NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

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2 NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Nota Informativa predisposta ai sensi e per gli effetti dell Articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private) ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari Isvap n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/D del 28 settembre 2000 e n. 518 del 21 novembre INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA BPU ASSICURAZIONI S.p.A.: ha sede in ITALIA è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n. 62); ha sede legale in P.le F.lli Zavattari, MILANO. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso in cui l Aderente sia persona fisica, è data facoltà alle Parti di scegliere la legislazione applicabile. In questo caso BPU Assicurazioni S.p.A. propone la legislazione italiana, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa BPU Assicurazioni S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari, Milano - Fax reclami@bpuassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e l Aderente. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art C.C. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Durata del contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro 60 giorni prima della scadenza pattuita, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma C.C. Periodi di carenza contrattuale per le assicurazioni malattie La garanzia, come previsto dall articolo titolato decorrenza della garanzia ha validità: dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificato in appresso; dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per la garanzia invalidità permanente da malattia; dal centottantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per le conseguenze di stati patologici noti all assicurato e dichiarati all Impresa; dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Lo stesso articolo regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali. Dichiarazioni del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima della sua sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell assicurato in caso di sinistro, il recesso delle parti.

3 Sommario Definizioni pag. 2 Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale pag. 4 Norme che regolano l Assicurazione malattia pag. 6 Sezione 1 - Rimborso spese di cura pag. 9 Sezione 2 - Diaria da ricovero pag. 11 Sezione 3 - Invalidità Permanente da Malattia pag. 12 Garanzie Opzionali pag. 14 Allegato Grandi Interventi Chirurgici pag. 17

4 Definizioni Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l Assicurazione. DAY HOSPITAL: degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura. FRANCHIGIA: somma prestabilita che l Assicurato tiene a suo carico. GESSATURA: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti. IMPRESA: BPU Assicurazioni S.p.A. INDENNIZZO: la somma dovuta dall Impresa. 2

5 INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni constatabili. ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza sanitaria. MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: l importo dovuto dal Contraente all Impresa. RICOVERO: degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. SCOPERTO: percentuale di indennizzo che l assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. SINISTRO: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 3

6 Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato sono tenuti a denunciare all Impresa l eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio. 4

7 Colui che dolosamente omette le comunicazioni decade dal diritto all indennizzo. L Impresa, entro 30 giorni dalla notizia di altre assicurazioni, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art C.C. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 6 - Legislazione applicabile e rinvio norme di legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 7 - Competenza per i reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell ISVAP - Sezione Reclami - con sede in Via del Quirinale, Roma. 5

8 Norme che regolano l assicurazione Malattia Art. 8 - Decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal: a. giorno stesso, per gli infortuni; b. 30 giorno successivo, per le malattie (non applicabile alla Sezione 3); c. 180 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, solo però se essi erano conosciuti dall Assicurato e dichiarati all Impresa; d. 300 giorno successivo, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Nel caso in cui il presente contratto ne sostituisca un altro, anche di altra Impresa assicuratrice, riguardante gli stessi assicurati e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di aspettativa previsti dal contratto precedente, i suddetti termini decorrono, nell ambito di ciascuna prestazione assicurativa, con il massimo di 90 giorni, solo per le eventuali maggiori somme. Ciò vale anche per le eventuali variazioni intervenute nel corso del presente contratto. Art. 9 - Esclusioni L assicurazione non è operante per: a. la cura delle nevrosi, delle malattie mentali e del sistema nervoso; 6

9 b. l aborto volontario, ad eccezione di quello necessario per motivi terapeutici; c. gli infortuni determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, o da uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti; d. l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni conosciute e preesistenti alla stipulazione del contratto; e. le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio e avvenuti durante la validità del contratto); f. le prestazioni odontoiatriche, le paradontopatie e le protesi dentarie non rese necessarie da infortunio avvenuto da non oltre sei mesi; g. le malattie contratte professionalmente e così definite dal D.P.R. 30/6/65, n. 1124; h. le spese relative all acquisto, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l intervento chirurgico; i. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; l. le conseguenze di guerre ed insurrezioni. Se però l Assicurato fosse sorpreso dall insorgere di detti eventi in Paesi sino ad allora in pace, la garanzia varrà per un periodo massimo di 14 giorni; m. gli infortuni derivanti da sport aerei in genere o dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; n. ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari. L assicurazione non vale per le persone affette da paralisi, infermità mentali, alcolismo, tossicomanie e cessa con il loro manifestarsi. Art Validità territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Art Diritto di surrogazione L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art C.C. verso i terzi responsabili degli eventuali infortuni. Art Obbligo del Contraente o dell Assicurato (non applicabile alla sezione 3) Il Contraente o l Assicurato devono presentare denuncia all Impresa entro 10 giorni dall intervento, dal ricovero o dalla malattia, ovvero dal giorno in cui ne sia stato obiettivamente in grado. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica se richiesta dall Impresa. 7

10 Art Criteri di liquidazione (non applicabile alla sezione 3) L Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza su presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate (che verranno restituite a semplice richiesta). Il pagamento verrà effettuato a cura ultimata. Per le cure effettuate all estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, così come fissato dall Istituto Italiano dei Cambi. Art Pagamento dell indennizzo Valutato il danno, concordato l indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, l Impresa provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni. Art Controversie In caso di controversia di natura medica sull indennizzabilità del danno o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire mandato con scrittura privata, di decidere se sia dovuto il rimborso, ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell ordine dei medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio predetto. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Art Adeguamento delle somme assicurate alla Sezione 1 Al termine di ciascuna annualità assicurativa le somme assicurate alla Sezione 1 ed il premio verranno automaticamente rivalutati nella misura del 5% (cinquepercento) e sino ad un massimo del 50% degli importi originariamente pattuiti. Gli aumenti verranno calcolati sulle somme dell annualità immediatamente precedente. Limitatamente alla prima annualità e sempreché non si verifichi o comunque non venga denunciato alcun sinistro, la percentuale di aumento delle somme è elevata al 10% (diecipercento), ferma restando invece la percentuale di aumento del 5% da applicarsi al premio. 8

11 Le garanzie previste Sezione 1 - Rimborso spese di cura Art Oggetto dell Assicurazione L Impresa, nei casi di: - ricovero in Istituto di cura (con o senza intervento chirurgico), comportante almeno un pernottamento; - intervento chirurgico ambulatoriale o in regime di day hospital; resi necessari da malattia, infortunio o parto cesareo, rimborsa le spese sostenute dall Assicurato come di seguito previsto: Operatività PRIMA DEL RICOVERO Prestazioni Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati anche al di fuori dell Istituto di cura o dell ambulatorio; trasporto dell Assicurato e di un accompagnatore in autoambulanza all Istituto di cura o ambulatorio, o trasporto con aeromobile in Istituto di cura per intervento chirurgico (esclusi i casi di parto); Limiti nel tempo e sottolimiti assicurati effettuati nei 90 giorni antecedenti il ricovero o l intervento chirurgico ambulatoriale DURANTE IL RICOVERO a) onorari, in caso di intervento, del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento stesso; b) diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento; c) assistenza medica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami riguardanti il periodo di ricovero; d) rette di degenza; e) assistenza infermieristica; per un periodo massimo di 60 giorni con il limite giornaliero di 52 DOPO IL RICOVERO esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche; a) trasporto per il rientro in autoambulanza dell Assicurato e di un accompagnatore dall Istituto di cura o ambulatorio, o con aeromobile dall Istituto di cura ove sia avvenuto l intervento chirurgico; b) in caso di decesso dell Assicurato all estero, rimpatrio della salma; assistenza infermieristica a domicilio; cure termali e relativi ricoveri conseguenti ad intervento chirurgico o infortunio (escluse le spese di natura alberghiera). effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero o all intervento ambulatoriale e con il limite del 10% della somma assicurata per un periodo che, cumulato con quello di ricovero, per la stessa prestazione, non superi 60 giorni e con il limite giornaliero di 52 entro 120 giorni dalla data di dimissione L assicurazione è operante sino a concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale unica disponibilità per periodo di assicurazione, per persona assicurata e per il coacervo di tutte le garanzie della Sezione 1. 9

12 Nel caso in cui il periodo di assicurazione fosse inferiore all anno, la somma assicurata sarà ridotta in ragione dello stesso periodo. Analogamente saranno rapportati al periodo di assicurazione i limiti temporali previsti dalle analoghe prestazioni. Art Trapianti d organo La garanzia vale anche per i trapianti d organo, esclusi quelli di cute aventi finalità estetiche e quelli di capelli. Qualora l Assicurato debba sottoporsi a trapianto d organo, l assicurazione è estesa anche a favore del donatore. In tal caso la somma assicurata costituisce il limite massimo per le spese complessivamente sostenute dall Assicurato e dal donatore. La garanzia, a parziale deroga del I comma dell art. 17, è altresì estesa ai casi in cui l Assicurato stesso sia donatore di organi. Art Parto fisiologico In caso di ricovero per parto fisiologico (parto senza taglio cesareo) l assicurazione rimborsa le spese sostenute esclusivamente per: - gli onorari dei medici e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; - i diritti di sala operatoria ed il materiale utilizzato; - l assistenza medica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero; - le rette di degenza; - il trasporto dell Assicurato in autoambulanza all Istituto di cura e viceversa. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di per ciacuna annualità assicurata. Art Neonati L assicurazione prestata a favore della madre è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della polizza, fino alla prima scadenza annuale del contratto e nell ambito della somma assicurata, purché abbia operato la garanzia prevista per i casi di parto. Art Spese ambulatoriali a seguito infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambulatoriali rese necessarie da infortunio e sostenute entro 90 giorni dall accadimento dello stesso. Art Indennità sostitutiva Se l Assicurato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato non abbia chiesto nessun rimborso delle spese inerenti il ricove- 10

13 ro, l Impresa riconoscerà, per ogni giorno di ricovero, un indennità giornaliera di 52, fino ad un massimo di 90 giorni purché nell ambito della somma assicurata. Art Spese per l accompagnatore La garanzia comprende il rimborso delle spese di vitto e pernottamento dell eventuale accompagnatore nell Istituto di cura o, in caso di comprovata non disponibilità dell istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 60 giorni e con il limite giornaliero di 52. Art Anticipo deposito Qualora all atto del ricovero fosse previsto il versamento di un deposito, su richiesta dell Assicurato l Impresa metterà a disposizione tale importo, entro il limite della somma assicurata, a condizione che: - non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro; - sia presentata la documentazione dell Istituto di cura che attesti: 1. la richiesta del deposito ed il suo ammontare; 2. la presunta data del ricovero (che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla richiesta dell anticipo). Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del sinistro, oppure recuperato dall Impresa nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato ricovero entro i termini previsti. Art Periodo di assicurazione di riferimento Qualora il sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino all esaurimento del sinistro stesso, nell ambito della somma assicurata relativa all annualità in cui ha avuto inizio il ricovero o sia stato effettuato l intervento chirurgico ambulatoriale. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. Sezione 2 - Diaria di ricovero Art Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura in caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da malattia o infortunio, o parto (compreso "day hospital", purché di durata continuativa superiore a 3 giorni, escluse le festività) il pagamento di una diaria di ricovero come di seguito precisato: Operatività Prestazioni Limiti nel tempo DIARIA DI RICOVERO Riconoscimento della diaria prescelta per ciascun giorno di ricovero (compreso il primo giorno della dimissione) periodo massimo: giorni per anno assicurato; - 7 giorni per parto fisiologico. 11

14 Art Terapia intensiva Nel caso di ricovero in reparto di terapia intensiva la diaria verrà raddoppiata, limitatamente al periodo di permanenza in tale reparto. Art Periodo di assicurazione di riferimento Qualora il sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di polizza la garanzia mantiene la sua operatività fino ad esaurimento del sinistro stesso, nell ambito del numero dei giorni relativo all annualità in cui ha avuto inizio il ricovero. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. Sezione 3 - Invalidità permanente da malattia Art Oggetto dell assicurazione La presente assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della sua cessazione. È considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Art Decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal 90 giorno successivo. Art Denuncia dell invalidità e obblighi relativi L Assicurato deve denunciare la malattia entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dalla Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Art Criteri di liquidazione L Impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, (oltre a quanto precedentemente disposto), è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. 12

15 Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa. Si intendono per: malattie coesistenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinino alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi; malattie concorrenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto che determinano un influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sull invalidità da esse causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. Art Liquidazioni delle indennità La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto Testo Unico la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Nessuna indennità spetta quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale. Quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, l Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente: % I.P. accertata % I.P. liquidata % I.P. accertata % I.P. liquidata Il diritto all indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art Non cumulabilità con polizze infortuni L indennità di cui alla presente assicurazione non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizze infortuni della stessa Impresa. 13

16 Garanzie opzionali (valide solo se contrassegnate con X sul frontespizio di polizza) Sezione 1 - Rimborso spese di cura 1 - Limitazione ai soli grandi interventi chirurgici La garanzia Rimborso spese mediche è prestata esclusivamente per i Grandi Interventi Chirurgici intendendosi per tali quelli elencati nella Tabella allegata. 2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione L assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, che non diano luogo a ricovero e sempreché prescritti dal medico curante: tomografia assiale computerizzata (TAC); risonanza magnetica nucleare (RMN); scintigrafia; potenziali evocati; elettromiografia; angiografia (arteriografia, flebologia); cateterismo cardiaco; ultrasonografia doppler; broncoscopia; esofagogastroduodenoscopia; colangiografia; clisma opaco a doppio contrasto; rettosigmoidoscopia; urografia; isterosalpingografia; isteroscopia; linfografia. La presente garanzia opera nell ambito della somma assicurata per la garanzia rimborso spese di cura, ma con un limite annuo di importo pari al 10% della somma stessa. 14

17 3 - Accertamenti diagnostici generici L assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per: - esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici diversi da quelli elencati nella garanzia 2 - Accertamenti Diagnostici di Alta Specializzazione; - onorari dei medici relativi a visite specialistiche (le visite generiche sono sempre escluse) che non diano luogo a ricovero e sempreché prescritte dal medico curante. La presente garanzia opera nell ambito della somma assicurata per la garanzia rimborso spese di cura, ma con un limite annuo pari al 5% della somma stessa. Il rimborso sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 20% delle spese effettivamente sostenute, con il minimo di Garanzia integrativa al Servizio Sanitario Nazionale La garanzia della presente polizza vale esclusivamente per la parte di spese non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Qualora l Assicurato non si avvalga di tale Servizio o si avvalga in forma indiretta, l importo a carico dell Impresa non potrà essere superiore al 70% (settantapercento) delle spese originarie sostenute dall Assicurato. 5 - Massimale unico La somma indicata in polizza deve intendersi quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa a tutte le persone indicate in polizza. 6 - Somma integrativa per grandi interventi chirurgici L Impresa, in caso di ricovero per grande intervento chirurgico, secondo la tassativa elencazione della Tabella allegata, e in aggiunta alla somma assicurata, riconoscerà un integrazione della somma stessa sino a per annualità assicurativa. 15

18 Sezione 2 - Diaria di ricovero 7. Diaria da convalescenza e ingessature La garanzia è estesa al riconoscimento di una diaria da convalescenza, nei termini di seguito precisati: Operatività Prestazioni Limiti nel tempo DIARIA PER CONVALESCENZA Riconoscimento di una diaria per convalescenza pari alla metà della diaria da ricovero a partire dal giorno successivo a quello della dimissione. Non viene corrisposta dopo il ricovero per parto, malattie di gravidanza e puerperio, interventi sulle tonsille e vegetazione adenoidee. Se l infortunio comporta l applicazione di gessatura, anche senza ricovero, la diaria per convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di ingessatura. Periodo uguale a quello di degenza ma non superiore a 300 giorni per anno assicurativo. Col massimo di: - 25 giorni per gli arti superiori; - 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre; oppure per un periodo pari a quello di degenza se superiore. Sezione 3 - Invalidità permanente da malattia 8 - Invalidità Permanente in forma specifica A deroga di quanto previsto dall Art. 29 Oggetto dell assicurazione, è considerata Invalidità Permanente la perdita definitiva e irrimediabile della capacità all esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini e abitudini dell Assicurato. Nessuna indennità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 33% della totale. Qualora l Invalidità Permanente accertata sia invece di grado superiore al 33%, la Impresa liquida un indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: % I.P. accertata % I.P. liquidata Restano ferme, per quanto compatibili, le restanti disposizioni della Sezione 3 - Invalidità Permanente da malattia. 16

19 Allegato Grandi interventi chirurgici (elenco) Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico: - anastomosi di vasi extra-intracranici con interposizione di innesto; - anastomosi endocranica dei nervi cranici; - asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari; - asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti); - asportazione di tumori all orbita; - asportazioni di tumori ossei dalla volta cranica; - cordotomia e mielotomia percutanea; - correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo; - craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale, subdurale ed epidurale; - derivazioni liquorali o extracraniche; - emisferectomia; - endoarterectomia della carotide e della vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame traverso; - intervento craniostenosi; - intervento per encefalomeningocele; - intervento per traumi cranio-cerebrali; - intervento sull ipofisi per via transfenoidale; - interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica; - intervento sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore e posteriore; - interventi sul plesso brachiale; - laminectomia esplorativa o decompressiva; - plastiche craniche per tessuti extracerebrali; - rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici; - trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare; - trapanazione per evacuazione di ematoma e subdurale; - trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi e fistole); - trattamento di lesioni intramidollari; - somatotomia vertebrale; - spondilolistesi. 17

20 Faccia e bocca: - asportazione della parotide per tumori maligni (parotidectomia totale); - interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare; - operazioni demolitrici per tumori del massiccio frontale con svuotamento orbitario; - resezione del mascellare superiore; - resezione della mandibola. Collo: - asportazione di tumori glomici timpano-giugulari; - gozzo retrosternale con mediastinotomia; - interventi per diverticolo dell esofago; - interventi sulle paratiroidi; - linfectomia cervicale bilaterale; - resezione dell esofago cervicale; - tiroidectomia allargata per neoplasia maligna; - tiroidectomia totale. Addome (parete addominale): - laparotomia esplorativa se per occlusione con resezione e/o sutura viscerale. Peritoneo: - exeresi di tumori retroperitoneali. Esofago: - esofagoplastica; - interventi per patologie benigne e maligne dell esofago toracico. Stomaco: - cardioplastica; - gastrectomia totale e allargata; - intervento per fistola gastro-digiuno-colica; - intervento per megaesofago e esofagite da reflusso; - resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria; - resezione gastrica; - sutura di perforazioni gastriche ed intestinali. Intestino: - colectomia parziale e totale; - enteroanastomosi; - resezione del tenue. 18

21 Fegato e vie biliari: - derivazioni biodigestive; - drenaggio di ascesso epatico; - interventi chirurgici per ipertensione portale; - interventi per echinococcosi; - interventi sulla papilla di Vater; - resezione epatica(emiepatectomia). Retto-ano: - interventi per neoplasie a retto-ano anche per vai addominoperineale; - megacolon; - proctolectomia totale. Pancreas e milza: - interventi per cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche; - interventi per neoplasie pancreatiche; - interventi per pancreatite acuta e cronica. Parete toracica: - interventi per tumori maligni della mammella; - trattamento di traumi parietali. Mediastino: - interventi per ascessi; - interventi per tumori. Polmone: - interventi per echinococcosi; - interventi per ferite, ascessi, fistole; - interventi per tumori della trachea; - pneumectomia; - resezioni segmentarie e lobectomia; - trapianto di polmone. Cardiochirurgia: a. interventi a cuore chiuso: - applicazione di pace-maker; - atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi; - correzione di coartazione aortica: resezione aorto-plastica, protesi dacron, patch dacron, by-pass dacron; - derivazioni aorto-polmonari tipo Blalcek-Watterstone-Potts; 19

22 - fistole artero-venose del polmone; - pericardiectomia per pericarditi costrittive; - valvulotomia della polmonare secondo Brook; b. interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati: - anuloplastica valvola singola; - by-pass aorto coronarico singolo; - correzione di difetto del setto interventricolare; - correzione di difetto interatriale; - correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma; - embolectomia della polmonare; - sostituzione di valvola singola: aortica, mitrale, tricuspidale; - valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare, mitralica, valvolare aortica; c. interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati: - aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio; - aneurismi aorta toracica; - asportazione di tumori intracardiaci; - by-pass aorto coronarici multipli; - contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso; - correzione canale atrioventricolare completo; - correzione impianto anomalo coronarie; - correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale; - correzione totale di trasposizione dei grandi vasi; - correzione Ostium primum" con insufficienza mitralica; - correzione di: ventricolo unico; ventricolo destro a doppia uscita; truncus arteriosus; coartazioni aortiche; stenosi aortiche infundibolari e sopravalvolari; trilogia di Fallot; tetralogia di Fallot; atresia della tricuspide; pervietà interventricolare ipertesa, con "debanding", con insufficienza aortica; - finestra aorto-polmonare; - fistole arterovenose polmonari; - intervento in ipotermia per coartazione aortica; - interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio; 20

23 - resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto; - riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti; - sostituzioni valvolari multiple; - sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico. Chirurgia vascolare: - interventi per aneurismi delle arterie carotide, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache; - interventi per innesti di vasi; - interventi per stenosi dell arteria renale, mesenterica celiaca; - interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima; - operazioni sull aorta toracica ed addominale. Chirurgia pediatrica: - atresia dell ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare e abbassamento addomino perineale; - atresia dell ano semplice con abbassamento addomino perineale; - atresia dell esofago; - cisti e tumori tipici del bambino di origina bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma); - cranio bifido con meningoencefalocele; - fistola dell esofago; - fistola e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale; - idrocefalo ipersecretivo; - megauretere con resezione e sostituzione di ansa intestinale; - megacolon con operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson; - neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica; - occlusione intestinale; - polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia); - teratoma sacrococcigeo; - torace ad imbuto e/o torace carenato; - trattamento chirurgico dell ipertensione portale. Ortopedia e traumatologia: - artrodesi per via anteriore e/o posteriore con o senza impianti; - artroprotesi di anca; - artroprotesi di ginocchio; - artroprotesi di gomito; 21

24 - asportazione di tumori ossei; - corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale; - disarticolazione interscapolotoracica; - discectomia per via anteriore per ernia cervicale; - discotomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi; - emiartroplastica; - emipelvectomia; - endoprotesi di Thompson; - interventi per costola cervicale; - laminectomia decompressiva per neoplasie; - osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale; - osteosintesi di omero; - osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari; - resezioni artrodiafisarie dell omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custom-made"; - osteosintesi vertebrale; - protesi cefalica di spalla; - protesi di polso; - protesi totale di displasia d anca; - protesi totale di spalla; - pulizia focolai osteici; - resezioni artrodiafisarie di ginocchio; - resezioni complete di spalla con salvataggio dell arto; - resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciale; - resezioni del radio distale con trapianto articolare perone pro radio; - resezione del sacro; - resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti; - scapulopessi; - trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni; - uncoforaminotomia; - vertebrotomia. Tendini, muscoli, aponevrosi: - plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie ed estensorie; - pollicizzazione del secondo o altro dito; - ricostruzioni tendinee polso e mano; - sindesmotomia; - tenoraffie complesse. 22

25 Rene: - nefrotomia allargata per tumore con embolectomia; - nefrotomia bivalve in ipotermia; - nefrourectomia totale; - resezione renale con clampaggio vascolare; - surrenalectomia. Uretere: - ureteroileoanastomosi mono e bilaterale. Vescica: - cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder; - cistoprostatovescicolectomia con ureteroileoretroanastomosi; - cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia; - emitrigonectomia; - plastiche di apliamento vescicale con anse intestinali; - riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale. Apparato genitale maschile: - orchidectomia allargata per tumore maligno (comprensivo di linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale); - prostatectomia radicale. Apparato genitale femminile: - intervento radicale per carcinoma ovarico; - isteroctomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale o vaginale; - creazione operatoria di vagina artificiale; - vulvectomia allargata con linfoadenectomia. Cornea: - cheratomilleusi; - epicheratoplastica; - odontocheratoprotesi. Operazioni per glaucoma: - iridocicloretazione; - trabulectomia. 23

26 Retina: - resezione sclerale. Cristallino: - asportazione di cataratta ed introduzione di cristallino artificiale; - vitrectomia. Orecchio: - anastomosi e trapianti nervosi; - asportazione di tumori dell orecchio medio; - asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa; - atresia auris congenita: ricostruzione; - chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale; - neurinoma dell VIII paio; - ricostruzione della catena ossiculare; - sezione del nervo cocleare; - sezione del nervo vestibolare; - timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva). Naso e seni paranasali: - asportazione di tumori maligni del naso e dei seni; - intervento per fibroma duro rinofaringeo. Cavo orale e faringe: - asportazione di tumori maligni con svuotamento laterocervicale. Laringe: - interventi per paralisi degli abduttori; - laringectomia ricostruttiva; - laringectomia sopraglottica; - laringectomia totale; - laringofaringectomia. Trapianti di organi: - tutti i trapianti di organi (esclusi i trapianti di cute aventi finalità estetica e quelli di capelli). 24

27

28 BPU ASSICURAZIONI S.p.A. - MILANO AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 2 BPU Assicurazioni S.p.A. Società facente parte del Gruppo BPU Banca e soggetta direttamente all attività di direzione e coordinamento di BPU Partecipazioni Assicurative S.p.A Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel Fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e n Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del , n. 62). Mod. BPU Ass. 841 ed. 12/

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