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1 STATUTO Approvato con deliberazione presidenziale n. MI/014/14 del Esecutivo dal

2 INDICE TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA Art. 1 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale... 4 Art. 2 Attività dell Azienda... 4 Art. 3 Programma triennale per la trasparenza e integrità... 6 TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA Art. 4 Organi dell'azienda... 6 CAPO I - Presidente Art. 5 Nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, revoca e indennità di carica... 6 Art. 6 Competenze del Presidente... 7 CAPO II - Direttore Generale e Dirigenza Art. 7 Nomina del Direttore Generale... 8 Art. 8 Competenze... 9 Art. 9 Trattamento economico e normativo Art. 10 Sostituzione Art. 11 Incompatibilità Art. 12 Funzioni e responsabilità della Dirigenza CAPO III - Consiglio Territoriale Art. 13 Costituzione Art. 14 Compiti del Consiglio Territoriale

3 CAPO IV - Collegio dei Sindaci Art. 15 Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza Art. 16 Poteri e compiti TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO Art. 17 Patrimonio Art. 18 Fonti di finanziamento TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE Art. 19 Struttura organizzativa Art. 20 Stato giuridico e trattamento economico del personale TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Art. 21 Gestione aziendale - criteri e adempimenti Art. 22 Bilancio preventivo annuale Art. 23 Bilancio consuntivo Art. 24 Risultati di esercizio Art. 25 Osservatorio per la legalità e la trasparenza.21 Art. 26 Vigilanza e controllo della Regione Art. 27 Partecipazione dell utenza

4 TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA Art. 1 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale 1. L Azienda Lombarda per l Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della provincia di Milano, è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato da Regione Lombardia secondo il disposto di cui art. 14 L.R n. 27, come modificato dall art. 1 della L.R n L Azienda ha la propria sede legale in Milano ed è strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l esercizio delle funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla funzione sociale. 3. Secondo quanto disposto dall art. 11 comma 2 della L.R n. 27 e s.m.i. l Azienda può essere articolata per l esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate sul territorio. Art. 2 Attività dell Azienda 1. L Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che la Regione esercita ai sensi della L.R n.27 e della L.R. 30/2006 e loro successive modifiche e integrazioni. 2. L Azienda per l attuazione dei propri fini potrà: a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova costruzione; b) acquistare nuovo patrimonio immobiliare necessario all attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente comma, nei limiti consentiti dalla programmazione delle risorse disponibili; 4

5 c) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici; d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica; e) gestire e mantenere il patrimonio proprio e, se delegata, di altri soggetti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività rientrante nei propri fini istituzionali, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale; f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici per la progettazione e/o l esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b) c), d) ed h) del presente comma; g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell Azienda stessa; h) intervenire, mediante l utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi; i) formulare agli enti competenti proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica; j) realizzare piani per l adeguamento alla disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio e l efficientamento energetico e l eliminazione dell amianto. L Azienda dovrà inoltre: a) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; b) pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza c) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali. 3. Per il perseguimento delle predette attività l'azienda potrà partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri Enti che abbiano come oggetto sociale, attività inerenti all edilizia residenziale e sociale. 5

6 Art. 3 Programma triennale per la trasparenza e l integrità. 1. Entro 180 giorni dall entrata in vigore della L.R n. 17 l Azienda adotta il Programma Triennale per la trasparenza e l integrità, riguardante l utilizzo dei beni e delle risorse gestiti, avente i contenuti previsti al comma 1 lettera e) della legge medesima. Il programma è predisposto dal Direttore Generale. 2. Il Programma di cui al punto 1 è aggiornato annualmente in occasione dell Approvazione del bilancio preventivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell Azienda. TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA Art. 4 Organi dell'azienda 1. Sono organi dell Azienda: a) il Presidente; b) il Direttore Generale; c) il Consiglio Territoriale; d) il Collegio dei Sindaci. CAPO I Presidente Art. 5 Nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità revoca, decadenza decadenza e indennità 1. La nomina, la durata in carica, le dimissioni, l incompatibilità e l ineleggibilità del Presidente sono disciplinate dall art. 16 della L.R n. 27 e s.m.i.. 6

7 Art. 6 Competenze del Presidente 1. Il Presidente rappresenta l Azienda, è amministratore unico dell Aler e sovraintende alla attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale. 2. Il Presidente definisce la strategia dell Azienda e l attività di impulso dell Amministrazione, fissando gli obiettivi strategici dell azione amministrativa e verificandone la rispondenza agli indirizzi regionali e al raggiungimento del livello di efficienza aziendale richiesto. 3. Sono nello specifico prerogative del Presidente quelle di seguito previste: a) adottare le proposte di Statuto dell Azienda e le eventuali modificazioni; b) approvare i bilanci, su proposta del Direttore Generale; c) definire le articolazioni territoriali dell Aler attraverso le Unità Operative Gestionali di cui all art. 1 comma 3 per l esercizio delle funzioni di gestione; d) definire i piani annuali e pluriennali di attività; e) nominare i Direttori Generali; f) proporre alla Giunta regionale per l approvazione, sentito il Consiglio Territoriale, i programmi d investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell ambito del bilancio preventivo; g) deliberare quant altro previsto dallo Statuto per l attività dell Azienda. 4. Sono altresì competenze del Presidente: a) la nomina del sostituto del Direttore Generale nel caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso; b) la trasmissione al Presidente della Giunta Regionale delle deliberazioni soggette alla vigilanza; c) rappresentare in giudizio l Azienda, con facoltà di conciliare e transigere, fatta salva la facoltà di delega al Direttore Generale e le questioni per le quali l Azienda è dallo stesso rappresentata in quanto appartenenti alle prerogative allo stesso assegnate. d) Impartire disposizioni per la lotta all abusivismo e l assunzione dei provvedimenti conseguenti al Direttore Generale 7

8 CAPO II Direttore Generale e Dirigenza Art. 7 Nomina Direttore Generale 1. La direzione dell Azienda è affidata a un Direttore Generale nominato dal Presidente. In considerazione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio dell Aler di Milano a mente di quanto disposto dall art 19 comma 2 della L.R. 27/2009, come modificato dall art. 1 lett. l della L.R. n. 17/2013, il Presidente può procedere alla nomina di due Direttori Generali, articolando tra i due Direttori le competenze, in modo di garantire una più efficiente ed efficace gestione dell Azienda. 2. Ciascun Direttore Generale è scelto tra gli iscritti nell apposito elenco istituito e tenuto dalla Giunta Regionale e deve avere i seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) aver ricoperto incarichi di direzione e di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale in strutture o società pubbliche o private. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato. Si risolve automaticamente alla scadenza, nonché in caso di decadenza, revoca, interruzione del mandato del Presidente. Comunque in caso di interruzione del mandato, il Direttore Generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. 4. Il contratto del Direttore Generale può essere rinnovato una sola volta. Il contratto è stipulato dal Presidente e può essere risolto prima della scadenza nei casi previsti dall art. 19 comma 3 della L.R n. 27 s.m.i. e più precisamente: a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali; b) qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall attività di gestione; c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili. 5. Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima Aler per più di 10 anni consecutivi. 8

9 Art. 8 Competenze del Direttore Generale 1. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l adozione di tutti gli atti che impegnano l Azienda verso l esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei relativi risultati aziendali. Il Direttore Generale può attribuire proprie funzioni ai dirigenti di cui al successivo articolo 12, restandone responsabile per il raccordo e il coordinamento. Nel caso di attribuzione di funzioni del Direttore Generale ai Dirigenti, questi ultimi rispondono direttamente della gestione a norma del successivo articolo 12, comma 4. Gli atti giuridici contenenti richieste o che individuano presunte responsabilità dell ALER sono notificati al Direttore Generale, salva l adozione di apposito provvedimento del direttore che individua come destinatari i singoli dirigenti cui siano state affidate funzioni di gestione. Il Direttore Generale - in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2, informa periodicamente la presidenza sull andamento dell azienda, sugli atti principali adottati dalla direzione generale e sull attività compiuta dai dirigenti. 2. Sono nello specifico prerogativa del Direttore Generale: a) presiedere le commissioni di gara e di concorso, con responsabilità delle relative procedure; b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per l ordinario funzionamento dell Azienda; c) dirigere il personale e organizzare i sevizi assicurando la funzionalità, l economicità e la rispondenza dell azione tecnico-amministrativa ai fini dell Azienda; d) rappresentare in giudizio l Aler, se delegato dal Presidente, con facoltà di conciliare e transigere; e) presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta Regionale; f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto, nonché compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell Aler ed in particolare i seguenti: 1) formulare proposte al Presidente per l adozione di deliberazioni; 9

10 2) curare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell Azienda, anche mediante l adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti dei terzi nell ambito degli atti di programmazione; 3) curare l attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Presidente, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti, indicando all uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma, nell ambito degli stanziamenti di bilancio; 4) sottoporre al Presidente lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente settore; 5) procedere a tutte le incombenze di natura gestionale per l espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. tra le quali, in via meramente esemplificativa, rientrano: - nominare il Responsabile Unico del Procedimento; - affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo; - assumere decisione a contrarre; - approvare i progetti ed i QTE iniziali e finali di spesa, l indizione e le procedure di gara, gli atti e le documentazioni per l affidamento degli appalti; - stipulare i contratti ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a Dirigenti o a funzionari dell Azienda; - nominare le commissioni giudicatrici; - procedere all aggiudicazione definitiva; - sottoscrivere i contratti; - procedere all eventuale risoluzione dei contratti; - approvare i certificati di regolare esecuzione, i certificati di verifica di conformità e le attestazioni di regolare esecuzione per servizi e forniture nonché i certificati di collaudo; 6) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; 7) compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell attività dell Azienda; 8) approvare la struttura organizzativa aziendale e dirigere il personale determinando, avendone la responsabilità, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell efficienza e della funzionalità e della economicità e rispondenza dell azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali dell Azienda; 10

11 9) disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all'attribuzione di trattamenti economici accessori; 10) disporre le procedure di selezione del personale, i risultati delle stesse, l'assunzione, e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali; 11) controllare e verificare l attività dei dirigenti, eventualmente anche con l esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 12) disporre la risoluzione del rapporto di lavoro anche del personale dirigente; 13) disporre l affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell Azienda; 14) con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonchè per l adozione delle deliberazioni consiliari e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti; 15) firmare congiuntamente al Responsabile Bilancio e Contabilità o a suo delegato gli ordinativi di pagamento; 16) assumere decisioni relativamente alla programmazione dell attività di ricerca e di documentazione; 17) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto, da regolamenti e dal Presidente; 18) ferma restando la responsabilità nei confronti del Presidente, può, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali. Nel caso in cui l azienda proceda alla nomina di un secondo Direttore Generale, il Presidente adotterà apposito provvedimento di riparto delle competenze. Art. 9 Trattamento economico e normativo 1. Il trattamento economico di ciascun Direttore Generale è determinato dal Presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti del bilancio e della consistenza del patrimonio dell Azienda, nonché della retribuzione dei Direttori Generali della Giunta Regionale; 11

12 2. Il Direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell anzianità di servizio. Art. 10 Sostituzione 1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo ad altro dirigente, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre; in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni, deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo. Art. 11 Incompatibilità 1. Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell art. 19 della legge regionale n. 27 e s.m.i., ciascun Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all Azienda, se autorizzato dal Presidente, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell Azienda stessa. 2. Al Direttore Generale è consentita l iscrizione all albo professionale, se ammessa dalla legge sull ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonchè all albo regionale dei collaudatori o ad albi similari regionali e nazionali. 3. L incarico del Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell Aler o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto d interessi. Art. 12 Funzioni e responsabilità dei dirigenti 1. I dirigenti sono nominati in conformità del regolamento aziendale. 2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 12

13 spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale ne delinea gli ambiti con proprio provvedimento, con facoltà di delegare alla dirigenza proprie competenze, spettanti per legge, per statuto o regolamento. 3. Spettano ai dirigenti i compiti propri nonché quelli delegati dal direttore generale, compresa l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l amministrazione verso l esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell ente o non rientranti tra le funzioni del direttore generale, previste dal precedente articolo Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal presidente e secondo le modalità stabilite dal direttore generale. 5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 6. Alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, salve le diverse disposizioni previste dai regolamenti dell azienda. CAPO III Consiglio Territoriale Art. 13 Costituzione 1. Il Consiglio Territoriale di cui alla Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17 art. 1 lettera m) è costituito dal numero di. componenti stabilito dalla Giunta Regionale. I componenti sono nominati dal Consiglio Regionale, attingendo ad un elenco in cui sono inseriti, a richiesta, i sindaci dei Comuni sede di edifici di proprietà o in gestione ad Aler. 2. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti nominati o loro delegati. 3. Il Presidente e il Direttore Generale dell Aler partecipano alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto. 13

14 4. Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso nella seduta di insediamento. 5. La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definita dalla Giunta Regionale. Art. 14 Compiti del Consiglio Territoriale 1. Il Consiglio Territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del Presidente relativi a: a) definizione delle articolazioni territoriali dell Aler; b) disposizioni per la lotta all abusivismo; c) approvazione del bilancio preventivo; d) programmi annuali e pluriennali di attività. 2. Il Consiglio Territoriale esprime pareri su richiesta del Presidente, su questioni inerenti l attività dell Ente. 3. Il Consiglio Territoriale esprime l intesa sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai programmi annuali e pluriennali di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni di patrimonio. CAPO IV Collegio dei Sindaci Art. 15 Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza 1. La composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza del Collegio di Sindaci sono normate dall art. 20 della L.R n.27 e dall art.1 lettera n) della L.R n

15 2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile, nonchè quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell Azienda. 3. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio. 4. I Sindaci partecipano agli incontri convocati dal Presidente, a norma delle vigenti disposizioni. 5. I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio nel corso di ciascun esercizio decadono dalla carica. 6. Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al quarto comma dell art. 20 della L.R n. 27 e s.m.i., non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall art del c.c.. 7. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Sindaci compete il compenso annuo stabilito dall art. 21 comma 4 della L.R , n. 27 e s.m.i.. Art. 16 Poteri e compiti 1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo, utilizzando il riferimento normativo degli artt e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell Azienda. Esso verifica l economicità e l efficienza della gestione e ne riferisce al Presidente. Il Collegio Sindacale, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all art. 17 comma 2 lett. e) L.R n Ai Sindaci deve essere assicurato l accesso ai documenti dell Azienda contenenti atti che siano di interesse per l espletamento delle loro funzioni. 3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. 15

16 4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione. Si applicano per analogia gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 5. Il Collegio ha altresì l obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. E tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto. 6. Con il regolamento di contabilità, il Presidente può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci. TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO Art. 17 Patrimonio 1. Il patrimonio dell Azienda è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell Aler; b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all Azienda, previa accettazione da parte del Presidente; c) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; d) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio; e) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall Azienda nell esercizio delle proprie attività; f) da partecipazioni azionarie, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge; g) da ogni altro apporto patrimoniale comunque denominato. Art. 18 Fonti di finanziamento 1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante: 16

17 a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica; b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica; c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa; d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale sociale; e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare; f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12 co 1 della L.R n. 27 e s.m.i.; g) altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione; h) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati,donazioni e simili. TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE Art. 19 Struttura organizzativa 1. La dotazione organica del personale dell Azienda è determinata, su proposta del Direttore Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze. 2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate dal Direttore Generale. Art. 20 Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell Azienda, compresi i dirigenti, salvo le diverse disposizioni previste dai regolamenti dell azienda, si conforma ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n

18 2. Al personale dell Azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici ed economici aderenti a Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse, dalle normative in vigore. 3. Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti a Confservizi. TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Art. 21 Gestione aziendale criteri e adempimenti 1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell economicità. 2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione e contabilità. 3. Ai sensi del disposto dell art.1 lett. p) della L.R. 2 dicembre 2013 n.17 sono soggetti a controllo della Giunta Regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta Regionale può formulare rilievi entro 60 giorni dal ricevimento. 4. Per effetto della disposizione legislativa di cui al comma 3, il Presidente trasmette semestralmente alla Giunta Regionale la relazione sull andamento della gestione finanziaria dell Azienda. Art. 22 Bilancio preventivo annuale 1. L esercizio aziendale coincide con l anno solare. 2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l acquisizione e l impiego dei fattori produttivi per lo 18

19 svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell art bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall art del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini del controllo previsto dall art. 20 del presente Statuto. Art. 23 Bilancio consuntivo 1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva: a) il bilancio consuntivo. Si applicano, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute negli artt e segg. del Codice Civile; b) la relazione, di cui all art del Codice Civile e le informazioni prescritte dal comma 2 dell art. 23 della L.R n.27 e s.m.i.. 2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi dal Presidente dell Azienda al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l approvazione. Il Direttore Generale ne cura l adempimento. 3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati dell esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede dell Ente quindici giorni prima del giorno fissato per l approvazione. 4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio dei Sindaci e il provvedimento di approvazione del Presidente, viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini della vigilanza prevista dall art. 19 del presente Statuto. Art. 24 Risultati di esercizio 1. L utile di esercizio deve essere destinato nell ordine: a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti; 19

20 b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario; c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario. 2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnando allo stesso non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio dell Azienda. 3. Nell ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi. 4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza di perdite derivanti dall attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente riferisce al Presidente della Giunta regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell adozione dei provvedimenti conseguenti. Art. 25 Osservatorio per la legalità e la trasparenza 1. Presso l Aler è istituito l Osservatorio per la legalità e la trasparenza avente quale scopo il monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio dell Azienda, con particolare riferimento alle occupazioni abusive, alla morosità e alle tematiche connesse all assegnazione degli alloggi. L Osservatorio deve riunirsi almeno due volte all anno e la partecipazione è a titolo gratuito. 2. Fanno parte dell Osservatorio: a) il Presidente dell Aler; b) il Direttore Generale dell Aler; c) cinque sindaci o loro delegati dei Comuni del territorio di competenza dell Aler; d) tre comandanti della polizia locale o loro delegati; e) un rappresentante dei Comitati Inquilini; f) due rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative sul territorio. 3. L Osservatorio, in presenza di situazioni di criticità rilevate, valuta le iniziative più opportune per eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo la collaborazione tra le parti rappresentate e iniziative per il ripristino delle legalità. 20

21 Art. 26 Vigilanza e controllo della Regione 1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R n.27 e s.m.i., esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli atti dell Azienda. 2. In particolare sono soggette al controllo della Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall art. 14 della L.R n. 27 e s.m.i., relativamente all approvazione dello statuto e sue modifiche, le deliberazioni relative al bilancio di previsione e bilancio consuntivo di esercizio. 3. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono trasmesse alla Giunta regionale, ai fini dell attività di vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla loro approvazione. Art. 27 Partecipazione dell utenza 1. L Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell utenza, in conformità a quanto stabilito dall art. 26, L.R n. 27 e dell art.1 lett. q) della L.R n Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l Azienda e le rappresentanze di cui al comma 1, la Regione e le Aler promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni Unità Operativa Gestionale. La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di erp, la valutazione dell efficacia delle attività delle U.O.G. e per la responsabilizzazione dell utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico. La Consulta si rapporta periodicamente con l Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 21

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