Assicurazione malattia collettiva Informazione al cliente e condizioni generali d assicurazione
|
|
- Adriano Cenci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Assicurazione malattia collettiva Informazione al cliente e condizioni generali Edizione CGA Indice Informazione cliente A. Identità dell'assicuratore B. Persone e rischi assicurati, estensione della copertura d'assicurazione C. Premi D. Partecipazione alle eccedenze E. Rimborso del premio F. Doveri dello stipulante d'assicurazione G. Inizio del contratto d'assicurazione H. Fine del contratto d'assicurazione I. Trattamento dei dati Condizioni generali I Generalità Art. 1 Scopo dell assicurazione Art. 2 Basi del contratto Art. 3 Prestazioni assicurate Art. 4 Persone assicurate Art. 5 Definizioni Art. 6 Limitazione della copertura Art. 7 Ampliamento della garanzia Art. 8 Estensione territoriale Art. 9 Inizio della copertura Art. 10 Malattie preesistenti Art. 11 Fine della copertura Art. 12 Diritto di passaggio all assicurazione individuale II Indennità giornaliera perdita di guadagno Art. 13 Oggetto Art. 14 Durata dell indennità Art. 15 Periodo di attesa Art. 16 Incapacità al lavoro parziale Art. 17 Calcolo dell indennità Art. 18 Parto Art. 19 Cure Art. 20 Cumulo d assicurazioni Art. 21 Assicurazione complementare alla LAINF Art. 22 Indennità di parto III Durata e disdetta dell assicurazione Art. 23 Durata dell assicurazione Art. 24 Disdetta IV Premio Art. 25 Calcolo del premio Art. 26 Esonero del premio Art. 27 Pagamento del premio Art. 28 Premio definitivo Art. 29 Garanzia dei premi Art. 30 Modifica dei premi V Partecipazione alle eccedenze Art. 31 Diritto e importo VI Procedura in caso di sinistro Art. 32 Comportamento in caso di sinistro VII Disposizioni diverse Art. 33 Segreto medico Art. 34 Comunicazioni Art. 35 Luogo di esecuzione e di giurisdizione Se nel testo seguente è utilizzato solo il genere maschile per le denominazioni di persone allo scopo di facilitare la lettura esso comprende sempre le persone di sesso femminile.
2 Informazione cliente secondo la LCA La presente informazione ha lo scopo di dare alcune indicazioni connesse all identità dell assicuratore nonché una panoramica del contenuto essenziale del contratto (art. 3 della legge federale sul contratto, LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti dell assicurazione sono definiti nella proposta, nella polizza, nelle condizioni generali (CGA) nonché nelle leggi applicabili, in particolare nella legge federale sul contratto (LCA). Quando Zurich accetta la proposta, consegna una polizza allo stipulante. Il contenuto di questa polizza corrisponde alla proposta, eventualmente completato o modificato da convenzioni particolari e aggiunte. A. Identità dell'assicuratore La compagnia parte contraente è la «Zurigo» Compagnia diassicurazioni, la cui sede è situata Zurigo (in seguito denominata Zurich). Zurich è una società anonima ai sensi del diritto svizzero. B. Persone e rischi assicurati, estensione della copertura d'assicurazione Le persone e i rischi assicurati nonché l estensione della copertura risultano dalla proposta o dalla polizza, da eventuali convenzioni particolari e dalle CGA. C. Premi L'importo dei premi, delle eventuali spese in caso di pagamento frazionato e tutte le informazioni supplementari relative ai premi sono indicati nella proposta o nella polizza. I premi sono espressi sia in percentuale del salario determinante sia in franchi. Il tasso del premio dipende dalla copertura indicata nella proposta o nella polizza. D. Partecipazione alle eccedenze Se la proposta o la polizza lo prevedono, lo stipulante d'assicurazione ha diritto, alla fine di ogni periodo di tre anni d'assicurazione, ad una partecipazione alle eccedenze alle condizioni fissate nelle CGA. E. Rimborso del premio Se il contratto è annullato prima dello spirare dell'anno assicurativo, Zurich rimborsa la parte di premio non utilizzata. Tale premio è invece dovuto interamente se lo stipulante d'assicurazione rescinde il contratto in caso di sinistro parziale e nel corso del primo anno dall'entrata in vigore. F. Doveri dello stipulante d'assicurazione Modifica del rischio assicurato Lo stipulante d'assicurazione comunica a Zurich le eventuali modifiche del suo campo d'attività e della struttura del personale. Caso d'assicurazione Ogni caso di incapacità di guadagno va comunicato a Zurich al più tardi alla fine del periodo d'attesa convenuto. Informazioni più dettagliate sulla giustificazione del diritto alle prestazioni si trovano nelle CGA. 2
3 Determinazione dello stato dei fatti Lo stipulante d'assicurazione è tenuto a partecipare ai chiarimenti relativi al contratto (per esempio: esame del diritto alle prestazioni, reticenza, aggravamento del rischio ecc.) e a dare a Zurich tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti o a richiederli presso terzi all attenzione di Zurich. Zurich è autorizzata ad intraprendere le proprie verifiche e può anche contattare dei terzi a questo scopo. Lo stipulante d'assicurazione è tenuto, su domanda di Zurich, a liberare per iscritto dei terzi da un eventuale obbligo di mantenere il segreto (per esempio in materia di protezione dei dati o nell ambito del segreto professionale o di funzione) e ad autorizzarli a dare a Zurich le informazioni e i documenti richiesti. Questa lista dei doveri che incombono allo stipulante d'assicurazione non è esauriente e presenta soltanto i doveri più frequenti. Altri obblighi sono indicati nelle CGA come pure nella LCA. G. Inizio del contratto d'assicurazione L'assicurazione inizia il giorno fissato nella proposta o nella polizza e alle condizioni fissate nelle CGA. H. Fine del contratto d'assicurazione Il contratto d'assicurazione ha fine in particolare nei casi seguenti: Rescissione ordinaria Le parti possono rescindere il contratto per la fine di un periodo, osservando un termine di 3 mesi. In assenza di rescissione, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno. Rescissione dopo un sinistro Le parti possono rescindere il contratto dopo ogni sinistro, Zurich al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, lo stipulante d'assicurazione al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. Annullamento per non pagamento dei premi Zurich può annullare il contratto per non pagamento dei premi osservando la procedura fissata nelle CGA. Rescissione per reticenza Zurich può rescindere il contratto d'assicurazione se lo stipulante d'assicurazione, alla conclusione del contratto o al momento dell'aumento delle prestazioni assicurate, ha taciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza e sul quale era stato interrogato per iscritto (reticenza). Zurich può rifiutare l'assegnazione di prestazioni per sinistri già occorsi, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull insorgere o sulla portata del sinistro; in questo caso, essa può esigere la restituzione delle prestazioni eventualmente già versate. Questo elenco non è esauriente e presenta soltanto i motivi d'estinzione del contratto più frequenti. Altri motivi sono indicati nelle CGA come pure nella LCA. I. Trattamento dei dati Zurich tratta i dati contenuti nei documenti del contratto o raccolti nell ambito della gestione del contratto o del sinistro, e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, il trattamento dei sinistri, l elaborazione di statistiche e a scopi di marketing. Questi dati sono conservati in forma fisica o elettronica. Zurich è autorizzata a trasmettere, nella misura necessaria, i dati contenuti nella proposta o inerenti alla gestionedel contratto o del sinistro a terzi implicati nel contratto, in Svizzera o all estero, in particolare a co-assicuratori e riassicuratori nonché alle società svizzere o estere di Zurich Financial Services (ZFS). In caso di sospetto di reato contro il patrimonio o di falsità in atti, come pure nel caso in cui Zurich receda dal contratto in seguito a pretesa d'assicurazione fraudolenta (art. 40 LCA), essa può denunciare il caso all'associazione Svizzera d'assicurazioni (ASA) per l'iscrizione nel sistema centrale di informazione (ZIS). Se un broker o un intermediario agisce per lo stipulante d'assicurazione, Zurich ha il diritto di comunicargli i dati relativi al cliente, quali i dati che concernono l'esecuzione del contratto, l'incasso e i casi d'assicurazione, ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute. Zurich è inoltre autorizzata a richiedere presso le autorità ed altri terzi tutte le informazioni pertinenti, in particolare sull'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione si applica indipendentemente dalla conclusione del contratto. Lo stipulante d'assicurazione e la persona assicurata hanno il diritto di esigere le informazioni previste dalla legge sul trattamento dei dati che li concernono. L'autorizzazione relativa al trattamento di tali dati può essere revocata in qualsiasi momento. 3
4 Condizioni generali I Generalità Art. 1 Scopo dell assicurazione 1.1 La «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni (denominata in seguito Zurich) assicura le conseguenze economiche della malattia. 1.2 La copertura infortunio a titolo principale o complementare, come pure l indennità di parto, possono essere inclusi con convenzione particolare. Art. 2 Basi del contratto Le basi del contratto sono: le dichiarazioni scritte dello stipulante e dell assicurato, segnatamente nella proposta, le domande d ammissione e il rapporto medico, la polizza e le sue aggiunte eventuali, le presenti condizioni generali, le disposizioni della Legge federale sul contratto del 2 aprile Art. 3 Prestazioni assicurate Le prestazioni assicurate sono descritte nella polizza e nelle sue aggiunte eventuali. Esse consistono in un indennità giornaliera perdita di guadagno. Art. 4 Persone assicurate 4.1 Sono assicurati l insieme del personale o le persone che appartengono alle categorie di personale designate nella polizza nel quadro dell attività dell impresa assicurata descritta nella proposta. Salvo convenzione particolare, le persone per le quali un contratto di lavoro è stato stipulato per una durata inferiore a 3 mesi non sono assicurate. 4.2 Lo stipulante (titolare dell impresa o persona che esercita un attività lucrativa indipendente) e, se lavorano nell impresa, i membri della sua famiglia (coniuge, figli, padre e madre) sono assicurati solo se sono menzionati nominativamente nella polizza. Lo stesso vale per il personale domestico dello stipulante e delle persone per le quali l assicurazione è facoltativa. Art. 5 Definizioni 5.1 Malattia: Ogni disturbo involontario alla salute, medicalmente rivelabile e che non è dovuto ad un infortunio. Gravidanza, complicazioni di gravidanza, aborti spontanei o accidentali, ad eccezione del parto (art. 18) sono assimilati ad una malattia. 5.2 Infortunio: Ogni lesione corporale di cui l assicurato viene colpito involontariamente dall azione repentina e violenta di un avvenimento esteriore fortuito. 5.3 Cure: Esiste cura termale, dietetica o di convalescenza quando l assicurato effettua un soggiorno temporaneo, fuori domicilio, in una stazione di cura e si sottomette, sotto controllo del medico della stazione, alle direttive di cura prescritte dal medico curante, a titolo di misura terapeutica complementare. L accordo scritto preliminare da Zurich dev essere ottenuto imperativamente. L assicurato ha la scelta tra le stazioni svizzere di cura dirette da un medico. 5.4 Incapacità al lavoro: incapacità totale o parziale di svolgere la propria attività professionale, secondo l orario normale dell impresa assicurata. 5.5 Caso (malattia od infortunio): Ogni evento che dà diritto a delle prestazioni. Se une nuova malattia o un nuovo infortunio subentra prima che il primo sia terminato, costituisce un nuovo caso se non ha alcun rapporto con il primo. Una malattia o i postumi d infortunio che, medicalmente si riferiscono ad una malattia anteriore o ad un infortunio passato (ricaduta), sono considerati come un nuovo caso soltanto se l assicurato non è stato in cura medica per tale malattia o tali postumi d infortunio nel corso dei 12 mesi che seguono la fine del caso anteriore. 5.6 Medico: medico autorizzato legalmente a praticare in Svizzera in virtù di un diploma federale o di un certificato estero d equivalenza riconosciuta. 4
5 Art. 6 Limitazione della copertura Non sono assicurati: a) Le malattie professionali e le lesioni corporali simili agli infortuni per le quali l assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) versa delle prestazioni. b) Le malattie o infortuni causati da fatti di guerra. Tuttavia se tali fatti sorprendono l assicurato fuori della Svizzera, la copertura termina solamente dopo 14 giorni a contare dall inizio di tali eventi. c) I trattamenti di difetti estetici, a meno che un evento assicurato li renda necessari. Art. 7 Ampliamento della garanzia Zurich rinuncia ad invocare il diritto che le accorda la legge di ridurre le sue prestazioni in caso di colpa grave dello stipulante o dell assicurato; resta riservato l art Art. 8 Estensione territoriale 8.1 L assicurazione è valevole in tutto il mondo. Resta in vigore durante viaggi o soggiorni temporanei fuori della Svizzera che non eccedono 24 mesi. Se la durata di un soggiorno all estero supera 2 mesi, Zurich deve esserne informata per iscritto, senza di ché la copertura è sospesa dopo tale termine. Un congedo non rimunerato, in Svizzera o all estero, non è coperto. 8.2 Gli effetti dell assicurazione sono sospesi se l assicurato che, vittima di una malattia o di un infortunio sul posto di lavoro o al suo domicilio, si reca fuori della Svizzera o della zona frontaliera. 8.3 Un domicilio nel Principato del Liechtenstein come pure nelle località della zona frontaliera è assimilato ad un domicilio in Svizzera, salvo per l applicazione dell art. 12.4, alinea 4. Art. 9 Inizio della copertura 9.1 Assicurazione senza indicazione nominativa degli assicurati (art. 4.1) Se l assicurazione è obbligatoria per l insieme del personale o per una categoria di personale designata nella polizza, Zurich rinuncia ad una domanda di ammissione; la copertura è effettiva a partire dall entrata in funzione nell azienda, al più presto tuttavia al momento dell entrata in vigore della polizza. Ogni persona da assicurare che il giorno della sua ammissione all assicurazione è totalmente o parzialmente incapace di lavorare per causa di malattia o d infortunio, o non lavora a tempo pieno nell impresa, a causa del suo stato di salute, o è già al beneficio di prestazioni di assicurazioni federali, d imprese o private, a causa del suo stato di salute, o è diventata invalida in seguito ad attività precedenti, o ha fatto una domanda di prestazione a delle assicurazioni federali, entra al beneficio dell assicurazione solamente a partire dal giorno in cui la sua capacità al lavoro sarà totale e a partire dalla data d inizio di copertura confermata di Zurich. Al momento di modifiche della polizza, tutte le clausole e condizioni sono applicabili agli assicurati esistenti, ad eccezione dei casi di malattia in corso ai quali sono applicabili le clausole della polizza in vigore fino a tale data. Per ogni assicurato, il calcolo della durata massima delle prestazioni terrà conto delle prestazioni già versate. 9.2 Assicurazione con indicazione nominativa degli assicurati (art. 4.2) Le persone per le quali l indicazione nominativa all assicurazione è richiesta, devono indirizzare a Zurich una domanda di ammissione; esse sono assicurate a partire dal giorno in cui Zurich comunica loro l accettazione per iscritto. Zurich fissa le condizioni di ammissione o decide di un rifiuto eventuale in base alle dichiarazioni della persona da assicurare e, se necessario, dopo esame medico a spese della compagnia. Art. 10 Malattie preesistenti 10.1 Varianti di prestazioni La polizza indica se le malattie che esistono al momento dell ammissione all assicurazione sono assicurate integralmente (art qui di seguito) o parzialmente (art qui di seguito) e ciò in caso di nuova apparizione. L incapacità al lavoro esistente al momento dell adesione all assicurazione non è assicurata. Tuttavia, se in virtù di disposizioni di libero-passaggio, l assicurato ha diritto a delle condizioni più favorevoli, quest ultime gli sono applicabili Copertura integrale In caso di copertura integrale, la durata delle prestazioni convenuta è pure valevole per le malattie preesistenti Copertura secondo scala speciale Se l incapacità al lavoro è dovuta a seguiti di un infortunio anteriore o ad una nuova apparizione o all aggravazione di una malattia di cui l assicurato era già stato colpito o per i quali ha già seguito un trattamento medico prima della sua ammissione all assicurazione, Zurich versa l indennità giornaliera perdita di guadagno al massimo durante la durata indicata nella tabella seguente: Durata d impiego presso Durata massima delle prestazioni l attuale datore di lavoro: per caso di malattia o infortunio: fino a 6 mesi 4 settimane; fino a 9 mesi 6 settimane; fino a 12 mesi 2 mesi; fino a 4 anni 4 mesi; fino a 9 anni 6 mesi; fino a 14 anni 8 mesi; più di 14 anni 10 mesi Stipulante, membri di famiglia, personale domestico e assicurati facoltativi Lo stipulante, i membri della sua famiglia e il personale domestico eventualmente assicurati, come pure il personale assicurato a titolo facoltativo (art. 4.2) sono sempre al beneficio della copertura integrale (art ) se Zurich li ha ammessi senza riserva all assicurazione. 5
6 Art. 11 Fine della copertura Per ogni assicurato la copertura cessa senz altro avviso: a) alla scadenza del contratto; b) al momento in cui lascia il gruppo degli assicurati; c) quando ha raggiunto l età termine menzionata nella polizza; d) al momento dell esaurimento del diritto alle prestazioni, per dei casi d incapacità totale o parziale al lavoro; e) al momento della cessazione dell esercizio dell impresa; f) a partire dalla dichiarazione di fallimento dell impresa assicurata Se una persona che lascia il gruppo degli assicurati secondo art lettera b) è al beneficio di prestazioni al momento della cessazione dell assicurazione, il versamento di dette prestazioni è continuato durante 180 giorni al massimo, e ciò a contare dal giorno in cui ha lasciato l impresa, a condizione che non esista un altra copertura presso il nuovo datore di lavoro. Questo prolungamento di copertura non è accordato alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni (art. 11.1, lettera d). Art. 12 Diritto di passaggio all assicurazione individuale 12.1 L assicurato che lascia il gruppo degli assicurati, ha il diritto di domandare il passaggio all assicurazione individuale presso Zurich. Deve far valere il suo diritto di passaggio per iscritto entro 30 giorni a contare dalla data di uscita dall assicurazione collettiva. Se, al momento in cui lascia il gruppo degli assicurati, una persona è al beneficio di prestazioni, l inizio dell assicurazione individuale è fissato al più tardi dopo l esaurimento delle prestazioni dell assicurazione collettiva secondo l art Lo stipulante deve informare in tempo utile l assicurato che lascia l impresa del suo diritto di passaggio e del termine di cui dispone per passare all assicurazione individuale Nel quadro delle tariffe dell assicurazione individuale in vigore al momento del passaggio, Zurich accorda le prestazioni assicurate alle medesime condizioni che l assicurazione collettiva. Le prestazioni saranno eventualmente adattate alla riduzione del nuovo reddito effettivo. Sono determinanti, per la continuazione dell assicurazione, lo stato di salute e l età al momento dell ammissione all assicurazione collettiva. In caso d incapacità al lavoro al momento del passaggio, l assicurato ha diritto, a partire da tale data, alle prestazioni dell assicurazione individuale. In tal caso e per le recidive in un periodo di 12 mesi, i giorni per i quali delle indennità dell assicurazione collettiva sono state versate, sono presi in considerazione per il calcolo della durata delle prestazioni dell assicurazione individuale Il diritto di passaggio non vien accordato: in caso di cambiamento d impiego, quando presso il nuovo datore di lavoro esiste un assicurazione malattia collettiva d indennità giornaliera; in caso di disdetta della presente assicurazione malattia collettiva secondo l art. 24; se il nuovo assicuratore deve, conformemente alle convenzioni di liberopassaggio, accordare la continuazione della copertura (casi di libero-passaggio); se l assicurato non abita in Svizzera; se l assicurato è lo stipulante o un membro della sua famiglia; se l assicurato ha raggiunto l età termine fissata nella polizza. II Indennità giornaliera perdita di guadagno Art. 13 Oggetto Zurich garantisce il pagamento di un indennità giornaliera che corrisponde ad un percento del salario o ad un importo fisso determinato in anticipo. Art. 14 Durata dell indennità Zurich versa la prestazione convenuta durante il periodo in cui l assicurato, in cura medica secondo l art. 32.1, è incapace al lavoro. La durata delle prestazioni è fissata nella polizza ; salvo convenzione particolare, la durata è tuttavia limitata a 365 giorni per caso per gli assicurati per i quali il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata inferiore a 12 mesi. I giorni per i quali delle prestazioni parziali sono versate, sono contati nella loro totalità per il calcolo della durata delle prestazioni. Tutti i giorni dell anno (domeniche e giorni festivi compresi) sono presi in considerazione per il calcolo della durata delle prestazioni. Art. 15 Periodo di attesa La polizza può prevedere che la prestazione convenuta sia versata solo dopo un periodo di attesa per caso. Tale periodo di attesa vien calcolato a partire dal primo giorno d incapacità al lavoro, al più presto a partire da tre giorni che precedono la prima consultazione medica. L inizio dell incapacità al lavoro dev essere attestato da un medico. I giorni d incapacità parziale sono contati nella loro totalità per il calcolo del periodo di attesa. Art. 16 Incapacità al lavoro parziale A partire da un grado d incapacità al lavoro di almeno il 25%, Zurich versa un indennità giornaliera proporzionale al grado dell incapacità. Art. 17 Calcolo dell indennità 17.1 Indennità giornaliera in percento del salario L indennità giornaliera viene calcolata in base al salario determinante per il calcolo del premio (art. 25.2). Essa deve corrispondere alla perdita di salario effettiva. Zurich ha il diritto di verificare le dichiarazioni dello stipulante. Quest ultimo dovrà permetterle di consultare l insieme dei documenti utili a tale scopo. Per gli assicurati pagati all ora, il salario giornaliero è uguale a 1 7 mo del salario settimanale medio che risulta dal salario e dell orario di lavoro normale. Per gli assicurati pagati al mese, il salario giornaliero è uguale a esimo del salario annuo, gratifica compresa. 6
7 17.2 Indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale L indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale è dovuta per ogni giorno d incapacità al lavoro. L indennità non può superare l importo effettivamente perso. Zurich ha il diritto di verificare le dichiarazioni dello stipulante. Quest ultimo dovrà permetterle di consultare l insieme dei documenti utili a tale scopo. Art. 18 Parto Dopo ogni parto che subentra dopo il sesto mese di gravidanza, l obbligo di Zurich è sospeso durante sei settimane a partire dal giorno del parto, salvo per le malattie che non sono in rapporto con il parto, con riserva dell indennità di parto dovuta secondo convenzione particolare (art. 22). Art. 19 Cure Zurich versa la prestazione convenuta al massimo durante 30 giorni per anno civile e al massimo durante 120 giorni in un periodo di 5 anni civili. Art. 20 Cumulo d assicurazioni Se l assicurato ha pure diritto a prestazioni d assicurazioni federali o aziendali o se un terzo responsabile l ha indennizzato, Zurich completa le prestazioni fino a concorrenza dell importo dell indennità giornaliera alla quale ha diritto l assicurato. Le presenti disposizioni sono pure applicabili alle istituzioni di assicurazione equivalenti con sede all estero. Se Zurich effettua dei pagamenti di un indennità giornaliera perdita di guadagno invece di un terzo responsabile, essa è surrogata, per la parte delle sue prestazioni, nei diritti dell assicurato o dell avente diritto. Se le indennità giornaliere perdita di guadagno sono coperte da più compagnie di assicurazione concessionarie, la perdita di guadagno assicurata dal presente contratto è coperta in proporzione alle prestazioni garantite da tutti gli assicuratori insieme. Il presente articolo non si applica all indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale (art. 17.2). Art. 21 Assicurazione complementare alla LAINF Con convenzione particolare, un assicurazione complementare all assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) può essere conclusa. Zurich paga la parte di salario non coperta dall assicurazione infortuni obbligatoria. Le prestazioni di Zurich sono fissate nella polizza. Art. 22 Indennità di parto Con convenzione particolare, un indennità di parto può essere assicurata. Per un parto che subentra dopo il sesto mese di gravidanza, vien versato un importo forfetario che lo stipulante conviene a sua propria scelta, ma che non può eccedere 70 volte l importo dell indennità giornaliera garantita in caso di malattia. Allorquando la durata delle prestazioni in caso di maternità è fissata secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal), le disposizioni dell art. 74 di detta legge sono applicabili. Di conseguenza, per un parto, le indennità giornaliere sono versate durante 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto. Se al momento del parto la persona assicurata fa parte dell assicurazione da meno di nove mesi, l indennità di parto è versata per la durata convenuta, ma al massimo durante 21 giorni. III Durata e disdetta dell assicurazione Art. 23 Durata dell assicurazione 23.1 L inizio e la fine dell assicurazione figurano nella polizza. L anno corrisponde all anno civile Se lo stipulante non occupa più del personale, deve informarne Zurich entro 30 giorni; in tal caso l assicurazione è sospesa per il personale. Art. 24 Disdetta 24.1 Se l assicurazione non è disdetta dallo stipulante o di Zurich per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della sua scadenza, essa si rinnova tacitamente d anno in anno. La disdetta è valevole se viene spedita al più tardi l ultimo giorno che precede l inizio del periodo di tre mesi Dopo ogni sinistro per il quale un indennità è dovuta, Zurich e lo stipulante hanno il diritto di disdire il contratto, Zurich al più tardi al momento del pagamento dell indennità, lo stipulante di assicurazione al più tardi 14 giorni dopo che ha avuto conoscenza del pagamento. Se il contratto è disdetto da Zurich, i suoi obblighi cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante. Se il contratto è disdetto dallo stipulante, gli obblighi di Zurich cessano a partire dalla ricezione della disdetta; Zurich conserva il suo diritto al premio dell anno in corso. IV Premio Art. 25 Calcolo del premio 25.1 Il premio corrisponde: ad un percento del salario determinante, o ad un importo fisso Il salario determinante è uguale al salario AVS. Le norme AVS si applicano pure agli assicurati non sottomessi all AVS. Il salario determinante non può superare il salario massimo assicurabile indicato nella polizza. Salvo convenzione contraria, il salario determinante dello stipulante, dei membri di famiglia e del personale domestico è uguale all importo indicato nella polizza. 7
8 Art. 26 Esonero del premio Per il periodo durante il quale un assicurato appartenente alle categorie di personale designate nella polizza o al personale assicurato a titolo facoltativo percepisce un indennità giornaliera perdita di guadagno parziale o totale in percento del salario, il premio è esonerato dal pagamento proporzionalmente al grado dell incapacità al lavoro. Art. 27 Pagamento del premio 27.1 Il premio è dovuto alle date fissate nella polizza. Se il premio è calcolato in percento del salario, lo stipulante deve versare il premio provvisorio calcolato in base all importo probabile dei salari annui Per un premio che non è pagato nel termine di 30 giorni dopo le date di scadenza menzionate nella polizza, lo stipulante è diffidato a sue spese ad effettuarne il pagamento entro 14 giorni a partire dall invio della diffida; quest ultima deve ricordargli le conseguenze del ritardo: se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi di Zurich sono sospesi a partire dalla scadenza del termine di diffida. Se Zurich non ha richiesto per via legale i premi dovuti entro due mesi a contare dal giorno in cui l assicurazione è sospesa, si ritiene che sia receduta dal contratto e abbia rinunciato all incasso dei premi Se gli arretrati comprendenti il premio, gli interessi e le spese, sono pagati entro i due mesi che seguono lo spirare del periodo di 14 giorni, l assicurazione sospesa viene rimessa in vigore. Se gli arretrati sono pagati ulteriormente, Zurich può rifiutare la rimessa in vigore o fissarne le condizioni. I casi subentrati durante il periodo di sospensione non sono indennizzati. Art. 28 Premio definitivo 28.1 Per il premio che è calcolato in percento del salario, Zurich determina l importo definitivo all inizio dell anno seguente, in base ai salari effettivamente versati. A tale scopo Zurich rimette allo stipulante un formulario di dichiarazione di salari. Lo stipulante deve completare il formulario e ritornarlo a Zurich nel termine richiesto. Allegherà imperativamente la copia dell attestazione di salari destinata alla sua cassa di compensazione AVS. Lo stipulante autorizza Zurich a prendere conoscenza dei giustificativi originali. Per lo stipulante che non invia i formulari di dichiarazione e d attestazione di salari nei termini fissati, Zurich fissa il premio definitivo presunto in base alle proprie stime. Il premio complementare o da rimborsare figura nel conteggio definitivo di premio. Un saldo di meno di CHF 10.- non è preso in considerazione Il premio complementare dev essere pagato nel termine di 30 giorni dopo la sua comunicazione allo stipulante. In caso di mancato pagamento, gli articoli 27.2 e 27.3 sono applicabili per analogia. Art. 29 Garanzia dei premi Zurich garantisce il mantenimento dei tassi di premi durante tre anni, al massimo tuttavia durante la durata contrattuale convenuta. Art. 30 Modifica dei premi 30.1 Alla scadenza del contratto, Zurich può adattare i tassi di premi tenendo conto delle tariffe in vigore e delle modifiche nella composizione degli effettivi assicurati come pure dell evoluzione dei sinistri Se il contratto è stipulato per una durata superiore a 3 anni, l adattamento dei tassi di premio conformemente all art può intervenire prima della scadenza del contratto, al più presto tuttavia per l inizio del 4 anno Zurich comunica il nuovo premio allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno. Lo stipulante ha allora il diritto di disdire il contratto per la fine dell anno in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l ultimo giorno dell anno. Se lo stipulante non inoltra la disdetta, si ritiene che abbia accettato l adattamento del contratto. V Partecipazione alle eccedenze Art. 31 Diritto e importo 31.1 Per la polizza che prevede una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante ha diritto, alla fine di ogni periodo di tre anni, alla partecipazione alle eccedenze relativa a tale periodo. Se sono ancora in corso dei casi di malattia o d infortunio che danno diritto a delle prestazioni, subentrati durante il periodo di conteggio della partecipazione alle eccedenze, il conteggio sarà ritardato fino alla liquidazione di tali casi La partecipazione alle eccedenze rappresenta la differenza tra un percento dei premi versati e un percento delle prestazioni pagate; i tassi in percento sono fissati nella polizza. Un saldo deficitario non è riportato sul periodo di conteggio seguente La partecipazione è accordata per la prima volta dopo tre anni civili completi a contare dalla conclusione del contratto Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto è annullato prima del termine di un periodo di conteggio. 8
9 VI Procedura in caso di sinistro Art. 32 Comportamento in caso di sinistro 32.1 Lo stipulante o l assicurato deve fornire a Zurich un certificato medico che giustifica l incapacità al lavoro, entro i 7 giorni che seguono l inizio del diritto alle prestazioni (dopo la scadenza del periodo di attesa). Il certificato medico iniziale precisa la data della prima consultazione L assicurato s impegna a prendere ogni misura utile a determinare la natura e la causa della malattia o dell infortunio. Su domanda di Zurich, l assicurato è tenuto a sottomettersi ad un esame del medico di fiducia della compagnia, e ad accettare ogni consultazione e ogni trattamento presso uno specialista, ambulatorio o in uno stabilimento ospedaliero, di comune accordo con il suo medico curante L assicurato deve fornire a Zurich i certificati medici necessari, almeno una volta al mese per delle incapacità al lavoro prolungate. Egli concede a Zurich il diritto di farsi indirizzare direttamente tali certificati In caso di violazione degli obblighi che precedono, Zurich non è tenuta a versare le sue prestazioni. VII Disposizioni diverse Art. 33 Segreto medico L assicurato libera dal segreto medico, rispetto al servizio medico di Zurich o al suo medico di fiducia tutti i medici che ha consultato prima e dopo la sua ammissione all assicurazione. Art. 34 Comunicazioni 34.1 Ogni comunicazione che incombe allo stipulante o all assicurato deve, per essere valevole, essere indirizzata direttamente alla sede sociale di Zurich a Zurich, o ad una delle sue agenzie generali Zurich indirizza ogni comunicazione che le incombe all ultimo domicilio svizzero che le è stato indicato dallo stipulante o dall assicurato. Art. 35 Luogo di esecuzione e di giurisdizione Il luogo di esecuzione del contratto è il domicilio svizzero dello stipulante, dell assicurato o dell avente diritto Oltre al domicilio svizzero dello stipulante, dell assicurato o dell avente diritto, Zurich riconosce il luogo della sua sede sociale come luogo di giurisdizione. 9
10 «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft Ausgabe 02/2008
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
DettagliCondizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.
DettagliCondizioni Generali (CGA)
Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20.3.1981 (LAINF) Edizione 08.2006 8000612 10.09 WGR 067 I Sommario L assicurazione contro gli infortuni secondo
DettagliCondizioni generali Edizione 01.05.2009. Assicurazione malattia collettiva perdita di salario
Condizioni generali Edizione 01.05.2009 Assicurazione malattia collettiva perdita di salario 2 Condizioni generali Vaudoise Sommario Informazioni per lo stipulante 5 Estensione dell assicurazione 6 1 Oggetto
Dettagli6.02 Stato al 1 gennaio 2010
6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa
DettagliR E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A
R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI
DettagliAssicurazione cauzione affitto
Edizione 01/2015 Assicurazione cauzione affitto Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta una telefonata! Siamo a vostra disposizione. Help Point
Dettagli6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità
6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità
DettagliContributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG
2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e
DettagliCondizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
Dettaglitra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA
Edizione giugno 2013 Promemoria Contratto quadro Assicurazione d indennità giornaliera Helsana Business Salary tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA HEL-00810-it-0613-0003-21972 Fondazioni
DettagliInformazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private
Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione
DettagliAssicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)
Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione gennaio 2009 (versione 2013) Ente assicurativo:
DettagliDisoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione
Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno
Dettaglitra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA
Edizione 2014 Promemoria Contratto quadro Assicurazione d indennità giornaliera Helsana Business Salary tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA HEL-00810-it-0913-0004-23529 Fondazioni
DettagliORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO
ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Dettagli8.6 Durata della prestazione 7. 8.7 Ricaduta 7. 8.8 Incapacità parziale al lavoro 7. Condizioni generali contrattuali (CGC) 9.
Informazioni per la clientela in conformità alla LCA ed alle Condizioni contrattuali relative all Assicurazione perdita di salario per malattie secondo la LCA Versione 1/2007 Indice Informazioni per la
DettagliQuestionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta
Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale
DettagliAssicurazione perdita di salario
Assicurazione perdita di salario per malattie secondo la LCA Informazioni per la clientela ai sensi della LCA ed Condizioni generali di assicurazione (CGA) Versione 1/2015 Indice Cifra Pagina Cifra Pagina
Dettagli1.1 Generalità 1. 1.2 Basi dell assicurazione 1. 2.1 Cerchia di persone 1. 2.2 Anno assicurativo 1
Condizioni generali d assicurazione applicabili all assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group (previdenza individuale libera 3b) Edizione 01/2015 Sommario
DettagliCalcolo e pagamento dell indennità giornaliera
Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera 1. Basi 2. Come calcola la Suva l indennità giornaliera? 1.1 Il guadagno assicurato massimo ammonta a 126 000 franchi all anno. 1.2 L indennità giornaliera
DettagliCondizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF
Condizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF Versione 1/2007 Indice Assicurazione LAINF 1. Persone assicurate 2 1.1 Assicurazione obbligatoria 2 1.2 Assicurazione facoltativa 2 2. Estensione
DettagliDiritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere
DettagliPIANO DI PREVIDENZA F10
REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliModifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD
Valevole dal 1 gennaio 2001 Modifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD Diverse novità entreranno in vigore il 1 gennaio 2001
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione: gennaio 2014 (versione luglio 2015) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA
Assicurazione contro la perdita di guadagno Assicurazione collettiva d indennità giornaliera secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione:
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA)
Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Edizione gennaio 2004 (Versione 2009) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni
DettagliAssicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2016 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura dell onere
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA)
Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione
DettagliCassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali
Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE Informazioni generali sull assicurazione contro la disoccupazione 1. Disdetta del rapporto di lavoro 2. Annuncio 3. Diritto alle indennità 4. Informazioni varie 1.
DettagliAssicurazioni secondo la LAMal
Assicurazioni secondo la LAMal Regolamento Edizione 01. 2015 Indice I Disposizioni comuni 1 Validità 2 Adesione / ammissione 3 Sospensione della copertura del rischio d infortunio 4 Effetti giuridici della
DettagliPromemoria. Assicurazioni
Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle
DettagliCondizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale
Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza,
DettagliFondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014
Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nei piani il presente ordinamento per la previdenza
DettagliI vostri premi per il 2015
I vostri premi per il 2015 Nell anno della votazione sull introduzione di una cassa malati pubblica, i premi per il 2015 sono finiti sotto la lente d ingrandimento. I premi rispecchiano i costi per la
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliPrevidenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate
DettagliEdizione 2006 Condizioni generali d assicurazione (cga) per l assicurazione complementare alla lainf Helsana Business Accident
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA, Sansan Assicurazioni SA e Maxi.ch Assicurazioni
Dettaglivisto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995
80.0 Regolamento sull'assicurazione del 0 giugno 995 (stato luglio 995) emanato dal Governo il 0 giugno 995 visto l'art. 7 cpv. -4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) ) del
DettagliTraduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947
Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio
DettagliCondizioni Generali (CGA)
Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF (LAIC) per il personale Edizione 07.2006 8001022 10.09 WGR 040 I Sommario L Assicurazione contro gli infortuni a complemento
DettagliFondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009
Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2009 entra in vigore per le persone assicurate nei piani R1 R3 il presente ordinamento per
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA)
Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Edizione gennaio 2004 (versione 2013) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni
Dettagli1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi
1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per
Dettagli0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il
DettagliCondizioni generali d assicurazione applicabili alle assicurazioni di rischio per i destinatari della cassa pensioni FFS Edizione 09/2014
Condizioni generali d assicurazione applicabili alle assicurazioni di rischio per i destinatari della cassa pensioni FFS Edizione 09/2014 (Capitale di invalidità, capitale in caso di decesso) Sommario
DettagliInformazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione Assicurazione malattia collettiva
Informazioni per i clienti e Assicurazione malattia collettiva Indennità giornaliera Assicurazione di maternità a complemento dell IPG Edizione 01.2012 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti
DettagliAssicurazione d indennità giornaliera in complemento alla Sua assicurazione malattia
Assicurazione d indennità giornaliera in complemento alla Sua assicurazione malattia Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2010 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazione
DettagliREGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013
Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza KU33a A partire dal 1 luglio 2013 per tutte le
DettagliSalary LAMal Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)
Salary LAMal Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione settembre 2006 (versione
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliCassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007
Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 3 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2007 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 3 maggio 2007, il Consiglio di fondazione della
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
DettagliAgenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliCondizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)
Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliDomanda d indennità in caso di maternità
Domanda d indennità in caso di maternità Il luogo d inoltro della domanda è menzionato nell ultima pagina! Indicare con una crocetta ciò che il caso richiede N. AVS A. Da compilare dl avente diritto l
DettagliEDIZIONE 2015. Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA.
EDIZIONE 2015 Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA. Informazione per i clienti del programma di bonus BENEVITA. Qui di seguito le forniamo brevi e comprensibili
DettagliCGA. Assicurazione collettiva d inden nità giornaliera per malattia secondo la legge sul contratto d assicurazione (LCA)
CGA (Condizioni generali del contratto d assicurazione) Visana Assicurazioni SA Valide dal 2015 Assicurazione collettiva d inden nità giornaliera per malattia secondo la legge sul contratto d assicurazione
DettagliOfferta per un assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati
Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA I vostri vantaggi a colpo d occhio Protezione in caso di danni patrimoniali veri e propri,
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliINDENNITA GIORNALIERA
Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia JardinSuisse INDENNITA GIORNALIERA Regolamento Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia JardinSuisse Amministrativo per Indice I.
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato
Dettagli2.08 Stato al 1 gennaio 2011
2.08 Stato al 1 gennaio 2011 Contributi all assicurazione contro la disoccupazione L assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria 1 Come l assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),
DettagliDirettiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
DettagliCASSA MALATI. Assicurazione di base
CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliAssicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 2014 Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA)
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliAssicurazione di garanzia per costruzioni Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali d assicurazione (CGA)
Assicurazione di garanzia per costruzioni Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Indice Pagina Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale
DettagliFIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)
FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Indennità di perdita di guadagno (IPG), Numero della/del candidata/o: Durata dell
DettagliAssicurazione malattie complementare
CC (Condizioni complementari) Visana Assicurazioni SA Valide dal 2014 Assicurazione malattie complementare Visana Managed Care Ospedale Flex (LCA) Ospedale Flex Contenu Pagina 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 Assicurazioni
DettagliCambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Inizio
DettagliCondizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012
Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliAssicurazione in complemento alla LAINF per le aziende
Assicurazione in complemento alla LAINF per le aziende Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazione sul prodotto Informazione sul
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliAssicurazioni di persone Infortuni obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare
Assicurazioni di persone Infortuni obbligatoria, complementare I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Vaudoise Una migliore copertura infortuni per migliori
DettagliAssicurazioni di persone Infortuni, obbligatoria LAINF, complementare LAINF. I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare
Assicurazioni di persone Infortuni, obbligatoria, complementare I rischi del mestiere sono reali, ma si possono anticipare Assicurazioni di persone Vaudoise Una migliore copertura infortuni per migliori
DettagliSignora (la «Persona assicurata») Premio annuo: No. conto di previdenza: (di seguito detto «il conto di previdenza»)
Cornèr Banca SA Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Formulario di sottoscrizione per l assicurazione di rischio con obiettivo di risparmio abbinata al conto di previdenza vincolata Cornèr3 presso la
DettagliTavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA
Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA Art. 1 - La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario
DettagliPromemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2011
Promemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2011 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura
DettagliCassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori. Statuto e regolamento
Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori Statuto e regolamento Edizione 2002 Statuto Art. 1 Nome, sede e scopo 1.1. La Società Svizzera degli Impresari Costruttori costituisce
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
Dettaglip-care / p-care by Hirslanden
p-care / p-care by Hirslanden Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Soluzione assicurativa per gli ex assicurati collettivi (p-care) Condizioni generali
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliAssicurazioni. Assicurazione rate Assicurare il proprio avvenire
Assicurazioni Assicurazione rate Assicurare il proprio avvenire * In qualità di offerente specializzato, LIGHTHOUSE GENERAL INSURANCE è un partner affidabile e competente nel caso perdiate la vostra solvibilità
Dettagli