PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Direzione Distrettuale Antimafia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Direzione Distrettuale Antimafia"

Transcript

1 Proc. pen. n. 3345/12 R.G.N.R. Mod. 21 DDA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Direzione Distrettuale Antimafia FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO - artt. 384 e segg. c.p.p. - Il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto, dott. Michele Prestipino Giarritta, del Sostituto Procuratore della Repubblica DDA, dott.ssa Alessandra Cerreti, e del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Rosario Ferracane; visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti, tra gli altri, di: 1. BURZOMATO Arturo, nato a Scilla il , ivi residente in via Umberto I n 88; 2. CALABRESE Carmelo, nato a Torino il , residente a Scilla in via Ieracari n 27 int. 5; 3. FULCO Annunziatina, nata a Scilla il , residente a Palmi Contrada Torre; 4. FULCO Giuseppe, nato a Scilla in data , in atto detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Benevento. 5. GAIETTI Matteo, nato a Scilla il , ivi residente in via Provinciale Scilla Melia; 6. LIBRO Francesco, nato a Reggio di Calabria il , residente a Bagnara Calabra in via A. Vespucci n 23; 7. NASONE Antonino, nato a Reggio di Calabria il , ivi residente in via Largo Tripi Sup. fabbricato D n 4, int. 1; 8. NASONE Domenico, nato a Reggio Calabria il e residente a Scilla (RC) in via Annunziata nr. 49; 9. NASONE Domenico, nato a Casorate Primo in data e residente a Scilla in via Largo Vela n 11; 10. NASONE Francesco, nato a Scilla il , ivi residente in via Roma n 40; 11. NASONE Rocco, nato a Scilla il , ivi residente in via Largo Vela n 11;

2 12. NASONE Virgilio Giuseppe, nato a Scilla il , ivi residente in via Canalello n 21; 13. PUNTORIERI Pietro, nato a Scilla il , ivi residente in via Bastia III vico n 53; persone sottoposte alle indagini per le seguenti ipotesi di reato: NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69), NASONE Rocco, GAIETTI Matteo, FULCO Giuseppe, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina e CALABRESE Carmelo A) del reato di cui all art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, dell associazione mafiosa denominata ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato Provincia, associazione che si avvale della forza d intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, allo scopo: a) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero l imposizione e la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; b) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori, affermando il controllo egemonico nel territorio; d) di commettere delitti contro il patrimonio (in particolare danneggiamenti ed estorsioni), contro la vita e l incolumità individuale ed in materia di armi; e) di conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti; in particolare, per aver fatto parte dell articolazione territoriale della ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi nota come cosca Nasone-Gaietti e nella specie: - NASONE Virgilio Giuseppe, con il ruolo di capo della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie generali del sodalizio criminoso; trattandosi in particolare di soggetto in posizione apicale 2

3 cui rivolgersi per ottenere la preventiva autorizzazione a svolgere ogni tipo di attività economica nel territorio di Scilla; - NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e GAIETTI Matteo con il ruolo di organizzatori e promotori con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni concrete da realizzare e delle strategie da mettere in atto; in particolare, dirigendo e organizzando il citato sodalizio criminoso anche attraverso la convocazione di apposite riunioni, assumono le decisioni più rilevanti individuando le modalità ed i tempi con i quali imporre il pagamento del pizzo alle numerose imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento dell autostrada A3 SA-RC e/o nelle altre attività commerciali ricadenti nel territorio di Scilla, stabilendo i criteri di suddivisione dei proventi illeciti conseguiti ed impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro subordinati; - FULCO Giuseppe, NASONE Rocco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro, NASONE Domenico (cl. 83), NASONE Antonino, LIBRO Francesco, FULCO Annunziatina e CALABRESE Carmelo con la qualità di partecipi attivi della citata cosca, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di inviare imbasciate anche a soggetti detenuti, di partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell associazione impartite anche dal carcere, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; in particolare e tra l altro BURZOMATO, PUNTORIERI, CALABRESE e LIBRO con il compito - dopo aver preso parte a riunioni preparatorie riservate alla pianificazione delle azioni intimidatorie da compiere ai danni delle imprese sopra indicate - di effettuare i sopralluoghi preliminari e provvedere poi alla materiale esecuzione delle predette azioni presso i cantieri delle ditte da sottoporre a richieste estorsive. NASONE Virgilio Giuseppe, NASONE Francesco, NASONE Domenico (cl. 69) e GAIETTI Matteo per aver promosso, diretto ed organizzato l articolazione della ndrangheta operante a Scilla e territori limitrofi. Con l aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti. Accertato in Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nella Regione Calabria ed in altre parti del territorio nazionale nell anno 2011 con condotta tuttora in atto. 3

4 NASONE Francesco B) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè, in concorso con Fulco Giuseppe (per cui si è proceduto separatamente nell ambito del procedimento penale n. 4398/11 R.G.N.R. DDA), in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nell organizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti mediante incendio: - in data 19 marzo 2011, presso il cantiere A.N.A.S. sito sulla S.S. 18, al Km. 509, incendio di un compressore marca Sullair modello 17HM; - in data 28 marzo 2011 presso il predetto cantiere incendio di circa 1000 mq. di rete utilizzata per il contenimento massi; 2) nel recarsi in più occasioni, nel periodo compreso tra il 25 maggio ed il 1 giugno 2011, presso il citato cantiere e nel rivolgersi con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartare la volontà dell interlocutore dapprima al capo-cantiere della ditta Consolidamenti speciali srl Scalia Franco e successivamente al titolare della predetta ditta D Agata Giuseppe Fabio richiedendo il pagamento di una somma di denaro; costringevano l imprenditore D AGATA Giuseppe Fabio a versare, in relazione ai lavori di consolidamento che la ditta stava eseguendo presso il cantiere A.N.A.S. sito sulla S.S. 18, al Km. 509, nel tratto compreso tra il centro abitato di Scilla e la frazione di Favazzina, l importo di euro come prima tranche del pagamento complessivo di euro 6.000,00 inizialmente richiesto, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 giugno

5 NASONE Francesco C) del reato di cui all art. 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè mediante minaccia consistita, tra l altro, nell imporre tramite un imbasciata a Speziali Giuseppe (amministratore della Calme Beton spa) il pagamento di una somma non inferiore al 3% del valore dell appalto costringeva l imprenditore Speziali Lorenzo, amministratore della ditta Calme Beton srl (società controllata al 100% dalla Calme Beton spa), a versare, per poter eseguire la fornitura di calcestruzzo prodotto presso l impianto sito in contrada Scirò del comune di Scilla, materiale destinato alla realizzazione delle opere di ammodernamento dell autostrada SA- RC, una somma indeterminata quale tranche dell importo complessivo pari al 3% del valore dell appalto conseguito, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) il 1 marzo 2012 NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo, PUNTORIERI Pietro e CALABRESE Carmelo D) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nell organizzare e nel porre in essere i seguenti danneggiamenti: - nel periodo compreso tra il ed il , presso il cantiere PARATIA SCILLA sito nelle adiacenze della strada provinciale per Melia del comune di Scilla, di una macchina perforatrice marca CASAGRANDE modello C7-2 matricola nr. C7UZ0135; 5

6 - in data l asportazione dalla sede stradale in cui era installato ed il successivo getto, lungo la scarpata adiacente il cantiere, di un semaforo mobile per la regolazione della circolazione stradale; - in data l effrazione del lunotto posteriore dell autovettura noleggiata dalla ditta ed utilizzata dal dipendente Zappia Salvatore; - la notte tra il 3 ed il 4 marzo 2012, presso il predetto cantiere, di un compressore marca INGERSOL e del quadro di comando di una sonda, marca COMACCHIO, modello MC 1200; - la notte tra l 8 ed il 9 marzo 2012, nel medesimo cantiere e mediante un corpo contundente, del quadro comando e dei tubi idraulici della citata sonda, nonchè l asportazione ed il getto nell adiacente scarpata del semaforo mobile utilizzato per la regolazione della circolazione stradale; 2) nel posizionare su ciascuno dei mezzi danneggiati la notte tra il 3 ed il 4 marzo 2012 una bottiglia di plastica contenente sostanza liquida, avvolta da nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali rappresentanti della ditta Fondazioni speciali spa a versare una somma di denaro non determinata per poter eseguire lavori di perforazione, che la predetta ditta si era aggiudicata in subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava compiendo presso il citato cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima Fondazioni Speciali spa. Non riuscendo nell intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 12 agosto 2011 ed il 9 marzo 2012 NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro E) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 6

7 203/91, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nell organizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012, il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta Mosconi, sito in contrada Oliveto di Scilla, di un autogru di colore bianco/azzurro, marca Grove, mod. GMK targato ZA704XW, di proprietà della ditta Compagnia Portuale di T. Gullì srl; 2) nel posizionare nella medesima occasione sul mezzo danneggiato una bottiglia di plastica, avvolta da nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali rappresentanti della ditta Compagnia Portuale di T. Gullì srl a versare una somma di denaro non determinata per poter eseguire lavori di smontaggio delle scalette poste sui pilastri dell autostrada A3 SA-RC e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima Compagnia Portuale di T. Gullì srl. Non riuscendo nell intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 1 ed il 2 marzo 2012 NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro F) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nell organizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 7 e l 8 febbraio 2011, il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta General Smontaggi srl, sito sul viadotto dell autostrada A3 SA-RC denominato d Angelo nei pressi dello svincolo per Scilla, di una pala gommata marca 7

8 Kometsu, matricola ha e di un furgone Fiat Ducato targato TO29771F, di proprietà ed in uso rispettivamente alla predetta ditta; 2) nel posizionare nella medesima occasione sulla descritta pala gommata, nonchè su un escvatore marca Hyundai, matricola hy (in uso alla General Smontaggi srl), quattro bottiglie di plastica contenenti sostanza liquida tutte avvolte da nastro da imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i legali rappresentanti della ditta General Smontaggi srl a versare una somma di denaro non determinata per poter eseguire i lavori di ammodernamento dell autostrada A3 SA-RC ottenuti in appalto e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima General Smontaggi srl. Non riuscendo nell intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) nella notte tra il 7 e l 8 febbraio 2011 NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro G) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nell organizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 19 ed il 20 febbraio 2012, il danneggiamento mediante un corpo contundente, presso il cantiere della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle adiacenze dello svincolo dell autostrada A3 SA-RC per Scilla, di un rullo compressore marca Vitelli, di un escavatore Caterpillar modello 225 cabinato e di un altro escavatore Caterpillar modello 219, mezzi di proprietà ed in uso alla predetta ditta; 2) nel posizionare nella medesima occasione su ognuno dei predetti mezzi meccanici danneggiati tre bottiglie di plastica tutte avvolte da nastro da 8

9 imballaggio di colore marrone e con una finta miccia incendiaria realizzata con carta arrotolata; 3) nell organizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 6 ed il 7 marzo 2012, il danneggiamento, presso il citato cantiere della ditta A.B.S. ING. s.r.l., sito nelle adiacenze dello svincolo dell autostrada A3 SA-RC per Scilla, del vetro dell escavatore Caterpillar modello 219 già infranto in precedenza; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, i legali rappresentanti della ditta A.B.S. ING. s.r.l. a versare una somma di denaro non determinata per poter eseguire lavori, che la predetta ditta si era aggiudicata in subappalto dalla Impresa Carchella s.p.a. e che stava compiendo presso il citato cantiere e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la medesima A.B.S. ING. s.r.l.. Non riuscendo nell intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) tra il 19 febbraio 2012 ed il 7 marzo 2012 NASONE Francesco, BURZOMATO Arturo e PUNTORIERI Pietro H) del reato di cui agli artt. 56, 81 cpv, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all art. 628, comma 3, n. 3, c.p., e 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia consistite: 1) nel recarsi, in data antecedente al 18 febbraio 2012, presso l abitazione di Callore Rocco già titolare, tramite la figlia Anna, di una concessione per l occupazione temporanea di un area demaniale marittima nei pressi del porto di Scilla, denominata parcheggio lato ovest, finalizzata al posizionamento di un autofurgone (targato RC092994) per la sommistrazione di alimenti e bevande e nel rivolgersi al proprio interlocutore con tono intimidatorio volto ad incutere timore ed a coartarne la volontà, chiedendo di ritirare immediatamente la domanda presentata per il rilascio di una diversa concessione demaniale 9

10 marittima a carattere stagionale per il mantenimento di un chiosco mobile su automezzo per la somministrazione di alimenti e bevande nell area del porto di Scilla denominata Piazzetta ; 2) nell organizzare e nel porre in essere, nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2012, nei pressi della stazione ferroviaria di Scilla in cui risultava parcato, il danneggiamento seguito da incendio dell autofurgone Fiat OM Leoncino 35L targato RC092994, di proprietà di Callore Salvatore Emilio ed in uso al padre Callore Rocco; compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Callore Rocco a ritirare immediatamente la pratica presentata per il rilascio della suddetta concessione demaniale marittima a carattere stagionale e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa. Non riuscendo nell intento per cause indipendenti dalla propria volontà. Con l aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte dell associazione mafiosa di cui al capo A). Con l aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all art. 416-bis c.p., nonchè al fine di agevolare l attività dell associazione mafiosa di cui al capo A). Fatto commesso a Scilla (RC) in data antecedente e prossima al 19 febbraio 2012 Con la recidiva reiterata per Nasone Domenico, Nasone Virgilio Giuseppe e Fulco Giuseppe (art. 99 c.p.) Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per Nasone Rocco (art. 99 c.p.) tutti difesi di ufficio dall'avv. Francesco FABBRICATORE del foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, via Calabria, trav. V, n. 20 (tel. n. 0965/ /891545), nominato con il presente atto a norma dell art. 97 c.p.p. sulla base degli elenchi predisposti dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (rich. n ), 10

11 INDICE CAPITOLO I Premessa 1. Premessa CAPITOLO II Le fonti di prova: la valenza probatoria delle attività di intercettazione 1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate 2. I criteri identificativi delle voci intercettate 2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA) 2.2 Le conversazioni tra presenti captate all interno del bar La Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA) 2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate CAPITOLO III Il reato di partecipazione all associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di associazione mafiosa 2. L organizzazione delle associazioni mafiose 3. Le finalità delle associazioni di tipo mafioso CAPITOLO IV I fatti oggetto del presente provvedimento 1. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni: la genesi delle indagini e l arresto in flagranza di reato di Fulco Giuseppe avvenuto il 1 giugno Gli approfondimenti investigativi conseguenti all arresto in flagranza di Fulco Giuseppe 2.1 Il colloquio in carcere del 12 agosto 2011 (R.I.T. n. 1206/11 DDA) 11

12 2.2 Il colloquio in carcere del 23 settembre 2011 (R.I.T. n. 1206/11 DDA) 2.3 Il colloquio in carcere dell 11 novembre 2011 (R.I.T. n. 1206/11 DDA) 2.4 Il colloquio in carcere del 27 gennaio 2012 (R.I.T. n. 1206/11 DDA) 3. Gli sviluppi investigativi conseguenti alla captazione dei colloqui in carcere: l intercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal detenuto Fulco Giuseppe. 4. Ulteriori sviluppi investigativi: gli esiti dell attività di captazione all interno del bar-pasticceria La Genziana di Scilla. 4.1 Conversazione tra presenti del 23 febbraio 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) 4.2 Conversazione tra presenti del 27 febbraio 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) 4.3 Conversazione tra presenti del 1 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) 4.4 Il sistema esistente per i lavori di ammodernamento dell autostrada A3 SA-RC 4.5 Conversazioni tra presenti del 29 febbraio 2012, nonchè quelle del 2, 3 e 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) Premessa Le conversazioni registrate all interno del bar La Genziana il 29 febbraio ed il 2 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) Le conversazioni registrate all interno del bar La Genziana il 3 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) Le conversazioni registrate all interno del bar La Genziana il 4 marzo 2012 (R.I.T. n. 319/12 DDA) 12

13 5. Conversazioni tra presenti intercettate all interno del bar La Genziana di Scilla il 26 febbraio ed il 3 marzo 2012: l incendio del furgoncino in uso a Callore Rocco (R.I.T. n. 319/12 DDA) CAPITOLO V La contestazione del reato di associazione mafiosa CAPO A della rubrica - Il reato di associazione mafiosa 1. Premessa 2. La cosca Nasone-Gaietti 3. Biografia criminale e rapporti di parentela tra alcuni dei soggetti coinvolti nella presente attività di indagine 4. Attualità della cosca Nasone-Gaietti 5. Le posizioni individuali 5.1 Nasone Virgilio Giuseppe 5.2 Nasone Francesco 5.3 Nasone Domenico cl Nasone Rocco cl Gaietti Matteo 5.6 Fulco Giuseppe 5.7 Fulco Annunziatina 5.8 Nasone Antonino e Nasone Domenico cl Burzomato Arturo e Puntorieri Pietro 5.10 Calabrese Carmelo 5.11 Libro Francesco CAPITOLO VI La contestazione dei delitti di estorsione 1) L estorsione aggravata consumata ai danni della ditta Consolidamenti speciali srl (capo B della rubrica) 1. Premessa 2. Gravi indizi di colpevolezza a carico di Nasone Francesco 13

14 2) L estorsione aggravata consumata ai danni della Calme Beton srl (capo C della rubrica) 3) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Fondazioni Speciali s.p.a. (capo D della rubrica) 1. Premessa 2. Le successive azioni intimidatorie di tipo estorsivo consumate tra il 3 ed il 9 marzo ) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta Compagnia Portuale T. Gullì srl (capo E della rubrica) 5) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta General Smontaggi srl (capo F della rubrica) 6) La tentata estorsione aggravata ai danni della ditta A.B.S. ING. srl (capo G della rubrica) 7) La tentata estorsione aggravata ai danni di Callore Rocco (capo H della rubrica) CAPITOLO VII Il pericolo di fuga e le esigenze cautelari 1. Premessa 2. Il pericolo di fuga 3. Le esigenze cautelari 14

15 CAPITOLO I PREMESSA 1. Premessa. Il presente provvedimento trae origine dal collegamento di alcune indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e condotte dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni. Tali indagini, avviate nell estate del 2011, hanno confermato l esistenza e la piena operatività della storica cosca Nasone-Gaietti, articolazione dell associazione mafiosa denominata ndrangheta avente come proprio centro di interessi illeciti il comune di Scilla ed i territori limitrofi. Più in particolare le predette indagini compendiate nell informativa di reato depositata dalla Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni il 7 maggio 2012 evidenziano: 1) i riscontri probatori acquisiti immediatamente dopo l arresto in flagranza di Fulco Giuseppe (soggetto pregiudicato per reati in materia di armi e droga, nonchè legato da stretti rapporti di parentela e frequentazione con i componenti della citata cosca, su cui si dirà ampiamente in seguito) per il reato di estorsione aggravata commesso nel giugno 2011 ai danni di un impresa impegnata nella realizzazione dei lavori di ammodernamento della SS 18 in prossimità del comune di Scilla; 2) gli esiti delle intercettazioni audio-video dei colloqui in carcere del detenuto Fulco Giuseppe con i propri familiari (R.I.T. n. 1206/11 DDA), nonché quelli relativi all intercettazione della corrispondenza epistolare intrattenuta dal Fulco durante il periodo di detenzione (R.I.T. n. 204/12 DDA) 3) il contenuto delle conversazioni tra presenti captate all interno del bar La Genziana di Scilla (esercizio commerciale gestito dall indagato Nasone Francesco) (R.I.T. n. 319/12 DDA); 4) le comunicazioni telefoniche intercorse tra i vari soggetti indagati (R.I.T. n. 2136/11 DDA, n. 2352/11 DDA, n. 2280/11 DDA e n. 161/12); 5) gli elementi oggettivi di riscontro rispetto a quanto emerso dalle suddette attività di intercettazione telefonica, epistolare ed ambientale. Le emergenze probatorie sopra indicate consentono di affermare in modo inequivocabile l attuale esistenza a Scilla della cosca di ndrangheta 15

16 denominata Nasone-Gaietti, di delinearne l organizzazione, la composizione e le gerarchie interne, nonché di individuarne gli obiettivi economici illecitamente perseguiti (in particolare la sistematica richiesta e riscossione del pizzo dalle numerose imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell autostrada A3 SA-RC) e le strategie criminali pianificate per raggiungere con la forza di intimidazione del vincolo associativo tali obiettivi (nella specie attraverso danneggiamenti, incendi ed ogni altro atto di tipo intimidatorio all interno dei cantieri delle ditte oggetto di estorsione). 16

17 CAPITOLO II LE FONTI DI PROVA: LA VALENZA PROBATORIA DELLE ATTIVITA DI INTERCETTAZIONE 1. Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate Per gran parte le fonti di prova poste alla base del presente provvedimento sono costituite da esiti di attività tecniche di intercettazione, sia di comunicazioni telefoniche che di conversazioni tra presenti. Prima di analizzare il materiale probatorio è opportuno precisare che, nel corso dei colloqui in carcere di Fulco Giuseppe con i propri familiari, nonchè nell ambito delle conversazioni tra presenti registrate all interno del bar La Genziana di Scilla sono state captate dichiarazioni sia autoaccusatorie che eteroaccusatorie. Per cui appare preliminarmente necessario chiarire quale sia stato il criterio utilizzato da questo Ufficio nell interpretazione delle conversazioni intercettate. In proposito occorre innanzitutto rilevare che é indiscutibile l affidabilità generale dei soggetti intercettati, che si desume sia dai precedenti penali specifici dai quali alcuni di essi risultano gravati, sia, soprattutto, dall esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni captate. Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate -rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili - che non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che pure spesso in concreto è stato acquisito. Rimandando le valutazioni più specifiche all esame delle singole posizioni, basti osservare come per gli indagati che siano stati direttamente intercettati le rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalità dei casi una piena ammissione di responsabilità quali associati mafiosi. Invero, i riferimenti specifici a fatti, persone e situazioni non potrebbero che provenire da intranei al sodalizio. Non é emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni autoccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto 17

18 anche conto dell assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi. Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, é evidente che queste abbiano una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. Nel procedimento in esame le dichiarazioni etero-accusatorie provengono: 1) da stretti congiunti degli accusati, cioè da soggetti che non avrebbe avuto alcun motivo per accusare persone vicine di fatti penalmente rilevanti ove questi non fossero stati veri; in ogni caso è opportuno evidenziare che gli elementi di responsabilità a carico dei predetti indagati si fondano anche su dichiarazioni autoaccusatorie captate e/o su ulteriori attività di riscontro; 2) da appartenenti alla medesima organizzazione criminale, che si limitavano a commentare i fatti e che non avrebbero avuto alcuna ragione per diffamare i soggetti che nelle dichiarazioni captate venivano accusati. Andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si sia risolta in una scarna e isolata affermazione da quelli in cui sia stato possibile valutare compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni -o di elementi di conferma- che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio. Il giudizio, pertanto, è di massima affidabilità e di massima valenza indiziaria non emergendo, ripetesi, ragioni di calunnia o millanteria, di cui non vi è traccia in atti. Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera la più aderente ai reali accadimenti. La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni eteroaccusatorie non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell ipotesi di chiamata in correità, prevista dall art. 192, terzo comma, c.p.p., come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la più recente giurisprudenza di legittimità: il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche 18

19 uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, sent. n del , DELLA VENTURA; negli stessi termini Cass. Pen. Sez. V, n del , PRIMERANO; Cass. Pen. Sez. V, n del , ALVARO ed altri; Cass. Pen. Sez. V, n. 603 del , GRANDE ARACRI; Cass. Pen. Sez. I, n del , BARILLA ed altri). Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 del , sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per le quali una dichiarazione eteroaccusatoria intercettata non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità: Non è fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati. Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati 19

20 dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove. Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione. Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p... Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello 20

21 probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED ;Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED , che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria). 2. I criteri identificativi delle voci intercettate 2.1. Le conversazioni tra presenti captate presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Benevento (R.I.T. n. 1206/11 DDA) L identificazione delle singole voci delle persone partecipanti ai colloqui con il detenuto Fulco Giuseppe è stata resa possibile per il fatto che: a) l identificazione dei partecipanti al colloquio è avvenuta tramite la previa esibizione di un documento di riconoscimento agli agenti della Polizia Penitenziaria al momento dell ingresso presso la Casa Circondariale; b) l intercettazione del colloquio è stata effettuta con modalità audio-video, ciò facilitando l individuazione delle voci dei soggetti intercettati; c) i militari operanti, essendo certi dell identità dei participanti di volta in volta ai colloqui ed acquisendo una certa familiarità, hanno potuto associare agevolmente le voci dei predetti partecipanti a quelle degli usuari (e talvolta anche intestatari) delle rispettive utenze telefoniche nel frattempo intercettate, riscontrando che si trattava delle medesime voci; d) nel corso delle conversazioni tra presenti i soggetti in argomento si sono spesso chiamati per nome o per soprannome. 2.2 Le conversazioni tra presenti captate all interno del bar La Genziana di Scilla (R.I.T. n. 319/12 DDA) L identificazione delle singole voci delle persone coinvolte di volta in volta nelle conversazioni è stata resa possibile per il fatto che: 21

22 a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarità, hanno potuto associare agevolmente le voci dei vari partecipanti alle discussioni a quelle degli usuari e talvolta anche intestatari (v., ad esempio, Calabrese Carmelo) delle rispettive utenze telefoniche nel frattempo intercettate, riscontrando che si trattava delle medesime voci; b) nel corso delle conversazioni tra presenti intercettate i soggetti in argomento si sono spesso chiamati per nome o per soprannome (Arturo, Franco, Francesco, Melo, Pietro) o si sono presentati con le loro generalità. 2.3 Le conversazioni telefoniche intercettate L individuazione degli usuari delle utenze telefoniche intercettate è stata resa possibile dal fatto che: a) i militari operanti, acquisendo una certa familiarità con le voci dei partecipanti ai colloqui in carcere, hanno potuto associare agevolmente le predette voci a quelle ascoltate nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, riscontrando che si trattava dei medesimi soggetti; b) l esame della rubrica telefonica e del registro chiamate del cellulare sequestrato a Fulco Giuseppe in occasione dell arresto in flagranza del 1 giugno 2011 ha contribuito ad individuare con certezza gli usuari delle utenze poi sottoposte ad intercettazione; c) nel corso delle conversazioni captate gli indagati si sono spesso chiamati per nome o per soprannome (Arturo, Franco, Melo, Pietro, Matteo) o si sono presentati con le loro generalità. Ulteriori specificazioni sui predetti criteri sono inoltre presenti nell informativa della Compagania Carabinieri di Villa San Giovanni già citata (depositata il 7 maggio 2012), nella parte in cui viene stilata una scheda per ciascuno degli indagati con l indicazione dei connotati descrittivi dell attribuibilità delle voci, nonchè nel corpo del presente provvedimento di fermo con riferimento - ove necessario - alle singole conversazioni telefoniche o tra presenti intercettate. 22

23 CAPITOLO III IL REATO DI PARTECIPAZIONE ALL ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.) 1. Brevi osservazioni su alcuni aspetti correlati al reato di associazione mafiosa. Con il presente decreto di fermo viene contestato, tra gli altri, il reato di partecipazione all associazione ex art. 416-bis c.p., per cui, in via preliminare, appare opportuno richiamare i più recenti indirizzi giurisprudenziali - sul punto ormai consolidatisi - circa i presupposti in presenza dei quali può ritenersi integrato il delitto associativo di tipo mafioso. Il provvedimento riguarda in particolare l articolazione territoriale della ndrangheta, nota come cosca Nasone-Gaietti, operante nella fascia tirrenica della provincia reggina. Relativamente alla struttura dell organizzazione denominata ndrangheta, gli elementi acquisiti nel corso dell attività di indagine relativa al p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A. (p.p. noto come CRIMINE ) hanno consentito di approfondire in maniera esaustiva la questione fondamentale dell unitarietà dell organizzazione (cfr. relazione n. 2/10, redatta il dalla Suprema Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010) e di affermare con certezza quello che già si era intuito nelle sentenze pronunciate negli anni passati 1 : la Ndrangheta è un organizzazione unitaria, divisa in tre distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo di vertice, denominato la Provincia, che ha il compito di cooordinare l attività dei vari locali e di dirimerne le controversie. 1 Già nelle sentenze pronunciate nel processo noto come Armonia (proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA), relativo ad una attività di indagine svolta alla fine degli anni novanta, gli organi giudicanti avevano registrato un processo evolutivo di tipo piramidale nel senso che dalle conversazioni intercettate era emersa la possibile esistenza di un organismo collegiale egemone sovraordinato ai singoli locali e denominato la Provincia. In particolare la sentenza pronunciata dalla Corte d Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 2002/ Reg. sent., 2002/361 Reg. Gen. proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA) concludeva nel senso che la piattaforma probatoria a disposizione non aveva consentito di affermare con certezza l esistenza di tale organismo collegiale egemone, né di individuarne i poteri, pur non potendosene escludere l esistenza. 23

24 Le cariche della Provincia (Capo-Crimine, Capo-Società, Contabile, Mastro Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi. Sul punto semplicemente straordinarie sono risultate le emergenze acquisite nel corso dell attività di indagine relativa al citato p.p. n. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A., che hanno consentito di accertare in diretta il conferimento delle cariche della Provincia per l anno 2009, decise in data , in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, ed entrate in vigore a Polsi il L organo collegiale di vertice dell associazione denominata ndrangheta ( la Provincia ) coordina non solo l attività dei locali operanti in Calabria, ma anche quella delle articolazioni territoriali che hanno sede in altre regioni italiane o addirittura all estero. Tale assunto, che poteva desumersi già da una conversazione tra presenti registrata nel corso della citata Operazione Armonia ( Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la Provincia, tutta l Italia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le CARICHE ), ha trovato molteplici riscontri nel corso delle successive attività di indagine. Chiarissime sono, in questo senso, le parole di NESCI Bruno, Capo-Società di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato: Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del Crimine presenti, gli ho detto io perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti. E ancora più drasticamente:. senza ordine di quelli di lì sotto non possono fare niente nessuno. Queste ultime costituiscono parole inequivocabili sul cui significato nessuno può nutrire dubbi anche alla luce della sorte toccata a NOVELLA Carmelo, ucciso nel Luglio 2008 perché cultore del progetto indipendentista della Lombardia ( no lui è finito oramai...! e finito...! la Provincia lo ha licenziato a lui ). Dal territorio calabrese, la ndrangheta si è da tempo proiettata verso i mercati del centro-nord Italia, verso l Europa, il Nord America, il Canada, l Australia. L infiltrazione e la penetrazione in questi mercati ha comportato la stabilizzazione della presenza di strutture ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre reggina. Occorre, tuttavia, precisare che il principio di unitarietà 24

25 dell organizzazione comporta anche la possibilità, in alcune circostanze, di lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni dell associazione, come si è potuto constatare, in particolare, per i locali operanti in Lombardia. Ciò detto è pacifico che la cosca Nasone-Gaietti costituisca una delle proiezioni territoriali della ndrangheta nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, non solo in considerazione delle sentenze passate in giudicato che ne hanno attestato l esistenza per il passato 2, ma soprattutto in ragione del fatto che nel corso dell attività di indagine compiuta nell ambito del presente procedimento è emerso in modo chiarissimo che la predetta consorteria è legittimata, oltre che a sollecitare attraverso reiterate azioni di danneggiamento ed intimidazioni, ad imporre ed a riscuotere, nella rispettiva zona di competenza, una quota dei proventi delle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento dell autostrada A3 SA-RC (il famoso tre per cento del capitolato), somma pretesa a titolo di imposizione di pizzo anche in Calabria da parte delle cosche che esercitano il proprio dominio nei territori in cui vengono eseguiti i lavori; nonché ad ottenere, con la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo ed avvalendosi della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, il pieno controllo del territorio e la gestione di altre fette del tessuto economico (v. l episodio estorsivo ai danni di Callore Rocco), seppure non coinvolte nei citati lavori di ammodernamento. Essendo incontestabile, alla luce di quanto sopra, che il sodalizio in discorso rientri pienamente nei paradigma dell associazione di tipo mafioso di cui all art. 416 bis c.p., appare del tutto superflua in questa sede una disamina generale sul reato in discorso, del quale ci si limiterà ad esaminare solo alcuni aspetti. Le questioni principali afferiscono alla natura permanente del reato e concernono l individuazione dei fatti o atti tipici che possano dirsi interruttivi della permanenza, con i conseguenti rilevanti riflessi in tema di ne bis in idem, di reato continuato, come anche sulla sussistenza della condotta nei periodi temporali contestati a ciascun imputato. Esula da tale 2 Vedi sentenza della Corte d Assise di Appello di Messina n. 11/98, depositata il e divenuta irrevocabile il

26 disamina l ipotesi della volontaria cessazione della condotta con l irreversibile abbandono della associazione da parte dell agente, che ovviamente costituisce la più tipica causa di interruzione della condotta permanente, ma non presenta aspetti problematici in punto di diritto. Vengono in primo luogo in rilievo gli effetti della sopravvenuta carcerazione di un associato (nella specie, da ultimo, FULCO Giuseppe). Sul punto l orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, è oramai consolidato nel senso di ritenere che la circostanza dell'arresto di uno dei partecipanti all'associazione non può, per ciò solo, escludere il concorso nell'attività successiva esplicata dagli altri membri dell'associazione rimasti in libertà, quando non risulti dimostrato che la detenzione di tale compartecipe abbia interrotto il vincolo che univa i partecipanti al sodalizio criminoso. La condotta antigiuridica, infatti, ben può persistere, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, nello stato di detenzione che non impedisce di concepire, organizzare ed eseguire delitti servendosi di altri (v. Cass. Sez. VI, 11/2/1994 n. 1793, De Tommasi; Cass., Sez. 1, 8/3/93 n. 550; Cass. Sez. 1, 12/2/88 n 1896; Cass. Sez. 2, 14/12/85 n 1934; Cass. Sez. 1, 13/3/84 n 6092). Tale orientamento appare condivisibile in linea generale ed è pienamente rispondente alle concrete risultanze procedimentali concernenti l associato FULCO Giuseppe, essendo emersa, con assoluta e convergente conducenza degli elementi investigativi acquisiti, la persistente attività di quest ultimo, e la sua capacità di far pervenire con ogni mezzo - prevalentemente messaggi verbali nel corso dei colloqui con la madre e la sorella (anch esse intranee all associazione) - all esterno direttive relative alle vicende dell associazione, spesso con precise istruzioni o nulla osta relativi ad imprese delittuose da commettere ovvero ad azioni da non effettuare. Appare infine opportuno enunciare in questa sede alcune considerazioni di carattere generale relative alla valutazione del materiale indiziarioprobatorio con specifico riferimento ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Il problema assume rilievo in quanto il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso si configura come reato a forma libera perché il legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica, ma si limita ad affermare che commette il reato chiunque 26

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti

Dettagli

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23 ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo Cattaneo Comune e provincia Compenso incentivante a funzionari tecnici per progettazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

PROCEDIMENTO PENALE n. 37895/04 R.G. N.R. 18913/09 R.G. Trib. (rito ordinario)

PROCEDIMENTO PENALE n. 37895/04 R.G. N.R. 18913/09 R.G. Trib. (rito ordinario) Napoli, Chiaia, 2001-05 PROCEDIMENTO PENALE n. 37895/04 R.G. N.R. 18913/09 R.G. Trib. (rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento. - Numeri di registro: 37895/04 R.G. N.R. 18913/09 R.G. Trib.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 301/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 settembre 2012, composta

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni.

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni. ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Deliberazione n. 1/2009/PAR

Deliberazione n. 1/2009/PAR Deliberazione n. 1/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?

Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita? Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita? Lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme, ma mai uno contro l altro. Perché la mancanza di coordinamento causa interruzioni di

Dettagli

Deliberazione n. 15/pareri/2006

Deliberazione n. 15/pareri/2006 Deliberazione n. 15/pareri/2006 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Donato Maria Fino dott.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

SCUOLA FORENSE DI ROVIGO. Programma Didattico per il biennio 2012-2013

SCUOLA FORENSE DI ROVIGO. Programma Didattico per il biennio 2012-2013 SCUOLA FORENSE DI ROVIGO Programma Didattico per il biennio 2012-2013 A seguito della riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Forense di Rovigo,

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli