AVVISO ALLA CLIENTELA

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1 AVVISO ALLA CLIENTELA IMMUTUO S.r.l.. La invita a leggere con attenzione il presente avviso che ha l obiettivo di far conoscere alla propria Clientela i suoi diritti e gli strumenti di tutela a sua disposizione, così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Provvedimento di Banca d Italia del 9 febbraio 2011, in linea con la riforma del credito ai consumatori introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Sommario Foglio informativo e principali norme sulla trasparenza 2 Informazioni sul mediatore creditizio 2 Diritti e strumenti di tutela per la Clientela 2 Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia. 2 Condizioni economiche della mediazione creditizia 3 Principali diritti della clientela. 4 Strumenti di tutela del cliente 4 Procedure in caso di controversia 5 Informazioni europee di base sul credito ai consumatori 6 Caratteristiche principali del prodotto di credito 6 Costo del credito 6 Altri aspetti legali 7 Glossario 7 Informativa precontrattuale 8 Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori 8 Pagina 1 del Fascicolo Informativo

2 Foglio informativo e principali norme sulla trasparenza Redatto ai sensi del titolo VI e VI bis del T.U.B., della delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d Italia del 25 luglio 2003 e del provvedimento UIC del 29 aprile Informazioni sul Mediatore creditizio IMMUTUO srl C.so Vittorio Emanuele, Salerno Tel Fax amministrazione@immutuo.it Iscritta all elenco Mediatori Creditizi OAM n M83 C.F e P.IVA REA SA Capitale sociale ,00 i.v. Diritti e strumenti di tutela per la Clientela Il Cliente, al fine di evitare qualsiasi malinteso, è invitato a: 1) accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all esercizio dell attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo; 2) chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita etc). La società IMMUTUO S.r.l., regolarmente abilitata all esercizio dell attività di mediazione creditizia ai sensi di legge, veicola e propone direttamente o per il tramite della propria rete di collaboratori i seguenti prodotti: mutui immobiliari, prestiti personali, prestiti finalizzati, prestiti chirografi, cessione del quinto. Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono indicate (per quanto di nostro interesse): in parte nelle informazioni da noi proposte in questo fascicolo; in parte nella documentazione predisposta dall ente erogante al quale il Cliente deciderà di approcciarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutare il Cliente nella scelta è a sua disposizione presso i nostri uffici, nonché all interno del nostro sito web così come previsto dalla normativa vigente. Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia a) Caratteristiche E mediatore creditizio ( intermediario del credito ) il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario TUB) con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Pagina 2 del Fascicolo Informativo

3 I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. L attività di mediazione creditizia prevede la raccolta delle richieste di finanziamento sottoscritte dalla clientela, la ricerca e l identificazione di Intermediari potenzialmente interessati e disponibili ad accogliere le richieste di finanziamento, una prima istruttoria per conto degli Intermediati ed, eventualmente, l individuazione e l inoltro delle richieste di finanziamento dei Clienti all Intermediario che offre i prodotti più consoni ed utili alle esigenze del Cliente. Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall intermediario o dal Cliente. Il mediatore creditizio, in quanto tale, non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela. Il mediatore creditizio deve essere iscritto all apposito elenco tenuto presso Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi ai sensi previsto dall articolo 128 undicies TUB. L attività di mediatore creditizio può essere svolta solo da persone giuridiche, sotto forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa che abbiano sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione, nel territorio della Repubblica, con oggetto sociale specifico. I dipendenti/collaboratori di cui i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico, devono essere persone fisiche dotate di requisiti specifici di onorabilità e professionalità, i cui nominativi siano stati comunicati all Organismo Agenti e Mediatori. b) Rischi Il Mediatore Creditizio non garantisce di ottenere a favore del Cliente la concessione del finanziamento, secondo i tempi e le modalità dallo stesso richieste e detto rischio rimane a esclusivo carico del Cliente. Può pertanto accadere che il Mediatore Creditizio non trovi un Intermediario interessato e disponibile a concedere il finanziamento al Cliente. Condizioni economiche della mediazione creditizia Provvigioni di Mediazione spettanti al Mediatore dalla banca o dall intermediario finanziario nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari. Pagina 3 del Fascicolo Informativo

4 Principali diritti della clientela Avere a disposizione e asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo documento completo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza l avviso medesimo va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supportodurevole 1 disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente documento collegandosi al sito Avere a disposizione ed asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare il testo del Foglio Informativo collegandosi al sito Ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all operazione di finanziamento offerta dalla banca ovvero dall intermediario finanziario. Ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell eventuale contratto di mediazione creditizia idoneo per la stipula, che includa un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla stipula dello stesso. Il diritto del cliente all informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche o intermediari finanziari, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all ente erogante su incarico dello stesso; tale diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al cliente la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito. Ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Si ricorda che la documentazione potrà essere fornita solo dall ente erogante che, conclusa l attività di preistruttoria in capo al mediatore creditizio, riceve tutta la documentazione relativa al cliente; Recedere, senza alcuna penalità, dall eventuale contratto di mediazione creditizia, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio; 1 Per supporto durevole si intende ogni strumento che consenta al cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Pagina 4 del Fascicolo Informativo

5 Adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Salerno salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Il cliente può altresì rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Strumenti di tutela del cliente L obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. L obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo documento relativo al sevizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione. Procedure in caso di controversie IMMUTUO S.r.l. opera mediante l ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità. Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai nostri uffici di direzione in c.so Vittorio Emanuele Salerno Tel Fax Naturalmente l inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Salerno, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Il finanziatore e l eventuale intermediario del credito devono fornire al consumatore, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni essenziali che, in ossequio al paradigma del consenso informato, devono consentire (allo stesso cliente) di assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito, nonché di operare il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato. Gli obblighi di informativa pre contrattuale sono assolti dal finanziatore o dall intermediario del credito attraverso la consegna gratuita al cliente, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Il modulo SECCI viene di seguito riportato nel formato standard al fine di garantire al cliente o potenziale cliente di avere presenti fin da subito gli elementi che deve conoscere prima di concludere il contratto di finanziamento; è utile sottolineare che il SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato. Pagina 5 del Fascicolo Informativo

6 Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) (fac simile) Identità e contatti dell intermediario del credito Intermediario del credito Denominazione Indirizzo Recapito telefonico Recapito Fax Sito web Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Durata del contratto di credito Rate da pagare ed eventualmente loro ordine di imputazione Importo totale dovuto dal consumatore Importo capitale preso in prestito, più gli interessi ed altri costi connessi al credito Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il Costo del credito Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito Fisso o variabile (con l indice o il tasso di riferimento applicabile al tassod interesse iniziale) Periodi di applicazione dei tassi diversi Tasso annuo effettivo globale medio (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte Rate da pagare Periodicità Importo Numero Importo totale del credito Costo totale del credito Sommatoria Tipo di garanzia Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall ente erogante Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall ente erogante Pagina 6 del Fascicolo Informativo

7 Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: Un assicurazione che garantisca il credito e/o No Si Tipo di assicurazione Un altro contratto per un servizio accessorio No Si Tipo di servizio accessorio Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella documentazione predisposta dall ente erogante Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle condizioni indicate nella documentazione predisposta dall ente erogante (se applicabile) In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le penali indicate nella documentazione predisposta dall ente erogante Altri aspetti legali Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte (Se applicabile) Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato che va calcolato nel rispetto delle indicazioni di cui al Testo Unico Bancario Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o contrario all ordine pubblico o alla pubblica No Si Per le informazioni inerenti si rimanda alla documentazione predisposta dall ente erogante Per questa informazione si rimanda alla documentazione predisposta dall ente erogante Per tutte le informazioni al riguardo si rimanda alla documentazione predisposta dall ente erogante Pagina 7 del Fascicolo Informativo

8 sicurezza. Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, a sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto Periodo di validità dell offerta Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai nostri collaboratori Come da indicazione contenuta nella documentazione predisposta dall ente erogante Glossario Mediatore creditizio La società che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Cliente Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio. Locale aperto al pubblico Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Offerta fuori sede L'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio. Intermediari finanziari Pagina 8 del Fascicolo Informativo

9 Società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all art. 106 del Decreto Legislativo l Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni. Pagina 9 del Fascicolo Informativo

10 Informativa precontrattuale Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori Ai sensi del Provvedimento di Banca d Italia del 9 febbraio 2011 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni, in tema di adempimenti a carico dei mediatori creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla clientela, gli intermediari del credito: 1) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del cliente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili; 4) informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; 5) consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del cliente) dal cliente; 6) non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del cliente ed a favore dell intermediario del credito). Si ricorda che il presente documento è passibile di modifiche per aggiornamenti relativi a modifiche strutturali dell organizzazione ovvero per quelli derivanti da evoluzioni normative e/o regolamentari. Pagina 10 del Fascicolo Informativo

11 COPIA PER IL CLIENTE Mediatore Creditizio IMMUTUO Srl Dati collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Ruolo Nome Cognome nell organizzazione di IMMUTUO Srl Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele 58 Salerno Indirizzo: Recapito telefonico Recapito posta elettronica Altro L Autorità a cui compete il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza e sull informativa precontrattuale è la Banca d Italia fino al 31/12/2012. A partire dal 01/01/2013 il ruolo di vigilanza sarà di competenza dell Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), costituito ai sensi del D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL INTERMEDIARIO DEL CREDITO Il sottoscritto, nato a ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; Documento recante i principali diritti del cliente; Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); Informativa precontrattuale; 2. che gli è stata messa a disposizione la seguente documentazione: Copia dell ABF Copia della Guida al Mutuo La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. IMMUTUO S.r.l. C.so Vittorio Emanuele, Salerno R.E.A.. SA P.IVA Capitale Sociale ,00 i.v Tel Fax Iscritta all elenco Mediatori Creditizi - OAM n M83

12 (Luogo, Data, Firma leggibile) (Firma leggibile del collaboratore/dipendente che consegna il fascicolo informativo) IMMUTUO S.r.l. C.so Vittorio Emanuele, Salerno R.E.A.. SA P.IVA Capitale Sociale ,00 i.v Tel Fax Iscritta all elenco Mediatori Creditizi - OAM n M83

13 COPIA PER IMMUTUO SRL Mediatore Creditizio IMMUTUO Srl Dati collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Ruolo Nome Cognome nell organizzazione di IMMUTUO Srl Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele 58 Salerno Indirizzo: Recapito telefonico Recapito posta elettronica Altro L Autorità a cui compete il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza e sull informativa precontrattuale è la Banca d Italia fino al 31/12/2012. A partire dal 01/01/2013 il ruolo di vigilanza sarà di competenza dell Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), costituito ai sensi del D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL INTERMEDIARIO DEL CREDITO Il sottoscritto, nato a ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; Documento recante i principali diritti del cliente; Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); Informativa precontrattuale; 2. che gli è stata messa a disposizione la seguente documentazione: Copia dell ABF Copia della Guida al Mutuo La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. IMMUTUO S.r.l. C.so Vittorio Emanuele, Salerno R.E.A.. SA P.IVA Capitale Sociale ,00 i.v Tel Fax Iscritta all elenco Mediatori Creditizi - OAM n M83

14 (Luogo, Data, Firma leggibile) (Firma leggibile del collaboratore/dipendente che consegna il fascicolo informativo) IMMUTUO S.r.l. C.so Vittorio Emanuele, Salerno R.E.A.. SA P.IVA Capitale Sociale ,00 i.v Tel Fax Iscritta all elenco Mediatori Creditizi - OAM n M83

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