TITOLO I AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE

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1 Manuale delle procedure di attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185 Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, articolo 3 comma 3, e articolo 3, comma 2, così come modificato dalla legge 13 novembre 2002 n Applicazione della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11, della legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 e della legge regionale 27 marzo 2000 n. 18. Premessa Il presente manuale sostituisce quello approvato con D.G.R dell 11 dicembre Si precisa che le disposizioni contenute nel presente manuale delle procedure sono applicabili dagli eventi avversi eccezionali verificatisi a partire dal 17 settembre 2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 200/02, per tanto, per gli eventi calamitosi verificatisi precedentemente alla suddetta data, valgono le disposizioni contenute nel precedente manuale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n dell 11 dicembre In attuazione della legge 185/92 e delle modifiche introdotte dalla legge 13 novembre 2002 n. 256, n. 7/2000, articoli 17 e 18 e n. 18/2000, articolo 1, punto 10, lettera g), con il presente manuale vengono rimodulate le disposizioni attuative per l istruttoria delle istanze presentate dai beneficiari e l erogazione degli aiuti. In particolare la legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 definisce le funzioni riservate alla competenza regionale di cui all art. 3 punto 1 lett. a) ed e) mentre all art. 4 comma 2 delega alle province le funzioni amministrative. Per quanto non specificato nel presente documento, si rimanda ai riferimenti normativi di seguito indicati. Riferimenti normativi. Legge , n. 590, articolo 1; legge , n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni; legge , n. 256; legge , n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; legge , n. 122 art. 16 comma 5 D.P.R n. 554; circolare n. 7 del del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste; circolare n del del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; Decreto Ministeriale del (copertura assicurativa al mercato agevolato); Decreto Ministeriale del (graduale riduzione dei contributi compensativi); Decreto Ministeriale del (fissazione limiti contributivi degli interventi compensativi) Decreto Legge 24 luglio 2003 n. 192 convertito in legge n.268 del 24 sett. 2003(esclusione della PLV zootecnica e fissazione limiti contributivi.) legge regionale , n. 11, articolo 3, punto 1, lettere a), e); legge regionale , n. 7, articoli 17 e 18; legge regionale , n. 18, articolo 1, punto 10, lettera g). legge regionale , n. 1 1

2 legge regionale , n. 4 Gli interventi descritti nel manuale si applicano sui territori regionali danneggiati da eventi calamitosi e/o avversità atmosferiche, per i quali viene dichiarata l esistenza di carattere di eccezionalità dell evento, con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. TITOLO I AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE Attivazione degli interventi L attività agricola, come è noto è soggetta a eventi climatici avversi e a calamità naturali di varia natura ed entità. Un evento calamitoso si deve considerare eccezionale quando produce danni alle strutture o alle colture che, in relazione alle necessarie somme per il ripristino o alle minori entrate per le mancate produzioni, incidono sui bilanci aziendali dell anno in cui si è verificato, in misura superiore al 35% della produzione lorda vendibile (P.L.V.) aziendale esclusa quella zootecnica. Sono esclusi dal computo del 35% e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurabili in forma agevolata e i contributi comunitari legati alle coltivazioni (P.A.C.). Tipologie delle provvidenze applicabili 1.1 Legge n. 185, articolo 3, comma 2, così come modificato dalla legge n L articolo 1 della legge 256/2002, lettere a), b), c) disciplina gli interventi contributivi e creditizi per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, in particolare, per favorire la ripresa economica e produttiva a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e apistiche sono previsti i seguenti aiuti. Provvidenze per i danni alle produzioni. Art.3, comma 2, lettera a). a1 Contributi in conto capitale fino all 80% del danno accertato entro il limite massimo di Euro ,00 per le aziende agricole così come stabilito dal Decreto Legge del 24 luglio 2003, n Nel calcolo dell entità del danno si dovrà tener conto dell ordinarietà delle singole produzioni vegetali presenti nelle aree colpite. Il danno rilevato nel territorio dovrà essere rapportato alla P.L.V. vegetale ordinaria del triennio precedente al netto dell ordinario rischio d impresa stabilito nella misura del 15% (franchigia). Verificata l esistenza del 35% del danno, a favore delle aziende agricole singole e associate e delle cooperative di conduzione, a parziale compensazione del danno, potranno essere concessi contributi in conto capitale fino all 80% del danno accertato sulla base della P.L.V. media ordinaria del triennio precedente, al netto del 15% del rischio d impresa a carico del produttore. Vale a dire: danno subito 15%. Sull importo così calcolato si applicherà l aliquota contributiva per la quantificazione dell aiuto. 2

3 a2 Si precisa, inoltre, che nel calcolo della produzione P.L.V. ordinaria non si potrà tener conto di eventuali riduzioni di resa (minor raccolto), compromissione della qualità, ecc. dovuti a eventi calamitosi riconosciuti eccezionali in uno o più anni del triennio precedente. Solo in presenza di un quinquennio caratterizzato da particolari eventi dichiarati eccezionali, nel quale si sono registrate rese produttive inferiori alla media, l ordinarietà produttiva si calcolerà sulla base dell effettiva produzione (rese inferiori) riscontrate nel triennio precedente all anno dell evento in corso di accertamento. in alternativa al contributo in conto capitale, di cui sopra, ed al fine di reintegrare i redditi perduti, su richiesta degli interessati, può essere concesso un prestito agevolato ad ammortamento quinquennale fino all 80% del danno accertato, sulla base della P.L.V. ordinaria del triennio precedente, al netto dell ordinario rischio d impresa stabilito nella misura del 15%. In tal caso il concorso pubblico degli interessi attualizzati, dovrà essere contenuto entro la soglia limite di Euro ,00 Art.3, comma 2, lettera b). b1 In aggiunta ai precedenti interventi di cui ai punti a1 e a2, possono altresì essere concessi prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per far fronte alle maggiori esigenze di spese di conduzione conseguenti al danno, per l anno dell evento e per quello successivo. L intervento mira a garantire, alle aziende agricole danneggiate, una pronta ripresa economica e produttiva per i primi anni dall evento. Nell ammontare del prestito possono essere comprese le rate di operazioni di credito agrario in scadenza nell anno in cui si è verific ato l evento stesso conseguenti a operazioni di credito agrario poste in essere precedentemente all evento. b2 In attesa del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'area interessata dalla calamità naturale, al fine di favorire una sollecita ripresa delle aziende colpite, i prestiti di cui al precedente punto b1 possono essere anticipati ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge n. 185/92 che autorizza gli istituti ed enti esercenti il credito agrario ad anticipare tutte le provvidenze creditizie, a favore delle aziende agricole, in attesa del nullaosta provinciale. Per accedere alte anticipazioni. di credito, le aziende che ricadono nei territori delimitati, e che ritengono dì possedere i requisiti di danno, presentano all'istituto di credito, in attesa del nulla osta provinciale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda, indicando l'ordinamento colturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture nonché le maggiori esigenze di spese di conduzione conseguenti al danno, per l anno dell evento e per quello successivo L'originale della dichiarazione va presentata all'istituto di credito unitamente alla domanda di prestito, mentre una copia della dichiarazione e della domanda va presentata alla Provincia che provvede all'istruttoria di competenza. Gli Istituti di credito, riscontrati i requisiti di legittimazione alla provvidenza, erogano il prestito al tasso di riferimento vigente al momento del 3

4 perfezionamento, con l'onere a carico del beneficiario, per l'intera durata dell'operazione creditizia. La Provincia, appena definita l'istruttoria, concede l'agevolazione creditizia dandone comunicazione alla Regione, che provvederà entro e non oltre un anno dalla data di erogazione del prestito, all'assunzione nel proprio bilancio e al successivo trasferimento alla Provincia le somme per l'erogazione del concorso negli interessi che sarà rimborsato in forma attualizzata. In caso di diniego del concorso regionale negli interessi, per mancanza dei requisiti di legge o per insufficiente disponibilità di bilancio, l'operazione resta vigente per l'intera durata, al tasso di riferimento con l'intero onere degli interessi a carico del beneficiario. Provvidenze per i danni alle strutture aziendali e scorte Art.3, comma 2, lettera c). Contributi in conto capitale, fino all 80%, entro il limite massimo di Euro ,00 per impresa agricola, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del Appare opportuno precisare che per l ammissibilità a contributo deve essere accertato un danno non inferiore al 35% della P.L.V. vegetale in termini di fabbisogni di spesa per la realizzazione dei ripristini. Deve essere, inoltre, verificato il nesso di causalità tra evento avverso e danno prodotto. In particolare per i fabbricati deve risultare il riconoscimento di ruralità e le pertinenze devono essere funzionali e commisurate alle esigenze aziendali. Provvidenze per le pomacee non commercializzabili. Art.3, comma 2, lettera d-bis). A favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole singole o consorziate, che ritirano il prodotto per la distillazione, a parziale compensazione del danno per la mancata commercializzazione delle pomacee (mele e pere) degli associati, può essere concesso un contributo in conto capitale pari al 30% dell imposta di fabbricazione e l esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta ritirata. Il contributo concedibile per chilogrammo di prodotto consegnato alla distilleria è determinato applicando i parametri contributivi già stabiliti con D.M. del pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 247 del Provvidenze per la riduzione dei conferimenti alle cooperative. Art.3, comma 2-bis) Quando i minori conferimenti, dovuti ad eventi avversi dichiarati eccezionali, incidono in misura non inferiore al 35% rispetto al triennio precedente, ed analoga incidenza minima viene registrata nell attività di commercializzazione, sono previsti prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale. Detti benefici sono concessi favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori. 4

5 L entità del prestito è commisurata alle minori entrate e si calcola applicando la percentuale delle minori entrate ai costi fissi di gestione. Beneficiari 2.1- Per le provvidenze previste dalla legge 185/92, articolo 3, comma 2 così come modificato dalla legge 13 novembre 2002 n. 256 Possono accedere ai benefici per tipologia d intervento: - le aziende agricole, zootecniche e apistiche, singole ed associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese agricole, con insediamenti produttivi ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. - Le società di capitali aventi per oggetto l'a ttività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola, zootecnica e apistica, il cui capitale sociale sia ritenuto per almeno il 50% da imprenditori agricoli a titolo principale. Il reddito derivante dalla parte agricola deve essere almeno il 50% del reddito complessivo e l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici e apistici da trasformare non può eccedere il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati. - Le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano, normalmente ed in modo continuativo, ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quanto complessivamente trasformato. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Si precisa inoltre che le aziende agricole, singole ed associate, esenti dall obbligo di iscrizione al registro delle imprese, possono accedere ai benefici purché titolari di partita IVA alla data in cui si verifica l evento calamitoso e/o l avversità atmosferica. Procedure comuni a tutte le provvidenze applicabili 3.1 Declaratoria dell evento calamitoso I soggetti interessati, di cui al punto 2.1, segnalano alle Province i danni subiti a seguito del verificarsi di un evento calamitoso. Le Province richiedono l attivazione delle provvidenze previste dalla legge 185/92, articolo 3, comma 2, così come modificato dalla legge n. 256/02, per quei territori in cui l evento calamitoso sia ritenuto eccezionale. Le Province trasmettono alla Regione, in duplice copia, la relazione e i modelli necessari per attivare la richiesta di attuazione delle procedure di delimitazione del territorio e di individuazione delle provvidenze da applicarsi. Tale documentazione deve pervenire alla Regione entro 40 giorni dalla conclusione dell evento calamitoso medesimo. 5

6 La Giunta regionale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell evento calamitoso, come previsto all articolo 2, comma 1 della legge 185/92, approva la deliberazione di proposta di declaratoria dell eccez ionalità dell evento. Il citato termine perentorio, ai sensi della legge , n. 250, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate e approvate dalla Regione. La Regione, entro 15 giorni dall avvenuta approvazi one, trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), e per conoscenza alla Provincia, copia della deliberazione di proposta di declaratoria dell eccezionalità dell evento. Il MiPAF una volta approvata la proposta di declaratoria della Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un apposito decreto di dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità dell evento nel quale sono indicati i Comuni danneggiati e le provvidenze applicabili. 3.2 Presentazione delle domande. Gli interessati, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici alle Province, con indicazione delle provvidenze richieste, nell ambito di quelle indicate dal decreto ministeriale. Non sono ammesse integrazioni delle domande che risultino incomplete, fatta eccezione per le integrazioni richieste dalla Provincia, dette integrazioni dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta. La Provincia comunica a ogni richiedente l esito dell istruttoria della domanda di contributo e le modalità di ricorso, allegando il verbale istruttorio. Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà, ai sensi della legge 241/90, di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione. La Provincia è tenuta a riesaminare la documentazione relativa ed a esprimere al richiedente l esito del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l esito dell istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste nel punto successivo. 3.3 Ricorsi. Avverso le comunicazioni di esiti delle istruttorie che le Province sono tenute a redigere, da parte degli interessati sono esperibili alternativamente: a) ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; b) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell amministrazione che devono essere comunicate all interessato. La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini del ricorso giurisdizionale. Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili: a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del ricorso gerarchico; 6

7 b) ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del ricorso gerarchico. 3.4 Gestione delle risorse. La Regione sulla base del decreto ministeriale di riparto e assegnazione delle somme, suddivise per provvidenza, predispone il decreto di assegnazione, impegno e contestuale liquidazione alle Province. Le somme assegnate, distinte per provvidenza, devono essere esclusivamente utilizzate dalla Provincia unicamente per liquidare i beneficiari danneggiati dall evento calamitoso o dall avversità atmosferica indicata nel decreto regionale di riparto. Le Province comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, gli importi degli impegni assunti e dei contributi effettivamente liquidati, distinguendo gli anticipi dai saldi, utilizzando i modelli predisposti dalla Regione. La Regione, in qualsiasi momento, può chiedere, alle Province, la situazione economica finanziaria degli impegni assunti. 3.5 Restituzione economie. Le Province, devono comunicare alla Regione, utilizzando gli appositi modelli, lo stato di liquidazione dei contributi (in conto capitale e a prestito e per il credito di soccorso), e le eventuali economie realizzate rispetto alle somme ripartite e assegnate, entro il 30 settembre di ogni anno, La Regione provvede con proprio atto al riaccertamento nel proprio bilancio delle sopraccitate economie realizzate dalle province. Le province provvederanno alla restituzione delle citate economie, entro 30 giorni dalla comunicazione della regione, secondo le modalità contenute nella comunicazione stessa. 3.6 Termini per l istruttoria delle domande e l accertamento finale. I termini stabiliti per la conclusione delle fasi di istruttoria e di accertamento finale, indicati ai successivi punti 4.2 e 4.3, sono da considerarsi perentori. Detti termini possono essere prorogati soltanto con decreto del Dirigente della Struttura competente, previa verifica di gravi e comprovati motivi quali: non agibilità delle aree oggetto degli interventi (aree esondate, dissesti idraulicoforestali in atto, ecc.); condizioni atmosferiche avverse (piogge alluvionali, innevamenti, ecc.); eccezionale carico di lavoro delle Province. 3.7 Controlli. Le Province, in relazione alla competenza territoriale, effettuano i controlli sul: - 100% delle domande di finanziamento (accertamento amministrativo ed eventuale sopralluogo tecnico); - 100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori); - 100% degli acquisti e/o riparazioni di dotazioni agricole ( macchine e attrezzature ecc.) scorte morte e/o vive,(.accertamento di avvenuto acquisto e /o riparazione). 7

8 In relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate dal beneficiario, ai sensi del DPR n. 445/2000, le Province effettuano controlli a campione nella misura minima del 5%, utilizzando le modalità e i criteri ritenuti più opportuni. Ai sensi della legge regionale , n. 11, articolo 3, punto 1, lettera a), la Regione svolge le funzioni e i compiti di coordinamento e vigilanza, inerenti all applicazione della legg e n. 185/92, e successive modifiche, tramite controlli, sul territorio inerenti l esecuzione dei lavori e sulle pratiche amministrative, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta delle Province. Le verifiche potranno essere effettuate entro i primi 5 anni dall'ultimazione degli investimenti per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge e il rispetto degli impegni assunti. I controlli, che rilevano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo Procedure specifiche per le provvidenze applicabili alle imprese agricole singole e associate, legge 185/92, articolo 3, comma 2 così come modificato dalla legge n 256 / Documentazione istanza. In relazione alle provvidenze richieste, la domanda di finanziamento, presentata dai richiedenti utilizzando il modello predisposto dalla Regione, deve avere allegata la seguente documentazione: Art.3,comma 2,lett. a), b): Interventi per i danni alle produzioni. dichiarazione PAC seminativi dell anno in cui si è verificato l evento calamitoso e del triennio precedente; copia cartacea dell aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL; certificato del tribunale di pieno godimento dei diritti e stato non fallimentare (per cooperative e società di capitali); certificati degli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell anno in cui si è verificato l evento calamitoso; visura camerale per le cooperative. Art. 3,comma 2 lettera c):interventi per i danni alle strutture aziendali tutti i documenti di cui sopra, e inoltre: relazione tecnico economica; elaborati progettuali, disegni delle opere a timbro e firma di tecnico professionista abilitato, tali elaborati devono comprendere piante, sezioni, ubicazione catastale delle opere e/o interventi richiesti; computo metrico estimativo analitico (con sviluppo delle misure) a timbro e firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del Prezziario opere edili della Provincia interessata, riportando a fianco delle voci il riferimento alla voce numerica del prezziario stesso. Qualora siano previste opere "in economia", per lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, le stesse debbono essere computate a parte ed i prezzi saranno ridotti forfetariamente del 25%; 8

9 valutazione dei danni alle scorte morte sulla stima, a timbro e firma di tecnico professionista abilitato, e/o presenza di preventivi di spesa di ditte specializzate per acquisti e prestazioni finalizzate alla ricostituzione delle scorte morte danneggiate; certificazione dell'autorità sanitaria locale comprovante il numero dei capi deceduti o dispersi; documentazione mappali oggetto degli interventi (atti di proprietà e/o contratti di affitto registrati); assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino; eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale. Per i lavori aziendali urgenti, indifferibili, (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) e che risultano già ultimati precedentemente alla data di presentazione della domanda, per ottenere l ammissione a finanziamento e la contestuale liquidazione il richiedente deve dimostrarne l esecuzione posteriore alla data dell evento sulla base della presentazione di regolari fatture inerenti l'acquisto la fornitura la posa di nuovi materiali, oppure bolle documenti di trasporto degli stessi, fotografie antecedenti l inizio dei lavori, ecc.. Nei casi previsti dal D.P.R.n 445/2000 il richiedente può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46) e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47). Art.3, comma 2 -Lettera 2-bis) e comma 2-bis): Interventi per la riduzione dei conferimenti alle cooperative e per le pomacee (pere e mele) non commercializzabili. Delibera del Consiglio di amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la richiesta di finanziamento; bilanci di esercizio delle ultime tre annate; relazione tecnica economica di quantificazione dei danni subiti, da cui si possa evincere l'entità dei minori conferimenti causati dagli eccezionali eventi avversi; visura camerale; elenco dei soci con relativi quantitativi dei prodotti conferiti. 4.2 Istruttoria delle domande. L istruttoria è effettuata dalle Province e deve essere conclusa entro 130 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, salvo le gravi e comprovate motivazioni di cui al precedente punto 3.6. La comunicazione dell esito istruttorio, unitamente alla copia del verbale, deve essere inviato agli interessati. Le Province, successivamente, comunicano alla Regione gli importi complessivi delle somme ammesse, suddivisi per provvidenza, utilizzando il modello predisposto dalla stessa Regione. Per la determinazione dell ammontare del contributo dei prestiti quinquennali, le Province utilizzando le aliquote indicate nel riparto regionale provvedono alla emissione dell'atto di concessione. 9

10 Dopo aver ricevuto dai Comuni interessati la relata di notifica dell avvenuta affissione per 15 giorni all Albo pretorio comunale dell atto di concessione dei contributi ai beneficiari, in relazione alle provvidenze da applicare, le Province procedono come segue: Contributi in conto capitale art. 3, comma 2, lett., c) danni alle strutture aziendali. La Provincia invia al beneficiario la comunicazione della concessione del contributo in conto capitale, dando indicazione rispetto ai termini di esecuzione dei lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo quanto previsto al punto 4.4. Prestiti quinquennali articolo 3, comma 2, lettere: a2 ), b1), b2) e comma 2-bis). Per la concessione dei contributi per il credito di soccorso si applicano le procedure approvate con deliberazione della giunta regionale n.7/10363 del 20 settembre 2002 Modalità e procedure di concessione dei contributi per il credito di soccorso in forma attualizzata ai sensi dell art. 16 comma 5 della legge n.122/2001 limitatamente alle disposizioni relative ai prestiti quinquennali di esercizio e per il consolidamento delle rate di operazioni di credito agrario prorogate. Contributo a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole articolo 3 comma 2, lettera d bis). La Provincia predispone l atto di impegno e contestuale liquidazione dei contributi ai beneficiari. 4.3 Esecuzione dei lavori. Per la realizzazione delle opere sono ammessi i lavori in economia per un importo non superiore a euro ,00 purché chiaramente identificabili nel preventivo di spesa. Per la verifica di congruità degli importi dei lavori in economia si fa riferimento al prezziario della C.C.I.A.A. della Provincia di competenza, applicando un abbattimento forfetario del 25%. Qualora la C.C.I.A.A. pubblichi il prezziario più volte all anno, si fa riferimento al primo prezziario pubblicato nel corso dell anno. Per lavori particolari, non espressamente indicati nel prezziario delle opere edili, quali: arature, fresature, semine, erpicature ecc. si può fare riferimento a quanto contenuto nel tariffario A.P.I.M.A. (Associazioni Provinciali Imprese di Meccanizzazione Agricola) vigente nella provincia interessata, abbattuto, forfetariamente del 25%. Ulteriori fonti di riferimento per la verifica e controllo comparativo delle voci di spesa particolari, di difficile individuazione, possono essere desunte dal prezziario per gli interventi inerenti al settore agro forestale, pubblicato sul B.U.R.L. del n.74, oppure dal prezziario regionale definito ai sensi del regolamento attuativo della legge 109/94 pubblicato sul B.U.R.L n.63. Nel caso in cui un beneficiario utilizzi prezzi differenti da quelli del prezzario della C.C.I.A.A. deve giustificarne economicamente la ragione tramite l analisi dei prezzi. 10

11 Eventuali deroghe, al tetto precedentemente fissato, potranno essere concesse, dalla Regione Lombardia alle amministrazioni provinciali richiedenti, motivando, caso per caso, modalità e relativi importi. Ricevuta la comunicazione, il beneficiario può procedere all esecuzione dei lavori nel tempo massimo di 12 mesi, salvo quanto previsto al successivo punto 4.4. I beneficiari possono dare inizio ai lavori anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato. Analogamente, in caso di danneggiamento a dotazioni agricole (macchine, attrezzature ecc.) l impresa agricola beneficiaria può procedere all acquisto o sostituzione anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento, in tal caso l amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora l acquisto non venga finanziato. 4.4 Proroga del termine di ultimazione lavori. In presenza di fondate e valide motivazioni può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di 6 mesi. 4.5 Varianti in corso d opera. I beneficiari, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, devono darne preventiva comunicazione alla Provincia ed essere autorizzati dalla stessa. Sono consentite varianti solo nell ambito della stessa tipologia di interventi, ossia opere con opere e dotazioni con dotazioni. La Provincia può concedere una sola variante, fermo restando l importo massimo della spesa ammessa a finanziamento e il termine per l esecuzione dei lavo ri. 4.6 Rendicontazione delle opere realizzate e delle dotazioni acquistate. A opere ultimate e/o nel caso di acquisto di attrezzature e scorte, i beneficiari devono presentare alla Provincia di appartenenza la domanda di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione: consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure); elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti); fatture in originale dei lavori. Per importi superiori a 500,00 Euro, dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici; autocertificazione relativa al pagamento di importi fino ad un massimo complessivo di 2.500,00 Euro; documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nel verbale di istruttoria tecnica; autocertificazione con dati di spesa analitici per beneficiari che realizzano lavori in economia; certificato di agibilità/abitabilità per le opere, acquisito anche con la procedura di silenzio assenso previsto dalla normativa vigente (ove necessario). 11

12 Per le opere effettuate in economia (Euro ,00), la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti di materiale effettuati e/o dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico estimativo) e stato finale (consuntivo analitico) dell intervento effettivamente realizzato. Eventuali cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o acquisto dotazioni aziendali, proroghe dei tempi di esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente richieste e motivate ai competenti uffici provinciali, che potranno autorizzarle fermo restando l importo massimo del contributo concesso o apportando una eventuale riduzione in funzione del nuovo importo di spesa. Per le attrezzature il contributo verrà liquidato in base alla spesa che risulterà dalle relative fatture corredate dalla documentazione comprovante l avvenuto pagamento con apposita dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice (solo per importi superiori a 500,00 Euro). Per le strutture l importo delle spese generali, intese come onorari di liberi professionisti (che dovranno essere documentate), sono considerate fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa al finanziamento. 4.7 Verifiche di fine lavori. La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento di fine lavori effettua la verifica di avvenuta esecuzione dei lavori realizzati, che si conclude con la redazione di un verbale secondo il modello predisposto dalla Regione. 4.8 Modalità di erogazione degli aiuti per le opere Erogazione dell anticipo. Il richiedente può chiedere una anticipazione pari al 20% dell importo ammissibile, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell Amministrazione Provinciale di i mporto pari all anticipazione concessa maggiorata della quota per spese accessorie pari al 10% dell anticipo richiesto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente allegando certificato di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cantiere. La fideiussione deve avere validità per l intera durata dei lavori può essere svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo (emissione del verbale di accertamento definitivo) ed ha efficacia fino alla data della comunicazione di svincolo da parte della predetta amministrazione. In alternativa all anticipazione di cui sopra, i beneficiari privati possono chiedere l erogazione di una sola rata di acconto compresa tra il 50% ed il 90% del contributo concesso, previa presentazione dei documenti fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta e del relativo stato d avanzamento inerente i lavori (e/o gli acquisti effettuati) firmato dal direttore dei lavori Erogazione del saldo. 12

13 L erogazione del contributo a saldo viene effe ttuata dopo l accertamento finale di avvenuta esecuzione delle opere, sulla base dei documenti relativi alla rendicontazione di cui al precedente punto Obblighi e sanzioni La destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per almeno 10 anni per le strutture aziendali (fabbricati, annessi rustici, serre, ecc.), per almeno 5 anni per le dotazioni aziendali. La decorrenza dell obbligo di mantenimento di tale destinazione agricola ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e/o acquisto dotazioni. L inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo. In caso di recupero di somme indebitamente percepite, è prevista la quantificazione degli interessi, calcolati in base al tasso d interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo, e delle relative spese. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle Province. Il periodo di tempo su cui calcolare l interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento di emissione del mandato relativo all indebito pagamento del contributo a favore del beneficiario e alla comunicazione di restituzione delle somme indebitamente percepite. I beneficiari devono garantire l accessibilità alla documentazione tecnico - amministrativa e fiscale nonché alle opere realizzate. L impiego di aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto nella comunicazione dei benefici, comporta il recupero delle somme erogate. TITOLO II ENTI 5 Procedure specifiche per le provvidenze applicabili agli Enti, legge 185/92, articolo 3, comma 3, lettere a), b) 5.1 Attivazione degli interventi. Un evento calamitoso si deve considerare eccezionale quando produce danni alle infrastrutture e opere di bonifica che abbiano attinenza con il comparto agricolo - forestale. Le provvidenze previste dalla legge 185/92, art. 3, comma 3 sono : lettera a): misure volte al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo; lettera b): misure volte al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alle migliore 13

14 efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. I soggetti interessati, per accedere alle provvidenze di legge sono i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti che rivestono carattere di interesse pubblico, che segnalano alle province i danni subiti a seguito del verificarsi di un evento calamitoso. 5.2 Lavori di somma urgenza. Le opere eseguite prima della normale procedura, possono essere ammesse a contributo, purché le stesse siano state autorizzate tramite un ordinanza del Prefetto, un ordinanza del Sindaco competente per territorio o la stesura di un verbale redatto ai sensi dell art. 146 o 147 del D.P.R. n. 554 del Documentazione istanza. A seguito di quanto espresso al precedente punto 3.1, il MIPAF, una volta approvata la proposta di declaratoria della Regione, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un apposito decreto di dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità dell evento nel quale sono indicati i Comuni danneggiati e le provvidenze applicabili. Gli interessati, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto precedente, presentano domanda di concessione dei benefici alle Province, con indicazione delle provvidenze richieste, nell ambito di quelle indicate dal decreto ministeriale utilizzando l apposito modello predisposto dalla Regione. Le Province trasmettono alla Regione l elenco delle domande di concessione dei contributi pervenute dagli Enti utilizzando l apposito mo dello predisposto dalla Regione. La Regione, in base alle somme assegnate, redige il piano di riparto, comunicando agli Enti beneficiari l ammissione a finanziamento, l importo concesso, la tipologia dei lavori ammessi, richiedendo la predisposizione del progetto esecutivo, precisando anche i tempi di presentazione ed eventuali altre prescrizioni. A seguito della nota regionale sopra citata, i beneficiari devono presentare alle Province il progetto esecutivo, corredato dell atto formale di approvazione del proprio organo deliberante e dalle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi in vigore. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (Legge n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R n. 554), corredato dei documenti relativi alle Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri (D. Lgs n. 494).e leggi regionali n. 1 del e n. 4 del Le spese generali indicate nel progetto esecutivo comprendono: gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale, alle eventuali varianti e suppletive, nella misura massima del 10%, da applicarsi al costo dei lavori a base d asta; le spese relative alla redazione del piano di sicurezza (D.Lgs n. 494) e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche e prestazioni 14

15 professionali specialistiche vengono riconosciute nella misura massima del 5%, da applicarsi al costo dei lavori a base d asta; le spese generali, non possono complessivamente superare il 12% dell importo dei lavori a base d asta. Tutte le spese generali dovranno essere giustificate. 5.4 Istruttoria delle domande. Le Province entro 45 giorni dalla data di ricevimento del progetto esecutivo (punto 5.3), salvo gravi e comprovate motivazioni di cui al precedente punto 3.6, procedono all istruttoria tecnico -amministrativa, verificando in particolare la congruità con quanto indicato nella richiesta di predisposizione del progetto stesso, la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione. Il funzionario istruttore esprime il proprio parere tramite un verbale di istruttoria sul progetto esecutivo, utilizzando il modello predisposto dalla Regione. Le Province trasmettono alla Regione l elenco dei progetti ammessi a contributo utilizzando i modelli predisposti, allegando copia del verbale di istruttoria. A seguito dell istruttoria le Province inviano ag li Enti beneficiari, e per conoscenza alla Regione la comunicazione della concessione dei benefici e le modalità di esecuzione delle opere, contenente i seguenti elementi: - il quadro economico del progetto ammesso; - i tempi relativi all esecuzione dei lavori ; - le indicazioni per l eventuale utilizzo dei ribassi d asta; - le eventuali prescrizioni e gli obblighi del concessionario; - le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo. 5.5 Termine di ultimazione dei lavori e proroghe. I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei benefici. Le Province possono concedere una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori e comunque fino a un massimo di 6 mesi, a seguito di fondate e valide motivazioni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse previa autorizzazione da parte della Regione. La Regione si riserva in qualsiasi momento di modificare i tempi sopraccitati. 5.6 Affidamento dei lavori. Gli Enti concessionari devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle leggi e dalle normative in vigore in materia di lavori pubblici (Legge , n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R , n. 554). 5.7 Varianti in corso d opera. 15

16 Le eventuali varianti in corso d opera, dei progetti finanziati, possono essere autorizzate dalle Province solo in caso di accertata necessità, come previsto dalle leggi e normative in vigore in materia di lavori pubblici (Legge , n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R n. 554), fermo restando l importo di contratto e il termine per l esecuzione dei lavori. Devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione l utilizzo delle somme provenienti da ribasso d asta, imprevisti ed economie, oltre la soglia prevista all art.25 dalla Legge , n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 5.8 Espropri. In presenza di espropriazioni per pubblica utilità i terreni espropriati dovranno essere intestati al demanio della Regione Lombardia, mentre il concessionario sarà l usufruttuario. 5.9 Rendicontazione dei lavori realizzati. L Ente concessionario deve redigere la contabilità finale dei lavori entro il termine stabilito dal capitolato speciale, come previsto dalla legge n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R n. 554, comunque entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nella contabilità finale dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e l atto di approvazione da parte del proprio organo deliberante. Il tutto dovrà essere inviato alla Provincia competente, la quale deve, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, redigere il verbale di accertamento finale dei lavori e la proposta di liquidazione, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, lo stesso verbale dovrà essere inviato in copia alla Regione Acconti. Gli acconti del contributo verranno erogati ai sensi dell articolo 45 della legge regionale n. 70 del Erogazione del saldo. Le Province effettuano l erogazione del saldo una volta acquisito il verbale di accertamento finale e proposta di liquidazione oppure dal certificato di collaudo redatto a cura del tecnico appositamente designato così come previsto dalla legge n.109 e successive modifiche ed integrazioni. 16

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