Turismo Industria. Turismo Industria. Decorrenza. Stipula

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1 Parti contraenti Turismo Industria Stipula Decorrenza Scadenza economica normativa Federturismo Confindustria, Aica, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,Uiltucs-Uil Area/ Livello Qualifiche Minimi Rinnovo economico Contingenza A Quadri, direttori.398,40.49,78.44,6.462,54.483,92.59,55.548,04 542,70 A2 Quadri, vice direttori, capo settore.259,93.279,73.299,53.39,33.339,3.372,2.398,49 537,59 B Impiegati direttivi,.38,48.56,92.75,36.93,80.22,24.242,98.267,55 536,7 B2 Impiegati di concetto coordinatori.000,0.06,87.033,73.050,59.067,45.095,54.8,00 53,59 C Impiegati di concetto, operai specializzati 96,56 932,46 948,36 964,26 980,6.006,66.027,84 528,26 provetti C2 Impiegati d ordine, operai specializzati 838,65 853,65 868,65 883,65 898,65 923,65 943,65 524,94 C3 Impiegati d ordine, operai qualificati 756,9 770,98 785,05 799,2 83,9 836,64 855,38 522,37 D Lavoratori con adeguate capacità 709,67 723,20 736,73 750,26 763,79 786,34 804,36 520,64 tecnico-pratiche, lavoratori con conoscenze elementari D2 Personale di fatica e/o pulizia 68,58 63,08 643,58 656,08 668,58 689,4 706,06 58,45 Valori congelati alla data dell..995 EDR INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI Funzione Quadro Diploma Laurea Cassa 2 area A (ex liv. A): 60,00 dall..2008; 75,00 dall..2009; 5% della paga area A2 (ex liv. B): 55,00 dall..2008; 70,00 dall..2009; base tabellare Dall..995 conglobato nell indennità di contingenza. 2 Solo per imprese di viaggio e turismo. Numero mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale , orario 45 ore settimanali; generalità: 40 ore distribuite su 5 giorni /2; 90, orario 44 ore settimanali; imprese di viaggio e turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni; 72, orario 40 ore settimanali stabilimenti balneari: 40 ore personale impiegatizio; 44 ore personale non impiegatizio, distribuite su 6 giorni La durata media dell orario di lavoro viene calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi, elevabile a 2 in sede di negoziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche o organizzative. RETRIBUTIVI ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Una tantum non prevista Premi aziendali e di risultato/ la contrattazione integrativa ha ad oggetto erogazioni salariali in coerenza con le strategie dell impresa Elemento di garanzia retributiva strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto in precedenza sono stanziati i seguenti importi lordi: AREA EURO A 279,00 B 237,00 C 20,00 D 68,00 L erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 202. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza all.0.202, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell industria turistica, che venga pagato successivamente al Le disposizioni di cui sopra non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all articolo 62 del CCNL dell Industria Turistica, 3 febbraio Elemento di garanzia retributiva - A decorrere dal mese di novembre 202 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, percepiranno, nel caso in cui, dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 200, con la retribuzione del mese di novembre 202 i seguenti importi: AREA EURO A 66,00 B 4,00 C 25,00 D 00,00 L elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza all.0.202, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale. L elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell industria turistica, che venga pagato successivamente al..200

2 ORARIO RETRIBUTIVI Indennità trasferta Imprese di viaggio e turismo: a. rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; b. rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c. rimborso di altre eventuali spese sostenute per l espletamento della missione (telefoniche, postali e simili); d. indennità di trasferta pari al 5% di /26 mo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza. Per le assenze inferiori a 24 ore, ma superiori alle 6 ore, tale indennità è pari al 0%. Nel caso di trasferta fuori territorio nazionale, l indennità è pari al 20% Gratifica natalizia Tredicesima Quattordicesima vedere tredicesima mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia pari alla retribuzione in atto al 30.6 di ciascun anno da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio Altre mensilità aggiuntive non previste Scatti anzianità 6 triennali: 40,80, liv. A (ex QA); 39,25, liv. A2 (ex QB); 37,70, liv. B (ex ); 36,5, liv. B2 (ex 2); 34,86, liv. C (ex 3); 33,05, liv. C2 (ex 4); 32,54, liv. C3 (ex 5); 3,25, liv. D (ex 6S); 30,99, liv. D (ex 6); 30,47, liv. D2 (ex 7). Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l uno e l altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso Imprese di viaggi e turismo 6 scatti triennali: 40,80, liv. A (ex QA); 39,25, liv. A2 (ex QB); 37,7, liv. B (ex ); 36,6, liv. B2 (ex 2); 34,86, liv. C (ex 3); 33,06, liv. C2 (ex 4); 32,54, liv. C3 (ex 5); 3,25, liv. D (ex 6S); 30,99, liv. D2 (ex 7). Per la norma transitoria vedere accordo Anzianità convenzionale non prevista Straordinari sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere. (limiti e maggiorazioni) Maggiorazioni: a. 30%, straordinario diurno; b. 60%, straordinario notturno (50% per le imprese di viaggi e turismo e congressi); c. 40%, straordinario festivo per le imprese di viaggi e turismo e congressi; d. 25%, lavoro notturno. Al personale con qualifica notturna tale maggiorazione compete nella misura del 2%; e. 20%, lavoro festivo (40% per le imprese di viaggi e turismo e congressi) Contrattazione integrativa la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo aziendale o territoriale nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.La durata degli accordi sarà pari a 3 anni. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del ccnl, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa limitatamente alle seguenti materie: a. qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione; b. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell integrità fisica dei lavoratori; c. premio di risultato; d. articolazione dei turni di riposo settimanale; e. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio; f. diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell orario di lavoro annuale; g. articolazione dei turni; h. ulteriori diversi regimi di flessibilità dell orario di lavoro settimanale; i. diverse regolamentazioni dell orario annuo complessivo; l. modalità di svolgimento della formazione per l apprendistato Indennità di trasferimento: per le imprese di viaggio e turismo: al lavoratore capofamiglia spettano il rimborso delle spese di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; il rimborso della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio; il rimborso dell eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione (massimo 6 mesi) e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o non abbia congiunti a carico) Mansioni discontinue imprese di viaggi e turismo: per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, l orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali. Sono considerati lavoratori discontinui: custodi, guardiani diurni e notturni, uscieri ed inservienti, telefonisti, portieri, addetti ai transfert, autisti Cottimo, maggiorazione non previsto garantita Erogazione TFR la liquidazione del TFR dovrà avvenire all atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto Vitto e alloggio aziende alberghiere: gli importi per vitto e alloggio: a. pranzo: 0,50; b. prima colazione: 0,0; -c. pernottamento: 0,60. A decorrere dall..2004, eventuali valori di vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra, verranno adeguati nella misura massima di 0,09 per un pranzo, di 0,0 per una prima colazione, e di 0,2 per un pernottamento Ferie 26 giorni. La settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell orario di lavoro settimanale viene considerata di 6 giornate Permessi retribuiti a. sindacali retribuiti nella misura massima di 70 ore per anno nelle unità alberghiere con oltre 5 dipendenti; 24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti tra 6 e 5; b. ai componenti delle RSU, per l espletamento del loro mandato; c. 0 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. per lutto familiare: 5 giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato fino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni in relazione alla distanza del luogo da raggiungere; e. in casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali; f. ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali; g. studenti: diritto allo studio - 50 ore pro capite in un triennio. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall unità produttiva non dovranno superare il 2% della forza occupata; h. alla RSU, per l espletamento dei propri compiti e funzioni, ai sensi della L. 300/970 Riduzione orario 04 ore annue (elevate a 08 per gli stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento). Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività religiose abolite. I permessi non goduti entro l anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell anno seguente Festività a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.: al lavoratore comandato a prestare servizio in tale giornata spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo Festività soppresse Flessibilità orario contrattuale vedere riduzione orario possono essere adottati sistemi di distribuzione dell orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore all orario contrattuale (massimo 4 settimane consecutive, elevate a 6 per le agenzie di viaggio) e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell orario di lavoro. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato in periodi di minore intensità lavorativa e comunque entro 2 settimane dall inizio del periodo di maggiore intensità lavorativa. Qualora i sistemi di distribuzione dell orario prevedano l estensione dei periodi, rispettivamente a 2 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 6 ore.

3 GESTIONE RAPPORTO ASSENZE ORARIO Banca ore le parti attiveranno tale istituto al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte i riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l orario medio annuo. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo di permessi retribuiti è elevato a 28 ore Catene alberghiere - le imprese potranno applicare un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, realizzato mediante l assorbimento delle necessarie ore rispetto alle 04 di ROL previste dal CCNL: in tali casi, e per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria si otterrà dividendo la retribuzione per 65. Le modalità attuative dell orario di lavoro in regime di flessibilità prevederanno orari di lavoro che comportino settimane con prestazioni lavorative superiori all orario concordato e altre, a compensazione, con prestazioni di durata inferiore. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell orario. L orario normale di lavoro durante tale periodo non potrà superare le 48 ore. Per le imprese che applicano il regime di flessibilità viene concordata una ulteriore riduzione dell orario annuale pari a 24 ore. I permessi non goduti entro l anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30.6 dell anno seguente Permanenza massima l assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di passaggio categoria superiore altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi Passaggio qualifica superiore nessuna particolarità Malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 80 giorni per anno (. 3.2) e ai seguenti trattamenti economici: a. aziende alberghiere, parchi:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione indennità INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 75% (80% per i parchi) della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4 al 20 e del 00% per i giorni dal 2 in poi. 3. Il periodo di carenza stabilito dall INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro; b. pubblici esercizi:. indennità da corrispondersi dall INPS nella misura dell 80%, comprensiva dell indennità posta a carico dello stesso istituto; 2. normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni; c. stabilimenti balneari, alberghi diurni:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione dell indennità INPS pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro; 3. normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro; d. imprese di viaggio e turismo:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione dell indennità INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 00% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) e per i giorni dal 2 in poi, e il 75% per i giorni dal 4 al 20 Infortunio a. conservazione del posto per 80 giorni per anno (/ - 3/2); b. trattamento economico: intera retribuzione nel giorno dell infortunio e 60% della stessa per i 3 giorni successivi (per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni: integrazione indennità corrisposta dall INAIL fino a raggiungere il 00% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l infortunio) Maternità integrazione indennità INPS al 00% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria Congedo matrimoniale 5 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3 giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. La richiesta deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 0 giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione Servizio militare vedere D.L. 303/946 e D.P.R. 237/964 N.B. Il D.Lgs. 25/200, come modificato dall art. della Legge 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza Permessi a. non retribuiti ai dirigenti sindacali, in misura non inferiore a 8 giorni all anno; b. in casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un ora al giorno Sospensione/riduzione s s i o n e / r i i o n e è ammesso il recupero delle ore perdute a causa di forza maggiore purché sia contenuto nel limite di un ora al giorno del lavoro o CIG e sia richiesto nel mese successivo Aspettative a. i lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato. Medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche provinciali e nazionali; b. ai lavoratori affetti da tubercolosi, fino a 8 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; c. non superiore a 20 giorni, per malattia o infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto Prova a. 80 giorni, area A e A2 (ex liv. quadri A e B); b. 50 giorni, area B (ex liv. ); c. 75 giorni, area B2 (ex liv. 2); d. 45 giorni, area C (ex liv. 3); e. 30 giorni, area C2 (ex liv. 4) e C3 (ex liv. 5); f. 20 giorni area D (ex liv. 6S e 6); g. 5 giorni, area D2 (ex liv. 7). Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall effettuazione di un nuovo periodo di prova Preavviso livelli anzianità fino a 5 anni da 5 a 0 anni oltre 0 anni A e A2 (ex A e B) 4 mesi 5 mesi 6 mesi B (ex ) 2 mesi 3 mesi 4 mesi B2 e C (ex 2 e 3) mese 45 giorni 2 mesi C2 e C3 (ex 4 e 5) 20 giorni 30 giorni 45 giorni D D2 (ex 6s, 6 e 7) 5 giorni 20 giorni 20 giorni Tirocinio non regolamentato Apprendistato Nuovo Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 67/20) - Le Parti, con accordo del 4 maggio 202, definiscono l apprendistato in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 67/20, Testo Unico Apprendistato. Disciplina Generale: - a. Periodo di prova: non potrà essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello dell apprendista. Superato il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto per giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento ingiustificato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente riferita ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato; b. Recesso: 30 giorni decorrenti dal termine del periodo di formazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita ed il periodo di apprendistato verrà computato nell anzianità di servizio; c. Proroga: in caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il datore di lavoro prolungherà il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell evento con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi; d. Inquadramento:

4 GESTIONE RAPPORTO l apprendista potrà essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattualmente prevista per tale livello di inquadramento; e. Proporzione numerica: il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere alle proprie dipendenze non può superare il 00% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - a. Limiti di età: può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 8 e i 29 anni e cioè fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età ovvero con i giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005; b. Applicazione: possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C, C2, C3 e D (ex livelli 2, 3, 4, 5 e 6 ) della classificazione professionale; c. Durata: 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale ai livelli B2, C, C2 e C3; 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale al livello D. Per le figure professionali i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure artigiane, la durata massima è fissata in 48 mesi; d. Anzianità: i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso diversi datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché tali periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse mansioni; e. Percentuale di conferma: il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che al termine del contratto abbiano esercitato facoltà di recesso i contratti risolti durante il periodo di prova e gli apprendisti stagionali; f. Apprendistato part-time: ammesso con orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore; g. Formazione: 80 ore medie annue svolte all interno o all esterno dell azienda, integrate dall offerta formativa pubblica (come previsto dall art. 4, c. 3 del D.Lgs. 67/20). Qualora l impresa si avvalga dell Ente Bilaterale, l impegno formativo è pari a 60 ore per i livelli B2 e C e a 50 ore per i livelli C2, C3 e D; h. Assistenza sanitaria: tutti gli apprendisti saranno iscritti, dalla data di assunzione, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FONTUR; i. Previdenza complementare: le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria previsto dal CCNL vigente. Apprendistato in cicli stagionali: è consentito articolare lo svolgimento dell apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi di calendario dalla data di prima assunzione. NB: per quanto non disciplinato dal presente accordo valgono per gli apprendisti i trattamenti normativi previsti dal CCNL vigente. Ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della disciplina vigente anteriormente e al 26 aprile 202, continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza Apprendistato professionalizzante a. può essere instaurato con i giovani di età da 8 (7 anni se in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della L. 53/2003) a 29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del 30 anno di età; b. il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non potrà superare il 00% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; c. prova: 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa; d. durata:. 54 mesi, lavoratori con inquadramento finale B2 (ex 2); mesi, lavoratori con inquadramento finale C (ex 3); mesi (54 mesi per le imprese di viaggi e turismo e congressi), lavoratori con inquadramento finale C2 (ex 4); mesi, lavoratori con inquadramento finale C3 (ex 5); mesi, lavoratori con inquadramento finale D (ex 6S); mesi, lavoratori con inquadramento finale D (ex 6); e. i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima di cui sopra, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e si riferiscano alle stesse attività; f. inquadramento e trattamento economico: nel primo periodo l inquadramento sarà di livello inferiore a quello di destinazione e la retribuzione corrispondente a quelle minima contrattualmente prevista per il livello iniziale di inquadramento; nel secondo periodo l inquadramento e il relativo trattamento economico saranno uguali a quello di destinazione finale. Cat. di destinazione Durata Primo periodo Secondo periodo finale Inquadramento Mesi Inquadramento Mesi B2 (ex 2) 54 mesi C (ex 3) 30 B2 (ex 2) 24 C (ex 3) 54 mesi C2 (ex 4) 30 C (ex 3) 24 C2 (ex 4) 48 mesi C3 (ex 5) 26 C2 (ex 4) 22 C3 (ex 5) 42 mesi D (ex 6s) 24 C3 (ex 5) 8 D (ex 6 e 6s) 30 mesi D2 (ex 7) 8 D (ex 6) 2 g. il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l 85%% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti; h. formazione: 20 ore annue. I profili formativi sono definiti nell allegato all accordo N.B. In attesa che venga disciplinato l apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e l apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l inquadramento finale nei livelli A, A2 e B (ex area quadri e liv. ), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi Contratto tempo determinato a. nei contratti di lavoro a tempo determinato rientrano quelli per esigenze di carattere temporaneo o contingente quali:. per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e temporanei incrementi dell attività per flussi di clientela non ordinari e/o non programmabili; 2. per l impiego di professionalità non presenti tra quelle occupate; 3. per prestazioni connesse alla sperimentazione o implementazione di procedure informatiche e/o di certificazione (ad es. qualità, ambientale, sociale) dei processi e/o servizi; 4. per l esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; 5. per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui alla successiva lettera b) Possono essere assunti con contratto a tempo determinato: dipendenti assunzioni da 0 a 4 4 unità da 5 a 9 6 unità da 0 a 25 7 unità da 26 a 35 9 unità da 36 a 50 2 unità Per le unità produttive con oltre 50 dipendenti, possono essere assunti lavoratori a termine nella misura del 20% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza al 3.2 dell anno precedente. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente e ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili. b I contratti stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell organizzazione aziendale per l intera prima stagione per le imprese a carattere stagionale e, comunque, non eccedente i 2 mesi (limite che può essere elevato sino a 24 dalla contrattazione di secondo livello). c. L assunzione per sostituzione di lavoratori è consentita in tutti i casi di assenza retribuita, di aspettativa e di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Per quanto attiene l affiancamento tale periodo, precedente quello dell effettiva sostituzione non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell inizio dell astensione. La durata del contratto a termine che può essere stabilito in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell art.5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 200, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore a 2 mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione di secondo livello

5 GESTIONE RAPPORTO Le Parti, con accordo del , convengono, per le aziende di stagione di cui all art. 50 del CCNL 3 febbraio 2008 (attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle Aziende Turistiche, che abbiano, nell anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 20 giorni non continuativi e per le attività stagionali) e per le attività stagionali individuate dall accordo 24 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni, di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo a 20 giorni, per i contratti di durata fino a 6 mesi e a 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi. I medesimi intervalli di tempo trovano applicazione anche alle ipotesi di cui alle lettere A), B), e C) dell art. 54 del CCNL 03 febbraio 2008 (contratti a termine stipulati per esigenze di carattere temporaneo o contingente, per avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori). Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 203 Part time a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. la prestazione individuale sarà fissata tra il datore di lavoro e il lavoratore entro le seguenti fasce:. 8 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale; c. è consentita la prestazione di lavoro supplementare sino ad un massimo di 30 ore annue. Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione del 30% d. è consentita la trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale per un periodo predeterminato, compreso tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi. In tale ipotesi è consentita l assunzione a termine di un altro lavoratore part time per far fronte alle esigenze organizzative; e. clausole flessibili/elastiche:. le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione Le variazioni devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 5 giorni (ridotti a 2 per particolari esigenze organizzative e produttive), e comportano, per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate, il pagamento di una maggiorazione dell,5% della retribuzione oraria globale di fatto; 2. le parti possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa, entro il limite massimo del 30% della prestazione concordata. Le ore di lavoro effettuate a seguito dell applicazione di clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite una maggiorazione del 3,5% della quota oraria della retribuzione; Part time week end possono essere stipulati part time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell arco della giornata Contratti d inserimento a. l inquadramento dei lavoratori non potrà essere inferiore per più di due categorie rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale l inquadramento sarà di una categoria inferiore rispetto a quella spettante; b. durata: non inferiore a 9 mesi e non superiore a 8 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico); c. formazione: 32 ore; d. malattia e infortunio non sul lavoro: conservazione del posto riproporzionato in base alla durata del contratto; in ogni caso non superiore a 90 giorni e non inferiore a 70. Durante tale periodo l azienda erogherà un trattamento economico uguale a quello spettante per i dipendenti di uguale qualifica e. il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento potrà avvenire solo se è stato mantenuto in servizio il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 8 mesi precedenti Lavoro extra è consentita l assunzione di lavoratori extra (per una durata non superiore a 3 giorni) nei seguenti casi: banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi simili. Ulteriori casi possono essere individuati dalla contrattazione di secondo livello. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell esercizio e delle condizioni locali. In mancanza di tale disciplina, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura: Liv. Sett. 200 Mar. 20 Sett. 20 Mar 202 Sett. 202 Apr. 203 C2 2,57 2,7 2,84 2,98 3,2 3,44 C3,98 2, 2,24 2,37 2,59 2,8 D,46,58,7,83 2,04 2,25 D2 0,59 0,7 0,82 0,94,3,33 Il compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 3 a e 4 a mensilità, nonché di TF Lavoro a domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro la somministrazione è ammessa in tutti i casi previsti per il contratto a tempo determinato. Possono essere utilizzati (ex lavoro interinale) con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell 8% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza al 3.2 dell anno precedente Lavoro stagionale a. i rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso o a tempo indeterminato: b. il periodo di preavviso per il personale a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 5 giorni; c. il contratto a temine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell attività stagionale; d. il periodo di prova è stabilito nella misura di 0 giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azien da e con la stessa qualifica; e. la distribuzione dell orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate; f. i lavoratori stagionali non hanno diritto al congedo matrimoniale Telelavoro le parti concordano nel fare riferimento all accordo interconfederale per il recepimento dell accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 6 luglio 2002 tra UNICE/UEPME, CEEP e CES dl 9 giugno 2004 Lavoro ripartito ( (job sharing) il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell orario di lavoro. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato Viaggiatori e piazzisti non previsti Collocamento non si tiene conto ai fini della determinazione della quota di riserva delle assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B,, 2, 3 nonché 4, 5, 6, 6S e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti professionali attinenti alle mansioni da svolgere. Sono inoltre escluse le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente Formazione continua ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settore (Fondimpresa). I quadri saranno iscritti all istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri Quadrifor. Il contributo annuo è pari a 75,00 di cui 50,00

6 PREVIDENZA ASSISTENZA Previd. integrativa/complem. Fondo di previdenza integrativa Marco Polo Contribuzione: a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; c. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando dal momento dell iscrizione al Fondo; d. una quota una tantum non utile ai fini pensionistici, da versarsi all atto dell iscrizione, pari a 5,50 di cui,88 a carico azienda e 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al , è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell adesione al Fondo. Al momento dell adesione al Fondo il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione fino al 2% delle retribuzione utile per il calcolo del TFR Assistenza integrativa Fondo di assistenza sanitaria integrativa FONTUR - a. all atto dell iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:. 5,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno; 2. 8,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale. b. finanziamento del fondo - contributo mensile, carico azienda, pari a: 7,00 (0,00 dall ) mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno; 5,00 (0,00 dall ) mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale Polizze vita non previste Polizze infortuni il personale impiegatizio, non soggetto all assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela, con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio - conseguente o provvedere attraverso forma di assicurazione. Le relative indennità per detto personale vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 per l invalidità permanente e 5.64,57 per la morte Quadri a. l azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni; b. i quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). Dall la relativa quota contributiva annua è fissata in 340,00 a carico dell azienda e in 50,00 a carico del Quadro. A decorrere dall la quota costitutiva una tantum è fissata in 340,00 a carico dell azienda

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