A.S.S. n. 2 Isontina

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1 A.S.S. n. 2 Isontina IL REGISTRO U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro T.d.P. Gianluca Procino

2 La Normativa di riferimento

3 D.P.R. 27 aprile 1955, n Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi i ai lavoratori dipendenti, che comportino un assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell evento. evento. 2. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito ito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all art. art. 393, devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell infortunato, la causa e le circostanze dell infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. 3. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.

4 D.M. 12 settembre 1958 Istituzione del registro degli infortuni Art. 1 Il registro degli infortuni che le aziende hanno l obbligo l di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell art. 403 del D.P.R. 547/55, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (All( All.. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (All( All.. B).

5 Art. 2 Il registro degli infortuni deve essere intestato all azienda azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all Ispettorato del Lavoro (ora ASL) competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data di rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile, non sono consentite te abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostitutivo sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato. Art. 3 3

6 All.. A

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8 All.. B Alla colonna 6, l indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti. La qualifica professionale è riferita alle mansioni normalmente espletate Alla colonna 7, la descrizione sommaria dell infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell evento, evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi v hanno concorso. Ala colonna 9, le conseguenze dell infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio previste dall INAIL, e precisamente: 1. Inabilità temporanea: infortunio che comporta assenza superiore a tre giorni ;( ;(*) 2. Inabilità permanente: quando l infortunio l diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l attitudine l al lavoro.

9 Alla colonna 10, i giorni per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese tra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perci rciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi. f Alla colonna 11, il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell infortunio fatta dall INAIL. Nel caso di lavoratori autonomi, la registrazione deve essere effettuata fettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente prevista dall INAIL.

10 La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata e in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall INAIL. Nel caso siano presenti lavoratori autonomi, non assoggettati alla la potestà dell INAIL, dato che l infortunio l eventualmente ad essi occorso va comunque annotato, circa le conseguenze,, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato dall infortunato.

11 (*)) Decreto 5 dicembre 1996 Modificazioni al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento ento sull inabilit inabilità temporanea Visto il Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreta: Articolo unico La nota esplicativa di cui alla lettera d,, punto 1), dell allegato B del D.M. 12 settembre 1958 è modificata come segue: inabilità temporanea: quando l infortunio l comporta un assenza di almeno un giorno escluso quello dell evento evento.

12 Circolare 3 febbraio 1959 n. 537 Registro infortuni - Quesiti TENUTA SUL LUOGO DI LAVORO deve essere tenuto sul luogo di lavoro. Nessun dubbio può sorgere sull applicazione della norma per le aziende con stabili L osservanza letterale della norma può invece presentare alcuni dubbi nelle attività che non sono così caratterizzate e cioè: - i cantieri edili e stradali ed i lavori all aperto aperto in genere; - le imprese di pubblici servizi (trasporti, multiservizi,, telecomunicazioni, distribuzione combustibili e carburanti, ecc.); - le aziende del credito e delle assicurazioni. Problemi legati alla materiale difficoltà di tenuta del registro sul posto di lavoro (nel senso letterale del termine) oltre ad un eccessivo frazionamento f delle registrazioni con il conseguente venir meno del valore pratico di quest ultime. ultime.

13 Pertanto per lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità,, nel caso in cui vi siano sedi con pochi lavoratori normalmente sprovviste di una adeguata struttura amministrativa, in riferimento alle attività menzionate, l interpretazione più autentica dell art. 403 del D.P.R. 547, va nella direzione di tenere il Registro degli infortuni presso la direzione dell impresa, con l unica ovvia limitazione data dall ambito ambito provinciale entro il quale ciascuna ASL è tenuta alla vidimazione ed al controllo del documento. Un ulteriore eccezione alla norma summenzionata, può derivare per quelle imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo p di tempo (installatori d impianti d termo-idraulici ed assimilabili, imprese stradali (lavori di asfaltatura, rifacimento della segnaletica, riparazione elettrodotti, ecc ) ) ed i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe.

14 MALATTIE PROFESSIONALI Sul registro non devono essere annotate le malattie professionali

15 COMPILAZIONE DEL REGISTRO per aziende con più sedi in più province, l aggiunta l di fogli intercalari che con il sistema del ricalco, consentano di produrre re per ciascun foglio una copia da trasmettere alla sede centrale dell azienda azienda Va bene, dato che la finalità è rispettata ovvero la conoscenza aggiornata del fenomeno infortunistico.

16 ATTIVITA DIVERSE COESISTENTI NELLO STABILIMENTO Nel caso di aziende che svolgono due o più attività in uno stesso stabilimento (pastificio, segheria e impianto di generazione a bio-masse, ecc.), dato che il posto di lavoro è unico, potrà essere tenuto un unico registro nel quale, per facilitarne la consultazione e le rilevazioni statistiche, potrà essere richiesto di precisare, alla colonna 6, prima dell indicazione del reparto, l attivitl attività cui è addetto il lavoratore infortunato.

17 AZIENDE AGRICOLE Ad oggi sono equiparate alle altre

18 REGISTRAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL INFORTUNIO Nella colonna 10 vanno registrati solamente i giorni di assenza per i casi che si chiudono con inabilità permanente. Nessuna registrazione deve essere effettuata in detta colonna per r i giorni di inabilità temporanea che precede la permanente in quanto per tali eventi la gravità è convenzionalmente rappresentata dal grado percentuale di inabilità registrata nella colonna 11.

19 RICHIESTE DI ESONERO DELLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI Con l eccezione l delle attività previste dall art. art. 2 del D.P.R. 547/55,, il registro va tenuto per tutte quelle attività che occupano lavoratori subordinati, data anche l importante l finalità che ne ha determinato la prima costituzione

20 Circolare 24 aprile 1959 Campo d applicazioned Circolare 23 giugno 1982 Applicabilità agli Istituti d Istruzioned Aziende,, termine che il legislatore ha voluto quale sinonimo di imprese L obbligo pertanto ricade sui datori di lavoro che esercitano professionalmente un attivit attività economica organizzata al fine della produzione di beni o di servizi (art c.c.). Ad esempio, sono esclusi i datori di lavoro occasionali, e tutti quegli enti pubblici per cui non sussiste la produzione di beni o servizi ovvero con compiti propriamente istituzionali Nel caso di enti pubblici aventi come principale attività,, quella economica, allora l obbligo l sussiste ed i casi sono molteplici; le aziende municipalizzate, per l esercizio l dei monopoli di stato, ecc La circolare 23 giugno 1982 summenzionata, ha poi esteso anche agli a Istituti d Istruzione d l applicazione l della norma

21 D.Lgs Lgs.. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni Art. 4, comma 5, lettera o tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel Registro sono annotati. Il Registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Fino all emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; Da qui si rimanda al Decreto 5 dicembre 1996 la cui Direttiva applicativa è stata emanata con la Circolare 5 marzo 1997 n. 28

22 VIOLAZIONI La giurisprudenza: Art. 403 e 389 sub c D.P.R. 547/55 Registro infortuni 1 Per non avere istituito il registro infortuni. 2 Per avere effettuato in modo incompleto od inesatto le registrazioni degli infortuni, omettendo alcune delle indicazioni prescritte. 3 Per non avere esibito, a specifica richiesta dell Ispettore dell ASL, il Registro infortuni. L art. summenzionato è stato sostituito dall art. art. 4, comma 5, lett. o del D.Lgs Lgs.. 626/94 ed sanzionato dall art. art. 89, comma 3, del medesimo decreto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2580,00 00 a Euro 15490,00 (procedura ex L sanzione modificata negli importi in base all art. art della L. finanziaria 2007)

23 Ulteriore violazione Una violazione non esplicitata dalla norma, è quella costituita dalla mancata vidimazione del registro infortuni: Anche in questo caso si tratta di un mancato rispetto di quanto disposto dall art. art. 4, comma 5, lett. o,, del D.Lgs Lgs.. 626/94. La norma, sostituendo l art. l 403 del D.P.R. 547/55, ha di fatto recepito tutte le norme conseguenti (D.M. 12 settembre 1958 ) ) e pertanto

24 Prassi amministrativa Il registro va sottoposto a vidimazione presso l Azienda l per i Servizi Sanitari territorialmente competente. Nel nostro caso, presso l Azienda l per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina.

25 Gli uffici preposti sono: Gorizia - Via Mazzini, 7 c/o Dipartimento di Prevenzione 1 1 piano; orario: da martedì e venerdì dalle 11:00 alle 12:00. Monfalcone(GO) Via Galvani,, 1 c/o P.O. di San Polo - U.O. di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Medicina del Lavoro) L 1 piano; orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

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28 ALTRI QUESITI

29 N DOMANDE La variazione della ragione sociale della ditta, del nominativo del datore di lavoro, della tipologia di attività, l indirizzo della sede legale o della sede dell unita produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni? Quando la ditta sposta la sede stabile o l unita produttiva nel territorio di altra ASL, deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni? Quanti registri infortuni deve aprire e far vidimare un ente di formazione che svolga la propria attività in tutte le province della regione per corsi di durata superiore ai 30 giorni lavorativi? Nel caso di aziende o gli enti con più unità produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi: trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc ), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali aventi più punti vendita (ad es. supermercati, grandi magazzini, ecc ), quanti registri devono avere? RISPOSTE No, in tali casi e sufficiente che l azienda provveda autonomamente ad aggiornare i dati riportati sul registro in modo tale che risultino leggibili le precedenti annotazioni e ad inviare comunicazione formale all UOPSAL dell ASL che ha vidimato il registro (nella comunicazione dovrà essere indicata la data di vidimazione del registro e il numero progressivo attribuito allo stesso) l UOPSAL provvederà d ufficio ad effettuare le relative variazioni. Sì, e necessaria la vidimazione di un nuovo registro infortuni presso l UOPSAL territorialmente competente. Per corsi di formazione concentrati nell ambito di una stessa provincia, posti sotto la responsabilità di un unico soggetto (equiparabile ad un datore di lavoro) e ciascuno di durata superiore ai 30 giorni lavorativi e sufficiente la tenuta di un unico registro di infortuni provinciale, da conservare presso la sede legale dell ente se la stessa si trova nella medesima provincia ovvero presso una qualsiasi delle sedi del corso in ambito provinciale. a tal proposito e indifferente quale ASL nell ambito della provincia provveda alla vidimazione del registro infortuni. In tali casi e sufficiente la vidimazione di un unico registro degli infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa ASL. in questo ambito dovrà essere individuata la sede presso la quale conservare il registro.

30 N 5 DOMANDE Nel caso di imprese che svolgono attività di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quanti registri devono avere? RISPOSTE Tali imprese devono vidimare un solo registro che deve essere conservato presso la sede legale dell azienda, anche se la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell ASL. 6 7 Cosa devono fare le imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), e per un periodo superiore ai 30 giorni? Se la ditta smarrisce il registro infortuni, cosa deve fare? in tale ipotesi ogni unità produttiva sia pure temporanea, deve conservare un proprio registro che deve far vidimare presso l ASL territorialmente competente. può costituire eccezione della suddetta regola il caso di un impresa che si trovi a svolgere fuori della propria sede più attività concentrate nell ambito di una stessa provincia, ciascuna con durata indicativamente superiore ai 30 giorni lavorativi (ad esempio vengono aperti contemporaneamente più cantieri). in tale situazione e sufficiente che si conservi un unico registro presso la sede legale dell azienda, se ubicata nella medesima provincia, ovvero presso una delle sedi temporanee se l azienda ha sede fuori del territorio provinciale. La ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento del registro infortuni (vedi fac-simile allegato) ovvero, effettuare una nuova richiesta, allegandovi una copia della denuncia di smarrimento redatta presso la stazione carabinieri; quindi provvedere alla vidimazione di un nuovo registro.

31 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (articolo 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta con sede in che svolge attività di DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: Gorizia, (firma per esteso del dichiarante) Allegato: copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità

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34 CONCLUSIONI Alcune raccomandazioni: - non compilare l ultima l pagina in quanto è strettamente riservata all ASL di competenza; - non usare i correttori (bianchetto, ecc.); - nel descrivere le cause dell infortunio, una volta che il registro è in uso, pur sintetizzando, cercare di circostanziare l evento l con la massima accuratezza.

35 IL REGISTRO INFORTUNI E E UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE

(Circ. Min.Lav. n.73 del 30.05.97). Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro.

(Circ. Min.Lav. n.73 del 30.05.97). Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro. Registro infortuni : La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori subordinato e soggetti ad essi equiparati a norma dell art. 3 del D.P.R.

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