SEMINARIO SU LO STATO E I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI

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1 SEMINARIO SU LO STATO E I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI 1 OBIETTIVO: Definizione di Stato Nel Pianeta Terra si distinguono 5 continenti (=Mainland; continent) che sono: Africa, Americhe (alcuni studiosi le considerano separatamente), Europa, Asia, Oceania Ciascun Continente si divide in diverse NAZIONI (=country; nation) Una nazione (dal latino natio, in italiano "nascita") è un insieme di tante persone legate da un sentimento di solidarietà/unione (solidarity; solidarité) che nasce dal fatto che tutte queste persone condividono, sono unite, da determinati caratteri/elementi comuni: la storia, la lingua, il territorio, la cultura, l'etnia, la politica. Una nazione, dunque, è una comunità etnica, culturale, politica. Per soddisfare i bisogni/desideri di tutte le persone che la costituiscono (interessi generali), ogni Nazione tende a diventare uno Stato e, per farlo, si dà un ordinamento giuridico (= leggi/regole per vivere insieme nel rispetto reciproco) che ne afferma la sovranità. 1

2 Molte Nazioni comunque, in tutto il mondo, rimangono attualmente le nazioni senza Stato. Per quanto riguarda l'europa occidentale si riuniscono nella Conferenza delle nazioni senza stato d'europa occidentale (CONSEU) Lo STATO può essere definito come un popolo organizzato su un territorio, sotto un unico potere politico sovrano. Da questa definizione di Stato si deduce che tre sono gli elementi fondamentali che lo costituiscono. 1) TERRITORIO (elemento materiale): E delimitato da confini che possono essere naturali (fiumi, montagne ) o artificiali (se stabiliti da trattati o convenzioni con altri Stati). Il territorio statale è formato da: - Terraferma delimitata da confini naturali (monti o mari ) o artificiali - Spazio Aereo sino al limite dell atmosfera - Sottosuolo sino alla profondità massima raggiungibile dall uomo - Mare territoriale la fascia di mare vicino alla costa (12 miglia) - Territorio fluttuante (navi e aerei battenti bandiera dello Stato) - Le sedi diplomatiche, cioè le ambasciate e i consolati all estero Il territorio non deve essere necessariamente contiguo: vedi, ad esempio, l Alaska rispetto al resto degli Stati Uniti o Campioni d Italia rispetto al nostro paese. Non costituisce Stato, invece, un popolo privo di territorio ( si pensi ai rom o ai berberi, ad esempio) o un popolo pur stanziato su un determinato territorio, ma privo di governo in grado di controllarlo (si pensi ai curdi, ad esempio, divisi tra Turchia, Iraq, Iran, Siria e altri paesi del Caucaso; ma anche la situazione in Somalia degli anni novanta). Non costituisce stato, parimenti, una popolazione insediata su un territorio disputato fra più di un governo in conflitto (come nel caso della Bosnia Erzegovina, prima degli accordi di Dayton del 1995); neppure quando, pur essendo insediato un governo, esso non è in grado di assicurare la sicurezza esterna in quanto la forza armata è monopolio di un altro stato (è il caso dei 2

3 c.d. protettorati o, ancor più chiaramente, delle colonie ancora esistenti, spesso dotate di forme di autogoverno, ma prive di propri apparati di difesa). In alcuni casi possono sorgere dubbi: si pensi in proposito al Territorio palestinese, nei quali si ha certamente un popolo dove c è anche un governo (oltre, ovviamente, a un territorio), ma si tratta di un governo non sovrano, almeno nella misura in cui non dispone dei confini del proprio territorio e neppure del monopolio della forza interna. 2) SOVRANITA : è il potere di comando che lo Stato esercita sul popolo e sul territorio Questo potere ha tre caratteristiche: - È esclusivo, cioè solo lo stato può costringere i cittadini al rispetto delle norme - Originario, nasce con lo stato stesso e non deriva da poteri superiori - Indipendente verso l esterno, cioè da altri Stati L ordinamento dello Stato assume fra le proprie finalità la cura, almeno potenzialmente, di tutti gli interessi generali che riguardano la collettività stanziata sul suo territorio. In forza di tale suo carattere lo stato tende a sottoporre alle proprie regole tutti i diversi ordinamenti preposti alla cura di interessi particolari (ubi societasi ibi ius: qualsiasi organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico) che esistono all interno di suoi confini territoriali. Proprio questa è la base di legittimazione dell altro elemento che caratterizza lo stato: la sovranità, vale a dire la sua supremazia (=lo Stato sta al di sopra di tutto e tutti) rispetto ad ogni altro potere costituito al proprio interno e la sua indipendenza rispetto ai poteri esterni. SOVRANITA INTERNA viene esercitata dallo stato attraverso i suoi organi sulla base del principio della separazione dei poteri: - Il parlamento (potere legislativo) - Il governo (potere esecutivo) - l giudici (potere giudiziario) ESTERNA è l insieme di rapporti politici ed economici con i paesi stranieri: si manifesta nel riconoscimento della più assoluta indipendenza. Uno Stato può definirsi sovrano se riesce a conseguire, all interno di un determinato territorio, il monopolio della forza che gli consenta di agire senza resistenze al proprio interno e senza interferenze dall esterno. Questo monopolio di esercita: sia in forma diretta, grazie all uso della forza legale: organizzazione di tribunali e forze di polizia, coazione fisica nei confronti di chi trasgredisce la legge, organizzazione di forze armate per la difesa esterna e così via 3

4 sia in forma indiretta ponendosi come unico soggetto in grado di legittimare altri soggetti all uso della forza: per esempio, autorizzando la costituzione di forze di polizia locali con compiti delimitati L ART. 1 COSTITUZIONE sancisce che LA SOVRANITA APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE Nell'ordinamento italiano, il popolo è teoricamente l'unico titolare della sovranità, tuttavia essa non viene esercitata in maniera diretta, ma da un Parlamento eletto ogni cinque anni. DEMOCRAZIA= GOVERNO DEL POPOLO= SOVRANITA POPOLARE Lo Stato democratico è la forma di Stato attualmente più diffusa in Europa Stato Democratico Stato governato dal popolo attraverso i suoi rappresentanti (Parlamento) che sono eletti attraverso il voto a suffragio universale. Lo Stato Democratico si contrappone allo Stato dittatoriale in cui una persona (re, politico, capo militare) governa e controlla tutti i poteri senza il consenso dei cittadini, i quali sono invece assoggettati ad un sistema di tipo oppressivo. POPOLO: La parola popolo è un termine giuridico che indica l'insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno stato. E importante la distinzione tra: a) Popolo = insieme dei CITTADINI dello Stato b) Popolazione = tutti coloro che si trovano nello Stato, quindi, nel concetto vi rientrano sia i CITTADINI sia gli STRANIERI sia gli APOLIDI c) Nazione = gruppo specifico di esseri umani accomunati da un sentimento durevole di appartenenza a tale gruppo poiché possiedono in tutto o in parte caratteristiche comuni di lingua, cultura, religione, usi e tradizioni. 2 OBIETTIVO: CHE DIFFERENZA C E TRA LO status DI CITTADINO E LO status DI STRANIERO? POPOLO SOVRANO = INSIEME DEI CITTADINI DI UNO STATO La cittadinanza indica uno status cui si ricollegano diritti e doveri in capo ai titolari di essa. Il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di determinati diritti, detti appunto diritti di cittadinanza, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Nell'ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono: a) diritti civili (libertà dallo Stato), cui corrispondono obblighi di non 4

5 fare da parte dello stato e, in generale, dei pubblici poteri e che rappresentano, quindi, una limitazione del loro potere; comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d'innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello stato, il diritto a non essere privati arbitrariamente della proprietà, il diritto alla cittadinanza e così via; b) diritti politici (libertà nello Stato), relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato (inteso in senso lato, comprensivo anche, ad esempio, degli enti territoriali), sia direttamente (attraverso istituti quali il referendum, la petizione ecc.) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti (elettorato attivo) e candidandosi alle relative elezioni (elettorato passivo); c) diritti sociali (libertà mediante lo Stato), cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri; comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc., il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e così via. Mentre i diritti civili e politici erano già presenti nelle costituzioni ottocentesche, i diritti sociali fanno il loro ingresso solo nel XX secolo con la realizzazione di quella particolare forma di stato nota come stato sociale. Va notato che lo stato può riconoscere i suddetti diritti, almeno in parte, anche a non cittadini, sulla scorta di impegni internazionali multilaterali (derivanti, ad esempio, dall'appartenenza all'onu o all'unione europea) o bilaterali (a seguito di trattati che prevedono un reciproco trattamento di favore per i cittadini di uno stato da parte dell'altro) o anche di una scelta unilaterale (ad esempio, nell'ambito delle politiche d'integrazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale). Tali fattori hanno fatto sì che negli stati odierni i diritti civili siano ormai riconosciuti anche ai non cittadini, e tale riconoscimento è di solito sancito a livello costituzionale, mentre i diritti sociali e soprattutto quelli politici tendono ancora ad essere legati alla cittadinanza. Accanto ai diritti, la cittadinanza può comportare doveri sebbene, di solito, gli ordinamenti, se tendono a riservare i diritti ai cittadini, estendendoli eventualmente ai non cittadini, tendono invece ad imporre i doveri a tutti coloro che sono presenti sul loro territorio, a prescindere dalla cittadinanza. Un dovere tradizionalmente associato alla cittadinanza, fin dai tempi più antichi, è quello della difesa dello stato (o, come si usa dire, della patria) che, in certi paesi, può tradursi nel servizio militare obbligatorio. Correlativamente tutti gli ordinamenti vietano e puniscono severamente il servizio militare del cittadino in forze armate straniere. Tra gli altri doveri dei cittadini si possono ricordare, in alcuni ordinamenti, il voto (che nella costituzione italiana è invece ambiguamente qualificato come 5

6 "dovere civico") e, in molti ordinamenti, la svolgimento delle funzioni di giudice laico (ad esempio, di giurato o di giudice popolare nella corte d'assise italiana). IL CITTADINO ITALIANO, PROPRIO IN QUANTO TALE, E ANCHE CITTADINO DELL UONIONE EUROPEA (Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992), CHE INTREGRA (NON SOSTITUISCE) QUELLA NAZIONALE E CONFERISCE: A) Il diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri; B) L elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ed europee nello stato in cui si risiede; C) Il diritto di voto per il Parlamento europeo in ogni Stato membro; D) Il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche di un qualsiasi stato membro quando quello di cui è cittadino nazionale non ha rappresentanza; E) Il diritto di rivolgere petizioni al parlamento europeo F) Il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo; G) Il diritto di rivolgersi alla istituzioni dell UE ed avere risposta in una delle lingue ufficiali La definizione di straniero si ricava per differenza: STRANIERO E COLUI CHE NON E CITTADINO ITALIANO E NON E APOLIDE (ossia privo di cittadinanza); EXTRACOMUNITARIO E COLUI CHE NON E CITTADINO ITALIANO O DI ALTRO STATO APPARTENENTE ALL UE (lo sono, ad esempio, cittadini americani, giapponesi, svizzeri, ecc.). L art. 10, comma 2, della Costituzione stabilisce che <<la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali>>. N.B. La legge regolatrice della condizione giuridica degli stranieri rientra tra le fonti legislative specializzate sicché essa non potrebbe essere abrogata o modificata da altra legge ordinaria!!!! La riserva di legge prevista in Costituzione ha trovato attuazione solo a partire dalla metà degli anni Ottanta, mentre il fenomeno dell immigrazione extracomunitaria, in Italia come negli altri paesi europei, stava assumendo dimensioni sempre più consistenti. La disciplina dell ingresso, del soggiorno e dell espulsione dello straniero (apolide compreso) si uniforma alla politica comunitaria in materia, contenuta nella convenzione di attuazione degli Accordi di Schengen del 1990 (ratificata nel 1993). Il d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 (TESTO UNICO SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO), e successive modificazioni, riconosce: a) allo straniero, comunque presente sul territorio, dunque indipendentemente da un suo arrivo irregolare, i diritti fondamentali della 6

7 persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti (cioè in possesso di permesso di soggiorni per periodo di tempo determinati o della ex carta di soggiorno che invece consente una permanenza illimitata) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, nonchè il diritto di partecipare alla vita pubblica locale. c) A tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. d) Allo straniero è inoltre garantita parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell accesso ai pubblici servizi (lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è tuttavia sottoposto a <<rilievi fotodattiloscopici>> non ancora obbligatori per i cittadini italiani) Da tutto ciò emerge che la clausola di reciprocità di cui all art. 16 delle Preleggi <<lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità>>) è in pratica superata: il fatto è che, all epoca in cui fu fissata, lo Stato si poneva davanti allo straniero con un atteggiamento di grande cautela nel riconoscimento dei diritti; oggi è interesse dell Italia, come paese che non può fare a meno di lavoratori immigrati, tutelarne la posizione. Tuttavia, Il T.U. ha esteso la titolarità dei diritti civili anche agli stranieri: tale riconoscimento è consentito al legislatore ordinario, ma esso non è costituzionalmente garantito. In proposito la lettura della Costituzione invita ad una riflessione: mentre la prima parte della nostra carta fondamentale si intitola <<diritti e doveri dei cittadini>>, il testo poi in alcuni caso riconosce diritti di libertà senza individuarne il destinatario (è il caso della libertà personale di cui all art. 13), in altri casi individua destinatari indeterminati (è il caso della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti dall art. 21 Cost.), in altri casi ancora individua o uno specifico gruppo sociale (ad es., i genitori, gli indigenti, i capaci e meritevoli) o categorie come i cittadini e i lavoratori. Allo straniero che lascia il proprio paese non per motivi lavorativi o di studio, ma perché non vi può esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, l art. 10, comma 3, Cost. riconosce il diritto di asilo territoriale, inteso come vero e proprio diritto soggettivo. Diversa la posizione di chi, invece, abbandona il proprio paese perché discriminato o perseguitato, per esempio a causa del suo credo religioso o della sua attività politica: costui può chiedere rifugio politico sulla base della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 e del Protocollo di New York del 31 gennaio Infine, l art. 10, comma 4, Cost. permette, in un ottica di collaborazione tra stati nella repressione dei reati comuni, l estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici, esclusione che non si applica se il reato politico è stato il genocidio (qualsiasi atto posto in essere con l obiettivo di 7

8 distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso). 3 OBIETTIVO: COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA? La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. In base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992(come modificata dalla l. 94 del 2009) l acquisto della cittadinanza può avvenire: AUTOMATICAMENTE: ü Per diritto di sangue (ius sanguinis): È cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini ü Per diritto di luogo (ius soli): E cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza ü Per riconoscimento di paternità o maternità (o per estensione): Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione successivamente alla nascita e durante la minore età del soggetto; ü Per adozione: Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.e ciò avviene anche per coloro che sono stati adottai prima dell entrata in vigore della legge sulla cittadinanza. S l adozione viene revocata per fatto dell adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Mentre negli altri casi di revoca l adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa 8

9 OPPURE PER ACQUISTO SUCCESSIVO ü Per elezione ( o acquisto volontario) Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza dei seguenti requisiti: a) svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) oppure risiedendo legalmente in Italia da due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana; d) se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all ufficiale di stato civile. ü Per matrimonio Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. ü Per naturalizzazione La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: 1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); 2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; 3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; 4) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; 9

10 5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; 6) allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti. Ø Quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana? dieci anni di residenza legale; reddito sufficiente; assenza di precedenti penali; rinuncia alla cittadinanza d origine (ove prevista). (Il tutto va provato con i documenti relativi). Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a: Ø Ø tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; Ø cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l affiliato da cittadino italiano; Ø non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all estero. La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato. 10

11 Ø Doppia cittadinanza La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato principio di rispetto della sovranità degli Stati Ø Permesso per attesa cittadinanza I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa. Ø Tempi di attesa Attualmente i tempi di attesa per l acquisto della cittadinanza si aggirano o superano i cinque anni, mentre la normativa preveda un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni. Il problema dei tempi di attesa non è purtroppo risolvibile perché, anche facendo un ricorso a seguito di un eventuale diffida e messa in mora a provvedere formalmente notificata all amministrazione e a seguito della perdurante inerzia, l eventuale proposizione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale non può proporre un effetto utile, in quanto il TAR non ha possibilità di sostituirsi all amministrazione competente quindi di adottare al posto di questa il provvedimento di concessione della cittadinanza nei casi previsti. Ø La cittadinanza è un diritto? Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione dell interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza. Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo). 11

12 A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza? La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all estero. Iter della pratica e documenti da produrre La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza. Domanda e documenti La domanda va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti diu euro 200,00. Documenti che servono generalmente, salvo altri da verificare presso la competente Prefettura: estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante; certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (documenti sostituibili con autocertificazione solo per i cittadini comunitari); certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione); 12

13 certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il Tribunale di residenza; certificato di stato di famiglia (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione); fotocopia permesso di soggiorno; copia autenticata del mod. 730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda; dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza. E' CONSIGLIABILE RICHIEDERE, ESPRESSAMENTE, ALLA PREFETTURA DI COMPETENZA IL MODULO DELLA DOMANDA, IL NUMERO DELLE COPIE DA DEPOSITARE E I DOCUMENTI NECESSARI. Dal 5 luglio 2010 è possibile consultare on line, attraverso il sito cittadinanza.interno.it lo stato di avanzamento della propria pratica relativa alla domanda di cittadinanza. Gli utenti potranno quindi collegarsi al portale e dovranno registrare, utilizzando e password, il loro accesso. Entrando nel sito per la prima volta si dovrà associare la propria alla domanda inoltrata alla Prefettura utilizzando il codice identificativo della pratica. 13

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