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1 PUBBLICO IMPIEGO-MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE Sentenza del del Tribunale civile di Crotone - sezione lavorodel G.L. dott.ssa Francesca Romana Pucci Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il Depositata il TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa da A,S,T Con il proc. Dom. Avv. Massimiliano Bianchi in Crotone V. Vecchi Carrara 2 RICORRENTE Contro ASL DI CROTONE in persona del legale rapp.nte pro tempore; RESISTENTE contumace Oggetto: pubblico impiego mansioni superiori e differenze retributive SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi depositati in data 9 e 17 febbraio i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell ente resistente con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato (categoria BS) e di essere adibiti a svolgere le mansioni di autista di ambulanza presso il SUEM 118; rilevato che in data l ente emanava il

2 cosiddetto protocollo per gli autisti ordinando che questi dovessero svolgere, oltre le mansioni tipiche di guida, manutenzione e controllo dell ambulanza, anche quelle di collaborazione con il medico e l infermiere nella pratica delle manovre di rianimazione sul paziente, compatibilmente con le proprie conoscenze delle manovre di primo soccorso ; deducendo l illegittimità di tale protocollo per violazione dell art. 52 T.U. 165/01 e comunque assumendo che tali ulteriori mansioni corrispondono al superiore profilo di Operatore Professionale Sanitario (categoria C), chiedevano la declaratoria di nullità del citato Protocollo, nonché la condanna dell ente alla corresponsione delle differenze retributive maturate per effetto delle superiori mansioni espletate, oltre l indennità prevista per il personale infermieristico (cat. C) operante nelle terapie intensive e sub intensive di cui all art. 44 comma 6 CCNL 94/97; chiedevano altresì la condanna dell ente ad espletare idonei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale con qualifica di Autista Soccorritore. Malgrado la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, l ente non si costituiva in giudizio. Interrogate liberamente le parti ricorrenti, disposta la riunione delle controversie, acquisite informazioni presso l Asl di Catanzaro; all udienza del , invitato il procuratore alla discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia concerne la legittimità del provvedimento datoriale, cosiddetto protocollo per gli autisti, emanato in data , per effetto del quale i dipendenti dell Asl con mansioni di autista di ambulanza adibiti al SUEM 118 ed inquadrati nel profilo professionale BS, sono stati comandati a svolgere ulteriori mansioni e precisamente: 1. collaborare con il medico e l infermiere nella pratica delle manovre di rianimazione sul paziente, compatibilmente con le proprie conoscenze delle manovre di primo soccorso; 2. collaborare al trasporto del paziente fino a destinazione; 3. collaborare per rendere operativo il mezzo al ritorno di ogni missione; 4. controllare la funzionalità del mezzo nella sua parte meccanica elettrica e nell erogazione dell ossigeno; 5. occuparsi della pulizia esterna del mezzo. Assumono al riguardo i ricorrenti, la nullità di tale ordine di servizio per violazione del disposto di cui all art. 52 comma 1 T.U. 165/01, considerato che le mansioni di cui al citato punto 1. sarebbero riconducibili al superiore inquadramento di cui alla categoria C, profilo di Operatore Professionale Sanitario, mentre le mansioni di cui al citato punto 2 si inquadramento nell inferiore categoria A, profilo di Ausiliario Specializzato. Sotto il profilo economico, inoltre, i ricorrenti assumono il diritto a percepire le differenze retributive connesse con il superiore

3 inquadramento, oltre l indennità di cui all art. 44 comma 6 CCNL 94/97 spettante al personale infermieristico adibito al SUEM 118 per ogni giornata di effettivo servizio; indennità già peraltro corrisposta dalle altre Asl calabresi ai cosiddetti autisti soccorritori. Ciò posto, non ritiene il giudicante l illegittimità del provvedimento datoriale del Il divieto di cui all art. 52 T.U. 1165/01 attiene infatti all adibizione del prestatore a mansioni diverse e comunque non equivalenti a quelle di cui alla categoria di inquadramento. Precisa tuttavia il comma 3 della norma citata che si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, solo l attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Detta precisazione, mutuata dai principi giuslavoristici elaborati in materia di rapporto di lavoro privatistico, deve invero estendersi anche al divieto di demansionamento. Ne segue che, laddove si accerti che alcuni dei compiti assegnati non sono equivalenti alle mansioni indicate nella classificazione professionale di appartenenza, al fine di accertare l illegittimità di detta adibizione, è necessario verificare se tali compiti siano assorbenti o comunque prevalenti rispetto a quelli propri del profilo di appartenenza, posto che, diversamente, si tratterebbe di prestazioni meramente accessorie in relazione alle quali vige un obbligo di collaborazione in capo al prestatore di lavoro. Ebbene, dall esame delle declaratorie contrattuali emerge effettivamente che le mansioni di autista di ambulanza si inquadrano nel profilo di operatore tecnico specializzato di cui alla categoria B, profilo economico Super, al quale appartengono, infatti, i dipendenti che con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolgono attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature avendo cura delle stesse. Si prevede, inoltre, quale requisito culturale e professionale: l assolvimento dell obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado. Di contro, appartengono alla categoria C: i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono in particolare a detta categoria gli operatori professionali

4 sanitari in relazione ai quali sono richiesti, quali requisiti culturali, quelli di cui ai decreti del ministro della sanità specificatamente indicati accanto a ciascun profilo. Ancora: appartengono alla categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici e autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Rientra in detta categoria il profilo professionale dell Ausiliario specializzato che svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Orbene, alla luce delle citate declaratorie contrattuali, ritiene il giudicante che i compiti di cui al punto 1 del protocollo impugnato, rientrano effettivamente nella superiore categoria C cui appartengono gli operatori sanitari, tenuto anche conto dei requisiti culturali e professionali ivi previsti, presupponendo dette mansioni conoscenze medico-sanitarie non previste per la categoria BS. Di contro le mansioni di cui al punto 2. del citato protocollo appartengono all inferiore categoria A essendo tipiche del profilo di ausiliario specializzato nei servizi socio-assistenziali. Così accertata la non equivalenza di detti compiti rispetto al profilo professionale di appartenenza, è necessario verificare la prevalenza di dette mansioni rispetto a quelle in relazione alle quali il prestatore è stato assunto e cioè appunto quelle di autista di ambulanza. Invero già la stessa dizione dell ordine di servizio impugnato, utilizzando il termine collaborazione, appare sintomatica di una adibizione a compiti meramente accessori rispetto alla prestazione principale. Nel corso dell interrogatorio libero, inoltre, i ricorrenti hanno escluso la prevalenza di dette mansioni sia sotto il profilo quantitativo che temporale. Ne segue la legittimità del protocollo degli autisti in virtù delle considerazioni sopra esposte. Del pari deve disattendersi la domanda relativa alla corresponsione

5 delle differenze retributive connesse all asserito svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del comma 3 del citato art. 52 T.U.. Ciò non di meno, nel corso dell istruttoria, è emerso che il citato protocollo è stato emanato a seguito dell Atto di Intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Uff. n. 114 del , che prevede espressamente la figura dell Autista Soccorritore e, al fine di omogeneizzare i requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza sul tutto il territorio nazionale, sancisce che, in attesa di stabilire i requisiti professionali del personale citato, questo debba comunque essere in possesso di adeguata formazione professionale che deve essere impartita dall Asl di appartenenza. A tale riguardo dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha partecipato in data ad un corso teorico pratico di rianimazione indetto dall ente resistente. Orbene, è evidente, considerati i requisiti professionali di accesso alla categoria B, che detto corso svoltosi in un unica giornata è assolutamente inidoneo ad assicurare quella adeguata formazione che il citato Atto d Intesa richiede. In tale contesto deve pertanto disporsi che l Asl resistente, in ottemperanza alle indicazioni rese dall Atto di Intesa citato, istituisca ed espleti degli adeguati corsi di formazione e aggiornamento in favore del personale con qualifica di Autista Soccorritore. Quanto infine al diritto a percepire l indennità di cui all art. 44 comma 6 CCNL 94/97 (indennità di disagio come terapia sub intensiva), dalla documentazione acquisita, su ordine del giudicante, dalla Asl di Catanzaro, emerge che con nota del inviata a tutte le direzioni generali delle Asl territoriali, l Assessorato alla sanità della Regione Calabria invitava gli enti a corrispondere agli operatori del Suem, in ottemperanza agli accordi intercorsi con le oo.ss. il , l indennità di disagio come terapia sub intensiva di cui all art. 44 comma 6 lett. b) CCNL 94/97, per come recepito dal relativo accordo decentrato regionale. Detta indennità, confermata dall art. 38 comma 2 CCNL 98/01, è contrattualmente quantificata in L spettanti per ogni giornata di effettivo servizio. Deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti a percepire l indennità citata per ogni giornata di effettivo servizio ed a decorrere dal , oltre interessi legali sulle somme via via maturate sino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione del valore della controversia e della pluralità delle parti ricorrenti, in complessivi 1.500,00 (di cui 700,00 per diritti ed il residuo per onorari) oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93

6 c.p.c.. P.Q.M. In parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto dei ricorrenti, tutti inquadrati nel livello BS, profilo di autisti di ambulanza ed adibiti al Suem 118, a percepire, a decorrere dal , l indennità di disagio terapia sub intensiva di cui all art. 44 comma 6 lett. b) CCNL 94/97 (per come confermata dall art. 38 comma 2 CCNL 98/01), giusto accordo sindacale decentrato di cui alla nota dell Assessorato Regionale alla Sanità del prot. n. 68/reg./98; condanna l ente resistente a corrispondere ai ricorrenti le relative somme maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo effettivo; condanna l ente resistente ad istituire ed espletare i corsi di formazioni e aggiornamento per il personale con la qualifica di Autista soccorritore di cui all atto di intesa tra Stato e Regioni n. 114 del ; rigetta le residue domande; condanna l ente resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Crotone Il G.L. Dott.ssa Francesca Romana Pucci (osservatorio di diritto del lavoro e della previdenza sociale)

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