Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria
|
|
- Gina Rota
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le procedure: la richiesta di protezione internazionale. Domanda, procedura avanti alla commissione territoriale, ricorso giurisdizionale avverso le decisioni della commissione 1
2 Fonti normative Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati Direttiva europea Dir. 2005/85/CE ( direttiva procedure ) sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale D.Lgs. 25/2008 di attuazione della direttiva procedure Reg. CE 343/2003 (Dublino II), sullo stato UE competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale D.P.R. 303/2004 Regolamento contenente disposizioni attuative del D.Lgs. 25/2008 2
3 Reg. CE 343/2003 (Dublino II) Il Regolamento stabilisce il principio per cui la domanda è esaminata da un solo Stato membro. Il Regolamento stabilisce quale sia lo stato competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale, secondo i seguenti criteri, che si applicano in ordine di priorità: 1. per i minori non accompagnati (che entrano o rimangono nel territorio senza essere accompagnati da un adulto responsabile per essi - genitore, tutore, ecc.), è competente lo Stato membro dove si trova un loro familiare o, in mancanza, il paese dove viene presentata la domanda; 2. se un familiare (coniuge, figli minori a carico, genitori dei minori), anche se la famiglia non fosse già costituita nello stato di origine, è già rifiugiato in uno Stato membro, competente è quello Stato membro, se gli interessati (richiedente e familiare) lo desiderano; 3. se un familiare ha presentato la domanda in uno Stato membro, competente è quello Stato membro, se gli interessati (richiedente e familiare) lo desiderano; 3
4 4. se il richiedente ha un titolo di soggiorno valido o scaduto da meno di 2 anni o un visto valido o scaduto da meno di sei mesi, è competente lo Stato membro che lo ha rilasciato; 5. in caso di più titoli di soggiorno o visti, lo Stato membro il cui titolo o visto ha durata più lunga o scadenza più lontana; 6. se è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro (proveniendo da uno Stato terzo) è competente quello Stato membro fino a 12 mesi dall attraversamento della frontiera; 7. se è accertato che il richiedente ha soggiornato per almeno cinque mesi in uno Stato membro, è competente quello Stato membro; 8. se il richiedente è entrato in un Stato membro in cui è dispensato dal visto, è competente quello Stato membro; 9. se la competenza non può essere deteminata secondo i criteri sopra, è competente il primo Stato membro in cui è presentata la domanda. Ciascuno Stato membro può esaminare la domanda presentata dal richiedente, anche se non sarebbe competente in applicazione dei criteri di cui sopra 4
5 Presentazione della domanda La domanda di protezione internazionale è presentata all ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora del richiedente. Nel caso di presentazione della domanda all ufficio di frontiera, il richiedente viene inviato alla questura competente, per il ricevimento della domanda. La questura ricevuta la domanda, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli cui è allegata da documentazione. Il verbale è sottoscritto dal richiedente, al quale viene rilasciata copia. La questura attiva la procedura per la verifica dello Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino II. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l autorità che ha ricevuto la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per la nomina di un tutore. Nel frattempo il minore è ospitato in strutture idonee dello SPRAR (sistema protezione richiedenti asilo) o del comune. In nessun caso il minore può essere trattenuto in un CARA o CIE. (art. 26 D.Lgs 25/2008) 5
6 Cosa contiene la domanda? Tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda: le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. (art. 3 D.Lgs. 251/2007) 6
7 Cosa succede al richiedente dopo la presentazione della domanda? Il richiedente che presenti la domanda, a seconda della situazione: - viene ospitato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) - viene trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) - resta in libertà 7
8 Accoglienza in un CARA (art. 20 D.Lgs 25/2008) Quando: 1. è necessario verificare l identità o la nazionalità del richiedente; 2. il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare; Nel primo caso il richiedente è ospitato per non più di 20 giorni, nel secondo per non più di 35 giorni: alla scadenza verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Al richiedente ospitato presso un CARA viene rilasciato un attestato di presentazione della domanda, è consentito di uscire nelle ore diurne, nonché chiedere un permesso temporaneo di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per ragioni attinenti all esame della domanda di protezione internazionale. L allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro non comporta rinuncia o decadenza dalla domanda, ma la Commissione deciderà sulla base della documentazione in suo possesso. In tal caso però se la Commissione rigetta la domanda, l eventuale ricorso al Tribunale non sospende l efficacia della decisione della Commissione. In caso di accoglimento in un CARA la Commissione esamina in via prioritaria la domanda. 8
9 Elenco CARA * Caltanissetta, Contrada Pian del Lago 96 posti * Crotone, località Sant Anna 256 posti * Foggia, Borgo Mezzanone 198 posti * Gorizia, Gradisca d Isonzo 138 posti * Trapani, Salina Grande posti * Trapani Mazara del Vallo posti CDA+CARA * Trapani Valderice posti CDA+CARA * Trapani Marsala posti CDA+CARA * Trapani Castelvetrano posti CDA+CARA Con decreto del ministro dell Interno vengono utilizzati per le finalità dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo anche i CDA di Bari e Siracusa. ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull immigrazione 9
10 Trattenimento in un CIE (art. 21 D.Lgs 25/2008) Quando: 1. il richiedente si trova nelle condizioni previste dall art. 1, paragrafo F) della Convenzione di Ginevra (sospettati di crimini di guerra, contro l umanità, contro la pace, gravi crimini comuni fuori dal paese ospitante); 2. il richiedente è stato condannato in Italia per uno dei delitti per cui l art. 380 c.p.p. prevede l arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reati concernenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell emigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 3. il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Il trattenimento può durare 30 giorni, prorogabili di altri 30 per gli stranieri già trattenuti In caso di trattenimento in un CIE la domanda viene esaminata con urgenza (audizione entro 7 giorni, decisione nei 2 successivi) 10
11 Elenco CIE * Bari-Palese, area aeroportuale 196 posti * Bologna, Caserma Chiarini 95 posti * Caltanissetta, Contrada Pian del Lago 96 posti * Catanzaro, Lamezia Terme 75 posti * Gorizia, Gradisca d Isonzo 248 posti * Milano, Via Corelli 132 posti * Modena, Località Sant Anna 60 posti * Roma, Ponte Galeria 364 posti * Torino, Corso Brunelleschi 204 posti * Trapani, Serraino Vulpitta 43 posti * Brindisi, Restinco 83 posti * Lampedusa 200 posti * Crotone, S. Anna 124 posti 11
12 Resta libero - Chi abbia presentato la domanda in una situazione di regolarità d ingresso (titolare del visto) o di soggiorno (possessore di un titolo di soggiorno o in fase di rinnovo) - Chi, pur essendo irregolare, abbia presentato la domanda prima di essere fermato in condizioni di irregolarità o prima di essere stato espulso, a meno che, in entrambi i casi, non abbia commesso uno dei reati che comportano il trattenimento in CIE. Nei casi di cui sopra, al richiedente viene rilasciato (se non l abbia già ad altro titolo) un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi, rinnovabile sino alla decisione sulla domanda. Se dopo 6 mesi la Commissione non ha deciso, viene rilasciato un permesso di soggiorno che consente di lavorare. 12
13 Procedura di esame della domanda L esame della domanda spetta alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Le Commissioni sono composte da quattro componenti: un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale e da un rappresentante dell ACNUR (UNHCR). Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La competenza delle Commissioni viene determinata sulla base: - della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda; o - qualora i richiedenti siano accolti in un CARA o trattenuti in un CIE, ai sensi degli artt. 20 e 21 D. Lgs. 25/08, è competente la Commissione della circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. (art. 4 D.Lgs. 25/2008) 13
14 Attualmente le Commissioni territoriali sono dieci: GORIZIA: MILANO: TORINO: ROMA: FOGGIA: BARI: CROTONE: SIRACUSA: TRAPANI: CASERTA: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige per la regione Lombardia; per le regioni Valle d'aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna per le regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; per le regioni Calabria e Basilicata per le provincie di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania per le provincie di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna per le regioni Campania e Molise 14
15 Principi essenziali del procedimento di esame - Decisione su base individuale - Informazioni aggiornate sul paese d origine, acquisite dalla Commissione - Audizione personale - Facoltà di presentare memorie e ulteriore documentazione in ogni fase del procedimento - Traduzione degli atti e comunicazioni nella lingua indicata dal richiedente o in inglese, francese, spagnolo o arabo (a richiesta del richiedente) e assistenza di un interprete per la presentazione della domanda e l audizione - Facoltà di essere assistito da un legale - Tutte le informazioni raccolte nel procedimento sono riservate e non possono essere divulgate - Diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento (ex L. 241/1990) 15
16 Audizione personale La Commissione dispone l audizione avvisando il richiedente tramite la Questura competente. Il richiedente ha l obbligo di comparire personalmente. L audizione personale può essere omessa solo qualora la Commissione ritenga di avere sufficienti elementi per procedere al riconoscimento della protezione internazionale, qualora la domanda venga dichiarata inammissibile (v. in seguito) o qualora risulti certificata l incapacità o l impossibilità di sostenere un colloquio per motivi di salute. L audizione personale si tiene (in teoria) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. Qualora il richiedente sia assistito da un avvocato, questo è ammesso a presenziare al colloquio. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, senza la partecipazione dei familiari, a meno che non sia necessario per un esame adeguato. Il richiedente ha diritto ad un interprete e può essere assistito da un legale di fiducia. Del colloquio è redatto verbale e copia del verbale viene rilasciata al richiedente (art D.Lgs. 25/2008) 16
17 Decisione (art. 32 D.Lgs. 25/2008) La decisione deve essere scritta, tradotta e comunicata al richiedente. Le decisioni di inammissibilità o rigetto devono essere motivate. La Commissione: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; b) dichiara inammissibile la domanda se: - il richiedente è già stato riconosciuto come rifugiato da un paese firmatario della Convenzione di Ginevra; - il richiedente ha reiterato identica domanda, già decisa dalla Commissione; c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulti palese l insussistenza dei presupposti, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento; d) rigetta la domanda per infondatezza quando non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale 17
18 Ricorso e permanenza su territorio (art. 35 D.Lgs. 25/2008) La decisione di inammissibilità o rigetto (o quella che accolga la protezione sussidiaria anziché lo status di rifugiato), possono essere impugnate con ricorso al Tribunale del capoluogo di distretto di corte d appello in cui ha sede la Commissione. Il ricorrente può avvalersi del patrocinio a spese dello stato quando ne ricorrano i presupposti reddituali (attualmente Euro ,16). Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità: - entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, per i richiedenti accolti in un CARA o trattenuti in un CIE; - entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, negli altri casi. La comunicazione viene validamente effettuata al richiedente presso il CARA o CIE o presso l ultimo domicilio comunicato dal richiedente. Perciò il richiedente che lasci il CARA o che non comunichi la variazione del proprio domicilio corre il rischio di non venire a conoscenza della decisione e di non poterla impugnare. Fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso il richiedente può legittimamente permanere sul territorio (egli ha l obbligo di lasciare il territorio alla scadenza). 18
19 Ricorso e permanenza su territorio (art. 35 D.Lgs. 25/2008) La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l efficacia del provvedimento della Commissione (e quindi non consente la permanenza regolare sul territorio), in caso di: - inammissibilità della domanda - manifesta infondatezza della domanda - rigetto della domanda presentata da un richiedente ospitato in un CARA che abbia lasciato il centro senza giustificato motivo - rigetto della domanda da un richiedente trattenuto in un CIE o ospitato in un CARA per aver presentato la domanda dopo aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. Il questi casi il ricorrente può chiedere al Tribunale, che si pronuncia in via d urgenza, la sospensione del provvedimento, quando ricorrono gravi e fondati motivi. Negli altri casi la proposizione del ricorso sospende automaticamente l efficacia del provvedimento. Quando, automaticamente o per provvedimento del Tribunale, viene sospesa l efficacia del provvedimento, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo. 19
20 Ulteriori impugnazioni (art. 35 D.Lgs. 25/2008) Avverso la decisione del Tribunale (che pronuncia sentenza), può essere proposto reclamo alla Corte d Appello, entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla notificazione della sentenza. Il reclamo non sospende l efficacia della sentenza del Tribunale, ma il reclamante può chiedere la sospensione quando ricorrano gravi e fondati motivi. Avverso la sentenza della Corte d Appello può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla notificazione della sentenza. 20
21 Riconoscimento della protezione umanitaria La Commissione, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n Competente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è quindi il Questore, il quale può provvedervi sia su impulso della Commissione nel caso sopra indicato, ovvero in via autonoma. 21
Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa
Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale La fase amministrativa Nella prima fase, amministrativa, le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia uffici di frontiera
DettagliLa procedura per il riconoscimento della protezione internazionale
TELEFONO MONDO 800513340 Un servizio di Progetto Integrazione Cooperativa sociale - ONLUS. Ricerche, formazione, mediazione interculturale,interventi sulle problematiche dell'immigrazione. www.telefonomondo.it
DettagliIncontro di aggiornamento giuridico 23 gennaio 2009. Associazione Amici della Casa Marta Larcher onlus Via Plinio, 5 Milano
Incontro di aggiornamento giuridico 23 gennaio 2009 Associazione Amici della Casa Marta Larcher onlus Via Plinio, 5 Milano Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 Modifiche ed integrazioni al decreto
DettagliACCOGLIMENTO ED ESPULSIONE DEI CITTADINI STRANIERI
SOMMARIO Presentazione... XIII PARTE PRIMA ACCOGLIMENTO ED ESPULSIONE DEI CITTADINI STRANIERI CAPITOLO 1 L INGRESSO DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO DELLO STATO 1. Stranieri e apolidi... 3 2. Le condizioni
DettagliCIRCOLARE N^ 10/2008 Roma, 3 novembre 2008 Protocollo: n. 650/C.3.01/04
Ministero dell Interno - Dipartimento per le libertà ' civili e l'immigrazione - Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari CIRCOLARE N^ 10/2008 Roma, 3 novembre 2008 Protocollo: n. 650/C.3.01/04 Al
DettagliLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI STRANIERI IN ITALIA
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI STRANIERI IN ITALIA UNO STUDIO INTEGRATO SULL APPLICAZIONE DEI DECRETI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULL ACCOGLIENZA, SULLE QUALIFICHE E SULLE PROCEDURE a cura
DettagliUNIONE EUROPEA Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
progetto cofinanziato da UNIONE EUROPEA Fondo europeo per l integrazione di cittadini di paesi terzi Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 Annualità 2011 Ministero dell'istruzione
DettagliScheda 3.A Accoglienza. Guida all asilo politico.
Scheda 3.A Accoglienza. Guida all asilo politico. In questo ambito si traccerà una guida generale, di mero carattere burocratico-amministrativo, volta a descrivere i passaggi obbligati a cui si trova di
DettagliCORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio 2012. A) Rassegna di casi e giurisprudenza
CORSO MEDIA TO Lezione del 7 febbraio 2012 La normativa in materia di ingresso e soggiorno per lavoro e ricongiungimento familiare (Avv. Laura FURNO) A) Rassegna di casi e giurisprudenza 1) Problemi generali
Dettaglida esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l Ufficio Immigrazione della Questura
DOCUMENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA PRESSO LA QUESTURA DI TREVISO UFFICIO IMMIGRAZIONE da esibire in fotocopia in
DettagliLa Condizione giuridica dei minori stranieri in Italia
La Condizione giuridica dei minori stranieri in Italia Laura De Carlo La Laura De Carlo 22.04.2015 2.2015 Nozione di Minore Straniero Minore Straniero o Straniero Minorenne? Minore: accertamento dell et
DettagliCONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI SEDE E DIREZIONE NAZIONALE 47900 RIMINI - VIALE TRIPOLI, 214 Tel. 0541.391850 Fax 0541.391594 Web: http://www.cesarimini.it E-mail: servizi@cesarimini.it
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliA.S.G.I. ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL IMMIGRAZIONE
A.S.G.I. ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL IMMIGRAZIONE Elaborazione risultati del questionario rivolto ai soci e avente ad oggetto la raccolta di dati relativi all uso della da parte delle pubbliche
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliSOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
Dettaglistabile o una serie di appartamenti dove l immigrato può permanere per un periodo già fissato dalla struttura stessa. Sono ancora tantissimi gli
P R E M E S S A Con la presente rilevazione, la Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica si propone di fornire un censimento completo delle strutture di accoglienza per stranieri, residenziali
DettagliIstituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS L Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S. pubblica
DettagliPrefettura di Reggio Calabria Ufficio territoriale del Governo
Prefettura di Reggio Calabria Ufficio territoriale del Governo LINEE GUIDA PER L ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente
DettagliIl permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: allo straniero in possesso del visto per
DettagliIn tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci
Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera
DettagliRegolare / Irregolare
Regolare / Irregolare Ingresso regolare (rispetto delle norme sui visti) Richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall ingresso Rinnovo del permesso entro 60 giorni dalla scadenza Ingresso clandestino
DettagliRiconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico alla luce del d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 di Angela Allegria **
Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico alla luce del d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 di Angela Allegria ** La figura del rifugiato, seppur accomunata alle figure di immigrati e profughi
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliAccordo di Integrazione La nuova procedura per ottenere il Permesso di soggiorno.
Progetto cofinanziato da UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO PER L INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 ANNUALITÀ 2010 - AZIONE 1 PROGETTO ABC: DALLA LINGUA ALLA CITTADINANZA ATTIVA Accordo di Integrazione
DettagliAvv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
DettagliDalle Notizie in evidenza
Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai
DettagliVademecum per richiedenti protezione internazionale
Vademecum per richiedenti protezione internazionale Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati,
DettagliIL PERMESSO DI SOGGIORNO. a cura di Gianluca Cassuto
IL PERMESSO DI SOGGIORNO CHE COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO È l autorizzazione a soggiornare in Italia Viene rilasciato dalla Questura (Ministero dell Interno) Si differenziano in base alla durata tra
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliL ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI
L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com LA RESIDENZA COME DIRITTO La
DettagliE M A N A il seguente regolamento :
Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
DettagliSOMMARIO n. 4, 2001. Interventi. Proud to be European. Orgoglio e pregiudizi dell identità europea. di Lucia Serena Rossi
SOMMARIO n. 4, 2001 Presentazione pag. 11 Interventi Proud to be European. Orgoglio e pregiudizi dell identità europea. di Lucia Serena Rossi Procedure di regolarizzazione in Europa e criteri di ammissione
DettagliDiritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi
Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi La Social Security vuole garantire
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliPERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti di seguito riportati, può richiedere, per sé e per i propri familiari, il 'permesso di
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XV 1 Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Rigetto per sopravvenuto provvedimento di espulsione... 1 Rigetto dell istanza di rinnovo del permesso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliLegge 30 Dicembre 1986 n.943 T.U.L.P.S. (artt )
Legge 30 Dicembre 1986 n.943 T.U.L.P.S. (artt.142 151) Legge 28.02.1990 n.39 (Legge Martelli) - Accesso di tutte le cittadinanze allo status di rifugiato - Previsione dei motivi d ingresso Turismo; b)
DettagliAvv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com
PROTEZIONE INTERNAZIONALE: INQUADRAMENTO STORICO E SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014-2015 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com
DettagliDETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ALL ESAME DELLE DOMANDE DI ASILO
DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ALL ESAME DELLE DOMANDE DI ASILO A cura di Livio Neri e Paolo Bonetti, aggiornata al 19 ottobre 2009 SOMMARIO 1. Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliIl servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona straniera; Agevolazione nell accesso alle istituzioni.
GLI STRANIERI IN ITALIA a cura di: Ceroli Serena Forte Serena Montoni Sara È straniero chi non è cittadino italiano Il servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo
DettagliRegolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
DettagliRegolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127
Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,
DettagliDIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L IMMIGRAZIONE Direzione Centrale dei Servizi Civili per l Immigrazione e l Asilo
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L IMMIGRAZIONE Direzione Centrale dei Servizi Civili per l Immigrazione e l Asilo Prot. 1157 Roma, 11 aprile 2007 Ai Signori Prefetti della Repubblica Al Signor Commissario
DettagliSono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.
Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
DettagliMinori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti?
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti? Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte Pisa, 30 gennaio 2015 La tutela internazionale del
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
Dettagli#($)*($$%$&+#($)*(###$&'",-./0 3*3$$#3 32## 10.41 0 0 1 0 7. 0 7..1 # $%& '( ' ( ) * ) +,, - $. / ) #
!"" "#$%$$&'!" #($)*($$%$&+#($)*(###$&'",-./0. 1. #23$$#3 01 4 5 4"4 6 3*3$$#3 32## 10.41 0 0 1 0! " 7..1..41 7. 0 7..1 # $%& '( ' ( ) * ) +,, - $. / ) # ) $ 0% 12%% 3% *445%5% %00$454 64 4%0-77% -0 *14551
DettagliPER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE Approvato dall Assemblea Consortile con deliberazione n.
DettagliI permessi di soggiorno: questi sconosciuti!
I permessi di soggiorno: questi sconosciuti! La normativa italiana sull immigrazione A cura di Luca BETTINELLI Data: 20 marzo 2013 LE LEGGI DI RIFERIMENTO 1 LEGGI DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 25
Dettaglicomma 2 : in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3 anno
GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92) La legge sull handicap prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliProgramma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione
Associazione Nazionale Comuni Italiani Programma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione 1 Giornata - Modulo
DettagliIl sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
Dettaglila procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità
la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità Procedura ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, come emendato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
DettagliRICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
DettagliAllegato 6. SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo
Allegato 6 SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo NO MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO (non stagionale) durata come prevista dal contratto
DettagliLA TUTELA GIURISDIZIONALE 1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA TUTELA GIURISDIZIONALE A cura dell avv. Massimo Pastore ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull Immigrazione Aggiornamento marzo 2008 a cura dell avv. Ornella Fiore - ASGI 1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
DettagliSchede pratiche. A cura della Redazione Parma. Premessa
Schede pratiche A cura della Redazione Parma Premessa In Italia non esiste una legge organica in materia di asilo e per realizzare una sorta di bussola in questo importante campo del diritto degli stranieri
DettagliPROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Teramo
Si presenta qui il Protocollo per l identificazione e l approccio alle possibili vittime di tratta elaborato congiuntamente dalla Procura di Teramo, dall Associazione On the Road, dall Ufficio Immigrazione
DettagliCalciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2012/2013
PRATICHE TESSERAMENTO DA INVIARE A MILANO PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORENNI LND MAI TESSERATI ESTERO E MAI TESSERATI IN ITALIA Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI
DettagliCONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA
CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA L'Università degli Studi di Macerata, di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Macerata, Piaggia
DettagliL affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali
L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.
DettagliIngresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi
Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Redatto dall Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali (aggiornato al 29/02/2012) (art.27
DettagliLINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 1 INDICE 1. Definizione e finalità...3 2. Soggetti che possono presentare domanda di iscrizione...3
Dettaglia) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;
1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La
DettagliREGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA Approvato Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 delibera n. 83 Art. 1 disposizione generale Il Consiglio Direttivo,
DettagliART.1 PRIMA ANNUALITÀ
COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
Dettagliche il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che
che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato (solo nel caso in cui l evento si sia verificato
DettagliREGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C.
REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C. Art. 1 Indizione delle elezioni 1. Il Consiglio Direttivo convoca l Assemblea degli
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliD.P.R. 309/90 COME INNOVATO DALLA LEGGE N.49/06
Prefettura di Massa Carrara Ufficio territoriale del Governo DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI 10 domande per conoscere cosa Ti puç accadere se vieni trovato in possesso di modiche quantité di sostanze stupefacenti
DettagliIndice. Presentazione... p. 15. CAPITOLO PRIMO Fonti e principi generali di Gianluca Maria Bella
Indice Presentazione................................................. p. 15 CAPITOLO PRIMO Fonti e principi generali di Gianluca Maria Bella 1.1. Principi comuni del diritto dell immigrazione.....................»
DettagliD. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori
D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)
DettagliRegolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi
Pag. 1 di 11 Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 2 di 11 SEZIONE I (Generalità)... 3 Articolo 1 (Scopo)... 3 Articolo 2 (Riferimenti)... 3 Articolo 3 (Modalità di iscrizione)... 4 Articolo
DettagliAvviso Pubblico dell Inps- Gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012 AVVISO PUBBLICO
PLUS Distretto Socio-Sanitario di Iglesias ( Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Villamassargia). Avviso Pubblico dell Inps- Gestione ex Inpdap Progetto Home Care
DettagliREGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2013 Pagina 1 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 ART. 3 UTENTI
DettagliNumero di Banche in Italia
TIDONA COMUNICAZIONE Analisi statistica Anni di riferimento: 2000-2012 Tidona Comunicazione Srl - Via Cesare Battisti, 1-20122 Milano Tel.: 02.7628.0502 - Fax: 02.700.525.125 - Tidonacomunicazione.com
DettagliINAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro
INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro Finanziamenti alle imprese ISI INAIL 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
DettagliALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI
ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per
DettagliNUOVA PROCEDURA COMUNITARI
NUOVA PROCEDURA COMUNITARI Dall 11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr.30, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
DettagliArt. 1 Disposizioni generali
Allegato alla Delib.G.R. n. 21/12 del 6.5.2015 Disposizioni regionali per l attivazione di tirocini rivolti ai cittadini di Paesi terzi residenti all estero. Recepimento dell Accordo del 5 agosto 2014
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliDecreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
DettagliUNIONE ITALIANI NEL MONDO
IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti
DettagliArt. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento (accertamento) Art. 3 Rinuncia all imposizione Art.
$OOHJDWRDOOD'HOLEHUD]LRQH GL&RQVLJOLR&RPXQDOH QUR GHO B PRGLILFDWRFRQ'HOLEHUD]LRQH GL&RQVLJOLR&RPXQDOH QUR GHO B &2081(',$5&8*1$12 3URYLQFLDGL9LFHQ]D 6(59,=,275,%87, REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA
DettagliMODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA
Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi
Dettagli