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1 Pag. 1 di 10 SOMMARIO Accesso alle banche dati Testo Unico Bancario Articolo Banche dati Articolo Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 Articolo 9 - Accesso alle banche dati Provvedimenti di emanazione secondaria Disposizioni Banca d'italia 20 giugno 2012 Sezione VII Paragrafo 4 - Pubblicità e informazioni precontrattuali Paragrafo Banche dati Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117 Articolo 7 - Banche dati Comunicato Stampa Garante Privacy 28 gennaio Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori UE Provvedimento Garante Privacy 16 dicembre Delibera CICR relativa all'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione europea ai sistemi

2 Pag. 2 di 10 Dettaglio documenti D.Lgs , n Art. 125 Banche dati Articolo 125 (1) (2) Banche dati 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso deifinanziatori degli Stati membri dell'unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR (3), sentito il Garante per la protezione dei dati personali (4), individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatoreinforma il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati leinformazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In casodi errore rettificano prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome inuna banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n Si veda, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo antecedente alla modifica: Giurisprudenza correlata Articolo 125 Disposizioni varie a tutela dei consumatori 1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 2. La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettanounicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR (1).

3 Pag. 3 di In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore puòsempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuatoinutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore (2). 5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbiaceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito (2). (2) Si veda il paragrafo 4.4, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'italia 20 giugno (3) Si veda l'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n (4) Si veda il provvedimento del Garante Privacy 16 dicembre (1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 161, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 385/1993, l'articolo 21 della legge n. 142/1992 e il decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio (2) Comma abrogato dall'articolo 146 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Giurisprudenza Tribunale di Torino - Sentenza 11 dicembre 2007, n Tribunale di Palermo - Sentenza 26 ottobre 2007 Cassazione Civile - Sentenza 6 settembre 2007, n Tribunale di Trieste - Sentenza 20 marzo 2007 Cassazione Civile - Sentenza 23 aprile 2001, n Tribunale di Milano - Sentenza 22 gennaio 2001 Corte di Giustizia CE - Sentenza 23 marzo 2000, n. 208 Cassazione Civile - Sentenza 14 gennaio 2000, n. 372 D.Lgs , n Art. 126 Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente Articolo 126 (1) (2) Riservatezza delle informazioni

4 Pag. 4 di Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n Si veda, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo antecedente alla modifica: Giurisprudenza correlata Articolo 126 Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente 1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento dellaconclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore; c) le modalità di recesso dal contratto. (2) Articolo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n Tribunale di Milano - Sentenza 6 settembre 2006 Giurisprudenza Dir. C.E , n Art. 9 Accesso alle banche dati CAPO III ACCESSO ALLE BANCHE DATI Articolo 9 Accesso alle banche dati 1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori deglialtri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie.

5 Pag. 5 di Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditoreinforma il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata. 3. L'informazione è fornita a meno che la comunicazione di tali informazioni sia vietata da un'altranormativa comunitaria o sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. 4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1). (1) GU L 281 del , pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del , pag. 1). Com. Garante per la protezione dei dati personali 28 gen 2011 Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori UE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI COMUNICATO STAMPA 28 gennaio 2011 Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori UE Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con il quale viene prevista la possibilità per gli istituti di credito e le società finanziarie degli Stati membri dell'ue di accedere alle banche dati italiane, pubbliche e private, contenenti informazioni sul credito. Lo schema di delibera, dando attuazione alla direttiva europea in materia, consente infatti ai finanziatori operanti nell'ambito dell'unione europea di accedere ai Sic (Sistemi di informazione creditizie) e alla centrale rischi della Banca d'italia in condizioni "non discriminatorie" rispetto a quelle previste per i finanziatori italiani (in particolare per quanto riguarda i costi, le qualità del servizio di accesso ai dati, le modalità per la sua fruizione e la tipologia di informazioni fornite). Lo schema prevede inoltre che venga salvaguardato il "principio di reciprocità", su cui si fondano le banche dati sul credito operanti in Italia, in base al quale l'accesso è consentito soltanto ai finanziatori che forniscono a loro volta le informazioni creditizie in loro possesso. Il parere è stato reso dal Garante su una versione aggiornata dello schema di delibera che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità agli uffici della Banca d'italia allo scopo di garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Sulla base delle osservazioni dell'autorità sono stati infatti meglio chiariti in particolare due aspetti: la finalità dell'accesso, che deve essere unicamente la valutazione del "merito creditizio" del consumatore, e i soggetti cui possono riferirsi le informazioni, vale a dire esclusivamente il consumatore ed i "soggetti col medesimo coobbligati anche in solido", in linea con quanto previsto dal Codice di deontologia sui sistemi informativi in tema di credito al consumo.

6 Pag. 6 di 10 Provv. Garante per la protezione dei dati personali 16 dic 2010 Delibera CICR relativa all'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione europea ai sistemi GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2010 Delibera CICR relativa all'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione europea ai sistemi NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO Con nota del 3 dicembre 2010 la Banca d'italia ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) volta a dare attuazione all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n La predetta disposizione normativa, in attuazione della direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, prevede che "i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica", demandando, appunto, al CICR l'individuazione delle condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Lo schema di deliberazione precisa che l'accesso alle banche dati riguarda i finanziatori degli Stati membri dell'unione europea abilitati all'esercizio dell'attività di credito ai consumatori in conformità della legislazione dello Stato di origine o in cui comunque operano, i quali intendono acquisire informazioni creditizie su un consumatore che abbia chiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla citata direttiva 2008/48/CE. L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea diversi dall'italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia, in particolare per quanto riguarda i costi e la qualità del servizio di accesso ai dati, le modalità per la sua fruizione, la tipologia di informazioni fornite. Infine, lo schema di deliberazione prevede che i gestori delle banche dati possano subordinare l'accesso dei finanziatori alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

7 Pag. 7 di 10 e fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore. Tale specifica previsione - si legge nella relazione illustrativa - tende a salvaguardare, in maniera proporzionata, il c. d. "principio di reciprocità" su cui si fondano le banche dati sul credito operanti in Italia, in base al quale l'accesso è consentito soltanto ai finanziatori che forniscono a loro volta le informazioni creditizie in loro possesso. RILEVATO Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di deliberazione che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dall'ufficio del Garante ai competenti uffici nel corso di una riunione e di successivi contatti informali a livello tecnico, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Le osservazioni dell'ufficio hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi all'applicazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, alla finalità dell'accesso, che deve essere esclusivamente quella di valutazione del merito di credito del consumatore, e ai soggetti cui possono riferirsi le informazioni, vale a dire al solo consumatore e ai "soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido", in linea con quanto previsto dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. L'odierno schema di deliberazione recepisce le indicazioni rese dall'ufficio del Garante e pertanto non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) recante attuazione dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n Disp. Banca d'italia Sez. 7 Par giu 2012 Pubblicità e informazioni precontrattuali 4. Pubblicità e informazioni precontrattuali Il presente paragrafo 4 disciplina - sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo per la documentazione non personalizzabile); - sub 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase precontrattuale ; - sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.

8 Pag. 8 di 10 Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare: - sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti chesvolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1); - le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al"documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI. Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza. (1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori. Disp. Banca d'italia Sez. 7 Par giu 2012 Banche dati 4.4 Banche dati Informazione del consumatore Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in una banca dati. Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.). Il finanziatore: - informa preventivamente il consumatore - unitamente all'invio di altre comunicazioni e solleciti o in viaautonoma - la prima volta che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto; - assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente idati in caso di errori; - informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca datipossono avere sulla sua capacità di accedere al credito. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).

9 Pag. 9 di Finanziatori di Stati membri dell'unione Europea diversi dall'italia Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, l'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banche dati"), previsto dall'articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore. L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea diversi dall'italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite. I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea diversi dall'italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore. D.M. Ministero dell'economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117 Art. 7 3 feb 2011 Banche dati Articolo 7 (1) Banche dati l. L'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banche dati"), previsto dall'articolo 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni cosi acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore. 2. L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea diversi dall'italiaè consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate

10 10 di 10 Pag. condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite. 3. I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori di cui al comma 2 allacomunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore. (1) Si veda il paragrafo 4.4, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'italia 20 giugno 2012.

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