Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione

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1 Parlamento europeo Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2016/0282(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Albert Deß (PE v01-00) Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (COM(2016)0605 C8-0372/ /0282(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

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3 270 Edouard Ferrand, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 269 punto -1 (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera k comma 1 bis (nuovo) -1. all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k, è inserito il secondo comma seguente: "In questa definizione ricadono altresì le colture di pioppo coltivate in parcelle agricole con un ciclo di raccolta massimo di 15 anni;" La definizione di bosco ceduo a rotazione non si adatta al ceduo con turno più lungo che è tradizionale in alcuni paesi dell'ue; in Italia, ad esempio, la coltura di pioppo è coltivata su parcelle agricole in rotazione con i seminativi con un ciclo di raccolta di anni. Or. it 271 Clara Eugenia Aguilera García Articolo 269 punto -1 (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera h "h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può -1. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può AM\ docx 3/170 PE v01-00

4 comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;" comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e altre fonti di alimentazione del bestiame non da foraggio purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti o siano assenti dalle superfici di pascolo;" Or. es ( L'emendamento mira a includere le peculiarità dei pascoli mediterranei. 272 Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato Articolo 269 punto -1 (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera h "h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno -1. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre specie (erbacee e legnose) da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più. Gli Stati membri possono decidere di includere anche terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da PE v /170 AM\ docx

5 pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;" foraggio;" ( I pascoli nei paesi del Mediterraneo hanno una componente molto rilevante di specie legnose di cui non si tiene conto nell'attuale definizione di pascoli permanenti. Molti di questi pascoli legnosi rivestono una grande importanza ambientale in ragione della diversità degli habitat che offrono alla flora e alla fauna selvatiche e del loro ruolo nella tutela della biodiversità, nella protezione del suolo, nell'erosione e nella cattura del carbonio. L'esclusione di questi pascoli ha un effetto ambientale negativo. 273 Clara Eugenia Aguilera García Articolo 269 punto -1 bis (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera i "i) "erba e altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;" -1 bis. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dal testo seguente: "i) "erba e altre piante erbacee da foraggio e legnose": tutte le piante erbacee e legnose tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;" Or. es ( Nei paesi mediterranei, i pascoli presentano un'elevata componente di piante legnose. AM\ docx 5/170 PE v01-00

6 274 Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso Articolo 269 punto -1 bis (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera i "i) "erba e altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;" -1 bis. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "erba o altre specie (erbacee e legnose) da foraggio": tutte le piante erbacee e legnose tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;" ( I pascoli nei paesi del Mediterraneo hanno una componente molto rilevante di specie legnose di cui non si tiene conto nell'attuale definizione di pascoli permanenti. Molti di questi pascoli legnosi rivestono una grande importanza ambientale in ragione della diversità degli habitat che offrono alla flora e alla fauna selvatiche e del loro ruolo nella tutela della biodiversità, nella protezione del suolo, nell'erosione e nella cattura del carbonio. L'esclusione di questi pascoli ha un effetto ambientale negativo. 275 Norbert Erdős Articolo 269 punto 1 bis (nuovo) Articolo 9 paragrafo 3 bis (nuovo) 1 bis. all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente: PE v /170 AM\ docx

7 3 bis. Gli Stati membri possono decidere che persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, registrate come agricoltori in un registro pubblico nazionale siano identificate come agricoltori in attività. Occorre collegare i diversi registri pubblici nazionali in molti Stati membri per poter identificare efficacemente chi è un agricoltore in attività e chi non lo è. Le eventuali sovrapposizioni tra i vari registri nazionali possono generare duplicazioni o situazioni controversie durante l'utilizzo. Occorre garantire la delega dei poteri per le autorità nazionali al fine di allineare tali registri, compreso il sistema integrato di gestione e controllo. 276 Marco Zullo, Rosa D'Amato Articolo 269 punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) 1307/2013 Articolo 9 paragrafo 3 bis (nuovo) 1 bis. all'articolo 9 è inserito il seguente paragrafo: 3 bis. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare registri pubblici nazionali per identificare le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, come agricoltori in attività. 277 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 1 bis (nuovo) AM\ docx 7/170 PE v01-00

8 Articolo 4 paragrafo 1 lettera i "i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;" 1 bis. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. Queste possono includere miscele di graminacee e leguminose seminate su prati temporanei su seminativi;" ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma siamo costretti a farlo dal progetto di parere, visto che l'atto di base è aperto alle modifiche. 278 Sandra Kalniete Articolo 269 punto 1 bis (nuovo) Articolo 4 paragrafo 1 lettera h "h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può 1 bis. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da sette anni o più; può PE v /170 AM\ docx

9 comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;" comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;" ( La definizione di prato permanente deve essere rivista, visto che la Corte di giustizia europea ha fornito un'interpretazione della definizione di prato permanente che si discosta da quella applicata sino alla sentenza della Corte. Risulta dunque necessario rivedere la definizione e applicare un periodo di sette anni anziché cinque, così da considerare prato permanente solo il prato naturale che cresce su base continua sullo stesso terreno. 279 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 2 Articolo 9 2. all'articolo 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8: "7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 soppresso AM\ docx 9/170 PE v01-00

10 agosto Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto 2017." Il concetto di agricoltore attivo dovrebbe essere mantenuto, pertanto si sopprime la proposta della Commissione tesa a eliminarlo. Occorrerebbe evitare una "rinazionalizzazione" di elementi chiave della PAC. 280 Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 269 punto 2 Regulation (EU) N 1307/2013 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso Or. it Bisogna preservare la figura dell'agricoltore attivo per meglio indirizzare le risorse della PAC ai soggetti che, professionalmente, contribuiscono in modo determinante al settore agricolo. PE v /170 AM\ docx

11 281 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 282 Nicola Caputo, Tibor Szanyi Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso AM\ docx 11/170 PE v01-00

12 La soppressione è essenziale per garantire che i fondi della PAC continuino a essere destinati agli agricoltori in attività in quanto unici soggetti abilitati a ricevere pagamenti diretti, evitando una dispersione delle risorse finanziarie. 283 Laurenţiu Rebega Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 284 Viorica Dăncilă, Daniel Buda Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da soppresso PE v /170 AM\ docx

13 persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto Marco Zullo, Rosa D'Amato Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 7 7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 286 Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere soppresso AM\ docx 13/170 PE v01-00

14 di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto Or. fr 287 Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 269 paragrafo 1 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto 2017.; soppresso Or. it 288 Clara Eugenia Aguilera García, Michela Giuffrida Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso Or. es (regolamento (UE) n. 1307/2013) PE v /170 AM\ docx

15 Non è opportuno sopprimere uno degli elementi fondamentali dell'ultima riforma della PAC riguardante i destinatari degli aiuti a titolo di tale politica. 289 Laurenţiu Rebega Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 290 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 291 Marco Zullo, Rosa D'Amato AM\ docx 15/170 PE v01-00

16 Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 292 Viorica Dăncilă, Daniel Buda Articolo 269 punto 2 Articolo 9 paragrafo 8 8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto soppresso 293 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 2 bis (nuovo) Articolo 11 paragrafo 1 PE v /170 AM\ docx

17 "1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di EUR." 2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini di una distribuzione mirata ed equa dei pagamenti diretti, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile del 100 % per la parte dell'importo al di sopra di EUR." ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma il progetto di parere ha aperto alle modifiche gli atti di base. Nell'emendamento in oggetto, si ribadisce la posizione di riforma degli autori a favore delle piccole e medie aziende agricole. Nel 2010, solo lo 0,41 % dei beneficiari ha ricevuto più di EUR per anno come pagamenti diretti, per un importo pari al 16,22 % dell'intera linea di bilancio per i pagamenti diretti. 294 Maria Noichl Articolo 269 punto 2 bis (nuovo) Articolo 11 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di EUR." 2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 50 % per la parte dell'importo al di sopra di EUR." ( AM\ docx 17/170 PE v01-00

18 L'emendamento è volto a prevenire un'ulteriore concentrazione dei terreni agricoli. 295 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 2 ter (nuovo) Articolo 11 paragrafo 6 "6. Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019." 2 ter. all'articolo 11, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al Gli Stati membri, inoltre, possono comunicare alla Commissione le decisioni di applicare le riduzioni dei pagamenti di cui al punto 1 del presente articolo su base annuale, entro il 1 agosto dell'anno precedente all'entrata in vigore di tali riduzioni." ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma il progetto di parere ha aperto alle modifiche gli atti di base. Gli Stati membri dovrebbero poter riadeguare la ridistribuzione in un orizzonte temporale più breve, nell'interesse generale di una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni. Nel 2010, solo lo 0,41 % dei beneficiari ha ricevuto più di EUR per anno come pagamenti diretti, per un importo pari al 16,22 % dell'intera linea di bilancio per i pagamenti diretti. 296 Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska PE v /170 AM\ docx

19 Articolo 269 punto 2 bis (nuovo) Articolo 11 paragrafo 6 bis (nuovo) 2 bis. all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente: "6 bis. Gli Stati membri possono rivedere entro il 1º agosto 2017 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 3 e decidere, con effetto a decorrere dal 2018, di: a) applicare la riduzione dei pagamenti a norma del paragrafo 1, oppure b) incrementare la percentuale di riduzione dei pagamenti applicata a norma del paragrafo 1, oppure c) avvalersi della possibilità contemplata al paragrafo 2 o di cessare di avvalersene. Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisione in tal senso." The proposed provision will enable Member States to revise the decision on the mechanism of reduction of payments, as regards: application of the mechanism (if not yet applied), or increasing the percentage of reduction, as well as deduction of the costs related to employment from the base of reduction or resignation from that condition. Having in mind changing market conditions as well as the experience acquired by Member States in the application of the existing mechanism of reduction of payments, providing Member States with the possibility to adapt the way of implementation of the mechanism, to the extent provided in the proposed provision, will contribute to building a more effective EU agricultural policy. As a consequence of this amendment provisions of Article 7(3) shall be adapted by introduction of the appropriate reference: "3. In order to take account of the developments relating to the total maximum amounts of direct payments that may be granted, including those resulting from the decisions taken by AM\ docx 19/170 PE v01-00

20 Member States pursuant to Article 11(7) and Article 14, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 70 adapting the ceilings set out in Annex III." 297 Herbert Dorfmann Articolo 269 punto 2 sexies (nuovo) Articolo 25 paragrafo 4 "Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia." 2 sexies. all'articolo 25, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % in tutte le zone geografiche diverse dalla zona di montagna delimitata, e all'80 % nella zona di montagna delimitata, del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia." ( Or. de 298 Herbert Dorfmann Articolo 269 punto 2 septies (nuovo) Articolo 25 paragrafo 7 2 septies all'articolo 25, il paragrafo PE v /170 AM\ docx

21 "(7) Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %." 7 è sostituito dal seguente: "(7) Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 50 %." ( Or. de 299 Herbert Dorfmann Articolo 269 punto 2 octies (nuovo) Articolo 25 paragrafo 8 "(8) Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015." 2 octies. all'articolo 25, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: "(8) Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità quanto più uniforme possibile a decorrere dal Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore rispetto al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 è AM\ docx 21/170 PE v01-00

22 oggetto di adeguamento." ( Or. de 300 Paolo De Castro Articolo 269 punto 2 bis (nuovo) Articolo 30 paragrafo 7 lettera f bis (nuova) 2 bis. all'articolo 30, paragrafo 7, è inserita la lettera seguente: f bis) aumentare il valore dei diritti all'aiuto al valore della media nazionale o regionale di cui al paragrafo 8, comma 2 del presente articolo a seguito di una calamità naturale grave che colpisce gravemente l'azienda compromettendo il normale svolgimento dell'attività; Or. it In caso di calamità naturale grave che colpisce l'azienda e ne compromette il normale svolgimento delle attività è necessario prevedere un aumento del valore dei diritti all'aiuto al valore della media nazionale o regionale. In particolare, la calamità grave naturale è riportata nell'elenco che dettaglia le cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" (articolo 2, comma 2, del regolamento 1305/2013). 301 Paolo De Castro Articolo 269 punto 2 quinquies (nuovo) Articolo 30 paragrafo 8 comma 1 PE v /170 AM\ docx

23 "8. Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione." 2 quinquies. all'articolo 30, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: "8. Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b), c) e f bis), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione." ( Or. it 302 Paolo De Castro Articolo 269 punto 2 quater (nuovo) Articolo 30 paragrafo 10 "10. Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale." 2 quater. all'articolo 30, il paragrafo 10 è così modificato: "10. Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a), b) e f bis), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale." ( Or. it 303 Maria Noichl Articolo 269 punto 2 bis (nuovo) Articolo 33 paragrafo 1 AM\ docx 23/170 PE v01-00

24 "1. Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013." 2 bis. all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole, unitamente al loro titolare legale, corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013." ( L'emendamento è volto a facilitare il riconoscimento della concentrazione transnazionale dei terreni. 304 Herbert Dorfmann Articolo 269 punto 2 nonies (nuovo) Articolo 34 paragrafo 7 comma 1 "(3) Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in 2 nonies. all'articolo 34, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "(3) Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione ovvero PE v /170 AM\ docx

25 caso di successione effettiva o anticipata." soltanto all'interno della zona di montagna dello Stato membro, salvo in caso di successione effettiva o anticipata." ( Or. de 305 Viorica Dăncilă, Daniel Buda Articolo 269 paragrafo 3 Articolo 36 paragrafo 4 "Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal "Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 5 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal Or. ro 306 Laurenţiu Rebega Articolo 269 paragrafo 3 AM\ docx 25/170 PE v01-00

26 Articolo 36 paragrafo 4 "Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal "Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 5 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal Or. ro 307 Maria Noichl Articolo 269 punto 3 ter (nuovo) Articolo 41 paragrafo 4 "4. Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, 3 ter. all'articolo 41, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando il pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati PE v /170 AM\ docx

27 paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato." dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 50 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 50 ettari nello Stato membro interessato." ( L'emendamento semplifica le modifiche del pagamento ridistributivo con una remunerazione più elevata dei primi 50 ettari. Il complesso sistema di graduazione al livello nazionale sarà eliminato e sostituito da un sistema chiaro con un ulteriore sostegno finanziario per aziende agricole che non superano i 50 ettari. 308 Maria Noichl Articolo 269 punto 3 quater (nuovo) Articolo 41 paragrafo 5 3 quater. all'articolo 41, il paragrafo 5 è soppresso. L'emendamento mira a semplificare il pagamento ridistributivo. Il complesso sistema di graduazione al livello nazionale sarà eliminato e sostituito da un sistema chiaro che prevede una maggiore remunerazione per aziende agricole che non superano i 50 ettari. 309 Martin Häusling AM\ docx 27/170 PE v01-00

28 a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 3 bis (nuovo) Articolo 44 Titolo "Diversificazione delle colture" 3 bis. il titolo dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: "Rotazione delle colture con una componente leguminosa" ( 310 Marco Zullo, Rosa D'Amato Articolo 269 punto 3 bis (nuovo) Articolo 44 paragrafo 1 comma 1 "1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi." 3 bis. all'articolo 44, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 15 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi." ( 311 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE PE v /170 AM\ docx

29 Articolo 269 punto 3 ter (nuovo) Articolo 44 paragrafo 1 "1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi." Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi." 3 ter. all'articolo 44, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, vi deve essere una rotazione di almeno tre colture diverse, che possono includere il maggese per almeno tre anni consecutivi. Almeno una di queste colture è leguminosa e la coltura principale non supera il 50 % di detti seminativi." Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi deve essere una rotazione di almeno quattro colture diverse, che possono includere il maggese per almeno quattro anni consecutivi. Almeno una di queste colture è leguminosa e la coltura principale non occupa più del 50% di tali seminativi. Visto il loro impatto positivo sulla fertilità e la produttività dei suoli, le miscele biennali di graminacee e di trifoglio o altre forme di intercolture e sottosemine possono essere integrate nella rotazione." ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma siamo costretti a farlo dal progetto di parere. Dal momento che l'atto di base viene aperto alle modifiche, si riafferma con il presente emendamento la posizione degli autori dalla AM\ docx 29/170 PE v01-00

30 riforma della PAC: la rotazione delle colture con una componente leguminosa è una buona pratica di base sin dal Medioevo. Appare ironico che, dopo aver complicato l'atto di base con esenzioni, i correlatori ora diluiscano ulteriormente l'impatto agronomico dell'inverdimento nei loro emendamenti omnibus. 312 Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Laurenţiu Rebega, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 269 punto 3 bis (nuovo) Articolo 44 paragrafo 2 "2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo." 3 bis. all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo." ( Il ruolo ambientale delle colture sommmerse, riconosciuto al paragrafo 1, deve essere conseguentemente riconosciuto nel meccanismo di diversificazione all'interno del greening. Or. it 313 PE v /170 AM\ docx

31 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 3 quater (nuovo) Articolo 44 paragrafo 3 "3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende: 3 quater. all'articolo 44, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;" ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma siamo costretti a farlo dal progetto di parere, visto che l'atto di base viene aperto alle modifiche. Appare ironico che, dopo aver complicato l'atto di base con esenzioni, i correlatori ora diluiscono ulteriormente l'impatto agronomico dell'inverdimento nei loro emendamenti omnibus. 314 Bas Belder Articolo 269 punto 3 ter (nuovo) Articolo 44 paragrafo 4 comma 2 AM\ docx 31/170 PE v01-00

32 "La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere." 3 ter. all'articolo 44, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura diversa da quelle appartenenti allo stesso genere." ( Anche se il farro è classificato nello stesso genere del frumento invernale, gli esperti ritengono che queste colture siano diverse. Pertanto, ai fini del presente articolo, si consiglia di riconoscere il farro come coltura distinta così che il farro sia un'opzione realistica per i regimi di diversificazione delle colture che includono una coltura di frumento. Il farro è una coltura robusta che può essere coltivata con un utilizzo minimo di prodotti fitosanitari; inoltre, possiede un grande valore storico poiché viene coltivato sin dall'antichità. 315 Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot Articolo 269 punto 3 bis (nuovo) Articolo 44 paragrafo 5 bis (nuovo) 3 bis. all'articolo 44 è aggiunto il paragrafo seguente: "5 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle PE v /170 AM\ docx

33 strutture agricole delle persone giuridiche o delle associazioni interessate." ( Or. fr Le aziende agricole la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da erba sono esentate globalmente dall'obbligo di diversificazione delle colture di cui all'articolo 44 del regolamento n. 1307/2013, tranne nel caso in cui i seminativi (definizione che include il prato temporaneo) siano superiori a 30 ettari. In caso di aziende agricole in cui siano presenti più soci, tale soglia è sfavorevole alla ricerca dell'autonomia alimentare. Appare quindi necessario tenere conto dei soci nel calcolo di tali soglie. 316 Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot Articolo 269 punto 3 ter (nuovo) Articolo 45 paragrafo 1 comma 1 "1. Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive." 3 ter. all'articolo 45, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. A partire dal 2018, gli Stati membri possono riesaminare la designazione di tali zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, a condizione di preservare la medesima proporzione di superfici sensibili. Essi devono comunicare tale decisione alla Commissione entro il 1 agosto 2017." ( Or. fr AM\ docx 33/170 PE v01-00

34 Il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni dei prati sensibili come definiti oggi dalla Francia pone numerosi problemi di distorsioni della concorrenza tra allevatori che risiedono nello stesso territorio. Tale ambito deve poter essere riesaminato nel 2018, mantenendo nel contempo la stessa proporzione di superfici sensibili, in modo da ripartire "meglio" il vincolo all'interno del settore senza perdere i vantaggi ambientali. 317 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 269 punto 3 quinquies (nuovo) Articolo 46 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo) 3 quinquies. all'articolo 46, paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto quanto segue: "L'obiettivo primario delle aree di interesse ecologico è incrementare la biodiversità funzionale e le funzioni agroecosistemiche come l'impollinazione, la predazione di organismi nocivi da parte di insetti utili, la fissazione del carbonio, la regolazione delle risorse idriche e il ciclo dei nutrienti. Pertanto, se tali aree sono utilizzate anche per scopi produttivi, detto utilizzo non inibisce lo svolgimento o lo sviluppo di tali funzioni agrosistemiche." ( Non eravamo favorevoli all andare oltre l'esercizio di semplificazione della Commissione, ma siamo costretti a farlo dal progetto di parere, visto che l'atto di base viene aperto alle modifiche. In questa sede, si ribadisce l'intenzione alla base delle aree di interesse ecologico. 318 PE v /170 AM\ docx

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