La protezione delle donne dalla violenza

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1 La protezione delle donne dalla violenza Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 e esposizione dei motivi Traduzione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

2 2 Il Consiglio d Europa Il Consiglio d'europa è un'organismo politico che è stato creato il 5 maggio 1949 da dieci Stati europei al fine di realizzare un'unione politica più stretta fra i suoi membri. Esso conta oggi quarantaquattro Stati membri 1. I principali obiettivi dell Organizzazione sono di promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e la preminenza del diritto, così come il ricercare soluzioni comuni ai problemi politici, sociali, culturali e giuridici dei suoi Stati membri. Dal 1989, esso ha integrato la gran parte dei paesi dell Europa centrale e orientale e li sostiene nei loro sforzi per mettere in atto e consolidare le loro riforme politiche, legislative e amministrative. La sede permanente del Consiglio d Europa è a Strasburgo (Francia). Lo statuto dell Organizzazione prevede due organi costitutivi: il Comitato dei Ministri, composto dai ministri degli Affari esteri dei quarantaquattro Stati membri e l Assemblea parlamentare, formata dalle delegazioni dei quarantaquattro parlamenti nazionali. Il Congresso dei poteri locali e regionali d Europa rappresenta le collettività territoriali all interno degli Stati membri. La Corte europea dei Diritti dell Uomo è l'organo giudiziario competente per decidere sulle richieste rivolte contro uno Stato da privati, da associazioni o da altri Stati contraenti per violazioni della Convenzione europea dei Diritti dell Uomo. Il Consiglio d Europa e la parità fra donne e uomini Le questioni riguardanti la parità fra le donne e gli uomini, essendo considerate come un diritto fondamentale della persona umana, ricadono sotto la responsabilità del Comitato direttivo per la parità fra donne e uomini (CDEG). Gli esperti che lo compongono (un rappresentante di ogni Stato membro) hanno il compito di incentivare le azioni da portare avanti, sia a livello nazionale che a livello del Consiglio d Europa, in vista della realizzazione della parità fra uomini e donne. A tal fine il CDEG compie analisi, studi e valutazioni, definisce le strategie e le misure politiche concordate finalizzate alla parità e, se necessario, elabora strumenti giuridici appropriati. Per maggiori informazioni riguardanti le attività nell'ambito della parità fra le donne e gli uomini, conttattare: Divisione Parità fra le donne e gli uomini Direzione Generale dei Diritti dell'uomo Consiglio d'europa STRASBOURG CEDEX Tél : Fax : Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbadjan, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Geirgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione della Russia, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ex-Repubblica yugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina, Regno-Unito.

3 3 CONSIGLIO D EUROPA COMITATO DEI MINISTRI Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri

4 4 sulla protezione delle donne dalla violenza 2 2 Conformemente all'articolo 10.2c del Regolamento interno dei Delegati dei Ministri, la Svezia si riserva il diritto di conformarsi o meno alle disposizioni delì Á 9 ø à.

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6 6 (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002, nell'ambito della 794 a riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d Europa, Ribadendo che la violenza nei confronti delle donne deriva da rapporti di forza impari fra uomini e donne e che porta a una grave discriminazione nei confronti del sesso femminile sia all'interno della società che all'interno della famiglia; Affermando che la violenza nei confronti delle donne costituisce un attacco ai loro diritti di persone umane e alle loro libertà fondamentali e impedisce loro, in parte o totalmente, di esercitarli; Constatando che la violenza esercitata nei confronti delle donne costituisce un attacco alla loro integrità fisica, psichica e/o sessuale; Constatando con preoccupazione che le donne sono spesso soggette a molteplici discriminazioni in ragione del loro sesso così come della loro origine e che esse sono parimenti vittime di pratiche tradizionali o costumi incompatibili con i loro diritti di persone umane e con le loro libertà fondamentali; Ritenendo che la violenza nei confronti delle donne va contro l'instaurazione dell'uguaglianza e della pace e che costituisce un grande ostacolo per la sicurezza dei cittadini e per la democrazia in Europa; Constatando con preoccupazione l'ampiezza del fenomeno della violenza nei confronti delle donne all'interno della famiglia, di qualsiasi forma essa sia, ed a tutti i livelli della società Ritenendo che è urgente combattere questo fenomeno che colpisce le società europee nel loro insieme e che riguarda tutti i loro membri; Ricordando la Dichiarazione finale adottata durante il 2 Vertice del Consiglio d Europa (Strasburgo, 1997) con la quale i capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno affermato la loro determinazione a combattere la violenza contro le donne e qualsiasi forma di sfruttamento sessuale delle donne; Tenendo presenti le disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell Uomo (1950) e la giurisprudenza dei suoi organi che garantiscono in particolare il diritto alla vita ed il diritto di non dover essere sottoposti a tortura, né a pene o trattamenti disumani o degradanti, il diritto alla libertà ed alla sicurezza così come il diritto a processi equi; Considerando la Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea rivista (1996), e in particolare le loro disposizioni riguardanti la parità fra le donne e gli uomini in materia di impiego, così come il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di ricorsi collettivi; Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d Europa: Raccomandazione n R (79) 17 sulla salvaguardia dei bambini contro i

7 7 maltrattamenti, Raccomandazione n R (85) 4 sulla violenza all'interno della famiglia, Raccomandazione n R (85) 11 sulla posizione delle vittime nel quadro del diritto penale e della procedura penale, Raccomandazione n R (87) 21 sull assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, Raccomandazione n R (90) 2 sulle misure sociali concernenti la violenza all'interno della famiglia, Raccomandazione n R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, il commercio di bambini e di giovani adulti, Raccomandazione n R (93) 2 sugli aspeti medico-sociali del maltrattamento dei bambini, Raccomandazione n R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani al fine di sfruttamento sessuale e Raccomandazione Rec (2001)16 sulla difesa dei bambini dallo sfruttamento sessuale; Ricordando anche le dichiarazioni e le risoluzioni adottate dalla III Conferenza ministeriale europea sulla parità fra le donne e gli uomini organizzata dal Consiglio d Europa (Roma, 1993); Tenendo presente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne (1993), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ed il suo Protocollo finalizzato a prevenire, sopprimere e sanzionare la tratta di esseri umani, in particolare di donne e di bambini (2000), il Programma di azione adottato dalla IV Conferenza mondiale delle donne (Pechino, 1995) e la Risoluzione sulle nuove misure ed iniziative per la messa in atto della Dichiarazione e del Programma d azione di Pechino adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite (23 a sessione straordinaria, New York, 5-9 giugno 2000); Tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dell'infanzia (1989), così come il suo Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia che coinvolga bambini (2000); Tenendo presente anche la Convenzione n. 182 dell Organizzazione internazionale del lavoro concernente la proibizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione (1999) così come la Raccomandazione (R 190) sulle peggiori forme di lavoro dei bambini (1999); Ricordando anche i principi di base del diritto umanitario internazionale e in particolare la IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) ed i suoi 1 e 2 Protocollo addizionali; Ricordando ugualmente l'inclusione di crimini legati all'appartenenza sessuale alle violenze sessuali nello Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998), Raccomanda ai governi degli Stati membri: I. Di rivedere la loro legislazione e le loro politiche in vista: 1. di garantire alle donne il riconoscimento, il godimento, l'esercizio e la protezione dei loro diritti di persone umane e delle loro libertà fondamentali; 2. di prendere, ove necessario, le misure necessarie al fine di permettere alle donne l'effettivo e libero esercizio dei loro diritti economici e sociali;

8 8 3. di vigilare affinché tutte le misure che prendano siano coordinate a livello nazionale e centrate sui bisogni delle vittime, e associare gli organismi pubblici e le organizzazioni non governative (ONG) competenti in materia all'elaborazione ed alla messa in atto delle misure necessarie, in particolare di quelle menzionate nella presente raccomandazione; 4. di incoraggiare a tutti i livelli le azioni delle ONG che lottano contro la violenza nei confronti delle donne e instaurare inoltre una cooperazione attiva con queste ONG che comprenda un assistenza economica e logistica appropriata; II. Di riconoscere che gli Stati sono tenuti a dare prova di essere in grado di vigilare per prevenire, istruire e reprimere gli atti di violenza, che siano perpetrati dallo Stato o da privati, e di fornire protezione alle vittime; III. Di riconoscere che la violenza maschile contro le donne costituisce un importante problema strutturale della società, fondato su impari rapporti di potere fra le donne e gli uomini, e, quindi, di promuovere la partecipazione attiva degli uomini in azione finalizzate a combattere la violenza nei confronti delle donne; IV. Di esortare tutte le istituzioni che si occupano della violenza contro le donne (polizia, operatori sanitari e sociali) ad elaborare piani di azione coordinati a medio e a lungo termine prevedendo attività per la prevenzione della violenza e la difesa delle vittime; V. Di promuovere la ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale ed internazionale; VI. Di promuovere l'istituzione di programmi di educazione superiore e di centri di ricerca, compresi quelli universitari, che si occupino della parità fra le donne e gli uomini ed in particolare della violenza nei confronti delle donne; VII. Di migliorare le interazioni fra la comunità scientifica, le ONG che lavorano in questo campo, i legislatori e gli organi competenti in materia di sanità, di educazione, di politica sociale e di polizia, al fine di concepire azioni coordinate contro la violenza; VIII. Di adottare ed applicare le misure descritte nell'allegato alla presente raccomandazione nel modo che riterranno più appropriato alla luce delle circostanze e delle priorità nazionali e di intraprendere a tal fine l'elaborazione di un piano nazionale per lottare contro la violenza nei confronti delle donne; IX. Di informare il Consiglio d'europa del seguito dato a livello nazionale alle disposizioni della presente raccomandazione. Definizione Allegato alla Raccomandazione Rec(2002)5 1. Ai fini della presente raccomandazione, il termine violenza contro le donne designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o

9 9 psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma non è circoscritta, alle azioni seguenti: a. la violenza perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche ed in particolare le aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i matrimoni forzati; b. la violenza perpetrata nella comunità in generale ed in particolare lo stupro, gli abusi, le molestie sessuali e le intimidazioni sul luogo di lavoro, nelle istituzioni o in altri luoghi, la tratta delle donne al fine di sfruttamento sessuale; c. la violenza perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti della forza pubblica; d. la violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazione di conflitto armato, in particolare la presa di ostaggi, la deportazione, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la tratta ai fini di sfruttamento sessuale ed economico. Misure generali concernenti la violenza contro le donne 2. E' responsabilità ed interesse degli Stati, che dovranno farne una priorità delle loro politiche nazionali, garantire alle donne il diritto di non subire alcuna violenza, di qualsiasi natura e chiunque ne sia l autore. A tal fine, gli Stati non potranno invocare i costumi, la religione o la tradizione per sottrarsi a quest'obbligo. 3. Gli Stati dovranno introdurre, sviluppare e/o migliorare, ove necessario, politiche nazionali di lotta contro la violenza fondate su: a. la massima sicurezza e la protezione delle vittime; b. il rafforzamento della capacità di azione delle donne vittime di violenza attraverso la messa in opera di strutture di sostegno e di assistenza che evitino una vittimizzazione secondaria; c. l adeguamento del diritto penale e civile ivi comprese le procedure giudiziarie; d. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'educazione dei bambini e dei giovani; e. la formazione specifica di professionisti per far fronte alla violenza nei confronti delle donne; f. la prevenzione in tutti gli ambiti pertinenti. 4. In questo quadro si tratterà di istituire a livello nazionale, ovunque ciò sia possibile e in cooperazione, se necessario, con le autorità regionali e/o locali, strutture od organi governativi incaricati della messa in atto di misure contro la violenza sulle donne così come del seguito e della valutazione regolare di qualsiasi riforma giuridica o di nuove forme d'intervento

10 10 nell'ambito della lotta contro la violenza, in consultazione con le ONG, le istituzioni accademiche ed altre. 5. La ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale e internazionale dovranno essere sviluppati in particolare nei seguenti campi: a. la compilazione di statistiche ventilate per sesso, di statistiche integrate e di criteri comuni, al fine di valutare meglio le dimensioni della violenza sulle donne; b. le conseguenze della violenza sulle vittime a medio e a lungo termine; c. le conseguenze della violenza sui testimoni di essa, in particolar modo all'interno della famiglia; d. i costi sanitari, sociali ed economici della violenza sulle donne; e. la valutazione dell'efficacia dei meccanismi giudiziari e giuridici nella lotta contro la violenza sulle donne; f. le cause della violenza nei confronti delle donne, ovvero le ragioni che spingono gli uomini ad essere violenti e le ragioni che fanno sì che la società ammetta tale violenza; g. l elaborazione di criteri di rilevazione in materia di violenza. Informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione Gli Stati membri dovrebbero: 6. raccogliere in modo adeguato le informazioni sulle diverse forme di violenza e sulle loro conseguenze per le vittime, ivi compresi i dati statistici integrati, e diffonderli presso il grande pubblico utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili (stampa, radio, televisione, ecc.); 7. mobilitare l'opinione pubblica organizzando o sostenendo conferenze e campagne di informazione affinché la società prenda coscienza del problema e dei suoi effetti devastanti sulle vittime e sulla società in generale e far sì che la tematica della violenza sulle donne possa essere affrontata apertamente senza pregiudizi né idee preconcette; 8. includere nel quadro della formazione di base dei funzionari di polizia, del personale giudiziario, del personale medico e degli operatori sociali elementi importanti sul trattamento della violenza domestica così come su tutte le altre forme di violenza riguardanti le donne; 9. includere nei programmi di formazione professionale di questo personale elementi di informazione e di formazione al fine di fornire loro i mezzi necessari per scoprire e gestire le situazioni di crisi e migliorare l'accoglienza, l'ascolto e il consiglio alle vittime; 10. incoraggiare la partecipazione di questo personale a programmi di formazione specializzati integrando questi ultimi in un sistema di promozione professionale;

11 incoraggiare l inclusione di questioni concernenti la violenza sulle donne nella formazione dei magistrati; 12. incoraggiare le professioni in regime di autoregolamento, come i terapisti, a sviluppare strategie che tendano a combattere gli abusi sessuali che potrebbero essere commessi da persone che detengano l'autorità; 13. organizzare campagne di sensibilizzazione sulla violenza maschile nei confronti delle donne, sottolineando che gli uomini devono assumersi la responsabilità delle proprie azioni e incoraggiando questi ultimi ad analizzare ed a circoscrivere i meccanismi di violenza e ad adottare altri comportamenti; 14. introdurre o rafforzare la prospettiva di parità fra le donne e gli uomini in tutti i programmi di informazione sui diritti della persona umana e rafforzare i programmi di educazione sessuale concedendo particolare importanza alla parità fra i sessi e al rispetto reciproco; 15. vigilare affinché ragazzi e ragazze ricevano una formazione di base che eviti gli schemi ed i pregiudizi sociali e culturali, le immagini stereotipate del ruolo di ciascun sesso, e comporti una formazione che permetta lo sviluppo della personalità, concedendo un'attenzione particolare ai giovani che iniziano il corso di studi; preparare gli insegnanti ad inserire il concetto di parità fra i sessi nella formazione che essi forniscono; 16. includere nei programmi scolastici una informazione specifica sui diritti dei bambini, sui numeri telefonici d'urgenza, sugli istituti di accoglienza e sulle persone cui possono rivolgersi in piena fiducia. Media Gli Stati membri dovrebbero: 17. esortare i media a promuovere un'immagine non stereotipata della donna e dell'uomo, fondata sul rispetto della persona umana e della sua dignità e ad evitare le produzioni che associano violenza e sesso; nella misura del possibile, tener conto di questi elementi anche nel campo delle nuove tecnologie dell'informazione; 18. esortare i media a partecipare alle campagne d informazione e di sensibilizzazione del grande pubblico sulle violenze nei confronti delle donne; 19. promuovere l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai professionisti dei media al fine di informarli e di sensibilizzarli alle conseguenze che possono causare le produzioni che associano violenza e sesso; 20. promuovere l'elaborazione di codici di comportamento per i professionisti dei media, tenendo conto della problematica della violenza nei confronti delle donne e incoraggiare, nel mandato delle organizzazioni autonome di sorveglianza dei media, esistenti o da costituirsi, l'inclusione di obiettivi relativi alla violenza sulle donne e al sessismo. Gestione del territorio e urbanismo

12 12 Gli Stati membri dovrebbero: 21. promuovere la presa in considerazione, nel quadro delle politiche di gestione del territorio e di urbanistiche, della necessità di rafforzare la sicurezza delle donne e di prevenire le azioni violente che potrebbero essere eserciate in luoghi pubblici; 22. prendere, nella misura del possibile, tutte le misure necessarie al riguardo, in particolare per quanto concerne l'illuminazione pubblica, l'organizzazione dei trasporti pubblici, i servizi di taxi, la gestione dei parcheggi e delle aree di sosta così come degli immobili destinati ad abitazione. Assistenza e protezione delle vittime (accoglienza, presa in carico e consigli) Gli Stati membri dovrebbero: 23. far sì che le vittime possano godere, senza alcuna discriminazione, che ne facciano richiesta o meno, d'una assistenza immediata e globale fornita in modo coordinato, multidisciplinare e professionale, comprendente esami clinici fatti da medici o medici legali e terapie, così come di un sostegno psicologico e sociale post-traumatico e di assistenza legale; quest'ultima dovrà essere fornita in modo riservato e gratuito ed essere disponibile in modo permanente; 24. in particolare, far sì che tutti i servizi e i mezzi legali previsti per le vittime della violenza domestica siano forniti alle donne immigrate qualora lo richiedano; 25. prendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che gli elementi di prova medico- legali e le informazioni siano raccolte secondo un protocollo e con l'utilizzazione di formulari standard; 26. diffondere documenti destinati in modo più particolare alle vittime al fine di informarle in modo chiaro e comprensibile dei loro diritti, dei servizi di cui hanno beneficiato e delle azioni che possono affrontare o intraprendere, sia che si rivolgano o non si rivolgano all autorità giudiziaria, così come delle possibilità di continuare a beneficiare del sostegno psicologico, medico e sociale e dell assistenza legale; 27. promuovere la cooperazione fra i servizi di polizia, sanitari e sociali ed il sistema giudiziario affinché agiscano in coordinamento; incoraggiare e sostenere la creazione di una rete di organizzazioni non governative che partecipino ad azioni coordinate; 28. promuovere l'istituzione di servizi di urgenza quali linee telefoniche di pronto soccorso anonime e gratuite per le vittime di violenza e/o le persone coinvolte o minacciate da situazioni di violenza; garantire un seguito regolare alle chiamate, così come la valutazione dei dati ottenuti e dell'assistenza fornita nel rispetto delle regole relative alla riservatezza dei dati; 29. garantire all'interno dei servizi di polizia,così come in altri servizi investigativi, l'accoglienza la presa in carico ed il consiglio alle vittime, fondati sul rispetto della persona umana e della sua dignità, così come un trattamento riservato; le vittime dovranno essere ascoltate tempestivamente, da persone che abbiano una formazione specializzata ed in luoghi adeguati, che permettano che s'instauri un rapporto di fiducia fra la vittima e l'agente di polizia

13 13 e si dovrà anche garantire che le vittime di violenza possano essere ascoltate, qualora lo richiedano e ciò sia possibile, da personale di polizia femminile; 30. a tal fine, aumentare il numero di donne funzionarie di polizia a tutti i livelli di responsabilità; 31. garantire un trattamento globale ed adeguato ai bambini da parte di personale specializzato a tutti i livelli (prima accoglienza, polizia, pubblico ministero, magistrati) e far sì che l'assistenza fornita risponda alle esigenze dei bambini; 32. prevedere le misure necessarie al sostegno psicologico e morale dei bambini vittime di violenza, attraverso la creazione di strutture adeguate, la messa a disposizione di personale specializzato che garantisca il perdurare dell'assistenza e del trattamento, a partire dall'accoglienza e fino alla guarigione; tali servizi dovranno essere garantiti gratuitamente; 33. prendere le misure necessarie per evitare che tutte le vittime di violenza subiscano una vittimizzazione secondaria e per evitare qualsiasi trattamento che non tenga conto delle specificità del loro sesso da parte del personale di polizia, del personale medico e sociale incaricato di assistere le vittime, così come del personale giudiziario. Diritto penale, diritto civile e procedure giudiziarie Diritto penale Gli Stati membri dovrebbero: 34. far sì che la legislazione penale preveda che qualsiasi atto di violenza, in particolare fisica o sessuale, nei confronti d una persona costituisca un attentato alla libertà e all integrità fisica, psicologica e/o sessuale di tale persona, e non venga considerato solamente una trasgressione alla morale, all'onore o alla decenza; 35. prevedere nella legislazione nazionale misure e sanzioni adeguate che permettano di agire in modo rapido ed efficace contro gli autori di violenze così come di riparare i torti causati alle donne vittime di violenza. In particolare, le legislazioni nazionali dovrebbero: - considerare reato gli atti di violenza sessuale e lo stupro fra coniugi, partner abituali od occasionali, o conviventi; - considerare reato ogni atto di tipo sessuale commesso contro una persona non consenziente, anche se questa non dà segni di resistenza; - considerare reato ogni atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura esso sia e quali che siano i mezzi utilizzati, commesso contro una persona non consenziente; - considerare reato tutti gli abusi di uno stato di particolare vulnerabilità, quali gravidanza, incapacità di difendersi, malattia, infermità, deficienza fisica o mentale o stato di dipendenza;

14 14 - considerare reato tutti gli abusi di autorità da parte di personale responsabile, in particolare quando si tratta di un adulto che approfitta della propria posizione nei confronti di un bambino. Diritto civile Gli Stati membri dovrebbero: 36. garantire alle vittime, con riserva che i fatti di violenza siano confermati in giudizio, un equo risarcimento per i danni materiali, fisici, psicologici, morali e sociale subiti, in funzione della gravità della violenza, così come un indennizzo per le spese sostenute per l'azione giudiziaria; 37. progettare l'istituzione di strumenti finanziari tendenti a risarcire le vittime. Procedure giudiziarie Gli Stati membri dovrebbero: 38. garantire la possibilità di stare in giudizio a tutte le vittime di violenza così come, ove necessario, alle organizzazioni pubbliche o private di difesa delle vittime, dotate di personalità giuridica, sia congiuntamente alle vittime, sia in loro vece; 39. prevedere che possa essere intrapresa un'azione penale su richiesta del pubblico ministero; 40. esortare il pubblico ministero a considerare la violenza nei confronti delle donne e dei bambini come un fattore aggravante o decisivo al momento dell avvio d ufficio di una procedura nel pubblico interesse; 41. prevedere tutte le misure necessarie affinché si tenga conto, in tutte le fasi del procedimento, dello stato fisico e psicologico delle vittime, che devono poter beneficiare di assistenza medica e psicologica; 42. progettare di istituire condizioni particolari di ascolto delle vittime, o dei testimoni di violenze, al fine di evitare che le testimonianze debbano essere ripetute e di ridurre gli effeti traumatici delle procedure; 43. far sì che le norme procedurali permettano di evitare gli interrogatori fuori sede e/o umilianti per le vittime o per i testimoni di violenze, tenendo conto dei traumi che hanno subìto ed al fine di evitare che ne subiscano altri; 44. ove necessario, prevedere misure per garantire un'efficace difesa delle vittime dalle minacce e dai rischi di vendette; 45. vigilare, con misure specifiche, sulla protezione dei diritti dei bambini nel corso dei procedimenti;

15 far sì che i minori siano accompagnati, ogni volta che devono testimoniare, dal loro rappresentante legale, o, ove necessario, da una persona maggiorenne scelta da loro, salvo decisione contraria motivata nei confronti di tale persona presa dal tribunale; 47. garantire ai bambini la possibilità di stare in giudizio con l'intermediazione del loro rappresentante legale, di organizzazioni pubbliche o private o di una persona maggiorenne da loro scelta, approvata dalla autorità giudiziaria, e di beneficiare, ove necessario, di assistenza legale gratuita; 48. prevedere, per i crimini ed i delitti di natura sessuale, che qualsiasi termine di prescrizione decorra solo a partire dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età; 49. prevedere, a titolo eccezionale, l'esenzione dal segreto professionale per le persone che, nell'esercizio delle loro funzioni, siano portate a conoscere, in seguito ad esami clinici o in via confidenziale, casi di violenza sessuale sui bambini; Programmi d intervento per gli autori delle violenze Gli Stati membri dovrebbero: 50. organizzare programmi d intervento finalizzati ad incoraggiare gli autori di violenze ad assumere atteggiamenti privi di violenza permettendo loro di prendere coscienza delle loro azioni e di riconoscere le loro responsabilità; 51. proporre agli autori di violenze la possibilità di seguire un programmma d'intervento, non solo a titolo di pena sostitutiva, ma di misura supplementare destinata a prevenire la violenza; la partecipazione a questo programma d'intervento dovrà essere volontaria; 52. progettare la creazione di centri approvati dallo Stato specializzati in programmi d intervento per gli uomini violenti e centri di sostegno creati su richiesta di ONG e di associazioni nel quadro delle risorse disponibili; 53. garantire la cooperazione ed il coordinamento fra i programmi d intervento destinati agli uomini e quelli finalizzati alla protezione delle donne. Misure addizionali concernenti la violenza sessuale Banca di dati genetici Gli Stati membri dovrebbero: 54. progettare la creazione di banche dati nazionali ed europee contenenti il profilo genetico di tutti gli autori di violenze sessuali identificati o meno, al fine di mettere in atto una politica efficace di persecuzione dei rei, di prevenzione dei recidivi, nel rispetto delle norme stabilite in materia dalle legislazioni nazionali e dal Consiglio d'europa. Misure addizionali concernenti le violenze perpetrate all'interno della famiglia Gli Stati membri dovrebbero:

16 55. qualificare come reato qualsiasi violenza perpetrata all'interno della famiglia; rivedere e/o aumentare, se necessario, le pene previste per percosse e lesioni volontarie quando queste siano perpetrate all'interno della famiglia quale che sia il membro della famiglia coinvolto; 57. escludere che l'adulterio possa essere ritenuto una giustificazione ammissibile alle violenze fisiche perpetrate in seno alla famiglia; 58. considerare la possibilità di adottare misure al fine di: a. permettere alle forze di polizia di entrare nell'abitazione ove si trova la persona in pericolo per fermare l'autore delle violenze e far sì che questi venga presentata/ato a un giudice; b. permettere all autorità giudiziarie di adottare misure temporanee al fine di proteggere le vittime, tendenti ad impedire all'autore delle violenze di entrare in contatto con la vittima, di comunicare con lei o di avvicinarvisi, di risiedere in determinati luoghi o di frequentarli; c. stabilire un protocollo obbligatorio d intervento affinché la polizia ed i servizi sanitari e sociali seguano le stesse procedure d intervento ; d. promuovere l'attivazione di servizi operativi di protezione delle vittime che prendano l'iniziativa di contattare le vittime appena la denuncia viene trasmessa ai servizi di polizia; e. garantire una buona cooperazione di tutte le istituzioni coinvolte, quali la polizia, i tribunali ed i servizi di protezione delle vittime, affinché la vittime possa prendere tutte le misure giuridiche e pratiche necessarie per ottenere aiuto ed intentare un'azione contro l'aggressore nei termini stabiliti e senza dover entrare in contatto con il proprio aggressore; f. considerare reato qualsiasi infrazione alle misure che le autorità hanno imposto all'aggressore; 59. prevedere, ove necessario, di concedere alle donne emigrate che sono state/sono vittime di violenze perpetrate all'interno della famiglia, un proprio diritto alla residenza al fine di permetter loro di allontanarsi dai loro congiunti senza dovere lasciare il paese di accoglienza in cui si trovano. Misure addizionali concernenti le molestie sessuali Gli Stati membri dovrebbero: 60. adottare misure per proibire qualsiasi comportamento di tipo sessuale o qualsiasi altro comportamento fondato sul sesso, che colpisca la dignità delle donne sul luogo di lavoro, ivi compresi l'atteggiamento di un superiore gerarchico o di un collega: qualsiasi comportamento di tipo sessuale, compreso l'impiego di una posizione che conferisca autorità, deve essere preso in considerazione (comprese le situazioni quali rapporti di vicinanza, rapporti fra studenti e docenti, le situazioni di molestie telefoniche, etc.) Tali situazioni costituiscono una violazione della dignità delle persone;

17 promuovere la sensibilizzazione, l informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali nei luoghi di lavoro o in rapporto con il lavoro od in qualsiasi altro luogo ed adottare le misure adeguate per proteggere le donne e gli uomini contro tali comportamenti. Misure addizionali concernenti le mutilazioni genitali Gli Stati membri dovrebbero: 62. considerare reato tutte le mutilazioni degli organi genitali di persone di sesso femminile con o senza il consenso di queste ultime; per mutilazione degli organi genitali s'intendono la cucitura del clitoride, l escissione, la clitoridectomia, l infibulazione; 63. condannare chiunque abbia volontariamente praticato, facilitato o favorito qualsiasi forma di mutilazione degli organi genitali di persone di sesso femminile con o senza il suo consenso; qualsiasi inizio di esecuzione degli atti in questione è condannabile; 64. organizzare campagne d informazione e di prevenzione presso la popolazione coinvolta, in particolare gli emigranti ed i rifugiati, sui rischi per la salute delle vittime e le conseguenze penali per i responsabili di tali atti; 65. sensibilizzare il personale medico e in particolare i medici incaricati di effettuare le visite mediche pre e post-natali così come le visite dei bambini; 66. pianificare di concludere o di rafforzare gli accordi bilaterali concernenti la prevenzione e il divieto di mutilazioni degli organi genitali di persone di sesso femminile e la persecuzione dei responsabili; 67. prendere in esame la possibilità di concedere a queste donne una protezione speciale in qualità di gruppo a rischio in ragione del proprio sesso;

18 Misure addizionali concernenti le violenze in situazioni di guerra e dopo-guerra Gli Stati membri dovrebbero: considerare reato ogni forma di violenza sulle donne ed i bambini perpetrata in situazione di guerra, conformemente alle disposizioni dei diritti umanitari internazionali, sia che si tratti di umiliazioni, sia di torture, di schiavitù sessuale o di morte conseguente a tali atti; 69. considerare reato lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza o la sterilizzazione forzate o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di gravità equivalente in quanto violazione intollerabile dei diritti della persona umana, crimine contro l'umanità e, quando vengano commessi in situazione di conflitto armato, in quanto crimini di guerra; 70. garantire la protezione delle vittime chiamate a testimoniare dinnanzi ai tribunali nazionali e i tribunali penali internazionali nei processi per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, concedendo loro un permesso di soggiorno, almeno per la durata del processo; 71. fornire assistenza sociale e giuridica a tutti i testimoni citati da tribunali nazionali e da tribunali penali internazionali nei processi per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; 72. prevedere di concedere lo status di rifugiata/ato o una protezione aggiuntiva in ragione di persecuzioni fondate sull'appartenenza sessuale e/o di concedere lo status di residente per motivi umanitari alle donne vittime di violenze durante una guerra; 73. sostenere e finanziare le ONG che consigliano e aiutano le vittime di violenza in situazioni di guerra e dopo-guerra; 74. in situazioni post-belliche, incoraggiare la considerazione di problemi specifici delle donne nei processi di ricostruzione e di rinnovamento politico delle zone coinvolte; 75. a livello nazionale e internazionale, far sì che tutti gli interventi svolti in zone coinvolte in una guerra siano condotti da personale preparato sulle questioni relative alla parità fra le donne e gli uomini; 76. sostenere e finanziare programmi finalizzati a portare assistenza alle vittime di guerra ed a contribuire agli sforzi di ricostruzione e di rimpatrio in seguito a guerre in una prospettiva di parità fra le donne e gli uomini. Misure addizionali concernente le violenze in ambienti istituzionali Gli Stati membri dovrebbero: 77. considerare reato qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti di forza pubblica, quale che sia il luogo ove essa viene esercitata e in particolare nei luoghi di reclusione o di detenzione, nei centri di internamento psichiatrico o altri;

19 considerare reato qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata in contesti ove la responsabilità dello Stato o di un terzo possa essere invocata, per esempio nei pensionati, negli internati, nelle case di riposo e in altri istituti. Misure addizionali concernenti il non-rispetto del diritto alla libera scelta in materia di procreazione Gli Stati membri dovrebbero: 79. Proibire la sterilizzazione o l'aborto forzati, la contraccezione imposta con la violenza o la forza e la selezione prenatale in funzione del sesso e prendere tutte le misure necessarie a tal fine. Misure addizionali concernenti il delitto d'onore Gli Stati membri dovrebbero: 80. considerare reato tutte le violenze nei confronti delle donne e dei bambini commesse in virtù dell'usanza detta delitto d'onore ; 81. prendere tutte le misure necessarie per prevenire il delitto d'onor ed in particolare condurre campagne d'informazione indirizzate ai settori di popolazione e professionali coinvolti, in particolare ai giudici ed al personale giudiziario; 82. incriminare chiunque abbia volontariamente partecipato a, facilitato o favorito un delitto d onore ; 83. sostenere le ONG e altri gruppi che combattono tali pratiche. Misure addizionali concernenti i matrimoni precoci Gli Stati membri dovrebbero: 84. vietare i matrimoni forzati contratti senza il consenso delle persone coinvolte; 85. adottare le misure necessarie per prevenire ed impedire le pratiche relative alla vendita dei bambini.

20 20 ESPOSIZIONE DEI MOTIVI I. Note introduttive A. Il contesto 1. La violenza nei confronti delle donne è argomento rimasto a lungo inesplorato, ovvero nascosto o tabù. Seppur è certo che l'affermazione e l'istituzione di meccanismi tendenti a difendere i diritti della persona umana sono serviti di base per intraprendere la lotta contro la violenza, occorre necessariamente constatare che la violenza nei confronti delle donne, diversamente da altri aspetti dell'uguaglianza fra i sessi, è divenuta visibile in Europa solo a partire dagli anni '70-'80. Il progressivo emergere di questo fenomeno e della sua portata coincide con il riconoscimento de jure del principio di parità fra donne e uomini 3.

21 21 2. Sotto la spinta di gruppi femministi e di organizzazioni non governative 4 il fenomeno è apparso più chiaro all'opinione pubblica: tali organizzazioni, attive allo stesso tempo nel 21 ÿÿ ÿÿ ÿÿ l t t t < Ø ( ( ( 4

22 22

23 23 campo dell'assistenza pratica e di campagne di sensibilizzazione, hanno contribuito a far sì che la lotta contro la violenza nei confronti delle donne venisse inserita nei programmi delle pubbliche amministrazioni. 3. Le azioni intraprese a loro volta dagli Stati e le organizzazioni internazionali hanno sottolineato l universalità del problema. L Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'europa, l Unione europea, così come, di recente, altre organizzazioni quali l Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europee hanno messo in atto politiche e strategie generali. 4. Dopo lunghe consultazioni, coalizioni di organizzazioni di donne di ogni continente hanno fatto pressione sulla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite per i Diritti dell'uomo (Vienna, giugno 1993) al fine di ottenere che la violenza legata al sesso (gender violence) venisse formalmente riconosciuta come una violazione dei diritti fondamentali della donna. Tale posizione è stata rafforzata nel Programma d'azione adottato dalla IV Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), che si è rivolta ai governi affinché prendessero delle misure integrate per prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne (si veda il Capitolo VI.D del Programma d'azione). 5. Nel 1994, le Nazioni Unite hanno nominato una Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause ed i suoi effetti, incaricata di raccogliere documentazione sull'argomento e di analizzarla a livello mondiale. In alcune regioni sono già state introdotte convenzioni internazionali sulla violenza contro le donne, ad esempio la Convenzione inter-americana del 1984 sulla prevenzione, la repressione e lo sradicamento della violenza contro le donne. 6. La violenza nei confronti delle donne rappresenta un fenomeno recentemente messo in luce, il cui studio e la ricerca di soluzioni restano temi d' attualità nella gran parte degli Stati membri del Consiglio d'europa.

24 B. Le principali caratteristiche: un fenomeno universale e multiforme La violenza nei confronti delle donne resta un fenomeno non sufficientemente noto. Inoltre, la conoscenza di tali questioni e le loro risposte sociali non sono omogenee negli Stati membri del Consiglio d'europa. Alcuni paesi sono appena all'inizio del processo, mentre altri vantano oltre un ventennio di esperienza e di tentativi per sviluppare nuovi approcci di lotta contro la violenza. Vi sono anche differenze fra gli Stati derivanti dal fatto che alcune forme particolari di violenza sono state oggetto di riforme giuridiche, d' assistenza e di interesse da parte dei media. 8. Sussiste quindi un volto nascosto della violenza, nella misura in cui emerge dalle ricerche fatte nei diversi Paesi che, per tutti i tipi di violenza, il numero dei casi denunciati e registrati è sensibilmente inferiore alla realtà. 9. Sulla base degli studi compiuti e dei dati raccolti, si delineano molteplici caratteristiche generali. La prima è l universalità del fenomeno: la violenza contro le donne riguarda tutti i paesi e tutte le classi sociali. Essa può colpire persone di qualsiasi età, etnia, religione quale che sia la loro situazione professionale o personale o ancora la loro appartenenza ad una minoranza nazionale. 10. La violenza può assumere diverse forme: verbale, fisica, sessuale, psicologica, economica morale. Essa può essere perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche, nella comunità in generale. Alcune situazioni economiche difficili (che causano disoccupazione e povertà), le crisi politiche ed i conflitti armati (causa di notevoli flussi migratori) funzionano da fattori aggravanti, nella misure in cui le donne, trovandosi spesso in situazioni di precarietà, divengono il bersaglio privilegiato del sistema 5. C. Le differenze legislative negli Stati membri del Consiglio d'europa 11. Vi sono differenze notevoli fra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'europa. Due di queste hanno una ripercussione più netta nel campo della violenza 12. e cioè la natura accusatoria o inquisitoria del sistema e l'esistenza o l'assenza di costituzioni che garantiscano la difesa dei diritti della persona umana. La risposta alla prima di tali questioni influisce più sulla procedura giudiziaria che sulla forma ed il contenuto della legislazione. L esistenza di una costituzione, o di obblighi internazionali che possano essere o meno integrati nella legislazione nazionale, possono aiutare a determinare se gli atti di violenza contro le donne sono o non sono una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 12. L altra differenza notevole è che alcuni paesi hanno introdotto leggi e regolamenti e/o procedimenti giudiziari specifici, manifestando così esplicitamente la volontà di non voler più accettare le violenze nei confronti delle donne. 13. Se è ancora difficile parlare di tendenze legislative, dati recenti indicano la mobilitazione degli Stati membri in materia di lotta contro la violenza, alcuni non esitano ad introdurre nel loro sistema giuridico misure innovative (ad esempio, ingiunzioni che vietano al

25 25 responsabile di violenze di avvicinarsi al luogo ove risiede la vittima e/o altri luoghi restraining orders ) 6. D. Le origini della Raccomandazione: i lavori del Consiglio d'europa A partire dalla fine degli anni '70, il Consiglio d'europa, e in particolare il suo primo Comitato incaricato di promuovere la parità fra donne e gli uomini, ha dato il via a diverse azioni al fine di promuovere la difesa delle donne dalla violenza. 15. Sono state formulate alcune raccomandazioni sul diritto all'assistenza da parte delle vittime di violenza, i mezzi giuridici a loro disposizione ed il trattamento di cui possono beneficiare per tutta la durata della procedura giudiziaria. La necessità di prevenzione e di formazione è stata ugualmente messa in evidenza. Sono state in seguito portate avanti altre ricerche e sono state formulate 8 altre proposizioni che sono sfociate nella III Conferenza ministeriale europea per la parità fra le donne e gli uomini (Roma, ottobre 1993) sul tema: Strategie per l'eliminazione della violenza contro le donne nella società: i media e gli altri mezzi. Le Dichiarazioni e le Risoluzioni 9 adottate dai Ministri in quell'occasione contenevano un abbozzo del Piano d Azione che doveva essere ulteriormente sviluppato. 16. Il lavoro è stato portato avanti e, nel 1997, un gruppo di specialisti che lavorava sotto l'egida del Comitato direttivo per la parità fra donne e uomini (CDEG) a concluso la preparazione di un Piano d azione per la lotta contro la violenza sulle donne Sulla base di questo Piano di azione sono state organizzate diverse attività Si tratta in particolare di conferenze e di seminari di ricerca: 25 à. bjbjýïýï Ÿ Ÿ aõ eu ÿÿ ÿÿ ÿÿ l t t t < Ø ( ( ( 4 ü `25 ` ` h -a t una breve rassegna dei precedenti lavori del 25 ` ` h -a t una breve rassegna dei precedenti lavori del Consiglio d'europa in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Occorre tuttavia sottolineare che altri lavori importanti qui non segnalati sono condotti in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani al fine di sfruttamento sessuale. Per maggiori informazioni in proposito, si veda in particolare la Raccomandazione n R (2000) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro la tratta di esseri umani al fine di sfruttamento sessuale e il suo rapporto esplicativo, oppure rivolgersi al Consiglio d Europa, Divisione Parità tra le donne e gli uomini DG II, F Strasbourg Cedex, tel : (00) (33) , fax : (00) (33) , 8 I lavori del Consiglio d'europa nel campo della violenza sulle donne fino al giugno del 1993 hanno prodotto i testi seguenti: - Rapporto sulla violenza sessuale sulle donne a cura di A. Snare presentato alla XV Conferenza di ricerche criminologiche (Strasburgo, novembre 1982) (PC-CRC 582) 2 rev); - Atti del Colloquio sulla violenza in famiglia: misure in campo sociale (Strasburgo, novembre 1987); - Raccomandazione No. R (90) 2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle misure sociali relative alla violenza all'interno della famiglia (15 gennaio 1990); - Le violenze sessuali sulle donne: elementi per una strategia di lotta contro le diverse forme di questa violenza negli Stati membri del Consiglio d'europa (EG) (91) 1); - Comunicazione del Comitato dei ministri sulla pratica dello stupro sistematico in Bosnia-Erzegovina (9 dicembre 1992). 9 Documento MEG-3(93) 22. I lettori che desiderino avere maggiori dettagli sono pregati di rivolgersi per iscritto al Consiglio d Europe, F Strasbourg Cedex. 10 Documento EG-S-VL (97) 1. Si veda anche il riassunto di questo piano di azione, documento EG-S-VL (98) 1.

26 26 - Seminario Promuovere l uguaglianza: una sfida comune agli uomini e alle donne (Strasburgo, giugno 1997); - Forum d informazione Eliminare la violenza in famiglia: quali azioni, quali misure? (Bucarest, novembre 1998); - Seminario Gli uomini e la violenza nei confronti delle donne (Strasburgo, 7-8 ottobre 1999) 11. Occorre inoltre segnalare la pubblicazione di documenti di riferimento: - La violenza contro le donne. Raccolta dei principali testi del Consiglio d'europa dal 1995 (documento EG (99) 14); - La legislazione negli Stati membri del Consiglio d'europa in materia di violenza contro le donne (documento EG (2001)3). 18. La Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini dell Assemblea parlamentare del Consiglio d'europa ha inoltre organizzato un Seminario su La violenza sulle donne: dagli abusi domestici alla schiavitù (Bari, Italia, 4-6 novembre 1999). Due testi sono stati recentemente adottati dall Assemblea: - Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza sulle donne in Europa; - Risoluzione 1212 (2000) sullo stupro nei conflitti armati; E. I redattori della Raccomandazione ed il loro approccio 19. Questi lavori hanno dimostrato che la violenza continua a costituire un problema importante in tutti gli Stati membri del Consiglio d'europa e un ostacolo persistente per la promozione ed il progredire dei diritti delle donne. Malgrado i recenti progressi, i testi giuridici internazionali e nazionali continuano ad essere efficaci in modo insufficiente e la violenza contro le donne rimane una delle maggiori preoccupazioni riguardante tutti i gruppi socio-economici. 20. Il Comitato dei Ministri ed il suo Comitato direttivo per la parità fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d'europa hanno quindi ritenuto che occorresse dare seguito alle azioni già iniziate prendendo l'iniziativa di elaborare delle linee direttive per la messa in atto di un dispositivo globale di lotta contro la violenza. A tal fine, un Gruppo di specialisti sulla difesa delle donne e delle bambine dalla violenza (EG-S-FV) è stato creato sotto l autorità del CDEG 12. Il EG-S-FV era composto da 9 esperte/i di diversi Stati membri del Consiglio 11 Gli Atti di questi seminari sono disponibili presso il Consiglio d'europa, Divisione Parità tra le donne e gli uomini- DG II, F Strasbourg Cedex, tel (00) (33) , fax (00) (33) , 12 Il mandato del EG-S-FV era il seguente: Basandosi sui lavori già intrapresi dal CDEG sull'argomento e in particolare su quelli del Gruppo di specialisti per la lotta contro la violenza sulle donne (EG-S-VL), tenendo conto anche dei lavori svolti da altre istanze internazionali, in particolare quelli del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne così come il Programma d'azione adottato durante la IV Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) e dei testi giuridici già esistenti, il Gruppo è incaricato di: elaborare, basandosi soprattutto sul Piano d'azione preparato dal Gruppo EG-S-VL, così come su uno studio preparatorio, tenendo conto dell'articolo 3 della Convenzione europea per la difesa dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, un progetto di raccomandazione contenente norme per sviluppare le legislazioni nazionali finalizzate a lottare contro la violenza nei confronti delle donne in particolare definendo le

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