NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS 385 DEL 1/9/1993 Delibera CICR del 4/3/2003)

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1 Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro ,00 Riserve Euro ,99 Numero REA FI Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca ABI Codice Gruppo Iscrizione all Albo delle Banche presso la Banca d Italia n NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS 385 DEL 1/9/1993 Delibera CICR del 4/3/2003) DECORRENZA 16/05/2008 Foglio Informativo SERVIZIO POS VIRTUALE WEB & CASH CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Il servizio prevede l installazione presso gli esercenti di un terminale collegato con la Banca che consente, tramite l accettazione di carte PagoBancomat abilitate e di carte di credito, il regolamento degli acquisti effettuati attraverso un sistema di trasferimento di fondi. I circuiti abilitati al servizio sono: - CartaSì (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro e JCB) - American Express - Diners CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 1. Canone del servizio o Un anno gratuito o Successivamente: Euro 92,00 annue 2. Commissioni o Carte di credito: 4,00% sul transato 3. Valuta di accredito o Il giorno successivo alla data di negoziazione 4. Regolamentazione contabile o Un accredito per ogni tipologia di circuito 5. Fatturazione o Fine mese (canoni + merchant fee) Pagina 1 di 9

2 CARTASI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO 1. Oggetto dell accordo. La Società firmataria (di seguito denominata Esercente) si impegna a fornire, alle condizioni e con le modalità appresso indicate, merci e/o servizi ai titolari di carte di credito recanti la denominazione CartaSì, MasterCard e Visa e JBC nonché ai titolari di tutte le altre carte comunicate ai sensi del successivo art. 10. La CartaSi S.p.A. (di seguito denominata Emittente) si impegna, secondo le condizioni e con le modalità appresso indicate, al pagamento delle forniture effettuate dall Esercente. 2. Caratteristiche formali della carta. Le carte di credito sopra menzionate, delle quali verrà rimesso fac-simile a stampa, potranno subire, nelle loro caratteristiche formali, modificazioni che saranno di volta in volta comunicate all Esercente. 3. Accettazione della carta. La carta di credito deve essere accettata dall Esercente a condizione che: a) sia utilizzata per l acquisto di beni e/o servizi che costituiscono oggetto della sua attività; b) sia presentata entro il periodo di validità indicato sulla stessa e comunque mai oltre la scadenza; c) riporti in rilievo il nome del Titolare e il numero della carta e il periodo di validità o la data di scadenza; d) abbia le caratteristiche formali di cui al precedente art. 2; e) non presenti abrasioni o alterazioni rilevabili con la particolare diligenza professionale richiesta dall art. 1176, 2 comma C.C.; f) non sia stata inserita negli elenchi delle carte non valide (revocate, smarrite o sottratte) predisposti dall Emittente. In ogni caso non può essere accettata la carta presentata da persona diversa dal Titolare il cui cognome, nome e firma debbono risultare dalla carta stessa. L Esercente, in caso di dubbio, è tenuto ad accertare l identità del titolare mediante idoneo documento di identificazione, provvedendo ad annotarne gli estremi sull ordine di pagamento. L Esercente deve chiedere all Emittente la preventiva autorizzazione ad accettare la carta quando l importo totale degli acquisti effettuati, a fronte di una medesima carta ed in uno stesso giorno, superi il limite di spesa assegnato all Esercente con lettera raccomandata i cui contenuti fanno parte integrante del presente accordo. Tale limite potrà essere variato dall Emittente in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all Esercente medesimo. Le operazioni concluse dall Esercente senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione di cui al precedente comma, ovvero con qualsiasi artificio volto ad eludere la procedura quale, a titolo esemplificativo, il frazionamento di singole operazioni di acquisto in più ordini di pagamento non verranno comunque riconosciute valide dall Emittente che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse. 4. Ordini di pagamento. L Esercente è tenuto a compilare completamente gli ordini di pagamento ed i riepiloghi di cui al terzo comma del successivo art. 5 secondo le indicazioni riportate sugli stessi ed utilizzando esclusivamente i moduli forniti gratuitamente dall Emittente ed apposita stampigliatrice.non sono validi gli ordini di pagamento redatti senza l osservanza di quanto prescritto dal comma precedente ed in particolare quelli che siano stati formati o sottoscritti irregolarmente o che siano illeggibili o incompleti nei dati. L Esercente è tenuto a far sottoscrivere in sua presenza gli ordini di pagamento ed a controllare la corrispondenza con la firma apposta sulla carta stessa; in caso di dubbio, l Esercente è tenuto a confrontare tale firma anche con quella apposta su idoneo documento di identificazione, provvedendo ad annotarne gli estremi sull ordine di pagamento ed a richiedere, indipendentemente dal limite di spesa assegnatogli, l autorizzazione di cui al terzo comma del precedente art. 3. L Esercente è tenuto a consegnare al Titolare della carta copia dell ordine di pagamento, trattenendone presso di sé altra copia, conservandola al fine di rendere possibili ricerche e controlli da parte dell Emittente, con obbligo di esibizione, entro 30 giorni dalla richiesta, all Emittente che potrà estrarne copia. 5. Modalità di pagamento. L originale degli ordini di pagamento deve essere presentato al più presto, e comunque entro il termine massimo di 5 giorni, all incasso. In caso di superamento di tale termine l Emittente potrà non onorare gli ordini di pagamento. La presentazione all incasso dovrà avvenire esclusivamente presso una Banca aderente al sistema ove l Esercente intrattiene un rapporto di conto corrente i cui estremi siano confermati dalla Banca medesima all Emittente. All atto della presentazione l Esercente compilerà l apposito modulo di riepilogo fornito gratuitamente dall Emittente detraendo dall importo lordo la commissione prevista, la cui misura percentuale verrà indicata nella lettera raccomandata di cui al terzo comma del precedente art. 3.L importo netto verrà riconosciuto, mediante accredito salvo buon fine, sul conto corrente di cui al precedente secondo comma.le commissioni calcolate dall Esercente e detratte nei riepiloghi saranno mensilmente oggetto di un estratto conto emesso dall Emittente. Sullo stesso estratto conto saranno evidenziate eventuali differenze, per errori di calcolo rispetto alla commissione pattuita o per altri errori rilevati nei riepiloghi, e le relative ragioni di credito o di debito per conguaglio, che potranno essere regolate dall emittente, di propria iniziativa, sul conto corrente di cui al precedente secondo comma.per effetto del pagamento, l Emittente si surroga in tutti i diritti, azioni ed eventuali Pagina 2 di 9

3 garanzie dell esercente nei confronti del Titolare della carta.resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi è ad esclusivo carico dell Esercente. 6. Note di storno. L esercente, qualora ritenga di accogliere l eventuale richiesta di restituzione o sostituzione della merce, ovvero di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio, non può, successivamente alla presentazione degli ordini di pagamento relativi all operazione, restituire denaro al Titolare della carta ma deve regolare la transazione emettendo la nota di storno; a tal fine deve utilizzare gli appositi moduli fornitigli dall Emittente, compilandoli secondo le indicazioni riportate negli stessi.non sono valide le note di storno redatte senza l osservanza di quanto prescritto dal comma precedente ed in particolare quelle che sono state formate o sottoscritte irregolarmente o che siano illeggibili o incomplete nei dati. L Esercente è tenuto ad osservare, anche per la nota di storno, gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma del precedente art. 4. La nota di storno non può essere emessa decorsi 30 giorni dalla data di emissione dei corrispondenti documenti di spesa.per il regolamento delle note di storno l Esercente seguirà le medesime procedure di cui il primo e secondo comma del precedente art. 5 e la Banca provvederà a riconoscere l importo all Emittente addebitando il conto corrente dell Esercente. 7. Sospensione e rimborso dei pagamenti. Le operazioni effettuate dall Esercente senza l osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico dell Emittente.E facoltà dell Emittente sospendere il pagamento di quanto dovuto all Esercente, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite; a tal fine l Emittente ha facoltà di ritirare, o far ritirare dalla banca incaricata dell incasso, gli ordini di pagamento. L Esercente si impegna a fornire all Emittente ogni notizia e informazione su tutte le operazioni effettuate ed in particolare su quelle relative agli ordini di pagamento per i quali fosse stata dall Emittente disposta la sospensione del pagamento nonché a consentire all Emittente medesimo ogni possibile controllo relativo alle singole operazioni effettuate. La comunicazione di sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale. L Emittente ha comunque diritto al rimborso, anche nell interesse di terzi, di quanto corrisposto all Esercente, nel caso di ordini di pagamento già pagati e che risultassero successivamente irregolari ai sensi delle condizioni di cui al presente accordo addebitando di propria iniziativa il conto corrente bancario dell Esercente medesimo. 8. Doveri dell Esercente. L Esercente è tenuto a: a) onorare la carta di credito anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell anno e ad astenersi dal proporre altri mezzi di pagamento o di credito; b) applicare ai Titolari della carta gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti all epoca dell uso della carta; c) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al Titolare della carta con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) onorare la carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente; e) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, all esterno o all interno dell esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dall Emittente; f) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del presente accordo; g) approvvigionarsi tempestivamente, presso l Emittente o presso la propria banca, tutto il materiale necessario per l esecuzione del presente accordo (ordini di pagamento, note di storno, ecc.) h) non presentare alcun ordine di pagamento prima della consegna della merce o della fornitura del servizio al Titolare della carta. Nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, l Esercente provvede a conservare la prova dell avvenuta consegna o spedizione della merce stessa dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna; i) consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni curate dall Emittente e indirizzate ai Titolari delle carte o al pubblico in genere, esonerando l Emittente stesso da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze; l) segnalare immediatamente all Emittente la cessazione dell attività, la cessione dell azienda, mutamenti in genere della proprietà o della gestione della stessa nonché il cambiamento di indirizzo o di denominazione, assumendo a suo carico ogni conseguenza che potesse derivare dall omissione o dal ritardo di tale segnalazione; m) istruire adeguatamente il proprio personale addetto circa le modalità di esecuzione del presente accordo affinché la carta sia accettata prontamente e correttamente; n) trattenere e conservare copia degli ordini di pagamento e delle note di storno per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data dell operazione per consentire ricerche e controlli da parte dell Emittente; Pagina 3 di 9

4 o) trattenere ed obliterare la carta allo stesso esibita, nel caso in cui risulti inserita nell elenco delle carte non valide di cui all art. 3, lett. F), ovvero qualora ne faccia espressa richiesta l Emittente, dandone, in entrambi i casi, immediata comunicazione all Emittente medesimo. Nel caso di inosservanza, da parte dell Esercente, degli obblighi e delle regole comportamentali posti a suo carico dal presente accordo, l Emittente si riserva di non onorare gli ordini di pagamento conclusi senza l osservanza di detti obblighi e regole ovvero di sospendere l efficacia del contratto ovvero ancora di esercitare il proprio diritto di recesso. 9. Dati informativi riguardanti l Esercente. L Esercente anche per il periodo successivo alla vigenza del presente accordo, acconsente che il suo nominativo ed i suoi dati identificativi vengano inseriti in un elenco comune formato da società emittenti carte di credito, relativo agli esercizi presso i quali sono state negoziate carte rubate, smarrite, contraffatte o falsificate o comunque da chiunque utilizzate con modalità e per scopi non conformi alle finalità del presente accordo, nonché qualora versi in condizioni che denotino le sue incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, esonerando l Emittente stesso da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza obbligo di comunicazione di tale inserimento. 10. Estensione dell accordo ad altre carte. L Esercente onorerà con le stesse modalità ed alle stesse condizioni contenute nel presente accordo, e a quelle che saranno successivamente comunicate ai sensi del successivo art. 11, eventuali altre carte di cui l Emittente si riserva di precisare di volta in volta denominazione e caratteristiche, anche in relazione ad ulteriori funzioni della carta che saranno precisate in futuro, mediante comunicazione scritta all Esercente. In caso di dissenso, l Esercente è tenuto a darne notizia all Emittente, a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma. 11. Variazione delle condizioni. L Emittente ha facoltà di apportare modifiche alle norme contenute nel presente accordo. Tali modifiche si considereranno immediatamente ed automaticamente accettate dall Esercente salvo che questi notifichi, a mezzo lettera raccomandata, all Emittente il proprio dissenso non oltre il termine essenziale di 15 giorni dalla comunicazione. L Emittente ha facoltà di modificare altresì le condizioni economiche indicate nel presente accordo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole all Esercente, le prescrizioni, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui testo è affisso nei locali aperti al pubblico dall Emittente medesimo, e delle relative disposizioni di attuazione. 12. Durata dell accordo. Il presente accordo ha validità sino a quando una delle parti, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, ne dia disdetta mediante comunicazione da inoltrare alla controparte con qualsiasi mezzo, anche verbale, che consenta la conoscenza della disdetta stessa.in ogni caso di risoluzione e/o di cessazione del presente accordo l Esercente è tenuto all immediata restituzione di tutto il materiale consegnato in uso dall Emittente, nonché a eliminare le vetrofanie relative al servizio. 13. Sospensione dell accordo. L Emittente ha facoltà di sospendere, con efficacia immediata, a suo insindacabile giudizio l operatività del presente accordo, dandone comunicazione all Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi poi per iscritto, che consenta la conoscenza della sospensione stessa. 14. Foro competente. Per qualunque controversia connessa con l interpretazione o l esecuzione del presente accordo il foro competente è soltanto quello di Milano. 15. Operazioni effettuate tramite terminali P.O.S. Per le operazioni effettuate tramite terminali P.O.S. si rinvia alle clausole particolari, integrative del presente accordo, regolanti i rapporti tra l Emittente e gli Esercenti abilitati all utilizzo di tali terminali. SEZIONE I - OGGETTO Con l entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, CartaSi S.p.A. (in seguito Società), con Sede legale in Roma, Via Otricoli, 21 e Direzione Generale in Milano, Corso Sempione, 55, intermediario finanziario iscritto all Elenco speciale di cui all art. 107 del d.lgs , n. 385 (T.U. in materia bancaria e creditizia), e successive modifiche ed integrazioni è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l utilizzo dei dati personali della propria clientela, in qualità di Titolare del trattamento dei dati stessi. SEZIONE I - FONTE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 10, 3 comma della legge 675/96, si informa che i dati personali in possesso della Società vengono raccolti, per suo conto, dalla Banca presso la quale il cliente sottoscrive il modulo di richiesta della carta di pagamento. I dati possono essere raccolti anche a seguito dell utilizzo della carta da parte del Titolare stesso presso le Banche aderenti al circuito CartaSi e presso gli esercenti convenzionati in Italia e all estero. In entrambi i casi, i dati così acquisiti vengono trattati nel rispetto della citata legge e comunque con la riservatezza a cui si è sempre ispirata l attività della Società. SEZIONE I - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali sono trattati dalla Società con le seguenti finalità: - Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, per l acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di emissione della carta di pagamento e per l esecuzione degli Pagina 4 di 9

5 obblighi contrattualmente assunti dalla Società (ad esempio gestione dei servizi di pagamento, elaborazione e invio degli estratti conto). - Finalità connesse all adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. - Finalità funzionali a: * rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull attività svolta dalla Società, eseguite direttamente, ovvero attraverso società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; * ricerche di mercato; * informazione e promozione di prodotti o servizi della Società o di terzi mediante annunci commerciali inseriti nelle newsletter ( AppuntiSi ) allegate agli estratti conto. SEZIONE I - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati dalla Società canali innovativi di contatto con la clientela e di comunicazione commerciale interattiva quali, ad esempio, i chioschi multimediali. SEZIONE I - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI I moderni strumenti di pagamento richiedono per la loro natura una serie di trasmissioni di dati per il perfezionamento delle transazioni effettuate dalla clientela. Ad esempio, nel caso delle carte di pagamento, il trasferimento dei dati delle transazioni dall esercente alla Banca del Titolare della carta per l addebito delle spese. Inoltre, per lo svolgimento di parte della sua attività, la Società si rivolge - come tutte le grandi imprese - anche a soggetti terzi per le elaborazioni di dati necessarie all esecuzione del contratto concluso con la clientela ( trattamenti correlati ). Più precisamente, la trasmissione a terzi dei dati personali della clientela può avvenire per: - la gestione dei servizi di pagamento anche tramite i Circuiti Internazionali; - la raccolta, l elaborazione e l archiviazione, su supporto documentale, informatico o telematico, dei dati personali della clientela; - l elaborazione, la stampa, l imbustamento e l invio degli estratti conto periodici e delle altre comunicazioni alla clientela nonché l archiviazione di tali comunicazioni; - la prevenzione delle frodi e la rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio la comunicazione dei movimenti alle Banche per la gestione del rischio connesso all utilizzo della carta); - il recupero dei crediti, tramite società specificamente preposte (collectors) e studi legali; - l eventuale gestione delle contestazioni per conto della clientela, anche tramite i Circuiti Internazionali; - la gestione dei servizi di assistenza alla clientela. Lo svolgimento - diretto o tramite i soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati (in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento dei dati personali) - delle attività elencate è strumentalmente collegato in modo stretto ed ineliminabile con l esecuzione da parte della Società dei contratti stipulati con la clientela. L elenco dei soggetti terzi di cui sopra è disponibile presso le sedi della Società e può essere consultato sul sito Internet o richiesto telefonicamente al Servizio Clienti CartaSi. SEZIONE II Al fine di fornire alla clientela un servizio sempre migliore, la Società ha poi la necessità di verificare e di promuovere la qualità dei servizi e dei prodotti offerti. A tal fine può trasmettere dati relativi ai propri clienti a società esterne che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi, tramite specifiche interviste personali o telefoniche, questionari o ricerche di mercato, se la Società abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative e se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi. La Società può, inoltre, concedere spazi a primarie società esterne sulle comunicazioni inviate alla propria clientela, al fine di permettere a queste di promuovere i propri prodotti/servizi. La Società, solo previo specifico consenso del cliente, potrà comunicare alla Banca presso la quale lo stesso ha richiesto l emissione della carta e/o alla Banca presso la quale è domiciliato l addebito delle spese, informazioni relative a tutte le operazioni effettuate con la carta di pagamento, al fine di consentire alla Banca stessa di promuovere direttamente i propri prodotti o servizi. Il mancato consenso su tali finalità di trattamento dei dati, non avendo le stesse stretta attinenza con l oggetto principale del contratto, non pregiudicherà in alcuna misura l esecuzione del contratto medesimo. SEZIONE III Diritti di cui all art. 13 della legge n. 675/96 Pagina 5 di 9

6 L art. 13 della legge n. 675/96 conferisce ai cittadini la facoltà di esercitare specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. Più precisamente, l Interessato può richiedere la conferma dell esistenza di propri dati personali e può ottenere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma esplicita. L interessato potrà rivolgersi, a questo scopo, ai Responsabili del trattamento dei dati personali (quindi direttamente alla Società), ai soggetti terzi eventualmente designati dalla Società quali Responsabili del trattamento dei dati personali, ovvero ai soggetti terzi (Titolari del trattamento dei dati personali) ai quali i dati siano stati trasmessi conformemente a quanto sin qui illustrato. L Interessato può altresì chiedere di conoscere l origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento ed ha il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati. L Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; in particolare, ai sensi della lettera e), 1 comma, art. 13 della legge n. 675/96, potrà opporsi gratuitamente al trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario, di offerte dirette di società terze per la vendita di prodotti e servizi, di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva. SEZIONE IV L elenco dei Responsabili del Trattamento dei dati designati da CartaSi S.p.A. ai sensi dell art. 8 della legge n. 675/96 è disponibile presso le sedi della Società e può essere consultato sul sito Internet o richiesto telefonicamente al Servizio Clienti CartaSi. Siamo lieti della Vostra adesione al Diners Club d Italia S.p.A. tra gli Esercizi commerciali abilitati ad accettare le Carte di credito Diners. Abbiamo ricevuto la Vostra richiesta di adesione che in segno di accettazione ed accordo qui di seguito trascriviamo: Noi ci impegniamo ad accettare le Carte di credito del Circuito Diners Club International (di seguito definite Carta ), di cui Diners Club d Italia S.p.A. (di seguito indicato come Diners ) è licenziatario per l Italia, fornendo beni e/o servizi ai richiedenti Titolari della Carta (di seguito definiti Socio ) contro la sottoscrizione da parte loro degli appositi moduli memorandum di spesa e/o scontrino del terminale POS (di seguito definiti POS e scontrino POS ) secondo quanto previsto dalle istruzioni operative fornite da Diners. Ci obblighiamo pertanto a: 1. accettare la Carta anche per importi di minima entità, in qualunque periodo dell anno; 2. applicare ai Soci Diners gli stessi prezzi e condizioni praticate alla clientela pagante con altri mezzi di pagamento. Pertanto i prezzi dei beni e/o servizi non dovranno né potranno essere da noi maggiorati per il solo fatto di essere acquistati per mezzo della carta; 3. accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono l oggetto della nostra attività e a non corrispondere differenze e/o anticipi di contante; 4. non proporre ai Soci Diners il pagamento in contanti, con assegno e/o altri mezzi di pagamento e/o di credito, o fare difficoltà ai Soci per l accettazione della Carta con la finalità di ottenere un altra forma di pagamento; 5. non rimborsare i beni e/o servizi precedentemente ottenuti dai Soci presso il nostro Esercizio se non mediante accredito tramite Diners; 6. istruire adeguatamente il nostro personale circa le modalità di esecuzione del presente accordo affinché la Carta sia accettata prontamente e senza esitazioni; 7. esporre per tutta la durata del presente accordo in modo chiaro, all esterno e all interno del nostro Esercizio, le insegne e i contenitori Take-one Diners che ci verranno forniti gratuitamente dal Diners medesimo; 8. non portare a conoscenza del Socio, per alcuna ragione, le clausole economiche del presente accordo; 9. approvvigionarsi tempestivamente di tutto il materiale necessario per l esecuzione del presente accordo; 10. sollevare Diners da ogni responsabilità per eventuali reclami e/o rivendicazioni dei Soci relativi ai beni e/o servizi ottenuti per mezzo della Carta; 11. non inviare a Diners alcuna richiesta di pagamento prima della consegna al Socio della merce venduta né prima che sia stato reso il servizio richiesto dal Socio stesso. Nel caso che la merce venduta debba essere spedita su richiesta del Socio Diners, ci impegniamo ad assicurarla contro tutti i rischi ed a produrre la prova dell avvenuta spedizione della merce stessa. Per l accettazione della Carta ci obblighiamo ad eseguire le seguenti operazioni: a) accertarci che la Carta presentata non sia fra quelle segnalateci da Diners, tramite telegramma, Postel o altro mezzo, come carta da non accettare; b) controllare che il termine di validità indicato sulla Carta non sia scaduto; c) verificare che la Carta sia debitamente sottoscritta nell apposito spazio, dalla persona il cui nome è impresso sulla Carta medesima; d) verificare che il numero della Carta e la firma apposta dal Socio sullo scontrino Pos e/o memorandum di spesa siano conformi a quelli riportati sulla Carta; Pagina 6 di 9

7 e) utilizzare esclusivamente il POS (laddove disponibile) per tutte le richieste di autorizzazione e il perfezionamento delle transazioni. Qualora non esista il POS o lo stesso sia momentaneamente fuori uso e l ammontare della spesa superi il livello di autorizzazione giornaliero (chiaramente indicato nella prima pagina della presente domanda di affiliazione), richiedere telefonicamente a Diners il numero di autorizzazione, trascrivendolo, in caso affermativo, sul memorandum di spesa. Prendiamo atto che il livello di autorizzazione, di cui al comma precedente, potrà essere variato di tanto in tanto, in più o in meno, da Diners per giustificati motivi; f) trasmettere quotidianamente a Diners i memorandum di spesa seguendo le istruzioni operative fornite da Diners; g) conservare la copia degli scontrini POS e/o memorandum di spesa per un periodo pari a dodici mesi dalla data di effettuazione della spesa; h) fornire a Diners copia del memorandum di spesa o scontrino POS entro sette giorni dalla data dell eventuale richiesta ricevuta da Diners. Riconosceremo a Diners la commissione, indicata nell apposita casella della prima pagina della presente domanda di affiliazione, su ciascuna spesa effettuata con la Carta. Prendiamo atto che le spese effettuate con la Carta saranno liquidate da Diners secondo le seguenti modalità: A) Pagamento di spese effettuate con l utilizzo POS. 1) Tutte le transazioni effettuate e da noi trasmesse direttamente alla Banca o Ente da essa delegato daranno luogo ad accredito sul conto corrente bancario da noi indicato con valuta fissa come definito dall accordo in essere tra Diners e la Banca. In particolare il conto corrente da noi indicato sarà accreditato per un importo pari all ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni dovute a Diners), ovvero per un importo pari all ammontare lordo delle transazioni conformemente alle modalità operative adottate dalla Banca o Ente proprietario del POS. Nel caso di accredito lordo, Diners addebiterà mensilmente il conto corrente da noi indicato per un importo pari all ammontare delle commissioni relative alle operazioni del mese con valuta fissa al giorno 30 del mese stesso. 2) Tutte le transazioni effettuate tramite POS e da noi trasmesse direttamente a Diners e ricevute da quest ultimo entro le ore di ogni venerdì saranno liquidate al netto delle commissioni di spettanza di Diners con accredito sul conto corrente bancario da noi indicato con valuta fissa il giovedì della settimana successiva. B) Pagamento di spese effettuate con sottoscrizione di memorandum di spesa inviati direttamente a Diners. I memorandum di spesa dovranno essere inviati a Diners giornalmente e comunque dovranno essere ricevuti da Diners entro massimo 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l operazione a cui si riferiscono. Tutti i memorandum di spesa ricevuti entro le ore di ogni venerdì verranno liquidati da Diners, al netto delle commissioni di propria spettanza con accredito sul conto corrente bancario da noi indicato con valuta fissa il giovedì della settimana successiva. C) Pagamento di spese effettuate con sottoscrizione di memorandum di spesa negoziati in Banca. Ci obblighiamo a negoziare i memorandum di spesa secondo le indicazioni ricevute da Diners e in particolare utilizzando per la negoziazione in Banca esclusivamente le buste personalizzate fornite da Diners. L ammontare, al netto delle commissioni di spettanza Diners, sarà accreditato sul conto corrente da noi indicato con valuta fissa come definito dall accordo in essere tra Diners e la Banca. Conveniamo espressamente che Diners resta surrogato in tutti i nostri diritti nei confronti di quei Soci per i quali Diners ha provveduto a liquidarci le spese effettuate. Conveniamo altresì espressamente che nei casi sottoindicati Diners ci sospenderà il pagamento delle spese effettuate con la Carta, ovvero, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, Diners sarà da noi rimborsato per l importo corrispostoci: a) la Carta non recava la firma del Socio, ovvero il suo termine di validità era già decorso o comunque era fra quelle da non accettare a norma dell art. 2 punto a); b) la Carta era stata accettata per un importo eccedente il livello di autorizzazione richiamato all art. 2 lettera e) senza richiedere il preventivo benestare al Diners, ovvero qualora il benestare richiesto fosse stato rifiutato da Diners, ovvero concesso per un importo inferiore a quello del memorandum di spesa ; c) il memorandum di spesa o scontrino POS non era compilato in modo tale da permettere l identificazione del Socio, ovvero non era firmato o la firma ivi apposta non corrispondeva a quella risultante sulla Carta, oppure detto memorandum di spesa perveniva al Diners dopo 30 giorni dalla sua emissione; d) il numero della Carta stampato sullo scontrino POS era diverso dal numero riportato sulla Carta; Pagina 7 di 9

8 e) il memorandum di spesa o scontrino POS era relativo a beni e/o servizi che non costituiscono l oggetto della nostra attività o ad anticipi di denaro contante. Conveniamo che Diners ha facoltà di apportare delle modifiche al presente accordo mediante comunicazione a noi inviata. Tali modifiche verranno da noi immediatamente ed automaticamente accettate, salvo nostra notifica a Diners, a mezzo lettera raccomandata, del nostro dissenso entro il termine di quindici giorni. Acconsentiamo che il nostro nominativo e i nostri dati fiscali vengano inseriti in un archivio comune formato da tutte le Società emittenti Carte di Credito, allo scopo di prevenire o controllare eventuali utilizzi illeciti della Carta, esonerando Diners stesso da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza l obbligo di comunicazione di tale inserimento. Conveniamo che Diners ha facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio, l operatività del presente accordo, dandocene comunicazione con qualsiasi mezzo, che consenta la conoscenza della sospensione stessa. Nel caso in cui la gestione del nostro Esercizio sia da noi ceduta a Terzi o decidessimo di cessare l attività, ci obblighiamo a darne immediata comunicazione a Diners. Ci obblighiamo altresì a segnalare immediatamente a Diners qualsiasi cambiamento di carattere anagrafico, merceologico o di altro tipo, assumendo a nostro carico ogni conseguenza che potesse derivare dall omissione o dal ritardo di tale segnalazione. Il presente accordo è valido dalla data in cui sarà fatto da noi pervenire a Diners debitamente sottoscritto e fino a che non sarà disdetto da una delle due parti, con comunicazione da effettuarsi con almeno 3 mesi di preavviso. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni eventuale accordo anteriormente concluso con il Diners. Resta espressamente convenuto che per qualunque controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma. RISERVATO AGLI ESERCIZI AFFILIATI INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO AI SENSI DELL ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, la Società The Diners Club d Italia S.p.A. ( Diners ), con sede in Roma, Piazza Cavour, 25, tel. 06/35751, informa che i dati personali da Lei forniti ai fini della richiesta di affiliazione ed abilitazione POS, ovvero altrimenti acquisiti nell ambito dell attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, svolta con o senza l ausilio di mezzi elettronici. Diners precisa che in nessun caso saranno oggetto di richiesta e/o di trattamento i dati sensibili, così come definiti dall art. 22 della L.675/96. I dati da Lei forniti: - saranno trattati nel rispetto delle Norme vigenti con e/o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi titolari; - saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, di trattamento non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità sopra esposte. In particolare, informiamo che i dati di cui al modulo di richiesta affiliazione e abilitazione POS saranno trattati per le finalità essenziali, come sotto indicate, volte alla valutazione del rischio e dell esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto relativo alla richiesta di affiliazione e abilitazione POS. Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per il perfezionamento del contratto. Ai sensi dell art. 1 della Legge 675/1996, il titolare dei trattamenti, come dinanzi meglio specificati, è Diners. Diners tratterà direttamente o trasferirà a terzi i dati da Lei forniti ovvero acquisiti nell ambito dell attività per le finalità e con le modalità seguenti: finalità essenziali : - gestionali, statistiche; - trasferimento nel circuito internazionale Diners ; - tutela del credito, delle frodi, prevenzione dell indebito accreditamento; finalità secondarie : - commerciali, promozionali, di marketing e di ricerche di mercato; modalità : Pagina 8 di 9

9 - consultazione, elaborazione e raffronto con i criteri sopra riportati. I dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti nell ambito dell attività non saranno trattati e/o comunicati da Diners a soggetti diversi da: - Partners commerciali; - Società del gruppo di appartenenza; - Società convenzionate (datori di lavoro); - Compagnie di assicurazione, coassicuratori e riassicuratori; - Incaricati da Diners al trattamento tra cui Agenti, Procacciatori e loro collaboratori; - Ministero del Tesoro, Banca d Italia, U.I.C. nei limiti e per le finalità previste dalla Legge; - Altri enti pubblici o privati che ne facciano richiesta prevista dalla Legge; - Società, Enti, Consorzi ed Associazioni, aventi finalità di tutela del credito, di prevenzione delle frodi, i quali possono comunicare i dati nell ambito dei propri soci, aderenti/utenti o aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali (in particolare CRIF e CRIF Servizi e ABI); - Istituti di credito, intermediari non bancari e Società emittenti/gestori di Carte di credito; - Concessionari pro-soluto e pro-solvendo dei crediti; - Terzi che, per conto di Diners, forniscono servizi informatici quali, ad esempio, Società di data-entry. Ogni soggetto interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano potrà esercitare i diritti di cui all art. 13 della citata Legge, nei confronti di tutti i soggetti che trattano i dati come sopra specificato ed in particolare: - Ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge; - Ottenere l attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati; - Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; - Opporsi al trattamento dei dati personali per fini commerciali e all invio di materiale pubblicitario e di vendita, ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, salvo quanto previsto dalle norme relative all archivio unico integrato di cui alla Legge n. 197, art. 3, e successive variazioni e integrazioni. Tali diritti possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni a ciò specificatamente delegate per iscritto dall interessato. Qualora intenda esercitare i diritti di cui sopra, può indirizzare la Sua richiesta per iscritto a: Diners Club d Italia S.p.A. Piazza Cavour, Roma Servizio Clienti Responsabile in atto F. de Orchi. Da compilare per l offerta fuori sede Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (firma) Pagina 9 di 9

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