Accesso al credito di conduzione per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

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1 Via Battuti Rossi, 6/A Forlì Via dell Arrigoni, Cesena Accesso al credito di conduzione per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 2106/14, ha approvato il Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, per l Annata agraria con scadenza orientamenti al 30 giugno 2014 (REG. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 e sue modifiche). Beneficiari Possono usufruire dell'aiuto de minimis le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati: - siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art del c.c.; - esercitino attività agricola in forma prevalente; - richiedano un prestito di conduzione non inferiore a Euro 6.000, come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all'allegato 1 del Programma in oggetto; - siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole; - siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata; - presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio; - non abbiano procedure fallimentari in corso; - non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese; - siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC); - abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente erogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali; - sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul programma in oggetto. Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell aiuto. L attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di

2 allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale. Iniziative ammissibili Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivocolturale fino alla vendita dei prodotti. La superficie aziendale da prendere a riferimento é quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola , mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all ultimo anno solare concluso, é riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato. L'importo del prestito é determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, limitatamente alle sole operazioni eseguite nell azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all Allegato 1 PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione al Programma Operativo in oggetto. In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l aiuto de minimis sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi. Per motivi di economicità dell'azione amministrativa sono escluse dall'aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a Euro Agevolazione L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi. L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione é fissato nella misura massima dell 1,5%. L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse é definito in Euro ,00. Procedure e termini Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare, all'organismo di garanzia di appartenenza e all'istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale. La domanda dovrà essere presentata entro il 14 marzo A valere sul Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (attualmente in corso), una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa. Per Informazione: Mirco Coriaci

3 Progr.Num. 2106/2013 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 30 del mese di dicembre dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Bianchi Patrizio Assessore 2) Gazzolo Paola Assessore 3) Lusenti Carlo Assessore 4) Marzocchi Teresa Assessore 5) Melucci Maurizio Assessore 6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 7) Rabboni Tiberio Assessore Presiede l'assessore Bianchi Patrizio attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89 Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: REG. (CE) 1535/2007 E L.R. 43/1997 E SUE MODIFICHE. PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO "DE MINIMIS" SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI. ANNATA AGRARIA CON SCADENZA ORIENTAMENTI AL 30 GIUGNO 2014 Cod.documento GPG/2013/2218 pagina 1 di 41

4 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2013/ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, ed in particolare: - l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie; - l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine; - il Regolamento (CE) n della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; - gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01) pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/ ed in particolare il paragrafo VI.E Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, nel quale la Commissione, mentre afferma l incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del de minimis agricolo; - la comunicazione della Commissione Europea recante modifica e proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (gazzetta ufficiale dell'unione Europea C 339 del ), dove si proroga al 30 giugno 2014 la validità degli orientamenti del Reg. n. 1535/2997; pagina 2 di 41

5 Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis prevede espressamente: - l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli; - l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione; - l'erogazione di un importo di Euro quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali; - i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti; Atteso: - che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'italia in Euro ,00; - che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale; - che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro ,09; Rilevato: - che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali; - che la redditività delle imprese continua il trend negativo causato prevalentemente dalla forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione; - che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l erogazione da parte degli pagina 3 di 41

6 Istituti erogatori; - che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro; Atteso inoltre: - che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione; - che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili; - che per sostenere i giovani agricoltori, come previsto dal nel documento di politica economica e finanziaria (DPF) della Regione, è necessario riconoscere una apposita priorità; - che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti; Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis e della L.R. 43/1997 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia; pagina 4 di 41

7 Viste: - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"; - la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 di approvazione della Legge finanziaria regionale adottata a norma dell art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale ; - la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale ; Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di ,00 euro articolata come segue: - quanto ad euro ,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'u.p.b Interventi a sostegno delle aziende agricole, del bilancio per l esercizio finanziario 2014; - quanto ad euro ,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'u.p.b "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014; Dato atto che l assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all entrata in vigore delle predette Leggi regionali n. 28/2013 e n. 29/2013 riferite al bilancio regionale di previsione per l esercizio finanziario 2014; Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto: pagina 5 di 41

8 - ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni; - ad adottare a tal fine specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione; - a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 30 giugno 2014, salvo eventuali adeguamenti alla normativa comunitaria, e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì apportare con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma; Richiamati: - il D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - la propria deliberazione n dell 11 novembre 2013 recante Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ; Viste: - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna e successive modifiche, ed in particolare l art. 37, comma 4; - le proprie deliberazioni: - n del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche; - n del 13 dicembre 2010 Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura ; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell'assessore all'agricoltura, Tiberio Rabboni; pagina 6 di 41

9 A voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 2. di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre un intervento rivolto alle imprese agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione, con una dimensione finanziaria pari ad Euro ,00 3. di dare atto che le predette risorse finanziarie per l attuazione dell intervento di cui al punto 2) sono disponibili sui seguenti capitoli: - euro ,00 sul capitolo Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'u.p.b Interventi a sostegno delle aziende agricole, del bilancio per l esercizio finanziario 2014; - euro ,00 sul capitolo "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'u.p.b "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014; 4. di dare atto che l assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all entrata in vigore delle Leggi regionali n. 28/2013 e n. 29/2013 riferite al bilancio regionale di previsione per l esercizio finanziario 2014; 5. di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende pagina 7 di 41

10 beneficiarie entro e non oltre il 30 giugno 2014, salvo eventuali adeguamenti alla normativa comunitaria, e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì disporre con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma; 6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; 7. di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 secondo gli Indirizzi interpretativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1621/ pagina 8 di 41

11 Allegato A PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO DE MINIMIS SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI. ANNATA AGRARIA 2013/2014. (REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006) 1. Dotazione finanziaria L importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro ,00. Tali risorse sono disponibili sui seguenti capitoli: - euro ,00 sul capitolo Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'u.p.b Interventi a sostegno delle aziende agricole, del bilancio per l esercizio finanziario 2014; - euro ,00 sul capitolo "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'u.p.b "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio L assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all entrata in vigore delle Leggi regionali n. 28/2013 e n. 29/2013 riferite al bilancio regionale per l esercizio Obiettivi La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione. pagina 9 di 41

12 Le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emilianoromagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili. Per evitare interruzioni nell erogazione del credito da parte delle Banche, è opportuno che l'intervento regionale sia rivolto in via prioritaria proprio verso le imprese che si trovano nella necessità di rinnovare o di riattivare i prestiti di conduzione agevolati, contratti nella passata campagna agraria, a valere sui programmi in regime de minimis attivati dai diversi Enti pubblici; Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti. Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire, attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti. Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti de minimis in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati. A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine. 3. Organismi di garanzia beneficiari Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all'art del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di: pagina 10 di 41

13 a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario; b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie; c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria. Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia- Romagna; b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'allegato B della delibera n. 2370/2009; c) essere regolati da uno statuto che preveda: - la finalità di mutualità tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio; - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti. Le Cooperative di garanzia devono inoltre: a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati; b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma. 4. Aziende beneficiarie Possono usufruire dell'aiuto de minimis le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati: - siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art del c.c.; - esercitino attività agricola in forma prevalente; - richiedano un prestito di conduzione non inferiore a Euro pagina 11 di 41

14 6.000, come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all'allegato 1 del presente Programma; - siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole; - siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata; - presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio; - non abbiano procedure fallimentari in corso; - non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese; - siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC); - abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali; - sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma. Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell aiuto. L attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale. 5. Spese ammissibili a prestito pagina 12 di 41

15 Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti. La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola , mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato. L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, limitatamente alle sole operazioni eseguite nell azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all Allegato 1 PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione al presente Programma Operativo. 6. Durata massima del prestito di conduzione In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l aiuto de minimis sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi. La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto. Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici. 7. Entità e limiti dell'aiuto regionale L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi. L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima 1,5. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a pagina 13 di 41

16 riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'organismo di garanzia al beneficiario. Per dare maggiore efficacia all aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea e su Internet al sito dell Unione stessa). L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro ,00. Per motivi di economicità dell'azione amministrativa sono escluse dall'aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a Euro. 8. Presentazione delle domande da parte delle imprese Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare, all'organismo di garanzia di appartenenza e all'istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale. La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato 2 al presente Programma, entro il 14 marzo A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa. 9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie Entro il 30 aprile 2014 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4. L ordine di ammissibilità delle domande è determinato pagina 14 di 41

17 attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità: 1) aziende agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda. 2) aziende agricole che nel corso della campagna agraria 2012/2013 hanno contratto il prestito di conduzione agevolato in regime de minimis, attivato dai diversi Enti pubblici, nel limite massimo del valore necessario al rinnovo o alla riattivazione del prestito stesso; 3) aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate; 4) aziende agricole ricadenti nelle altre zone. La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell Organismo di garanzia) costituisce, all interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento. Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAA, nonché l ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell assunzione a protocollo). L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: a) il centro aziendale ricade all interno dell area svantaggiata; b) almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata. Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva. 10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi. Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano via pec all indirizzo: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it - entro 7 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione pagina 15 di 41

18 della graduatoria indicato al precedente punto 9., alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, indicando: - il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell istruttoria effettuata; - l'importo complessivo dei prestiti ammissibili; - il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti. A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Aiuti alle imprese - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9. Il Dirigente regionale competente, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro ,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9. Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone le concessioni in favore di ciascun Organismo dei finanziamenti spettanti, l'assunzione degli impegni di spesa e le contestuali liquidazioni. 11. Concessione del contributo alle imprese associate Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari. Gli Organismi di garanzia, dopo l approvazione dell'atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma procedono a: - deliberare entro il 30 giugno 2014 il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della Banca e concedono sullo stesso l aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l atto assunto dall Organismo di garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa pagina 16 di 41

19 indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007; - inserire nella banca dati nazionale per gli aiuti di stato in regime de minimis - secondo apposite indicazioni operative comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese - gli elementi relativi alla concessione dei contributi alle singole aziende agricole; - trasmettere l atto di concessione all'azienda agricola; - trasmettere l atto di concessione alla Banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento. Il termine può essere prorogato dall Organismo su motivata richiesta dell Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso - verificare che la banca abbia erogato il prestito entro il termine sopra previsto o entro il termine previsto dall'eventuale proroga. In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'organismo di garanzia il quale, secondo l ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili. Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le Banche trasmettono agli Organismi di garanzia, appositi tabulati riepilogativi secondo apposite indicazioni operative che saranno comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese. Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto de minimis dell azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso. L aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7. A conclusione del procedimento gli Organismi di garanzia pagina 17 di 41

20 provvedono ad inserire nella banca nazionale per gli aiuti di stato in regime de minimis - secondo apposite indicazioni operative comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese - gli elementi relativi alla liquidazione dei contributi alle singole aziende agricole; 12. Rendicontazione Gli Organismi di garanzia, avvalendosi della modulistica che sarà predisposta allo scopo dal Servizio Aiuti alle imprese - secondo apposite indicazioni operative definite con specifica circolare, rendicontano alla Regione l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma. Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti de minimis nell arco del triennio fiscale da considerare, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l importo di tali somme, l intervento a cui sono riferite e l Ente pubblico che le ha erogate. 13. Obblighi, limitazioni e esclusioni In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti de minimis, gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni: - l aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà; - l importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i Euro nell arco di tre esercizi fiscali; - il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis ; - nella circostanza in cui l importo dell aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo. Gli Organismi hanno inoltre l obbligo di: - informare l impresa per iscritto dell importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto de minimis ; - acquisire, prima della concessione dell aiuto, la pagina 18 di 41

21 dichiarazione dell impresa attestante ogni altro aiuto de minimis percepito durante l esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Le domande che presentano un prestito ammissibile inferiore a Euro sono escluse dall'aiuto. 14. Garanzia Confidi Secondo quando stabilito dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, per beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi. Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti de minimis. Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori. 15. Disposizioni finali Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale. pagina 19 di 41

22 PRESTITO DI CONDUZIONE Allegato 1 Costi di gestione* Unità di misura Fabbisogno effettivo Durata (mesi) Importo (Euro) Importo concedibile a tasso agevolato Durata (mesi) Importo (Euro) Importo concedibile a tasso agevolato rapportato a 12 mesi (in Euro) COLTIVAZIONI GRANO E ORZO ha 9 968, ,61 726,46 SOIA, MEDICA E ALTRE FORAGGERE (orzo, avena, ecc.) ha 9 748, ,17 561,13 BIETOLE, MAIS (da granella, ceroso e dolce), GIRASOLE, RISO, ORTAGGI DA INDUSTRIA (piselli, fagiolini, spinaci, carote, cavoli, insalate da seme, ecc.) COLTURE ORTICOLE (pomodori, patate, cipolle, aglio, cocomeri, meloni, asparagi, ravanello, zucche, zucchine, ecc.), PIANTE DA SEME E FIORI ha , , ,80 ha , , ,87 COLTURE PROTETTE E VIVAI (non da frutto) ha , , ,93 FRUTTETO SPECIALIZZATO (compreso castagneto da frutto specializzato) ha , , ,22 VIGNETO SPECIALIZZATO ha , , ,12 ALTRE COLTURE PERMANENTI (oliveti, pioppeti, arboree da legno, ecc.) FUNGHI (per q.li di substrato anno) ha , , ,87 Per q.li di substrato anno 9 7,48 9 7,48 5,61 VIVAI DA FRUTTO (peri, meli, peschi) ha , , ,24 pagina 20 di 41

23 ALLEVAMENTI VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE O CARNE (esclusa rimonta) VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE AD USO CASEARIO (esclusa rimonta) MANZE, VITELLE E VITELLONI SVEZZAMENTO VITELLI CAVALLI SUINI DA INGRASSO SCROFE DA RIPRODUZIONE (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.) POLLI DA CARNE OVAIOLE POLLASTRE E ALTRI AVICOLI OVINI E CAPRINI CONIGLI (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.) Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla Capi presenti in stalla , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 API Arnie 12 60, ,82 pagina 21 di 41

24 FRUTTA, ORTAGGI, E FIORI (conservazione, trasformazione e lavorazione) PATATE, CIPOLLE E ORTAGGI IN GENERE (allo stato fresco) ql. 6 6,33 6 6,33 3,16 FRUTTA ESTIVA (allo stato fresco) ql. 6 7,48 6 7,48 3,74 FRUTTA INVERNALE (allo stato fresco) ql. 6 10, ,57 5,28 FRUTTA ED ORTAGGI (lavorazione) ql. 9 61, ,90 46,43 POMODORO (lavorazione) ql. 9 12, ,37 9,27 FIORI PER STELO n ,48 9 7,48 5,61 FIORI PER BULBO n , ,42 14,56 Latte (lavorazione e trasformazione) PRODUZIONE FORMAGGIO E BURRO (per ql. latte) ql , ,50 STAGIONATURA FORMAGGIO (per ql. formaggio) ql , ,99 LAVORAZIONE LATTE ALIMENTARE (per ql. latte) ql. 12 7, ,55 PASTORIZZAZIONE LAVORAZIONE (per ql. burro) ql , ,64 TRASFORMAZIONE LATTE OVINO (per ql. latte) ql , ,89 pagina 22 di 41

25 UVA (lavorazione e trasformazione) TRASFORMAZIONE UVA ql. 12 4, ,03 IMBOTTIGLIAMENTO hl 12 19, ,84 MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI SUINI (peso morto compresa la sezionatura in tagli anatomici) BOVINI (peso morto comprese sezionature in tagli anatomici) ql. 12 6, ,26 ql , ,36 POLLAME (peso morto) ql. 12 6, ,26 LAVORAZIONE CARNE SUINA (per prodotto finito fresco) ql , ,58 STAGIONATURA PROSCIUTTO (peso fresco) ql , ,49 LAVORAZIONE UOVA ql. 12 5, ,54 LAVORAZIONE CARNE BOVINA (per prodotto finito) ql , ,83 CONIGLI (peso morto) ql , ,12 pagina 23 di 41

26 ESSICAZIONE / STOCCAGGIO MAIS (a peso verde) ql. 6 1,37 6 1,37 0,68 RISO (a peso verde) ql. 6 2,30 6 2,30 1,15 MEDICA (peso farina) ql. 6 13, ,59 6,79 STOCCAGGIO CEREALI ql. 6 0,79 6 0,79 0,40 MOLITURA E MANGIMISTICA MOLITURA CEREALI ql. 12 1, ,59 PILATURA RISO ql. 12 1, ,59 PRODUZIONE MANGIMI ql. 12 2, ,80 SELEZIONE SEMENTI GRANO ED ALTRI CEREALI ql. 9 2,80 9 2,80 2,10 MEDICA ED ALTRE FORAGGERE ql. 9 21, ,13 15,85 ORTAGGI (carote, cipolle, lattuga, cavoli, melanzane, ecc.) ql. 9 98, ,93 74,20 BIETOLE ql. 9 30, ,84 23,13 *Valori conduzione approvati nell'anno 1997 rivalutati secondo il coefficiente ISTAT "INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - GENERALE" al mese di settembre 2013 pagina 24 di 41

27 Allegato 2 Fac-simile domanda All Organismo di garanzia Alla Banca Domanda di contributo in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GUCE L 337 del ). L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17. Delibera regionale n. del Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Annata agraria 2013/2014 con scadenza orientamenti al 30 giugno 2014". Il sottoscritto Codice Fiscale Titolare dell azienda denominata CUAA Azienda Domicilio o sede legale (al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso) Indirizzo Numero Civico C.A.P. Comune Provincia Telefono Fax pagina 25 di 41

28 CHIEDE di ottenere il contributo sugli interessi, sotto forma di aiuto de minimis di cui al Reg. (CE) 1535/2007, sul prestito di (1) che sarà perfezionato con la Banca indicata in indirizzo, per le necessità di conduzione aziendale riferita alla campagna agraria 2013/2014. (1) (ai fini della ammissibilità all'aiuto l'importo del prestito non deve essere inferiore a Euro) INFORMATO CHE - le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 1535/2007; - non è consentito il cumulo dell agevolazione concessa con altre agevolazioni pubbliche ottenute per gli stessi scopi contributivi; DICHIARA ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace (barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario) di non aver percepito aiuti de minimis nell arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007; di aver percepito aiuti de minimis nell arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, nella somma di, riferita all intervento attivato dall Ente ; e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda. che la propria azienda è, in relazione ai parametri definiti al punto 9. del citato Programma: azienda agricola condotta da giovane imprenditore, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda. azienda agricola che nel corso della campagna agraria 2012/2013 ha contratto il prestito di conduzione agevolato in regime de minimis, attivato dai diversi Enti pubblici, pagina 26 di 41

29 per riferito alla campagna agraria 2012/2013; situata in area territoriale classificata svantaggiata; dichiara inoltre - di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell art del Codice Civile; - che l impresa ha per oggetto sociale l esercizio dell attività agricola in forma prevalente; - che l impresa è iscritta alla CCIAA sezione speciale Imprese agricole; - che l impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'emilia-romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato; - che l impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio; - che l impresa non ha procedure fallimentari in corso; - che l impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria; - che l impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e che si impegna a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della concessione dell aiuto; - che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali; - che l ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come consistenza media relativa all ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal proprio fascicolo anagrafico validato; - che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato. Il sottoscritto allega quale parte integrante della presente dichiarazione: scheda aziendale, secondo lo schema di cui all Allegato 1 alla presente domanda, riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto. Data, In fede pagina 27 di 41

Fac-simile domanda All Organismo di garanzia

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