ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME DEL

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1 CITTA DI SAVONA DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 7 SAVONESE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 7 SAVONESE Anni

2 PREMESSA: I Comuni componenti il Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese L Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese L Amministrazione Scolastica quali Organi Istituzionali ai quali vengono attribuiti dall art. 13, comma 1, lettera a), della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dall art. 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, compiti di programmazione coordinata degli interventi di sostegno assistenziale, medicoriabilitativo e didattico finalizzati all integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap; Visto quanto disposto dalle vigenti normative in materia di integrazione scolastica e formativa per gli alunni disabili ed in particolare: il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all art.1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 ; la Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104; il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma; il DPR 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap ; il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; la Legge 21 maggio 1998 n. 162 Modifiche alla legge 104/92 n. 104; la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ; l insieme delle norme che regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge Istituzione del fondo per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa e per gli interventi perequativi del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57 ; le annuali Leggi di Bilancio dello Stato, nonché il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola e successive modifiche; la nota del MIUR, avente ad oggetto l assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390; la Legge n. 53/2003 e i decreti applicativi; il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006; la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003; la L.R. 12 aprile 1994 n. 19 "Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap"; la L.R. 15 dell'8 giugno 2006 "Norme ed interventi per il diritto all'istruzione ed alla formazione (art. 15)";

3 la L.R. 12 del 24 maggio 2006 "Promozione del sistema integrato servizi sociali e socio-sanitari (art. 35)"; la L.R. 9 aprile 2009 n. 6 "Promozione politiche per minori e giovani (art. 13)"; la L.R. 11 maggio 2009 n. 18 (art. 47); le Linee Guida emanate dal Ministero dell'istruzione il 4 agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; l'accordo di Programma tra i Comuni dell Ambito territoriale n. 7, l Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese e il Provveditorato agli Studi di Savona sull argomento, stipulato in data 28 luglio 1999; il Protocollo operativo relativo alle modalità di erogazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap stipulato tra Comune di Savona, ASL n. 2 e Ufficio Scolastico provinciale di Savona in data 18 aprile CONSIDERATO CHE Gli asili nido e tutte le scuole di ogni ordine e grado accolgono studenti in situazione di disabilità pertanto occorre continuare a progettare e a facilitare percorsi specifici ed adeguati alle capacità di ognuno; il successo dell integrazione degli alunni con disabilità ha una importante ricaduta sull intera qualità del sistema educativo-formativo del territorio; occorre sviluppare un raccordo con i Comuni, i Distretti Sociosanitari, gli Ambiti Territoriali Sociali, i servizi sociosanitari dell'azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese e le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio, anche attraverso i Piani integrati di Distretto Sociosanitario e i Patti Educativi locali in essere, quali modalità indispensabili per il coordinamento e l integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alla cittadinanza; occorre, sulla base delle modifiche normative e organizzative intervenute, ridefinire le modalità di svolgimento del servizio di assistenza degli alunni disabili, stante le accresciute e mutate competenze dei soggetti coinvolti nel servizio e individuare procedure omogenee a livello di distretto sociosanitario. CONVENGONO QUANTO SEGUE FINALITÀ, SOGGETTI FIRMATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 1. FINALITÀ' Il presente Accordo persegue la finalità dell integrazione scolastica dei soggetti disabili definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio assistenziali, educativi e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concertazione e cooperazione tra gli attori istituzionali della programmazione coordinata, con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale. L Accordo fa seguito al precedente, stipulato nel 1999 e scaduto ad agosto 2002, delle cui esperienze tiene ampiamente conto, pur nel modificato quadro normativo e le conseguenti innovazioni gestionali. La finalità generale del presente accordo, in attuazione dell'art.13 della L. 104/92 e della L.R. 19/94 e s.m. e ii. è quella di garantire e sviluppare un Sistema Formativo Integrato volto ad agevolare e sostenere il progetto globale di vita delle persone disabili e di qualificare costantemente gli interventi di sistema d integrazione scolastica, sociale e

4 sanitaria garantendo un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo per ogni persona disabile con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e delle opportunità d inclusione sociale. 2. CRITERI GENERALI Gli Enti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell Accordo di Programma: a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta il ciclo formativo, in base alle indicazioni contenute nel protocollo operativo di cui all'allegato a); b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno; c) verifica dell attuazione e del rispetto dell Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell'esigibilità dei diritti. 3. SOGGETTI AVENTI DIRITTO Destinatari del presente Accordo sono i minori disabili individuati secondo l art. 3 e certificati secondo l art. 12 della legge 104/92 e successive modificazioni, frequentanti gli asili nido e tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sul territorio del distretto sociosanitario savonese. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E SOGGETTI FIRMATARI Il presente documento trova applicazione sul livello territoriale del Distretto sociosanitario n.7 Savonese ed interessa gli Enti sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza. Sottoscrivono il presente Accordo tramite i loro rappresentanti legali: L Amministrazione scolastica, nella persona di un suo referente provinciale o regionale, soggetto di coordinamento, di vigilanza, di promozione del diritto allo studio per tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Provincia e soggetto di promozione e servizio alle Istituzioni Scolastiche Autonome, nonché strumento di raccordo con le istanze dell Ufficio Scolastico Regionale relativamente all ambito di competenza; Il distretto sanitario n. 2 Savonese soggetto deputato alla gestione sanitaria delle problematiche relative alla disabilità attraverso le Unità Multidisciplinari dell Età Evolutiva (UMEE) competenti territorialmente; Il distretto sociosanitario n. 7 Savonese soggetto in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni socio-sanitarie, composto dai Comuni di: Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze. Con la sottoscrizione dell Accordo i prenominati soggetti, in attuazione degli artt. 13 e 14 della L. 104/92, dell art. 24 della L.R. 12 aprile 1994 n. 19 e dell'art. 51, comma 2, della L.R.11 maggio 2009 n.18, convengono nel predisporre iniziative e nell'assumere impegni, sia finanziari che organizzativi, compatibilmente con la disponibilità di risorse, in forma singola o associata, per la piena realizzazione degli obiettivi posti dall Accordo stesso, al fine di garantire il successo del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e per le altre finalità previste dall'accordo.

5 5. AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI L Amministrazione scolastica, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di integrazione degli alunni disabili attraverso l'assegnazione di insegnanti di sostegno specializzati e attraverso il coordinamento ed il monitoraggio dei processi di integrazione attivati presso i singoli istituti. I Dirigenti Scolastici si impegnano a: favorire la formazione, nell ambito dell Istituto, di una rete di sostegno all integrazione, con l apporto di un insegnante referente per il sostegno; mettere in campo tutte le risorse interne a disposizione, garantendo una adeguata formazione ai collaboratori scolastici sulle tematiche dell Handicap, con riferimento anche alle problematiche della sicurezza, della prevenzione, della profilassi igiene e del primo soccorso; inoltrare, entro il mese di luglio, all'ente Locale, le richieste di attrezzature e arredi speciali necessari per l integrazione scolastica degli alunni con disabilità; attivare, concordandolo con l ASL, il calendario delle riunioni di gruppo integrato; garantire il passaggio delle informazioni sull alunno disabile, inviando i documenti previsti al Dirigente scolastico del grado successivo; favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza e socializzazione, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale; garantire la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente; segnalare al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia eventualmente non accolga l invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario; ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell Istituto (GLH d Istituto); garantire l'assistenza di base agli alunni disabili secondo le relative mansioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto ed operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino agli alunni disabili l assistenza di competenza della scuola; assicurare l acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. 6. ENTI LOCALI TERRITORIALI Il Distretto Sociosanitario e i Comuni aderenti al presente Accordo si impegnano, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili annualmente, a: 1. conferire risorse finanziarie e strumentali al fine di realizzare gli interventi di propria competenza in materia di integrazione scolastica e specificamente: a) fornire agli alunni disabili residenti nei rispettivi territori i servizi individualizzati, ai sensi dell art. 5 lett. d) della L. R. n. 15/2006; b) garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro, di circolo o di istituto, di cui al punto 13 del presente Accordo, degli operatori addetti a tali servizi e coinvolti nella realizzazione dei progetti educativi per gli alunni disabili, nel limite del monte ore concordato con la scuola;

6 2. contribuire al processo di integrazione degli alunni disabili mediante: a) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche, materiale didattico, arredi e ausili personali, previsti nel P.E.I., compatibilmente con le proprie risorse di bilancio; b) il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per favorire i processi d integrazione scolastica; c) l eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza; d) la collaborazione con l Amministrazione Scolastica relativamente all orientamento scolastico e professionale degli allievi disabili. 7. AZIENDA SANITARIA LOCALE L ASL si impegna a: a) compilare la relazione Diagnosi Funzionale e concordare con le dirigenze scolastiche il calendario degli incontri necessari alla stesura del PDF: i relativi aggiornamenti verranno effettuati come disposto dal comma 8 dell'art.12 della L. 104 /92; b) garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, come previsto ai sensi dell art. 15, punto 2, Legge 104/92, nonché nel GLIP; c) collaborare con l Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di aggiornamento e formazione per tutti coloro che, Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Assistenti all autonomia e alla comunicazione, Famiglie, operano con alunni disabili; d) concordare con le Istituzioni scolastiche, incontri, presso le stesse o i Servizi Sanitari, per la stesura e le verifiche del P.E.I, in particolare l ASL si impegna a garantire un primo incontro, entro il 1 quadrimestre, per tutti gli alunni in possesso di individuazione di handicap e di invalidità civile ai sensi dell art. 3, comma 3, e art 4 della L. 104/92. Altri possibili interventi potranno essere concordati tra lo specialista ASL e il Dirigente scolastico. Gli interventi che sono oggetto del presente Accordo saranno, di volta in volta, concordati tra il Dirigente scolastico e i servizi dell'asl; e) attivare, per l'assistenza agli studenti disabili con problemi sanitari, procedure scritte come da Protocollo d Intesa per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico (giugno 2009) in relazione a situazioni che rivestono carattere di emergenza e somministrazione di terapie a carattere continuativo; a tal fine i dirigenti scolastici dovranno compilare la specifica modulistica e inviarla al Direttore del Distretto Sanitario Savonese ; f) attivare incontri con il personale scolastico e i genitori al fine di stilare il protocollo operativo individualizzato; g) fornire attrezzature nell ambito della assistenza protesica agli alunni disabili. 8. CODICE COMUNE VERSO L UTENZA I genitori degli alunni con disabilità hanno il diritto-dovere di partecipare e collaborare, nelle opportune sedi, per garantire l integrazione scolastica. Hanno il diritto di conoscere le motivazioni e i contenuti di tutte le scelte d intervento che gli operatori intendono intraprendere, in modo da offrire al riguardo collaborazione e contributi importanti.

7 ORGANISMI DELL ACCORDO. 9. TAVOLO DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE (TCD) Al fine di garantire il coordinamento delle attività degli Enti interessati, la condivisione degli obiettivi, delle decisioni e delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi stessi, l ottimizzazione dell impiego delle risorse e la partecipazione dei cittadini, viene istituito, tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, il Tavolo di coordinamento distrettuale (d ora in poi TCD). Per la validità delle sedute di tale organismo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il TCD è coordinato dal rappresentante del Comune di Savona, che assicura lo svolgimento delle relative funzioni di Segreteria. 10. FUNZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE Il TCD esercita le seguenti funzioni: a) si relaziona con la Regione Liguria, con l Ufficio Scolastico Regionale e con altri Enti sovraterritoriali, quale portatore delle istanze relative al presente Accordo; b) individua i criteri generali circa l'utilizzo delle risorse e gli standard minimi ed ottimali da raggiungere con gli interventi previsti nell Accordo; c) approva la modulistica utilizzata dagli Enti sottoscrittori e relativa agli interventi, concorrendo alla definizione di modelli uniformi; d) verifica l applicazione dell Accordo e la soddisfazione dell utenza nei confronti dei servizi erogati; e) stabilisce indirizzi e modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi. La valutazione delle attività svolte nel quadro dell Accordo viene effettuata al termine di ciascun anno scolastico. 11. TAVOLI TECNICI LOCALI (TTL) In relazione alle dimensioni dei territori comunali e alla complessità delle questioni oggetto del presente Accordo, possono essere istituiti TAVOLI TECNICI LOCALI (comunali o sovracomunali) per dare attuazione agli indirizzi del TCD traguardando sui rispettivi territori modelli uniformi di erogazione delle prestazioni in questione. I TAVOLI TECNICI LOCALI esercitano le seguenti funzioni: a)affrontano in modo coordinato le problematiche specifiche relative alla materia oggetto dell Accordo nel proprio ambito territoriale, assumendo le decisioni necessarie all attuazione degli interventi nel rispetto delle competenze istituzionali e nei limiti dei conferimenti e delle risorse destinate dai soggetti sottoscrittori; b) presentano proposte migliorative al Tavolo di coordinamento distrettuale sulle tematiche dell Accordo; c) raccolgono, elaborano e trasmettono i dati necessari al monitoraggio degli interventi sulla base delle indicazioni concordate nel TCD.

8 12. COMPOSIZIONE DEI TAVOLI TECNICI LOCALI Sono componenti dei TTL, di norma e compatibilmente con l'organizzazione territoriale dei servizi, i seguenti soggetti: -un membro esperto per ciascun Comune, fatti salvi diversi accordi fra i Comuni interessati; - un membro esperto designato dell Amministrazione scolastica; - un membro esperto dell A.S.L 2.; - un rappresentante del soggetto gestore del servizio di assistenza scolastica disabili; - un referente per i servizi sociali comunali(qualora il servizio sia di competenza gestionale di altro settore comunale). Il coordinamento operativo del TTL è affidato al Comune, eventualmente individuato fra più Comuni partecipanti; tale Ente assume altresì le funzioni di Segreteria e di raccordo funzionale con il TCD. La designazione dei membri e la composizione definitiva dell organismo sono comunicate al TCD. VALIDITÀ, PROMOZIONE E CONTROLLO DELL'ACCORDO 13. VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA Il presente Accordo, sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa. Il presente accordo, nelle more di vigenza, potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni normative. Gli Enti sottoscrittori si impegnano, in prossimità della scadenza dell'accordo, ad avviare il confronto l'eventuale rinnovo del medesimo, per assicurare la continuità dei relativi servizi. 14. TUTELA DELLA PRIVACY DEGLI ALUNNI CERTIFICATI. I dati relativi agli alunni certificati con disabilità sono dati sensibili di cui è vietata la divulgazione. I suddetti dati possono essere utilizzati dai soggetti firmatari del presente Accordo nel rispetto del segreto d ufficio previa acquisizione del consenso della famiglia dell alunno ai sensi dell art. 13 D.Lgs 196/2003 al solo fine del trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell informativa e per le finalità istituzionali degli Enti interessati così come previsto dalla legge. 15. VERIFICHE DEGLI ESITI E VALUTAZIONE PERIODICA DELL ACCORDO La verifica, la valutazione periodica e la condivisione circa gli esiti dell Accordo di programma saranno effettuati in sede di Tavolo di coordinamento distrettuale di cui al precedente art. 9. Gli enti firmatari si impegnano a promuovere e a realizzare iniziative destinate alla conoscenza del presente Accordo, secondo le modalità ritenute più opportune.

9 Letto, confermato e sottoscritto. Per il COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 7 SAVONESE Il presidente ISABELLA SORGINI Per l'amministrazione SCOLASTICA (suo referente provinciale o regionale) Per l'azienda SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE Il Direttore Generale FLAVIO NEIROTTI Savona, 12 dicembre 2012

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