricola non è facile, essa si può configurare come un congegno o sistema di meccanismi destinato a sfruttare una determinata forma di energia per trasformarla in una diversa o per svolgere un lavoro con maggior vantaggio, potenza e rendimento per uno o più lavori agricoli. Appartengono al comparto delle macchine agricole le imprese che producono trattori, piccole macchine semoventi, attrezzi per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, attrezzature e impianti per l irrigazione e la zootecnia. Il comparto delle macchine agricole ha un posto di rilievo nell industria nazionale sia in termini di occupazione che di fatturato. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. In quanto veicoli, esse possono circolare su strada per il proprio trasferimento, per il trasporto per conto dell aziende agricole o forestali di prodotti agricoli e materie d uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni. Possono altresì, portare attrezzature destinate all esecuzione di dette attività. Le trattrici agricole si distinguono dai trattori stradali per diversità di organi di propulsore, per differenti sistemi di sospensione e di frenatura, per i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché per la sagoma, pesi e velocità.

7 Una macchina agricola è un congegno costruito per svolgere uno o più lavori. Essa può essere semovente come nel caso della mietitrebbia, oppure trainata da trattori agricoli come nel caso dell'aratro. Nel corso dei millenni si sono evolute di pari passo con l'evoluzione della tecnologia e delle fonti energetiche diventando sempre più efficienti e in grado di svolgere più operazioni contemporaneamente. Il trattore agricolo, anche detto trattrice agricola, è un mezzo utilizzato per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per l agricoltura. Esso appartiene alla famiglia della macchine agricole semoventi. Il Nuovo Codice della Strada identifica la trattrice agricola, al comma 1 dell art. 57 che si legge: Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. La progettazione e la costruzione sono studiati per l'uso specifico al di fuori delle normali strade, pur essendo sottoposto a regolare immatricolazione e di conseguenza targato ed in grado di effettuare trasferimenti sui normali percorsi della viabilità ordinaria. Ne esistono in commercio di diversi tipi e modelli a seconda delle condizioni di lavoro e della potenza richiesta. Esistono modelli gommati, cioè con ruote: In gomma A cingoli Cingoli gommati o ferrosi che vengono scelti in un modo o nell'altro in base alle condizioni del terreno e al tipo di lavorazione richiesta. Le macchine agricole, rientrano nella categoria generale dei veicoli ai sensi dell art. 46 del C.d.S., Nozione di veicolo asserisce: 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. «Non rientrano nella definizione di veicolo: a. le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento"; b. le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore». L articolo successivo, art. 47 C.d.S. Classificazione dei veicoli, stabilisce le norme e i principi della destinazione dei veicoli.

8 Al primo comma alla lettera l) troviamo le macchine agricole, alla lett. i) la classificazione dei rimorchi, mentre al comma secondo lett. D) troviamo la categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. È sottinteso che queste macchine, sono soggette alla disciplina del Codice solo quando circolano su strada pubblica o privata ad uso pubblico. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agro-forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni e di attrezzature destinate all esecuzione di dette attività. Il trasporto, di ghiaia, mattoni, sabbia, cemento da utilizzarsi per la costruzione o la ristrutturazione di un capannone non è consentito e determina il cambio della destinazione e dell uso del veicolo, che in questo caso, pertanto, non può più essere considerato agricolo. Invece, sui veicoli classificati come rimorchi agricoli e riconosciuti a tale specifico uso, possono essere regolarmente trasportate anche macchine agricole o macchine operatrici impiegate nelle attività agricole e forestali. In questo senso è intervenuta, a chiarimento dell incertezza interpretativa sorta in relazione alla destinazione di tali veicoli, la Circolare n. 300/A/31341/38 del del Ministero dell Interno. Con nota esplicativa del 24 aprile 2007, protocollo n /DIV3/B, il Ministero dei Trasporti ha ribadito la validità, ai soli fini della circolazione stradale, della circolare prot. n , n. 84/60 del 20 maggio Pertanto, l'utilizzo di trattori agricoli per svolgere attività non agricole è consentito, a condizione che sul veicolo sia installato il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e sia aggiornata la carta di circolazione. Tuttavia, non sarà più possibile l'utilizzo di carburante agevolato. Come è noto con le circolari citate in oggetto è stato ritenuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli, muniti di lama apripista o di altre attrezzature utilizzate in lavori non agricoli (ad es. costruzioni di opere stradali, sterri, livellamenti) propri delle macchine operatrici, a svolgere attività di tipo industriale nei periodi in cui per tali veicoli non è richiesto l'impiego agricolo.

9 L'utilizzazione dei trattori agricoli per attività di tipo industriale, pur non essendo espressamente prevista nel D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 come anche nel d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata tuttavia riconosciuta ammissibile per rispondere all'esigenza molto sentita nelle aziende agricole di poter ampliare l'ambito operativo di tali macchine, il quale, se fosse limitato unicamente al settore delle lavorazioni agricole, determinerebbe effetti negativi per l'economia delle suddette aziende. Tanto premesso, si comunica che la circolare prot. n. 965/2602, n. 84/60 del 20 maggio 1960 mantiene la sua validità ai soli fini della circolazione stradale, e, pertanto, continua ad essere applicabile, a condizione che sia verificata la corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla (di cui al punto 1.6 dell'allegato tecnico al D.M. 14 giugno 1985 ), e che, previa visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione "Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature per l'impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato". E' appena il caso di far presente che l'accertamento sopra citato è di esclusiva competenza di un CPA o Motorizzazione civile, previa presentazione del nullaosta tecnico del costruttore del trattore agricolo al montaggio delle attrezzature richieste. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: 1. Semoventi (macchine agricole azionate da motore proprio): a. trattrici agricole: macchine a motore, con o senza piano di carico, munite di almeno due assi, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semi portate da considerare parte integrante della trattrice agricola (sono i classici trattori agricoli); b. macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l applicazione di speciali apparecchiature per l esecuzione di operazioni agricole (es.: mietitrebbiatrici semoventi, falciatrinciacondizionatrici, scavaraccoglibietole, ecc.); c. macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili dal conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente (motofalci, motocoltivatori, motozappe, motocarriole, ecc.). La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente. Questi veicoli non possono assolutamente trainare rimorchi, con l eccezione del carrello separabile per il conducente, che viene considerato come parte integrante del veicolo cui è agganciato e non un rimorchio in senso stretto. Trattrice agricola Macchina agricola operatrice Macchina agricola operatrice ad un asse

10 2. Trainate sono prive di motore proprio. Per circolare devono necessariamente essere trainate dalle macchine agricole semoventi, con l eccezione di quelle indicate alla lettera c), che non possono trainare nulla se non il carrello separabile per il conducente: Macchine agricole operatrici: sono macchine per l esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi con almeno due assi (es.: imballatrici, seminatrici, aratri, erpici, spandiletame, spandiconcime, ecc.). Possono essere di tipo portato o semi portato. Sono di tipo portato quelle la cui massa poggia integralmente sulla trattrice agricola. Sono di tipo semi portato quelle la cui massa grava in parte sulle ruote di cui sono dotate e in parte sulla trattrice agricola alla quale sono agganciate con un sistema di attacco che consente oscillazioni solo lungo il piano verticale. Rimorchi agricoli: veicoli di altro tipo rispetto ai precedenti possono essere considerati i rimorchi che si agganciano ai trattori agricoli, la differenza sostanziale con i rimorchi per autocarri, secondo la norma italiana, è nei dispositivi di aggancio. Nei rimorchi agricoli è l'occhione, cioè il dispositivo di aggancio del rimorchio ad avere possibilità di rotazione lungo l'asse di trazione, mentre il gancio della trattrice è fisso, al contrario di ciò che accade nei rimorchi per autocarri. Per il resto i rimorchi agricoli rispettano sostanzialmente gli stessi standard dimensioni, e pesi dei rimorchi per autocarri, ma spesso hanno un impianto frenate meno dimensionato in ragione della minore velocità massima ammessa 40 km/h, tanto che in qualche caso si tratta di rimorchi industriali modificati esclusivamente nel dispositivo di aggancio. I rimorchi agricoli, come i rimorchi per autocarri, sono sottoposti all'obbligo di immatricolazione, pur se hanno targa e sistema di numerazione diversi, inoltre devono essere muniti di tutti i dispositivi di segnalazione ed illuminazione previsti per gli altri rimorchi, ad esempio, sul posteriore: catadiottri triangolari, tabelle retroriflettenti per rimorchio, luci di posizione, stop e frecce, targa aggiuntiva ripetitrice di quella del trattore. Ai rimorchi agricoli circolanti su strada, secondo il codice italiano, non può essere accodato alcun altro veicolo trainato, benché alcuni modelli siano muniti di gancio di traino posteriore utilizzabile solamente su campo. Va precisato che per rimorchio agricolo si intende ogni veicolo destinato al traino da parte di trattrici agricole e che sia atto al trasporto di cose, cioè prodotti agricoli, materiali, macchine agricole o altro. Tutti gli altri veicoli muniti di ruote, sprovvisti di motore e "accodabili" a trattrici agricole sono classificati come "Operatrici Agricole Trainate o Semiportate", dove la differenza tra "trainato" o "semiportato" sta esclusivamente nell'utilizzo del gancio di traino per rimorchi o gancio di traino analogo, oppure nell'utilizzo di altri dispositivi di aggancio, come l'attacco a tre punti. Secondo il codice della strada le operatrici agricole trainate o semiportate hanno molte meno prescrizioni dei rimorchi agricoli: non devono essere immatricolate, non hanno l'obbligo di impianto frenante, e la loro omologazione/approvazione è tutt'ora facoltativa,

11 permangono invece gli obblighi sui dispositivi di illuminazione e segnalazione, diversi da quelli dei rimorchi, e di targa ripetitrice se quella della trattrice non è visibile. Un rimorchio agricolo può essere dotato anche di dispositivi assimilabili a quelli delle operatrici, tuttavia mantiene la classificazione di rimorchio agricolo se è anche atto al trasporto, è il caso ad esempio delle autocaricanti. Qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice, in pratica, sono considerati alla stregua di un carrello appendice. Macchine agricole operatrici Rimorchi agricoli Le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non possono superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 Km/h. Le macchine agricole a ruote metalliche, semipneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non possono superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 Km/h. Nella parte posteriore delle macchine agricole è obbligatoria l indicazione della velocità massima consentita, mediante l apposizione del disco adesivo retroriflettente, di cm 20 di diametro, con fondo bianco a bordo rosso recante al centro in nero il valore numerico della velocità massima. Nel caso si tratti di complessi di veicoli, l indicazione del limite va riportata sul retro dei rimorchi e sul retro dell attrezzatura portata o semi portata nel caso in cui queste siano di dimensioni tali da occultare il segnale posto sulla trattrice. Velocità max 15 km/h Velocità max 40 km/h Velocità max 15 km/h L art 142 comma 3 del C.d.S. lett. c) recita: macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi, il successivo comma prevede che nella parte posteriore siano riportate le velocità consentite: articolo 142 comma 4 Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite.

12 Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11, mentre il comma 10 né prevede la sanzione. Gli appositi dischi indicanti i limiti massimi di velocità ammessi e le loro le caratteristiche sono disciplinati dall articolo 344 del Reg. (D.P.R. 495/92) Limitazioni permanenti di velocità. 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. 2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione Segnali di velocità da applicare sui veicoli, figura V1 art. 344 del D.P.R. 495/92 Trasporto di persone Le macchine agricole semoventi a 2 o + assi e le macchine operatrici agricole trainate, possono essere attrezzate con un numero dì posti per gli addetti non superiore a 3 compreso il conducente. In ogni caso il trasporto di persone è subordinato ad accertamento di idoneità da parte dell Ufficio Provinciale D.T.T. con annotazione sulla carta di circolazione indicante il numero di persone ammesso. E sempre vietato il trasporto di persone in piedi Trasporto di persone su macchina agricola non destinata a tale uso, cioè senza annotazione sulla carta di circolazione, si applica quanto disposto dall art. 82 comma 9 del C.d.S., che stabilisce: Chiunque, senza autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 398,00. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi in caso di recidiva. Persone trasportate in soprannumero o in sovraccarico rispetto a quello previsto dalla carta di circolazione, trova applicazione l art. 169 comma 10 del C.d.S. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone a carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione ovvero che trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma paria 80,00.

13 Non è prevista sanzione accessoria. Mentre chi viola le prescrizioni contenute nella carta di circolazione o nel certificato d idoneità tecnica, qualora sulla carta di circolazione non c è annotazione o riferimento al trasporto di persone, si applica quanto previsto dall art. 110 comma 7 del C.d.S., che prevede una sanzione amministrativa di uro 80,00. Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone purché siano omologati con regolare accertamento di idoneità da parte dell Ufficio Provinciale D.T.T. ed annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e muniti di idonea attrezzatura non permanente prescritta per tale tipo di trasporto. Inoltre, sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere indicate e targhe delle trattrici alle quali lo stesso può essere agganciato in quanto è vietato il traino con trattrici diverse. Il trasporto di persone sui rimorchi deve rispettare le seguenti condizioni: 1. Il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione (max, 20); 2. Non può essere superata la massa complessiva del veicolo; 3. Vietato trasporto promiscuo di persone e cose; 4. Il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o contro di raccolta e posto di lavoro e viceversa; 5. Lo persone trasportate non devono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato; 6. E vietato il trasporto di persone in piedi; Le persone trasportate possono essere solo addetti ai lavori agricoli o accompagnatori di animali, come prescritto dall art. 209 del Regolamento Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone : 1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi. 2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni. 3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo. 4. Sono vietati l attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm. 5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm. 6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all altezza del piano del sedile.

14 7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile. 8. Il numero delle persone trasportabili e commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione. Il trasporto per motivi di lavoro dell accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze ad uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole e sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi che abbiano una velocità massima, per costruzione, non superiore a 30 Km/h. I sedili per i trasportati devono rispondere alle prescrizioni di cui all allegato 7 del D.P.R. 212/1981. In ogni caso, per effettuare il trasporto di persone, occorre richiedere all Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri l accertamento dell idoneità della macchina attrezzata al trasporto di persone. Il DTT, accertata l idoneità, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l attrezzatura prescritta. Trasporto di macchine agricole su rimorchi agricoli Sui veicoli classificati rimorchi agricoli, regolarmente riconosciuti a tale specifico uso, possono essere trasportate anche macchine agricole o macchine operatrici impiegate nelle attività agricole e forestali. Ciò a chiarimento dell incertezza interpretativa sorta in relazione alla destinazione ed uso di detta categoria di veicoli. Il Ministero dellʼinterno con circolare n. 300/A/31341/103/38 del 23 gennaio 2001 ha disciplinato il trasporto di rimorchi agricoli con macchine agricole, ovvero Lo stesso legislatore del nuovo codice della strada pare introdurre momenti di incertezza nellʼinterpretazione meramente filologica dellʼattuale testo dell art. 57 C.d.S., (le attrezzature destinate all esecuzione di attività agricole e forestali non sono le macchine agricole già immatricolate o immatricolabili come veicoli semoventi, quando, nell art. 268 del regolamento di esecuzione del codice della strada, prevede espressamente al comma 7 che le macchine agricole eccezionali possono essere trasportate con rimorchi agricoli con almeno due assi, con ciò implicitamente ammettendo la possibilità del trasporto con rimorchi agricoli di macchine con dimensioni entro i limiti legali. Per quanto precede, anche

15 su parere del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si ritiene che il trasporto di macchine agricole o macchine operatrici impiegate nell attività agricola o forestale su veicoli classificati rimorchi agricoli non possa essere sanzionato ai sensi dell articolo 82 del Codice della Strada, qualora sia trainato un rimorchio non agricolo, esempio un rimorchio stradale, ricorre la violazione di cui allʼarticolo 82 comma 8 e10 del Codice della Strada. Detti rimorchi, debbono, in ogni caso, avere le caratteristiche di almeno due assi. Con questa circolare viene chiarita una situazione che provocava disagi e sanzioni in diverse località italiane. Oggetto: Rimorchi agricoli. Trasporto di macchine agricole e macchine operatrici impiegate nell attività agricola o forestale. Si fa riferimento alla circolare n. 300/A/21931/103/38 del 14 marzo 2000, concernente l oggetto, per segnalare che, a seguito di una riconsiderazione dell intera problematica relativa alla destinazione d uso delle macchine agricole da parte del ministero dei Trasporti e della Navigazione, si rende necessario modificare l orientamento espresso nella richiamata nota circa i profili sanzionatori del trasporto di macchine agricole e di macchine operatrici impiegate nell attività agricola o forestale su veicoli classificati rimorchi agricoli. Secondo l articolo 57 del codice della strada le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli: Secondo l articolo 57 del codice della strada le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli: 1. circolare su strada per il proprio trasferimento; 2. effettuate il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali: o di prodotti agricoli; o di sostanze di uso agrario; o di addetti alle lavorazioni; o di attrezzature destinate all esecuzione di dette attività. Atteso che secondo il codice della strada del 1959 era ammesso pure il trasporto di "macchine", tra le quali sono state, da sempre comprese anche le macchine agricole, il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha rilasciato omologazioni di rimorchi agricoli con destinazione d uso anche il trasporto di dette macchine sino al 6 maggio Si tratta di pianali multifunzione per i quali viene certificata in sede di omologazione l idoneità tecnica al trasporto di macchine ad uso agricolo o forestale ed in alcuni casi la stessa carta di circolazione fa cenno alla possibilità di carico di tali veicoli. Peraltro, anche le omologazioni successive al 6 maggio 1997 fanno riferimento ad una normativa tecnica rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella in vigore con il vecchio codice del Risultano invece modificati i termini di validità di tali omologazioni: queste ultime non hanno scadenza temporale, diversamente da quelle rilasciate sino al 1997, che hanno validità 5 anni dalla data di rilascio. Per queste è inoltre consentito al proprietario del rimorchio agricolo di immatricolare il mezzo, esibendo la dichiarazione di conformità entro 2 anni dalla data di emissione della stessa. Ciò significa che fino al 6 maggio 2004 gli Uffici provinciali M.C.T.C. possono immatricolare rimorchi agricoli, omologati ai sensi della disciplina del vecchio codice della strada, per il trasporto di macchine agricole.

16 In tale quadro normativo si comprende come tutto il settore agricolo sia fortemente orientato ad acquistare rimorchi agricoli omologati ai sensi della disciplina del 1959, per la maggiore versatilità di impiego di tali mezzi, che costituiscono oggi, secondo i dati del ministero dei Trasporti, il 99 per cento dei rimorchi agricoli con pianale in circolazione. Lo stesso legislatore del nuovo codice della strada pare introdurre momenti di incertezza nell interpretazione meramente filologica dell attuale testo dell art. 57 C.d.S., le "attrezzature destinate alla esecuzione di attività agricole e forestali" non sono le "macchine agricole" già immatricolate o immatricolabili come veicoli semoventi, quando, nell art. 268 del regolamento di esecuzione del codice della strada, prevede espressamente al comma 7 che le macchine agricole eccezionali possono essere trasportate con rimorchi agricoli con almeno due assi, con ciò implicitamente ammettendo la possibilità del trasporto con rimorchi agricoli di macchine con dimensioni entro i limiti legali. Per quanto precede, anche su conforme parere del ministero dei Trasporti e della Navigazione, si ritiene che il trasporto di macchine agricole o macchine operatrici impiegate nell attività agricola o forestale su veicoli classificati rimorchi agricoli non possa essere sanzionato ai sensi dell articolo 82 del codice della strada Il vecchio Codice della Strada, 393/1959, prevedeva anche la circolazione delle e moto agricole, le quali erano formate da una macchina operatrice agricola ad un asse (motocoltivatore) con un carrello per il trasporto degli accessori, sul quale sedeva il conducente. Tale veicolo non è scomparso, ma il Codice della Strada attuale ha previsto per il costruttore che le moto agricole siano trattate, in sede di omologazione, come le trattrici agricole. Quindi i costruttori di detti veicoli, dopo il 31 marzo 1996, dovevano sottoporre gli stessi ad omologazione come le trattrici agricole, con il rispetto delle normative per esse vigenti. Si precisa che le moto agricole, acquistate con l omologazione quando vigeva il Vecchio codice della Strada, possono liberamente circolare senza nessun documento obbligatorio da parte dell agricoltore, se non con la dichiarazione. Prima del 31 marzo 1996 dopo il 31 marzo 1996 Sono soggette a immatricolazione e rilascio della carta di circolazione: trattrici agricole, macchine operatrici agricole a due assi, rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t.. Sono soggette invece a rilascio di certificato di idoneità tecnica alla circolazione: macchine operatrici agricole ad un asse, macchine agricole trainate, rimorchi agricoli di massa non superiore a 1,5 t..

17 Per alcune macchine agricole come ad esempio rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5t. o macchine agricole operatrici trainate il D.P.R. n. 393/1959 (vecchio Codice della Strada) non prevedeva documenti di circolazione. A seguito dell'emanazione del DM n. 568/1996 la MCTC con circolare n. 844/4801 del 17/06/1997, ha disposto che per tali macchine se già in circolazione alla data del 06/05/1997 entrata in vigore del DM è sufficiente una dichiarazione datata e firmata dal proprietario, riportante fabbrica, tipo e n. di telaio e attestante che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del DPR n. 393/1959 ovvero entro la suddetta data del 06/05/1997. Circolare Prot. MOT3/596/M360 del 31/01/2005 OGGETTO: Chiarimenti relativi alla circolare 4509/M360 del 29/10/2004 recante disposizioni per l'immatricolazione e trasferimento della proprietà delle macchine agricole. Sono pervenute a questa Sede ministeriale richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto in particolare per quanto attiene: legittimazione delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli ad accedere agli sportelli degli uffici della motorizzazione; modalità per l'attestazione, da parte delle imprese agricole non sottoposte all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77, della titolarità dell'impresa. In merito al primo punto, nel confermare il divieto di accedere agli sportelli della motorizzazione per le associazioni di categoria delle imprese agricole, si chiarisce che l'art. 14 comma 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 che recita la legge 8 agosto 1991, n.264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa. non individua esplicitamente le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli quali soggetti legittimati a svolgere attività di consulenza normalmente svolta dai soggetti qualificati ai sensi della legge 264/91. Per quanto riguarda il secondo punto, preso atto che l'art. 2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n.77 esenta dall'iscrizione al registro delle imprese i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/72, si chiarisce che gli stessi, in luogo dell'autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, possono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000 che attesti la titolarità di impresa o azienda agricola del dichiarante. Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità

18 personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. Sagome e masse limite Alle macchine agricole semoventi e a quelle trinate che circolano su strada si applicano, per quanto attiene alla sagoma limite, le norme stabilite all art. 61. Pertanto: Tipo di veicolo Lunghezza (1) Larghezza(2) Altezza Macchina agricola semovente 12 m 2.55 m 4 m Macchina agricola trainate 12 m 2.55 m 4 m Complessi di macchine m 2.55 m 4 m agricole semoventi e trainate (1) nella lunghezza sono da comprendere gli organi di traino. Il limite di m 16,50 è inderogabile, (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2009). (2) Nella larghezza sono da escludere gli specchi retrovisori, purché mobili. Per quanto riguarda le masse, le macchine agricole a pieno carico non possono superare i seguenti limiti: Tipo veicolo Massa complessiva (t) Macchine agricole su ruote: Ad 1 asse 5 A 2 assi 8 A 3 o più assi 10 Macchine agricole semoventi o trainate (1):

19 Ad 1 asse 6 A 2 assi 14 A 3 o più assi (2) 20 Macchine agricole cingolate 16 (1) purché il veicolo sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 dan/cmq (dan = decanewton), che corrispondono alla vecchia unità di Kg. (2) purché la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a m 1,2. Per quanto attiene alla massa gravante sugli assi (1): Tipo veicolo Massa Sull asse più caricato Somma delle masse gravanti su assi contigui: se d < 1,2 m (2) se d > o = 1,2 m (2) complessiva (t) 10 (1) in ogni caso la massa trasmessa alla strada dall asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia (15% per le macchine con velocità inferiore a 15 Km/h e 13% per le macchine agricole semicingolate]. (2) d è la distanza tra due assi contigui espressa in metri. Le trattrici agricole, per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semi portato, devono rispettare determinate prescrizioni. La documentazione che deve accompagnare la trattrice e le modalità di circolazione con attrezzature di tipo portato e semiportato dipendono essenzialmente dalla data di omologazione e di immatricolazione della trattrice nonché dalle caratteristiche di sagoma e massa della trattrice con i vari allestimenti. Per quanto attiene alla sagoma, poiché le norme contenute nel Capo IV del Titolo III del Codice della strada circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici, per espressa previsione dell art. 235 sono entrate in vigore il 1 ottobre 1993, occorre fare una netta distinzione tra le macchine agricole costruite e immesse in circolazione prima di tale data, per le quali valgono ancora le disposizioni previgenti, e macchine agricole costruite e immesse in circolazione dopo tale data, per le quali valgono le norme del nuovo Codice della strada. La circolazione su strada delle macchine agricole immatricolate o immesse in circolazione prima del richiede il rispetto delle seguenti condizioni: segnalazione degli ingombri con pannelli a strisce gialle e rosse bloccaggio degli attrezzi in tutte le direzioni per evitare l oscillazione degli stessi durante la marcia; utilizzo, durante la marcia, del dispositivo a luce lampeggiante gialla; massa complessiva dell attrezzo (o degli attrezzi se montati congiuntamente) non superiore al 30% della massa a vuoto della trattrice (cioè senza zavorra); lunghezza complessiva del complesso (trattrice + attrezzo) non superiore al doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata

20 La circolazione su strada delle macchine agricole immatricolate o immesse in circolazione dopo il richiede il rispetto delle seguenti condizioni: segnalazione degli ingombri con pannelli a strisce gialle e rosse; bloccaggio degli attrezzi in tutte le direzioni per evitare l oscillazione degli stessi durante la marcia; utilizzo, durante la marcia, del dispositivo a luce lampeggiante gialla; massa complessiva della trattrice e dell attrezzo o degli attrezzi se montati congiuntamente non superiore alla massa limite di categoria della trattrice; sbalzo anteriore cioè la distanza tra l estremità dell attrezzo anteriore ed il centro dell asse anteriore della trattrice non superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; sbalzo posteriore cioè la distanza tra l estremità dell attrezzo posteriore ed il centro dell asse posteriore della trattrice non superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; lunghezza complessiva del complesso trattrice + attrezzo o trattrice + attrezzi se questi sono montati sia davanti sia dietro non superiore al doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. In pratica tale lunghezza deriva dalla somma dello sbalzo anteriore + lo sbalzo posteriore + il passo della trattrice distanza tra gli assi anteriore e posteriore; sporgenza laterale non superiore a m 1,60, calcolata dal piano mediale verticale longitudinale della trattrice e sempre contenuta in modo che la larghezza complessiva non superi i m 2,55. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti condizioni: Sbalzo anteriore non deve essere superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; (fig. 1)

21 Sbalzo posteriore zavorrata; (fig. 2) non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non La lunghezza complessiva dell insieme, data dallaa somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; (fig. 3) Sbalzo è la sporgenza longitudinale misurata dall asse più vicino, anteriore o posteriore. La sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m. dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e in ogni caso, nei limitii di sagomaa previsti in m. 2,55; (fig. 4) La massaa complessiva dell attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 90% della trattrice isolata non zavorrata. Quali siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessaa sulla strada dell asse di guida, in condizioni statiche non deve esseree inferiore al 20% di quella della trattrice stessa in ordine di marcia; (fig. 5)

Obblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro. Avv. Alberto Mischi. Bologna, 11 novembre 2010

Obblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro. Avv. Alberto Mischi. Bologna, 11 novembre 2010 Obblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro Avv. Alberto Mischi Bologna, 11 novembre 2010 1 Trattori - Trattrici agricole 2 Macchine agricole Definizione Le macchine

Dettagli

CODICE DELLA STRADA Art. 57. ( 1 ) Macchine agricole

CODICE DELLA STRADA Art. 57. ( 1 ) Macchine agricole CODICE DELLA STRADA Art. 57. ( 1 ) Macchine agricole 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,

Dettagli

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4 Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di

Dettagli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo PROTOCOLLO PER OTTENERE SENZA ESAME OVVERO PER CONVERSIONE LA PATENTE C.R.I. MODELLO 138/2005 CHI PUÒ RICHIEDERE LA PATENTE C.R.I. SENZA ESAME: Chiunque

Dettagli

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n.

Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 Articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Circolare Ministero Lavoro n. TITOLO DOCUMENTO Sicurezza sul lavoro: proroga al 31 dicembre 2015 per l ottenimento dell abilitazione all uso delle attrezzature. AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Ambiente e Territorio ARGOMENTO

Dettagli

Normativa: Legge 298/74 art. 45

Normativa: Legge 298/74 art. 45 asasas Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. Contrassegno identificativo tipologia trasporto Conto Proprio. Normativa: Legge 298/74 art. 45 La mancanza del contrassegno è sanzionata dall art.

Dettagli

www.pneumaticisottocontrollo.it

www.pneumaticisottocontrollo.it Settore Lavori Pubblici e Territorio ORDINANZA n. 68 PG. N. 72846 del 04/11/2015 Class. N 2015.011.015.004.5 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale La sottoscritta Barbara

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione Prot. n. 4114/M368 Roma, 4 agosto 2005 OGGETTO: Procedure per l inquadramento

Dettagli

Mario Fargnoli. www.politicheagricole.it

Mario Fargnoli. www.politicheagricole.it La revisione delle macchine agricole immatricolate Mario Fargnoli Giornata di Studio www.politicheagricole.it Sicurezza del lavoro in agricoltura e nella circolazione stradale tra obblighi di legge ed

Dettagli

Motoveicoli e autoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico. ing.pietro Amadio Motorizzazione Civile

Motoveicoli e autoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico. ing.pietro Amadio Motorizzazione Civile Motoveicoli e autoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico Art. 60 C.d.S. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli

Dettagli

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 30/06/2008. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE La circolazione dei velocipedi è regolata dall art. 182 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

Roma, 24.3.2005. e, p.c.: prot. 302 /MOT1. Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio, l Abruzzo e la Sardegna Sede. Alla CUNA.

Roma, 24.3.2005. e, p.c.: prot. 302 /MOT1. Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio, l Abruzzo e la Sardegna Sede. Alla CUNA. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 302 /MOT1 Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio, l Abruzzo e la Sardegna Sede Ai Direttori SIIT settore Trasporti

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO.

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. Con questo argomento, di grande attualità, iniziamo un percorso informativo mirato alla categoria degli autoriparatori gommisti. Questo primo appuntamento

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DURATA minima dei corsi

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DURATA minima dei corsi Pagina1 Verbania 10/12/2012 Prot. 0068 Spett.le Imprese Consulenti Associazioni datoriali di categoria Associazioni sindacali di categoria OGGETTO: La formazione per l abilitazione specifica degli operatori

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale,

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI Dal 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, le quali apportano importanti modifiche

Dettagli

Corso di aggiornamento professionale

Corso di aggiornamento professionale Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre Gandhi ANVU Ars Nostra Vis Urbis Associazione Professionale Polizia Locale d'italia A.N.V.U. Associazione Professionale Polizia

Dettagli

(Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1987, n. 257.) IL MINISTRO DEI TRASPORTI

(Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1987, n. 257.) IL MINISTRO DEI TRASPORTI Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti - 2 ottobre 1987. "Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità

Dettagli

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto: Roma, 15 marzo 2007 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Reparto IV Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF All Ufficio XY Oggetto: Legge 27 dicembre

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Allegato 1 Settore Agricoltura

Allegato 1 Settore Agricoltura BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL INNOVAZIONE TECNOLOGICA in attuazione dell articolo, comma, D.Lgs. 8/008 e s.m.i.

Dettagli

Nella fattispecie, le figure richieste dal D.Lgs 81, che richiedono una nomina e una formazione specifica, sono le seguenti:

Nella fattispecie, le figure richieste dal D.Lgs 81, che richiedono una nomina e una formazione specifica, sono le seguenti: Obblighi formativi e aggiornamenti periodici ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. Molto spesso ci sentiamo dire: i corsi sulla sicurezza sono obbligatori? Hanno una scadenza? Dopo quanto tempo devono essere

Dettagli

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI L art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/05 prescrive che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore,

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, Abilitazione all uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli eforestali, macchine movimento

Dettagli

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione Prot. n. 2580M368 Allegati n. 4 Roma, 23.05.2005 OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

BIBLIOTECA DELL AUTO E DELLA MOTO D EPOCA Club Auto d Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.)

BIBLIOTECA DELL AUTO E DELLA MOTO D EPOCA Club Auto d Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.) NOZIONE DI VEICOLO E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI IN GENERALE ART. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del Codice della Strada NOZIONE DI VEICOLO (ART. 46 C.d.S.) 1. Ai fini delle norme

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 gennaio 2013 (Modificato da DM 06/11/2013) Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti

Dettagli

e p.c. OGGETTO: Cambio di destinazione dei veicoli in circolazione. Variazione del numero dei posti.

e p.c. OGGETTO: Cambio di destinazione dei veicoli in circolazione. Variazione del numero dei posti. DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre PROT. N. 4210M368 Roma, 19.12.2002 Agli

Dettagli

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di

Dettagli

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

STRALCIO N. 259-01. <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >> Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI STRALCIO N. 259-01

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Uso di prodotti fitosanitari e tutela della salute

Uso di prodotti fitosanitari e tutela della salute SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MEDIA PIANURA VERONESE - DISTRETTO VR 5 C (Provincia di Verona) Bovolone - Angiari - Concamarise - Isola Rizza Oppeano - Palù Roverchiara Salizzole - San Pietro di

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 luglio 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE

Dettagli

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI ED AREE PUBBLICHE Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 09.06.2011 1/5 Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente

Dettagli

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma. Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4 comma. Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA

FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA Imprenditore Agricolo (Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228) Attività agricole in senso stretto È imprenditore agricolo chi esercita

Dettagli

CENNI NORMATIVI MACCHINE AGRICOLE

CENNI NORMATIVI MACCHINE AGRICOLE CENNI NORMATIVI MACCHINE AGRICOLE 1. PREMESSA 2. MACCHINE AGRICOLE 3. MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI ECCEZIONALI 1. PREMESSA I cenni normativi contenuti in questa documentazione, sono stati inseriti solo

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153 Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare? Dove posso eseguire la revisione? la revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure (ma solo per veicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 tonnellate)

Dettagli

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PART-TIME

REGOLAMENTO DEL PART-TIME REGOLAMENTO DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 14/11/2012, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 17/12/2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 gennaio 2012 Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito

Dettagli

Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato

Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato Con il d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) all art. 111 era stata disciplinata la revisione della

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005 REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE ART. 1) OGGETTO 1) Il presente Regolamento

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei

Dettagli

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Aggiornamento linee guida sulla sicurezza e abilitazione all uso delle macchine agricole

Aggiornamento linee guida sulla sicurezza e abilitazione all uso delle macchine agricole Aggiornamento linee guida sulla sicurezza e abilitazione all uso delle macchine agricole Vincenzo Laurendi INAIL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Viterbo 15 maggio 2014 Osservatorio INAIL sugli infortuni

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E - Art.1 OggettO ed ambito di applicazione - Art.2 Definizioni - Art.3 OrariO e sosta dei veicoli riservata al

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida COMUNE DI POVEGLIANO Provincia di Treviso Borgo San Daniele n. 26 cap 31050 C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263 E-MAIL: vigilanza@comune.povegliano.tv.it TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA

Dettagli

VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010. Relatore: Ing. Carlo Calisse

VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010. Relatore: Ing. Carlo Calisse LE RETI ANTICADUTA DALLE NORME UNI EN 1263-1 1 e 2 ALLE NUOVE LINEE GUIDA AIPAA VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010 Relatore: Ing. Carlo Calisse INTRODUZIONE ALLE NORME UNI EN 1263-1:

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 13982 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24 04 2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 Approvazione modulistica per la presentazione

Dettagli

APPENDICE 1 DISPOSITIVI OBBLIGATORI DISPOSITIVI FACOLTATIVI

APPENDICE 1 DISPOSITIVI OBBLIGATORI DISPOSITIVI FACOLTATIVI APPENDICE 1 M O T O C I C L I A - Luce posizione anteriore; B - Luce posizione posteriore; D - Luce targa; E - Proiettore; G - Luce di arresto; O - Catadiottro rosso. I - Proiettore fendinebbia Tutti i

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Prot. n. (ABF/03/5863) ------------------------------------------------------------- Richiamate: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi dell art. 4 comma 3 del

Dettagli

Settore Agricoltura (Allegato 1)

Settore Agricoltura (Allegato 1) Bologna, 7 ottobre 2014 Bando FIPIT per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica in attuazione dell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Milano, 24 aprile 2008 Prot. SC/gm/ n. 975/08 Lettera Circolare

Milano, 24 aprile 2008 Prot. SC/gm/ n. 975/08 Lettera Circolare Milano, 24 aprile 2008 Prot. SC/gm/ n. 975/08 Lettera Circolare Oggetto: Linee guida per le dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici ed elettronici esistenti - ai sensi del DM 37/08 art. 7

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli