DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE. Prot. n del 12 luglio 2012
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1 DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE Prot. n del 12 luglio 2012 DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA LEGATE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE DELLO STAFF UFFICIO DI COORDINAMENTO E DEGLI UFFICI DI PROMOZIONE SOCIALE PERIODO 1 GENNAIO 2012 / 15 APRILE 2012 Il giorno trentuno del mese di marzo dell anno 2012, in Osimo, presso la Residenza Municipale. Con il presente atto da valere TRA - il Comune di Osimo (quale Capofila dell Ambito Territoriale Sociale n. 13 comprendente i Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Sirolo) di seguito denominato "Comune", con sede in Osimo, Piazza del Comune, n. 1 - C.F , rappresentato dal Dirigente Dipartimento degli Affari Generali e del Sociale, Dott.ssa Lucia Magi E - la Società A.S.S.O. srl, di seguito denominata Società, con sede legale in Osimo, Piazza del Comune n. 1, P.I , rappresentata dal Presidente Graziano Palazzini, nato il a. PREMESSO Che con delibera C.C. n. 63 del si approvava la costituzione di una Società a Responsabilità limitata, unipersonale, a capitale interamente pubblico, allo scopo di gestire i servizi sociali, scolastici, del tempo libero ed affini, del Comune di Osimo; Che con determina dirigenziale n del 30/12/2011 si è stabilito di affidare alla Società A.S.S.O. la gestione del servizio Uffici di Promozione Sociale e dei servizi specialistici
2 connessi al funzionamento dell Ufficio di Coordinamento dell Ambito Territoriale Sociale n. 13 per i quali è previsto il reperimento della professionalità di assistente sociale; Tutto ciò premesso, stipulano e convengono quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO L'affidamento ha per oggetto la gestione dei seguenti Servizi, da attuarsi attraverso l assunzione di Assistenti Sociali: 1) Servizio Ufficio di Promozione Sociale, con n. 6 Assistenti Sociali; 2) Servizi specialistici connessi al funzionamento dell Ufficio di Staff del Coordinamento dell Ambito Territoriale Sociale n. 13, con n. 2 Assistenti Sociali. ART. 2 DECORRENZA L'affidamento è avviato con decorrenza dal giorno 1 Gennaio 2012 e avrà scadenza il giorno 15 Aprile 2012, fatta salva la facoltà di dare continuità ai servizi nel prosieguo dell anno 2012 con adozione di appositi atti previo indirizzo del Comitato dei Sindaci dell Ambito Territoriale Sociale n. 13. In ogni caso le prestazioni che attengono all ufficio di Promozione Sociale nel periodo di vigenza contrattuale si intendono integrate sulla base degli atti di impegno adottati in aderenza al Piano di previsione stilato dal Coordinatore dell A.T.S. XIII che si allega, i quali saranno trasmessi dai Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 13 al Comune di Osimo Capofila. ART. 3 OGGETTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO La Società affidataria dovrà assicurare lo svolgimento delle attività legate al Servizio Sociale Professionale per la gestione degli Uffici di Promozione Sociale e dei servizi specialistici connessi al funzionamento dell Ufficio di Staff del Coordinamento dell Ambito Territoriale Sociale n. 13 (c.d. Staff dell Ufficio di Coordinamento), al fine di garantire il completo assolvimento dei compiti istituzionale dei Servizi stessi nonché il buon esito dei progetti e degli obiettivi, anche aggiuntivi, che agli stessi Servizi vengono assegnati da specifici indirizzi dell Ambito Territoriale Sociale n. 13 o della Regione Marche. Le funzioni di supervisione, coordinamento generale e monitoraggio sui servizi spettano al Coordinatore dell Ambito Territoriale Sociale n. 13, di concerto con l Ufficio di Piano in aderenza agli indirizzi forniti dal Comitato dei Sindaci dell Ambito Territoriale Sociale n. 13. Al Comitato dei Sindaci è demandata la valutazione delle attività e la programmazione dei servizi. La Società dovrà indicare, prima dell inizio dell appalto, i nominativi del personale professionale qualificato, idoneo a garantire la migliore realizzazione dei Servizi ed i requisiti professionali da ognuno posseduti. La gestione dei servizi affidati viene svolta come di seguito indicato: a) Servizio U.P.S. dal 1 Gennaio al 15 Aprile 2012 Plafond ore nel periodo Tot spesa prosecuzione /ora 20,7515 (IVA compresa) U.P.S. COMUNI a carico dei Comuni a carico Ambito CAMERANO ,13 697, ,88 CASTELFIDARDO 168, , , ,75 LORETO 126, , , ,81 NUMANA 42,00 871,56 348,63 522,94 OFFAGNA 42,00 871,56 348,63 522,94 OSIMO 336, , , ,50 SIROLO 39,00 809,31 323,72 485,59 TOTALE , , ,40
3 b) Servizio Staff dell Ufficio di Coordinamento A.T.S. XIII dal 1 Gennaio al 15 Aprile 2012 prestazioni del Servizio Sociale Professionale, come di seguito: n. 1 assistente sociale max n. 36 ore settimanali n. 1 assistente sociale max n. 16 ore settimanali e comunque per un plafond di max n 780 ore nel periodo n. 780 ore x /ora 20,7515 (IVA inclusa) = ,17; La spesa complessiva lorda (IVA inclusa) discendente dal presente affidamento è di ,57= per l intero periodo di vigenza contrattuale. ART. 4 - PAGAMENTO DEL COMPENSO Il corrispettivo come sopra determinato compensa la società di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente il servizio stesso. Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Le fatture emesse a norma di legge, debbono pervenire all'amministrazione comunale - Uff. Protocollo - entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono - dalla data di effettiva di presentazione della fattura decorrono i 30 gg. entro cui l'amministrazione Comunale procederà alla liquidazione ed emissione del relativo mandato. Le fatture non regolari saranno a cura degli Uffici, restituite; i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione. ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di servizio, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della società affidataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, dovrà essere costituito un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5% dell'importo netto contrattuale. Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La società potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della società, prelevandone l'importo dai corrispettivi di gestione. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. ART. 6 - RAPPORTO DI LAVORO Nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale impegnato ed il Comune di Osimo. ART. 7 RAPPORTI CON IL PERSONALE La Società si impegna ad osservare ed applicare quali condizioni minime di riferimento le norme contenute nei C.C.N.L. per il settore di attività in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione; ciò anche se la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI Tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, sono a carico della società - compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) - che ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
4 La società si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali danni che possono occorrere ai propri operatori od essere provocati a terzi (R.C.) nello svolgimento delle attività previste dall'appalto. ART. 9 - OBBLIGHI DEL PERSONALE Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. La Società si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la società. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese della società. La Società, il personale e/o i soggetti incaricati sono obbligati a garantire il rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del ss.mm.ii. per le informazioni trattate in relazione al presente affidamento. ART. 10 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Le parti danno atto che il rapporto instaurato esula dall'ambito di applicazione del C.I.G., in quanto movimentazione di denaro derivante da affidamento a favore di società soggetta a controllo analogo (Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture), ferma restando l osservanza delle altre disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. E stata acquista la dichiarazione della società A.S.S.O. srl di Osimo in ordine ai conti dedicati ai pagamenti con nota Prot in data 25/11/2010. ART INFORTUNI E DANNI La società risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. ART CONTROVERSIE Nel caso in cui l'amministrazione dovesse rilevare che l'effettuazione del servizio affidato non è conforme alle prestazioni previste dal presente contratto, l'amministrazione stessa contesta l'inadempienza alla società affidataria, fissando alla stessa il termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Qualora, ricevute le giustificazioni, l'amministrazione non le ritenesse valide richiama la società affidataria al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto di servizio ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la società deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine, senza esito positivo, l'amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei casi seguenti: a) per mancato adempimento dell'obbligo di applicazione ai propri operatori del Contratto Collettivo di lavoro in vigore per le attività di riferimento; b) per grave inadempienza della società tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio appaltato; c) per ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi mensili da parte dell'amministrazione; d) per inosservanza dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali danni che possano occorrere agli operatori della società o essere provocati a terzi (R.C.) nello svolgimento delle attività previste in appalto. ART. 13- PENALITA E REVOCA DELL AFFIDAMENTO
5 Nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, ed in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 12, la Società, oltre all obbligo di ovviare nel termine stabilito all infrazione contestatale, sarà soggetta al pagamento di penalità di Euro 250,00= per ogni giorno di accertata inadempienza o inefficienza. Per le più gravi infrazioni (come prolungati disservizi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali) il Comune si riserva di adottare penali fino ad un massimo di Euro ,00= L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare delle penali sarà ritenuto sul primo rateo di canone successivo alle controdeduzioni. Il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento quando la Società si renda responsabile dei seguenti casi: a) gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali; b) inosservanza ai CCNL; c) abbandono e, in generale, interruzione, anche parziale dei servizi; d) frodi dichiarate; e) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Società e del personale dipendente adibito al servizio. Al verificarsi di tali casi la Società incorre comunque nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune. ART. 14- VIGILANZA E CONTROLLO L Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dalla Società nelle forme che riterrà più opportune, salva l autonomia imprenditoriale della Società. L Amministrazione comunale potrà disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, ispezioni al fine di accertare l osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia o comunque delle regole della buona tecnica. ART. 15- ESECUZIONE D UFFICIO Verificandosi gravi deficienze o abusi nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d ufficio, a spese della società, le attività necessarie per il regolare andamento dei servizi. ART. 16- COOPERAZIONE La società avrà l obbligo di comunicare e segnalare all Amministrazione Comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, fatti e circostanze che, rilevati nell espletamento del servizio, possano impedire il regolare adempimento dei compiti connessi allo stesso, al fine di una fattiva collaborazione e per il miglioramento del Servizio affidato. Inoltre la Società potrà formulare di concerto con l A.T.S. XIII e l Amministrazione, proposte di miglioramento della qualità del Servizio affidato e per lo svolgimento di iniziative tese alla sensibilizzazione e alla educazione della popolazione per le finalità del Servizio stesso; ART. 17- CLAUSOLA COMPROMISSORIA La Società elegge il proprio domicilio in Osimo, Piazza del Comune n. 1, presso il Palazzo Municipale. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l Amministrazione e la società, è del Foro di Ancona (sede legale dell Amministrazione) ai sensi degli artt e 1342 del Codice Civile. Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente
6 contemplato, ma afferente all esercizio della gestione, saranno risolte dal Presidente del Tribunale di Ancona su ricorso della parte più diligente, previo avviso all altra. ART SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della società. La società assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune di Osimo. ART. 19 MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della Legge n. 123 del 03/08/2007, rilevandosi interferenze nelle esecuzioni delle prestazioni, viene redatto l unito documento di valutazione di rischi specifici con l indicazione delle misure adottate per eliminare le interferenze stesse. Letto, confermato e sottoscritto. Osimo, lì 31/03/2012 per LA A.S.S.O. S.r.l. IL PRESIDENTE Graziano Palazzini per IL COMUNE di OSIMO IL DIRIGENTE D.ssa Lucia Magi
7 DITTA ESECUTRICE: ASSO SERVIZI: INTEGRAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE (ASSISTENTI SOCIALI) LUOGHI DI LAVORO: MUNICIPIO DI OSIMO - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 13 INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO PER SICUREZZA LAVORO (articolo aggiunto da portare a conoscenza della ditta esecutrice): Riferimento: D. Lgs. 81/08 art. 26 Il servizio non comporta rischi significativi, anche di tipo interferenziale, per la salute e la sicurezza dei lavoratori ad eccezione dei seguenti: RISCHI DELLA SEDE DI LAVORO Scivolamento in caso di pavimento bagnato per interventi di pulizia ad umido durante l orario di svolgimento del servizio presso la sede uffici Incendio presso la sede uffici Videoterminali RISCHI LEGATI A SOPRALLUOGHI FUORI SEDE Accesso a luoghi di lavoro fuori sede: - scivolamenti e cadute - rischi igienici - rischi di aggressione - da traffico di veicoli Accompagnamento: - scivolamenti e cadute - rischi igienici - rischi di aggressione - da traffico di veicoli - da movimentazione manuale dei carichi MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sorveglianza da parte dell addetto alle pulizie o in alternativa apposizione di cartello indicante pavimento bagnato In caso di incendio evacuare il locale utilizzando i percorsi d esodo appositamente segnalati (n. 2 scale a gradini che conducono all esterno) Chiunque rilevi un principio di incendio è tenuto ad avvisare gli addetti interni all emergenza incendio o in loro eventuale assenza i vigili del fuoco al n. 115 In caso di utilizzo sistematico o abituale di attrezzature munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, informare il proprio datore di lavoro per le attività di sorveglianza sanitaria e formazione sul rischi specifico MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Utilizzo di calzature con suola antiscivolo. Divieto di svolgimento di attività su scale portatili a pioli e di lavori in quota. Proteggere dai rischi di natura igienica con guanti monouso. Obbligo di utilizzo di un dispositivo di comunicazione (telefono cellulare) in caso di svolgimento del lavoro in luoghi isolati. In caso di lavori da svolgere con esposizione a traffico stradale utilizzare gilet ad alta visibilità. Utilizzo di calzature con suola antiscivolo. Divieto di svolgimento di attività su scale portatili a pioli e di lavori in quota. Proteggere da rischi di natura igienica con guanti monouso. Obbligo di utilizzo di un dispositivo di comunicazione (telefono cellulare) in caso di svolgimento del lavoro in luoghi isolati. In caso di lavori da svolgere con esposizione a traffico stradale utilizzare gilet ad alta visibilità. Le attività di accompagnamento vanno svolte con esclusione di attività di sollevamento, traino o spinta della persona accompagnata; in caso contrario informare il proprio datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e le azioni di formazione sul rischio specifico.
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