REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia. Nella camera di consiglio del 18 luglio 2014 composta da:
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1 Deliberazione n. 133/PAR/2014 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella camera di consiglio del 18 luglio 2014 composta da: Consigliere Luca Fazio Presidente f.f. Consigliere Stefania Petrucci Relatore Referendario Rossana De Corato Referendario Cosmo Sciancalepore ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Torremaggiore (FG) pervenuta in data 25/06/2014 prot. n. 2237; Vista l ordinanza n. 41 /2014 del 18/07/2014 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 18/07/2014; udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Torremaggiore (FG) illustra che l Ente ha realizzato ed ultimato sei opere pubbliche finanziate con fondi regionali e cofinanziate, in alcuni casi, con fondi comunali o con l accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il Sindaco evidenzia, quindi, che i quadri economici iniziali delle opere non prevedevano alcuna somma per gli incentivi per la progettazione e che tali somme sono state richieste dai tecnici comunali dopo l ultimazione dei lavori e pertanto non è possibile trovare copertura alle suddette spese nell ambito dei quadri economici già approvati. Conseguentemente, il Sindaco, rilevato che sia il mutuo che i fondi regionali ed i cofinanziamenti comunali sono incapienti, richiede il parere della Sezione per accertare se sia possibile, a lavori ultimati, modificare i relativi quadri economici al fine di aggiungere le spese per incentivi per la progettazione ai sensi dell art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 aumentando di pari importo il totale complessivo del quadro economico e ponendo le suddette spese a carico del bilancio comunale. 1
2 Considerato in DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell Ente e pertanto legittimato a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, l art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità. La Corte dei Conti, secondo il disposto dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di contabilità pubblica. Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione 2
3 finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. Il quesito sottoposto all esame di questa Sezione appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché inerente l interpretazione della normativa sulla corresponsione degli incentivi di progettazione interna destinata ad incidere direttamente sulla gestione del bilancio dell Ente. L articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevede che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Preliminarmente, questa Sezione osserva che gli enti devono prevedere, in via analitica, nell apposito regolamento, richiamato dall art. 92, comma 5, del D. Lgs. 3
4 n. 163/2006, i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell incentivo alla progettazione interna. Con la deliberazione n. 114/PAR/2014 del 28/05/2014, questa Sezione ha, infatti, evidenziato che modalità e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. In assenza del regolamento e della precedente contrattazione decentrata, la corresponsione è illecita e determina danno erariale. La percentuale complessiva effettiva delle somme destinate all incentivo è predeterminata in sede regolamentare in rapporto all entità e complessità dell opera da realizzare. Perciò il regolamento deve consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori. La Sezione, con la citata deliberazione, ha, inoltre, precisato che la corresponsione dell incentivo può essere disposta solo a favore dei seguenti soggetti in organico all amministrazione: responsabile del procedimento; incaricati della redazione del progetto; incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione dei lavori; incaricati del collaudo e collaboratori dei soggetti predetti. La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ha chiarito che il cosiddetto incentivo alla progettazione, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore attribuisce un compenso ulteriore e speciale, in deroga ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico rinviando ai regolamenti dell amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 97/2014/SRCPIE/PAR del 20/05/2014 e n. 44/2014/SRCPIE/PAR del 7/03/2014, Sezione regionale di controllo per l Umbria, deliberazione n. 119/2013/PAR del 5/07/2013, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 17/2013 del 31/01/2013). L art. 13, comma 1, del recente D. L. 24/06/2014 n. 90 ha inserito, nel predetto articolo 92, il comma 6 bis che vieta la corresponsione dei predetti incentivi di progettazione al personale con qualifica dirigenziale proprio in ragione del principio di onnicomprensività del trattamento economico espressamente richiamato dalla novella normativa. 4
5 Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 4/04/2014, ha chiarito che, deve ritenersi determinante, non tanto il nomen juris attribuito all atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un opera pubblica, ed ha ribadito che, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di onnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico. L articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Questa Sezione, alla luce del disposto predetto art. 93, comma 7, già con la deliberazione n. 8/PAR/2007 del 14/05/2007, aveva, quindi, evidenziato che le risorse finanziarie destinate agli incentivi per la progettazione devono essere ex lege previste nel quadro economico di ogni singola opera pubblica atteso che il legislatore ha inteso considerare in modo unitario la spesa complessiva destinata alla realizzazione di un opera pubblica e conseguentemente si era specificato che l allocazione in bilancio di tali risorse deve essere effettuata al titolo II della spesa relativo alla spesa in conto capitale atteso che è destinata a seguire gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche. Con la su citata deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha, inoltre, richiamato la propria precedente delibera n. 16/SEZAUT/2009/QMIG del 9/11/2009 che aveva affermato per gli incentivi per la progettazione interna, la natura di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso, nell alveo della gestione corrente, ed è iscritta nel titolo I della spesa. Ritiene, quindi, la Sezione che, successivamente alla realizzazione di un opera pubblica, non sia consentito modificare i quadri economici al fine di aggiungere le 5
6 spese per incentivi per la progettazione interna rilevato che secondo l impostazione prescelta dal legislatore, le risorse destinate agli incentivi per la progettazione debbano trovare copertura, ai sensi dell art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, nell ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa. P Q M Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Torremaggiore (FG). Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 18 luglio Il Magistrato Relatore F.to Stefania Petrucci Il Presidente f.f. F.to Luca Fazio Depositata in Segreteria il 18 luglio 2014 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo 6
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