Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria

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1 Le procedure: la richiesta di protezione internazionale. Domanda, procedura avanti alla commissione territoriale, ricorso giurisdizionale avverso le decisioni della commissione 1

2 Fonti normative Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati Direttiva europea Dir. 2005/85/CE ( direttiva procedure ) sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale D.Lgs. 25/2008 di attuazione della direttiva procedure Reg. CE 343/2003 (Dublino II), sullo stato UE competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale D.P.R. 303/2004 Regolamento contenente disposizioni attuative del D.Lgs. 25/2008 2

3 Reg. CE 343/2003 (Dublino II) Il Regolamento stabilisce il principio per cui la domanda è esaminata da un solo Stato membro. Il Regolamento stabilisce quale sia lo stato competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale, secondo i seguenti criteri, che si applicano in ordine di priorità: 1. per i minori non accompagnati (che entrano o rimangono nel territorio senza essere accompagnati da un adulto responsabile per essi - genitore, tutore, ecc.), è competente lo Stato membro dove si trova un loro familiare o, in mancanza, il paese dove viene presentata la domanda; 2. se un familiare (coniuge, figli minori a carico, genitori dei minori), anche se la famiglia non fosse già costituita nello stato di origine, è già rifiugiato in uno Stato membro, competente è quello Stato membro, se gli interessati (richiedente e familiare) lo desiderano; 3. se un familiare ha presentato la domanda in uno Stato membro, competente è quello Stato membro, se gli interessati (richiedente e familiare) lo desiderano; 3

4 4. se il richiedente ha un titolo di soggiorno valido o scaduto da meno di 2 anni o un visto valido o scaduto da meno di sei mesi, è competente lo Stato membro che lo ha rilasciato; 5. in caso di più titoli di soggiorno o visti, lo Stato membro il cui titolo o visto ha durata più lunga o scadenza più lontana; 6. se è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro (proveniendo da uno Stato terzo) è competente quello Stato membro fino a 12 mesi dall attraversamento della frontiera; 7. se è accertato che il richiedente ha soggiornato per almeno cinque mesi in uno Stato membro, è competente quello Stato membro; 8. se il richiedente è entrato in un Stato membro in cui è dispensato dal visto, è competente quello Stato membro; 9. se la competenza non può essere deteminata secondo i criteri sopra, è competente il primo Stato membro in cui è presentata la domanda. Ciascuno Stato membro può esaminare la domanda presentata dal richiedente, anche se non sarebbe competente in applicazione dei criteri di cui sopra 4

5 Presentazione della domanda La domanda di protezione internazionale è presentata all ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora del richiedente. Nel caso di presentazione della domanda all ufficio di frontiera, il richiedente viene inviato alla questura competente, per il ricevimento della domanda. La questura ricevuta la domanda, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli cui è allegata da documentazione. Il verbale è sottoscritto dal richiedente, al quale viene rilasciata copia. La questura attiva la procedura per la verifica dello Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino II. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l autorità che ha ricevuto la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per la nomina di un tutore. Nel frattempo il minore è ospitato in strutture idonee dello SPRAR (sistema protezione richiedenti asilo) o del comune. In nessun caso il minore può essere trattenuto in un CARA o CIE. (art. 26 D.Lgs 25/2008) 5

6 Cosa contiene la domanda? Tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda: le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. (art. 3 D.Lgs. 251/2007) 6

7 Cosa succede al richiedente dopo la presentazione della domanda? Il richiedente che presenti la domanda, a seconda della situazione: - viene ospitato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) - viene trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) - resta in libertà 7

8 Accoglienza in un CARA (art. 20 D.Lgs 25/2008) Quando: 1. è necessario verificare l identità o la nazionalità del richiedente; 2. il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare; Nel primo caso il richiedente è ospitato per non più di 20 giorni, nel secondo per non più di 35 giorni: alla scadenza verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Al richiedente ospitato presso un CARA viene rilasciato un attestato di presentazione della domanda, è consentito di uscire nelle ore diurne, nonché chiedere un permesso temporaneo di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per ragioni attinenti all esame della domanda di protezione internazionale. L allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro non comporta rinuncia o decadenza dalla domanda, ma la Commissione deciderà sulla base della documentazione in suo possesso. In tal caso però se la Commissione rigetta la domanda, l eventuale ricorso al Tribunale non sospende l efficacia della decisione della Commissione. In caso di accoglimento in un CARA la Commissione esamina in via prioritaria la domanda. 8

9 Elenco CARA * Caltanissetta, Contrada Pian del Lago 96 posti * Crotone, località Sant Anna 256 posti * Foggia, Borgo Mezzanone 198 posti * Gorizia, Gradisca d Isonzo 138 posti * Trapani, Salina Grande posti * Trapani Mazara del Vallo posti CDA+CARA * Trapani Valderice posti CDA+CARA * Trapani Marsala posti CDA+CARA * Trapani Castelvetrano posti CDA+CARA Con decreto del ministro dell Interno vengono utilizzati per le finalità dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo anche i CDA di Bari e Siracusa. ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull immigrazione 9

10 Trattenimento in un CIE (art. 21 D.Lgs 25/2008) Quando: 1. il richiedente si trova nelle condizioni previste dall art. 1, paragrafo F) della Convenzione di Ginevra (sospettati di crimini di guerra, contro l umanità, contro la pace, gravi crimini comuni fuori dal paese ospitante); 2. il richiedente è stato condannato in Italia per uno dei delitti per cui l art. 380 c.p.p. prevede l arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reati concernenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell emigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 3. il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Il trattenimento può durare 30 giorni, prorogabili di altri 30 per gli stranieri già trattenuti In caso di trattenimento in un CIE la domanda viene esaminata con urgenza (audizione entro 7 giorni, decisione nei 2 successivi) 10

11 Elenco CIE * Bari-Palese, area aeroportuale 196 posti * Bologna, Caserma Chiarini 95 posti * Caltanissetta, Contrada Pian del Lago 96 posti * Catanzaro, Lamezia Terme 75 posti * Gorizia, Gradisca d Isonzo 248 posti * Milano, Via Corelli 132 posti * Modena, Località Sant Anna 60 posti * Roma, Ponte Galeria 364 posti * Torino, Corso Brunelleschi 204 posti * Trapani, Serraino Vulpitta 43 posti * Brindisi, Restinco 83 posti * Lampedusa 200 posti * Crotone, S. Anna 124 posti 11

12 Resta libero - Chi abbia presentato la domanda in una situazione di regolarità d ingresso (titolare del visto) o di soggiorno (possessore di un titolo di soggiorno o in fase di rinnovo) - Chi, pur essendo irregolare, abbia presentato la domanda prima di essere fermato in condizioni di irregolarità o prima di essere stato espulso, a meno che, in entrambi i casi, non abbia commesso uno dei reati che comportano il trattenimento in CIE. Nei casi di cui sopra, al richiedente viene rilasciato (se non l abbia già ad altro titolo) un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi, rinnovabile sino alla decisione sulla domanda. Se dopo 6 mesi la Commissione non ha deciso, viene rilasciato un permesso di soggiorno che consente di lavorare. 12

13 Procedura di esame della domanda L esame della domanda spetta alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Le Commissioni sono composte da quattro componenti: un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale e da un rappresentante dell ACNUR (UNHCR). Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La competenza delle Commissioni viene determinata sulla base: - della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda; o - qualora i richiedenti siano accolti in un CARA o trattenuti in un CIE, ai sensi degli artt. 20 e 21 D. Lgs. 25/08, è competente la Commissione della circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. (art. 4 D.Lgs. 25/2008) 13

14 Attualmente le Commissioni territoriali sono dieci: GORIZIA: MILANO: TORINO: ROMA: FOGGIA: BARI: CROTONE: SIRACUSA: TRAPANI: CASERTA: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige per la regione Lombardia; per le regioni Valle d'aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna per le regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; per le regioni Calabria e Basilicata per le provincie di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania per le provincie di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna per le regioni Campania e Molise 14

15 Principi essenziali del procedimento di esame - Decisione su base individuale - Informazioni aggiornate sul paese d origine, acquisite dalla Commissione - Audizione personale - Facoltà di presentare memorie e ulteriore documentazione in ogni fase del procedimento - Traduzione degli atti e comunicazioni nella lingua indicata dal richiedente o in inglese, francese, spagnolo o arabo (a richiesta del richiedente) e assistenza di un interprete per la presentazione della domanda e l audizione - Facoltà di essere assistito da un legale - Tutte le informazioni raccolte nel procedimento sono riservate e non possono essere divulgate - Diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento (ex L. 241/1990) 15

16 Audizione personale La Commissione dispone l audizione avvisando il richiedente tramite la Questura competente. Il richiedente ha l obbligo di comparire personalmente. L audizione personale può essere omessa solo qualora la Commissione ritenga di avere sufficienti elementi per procedere al riconoscimento della protezione internazionale, qualora la domanda venga dichiarata inammissibile (v. in seguito) o qualora risulti certificata l incapacità o l impossibilità di sostenere un colloquio per motivi di salute. L audizione personale si tiene (in teoria) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. Qualora il richiedente sia assistito da un avvocato, questo è ammesso a presenziare al colloquio. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, senza la partecipazione dei familiari, a meno che non sia necessario per un esame adeguato. Il richiedente ha diritto ad un interprete e può essere assistito da un legale di fiducia. Del colloquio è redatto verbale e copia del verbale viene rilasciata al richiedente (art D.Lgs. 25/2008) 16

17 Decisione (art. 32 D.Lgs. 25/2008) La decisione deve essere scritta, tradotta e comunicata al richiedente. Le decisioni di inammissibilità o rigetto devono essere motivate. La Commissione: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; b) dichiara inammissibile la domanda se: - il richiedente è già stato riconosciuto come rifugiato da un paese firmatario della Convenzione di Ginevra; - il richiedente ha reiterato identica domanda, già decisa dalla Commissione; c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulti palese l insussistenza dei presupposti, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento; d) rigetta la domanda per infondatezza quando non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale 17

18 Ricorso e permanenza su territorio (art. 35 D.Lgs. 25/2008) La decisione di inammissibilità o rigetto (o quella che accolga la protezione sussidiaria anziché lo status di rifugiato), possono essere impugnate con ricorso al Tribunale del capoluogo di distretto di corte d appello in cui ha sede la Commissione. Il ricorrente può avvalersi del patrocinio a spese dello stato quando ne ricorrano i presupposti reddituali (attualmente Euro ,16). Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità: - entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione, per i richiedenti accolti in un CARA o trattenuti in un CIE; - entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, negli altri casi. La comunicazione viene validamente effettuata al richiedente presso il CARA o CIE o presso l ultimo domicilio comunicato dal richiedente. Perciò il richiedente che lasci il CARA o che non comunichi la variazione del proprio domicilio corre il rischio di non venire a conoscenza della decisione e di non poterla impugnare. Fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso il richiedente può legittimamente permanere sul territorio (egli ha l obbligo di lasciare il territorio alla scadenza). 18

19 Ricorso e permanenza su territorio (art. 35 D.Lgs. 25/2008) La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l efficacia del provvedimento della Commissione (e quindi non consente la permanenza regolare sul territorio), in caso di: - inammissibilità della domanda - manifesta infondatezza della domanda - rigetto della domanda presentata da un richiedente ospitato in un CARA che abbia lasciato il centro senza giustificato motivo - rigetto della domanda da un richiedente trattenuto in un CIE o ospitato in un CARA per aver presentato la domanda dopo aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. Il questi casi il ricorrente può chiedere al Tribunale, che si pronuncia in via d urgenza, la sospensione del provvedimento, quando ricorrono gravi e fondati motivi. Negli altri casi la proposizione del ricorso sospende automaticamente l efficacia del provvedimento. Quando, automaticamente o per provvedimento del Tribunale, viene sospesa l efficacia del provvedimento, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo. 19

20 Ulteriori impugnazioni (art. 35 D.Lgs. 25/2008) Avverso la decisione del Tribunale (che pronuncia sentenza), può essere proposto reclamo alla Corte d Appello, entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla notificazione della sentenza. Il reclamo non sospende l efficacia della sentenza del Tribunale, ma il reclamante può chiedere la sospensione quando ricorrano gravi e fondati motivi. Avverso la sentenza della Corte d Appello può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla notificazione della sentenza. 20

21 Riconoscimento della protezione umanitaria La Commissione, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n Competente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è quindi il Questore, il quale può provvedervi sia su impulso della Commissione nel caso sopra indicato, ovvero in via autonoma. 21

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