Legge 22 maggio 1971, n. 349 PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI

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1 Legge 22 maggio 1971, n. 349 PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI Articolo 1 La Puglia è Regione autonoma nell unità della Repubblica italiana nata dalla Resistenza. La Regione esercita i suoi poteri secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato. La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità pugliese; garantisce, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale. Articolo 2 La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana; concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina della attività economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini e per realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Articolo 3 La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale dell azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale; partecipa, con proprie iniziative, all attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese; provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione; fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno. Articolo 4 La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi; concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell ambiente ecologico, del paesaggio; pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva; attua le iniziative necessarie all approvvigionamento idr ico del territorio. Articolo 5 La Regione interviene con misure atte a favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale. Articolo 6 La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino; ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale in tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali; predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici ed antifortunistici; elabora ed attua la programmazione ospedaliera nell ambito di una politica regionale di piano, coordinando e controllando l attività della case di cura private; promuove la gestione democratica degli organismi di base; cura l attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale. Articolo 7 La Regione cura l istruzione professionale al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani; disciplina l addestramento professionale per la formazione e la qualificazione dei lavoratori in modo da favorirne l inserimento nel mondo del lavoro; attua un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio.

2 Articolo 8 La Regione promuove una politica organica dell educazione permanente; disciplina l attività dei musei, delle istituzioni di storia di arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d intesa con le Università della Regione e con gli enti interessati; concorre allo sviluppo della ricerca scientifica. Articolo 9 La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione che garantisca dignità alla persona umana: promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l esercizio di tale diritto; coordina, d intesa con lo Stato per la parte di sua competenza, i piani di sviluppo dell edilizia economica e popolare. Articolo 10 La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regionale al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predisponendo provvidenze particolari per i lavoratori e gli studenti. Articolo 11 La Regione adegua i mezzi dell attività programmatoria in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell articolo 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi; assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l utilizzazione delle risorse idriche per l irrigazione e per gli usi civili nelle campagne: stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità rurale; agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice; cura il rinnovamento delle strutture produttive; promuove la qualificazione professionale degli addetti; incentiva e coordina la sperimentazione agraria; interviene con adeguate misure per l incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche di intesa con le altre Regioni; adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia; tutela ed incrementa il patrimonio forestale; assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane. La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne; disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico: Articolo 12 La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia; cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idrotermali; promuove il rinnovamento e l ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri. Articolo 13 La Regione adotta iniziative adeguate per l organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività culturali ed a quelle sportive dilettantistiche; favorisce l associazionismo giovanile e promuove l istituzione di servizi sociali della gioventù. Articolo 14 La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dell artigianato e ne promuove lo sviluppo; adotta iniziative per stimolarne l attività; incentiva la formazione di nuove imprese ed incrementa l istruzione artigiana; promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; favorisce con apposite norme d incentivazione l artigianato artistico. Articolo 15 La Regione, con il concorso dello Stato previsto dall articolo 119, terzo comma della Costituzione, predispone piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, atte a favorire la rinascita economica e sociale della Puglia e provvede alla loro esecuzione.

3 Articolo 16 La Regione individua nel fenomeno dell emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità pugliese; cura, nel quadro della programmazione, il superamento delle condizioni che la determinano; promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati. Articolo 17 La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro; promuove l associazionismo dei lavoratori dipendenti ed autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza. Articolo 18 La Regione promuove e sostiene la costituzione di enti comprensoriali. Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province. Articolo 19 La Regione può istituire Circondari a norma dell articolo 129, secondo comma, della Costituzione. La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici. Articolo 20 Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato. TITOLO I L organizzazione Articolo 21 La Regione comprende il territorio delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ed ha per capoluogo la città di Bari. Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale. Articolo 22. Sono organi della Regione Puglia: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Capo I IL CONSIGLIO Articolo 23 Il Consiglio tiene la sua prima seduta non prima del sedicesimo e non oltre il trentesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta. Articolo 24 Fino all elezione dell Ufficio di presidenza del Consiglio l Ufficio provvisorio di presidenza è costituito dal Consigliere più anziano di età, che funge da Presidente e dai due Consiglieri più giovani che fungono da segretari. Articolo 25 Dopo la costituzione dell Ufficio provvisorio di presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno. Articolo 26 L Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. L elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun Consigliere, si procede a nuova votazione ed è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l elezione abbia lo stesso risultato s intende eletto il Consigliere più anziano di età. All elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate ed a scrutinio

4 segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti si applica la norma del quarto comma del presente articolo. I componenti dell Ufficio di presidenza restano in carica per l intera legislatura. Articolo 27 Il Consiglio regionale: a) determina l indirizzo politico della Regione; b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta Regionale: c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; d) determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale; e) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni e, ove occorra, l esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera l assunzione di mutui e l emissione di prestiti; f) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato; g) approva il piano urbanistico regionale; h) delibera l istituzione dei tributi regionali; i) delibera l istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; l) formula proposte di legge alle Camere in materia non rientranti nella sua competenza normativa; m) esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione; n) indirizza voti alle Camere ed al Governo; o) nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonché le Commissioni o i membri di esse demandati genericamente alla Regione; p) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Articolo 28 Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione. Articolo 29 I Consiglieri rappresentano l intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell esercizio delle loro funzioni. Articolo 30 I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L esercizio di tale diritto è disciplinato da un regolamento. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia di provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all esercizio del loro mandato. Hanno inoltre diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali. Articolo 31 Al Presidente del Consiglio regionale e ai membri dell Ufficio di presidenza è corrisposta un indennità di carica fissata con legge regionale. Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità. Articolo 32 Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente. Può anche essere convocato: a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale; b) su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica. L adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di convocazione. Articolo 33 L ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le norme del Regolamento. Articolo 34 Il Regolamento del Consiglio disciplina l istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva

5 sul totale dei membri delle Commissioni. Ogni Consigliere può assistere al lavoro delle Commissioni permanenti con diritto di parere scritto. Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge e le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e danno il parere su provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento. Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli Uffici dell amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno facoltà anche di chiedere l esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio. Il Regolamento prevede e disciplina la costituzione ed il funzionamento di Commissioni speciali e di inchiesta. Articolo 35 Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno. Articolo 36 Il Consiglio delibera con l intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale. Articolo 37 Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione. Articolo 38 Il Consiglio ha piena autonomia funzionale e contabile interna che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita in conformità del proprio regolamento interno. CAPO II LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE Articolo 39 La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie. Articolo 40 All elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, alla vice Presidenza e agli Assessorati, con l indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati. Con l intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta. Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purché sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. Entro dieci giorni dall elezione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente. Il programma è approvato a maggioranza dei votanti. La votazione avviene per appello nominale. Articolo 41 L attività della Giunta è collegiale. Spetta alla Giunta regionale: a) predisporre il bilancio di previsione da presentare al Consiglio almeno quattro mesi prima dell inizio dell esercizio ed il conto consuntivo da sottoporre all approvazione del Consiglio non oltre quattro mesi dalla fine dell esercizio cui si riferisce; b) adottare, oltre ai provvedimenti amministrativi di competenza, tutti quelli necessari per l attuazione dei provvedimenti di massima adottai dal Consiglio;

6 c) predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l attuazione; d) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l esecuzione di opere pubbliche e l organizzazione di servizi pubblici, indicati nel bilancio di previsione con il relativo stanziamento; e)amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; f) deliberare i contratti della Regione; g) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; h) deliberare sui ricorsi alla Corte Costituzionale; i) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale; l)esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate alla competenza del Consiglio regionale. Articolo 42 Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio. Articolo 43 La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l approvazione della proposta di revoca e la presa d atto da parte del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Articolo 44 La proposta di revoca del Presidente della Giunta e della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determinazioni del Consiglio non prima dell ottavo giorno successivo alla notifica e non oltre il quindicesimo giorno dalla stessa data. Sulla proposta il Consiglio delibera con l intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei votanti. Articolo 45 Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente. Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio. Le dimissioni e la revoca del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell intera Giunta. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e della Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, salvo gli obblighi di bilancio e di legge. Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta; il Presidente può subordinare la permanenza in carica all accoglimento della proposta in discussione. Articolo 46 Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario di Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio, a norma di legge, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell articolo 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione. Articolo 47 Nell ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per decadenza, fino all elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. Articolo 48 Nell ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando le relative funzioni al altro componente la Giunta.

7 Nell ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni. Articolo 49 La Giunta delibera con l intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Articolo 50 La Giunta può adottare un Regolamento interno per l esercizio delle sue attribuzioni. Articolo 51 Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali; c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest ultimo; d) convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l ordine del giorno, ne dirige e coordina l attività; e) sottoscrive gli atti della Regione; f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto; g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonché una relazione sull attività dell amministrazione regionale; i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Articolo 52 Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un indennità di carica. TITOLO II Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti Articolo 53 Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell articolo 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio. Articolo 54 L iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque ed a ciascun Consiglio provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli. Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno quindicimila elettori. Le ulteriori modalità per l esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con legge regionale. Articolo 55 Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Articolo 56 Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Articolo 57 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall approvazione, dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi

8 componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell articolo 127 della Costituzione. Articolo 58 La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell articolo precedente. Il testo è preceduto dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga. Nell ipotesi di cui al comma secondo dell articolo precedente, la formula è così modificata: Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga. Nell ipotesi di cui al comma terzo dell articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte Costituzione o delle Camere. Al testo della legge segue la formula: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Articolo 59 La Legge ed i regolamenti di cui all articolo 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all ultimo comma dell articolo 117 di essa entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Articolo 60 La promulgazione e l entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta. Articolo 61 I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo con votazione finale; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi. Non occorre il visto del Commissario del Governo. Articolo 62 Apposite norme, che possono anche essere inserite nel Regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell audizione di rappresentanti degli enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini. In ogni caso deve essere consentita l audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare. Saranno, altresì, determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentanze di cui al primo comma. TITOLO III L amministrazione regionale Articolo 63 L istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le popolazioni interessate. Articolo 64 La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali per l esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all atto della delega. Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse. La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione. Per la utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d intesa con le amministrazioni interessate.

9 Articolo 65 Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non tiene luogo della notifica alle persone direttamente interessate. Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali. Articolo 66 Se un ufficio non risponde entro trenta giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell istanza. Articolo 67 L ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative tabelle organiche sono approvate con legge regionale. TITOLO IV Finanze e bilancio Articolo 68 La Regione ha autonomia finanziaria e un proprio demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali. Articolo 69 Le entrate della Regione sono costituite: a) dai redditi del suo patrimonio; b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale; c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi; d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali; e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell articolo 119 della Costituzione; f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata. Articolo 70 La legge regionale disciplina l ordinamento contabile della Regione. L esercizio finanziario coincide con l anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il trenta agosto dell anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il quindici dicembre. L esercizio provvisorio, del bilancio può essere concesso con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio: a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale; b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale. I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame a seguito della approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale. Articolo 71 Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il trentuno luglio. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta.al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese

10 erogate dagli enti ed aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. TITOLO V Referendum Articolo 72 E indetto referendum popolare per deliberare l abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali. Non è ammesso il referendum per l abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a maggioranza dai due terzi del Consiglio, tributarie e di bilancio. La proposta, sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L esercizio del referendum è disciplinato con legge regionale. TITOLO VI Revisione Statuto Articolo 73 La revisione e l abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo dell articolo 123 della Costituzione. Nessuna iniziativa per la revisione e l abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall entrata in vigore dello Statuto o dall ultima modifica. Un iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione. L abrogazione dello Statuto è disposta con la legge di adozione del nuovo Statuto. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.

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