Associazione Nazionale Formatori Professionisti Sede Nazionale Via Zanardelli, Roma - Tel :
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- Giacinto Foti
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1 Sede Regionale: Via Lombardia, Villaggio Mosè - Agrigento Tel Fax info@anfop.it Associazione Nazionale Formatori Professionisti Sede Nazionale Via Zanardelli, Roma - Tel : Al Presidente della V Commissione Permanente Cultura, Formazione e Lavoro c/o l Assemblea Regionale Siciliana P.zza del Parlamento, Palermo Al Presidente della VI Commissione Permanente Servizi Sociali e Sanitari c/o l Assemblea Regionale Siciliana P.zza del Parlamento, Palermo Al Dirigente Generale Del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Via Vaccaro, Palermo Dott.ssa Lucia Borsellino All Assessore Regionale alla Salute Dott. Massimo Russo Al Dirigente Generale Del Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale Via Ausonia n Palermo Dott. Ludovico Albert All Assessore Regionale alla Formazione Prof. Mario Centorrino Oggetto: Corsi di OSS Operatore Socio Sanitario L'A.N.Fo.P. Associazione Nazionale Formatori Professionisti, organizzazione professionale federata a Confimpresa e firmataria di CCNL, a cui aderiscono diversi enti di formazione operanti in di diverse regioni d Italia, premettendo che - condanna ogni forma di falsificazione di attestati, certificati ed ogni documento conseguito in maniera illegittima ed in contrasto con qualsiasi normativa di riferimento; 1
2 - censura tutte le attività gestite da enti, associazioni e/o organismi che risultano essere non conformi alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale; ritenendo che - la Regione Siciliana, nonostante l Avviso Pubblico n. 18 del 12 agosto 2011 Operatore Socio Sanitario a valere sulle risorse del PO FSE 2007/2013, non abbia ancora definitivamente attuato le direttive contenute nel Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (G.U. 19 aprile 2001, n. 91); - le ripetute proroghe dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento di cui all A.P. n. 18, non abbiano in maniera trasparente e lineare consentito di pianificare una seria politica di selezione e valutazione di progetti di eccellenza presentati da enti che già possedevano i requisiti oggettivi di accreditamento affermati dall allegato A del D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011, con conseguente profilarsi di enti e organismi costituti e accreditati all ultima ora, nonché l esagerato numero di istanze di finanziamento che di certo non faciliteranno in termini rapidi le procedure di pubblicazione delle graduatorie definitive; - risulta stranamente anomala ed inusuale la procedura adottata dalla Regione Siciliana rispetto alle altre Regioni relativamente ai requisiti oggettivi richiesti agli enti di formazione per poter partecipare all Avviso Pubblico n. 18, circa la dimostrazione di avere già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A. Ass. Salute n del 09/08/2011 Aggiornamento dell Albo unico regionale che, tra l altro, comportava la validazione/richiesta di accreditamento provvisorio in veste di provider presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM. In tal senso si mette, inoltre, in evidenza la non diretta corrispondenza tra la complessa ed articolata attività formativa finalizzata all erogazione di corsi di formazione professionali e l'organizzazione di eventi ECM, poiché non tutti gli enti manifestano interesse a quest'ultime iniziative, oltremodo costose e secondarie rispetto alle attività peculiari degli enti. - risultano particolarmente lesive degli interessi legittimi di tante altre categorie di soggetti occupati anche part-time e/o operatori del settore privi di qualifica che vengono arbitrariamente esclusi da tale opportunità nonché interessati alle attività formative per OSS, poiché i destinatari come recita l art. 4 dell A.P. n. 18 possono essere solo disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità; - sarebbe stato preferibile potere destinare parte della dotazione finanziaria prevista dall A.P. n. 18, soprattutto a percorsi di riqualifica dei soggetti già in possesso di attestati di qualifica di OSA Operatore Socio Assistenziale e titoli similari e/o equipollenti, in questi anni formati dallo stesso Assessorato Regionale alla Formazione nell ambito dei diversi Piani Formativi, comportando una maggiore razionalizzazione delle risorse economiche, dei tempi e una maggiore soddisfazione in termini di numeri di soggetti coinvolti nella formazione (basti pensare che ad ogni corso di
3 ore, avrebbero potuto partecipare almeno il triplo dei destinatari in percorsi di riqualifica di 300 ore). AUSPICA - che si possano ottimizzare i tempi di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui A.P. n. 18; - si possa definitivamente regolamentare le attività formative autorizzate e/o auto-finanziate, consentendo in un libero mercato tra domanda ed offerta formativa di conseguire l attestato di OSS; - che si possa sfatare definitivamente l'ambiguità promossa in maniera speculare e puramente egoistica da parte di alcune organizzazioni circa la valenza e la spendibilità della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) su tutto il territorio nazionale, poiché ritenuta una mera certificazione, in contrasto con quanto previsto dall Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio Certi di aver suscitato il Vostro interesse, manifestiamo la nostra più completa disponibilità a partecipare ad eventuali adunanze, incontri e/o tavoli tecnici, nella consapevolezza di poter contribuire fattivamente alla risoluzione di equivoci e ambiguità diffusesi recentemente. Cordialità. Roma, Si allegano: - ALL.1: Analisi normativa e impianto giuridico- amministrativo del Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze SRFC, adottato dalla regione Emilia-Romagna con riferimento allo standard formativo dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti la qualifica specifica di OSS Operatore Socio Sanitario ; - ALL. 2: Disposizioni per la formazione dell'operatore Socio Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi contenute nella Delibera di GR n. 191 del 23/02/09; - ALL. 3 - APPENDICI: Normative di riferimento. 3
4 ALL. 1 ANALISI NORMATIVA E IMPIANTO GIURIDICO- AMMINISTRATIVO DEL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SRFC, ADOTTATO DALLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA CON RIFERIMENTO ALLO STANDARD FORMATIVO DEI CORSI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INERENTI LA QUALIFICA SPECIFICA DI OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO ; Nell ambito delle diverse azioni realizzate per promuovere la crescita del livello di istruzione e di formazione di tutti i cittadini e favorire la qualità del lavoro, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato alcuni strumenti volti in particolare a valorizzare le competenze acquisite dalle persone sia in esito a percorsi formativi che nell ambito di esperienze professionali. Tra questi c è il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), un Repertorio di Figure - in costante aggiornamento - che rappresenta le competenze professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo. Il Repertorio di figure è il risultato di un analisi approfondita del sistema professionale del territorio regionale realizzata con le parti sociali e con esperti del mondo del lavoro. Parallelamente all individuazione del Repertorio, la Regione ha definito gli standard formativi a cui devono attenersi i percorsi di formazione, al termine dei quali è previsto il rilascio delle qualifiche che a tali figure fanno riferimento. Inoltre ha messo a punto un sistema (Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze SRFC) mirato al riconoscimento e alla certificazione di competenze acquisite, non solo in esito a percorsi formativi, ma anche nell ambito di contesti lavorativi, per il conseguimento di un titolo professionale (Certificato di qualifica professionale e Certificato di competenze). Il Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) Il SRFC, definito e adottato nel suo impianto complessivo nell aprile 2006, con Delibera di G.R. n. 530/06, si compone di un impianto metodologico che definisce: il processo: unico per persone provenienti da un percorso formativo o da esperienza lavorativa; consente un accertamento tramite evidenze e un accertamento tramite esame; l oggetto della certificazione: le competenze "comunque acquisite" dalle persone, in relazione agli standard professionali presenti nel repertorio del Sistema Regionale delle Qualifiche; i soggetti impegnati nell attuazione: in prima applicazione, i "soggetti accreditati" del sistema formativo, titolati per legge (L.R. 12/03) a svolgere questa funzione e investiti istituzionalmente del compito di produrre saperi professionali. Per quanto riguarda l attuazione del Sistema, sono stati pubblicati i primi elenchi dei tre ruoli professionali previsti per l'erogazione del servizio: il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze, l Esperto di processi valutativi e l Esperto di area professionale/qualifica. 4
5 I primi due rappresenteranno i ruoli interni agli enti di formazione autorizzati all erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione. Il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze sarà il riferimento procedurale e organizzativo per l erogazione dell intero processo mentre l Esperto di processi valutativi il riferimento tecnico-metodologico. L Esperto di area professionale/qualifica sarà invece lo specialista proveniente dal mondo del lavoro che partecipa all accertamento tramite evidenze ed esame. Due Esperti d Area Professionale/Qualifica e l Esperto di processi valutativi costituiranno le nuove commissioni d'esame che certificheranno le competenze, non solo in esito a percorsi di formazione, ma anche quelle acquisite attraverso l'esperienza lavorativa e personale. Standard formativi Per assicurare l omogeneità e la qualità dell offerta formativa sul territorio regionale, la Regione Emilia- Romagna ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale. Complessivamente sono state individuate 3 tipologie generali di standard formativi: Standard formativo dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti le qualifiche di accesso all area professionale; Standard formativo dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti le qualifiche di accesso all area professionale e di approfondimento tecnico specializzazione; Standard formativo dei corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze inerenti le qualifiche di approfondimento tecnico specializzazione; 2 standard specifici per le qualifiche di Estetista ed OSS regolate da legislazione nazionale STANDARD FORMATIVO DEI CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) Date le caratteristiche delle sue competenze, questa qualifica può essere considerata sia come qualifica di accesso all area professionale sia come qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione. Come tale, gli standard professionali possono essere raggiunti sia da persone non in possesso di conoscenze-capacità pregresse, che attraverso il corso entrano in questa area professionale, che da persone in possesso di conoscenze-capacità di base rispetto all area, che attraverso il corso vengono sviluppate/approfondite. Tali conoscenze-capacità possono essere state acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso l esperienza professionale in imprese del settore. La qualifica può essere conseguita attraverso: - Corsi di 1000 ore come da regolamentazione. Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone inoccupate e disoccupate che hanno adempiuto o assolto il diritto-dovere all istruzione e alla formazione. I corsi devono prevedere una quota di ore di stage del 45% del monte ore complessivo. Lo stage deve essere realizzato in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica. 5
6 - Corsi di 300 ore Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone occupate. I corsi devono prevedere una quota di ore di formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale quota può oscillare dal 20% al 40% del monte ore complessivo. - Corsi di 240 ore Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di persone occupate con contratto di apprendistato professionalizzante. DIFFERENZA TRA CERTIFICATO DI COMPETENZE E QUALIFICA PROFESSIONALE La qualifica è un titolo professionale La rilasciano enti di formazione accreditati e autorizzati in base a regole e modalità definite dalla Regione. La qualifica fa riferimento a competenze comunque e ovunque acquisite Le competenze necessarie per conseguire una qualifica si possono acquisire sia in percorsi formativi (contesto di apprendimento formale ), sia attraverso esperienze professionali (contesto di apprendimento non formale ) sia in situazioni di vita sociale-individuale (contesto di apprendimento informale ). La qualifica è acquisibile attraverso un atto unico o attraverso la somma di certificazioni parziali Si può conseguire una qualifica attraverso percorsi di apprendimento diversi e in momenti differenti della vita. Si può infatti conseguire un Certificato di Qualifica in un unica volta, a seguito di un percorso formativo o di un esame di formalizzazione e certificazione delle competenze, o a seguito di certificazioni parziali che rilasciano Certificati di Competenze. Le certificazioni parziali attestano apprendimenti utili per il conseguimento del Certificato di Qualifica. La qualifica fa riferimento a figure professionali Le figure professionali sono insiemi di ruoli lavorativi, operanti su processi lavorativi simili e connotati da competenze professionali omogenee. Le competenze professionali, così identificate, possono essere esercitate in più processi e ruoli ed in diversi contesti occupazionali, organizzativi, contrattuali. Pertanto si afferma che: - il Certificato di competenze è un documento in cui si certificano, dietro superamento di esame, capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più UC; - il Certificato di Qualifica Professionale, è un documento in cui si certificano, sempre dietro superamento di esame, capacità e conoscenze corrispondenti ad una qualifica. 6
7 ALL. 2 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2003 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI STANDARD PROFESSIONALI E FORMATIVI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GR N. 191 DEL 23/02/09 Di particolare e fondamentale importanza sono le Disposizioni per la formazione dell'operatore Socio Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi contenute nella Delibera di GR n. 191 del 23/02/09 (.pdf, 362 KB), allegata alla presente, con la quale sono stabilite le direttive e le Disposizioni per la formazione dell Operatore Socio Sanitario (OSS), in assoluta sintonia e coerentemente con il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 di cui alla G.U. 19 aprile 2001, n. 91. Nello stesa delibera al punto 3 viene stabilito che nel certificato di qualifica professionale per Operatore Socio Sanitario, rilasciato in esito al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze, sia indicato, accanto alla L.R. 12/2003, anche il riferimento all Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 sul profilo dell Operatore Socio Sanitario. Inoltre, nell allegato 1 parte integrante della Delibera di GR n. 191 del 23/02/09 punto 3.1 Rilascio dell'attestato di qualifica OSS ai possessori del doppio titolo OTAADB - si specifica quanto segue: Nell interpretazione dell art. 13 Titoli pregressi dell Accordo Conferenza Stato-Regioni si ritiene di poter riconoscere, a chi possiede entrambi i titoli di OTA e di ADB, l equipollenza alla qualifica di OSS con il rilascio su richiesta del singolo del relativo attestato da parte degli uffici regionali o provinciali competenti, senza prevedere per tali casi alcuna misura compensativa. La procedura per il rilascio della qualifica OSS è specificata nell atto di G.R. n. 2083/2005, che tutt ora rimane efficace in ogni sua parte ed a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Diverso è il caso per coloro che sono in possesso del titolo OTA e di altra qualifica a valenza socioassistenziale non conseguita in Regione Emilia Romagna. Essi dovranno, come stabilito dalla medesima delibera n. 2083/2005: - chiedere il riconoscimento di equipollenza dei due titoli all OSS (e l eventuale rilascio dell attestato di qualifica) presso la Regione che ha rilasciato loro la qualifica a valenza socio-assistenziale; - chiedere il riconoscimento di crediti in Regione Emilia Romagna, secondo le normative vigenti (L.R. 12/2003 e conseguenti disposizioni attuative), con la possibilità di eventuale ammissione diretta all esame per il conseguimento della qualifica di OSS. Il riconoscimento di crediti avverrà quindi attraverso l attivazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze. Dall esame della normativa di riferimento e soprattutto dall analisi dell innovativo sistema previsto dalla Regione Emilia Romagna, si può affermare che il rilascio dell attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE, è valevole su tutto il territorio nazionale poiché rilasciato ai sensi del Provvedimento della Conferenza Stato- Regioni del 22 febbraio Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le 7
8 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell' Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) Infatti, l articolo 12 - ESAME FINALE E RILASCIO DELL'ATTESTATO del sopraindicato provvedimento recita che All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali. Di seguito si indica un link dove è possibile reperire format di attestato: Le attività della Regione fuori dai confini regionali Con le altre Regioni Nel corso del 2010 la Regione Emilia-Romagna e la Regione Basilicata hanno siglato un protocollo di collaborazione finalizzato ad attuare politiche di lifelong learning che garantiscano a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità formative e di apprendimento in qualsiasi momento della vita, di accesso e integrazione nel mercato del lavoro, di occupabilità e mobilità professionale, anche attraverso il miglioramento dei sistemi di formazione professionale, istruzione, orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro e l integrazione tra i diversi servizi. Il sistema di standard (professionali, formativi, di certificazione) della Regione Emilia-Romagna e tutto l apparato metodologico e il modello che questo sottintende, sia per la definizione dei criteri per la valutazione e certificazione delle competenze, sia per l implementazione degli standard formativi, offre molteplici spunti per l attuazione della riforma complessiva del sistema lucano di istruzione, formazione e lavoro. Nei tavoli nazionali La Regione Emilia-Romagna è da sempre impegnata sui diversi tavoli nazionali che in questi anni si sono occupati della definizione di sistemi di standard nazionali professionali, formativi e di certificazione. In particolare, nell ambito del nuovo Progetto Interregionale "Verso la costruzione di un sistema di Certificazione delle Competenze", le Regioni aderenti, tra cui l Emilia-Romagna, si stanno impegnando a collaborare per promuovere e sostenere interventi orientati alla costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Con l Europa Per collocare il sistema regionale nello spazio europeo e mettere i lavoratori nelle condizioni di accedere alle opportunità del mercato globale, tutte le qualifiche regionali sono state correlate ai livelli europei. Si è infatti ritenuto importante stabilire e/o rafforzare gli ancoraggi del Sistema regionale delle Qualifiche ad un quadro di senso quanto più esteso e condiviso di esercizio del valore quale può essere l European Qualification Framework (EQF), che già rappresenta riferimento per la maggior parte dei paesi comunitari. 8
9 ALL. 3 - APPENDICI NORMATIVE DI RIFERIMENTO Livello interregionale Protocollo di collaborazione con la Regione Basilicata Livello nazionale Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Accordo relativo al progetto interregionale Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti Sociali Linee Guida per la formazione nel 2010, Roma 17 febbraio 2010 Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Documento tecnico approvato dalla IX Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca: Documento di sintesi sulla certificazione Documento tecnico approvato dalla IX Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca: Standard regionali e standard nazionali: elementi per la correlabilità Livello europeo Documento Correlazione del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente Pubblicazione Quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente (EQF)" 9
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