LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ED I PIANI DI EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 Edizione: Marzo 2000 Ministero dell ' Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE per ignem per undas celerrime VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO E PIANI DI EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO GUIDA TECNICA N. 8 D. LGS. 626/94 - D.M LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ED I PIANI DI EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCH I DI INCENDIO IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO SCOPO ED OBIETTIVI PROCEDURE - PERSONE - AZIONI PIANI DI EVACUAZIONE ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ESEMPI APPLICATIVI Dott. Ing. Amedeo Monaco I N D I C E pag 1 - INTRODUZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO GENERALITÀ CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO ( DM ) DM ALLEGATO I: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO DM ALLEGATO II: MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO GENERALITÀ SCOPO ED OBIETTIVI PROCEDURE - PERSONE - AZIONI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANIFICAZIONE MODALITÀ PER L EVACUAZIONE DELLE PERSONE ( PIANO DI EVACUAZIONE) LE PROCEDURE DI CHIA MATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO DM ALLEGATI VIII E VII: PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO ED ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ESEMPI APPLICATIVI DI PIANI DI EMERGENZA PER INCENDIO OSPEDALI SCUOLE ALBERGHI 47-2-

2 1 - INTRODUZIONE Il D.Lgs. 626/94, ed i decreti applicativi emanati successivamente (es: DM ), hanno introdotto obblighi nuovi e cogenti, sconvolgendo alla radice modi consolidati di pensare e di agire. Il nuovo quadro normativo ha, di fatto, ampliato enormemente il campo di applicazione obbligatoria di misure di sicurezza antincendio, riferendosi spesso anche ad attività di piccola dimensione, non soggette a controlli di prevenzione incendi, che per il passato non sono mai state interessate direttamente e profondamente da adempimenti di tal genere. Infatti ancora troppo spesso si commette l errore di ritenere che, se una attività non è soggetta a controlli obbligatori di Prevenzione Incendi, per essa non sussiste l obbligo per l applicazione di misure di sicurezza antincendio. Viceversa, l esenzione dai controlli VV.F. non esenta assolutamente il titolare di una attività dall obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività e dal numero di persone presenti, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanza delle misure di sicurezza necessarie é demandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del "titolare dell'attività". Questo testo si prefigge, in particolare, l obiettivo di fornire un supporto alla effettuazione della valutazione del rischio di incendio ed alla successiva fase della redazione dei piani di emergenza in caso di incendio; su tali aspetti innovativi non esiste ancora una conoscenza consolidata, e gli orientamenti esposti possono risultare utili nella maggioranza dei casi. 2 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO SECONDO IL D.LGS. 626/ GENERALITÀ Esistono numerose attività per le quali non sono previsti controlli obbligatori da parte dei Vigili del Fuoco, e quindi non sussiste obbligo di esame progetto, né di richiesta e rilascio di CPI. Tuttavia anche per queste attività, in particolare se ricadenti nel campo di applicazione di normative finalizzate alla sicurezza dei luoghi di lavoro (DPR 547/55; D.Lgs. 626/94), sussistono obblighi precisi rivolti anche alla sicurezza antincendio, e perciò è utile evidenziare che l esenzione dai controlli non esenta assolutamente il titolare di una attività dall obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la tutela della incolumità delle persone. È utile ricordare che, oltre agli obblighi recentemente introdotti dal D.Lgs. 626/94, sono ancora vigenti gli obblighi previsti dal DPR 547/55, che contiene a sua volta importanti indirizzi di sicurezza antincendio. Ad esempio: L'Art. 33, intitolato Difesa contro gli Incendi, dispone che In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio. L'art. 34, in aggiunta, dispone che Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:.. omissis.. c - devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento... omissis.. d - deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi. Ciò premesso, ci si può chiedere: a favore di quali persone devono operare le misure di tutela? quali misure di sicurezza antincendio devono applicarsi? Per rispondere alla prima domanda non è sufficiente la sola lettura delle succitate normative, che sembrano riferirsi sempre e solo ai lavoratori. Un orientamento diffuso tra gli Enti di controllo (es: Vigili del Fuoco) sostiene che le misure di tutela devono applicarsi, in maniera generalizzata e nella loro interezza, sia per la incolumità dei lavoratori addetti, sia per la incolumità delle persone a qualsiasi titolo eventualmente presenti nell ambito dell attività, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia dell'attività, dal numero di persone presenti, e dalla circostanza che l'attività possa risultare anche non soggetta al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti. Tale orientamento sembra avvalorato da ripetute interpretazioni della magistratura (es: la Corte suprema di Cassazione ha affermato che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono trovare applicazione anche a beneficio delle persone che occasionalmente si trovano nei luoghi di lavoro, essendo la loro integrità fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori ). Quanto sopra assume particolare rilevanza, ad esempio, per il dimensionamento delle vie di esodo (numero, larghezza, lunghezza, verso e modalità di apertura delle uscite, etc.) che, per le attività non specificamente regolamentate, può quindi avvenire secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 626/94 (e successive modifiche o integrazioni) e nel DM In tal caso pertanto il dimensionamento delle vie di esodo potrà venire effettuato applicando nella loro interezza, a favore di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività, le indicazioni contenute nelle nuove formulazioni degli articoli 13 (vie e uscite di emergenza) e 14 (porte e portoni) del DPR 547/55, contenute nell'articolo 33 del D.Lgs. 626/94 e nel DM Ciò potrà significare, a titolo esemplificativo che in una banca, in un ristorante, in un ufficio postale, etc., le vie di esodo devono essere dimensionate sul numero complessivo di persone ottenuto sommando, al numero dei dipendenti, il numero massimo ipotizzabile di potenziali clienti. Resta ora da vedere, per rispondere alla seconda domanda, quali misure di sicurezza antincendio devono applicarsi per le attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo che esistono attività che, pur se non soggette a controlli di prevenzione incendi, sono comunque regolamentate da norme tecniche specifiche; in questi casi devono applicarsi le prescrizioni tecniche descritte in tali normative. Per le attività non specificamente regolamentate (e queste sono la maggioranza), si applicano le prescrizioni di sicurezza contenute nel DM , e, per gli

3 aspetti non previsti, si applicano con analogia ad altre normative esistenti i principi di base e le misure tecniche fondamentali previste dal combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82, nonché, ove applicabili, i criteri tecnici indicati nei succitati DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94. Il DPR 577/82 regolamenta l attività di Prevenzione Incendi in genere secondo le indicazioni dell art. 13, il quale prevede che i Vigili del Fuoco provvedono all esame preventivo dei progetti delle attività soggette a controlli, per l accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui all art.3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.. Il citato art. 3 prevede che i principi di base e le misure tecniche fondamentali di prevenzione incendi abbiano la finalità di specificare: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell insorgere dell incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull agente ossidante; misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d esodo d emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili; Ciò significa che, per il conseguimento di un livello accettabile di sicurezza antincendio, è necessario porre in atto una serie di provvedimenti di natura preventiva, di protezione attiva e di protezione passiva, tali da costituire un insieme coordinato di misure tecniche dirette a concretizzare e rendere operativi gli obiettivi di sicurezza desiderati. A tale scopo il D.Lgs. 626/94 diviene un fondamentale ed insostituibile riferimento anche per l applicazione di misure di sicurezza antincendio. Il D.Lgs. 626/94 prevede, tra l altro, che: Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività...(omissis)... deve valutare...(omissis)... i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...(omissis)... All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a". il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Si riportano nel seguito, per opportuno promemoria, altri passi fondamentali del D.Lgs. 626/94, con riferimento agli aspetti di sicurezza antincendio. Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto... omissis Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto... nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, e in particolare: a - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;... omissis... d - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;... omissis... f - richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;... omissis... h - adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i - informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;... omissis... q - adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. Art. 5 - Obblighi dei lavoratori 1 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Art Disposizioni generali 1 - Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a - organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b - designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lett. a); c - informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

4 d - programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e - prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2 - Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 3 - I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.... omissis CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO Il D.Lgs. 626/94 prevede che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, all'esito di tale valutazione, elabora un documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a". il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo una sequenza logica e programmata (del tipo di quella raffigurata nel diagramma di flusso illustrato), che esamini dapprima, con la massima accuratezza ed il maggiore dettaglio possibile, l eventuale presenza di rischi di incendio in ogni ambiente di lavoro, e poi programmi i provvedimenti necessari per l eliminazione o la riduzione dei rischi individuati (identificazione dei pericoli identificazione delle persone esposte eliminazione o riduzione dei rischi gestione delle situazioni di rischio residuo). Es : Impianti elettrici Identificazione e Valutazione dei Rischi VALUTAZIONE DEL RISCHIO Es : Cucina ( DIAGRAMMA DI FLUSSO ) Suddivisione della Unità Organizzativa in ambienti di lavoro Scelta dell ambiente di lavoro Compilazione dati generali Analisi storica ( registro infortuni e interviste ) Scelta della fonte di pericolo Applicazione della lista di controllo o del diagramma a blocchi. Ultima fonte di pericolo? SI Ultimo ambiente di lavoro? NO Prossimo fattore NO Prossimo ambiente di lavoro SI Fine della valutazione

5 Le priorità nella programmazione degli interventi di eliminazione o riduzione dei rischi possono essere suggerite da una griglia di valutazione che, associando ad ogni rischio una valutazione sulla sua probabilità di accadimento e sulla gravità dell eventuale incidente associato, assegni un punteggio correlato a tali variabili; ad esempio: I provvedimenti tecnici e gestionali che possono essere adottati per raggiungere le finalità prefissate sono sinteticamente elencati nel prospetto seguente: DANNO LIEVE DANNO MODESTO FERITE GRAVI INCIDENTE MORTALE IMPROBABILE POSSIBILE PROBABILE INEV ITABILE Ricordiamo che il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito dai fattori FREQUENZA (cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo) e MAGNITUDO (cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento), legati tra loro da una relazione del tipo RISCHIO = FREQUENZA X MAGNIT UDO, e quindi appare evidente che quanto più si riducono la frequenza o la magnitudo (o entrambe), tanto più si ridurrà il rischio, e pertanto minore potrà essere la priorità. Pertanto, si potrà definire una scala di priorità dei provvedimenti necessari, ad esempio secondo una graduazione del seguente tipo: D. LGS. 626/94 RISCHIO INCENDIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO RESIDUO FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE POSSA INSORGERE UN INCENDIO LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE INCENDIO CONSENTIRE L EVACUAZIONE DAL LUOGO DI LAVORO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA GARANTIRE L INTERVENTO DEI SOCCORRITTORI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE R > 4 Azioni correttive indilazionabili 3 < R < 4 Azioni correttive da programmare con urgenza 2 < R < 3 Azioni correttive da programmare a breve - medio termine 1 < R < 2 Azioni correttive da programmare con minore urgenza Le finalità della valutazione del rischio possono sinteticamente riassumersi in tal modo: Ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio Limitare le conseguenze di un eventuale incendio Consentire l evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza Garantire l intervento dei soccorritori PREDISPORRE VIE DI ESODO SICURE, CHIARAMENTE SEGNALATE E LIBERE DA OGNI OSTACOLO ( ART. 13 E 14 DEL DPR 547 NUOVA FORMULAZIONE ) ASSICURARE LA STABILITÀ DELL EDIFICIO IN CASO DI INCENDIO ( ALMENO PER IL TEMPO NECESSARIO PER EVACUARE LE PERSONE PRESENTI E CONSENTIRE L'INTERVENTO DEI SOCCORRITORI) COMPARTIMENTARE GLI AMBIENTI DI LAVORO IN RELAZIONE AI FATTORI DI RISCHIO INSTALLARE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A REGOLA D ARTE E SICURE INSTALLARE IMPIANTI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EFFICIENTI ASSICURARE REGOLARI CONTROLLI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE) AFFIGGERE ISTRUZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDI ASSICURARE COSTANTEMENTE UNA ATTENTA GESTIONE DELLA SICUREZZA (IMPORRE CONDIZIONI DI ESERCIZIO, DIVIETI A FINI DI SICUREZZA E NORME PRECAUZIONALI; ISTITUIRE UN REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI; ORGANIZZARE CONTROLLI COSTANTI) PREDISPORRE ED AGGIORNARE UN PIANO DI EMERGENZA SULLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO, VERIFICANDONE PERIODICAMENTE L ATTUAZIONE (ORGANIZZARE UN SERVIZIO ANTINCENDIO AZIENDALE INCARICATO DI LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E GESTIONE DELL EMERGENZA) (ED ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUI RISCHI DI INCENDIO, SULLE MISURE PREDISPOSTE PER PREVENIRLI E SULLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INSORGENZA DI INCENDI ( ART. 21 E 22 DEL DL 626)

6 2.3 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO (DM ) Per effettuare oculatamente la valutazione del rischio di incendio possono risultare molto utili le indicazioni contenute nel DM A tal riguardo sono particolarmente importanti gli articoli 2 e 3 del DM , e gli allegati l e II, che si riportano nel seguito. DM ART. 2: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 1 - La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/ Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze in caso di incendio, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/ La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato l. 4 - Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato l: a - livello di rischio elevato; b - livello di rischio medio; c - livello di rischio basso. DM ART. 3: MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZ IONALI DI ESERCIZIO 1 - All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a - ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato Il; b - realizzare le vie e le uscite da emergenza previste dall'articolo 13 del DPR , n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del D.Lgs. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato II c - realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV; d - assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V; e - garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all' allegato VI; f - fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII. 2 - Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del DPR , n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a, e ed f. Riportiamo ora gli Allegati I e II del DM DM ALLEGATO I: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO GENERALITÀ Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto si definisce: PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; VALUTAZIONE DEI RISC HI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono: la prevenzione dei rischi; l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti la formazione dei lavoratori; le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all art. 3 del decreto legislativo n La valutazione del rischio di incendio tiene conto: a - del tipo di attività; b - dei materiali immagazzinati e manipolati; c - delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d - delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e - delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f - del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a - individuazione di ogni pericolo di incendio (es.: sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b - individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

7 c - eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d - valutazione del rischio di incendio; e - verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO Materiali combustibili e/o infiammabili I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono: vernici e solventi infiammabili; adesivi infiammabili; grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma; grandi quantità di manufatti infiammabili; prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili Sorgenti di innesco Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; presenza di sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI E SPOSTI A RISCHI DI INCENDIO Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio. Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: siano previste aree di riposo; sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato; ridotto; sostituito con alternative più sicure; separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività. Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure: rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi; rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio; riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell' imbottitura; miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori; schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;

8 controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche; riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie; adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori; identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI R ISCHIO DI INCENDIO Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo dì lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. (N.B.: Nel seguito sono indicati i criteri generali per l identificazione del livello di rischio; un elenco esemplificativo di attività a rischio di incendio basso, medio o elevato è indicato in allegato IX del decreto). A - LUOGHI DI LAVORO A R ISCHIO DI INCENDIO BASSO Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e dl esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. B - LUOGHI DI LAVORO A R ISCHIO DI INCENDIO MEDIO Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. C - LUOGHI DI LAVORO A R ISCHIO DI INCENDIO E LEVATO Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (es: impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a - Molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b - Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; c - Nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato. Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative: A - VIE DI ESODO 1 - riduzione del percorso di esodo; 2 - protezione delle vie di esodo; 3 - realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite; 4 - installazione di ulteriore segnaletica; 5 - potenziamento dell'illuminazione di emergenza; 6 - messa in atto di misure specifiche per persone disabili; 7 - incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione; 8 - limitazione dell'affollamento

9 B - MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 1 - realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici; 2 - installazione di impianti di spegnimento automatico. C - RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO 1 - installazione di un sistema di allarme più efficiente (es: sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico); 2 - riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio; 3 - installazione di impianto automatico di rivelazione incendio; 4 - miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (es: con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, ecc.); 5 - nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuata immediatamente dalle persone presenti. D - INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1 - predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro; 2 - emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione; 3 - controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio; 4 - realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare: la data di effettuazione della valutazione; i pericoli identificati; i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati; le conclusioni derivanti dalla valutazione REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati. Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili. La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti DM ALLEGATO II: MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI GENERALITÀ All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. A - MISURE DI TIPO TECNICO realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte; messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; adozione di dispositivi di sicurezza. B - MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE rispetto dell'ordine e della pulizia; controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; informazione e formazione dei lavoratori. Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni: a - deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b - accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; c - negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; d - inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; e - uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; f - riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; g - presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio); h - utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; i - ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; j - presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; k - negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione; l - inadeguata formazione professionale del persona le sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio. Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione: deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore; impianti ed apparecchi elettrici; presenza di fumatori; lavori di manutenzione e di ristrutturazione;

10 rifiuti e scarti combustibili; aree non frequentate DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo. Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa). Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco. I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare. I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali UTILIZZO DI FONTI DI CALORE I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (es: l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura). I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille. I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri. I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore. Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari IMPIANTI ED ATTREZZATURA ELETTRICHE I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi APPARECCHI INDIVIDUA LI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio: a - il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.; b - il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; c - il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; d - le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione PRESENZA DI FUMATORI Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi. Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione: a - accumulo di materiali combustibili; b - ostruzione delle vie di esodo; c - bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; d - realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere): Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci

11 Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato. Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio AREE NON FREQUENTATE Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (scantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate MANTENIMENTO DELLE M ISURE ANTINCENDIO I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: a - controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; b - controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione c - controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; d - controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; e - controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. 3 - IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO GENERALITÀ In un azienda, grande o piccola che sia, non è del tutto impossibile trovarsi coinvolti in un emergenza per incendio o per infortunio, anche se ad alcuni tale evento potrebbe sembrare una probabilità abbastanza remota. La conferma la si può avere ricordando che i dati statistici indicano che i Vigili del Fuoco, in Italia, effettuano ogni anno oltre interventi di soccorso tecnico urgente, di cui circa per incendio; di questi, almeno interventi di soccorso per incendio (cioè circa 110 interventi al giorno) sono correlati ad emergenze verificatesi in attività lavorative. È opportuno evidenziare subito che, indipendentemente dai materiali depositati o impiegati nelle lavorazioni, e dalle caratteristiche costruttive ed impiantistiche di una generica azienda, uno degli aspetti che ha sempre maggiore impatto sull evoluzione dell evento emergenza è quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti, nell attesa dell arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Uno strumento basilare per la corretta gestione degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe di gas o perdite di sostanze pericolose) è il cosiddetto piano di emergenza. Il DM prevede che, a seguito della valutazione del rischio di incendio (obbligatoria in ogni luogo di lavoro per effetto del D.Lgs. 626/94), deve essere predisposto dal datore di lavoro in forma scritta, e tenuto aggiornato, un piano di emergenza antincendio, adeguato alle dimensioni e caratteristiche dell attività ed alle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, che descriva le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza i datori di lavoro delle aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti, e che non sono soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli tutte le informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di incidente, ed in particolare: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni alloro arrivo; le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti. Tali provvedimenti devono avere lo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali: salvaguardia ed evacuazione delle persone messa in sicurezza degli impianti di processo compartimentazione e confinamento dell incendio protezione dei beni e delle attrezzature estinzione completa dell incendio

12 I piani di emergenza ben strutturati prevedono inoltre le operazioni necessarie per la rimessa in servizio in tempi ragionevoli ed il ripristino delle precedenti condizioni lavorative. In ogni caso un piano di emergenza deve essere riferito alla realtà effettivamente esistente nei luoghi di lavoro cui si riferisce, deve essere facilmente comprensibile, non deve ingenerare confusione, e deve essere ben conosciuto dai lavoratori. Ricordiamo che, con un efficace aforisma, si può affermare che il peggiore piano di emergenza è non avere nessun piano, ma anche che il secondo peggiore piano d emergenza è averne due. Cerchiamo pertanto di capire che cosa è, e come è strutturato, un piano di emergenza SCOPO ED OBIETTIVI Lo scopo dei piani di emergenza è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzabili, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine di controllare le conseguenze di un incidente. La stesura del piano di emergenza consente di raggiungere diversi obiettivi, già a partire dai momenti preliminari nei quali si valuta il rischio ed il Management inizia ad identificare con maggiore precisione gli incidenti che possono verificarsi nell attività lavorativa. Tra gli obiettivi di un piano di emergenza, ad esempio, ci sono i seguenti: raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che sono difficilmente memorizzabili, o che comunque non è possibile ottenere facilmente durante una emergenza; fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che siano il frutto dell esperienza di tutti i componenti dell Azienda, e che, pertanto, rappresentano le migliori azioni da intraprendere; disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell emergenza, e promuovere organicamente l attività di addestramento aziendale. La struttura di un piano di emergenza, ovviamente, può variare molto a seconda del tipo di attività, del tipo di azienda, della sua conformazione, del numero di dipendenti, e dipende da una serie di parametri talmente diversificati che impediscono la creazione di un solo modello standard valido per tutti i casi. É tuttavia possibile individuare con sufficiente precisione alcuni contenuti di base che possono essere comuni a tutti i piani PROCEDURE - PERSONE - AZIONI Un piano di emergenza è definibile come un documento scritto che risulta dalla raccolta di informazioni, sia generali che dettagliate, pronte per essere usate dal personale dell azienda e dagli enti di soccorso pubblico per determinare il tipo di risposta per incidenti ragionevolmente prevedibili in una determinata attività. Questi piani identificano i pericoli potenziali, le condizioni e le situazioni particolari, e consentono di disporre rapidamente di specifiche informazioni che sarebbe altrimenti impossibile ottenere durante un emergenza. Le procedure operative rappresentano, in genere schematicamente, linee - guida comportamentali ed operative, tramite le quali il personale può operare efficacemente, efficientemente e con maggiore sicurezza in condizioni di emergenza. In mancanza di appropriate procedure, la gestione di una emergenza da parte di personale non professionalmente preparato per quelle situazioni può facilmente diventare caotica, causando confusione ed incomprensione, ed aumentando considerevolmente il rischio di infortuni. Il contenuto del piano di emergenza deve innanzitutto focalizzare l attenzione su alcune persone o gruppi - chiave (come gli addetti al reparto, al processo di lavorazione, ecc.), ed il piano deve descriverne dettagliatamente il comportamento, le azioni da intraprendere, ed evidenziare le azioni da non fare. Al verificarsi dell emergenza, si deve tenere conto che, comunque, possono facilmente essere coinvolte anche persone di altri reparti, o presenti casualmente in azienda (clienti, visitatori, pubblico, dipendenti di altre società di manutenzione, ecc.); è bene ricordare che il piano deve prendersi cura anche di queste persone. Inoltre, una emergenza può avere ripercussioni anche in aree esterne all azienda, o può comunque riguardare altre Organizzazioni o Servizi la cui attività è in qualche modo correlata; in tali casi, il piano di emergenza deve prevedere il da farsi anche per queste situazioni. Ad esempio, se un azienda ha ipotizzato un evento incidentale come un rilascio di sostanze pericolose, e se la valutazione preventiva del rischio ha evidenziato che in tali circostanze esistono pericoli anche per la popolazione presente nelle aree circostanti, il piano di emergenza deve senz altro comprendere anche le procedure a tutela di quelle persone (evacuazione, allarme, etc.). Oppure, se un Ospedale ha un incendio nel reparto di Pronto Soccorso, si deve prevedere che dal quel momento le emergenze sanitarie vanno dirottate su altri Ospedali (o su altri Reparti), mediante idonee procedure. Ricordiamo ancora una volta che l obiettivo primario del piano di emergenza deve essere la salvaguardia delle persone, siano esse dipendenti dell azienda, clienti, visitatori, o abitanti delle aree circostanti. Una figura che non deve mai mancare nella progettazione del piano di emergenza, è quella di un Gestore Aziendale dell Emergenza, al quale vanno delegati poteri decisionali, e la possibilità di prendere decisioni anche arbitrarie, al fine di operare nel migliore dei modi e raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le azioni previste nel piano di emergenza devono assolutamente essere correlate alla effettiva capacità delle persone di svolgere determinate operazioni. Non è saggio né opportuno attribuire compiti particolari a chi non è stato adeguatamente addestrato, e/o non possiede idonei requisiti psico-fisici; occorre infatti ricordare che, in condizioni di stress e di panico, le persone spesso tendono a perdere lucidità e capacità operativa, e pertanto il piano di emergenza va strutturato tenendo conto anche di questo aspetto. Poche, semplici, efficaci azioni sono meglio che una serie di incarichi complicati, nei quali il rischio di saltare alcuni passaggi fondamentali è molto alto VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANIFICAZIONE Per la costruzione di un piano di emergenza, una fase importantissima è quella iniziale di valutazione del rischio in azienda

13 Nel documento di valutazione dei rischi sono raccolte tutte le informazioni che permetteranno di strutturare senza grosse difficoltà il processo di pianificazione dell emergenza, e quindi se la valutazione del rischio viene eseguita con precisione e completezza, anche la successiva pianificazione dell emergenza potrà facilmente essere di buona qualità. Per ottenere la più ampia possibilità di successo, è opportuno che nella pianificazione di emergenza sia coinvolto tutto il personale dell azienda, perché ciascuno, opportunamente guidato e stimolato, può fornire idee e soluzioni che possono migliorare la qualità del piano d emergenza e delle procedure inserite. È inoltre da tenere presente che, quanto più le persone coinvolte fanno proprio il piano di emergenza, tanto più questo avrà possibilità di successo nel momento in cui dovrà essere applicato in un incidente reale. La valutazione dei rischi condotta in azienda evidenzia i possibili eventi incidentali che ci si può ragionevolmente aspettare; dopo questa valutazione occorre stabilire quali di questi eventi presentano i maggiori rischi, ed iniziare da questi a pianificare le procedure di emergenza. Si può partire schematizzando una griglia, dove vengono indicati: il tipo di evento incidentale il reparto interessato la sequenza temporale di azioni da intraprendere le persone/gruppi coinvolti i compiti che ogni singola persona o gruppo deve portare a termine. Successivamente si possono realizzare delle schede più dettagliate delle azioni che ogni singola figura o gruppo di persone deve intraprendere. La scheda che riguarda ogni persona o gruppo deve essere veramente una scheda, perché non ci si può aspettare di avere una valida gestione dell emergenza se, per ricordarsi e capire che cosa fare, le persone devono perdere un quarto d ora a studiarsi un manuale di procedure troppo particolareggiato. Per un evoluzione favorevole dell evento incidentale occorre che ciascuno esegua quelle poche fondamentali operazioni di propria competenza, nella giusta sequenza, e soprattutto coordinate con le operazioni che stanno eseguendo gli altri. In emergenze di tipo più articolato, può essere necessario che la scheda faccia riferimento ad ulteriori sotto - schede di procedure specifiche, come ad esempio quelle per mettere in sicurezza un impianto di processo oppure per attivare/disattivare determinati macchinari o attrezzature. Ad esempio si possono estrapolare, dalle istruzioni particolareggiate di impianti o macchinari, alcune procedure urgenti per la disattivazione o l arresto, e descrivere dettagliatamente le poche manovre essenziali necessarie per stabilizzare un problema o porre in sicurezza un sistema; poi si potrà, con maggiore calma, fare il punto della situazione e procedere con altre manovre più accurate. L addestramento, comunque, è l unico ed insostituibile metodo che può garantire il corretto funzionamento di un sistema di gestione dell emergenza; in mancanza di aggiornamento continuo e di esercitazioni periodiche, anche il piano più semplice e le procedure meglio organizzate non avranno mai la giusta efficacia. Occorre inoltre ricordare che un piano di emergenza deve esser inteso come un documento dinamico, cioè in continua evoluzione, per poter effettivamente seguire la dinamica aziendale e potere migliorare le procedure previste. È necessario quindi procedere ad aggiornamenti periodici, sia in occasione di variazioni significative (es.: in occasione di cambiamenti di processo, introduzione di nuovi macchinari, cambiamenti strutturali, etc.), sia a seguito di ogni fase di addestramento che abbia evidenziato carenze nelle procedure MODALITÀ PER L EVACUAZIONE DELLE PERSONE (PIANO DI EVACUAZIONE) L obiettivo principale di ogni piano di emergenza è quello della salvaguardia delle persone presenti, e quindi della loro evacuazione, quando necessaria. È opportuno evidenziare subito che il piano di evacuazione non è il piano di emergenza, come alcuni erroneamente ritengono, ma è una parte del piano di emergenza generale (in pratica un piano nel piano ), che descrive con gli opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto), e tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire la completa evacuazione dell edificio o della struttura da parte di tutti i presenti (siano essi gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori, etc.), in caso di emergenza. Anche il piano di evacuazione, naturalmente, deve essere elaborato tenendo conto del tipo di evento ipotizzato e delle caratteristiche dell azienda. Non è forse del tutto superfluo ricordare che la predisposizione del piano di evacuazione va effettuata prevedendo di far uscire dal fabbricato tutti gli occupanti, utilizzando le normali vie di esodo, senza pensare di impiegare soluzioni personalizzate, tanto ingegnose quanto rocambolesche LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO Una buona gestione dell emergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco (tel. 115). Pertanto, è bene che, dopo aver individuato la persona che è incaricata di diramare l allarme (e preferibilmente anche un suo sostituto), venga predisposto un apposito schema di richiesta di soccorso con le corrette modalità, che deve contenere almeno i seguenti dati: l indirizzo dell azienda ed il numero di telefono; il tipo di emergenza in corso; persone coinvolte e/o ferite; reparto coinvolto; stadio dell evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);

14 altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza, ecc.); indicazioni sul percorso; risorse idriche disponibili. In alcuni casi può essere una buona idea predisporre, e tenere sempre a portata di mano, una pagina fax che indica utili informazioni sull azienda, ed il percorso migliore per raggiungerla; tale schema può venire inviato alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco al momento dell emergenza, ed in tal modo l operatore VF del 115, in contatto radio con le squadre, può così fornire preziose indicazioni per guidarle sul posto nel più breve tempo possibile. È utile sapere che fornire ai Vigili del Fuoco informazioni complete e dettagliate sull emergenza in corso, consente di organizzare immediatamente, e nel modo più efficiente possibile, i soccorsi (per quanto riguarda la tipologia delle attrezzature ed il contingente di uomini da impiegare); ricordiamo altresì che, negli interventi per incendio, l efficacia dei soccorsi (e quindi la limitazione dei danni) è direttamente proporzionale alla tempestività dell intervento ed alla corretta disponibilità delle risorse necessarie COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l incendio è quello di mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa e la conoscenza dei luoghi, per svolgere quei compiti che già si è abituati a fare, perché si svolgono nell attività di tutti i giorni. Può essere quindi molto utile che un incaricato dell azienda sia pronto ad accogliere i soccorritori, fornendo al loro arrivo e durante l'intervento tutte le informazioni necessarie per il migliore espletamento delle operazioni di soccorso (es: vie di accesso all area ed ai locali interessati; risorse idriche disponibili nell area o nelle immediate vicinanze; presenza ed ubicazione di persone in pericolo; esistenza di depositi, sostanze, impianti o apparecchiature pericolose; situazioni particolari; etc.). Può altresì essere utile, ad esempio, rendere disponibili operatori con i muletti montacarichi o macchine operatrici (es. ruspe) eventualmente disponibili, che possono risultare molto utili per allontanare il materiale che non è ancora bruciato (operando ovviamente sotto lo stretto controllo delle squadre Vigili del Fuoco), o per facilitare ed abbreviare le operazioni di smassamento dei materiali e di minuto spegnimento, molto spesso necessarie per il definitivo spegnimento dell incendio ESERCITAZIONI ANTINCENDIO Inizialmente il piano di emergenza conterrà certamente alcune imprecisioni, e sarà probabilmente abbastanza generico, ma è difficile pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento perfetto. Nel tempo, gradualmente, si applicheranno le nuove parti del piano che verranno man mano sviluppate, fino ad avere un documento soddisfacente ed adeguato alla realtà dell azienda, ma l unico modo per scoprire se, e fino a che punto, funziona un piano di emergenza, è quello di fare periodiche esercitazioni. Pertanto, nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico; il personale incaricato di specifiche mansioni deve attuare, per quanto possibile, le procedure previste dal piano; Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: - una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; - si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori - siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. Informazioni più dettagliate sulle esercitazioni antincendio sono contenute nell allegato VII del DM , riportato nel seguito per la parte che interessa ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO Il datore di lavoro deve individuare, nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro, le necessità particolari dei lavoratori disabili eventualmente presenti in azienda. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro, ed occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili eventualmente presenti. Si evidenzia inoltre che, in generale, gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo; in particolare, poi, le persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione. Informazioni più dettagliate sull assistenza alle persone disabili sono contenute nell allegato VIII del DM , riportato nel seguito DM ALLEGATI VIII E VII: PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO ED ESERCITAZIONI ANTINCENDIO Il DM , all art.5, prevede che per tutti i luoghi di lavoro sia obbligatoriamente redatto un piano di emergenza, in conformità ai criteri descritti nell allegato VIII. Sono esentate dall obbligo solo le aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti, purché tali aziende siano attività non soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del DPR , n Tuttavia, anche le aziende esentate dall obbligo della redazione del piano di emergenza, sono comunque tenute obbligatoriamente all'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Nel seguito si riporta l art.5 e l allegato VIII del DM , nonché la parte dell allegato VII che si occupa delle esercitazioni antincendio. DM ART. 5 - GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO 1 - All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio ripor

15 tandole in un piano di emergenza elaborato in.conformità ai criteri di cui all'allegato VIII. 2 - Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto ala redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. DM ALLEGATO VIII: PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO GENERALITÀ In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui al l'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve con tenere nei dettagli: a - le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b - le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c - le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni alloro arrivo; d - specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; - il sistema di rivelazione e di allarme incendio; - il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; i lavoratori esposti a rischi particolari; - il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); - il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a - i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b - i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; c - i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; d - le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; e - le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f - le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione antincendio; - il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO Generalità Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento ditali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che i lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato Utilizzo di ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione

16 DM ALLEGATO VII: INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO omissis ESERCITAZIONI ANTINCENDIO Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue: - percorrere le vie di uscita; - identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; - identificare la posizione dei dispositivi di allarme; - identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto Opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di la voro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il per corso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per contro lare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore c lavoro su eventuali carenze. Una successiva esercitazione deve essere messa in alto non appena: - una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; - si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori - siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere ESEMPI APPLICATIVI DI PIANI DI EMERGENZA PER INCENDIO In questo capitolo viene riportata una serie di esempi applicativi di piani di emergenza per diverse tipologie di attività. Di ciascun piano sono evidenziati i punti principali, ma per alcuni ci si è spinti ad illustrare anche le procedure particolareggiate che alcune figure devono svolgere. Lo scopo di questa panoramica è sia quello di fornire alcuni spunti utili, da potere poi adattare alle problematiche di proprio interesse, sia quello di dimostrare che cominciare un processo di pianificazione non è particolarmente complicato. Ovviamente, l impegno diventa senz altro maggiore nelle successive fasi di perfezionamento, ma l abilità e l esperienza gradualmente acquisita durante la messa a punto continua del piano di emergenza consentirà certamente di raggiungere lo scopo in maniera soddisfacente. Un metodo importante, da utilizzare nei casi che lo consentono, è quello di inserire nelle schede comportamentali in caso di emergenza anche le operazioni da svolgere comunque, senza attendere il verificarsi dell emergenza, ma proprio per consentire di trovarsi già preparati. Ad esempio, negli alberghi, viene spesso predisposta una piccola guida, che indica alcune semplici cose da fare non appena si entra in albergo. Viene, ad esempio, suggerito di prendere visione delle vie di fuga, dei sistemi di allarme e delle modalità di diramazione dell allarme; vengono inoltre illustrate le procedure comportamentali da attuare in caso di incendio. Chissà che, aumentando nel tempo la sensibilità ai temi della sicurezza, non si possa magari ottenere, nel prossimo futuro, che nelle sale cinematografiche, prima dell inizio del film, venga proiettato un breve filmato, o almeno alcune diapositive, che illustrino l ubicazione delle uscite di sicurezza e le vie di fuga, invitando il pubblico a prenderne conoscenza preventiva in caso di eventuale emergenza. Del resto, questa è proprio la procedura adottata internazionalmente sugli aerei, dove ogni volta prima del decollo il personale di bordo illustra ai passeggeri quali sono le vie di uscita e le procedure di emergenza eventualmente da adottare. Ed allora, perché non diffondere analoghe procedure anche ai locali di pubblico spettacolo, agli alberghi, ai supermercati, etc. Spenderemmo pochi secondi del nostro prezioso tempo, ma certamente eviteremmo gravi conseguenze in caso di una reale emergenza

17 OSPEDALI Gli edifici ospedalieri sono considerati, in tutti i paesi del mondo, dei luoghi a rischio di incendio nei quali la gestione dell emergenza è particolarmente complessa. Infatti, alle normali esigenze di tutela della incolumità del personale dipendente e del contenimento delle perdite economiche, in un edificio ospedaliero si aggiungono problematiche delicate, sia per la presenza di persone (degenti) che in molti casi sono impossibilitate ad abbandonare autonomamente i luoghi oggetto dell incendio, sia per i risvolti sociali che le conseguenze di un incendio possono comportare (sospensione di servizi diagnostici e terapeutici, riduzione dei posti letto disponibili, gravi danni alle infrastrutture sanitarie). ESEMPIO 1: CRITERI GENERALI PER PREDISPORRE UN PIANO DI EVACUAZIONE DI UN OSPEDALE Si riporta una check-list degli aspetti da valutare nella predisposizione di un piano di emergenza, anche di carattere generale. STRATEGIA predisporre le mappe dei vari piani di degenza e servizi dell ospedale (da allegare ai piani specifici per area - chirurgica, medica, laboratorio ecc.) con indicazioni delle vie d uscita, scale, ascensori, aree sicure; eseguire un analisi dei rischi per ogni area funzionale; individuare un area esterna come punto di ritrovo dei degenti evacuati; individuare un area di atterraggio per gli elicotteri e una di stazionamento; predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga; individuare e segnalare linee telefoniche dedicate all emergenza; predisporre i Protocolli operativi scritti per ogni reparto o area funzionale; predisporre un sistema giornaliero per conoscere il numero aggiornato dei pazienti allettati e di quelli autonomi (eventuale collaborazione degli Allievi Scuola Infermieri); censire tutto il materiale utilizzabile per il trasporto e la degenza provvisoria (letti, barelle, teli portaferiti e coperte, nonché ogni presidio utile). TATTICA predisporre controllo e verifica sulla sequenza di allarme (incaricato dell invio, destinatari, modalità). predisporre sopralluogo per verificare l esatta entità del danno e del rischio evolutivo (incendio, fumo, crollo, fuga di gas o sostanze tossiche); predisporre check dei ricoverati rimasti coinvolti o feriti nell evento che impone l evacuazione; predisporre procedura per il blocco dell accettazione e il dirottamento delle urgenze, in collaborazione con la Centrale Operativa 118; allertamento della Direzione Sanitaria e istituzione dell Unità di Crisi, con il richiamo in servizio del personale necessario alla gestione dell evento; predisporre modalità di preparazione all evacuazione dei ricoverati: - recupero delle cartelle cliniche - indicazioni precise sulla terapia in corso - identificazione del codice di gravità del paziente, utilizzando il sistema dei codici colore (Rosso - Giallo - Verde identico a quello in uso nella Medicina delle Catastrofi); predisporre un circuito di evacuazione interna, utilizzando il personale dell ospedale (o solo del reparto se l intero ospedale è da evacuare), sotto il comando di un leader. Il personale ausiliario recupera le cartelle e collabora con gli Infermieri. Gli Infermieri preparano i ricoverati somministrando la terapia d urgenza e controllando le funzioni vitali. allestimento di una Area Protetta di Attesa (A.P.A.) in prossimità dell ospedale per i ricoverati meno gravi. Questa Area di attesa potrà trovarsi all interno o all esterno dell ospedale a seconda della causa di evacuazione e dell estensione dell evento in atto. predisporre, con il coordinamento della Centrale 118, un Circuito di evacuazione esterna, che utilizzerà ambulanze, elicotteri, pulmini, taxi, veicoli dell Azienda Tranviaria cittadina o veicoli militari. (N.B.: i pazienti da trasferire in altri nosocomi devono essere accompagnati da: cartella clinica con generalità, indicazioni cliniche e terapeutiche, destinazione, indicazione del mezzo con cui vengono trasferiti) istituzione di un Centro di Coordinamento all esterno dell ospedale. istituzione di un Centro Informazioni per i parenti dei ricoverati e per i giornalisti. LOGISTICA acquisizione di materiale protettivo (autorespiratori, coperte protettive, estintori, asce); acquisizione di almeno due radio ricetrasmittenti per uso interno acquisizione di un numero congruo di barelle pieghevoli e teli portaferiti. acquisizione di un megafono. acquisizione di un numero congruo di lampade portatili autoricaricanti. Prima di concludere occorre ricordare che per evitare il panico collettivo, ovvero la paura intensa e caotica sentita da tutti a seguito di un evento brutale o minaccioso che si traduce in fuga disorganizzata, servono misure che permettano di controllare il contagio delle reazioni individuali di paura ovvero: informazioni regolari a mezzo di megafono o altoparlante. aggregazione ed utilizzo di tutti gli elementi validi, indirizzati a compiti di assistenza (ricoverati in grado di aiutare altri degenti) smentita categorica delle false voci dimostrazione della presenza materiale di un capo responsabile. In conclusione, la gestione della sicurezza di un Ospedale può essere schematizzata da: 1 - programmazione e organizzazione di interventi in base ai rischi specifici; 2 - individuazione dei compiti d a ripartire tra i vari livelli di responsabilità; 3 - informazione, preparazione e aggiornamento del personale; 4 - controllo sulle capacità umane attraverso periodiche esercitazioni in bianco o dal vero; 5 - efficienza degli equipaggiamenti e degli impianti

18 ESEMPIO 2: PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA PER INCENDIO Di seguito mostriamo un altro esempio di pianificazione sotto forma di procedura descrittiva delle funzioni di alcune persone/gruppi in caso di emergenza per incendio nel reparto. PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA PER INCENDIO NEL REPARTO... Scopo: Lo scopo di questa procedura è quello di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori e dei dipendenti, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza, determinazione ed efficacia le prime fasi della gestione di un emergenza a seguito di un incendio nel reparto. Obiettivi: Gli obiettivi che si pone la presente procedura sono quelli di ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dell allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e l estinzione dell incendio, la salvaguardia dei beni. Struttura della procedura: - La procedura è strutturata in tre distinte fasi: 1 a fase - FASE DI ALLARME 1 a fase - FASE OPERATIVA PRIM A DELL ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 1 a fase - FASE OPERATIVA DOPO L ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 1 a stesura della procedura a cura di: in data 1 a revisione della procedura a cura di:... in data 2 a revisione della procedura a cura di: in data 1 a fase - FASE DI ALLARME Nel reparto... l allarme per incendio può essere dato da: sistema automatico di rilevazione e rivelazione; direttamente, da chiunque percepisca la presenza di fumo o fiamme, mediante l attivazione degli appositi pulsanti di allarme; Il personale di servizio in reparto, resosi conto della situazione d allarme in atto, deve immediatamente avvisare il centralino/guardiola (int. ) comunicando il reparto dove si sta sviluppando l incendio, l interno da cui sta chiamando ed il proprio nome. Il centralino/guardiola provvederà a contattare, nell ordine: Vigili del fuoco: tel. 115 Responsabile del reparto coinvolto: int. Responsabili dei reparti adiacenti: reparto... int. reparto... int. Direttore Sanitario: int.., esterno Servizio di prevenzione e protezione: int. Responsabili degli altri reparti: int. Servizi di manutenzione: int.... : int. 2 a fase - FASE OPERATIVA PRIMA DELL ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO in attesa dell arrivo dei Vigili del Fuoco (tempo stimato dal momento della richiesta,... minuti), si darà attuazione ai seguenti provvedimenti: Il personale del reparto direttamente coinvolto, qualora le condizioni lo consentano, provvederà, nell ordine più opportuno a: verificare l origine dell incendio e a dare l allarme al centralino/guardiola; rimuovere il paziente o i pazienti immediatamente esposti alle fiamme, se i capelli o i vestiti non stanno bruciando; se stanno bruciando, prima estinguere le fiamme; soccorrere altre eventuali persone in pericolo di vita immediato; verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di fumo e calore; togliere l alimentazione elettrica nella zona coinvolta dall incendio; bloccare l impianto di climatizzazione; chiudere le valvole di intercettazione delle condotte di alimentazione dei gas medicali e tecnici verificando che ciò non comporti disguidi a degenti in trattamento; utilizzare, qualora le condizioni lo permettano, i mezzi mobili di estinzione: estintori e manichette; iniziare l evacuazione dei degenti dal locale coinvolto e dai locali adiacenti ponendo particolare attenzione a limitare la trasmissione del fumo e del calore ai reparti adiacenti; verificare che non vi sia propagazione di fumo e di calore ai reparti adiacenti; effettuare la conta del personale e dei degenti; fornire informazioni chiare e precise ai degenti; predisporre quanto necessario per l assistenza al personale evacuato; Il personale dei reparti adiacenti, dopo aver ricevuto l allarme: verificherà che non vi sia propagazione di fumo e calore nel proprio reparto; verificherà la chiusura delle porte tagliafuoco; predisporrà eventualmente lo spostamento graduale dei degenti dalle stanze che si trovano più vicine al reparto coinvolto dall incendio; si metterà a disposizione del responsabile del reparto coinvolto; verificherà la presenza di tutto il personale in servizio e di tutti i degenti; raccoglierà indicazioni precise e le riferirà con chiarezza ai degenti del proprio reparto

19 3 a fase - FASE OPERATIVA DOPO L ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO Il Centralino/guardiola All arrivo dei Vigili del Fuoco, fornirà indicazioni precise sul percorso per raggiungere l incendio. Se possibile, incaricherà una persona che conduca le squadre direttamente al reparto. Il personale del reparto Fornirà indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste bloccate dall incendio Fornirà indicazioni sulla posizione degli impianti tecnologici Fornirà indicazioni su eventuali particolari problematiche Informerà il responsabile delle squadre di soccorso sull esito della verifica della presenza dei degenti e del personale. Il personale dei reparti adiacenti Qualora non sia già stato impiegato in ausilio al personale del reparto coinvolto, resterà a disposizione nel proprio reparto per eventuali ulteriori misure da mettere in atto Garantirà la presenza costante di una persona all apparecchio telefonico del reparto per ogni comunicazione urgente. Indipendentemente dal metodo prescelto per l elaborazione di un piano di emergenza, un obiettivo importante è quello di giungere alla compilazione di una griglia operativa eventi/persone/compiti, strutturata come il fac-simile riportato nel seguito. - ESEMPIO DI GRIGLIA OPERATIVA EVENTI/ PERSONE/COMPITI - REPARTO: EVENTO: INCENDIO.. FIGURE INTERESSATE Direttore Sanitario (sostituto:...) Portinaio Telefonista Capo Portineria Primario Reparto coinvolto (sostituto:... ) Capo Sala Reparto coinvolto Personale Reparto coinvolto Degenti Reparto coinvolto Visitatori Reparto coinvolto Primari Reparti adiacenti prima dell evento evento situazione n. 1 Situazione n.... ripristino della normalità DESCRIZIONE DEI COMPITI Capi Sala Reparti adiacenti Personale Reparti adiacenti Degenti Reparti adiacenti Visitatori Reparti adiacenti Servizi tecnici interni L allestimento di una griglia simile a questa, e la sua successiva compilazione, sono il fondamento di un efficace pianificazione d emergenza. Quanto prima si inizia il processo sistematico di analisi/valutazione del rischio e di pianificazione, tanto minori saranno le possibilità di trovarsi impreparati di fronte ad un evento, come l incendio, che può avere gravi conseguenze

20 SCUOLE Riportiamo di seguito un esempio di procedimento per la predisposizione di un piano di emergenza in un edificio scolastico. PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA COMUNE DI VIA... N... Tel... / Fax... / RESPONSABILE DIDATTICO RESPONSABILE SICUREZZA IL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA VIENE REDATTO CON LO SCOPO DI INFORMARE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NONCHÉ GLI STUDENTI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CASO DI UN ALLONTANAMENTO RAPIDO DALL EDIFICIO SCOLASTICO. COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DI SEGUITO INDICATA: DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DELL INTERO EDIFICIO SCOLASTICO, SUDDIVISA NEI VARI PIANI DI RIFERIMENTO, SULLA QUALE SONO STATE RIPORTATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI : UBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA / LUOGHI SICURI INDIVIDUAZIONE ( COLORATA ) DEI PERCORSI DI FUGA UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ( IDRANTI, ESTINTORI ) INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI ( COLORATI ) INDICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA INDIVIDUAZIONE DI TUTTI I LOCALI DEL PIANO EVIDENZIANDO I PIU PERICOLOSI INDIVIDUAZIONE DELL INTERRUTTORE ELETTRICO DI PIANO INDIVIDUAZIONE DELLE CHIUSURE RAPIDE DEL GAS METANO SCHEDE DI COMPORTAMENTO, RIPORTANTI I COMPORTAMENTI CHE OGNI FIGURA DEVE TENERE AL FINE DI UN ORDINATO ALLONTANAMENTO DALL EDIFICIO SCOLASTICO, IN CASO DI PERICOLO. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI GLI INCARICHI ELENCATI VENGONO ASSEGNATI AL FINE DELL ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA Emanazione ordine di evacuazione Diffusione ordine di evacuazione Chiamate di soccorso INCARICO FIGURA NOMINATIVO SOSTITUTO Responsabile dell evacuazione della classe Studente apri fila 1 a A Studente chiudi fila 1 a A Studenti di soccorso 1 a A CAPO D ISTITUTO ADDETTO DI SEGRETERIA ADDETTO DI SEGRETERIA INSEGNANTE STUDENTE STUDENTE STUDENTE Studente apri fila 1 a B STUDENTE Studente chiudi fila 1 a B Studenti di soccorso 1 a B STUDENTE STUDENTE Studente apri fila 1 a C STUDENTE Studente chiudi fila 1 a C STUDENTE Studenti di soccorso 1 a C STUDENTE Responsabile del centro di raccolta esterno ; colore... Interruzione energia elettrica/gas - piano terra Interruzione energia elettrica/gas - 1 piano Interruzione energia elettrica/gas - 2 piano Controllo operazioni di evacuazione - piano terra Controllo operazioni di evacuazione - 1 piano Controllo operazioni di evacuazione - 2 piano Verifica giornaliera degli estintori - idranti - luci d emergenza - uscite piano terra Verifica giornaliera degli estintori idranti - luci d emergenza uscite 1 piano verifica giornaliera degli estintori - idranti - luci d emergenza uscite 2 piano ADDETTO DI SEGRETERIA ovvero: INSEGNANTE PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO

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