FASCICOLO INFORMATIVO DANNI
|
|
- Federico Baldi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FASCICOLO INFORMATIVO DANNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA PERSONA DIARIA DA RICOVERO Linea Privati Convenzione Collettiva Numero: Prestazioni assicurate da: ABC Assicura SpA Gruppo Cattolica Assicurazioni Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione aggiornata al 31/05/2015
2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è FACOLTATIVA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Abc Assicura S.p.a. a) ABC Assicura S.p.A Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all albo dei Gruppi Assicurativi al n Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona , Società iscritta all Albo delle imprese tenuto dall IVASS al n b) Sede Legale e Amministrativa in Via Carlo Ederle, Verona; Telefono: ; Sito Internet: informazioni@abcassicura.it; abc.assicura@pec.gruppocattolica.it c) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: a norma del DM del 8 marzo 1982 G.U. n. 76 del 18 marzo 1982; d) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A Roma. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 11 milioni di euro di cui 10 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve. L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 302%. 3. Conflitto di interessi Il presente contratto è un prodotto di Abc Assicura S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.. Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno alla Banca Contraente/Aderente. Nota Informativa pag. 1 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente Convenzione Collettiva, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale con tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda allo specifico Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta La disdetta della Convenzione Collettiva da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione Collettiva stessa. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per l' Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza. La disdetta della copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della copertura stessa, riportata nel Modulo di Adesione. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 4.1 Coperture assicurative offerte Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere all'assicurato, in caso di ricovero in struttura sanitaria pubblica o privata, a seguito di malattia, infortunio o parto, un importo pari alla diaria da ricovero stabilita in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione e prestazioni di Assistenza. Diaria da Ricovero VERSIONE BASE diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria caso di day hospital Diaria da Ricovero - VERSIONE PLUS diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria di gessatura/immobilizzazione OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO OPZIONE ASSISTENZA Nota Informativa pag. 2 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
4 Le prestazioni Opzione Ricovero Prolungato e Opzione Assistenza sono abbinabili sia alla Versione Base che alla Versione Plus. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda allo specifico Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni Per conoscere in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Artt. 6 e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali Per conoscere in dettaglio le Franchigie, gli Scoperti e i Massimali applicabili alle singole garanzie si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Artt. 26, 27, 29, 30, 31. A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo allo Scoperto, alla Franchigia e al Massimale: Esempio Numerico di Scoperto: Somma assicurata : Ammontare del danno : Scoperto del 30% con un minimo di : ( x 30%) = scoperto Danno Indennizzabile/risarcibile : = Esempio numerico di Franchigia Es.1 Somma assicurata : Ammontare del danno : Franchigia fissa: 150 Danno Indennizzabile/risarcibile : = Es. 2 Somma assicurata : Ammontare del danno : 100 Franchigia fissa: 150 Danno Indennizzabile/risarcibile : 0 Esempio numerico di Massimale Es.1 Somma assicurata: Ammontare del danno : Franchigia fissa: 100 Danno Indennizzabile/risarcibile : (massimale) (franchigia) = Quota a carico dell Assicurato: (ammontare del danno extra massimale) (franchigia) = Es. 2 Somma assicurata: Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo Nota Informativa pag. 3 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
5 Ammontare del danno : Franchigia fissa: 100 Danno Indennizzabile/risarcibile : (massimale) (franchigia) = Quota a carico dell Assicurato: (ammontare del danno extra massimale) (franchigia) = AVVERTENZA - Età Assicurabile L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 65 anni. Qualora si raggiunga il 65esimo anno di età nel corso del periodo annuale di assicurazione, la copertura resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso per poi cessare. 4.5 AVVERTENZA - Periodi di Carenza La garanzia Diaria da Ricovero decorre: per gli infortuni: dalle ore del giorno di Decorrenza indicato nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'assicurato; per le malattie non preesistenti alla sottoscrizione dell'adesione: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per le malattie preesistenti e non note e/o diagnosticate all'assicurato al momento della sottoscrizione dell'adesione: dal 180 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, purchè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza; per il parto: dal 270 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione Resta ferma l'esclusione per le malattie preesistenti note all'assicurato al momento della sottoscrizione della presente copertura. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. 5.2 AVVERTENZA - Nullità: Si richiama l Attenzione dell Assicurato che NON sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., Nota Informativa pag. 4 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
6 sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L'Assicurazione cessa al loro manifestarsi (Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione). 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall art.1898 cod. civ.. 7. Premio A fronte della prestazione assicurativa, l Assicurato si impegna a versare un importo pari al premio annuale, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio annuale, relativo ad ogni Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate e all'età dell'assicurato. Il premio verrà corrisposto alla Società dall Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione Collettiva affinché effettui, sulle coordinate bancarie indicate in fase di adesione, gli addebiti in conto corrente dei premi dovuti per la prima annualità e per le annualità successive Ciascun assicurato potrà decidere al momento della sottoscrizione se effettuare il pagamento del premio annuale in un unica soluzione o con frazionamento mensile. In caso di frazionamento mensile potrebbero essere applicati dei costi che verranno esplicitati nel modulo di adesione. La Società conferisce alla Banca Contraente mandato all incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall Assicurato a favore della Società. 7.1 Avvertenza: Sconti La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. 7.2 Mezzi di Pagamento Modalità di pagamento a disposizione dell Assicurato: Addebito in conto corrente 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate La polizza non prevede adeguamenti o indicizzazioni del premio. Nota Informativa pag. 5 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
7 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 10. Legge applicabile al contratto Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 11. Regime fiscale I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti % di imposta sulle assicurazioni : Infortuni e Malattia: del 2,5%. Assistenza: del 10% Nota Informativa pag. 6 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Liquidazione dell'indennizzo in caso di Diaria da Ricovero: Entro 5 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari, devono darne comunicazione per iscritto alla Società stessa al seguente indirizzo: ABC Assicura Ufficio Sinistri Via E. Fermi, 11/D Verona (VR) oppure telefonando al Numero Verde La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. L assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all Assicurato per la diaria da ricovero e per l indennità post ricovero su presentazione del documento attestante l avvenuto ricovero con l indicazione del numero dei giorni di ricovero continuativo e la copia della cartella clinica. Il pagamento avviene a ricovero ultimato. La Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Qualora tra la Società e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sul diritto all indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città sede di istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne ravvisi l opportunità, l accertamento definitivo ad un momento successivo da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Nota Informativa pag. 7 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
9 Richiesta di Assistenza: Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l assicurato potrà telefonare alla centrale operativa al numero verde: oppure al numero: in funzione 24 ore su preceduto dal prefisso per l'italia nel caso si trovi all'estero Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo: MAPFRE WARRANTY Strada Trossi, Verrone (BI) In ogni caso dovrà comunicare con precisione: nome e cognome; numero di polizza preceduto dalla sigla ABCS ; servizio richiesto; indirizzo del luogo in cui si trova; recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell obbligo di avviso di sinistro. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa. Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Tutte le prestazioni assistenza non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 180 giorni di permanenza continuativa all'estero. Qualora l assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, La Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione annuale che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell articolo 2952 del codice civile. La centrale operativa non si assume la responsabilità per i danni causati dall intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. L'assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla centrale operativa tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza. La centrale operativa può richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornire integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (escluse fotocopie). Nota Informativa pag. 8 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
10 L assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della centrale operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell esame del sinistro stesso. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. 14. AVVERTENZA - Arbitrato Per ogni controversia diversa da quelle previste dall articolo precedente, è competente esclusivamente a scelta della parte attrice l autorità giudiziaria del luogo di residenza dell'assicurato ABC Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Carlo Barbera Nota Informativa pag. 9 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
11 GLOSSARIO Definizioni valide per l'assicurazione in generale: Nel testo che segue si intende per: Assicurato: La persona fisica, residente e/o domiciliata in Italia, cliente della Banca Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione alla presente copertura assicurativa. Assicurazione: La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell Assicurato che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Contraente: Banca Nuova S.p.a. che stipula la Convenzione Assicurativa Collettiva a favore dei propri clienti. Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Franchigia: La parte di danno in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in base alle coperture assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. Intermediario Collocatore: Banca Nuova S.p.a., Via Giacomo Cusmano, Palermo; Massimale: La somma massima, stabilita nel contratto di assicurazione, che la Compagnia è tenuta a corrispondere in caso di sinistro. Modulo di Adesione La dichiarazione sottoscritta dall'assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva. Polizza: Il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione. Premio La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che l'assicurato deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza. Scoperto La parte di danno in misura percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. In caso di sinistro che preveda sia uno scoperto che una franchigia, sarà applicato prima lo scoperto e poi la franchigia nelle modalità previste dal contratto Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Società: ABC Assicura S.p.A., con sede Legale in Via Carlo Ederle, Verona. Nota Informativa pag. 10 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
12 Definizioni valide per la sezione Diaria da Ricovero e Assistenza: Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa. Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l'assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l'assicurato. Day Hospital: La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Gessatura/immobilizzazione Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche Viene riconosciuta l'indennità per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi immobilizzanti: Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico Bendaggi amidati Docce/valve gessate Bendaggio Desault Minerve (anche in cuoio) Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo) Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin) Non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. semirigidi Apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili Bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.) Ortesi in genere (app. di posizione - es.: plantari) Collari Schantz, Camp, simili Ginocchiere DonJoy Stecche di Zimmer Nota Informativa pag. 11 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
13 Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte una invalidità permanente o un'inabilità temporanea; Infortuni professionali: Gli infortuni che l'assicurato subisce nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza. Infortuni extra-professionali: Gli infortuni che l'assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Insorgenza Epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia. Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Ricovero: La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento. Nota Informativa pag. 12 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015
14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente Convenzione Collettiva ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto; Indennità post ricovero diaria per Day Hospital diaria in caso di contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria da ingessatura/immobilizzazione diaria aggiuntiva per ricoveri da infortunio di più di 5 giorni consecutivi o da malattia di più di 10 giorni consecutivi Assistenza. L assicurazione è prestata esclusivamente in relazione alle garanzie indicate nelle singole opzioni per le quali risultano indicati nel Modulo di Adesione le somme assicurate e i relativi premi. Le opzioni possibili sono: Diaria da Ricovero - VERSIONE BASE diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital Diaria da Ricovero - VERSIONE PLUS diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria di gessatura/immobilizzazione OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO OPZIONE ASSISTENZA La garanzia Diaria da Ricovero può essere acquistata nella VERSIONE BASE o nella VERSIONE PLUS. L'OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO e l'opzione ASSISTENZA sono garanzie aggiuntive che possono essere scelte in abbinamento alla VERSIONE BASE o alla VERSIONE PLUS acquistata. Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
15 Art. 2 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ' La diaria corrisposta in caso di infortunio è determinata sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l'assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Art. 3 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni e che al momento della sottoscrizione dell'adesione abbiano già compiuto i 65 anni d'età. Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L'Assicurazione cessa al loro manifestarsi. Art. 4 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato stesso. Art. 5 - ESTENSIONI DI GARANZIA Sono inoltre compresi: a) asfissia di origine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) annegamento; d) assideramento o congelamento; e) colpi di sole o di calore; f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato (in deroga all'art C.C.); h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art C.C.); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Art. 6 - RISCHI SPORTIVI (ESCLUSO VOLO) La garanzia vale altresì durante: a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: c) la pratica di sport che prevedono l uso di veicoli o natanti a motore; d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d alpinismo e/o fuoripista, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal Condizioni di Assicurazione pag. 2 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
16 trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting), canyoning; e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo; f) la guida e la pratica di sport che prevedono l utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Art. 7 - RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Art. 8 - RISCHIO GUERRA A parziale deroga di quanto previsto dall art C.C., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se e in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. ART. 9 - ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i ricoveri determinati o conseguenti dalle seguenti situazioni: a) guida di veicoli o natanti se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subìto dall'assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro; b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato. c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace. f) lo stato di ebbrezza, l abuso di psicofarmaci, l uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; g) l intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) i trattamenti dell infertilità e della fecondazione artificiale. i) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); j) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Condizioni di Assicurazione pag. 3 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
17 Per quanto riguarda le malattie, l assicurazione non comprende: k) i ricoveri conseguenti a malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto; l) i ricoveri conseguenti ad interruzioni volontarie di gravidanza (aborto volontario); m) day hospital con finalità diagnostiche; n) i ricoveri per le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio; o) i ricoveri per la cura della paradontite e le cure dentarie in genere. Sono inoltre sempre escluse dalla garanzia: trattamenti fisioterapici e rieducativi, così come le cure termali, medicinali e vaccini, ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura. trattamenti con finalità dietologica a meno che non siano resi indispensabili in conseguenza di un intervento chirurgico per Malattia o Infortunio l'esercizio di medicine e pratiche non convenzionali non riconosciute dalla medicina ufficiale italiana. Art DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha durata annuale più l eventuale frazione di anno. L operatività della garanzia decorre dalle ore del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso. Se al momento della sottoscrizione dell adesione è stato scelto il frazionamento mensile del premio, in caso di mancato pagamento di una singola rata la copertura verrà sospesa fino alle ore del giorno di pagamento della stessa. Qualora l Assicurato non provveda al pagamento delle rate di premio arretrate entro sei mesi, la Compagnia procederà ad annullare l adesione. La parte di premio già versata dall Assicurato rimane comunque acquisita dalla Compagnia. Art TERMINI DI CARENZA In particolare la Diaria da Ricovero decorre: per gli infortuni: dalle ore del giorno di Decorrenza indicato nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'assicurato; per le malattie non preesistenti alla sottoscrizione dell'adesione: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per le malattie preesistenti e non note e/o diagnosticate all'assicurato al momento della sottoscrizione dell'adesione: dal 180 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 8 lettera k); per l'aborto solo terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, purchè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza; Condizioni di Assicurazione pag. 4 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
18 per il parto: dal 270 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione Resta ferma l'esclusione per le malattie preesistenti note all'assicurato al momento della sottoscrizione della presente copertura. Art CESSAZIONE e/o ANNULLAMENTO delle GARANZIE E DISDETTA La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce all'assicurato la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia pagato e non goduto. La disdetta della Copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r, anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura stessa, riportata nel Modulo di Adesione. Art. 13 PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA Premio prima annualità: Per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale più rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il 1 giorno del mese successivo. Premio annualità successive: Per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale e determinato in relazione alla seguente Tabella: Diaria da Ricovero VERSIONE BASE Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale ,00 120,00 168,00 250, ,00 180,00 258,00 385, ,00 300,00 432,00 648, ,00 492,00 708, ,00 Condizioni di Assicurazione pag. 5 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
19 Diaria da Ricovero VERSIONE PLUS Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale ,00 180,00 252,00 375, ,00 240,00 336,00 504, ,00 360,00 516,00 774, ,00 564,00 804, ,00 OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale (NOTA BENE: Il premio annuale dell'opzione ricovero prolungato è in aggiunta al premio annuale della Versione Base o della versione Plus scelta in fase di sottoscrizione dell'adesione) ,00 30,00 42,00 62, ,00 45,00 64,50 96, ,00 75,00 108,00 162, ,50 123,00 177,00 265,00 OPZIONE ASSISTENZA Premio Lordo Annuale 23,00 Il premio annuale di rinnovo relativo alla sottoscrizione della Polizza, varierà al passaggio di fascia d'età dell'assicurato secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. Il premio verrà corrisposto alla Società dall Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione Collettiva affinché effettui, sulle coordinate bancarie indicate in fase di adesione, gli addebiti in conto corrente dei premi dovuti per la prima annualità e per le annualità successive Ciascun assicurato potrà decidere al momento della sottoscrizione se effettuare il pagamento del premio annuale in un unica soluzione o con frazionamento mensile. In caso di frazionamento mensile potrebbero essere applicati dei costi che verranno esplicitati nel modulo di adesione. Condizioni di Assicurazione pag. 6 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
20 La Società conferisce alla Banca Contraente mandato all incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall Assicurato a favore della Società. La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. Art MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO Mezzi di pagamento a disposizione dell'assicurato: Addebito in Conto Corrente Art REGIME FISCALE I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti % di imposta sulle assicurazioni : Infortuni e Malattia: del 2,5%. Assistenza: del 10% Art. 16 OBBLIGHI DELLE PARTI L Intermediario collocatore si impegna a: consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative; fornire copia del Modulo di Adesione all Assicurato; fornire alle Compagnie i dati anagrafici e fiscali dell Assicurato; sottoporre all'assicurato, l informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Abc Assicura S.p.A., Art. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. Art ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 19 ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite dalla Società a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con altre società. La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all art C.C.. Condizioni di Assicurazione pag. 7 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
21 Art. 20 ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per il mondo intero. Art. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Art. 22 PRESCRIZIONE I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. Art. 23 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra la Banca Contraente o l Assicurato e la Società, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi: ABC Assicura : Via C. Ederle 45, Verona Fax BANCA NUOVA S.p.A.: Via Giacomo Cusmano, Palermo Fax Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art. 24 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della Condizioni di Assicurazione pag. 8 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
22 lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Art. 25 ALLEGATI Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa. Condizioni di Assicurazione pag. 9 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
23 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Sezione - DIARIA DA RICOVERO Art DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO MALATTIA O PARTO La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto dell Assicurato in istituto di cura pubblico o privato, una diaria giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo. La diaria viene riconosciuta a partire dal 4 giorno di ricovero consecutivo. Se il ricovero però ha durata continuativa superiore a 8 giorni, la diaria viene riconosciuta dal primo giorno del ricovero. Esempio di funzionamento: Giorni di Degenza Giorni indennizzati 3 gg 0 gg 5 gg 2 gg 9 gg 9 gg Art INDENNITA' POST RICOVERO (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto sia nella versione base che nella versione plus). In caso di ricovero di durata uguale o superiore a 5 giorni consecutivi, la Società corrisponde un indennità post ricovero di somma giornaliera pari a quella della diaria da ricovero, per un periodo pari a quello dell'intera durata del ricovero stesso senza l'applicazione della Franchigia. Esempio di funzionamento: Giorni di Degenza Giorni indennizzati per la Giorni indennizzati per la diaria da ricovero Indennità Post Ricovero 4gg 1 gg 0 gg 5 gg 2 gg 5 gg 9 gg 9 gg 9 gg Art DIARIA IN CASO DI DAY HOSPITAL (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto sia nella versione versione base che nella versione plus). Per le degenze diurne che non comportano il pernottamento (Day Hospital) verrà riconosciuta una diaria pari al 50% di quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto (Art. 26), senza l'applicazione di alcuna franchigia. Esempio di funzionamento: Condizioni di Assicurazione pag. 10 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
24 Giorni di Degenza Giorni indennizzati per day hospital 2 gg 2 gg 5 gg 5 gg 9 gg 9 gg Art DIARIA DA RICOVERO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I CONIUGI (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto nella sola versione plus). In caso di ricovero contemporaneo di ambedue i coniugi, di cui almeno uno assicurato, una diaria giornaliera da ricovero per infortunio, malattia o parto (Art. 26), sarà maggiorata del 60% qualora sia stata acquistata la versione plus. Art DIARIA DI GESSATURA /IMMOBILIZZAZIONE (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto nella sola versione plus). Se l'infortunio comporta Gessatura/Immobilizzazione, anche senza ricovero, la Società qualora sia stata acquistata la versione plus corrisponde all'assicurato una diaria pari al 50% di quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio (Art. 26) fino alla rimozione della gessatura/tutore immobilizzante e comunque per un periodo massimo di 30 giorni. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta la diaria prevista in polizza per una durata forfetaria di venti giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a quaranta giorni. Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, la diaria da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti. Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura. Sezione - OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO Condizioni di Assicurazione pag. 11 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015
Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO
Nota Informativa Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO Edizione 12/2014 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI CORRENTISTI BANCA di CREDITO COOPERATIVO
Dettaglidivisione SAI FONDIARIA - SAI S.p.A. Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà. 6 Tel.(+39)055.47941Fax(+39)055.476026 www.fondiaria-sai.
Il divisione SAI Art. 2) L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali: 26.000,00.= (ventisemila/oo)per caso di MORTE; 26.000,00.= (ventisemila/oo) per il caso di
DettagliARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliAvvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva
DettagliContratto di Infortuni
Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia
Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo
DettagliNOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma
UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance
DettagliAgenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliFascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)
Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione
DettagliCOPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare
DettagliPOLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA
POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Ad Personam/Mod. X0403.0 Edizione 2/2009 Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
DettagliDOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI
DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Geometri? Per gli iscritti ed i pensionati attivi della cassa Geometri, per i pensionati/cancellati,
DettagliContratto di Infortuni PROGRAMMA SALUTE
CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattolica Cattolica Assi curazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237 Registro
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo
DettagliPOLIZZE ASSICURATIVE 2015
POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Equestri PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società
DettagliVia Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940
Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it
DettagliA. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere
DettagliEssenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliLE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate
LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche
DettagliFABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti
DettagliRegole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi
Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture
DettagliGLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE
GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO ( Valide per tutti i piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti ) Franchigia/ scoperto Parte del danno indennizzabile, espressa
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas
Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas Sanitas/Mod. X0310.0 Edizione 11/2007 Assicurazione infortunio e malattia/sanitas La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
DettagliL'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA
POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09
DettagliPolizza Assicurativa. Creditor Protection
Polizza Assicurativa Creditor Protection La polizza assicurativa Creditor Protection, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, è finalizzata a coprire
DettagliPOLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione
POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Cinofili PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società
DettagliRiepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica
Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...
DettagliDOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE
DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Forense? Per gli iscritti ed i pensionati della Cassa Forense non iscritti non è previsto
DettagliProt.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011
IL PRESIDENTE Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010 Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell Interno - Iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliGuida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP
Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al
DettagliNOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA
CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza
DettagliUP GRADE INFORTUNI 2011/2012
Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Promozione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza e Treviso UP GRADE INFORTUNI 2011/2012
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliAssiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente
DettagliCONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE La presente appendice forma parte integrante della polizza a cui si riferisce. D accordo tra le parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazioni previste dall
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Soluzione Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliData ultimo aggiornamento: 07/2014
TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela
DettagliGLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle
DettagliESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD
ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale
DettagliINFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )
INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente
DettagliESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)
ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza
Dettagli1. L Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria
POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA / INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta. CONTRAENTE: FIMP (Federazione Italiana Medici
DettagliAttivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento
ALLEGATO_1 (Tesseramento 2010) Servizio di Tesseramento Online Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento E attivo sul sito
DettagliNOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile
NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio
DettagliVEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY
2010/2011 VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY Polizza Infortuni Beach Volley della Fipav (2351/77/46000500) Fipav Settore Assicurazioni 2010/2011 Pagina 1 di 10 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INFORMAZIONI
DettagliMalattie. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Malattie Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliVALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE
VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE (Art. 52 Regolamento Isvap 5/2006) Informazioni richieste al potenziale Contraente Gentile Contraente, il seguente questionario, a valere, oltre
DettagliGuidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Guidare & Navigare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliInfortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto
DettagliProgramma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria
Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliFASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA PERSONA INFORTUNI DELLA FAMIGLIA Convenzione Collettiva Numero: 17000331000002 Prestazioni assicurate da: ABC Assicura SpA Gruppo Cattolica Assicurazioni
DettagliViaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliESTRATTO Copertura Infortuni Tesserati O.P.E.S. ITALIA
Pagina 1 di 7 DEFINIZIONI Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Associato Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura. Beneficiario
DettagliCONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. E CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. TRA CUSI CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO con sede in Roma 00195 Via A. Brofferio,7 di seguito denominato
DettagliESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI FONDIARIA-SAI SPA POLIZZA TESSERA BASE
ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI FONDIARIA-SAI SPA POLIZZA TESSERA BASE Art. l La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti alla Società Acquamarina Sport&Life per gli
DettagliFONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO
FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo
DettagliPOLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni
POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni OGGETTO L assicurazione vale per gli infortuni subiti nell espletamento della carica di Componente del Consiglio
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
DettagliCONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita. Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Cittadinanza. C.A.P. Città Prov.
Proposta di Assicurazione, Pagina 1 di 4 Proposta di Assicurazione LIBERA MENTE Proposta Numero di proposta CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Mod. LMPS02 Ed. 05/2011 Comune
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI
01/09 02/09 POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI Ed. Gennaio 2010 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliQuestionario di valutazione dell adeguatezza del contratto Prodotti Salute
Questionario di valutazione dell adeguatezza del contratto Prodotti Salute Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a conoscere le
DettagliRegolamento Cassa Sanitaria BNL
Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.
DettagliINVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA
INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni di assicurazione Mod. 237 ed. 3 I N D I C E 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Invalidita permanente da
DettagliRegolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008
Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni
DettagliNota Informativa sulla Convenzione Assicurativa per Volontari e Cooperanti tra Ministero Affari Esteri e Cattolica (Periodo 01/02/2013-31/12/2015)
Nota Informativa sulla Convenzione Assicurativa per Volontari e Cooperanti tra Ministero Affari Esteri e Cattolica (Periodo 01/02/2013-31/12/2015) Informazioni Generali Chi assicura: il Ministero degli
DettagliGUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA
GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti
DettagliContratto di Malattie
Contratto di Malattie Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA MALATTIE ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti La presente
DettagliPROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM)
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM) AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliLegge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI
DettagliUP GRADE INFORTUNI 2014/2015
Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso e Regionale Veneto UP GRADE
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare
DettagliESTRATTO. Copertura Infortuni Tesserati O.P.E.S. ITALIA. Associato Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.
DEFINIZIONI Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Associato Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura. Beneficiario L Assicurato stesso.
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DettagliAssicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:
POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
DettagliANNO 2015-16. Affiliazione e Tesseramenti
ANNO 2015-16 Affiliazione e Tesseramenti INDICE 1 AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONE 2 TESSERAMENTI 3 MODALITA DI PAGAMENTO E RECAPITI 1 AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONE Modalità di affiliazione La modulistica di affiliazione
DettagliMini Guida Informativa per i dipendenti
ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA
DettagliDL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
DettagliDUAL Enti Pubblici INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SULL ATTIVITA E SULL ENTE DI APPARTENENZA. Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i
DUAL Enti Pubblici Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa Contabile ed Erariale dei Dirigenti, dei Dipendenti e degli Amministratori degli
DettagliLa Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione
Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La
DettagliL ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliLa polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso
La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio
DettagliYou Care. Contratto di assicurazione Collettivo per il rimborso di spese mediche per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi Morbosi
You Care Contratto di assicurazione Collettivo per il rimborso di spese mediche per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi Morbosi IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Nota informativa,
DettagliRegolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
Dettagli3. Polizza R.C.: Il soggetto assicurato deve intendersi, oltre al personale della scuola l Amministrazione Scolastica M.I.U.R.
Via Boccaccio n. 2/e - 2002 Cerro Maggiore - Milano Tel: 01 519055 01 5176 - Fax: 01 517879 L offerta dovrà prevedere prodotti che soddisfino le condizioni sottoindate,dal punto 1 al punto 11, allo scopo
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliPIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti
PIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti Milano 2013 1 PIANO SANITARIO Integrativo Dirigenti Riservato agli iscritti al FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA F.A.S.I. Le prestazioni previste nel presente Piano
DettagliPrima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa
FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA In riferimento all art.1669 Codice Civile Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa,
DettagliAmministranD&O - la soluzione D&O per la Piccola e Media Impresa
Assicurando Sede legale ( ) Codice Fiscale/P. IVA Data di inizio attività Periodo di durata della polizza dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del Intermediario Banca Popolare di Marostica s.c.p.a.a r.l.
Dettagli