DISCIPLINA DELL ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

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1 REGIONE PUGLIA Disegno di legge regionale: DISCIPLINA DELL ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge regionale Disciplina dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali colma un vuoto legislativo della Regione Puglia. La nostra Regione, infatti, non ha una legge di sostegno alle forme associative. Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, all art. 33, rubricato esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni prevede: «1. Le Regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni. 2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'àmbito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. 3. Le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le Unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle Unioni di comuni regolarmente costituite. 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le Regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell' àmbito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le Regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i Comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; 1

2 b) promuovono le Unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle Unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione». Il D.l. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. Spending review) all art. 19, c. 2, modifica l art. 16, commi da 1 a 16, del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dispone che in alternativa a quanto previsto dall art. 14 del D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i Comuni con popolazione fino a abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un Unione di comuni Sempre in base al D.l. sulla cd. Spending review (D.l. n. 95/2012), art. 19 i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d Italia, esercitano esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) e cioè: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale». I Comuni interessati assicurano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata: a) entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ; b) entro il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali. Si impone, dunque, un diverso modo di espletare funzioni e servizi comunali, non più in maniera singola, ma associata, attraverso la quale i Comuni possano realizzare economie 2

3 di scala ed erogare, nei confronti di cittadini e imprese, servizi più efficienti, più efficaci, più economici e più adeguati. Si aggiunga il fatto che in base alle decisioni delle Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 28/CU, del 6 maggio 2010), al riparto degli incentivi finanziari statali a sostegno dell associazionismo comunale partecipano le Regioni (tra le quali non vi è la Regione Puglia) che hanno adottato proprie discipline d incentivazioni nelle quali: «a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane; b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane; c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l associazionismo dei piccoli Comuni; d) sia prevista l attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata; e) sia prevista la concessione dei contributi entro l anno finanziario di riferimento» e dunque proprio in quanto mancante di propria legge incentivante le forme associative, la Regione Puglia non è individuata tra le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell associazionismo comunale. Il disegno di legge regionale Disciplina dell esercizio associato di funzioni e servizi comunali che viene presentato al Consiglio regionale per l approvazione, si compone di 20 articoli, suddivisi in VIII Capi. Il Capo I esplicita le finalità della legge regionale, consistenti nel processo di valorizzazione e d incentivazione della gestione associata tra i Comuni, al fine di assicurare un efficiente esercizio delle funzioni fondamentali. Il Capo II precisa il significato di esercizio associato delle funzioni fondamentali attraverso Unione di comuni o di Convenzioni, determinando il limite demografico minimo che l insieme dei Comuni tenuti all esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere; mentre il Capo III si sofferma sulle forme di esercizio associato, specificando il significato di Fusione di comuni (art. 5), Unione di comuni (art.6), di Convenzione (art.7), di Consorzio (art. 8), di dimensione territoriale, con indicazione dei criteri fondanti la stessa (9). Il Capo IV ha riguardo alle incentivazioni per le gestioni associate con preferenza, nell ordine per le Fusioni di comuni, Unione di comuni, Convenzioni e si precisano anche i limiti temporali di durata degli stessi. Il Capo V sviluppa la materia concernente l organizzazione e il personale destinato alle forme associative; mentre il Capo VI istituisce presso la Giunta regionale il registro delle forme di gestione associata. Il Capo VII ha riguardo alle disposizioni finanziarie ed il Capo VIII alle disposizioni transitorie e finali. Onorevoli colleghi, 3

4 con il presente disegno di legge la Regione Puglia intende non solo allinearsi alle Regioni che hanno già legiferato in materia, ma anche sentirsi soggetto che affianca i Comuni del nostro territorio; enti impegnati ad erogare i propri servizi con logiche diverse rispetto al passato, in modo associato che faccia superare ad essi, spesso soggetti giuridici di piccole dimensioni demografiche, logiche di campanile che se da un lato costituiscono fonte di vivacità, dall altro sono spesso sinonimo di interventi diseconomici e non più sostenibili, nella difficile e particolare situazione economica che la nostra Regione ed il nostro Paese stanno attraversando. L ammontare dei contributi indicati nella presente proposte di legge scaturisce da un analisi comparativa concernente le risorse finanziarie che le altre Regioni che hanno legiferato in merito hanno stanziato a valere sul proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale. REGIONE PUGLIA Disegno di legge regionale: DISCIPLINA DELL ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I Principi generali Art. 1 Finalità Art. 2 Principi CAPO II Esercizio associato di funzioni e servizi Art. 3 Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali Art. 4 Esercizio associato delle funzioni e dei servizi CAPO III Forme di esercizio associato 4

5 Art. 5 Fusione di comuni Art. 6 Unione di comuni Art. 7 Convenzione Art. 8 Consorzio Art. 9 Dimensione territoriale ottimale CAPO IV Incentivazioni per le gestioni associate Art. 10 Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali Art. 11 Contributi Art. 12 Supporto formativo e tecnico organizzativo CAPO V Organizzazione e personale Art. 13 Responsabili dei servizi Art. 14 Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni Art. 15 Comunicazione della spesa per il personale Art. 16 Norme di salvaguardia CAPO VI Anagrafe delle forme di gestione associata Art. 17 Registro regionale delle forme di gestione associata CAPO VII Disposizioni finanziarie Art. 18 Unioni di Comuni deficitarie Art. 19 Norme finanziarie 5

6 CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 20 Disposizioni transitorie e finali Art. 21 Clausola valutativa Art. 22 Dichiarazione di urgenza PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione; Visti l articolo 8 e 45 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; Visto l articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2011 ); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2012 ); Visto l articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il D.l. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.; Vista la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) e s.m.i.; Vista la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29 Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali ; Vista la legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale); Considerato che: la Regione Puglia persegue il miglioramento in efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni dei servizi comunali, garantendo l unitarietà negli interventi di 6

7 programmazione e di organizzazione sul loro territorio e a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici; la Regione Puglia intende contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, attraverso la riduzione della spesa derivante della svolgimento delle funzioni comunali in forma associata mediate l incentivazione delle stesse; le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell efficienza e dell efficacia ed economicità della gestione dei servizi la presente legge individua i criteri e ruoli per una più intensa cooperazione tra le autonomie locali del territorio regionale al fine di rendere i servizi comunali maggiormente rispondenti ai bisogni dei cittadini e delle imprese e per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio; la presente legge dà attuazione alle norme del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni; per dare piena attuazione a tali norme statali circa l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni, si dettano anzitutto norme integrative su dette forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall articolo 117 della Costituzione e degli orientamenti assunti dalla Corte Costituzionale circa il carattere tassativo delle materie indicate dalla lettera p) del secondo comma dell articolo 117 stesso le norme integrative regionali sono comunque dettate nell ambito dei principi del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel); poiché la disciplina statale delle funzioni fondamentali è ancora in corso di completamento, con riguardo all esatta identificazione del contenuto delle funzioni medesime, ed è necessariamente destinata ad essere integrata dalle discipline di settore, statali e regionali, è opportuno che, nel frattempo, vi siano indicazioni utili a consentire l adempimento dei Comuni; a tal fine, e per assicurare che il processo in corso si svolga in modo ordinato, la legge richiama in gran parte il contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l approvazione dei modelli di cui all art. 114 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a cui l articolo 21, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell articolo 119 della Costituzione) fa riferimento, e consente, nel periodo transitorio, l esercizio associato di dette funzioni secondo quanto emerge dagli atti regionali che fino a oggi hanno regolato l esercizio associato volontario; la disciplina gli adempimenti della Regione e dei Comuni con popolazione fino a abitanti (cd. Unione municipale), relativi all istituzione delle Unioni di comuni, di cui all articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 per l esercizio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici 7

8 di cui sono titolari; detta criteri sulle proposte di aggregazione territoriale da parte dei Comuni interessati e l eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell aggregazione stessa; la Regione Puglia favorisce processi aggregativi, anche attraverso l incentivazione all istituzione delle stesse Unioni di comuni, che possano portare nel tempo a fusioni, in particolare dei Comuni tenuti all esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione; la Regione prevede misure di premialità per le Fusioni di Comuni e per le Unioni di Comuni Approva la presente legge: CAPO I Principi generali Art. 1 Finalità 1. La presente legge detta norme sull attuazione della legislazione statale sull esercizio associato delle funzioni comunali, con particolare riferimento alle cc.dd. funzioni fondamentali, di cui al D. l. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, così come modificato dall art. 19 del D.l. n. 95/2012; 2. La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione; dell'articolo 14, commi 28 e 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell art. 19 del D.l. n. 95/2012, valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promuovendo, in particolare, la Fusione di Comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e delle Convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato. 3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina: a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i Comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica; b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni; c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della Fusione di comuni. 8

9 Art. 2 Principi 1. La Regione Puglia persegue l attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle funzioni, in attuazione dell articolo 8 dello Statuto regionale. 2. A tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l unità dell amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Regione, Province e Comuni e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le Comunità locali. CAPO II Esercizio associato di funzioni e servizi Art. 3 Esercizio associato delle funzioni fondamentali 1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e attività relativi, di cui sono titolari Comuni o Province. Art. 4 Esercizio associato delle funzioni e dei servizi 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i Comuni con popolazione fino a abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un Unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la disciplina di cui all art. 19 del D.l. n. 95/ Tali Unioni di comuni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a abitanti, ovvero a abitanti se i Comuni che intendono comporre una medesima Unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane. 3. I Comuni con popolazione da fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni (art. 32 9

10 Tuel) o Convenzione (art. 30 Tuel), le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, art. 14, D.l. n. 78/2010, così come modificato dall art. 19 del D.l. n. 95/ Il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione. 5. Ai fini dell individuazione dei limiti demografici di cui ai commi 1 e 2 nonché dell articolo 4, la popolazione è determinata sulla base dell ultimo dato disponibile fornito dall Istituto nazionale di statistica 6. Le leggi regionali che conferiscono ai Comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all'entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata. CAPO III Forme di esercizio associato Art. 5 Fusione di Comuni 1. Ai sensi della L.r. 20 dicembre 1973, n. 26, art. 4, i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d accordo le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale. 2. Ai sensi dell art. 133 della Costituzione, comma 2, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con le sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni. 3. Ai sensi dell art. 15, comma 1 del Tuel, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. 4. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune. 5. Il progetto di legge regionale comprenderà opportunamente : a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati; b) la cartografia in scala 1: o superiore relativa ai suddetti confini; c) indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune; d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione; e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi; f) le deliberazioni dei consigli comunali. 10

11 6. La Commissione consiliare regionale competente constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione. 7. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per il suo esame finalizzato all indizione del referendum ovvero della presa d atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni. 8. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio. 9. il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine. 10. Al Comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie ed umane da parte dei Comuni originar, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite. Art. 6 Unione di comuni Ai sensi dell art. 32 del Tuel, così come sostituito dal D.l. n (cd. Decreto sulla Spending review) «1. L'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni. 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei Comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni Comune. 4. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare 11

12 riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. 5. All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, la sede e le funzioni svolte dall'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione. 7. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 8. Gli statuti delle Unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6». 9. Ai fini della presente legge regionale, salvo diversa espressa specificazione, per Unione di Comuni si intendono unitariamente: a) l Unione di Comuni costituita ai sensi dell articolo 32 del Tuel e delle disposizioni del capo III del presente titolo, di seguito denominata Unione di Comuni a disciplina ordinaria ; b) l Unione di Comuni (cd. Unione municipale), avente la disciplinata differenziata di cui all articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di seguito denominata Unione di Comuni a disciplina differenziata e come disciplinata dal D.l. n. 95/ Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni dell articolo 32 del Tuel e le disposizioni di legge statale che alle Unioni di comuni fanno riferimento. 4. L Unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei Comuni associati, dell atto costitutivo. 5. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie. 12

13 8. L Unione di comuni e i Comuni associati trasmettono alla Giunta regionale l atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salvo diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività. 9. Nel territorio della regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell Unione. Art. 7 Convenzione 1. L'esercizio associato di cui all'articolo 4, può essere attuato mediante stipulazione di una Convenzione che preveda anche la costituzione di uffici Comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. La Convenzione indica: a) la funzione oggetto dell esercizio associato; la durata dell esercizio associato; l ente che assume la responsabilità dell esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell ufficio Comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all esercizio della funzione; b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall esercizio associato; c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai Sindaci o Presidenti di Provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l indirizzo politico, il coordinamento dell organizzazione e dello svolgimento dell esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti; d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante Unione di comuni; e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i Comuni o le Province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i Comuni o le Province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa; f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell ente responsabile dell esercizio associato, per lo svolgimento dell esercizio medesimo. Art. 8 13

14 Consorzio 1. I Comuni possono esercitare mediante Consorzio, ai sensi dell art. 31 del Tuel, la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il Consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio. Art. 9 Dimensione territoriale ottimale 1. L individuazione della dimensione territoriale ottimale scaturisce secondo i criteri di seguito indicati: a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea; b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia; c) contiguità territoriale; d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici, non inferiori a abitanti. 2. I Comuni, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge regionale, formulano alla Regione Puglia proposte di gestione associata da realizzarsi secondo i criteri sopra evidenziati al comma 1, indicando con deliberazione del Consiglio comunale le funzioni e i servizi che intendono svolgere in forma associata e le forme giuridiche individuate per il loro espletamento nonché i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza. 3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai criteri di cui al comma 1 sono considerate ambiti territoriali ottimali. 4. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei Comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate 5. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei Comuni obbligati non confinanti con Comuni del pari obbligati. 6. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 4, comma 2, per i Comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte. 7. Il Piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. 8. I Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo. CAPO IV 14

15 Incentivazioni per le gestioni associate Art. 10 Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali 1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) Fusioni di Comuni; b) Unioni di Comuni; c) Convenzioni; d) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale; e) numero delle funzioni fondamentali trasferite; f) numero di Comuni che partecipano ad ognuna delle forme associative previste. 2. Gli incentivi finanziari correnti destinati a Fusioni di comuni e Unioni di comuni non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi finanziari correnti per le altre forme associative hanno durata di sei anni. 3. Nell assegnazione degli incentivi correnti sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le Fusioni di comuni e Unioni di comuni. 4. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto. 5. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell anno precedente, nel caso, anche sulla base della documentazione finanziaria non venga comprovata l effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo. 6. I contributi correnti sono assegnati in misura pari a euro annui per ogni funzione comunale, trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro annui e in base al numero di Comuni partecipanti alla medesima, pari a euro annui per ogni Comune partecipante alla forma associativa. 7. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,50, se l esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni; vengono moltiplicati per 2,5 nel caso di Fusione o incorporazione di Comuni. 8. La Regione assegna al Comune istituito mediante Fusione di due o più Comuni, un contributo una tantum, nel limite massimo di euro annui e per tre annualità, a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa. Il contributo è ulteriormente maggiorato del 20 per cento, qualora uno o più Comuni soggetti di Fusione risultino, sulla base dell ultimo rendiconto di gestione approvato, in disavanzo di amministrazione. Il contributo una tantum è assegnato al Comune sorto dalla Fusione di due o più Comuni entro 90 giorni dalla sua istituzione. Entro il 30 settembre di ogni anno e per tre anni, il Comune nato dalla Fusione di due o più Comuni è tenuto a trasmettere alla Regione, una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante dell ente, attestante l utilizzo dei contributi erogati dalla Regione, nel rispetto e secondo le finalità degli stessi. La mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo e il 15

16 conseguente recupero delle somme già erogate, nonché gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione. 8. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di Comuni che costituiscono l Unione. 9. Per il concetto di Funzione si fa riferimento alla L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 21, c. 3, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in G.U. 6 maggio 2009, n. 103, per le funzioni fondamentali dei Comuni; al D.l. n. 95/2012 nonché al D.p.r. 31 gennaio 1996, n La Giunta regionale concede contributi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste rivenienti dalla struttura amministrativa unica, di cui all art. 3, comma Le istanze di contributo devono essere prodotte, da parte dei Comuni interessati, alla Regione Puglia, entro il 30 settembre dell anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono. Art. 11 Contributi 1. La Giunta regionale prevede l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità, di Fusione tra Comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l avviamento di forme di gestione associata comunale. 2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio. 3. Con provvedimento dirigenziale verrà approvata la modulistica necessaria. Art. 12 Supporto formativo e tecnico organizzativo 1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle Fusioni di Comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati: a) assistenza giuridico-amministrativa; b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze. CAPO V Organizzazione e personale Art. 13 Responsabili dei servizi 1. Nell esercizio associato mediante Unione di comuni non si applica l articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 16

17 bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001 ), concernente la facoltà dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, di attribuire ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. 2. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni. Art. 14 Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni 1. L Unione di comuni, per l esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti, al quale si applica il CCNL 22 gennaio 2004, art. 13, c. 1 e Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale di cui al comma 1, rientra, con provvedimento dell ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. 3. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l Unione di Comuni previa deliberazione della giunta adottata all unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l ente di provenienza per il mantenimento presso l Unione del personale comandato o trasferito. Art. 15 Comunicazione della spesa per il personale 1. Le Unioni di comuni, trasmettono annualmente alla Giunta regionale l elenco dei dipendenti, specificando il costo annuale di ciascuno di essi e le funzioni cui risulta assegnato in via esclusiva o prevalente, evidenziando, ove ricorra il caso, il personale che svolge le funzioni conferite dalla Regione. Art. 16 Norme di salvaguardia 1. In caso di scioglimento dell Unione di comuni, fermo restando quanto previsto dall articolo 13, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all Unione di comuni, anche per effetto di quanto previsto dall articolo 12, comma 3, è assegnato ai Comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l Unione e i Comuni medesimi. 2. In caso di mancato accordo l Unione di comuni non può essere sciolta. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto degli 17

18 enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto. CAPO VI Anagrafe delle forme di gestione associata Art. 17 Registro regionale delle forme di gestione associata 1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata. 2. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge. 3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale. CAPO VII Disposizioni finanziarie Art. 18 Unioni di Comuni deficitarie 1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del Tuel, sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali, di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge. 2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale. 3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficitarietà ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima. Art. 19 Norme finanziarie 1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall'attuazione della presente legge regionale si provvede mediante l istituzione, nell ambito della U.P.B.. di apposito capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo denominato., con uno stanziamento per l esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa di euro, , alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo.., U.P.B.. denominato 2. Per gli esercizi successivi si provvede stanziando la somma di euro , con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuale e pluriennale. 18

19 3. Agli oneri finanziari d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge regionale si provvede mediante l istituzione, nell ambito della U.P.B.. di apposito capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo denominato., con uno stanziamento per l esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa di euro, , alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo.., U.P.B.. denominato 4. Per gli esercizi successivi si provvede stanziando la somma di euro con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuale e pluriennale. 5. Gli oneri di cui ai commi 1-4 sono stati determinati tenuto a riguardo una valutazione ponderata tenuto a riguardo ad un analisi comparativa circa le risorse finanziarie che le altre Regioni che hanno legiferato in materia, hanno stanziato a valere sul proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale. CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono fatte salve le Unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se adeguatamente dimensionate e cioè aventi almeno abitanti. Art. 21 Clausola valutativa 1. Annualmente, dopo il primo anno dall entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione contenente: a) Il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associativa; b) Il numero delle costituzioni associative successive all entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle forme prescelte; c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l ottimizzazione delle gestioni associate; d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all erogazione dei contributi; e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le Province e quello delle adesioni a tali corsi. Art. 22 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n 7 19

20 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari.. VENDOLA (Documento redatto dal Prof. Luigino SERGIO) Primi firmatari: Sergio BLASI (consigliere regionale- Segretario regionale PD); Antonio DECARO (già consigliere regionale-capogruppo PD - ora Deputato PD). 20

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