Alcol e lavoro : obblighi datori di lavoro e lavoratori. Sorveglianza sanitaria. Rischio Fumo, Dipendenza E Tossico Dipendenza
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- Geronimo Marrone
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1 Alcol e lavoro : obblighi datori di lavoro e lavoratori. Sorveglianza sanitaria. Rischio Fumo, Dipendenza E Tossico Dipendenza Il D. Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all art. 41, comma 4, l obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica della assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. L obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. Voglio sottolineare un aspetto che spesso sfugge: l obbligo riguarda, per l alcol, l accertamento dello stato di alcol-dipendenza, mentre per le droghe l assunzione anche solo sporadica. Si tratta pertanto di due regimi attualmente molto diversi, e diverse sono conseguentemente le modalità con le quali il Medico Competente deve approcciare approccia i due problemi. Per l alcol abbiamo, ad oggi, due norme contemporaneamente vigenti: 1. La legge 125 del 2001 ( Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati ); 2. Il Decreto Legislativo 81/08 (art. 41 comma 4. Le due norme, pur trattando dello stesso tema (problemi legati all alcol) disciplinano, con riferimento ai lavoratori, due aspetti differenti: 1. Assunzione anche sporadica di alcol (legge 125/01); 2. Alcoldipendenza (D.Lgs.vo 81/08). La legge 125/01 (Art. 15) La legge 125/01, all Art. 15, affronta il tema della sicurezza sul lavoro e dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L elenco delle attività è stato specificato dall Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste: Personale sanitario in strutture pubbliche e private Insegnanti e vigilatrici d infanzia Mansioni che prevedono il porto d armi Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra Addetti all edilizia, Controllori di volo e del traffico ferroviario Operatori che lavorano a contatto con esplosivi E molti altri
2 Per questi lavoratori la legge non prevede un generale divieto di bere alcolici, ma di bere durante il lavoro, e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense ecc. La legge 125/01 prevede anche che il medico competente (ed i medici dell ASL) possano effettuare senza preavviso a questi lavoratori test alcolimetrici, del tutto analoghi a quelli effettuati dalla Polizia Stradale; solo che per questi lavoratori non c è un limite: non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell aria espirata) perché non è vietato bere troppo, è vietato bere in senso assoluto durante il lavoro. E del resto, le recenti modifiche al Codice della Strada hanno introdotto il limite zero, oltreché per i neopatentati, anche per i conducenti professionali. Se un lavoratore viene riscontrato positivo all alcol test, non significa necessariamente che sia alcodipendente (condizione per la verità abbastanza rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l alcol rendendo negativo un successivo test. Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sé o per gli altri, ne più ne meno come farebbe (e deve fare) in qualsiasi caso un lavoratore, anche per un normale malessere indipendente dall uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti. Ciò è espressamente previsto dall art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico. Sanzioni aggiuntive Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01 (multa da 516 a Euro), per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D.Lgs.vo 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fio ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e sanzioni disciplinari. Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione prevista dalla legge 125/01 è la stessa. Ma per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto, o non vigili sul rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal lavoratore stesso. Un problema molto complesso Il problema dell alcoldipendenza è molto più complesso. Intanto, come ho già ricordato, non è detto che chi risulti positivo all etilometro sia un alcodipendente: anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone che semplicemente hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici (basta anche un caffè corretto) contravvenendo tuttavia al divieto. Al contrario, non è detto che una persona negativa al test non sia alcoldipendente: i lavoratori alcoldipendenti infatti, quando sanno che c è la visita del medico competente, si presentano normalmente sobri.
3 Difficilmente tuttavia potranno nascondere al Medico Competente esperto, se presenti, i segni fisici e comportamentali caratteristici della condizioni, quali ad esempio: viso arrossato, sovrappeso o magrezza esagerata, torpore della reazione pupillare alla luce, sudorazione profusa, tremori muscolari marcati dei piccoli muscoli delle dita, del volto, delle palpebre e della lingua, stanchezza e dolori muscolari, diarrea, insonnia, vertigini, orinazione frequente, lingua secca, tremante, con bordi irregolari, fratture costali, malattie polmonari, pressione arteriosa labile con innalzamento, sensibilità cutanea aumento della temperatura corporea. Tali segni e sintomi andranno poi supportati da ulteriori informazioni desumibili da esami ematici, internistici e neurologici. Peraltro, mentre esiste un test che ci dice se una persona ha bevuto alcol di recente (appunto l etilometria) non esiste un unico test rivelatore con certezza di alcoldipendenza. La diagnosi di alcoldipendenza, come abbiamo visto, si fonda su un ampio complesso di elementi anamnestici, clinici e chimico-clinici. Inoltre ancora la Commissione tecnica deputata non ha ancora emanato le direttive per l accertamento in sede di sorveglianza sanitaria, dello stato di alcoldipendenza. Il ruolo delle Regioni Alcune regioni, tra cui l Emilia Romagna, hanno emanato indicazioni e suggerimenti in tal senso, ma la realtà è che allo stato attuale (2011) il cosiddetto ordinamento è tutt altro univoco, ed in realtà non è ancora del tutto chiaro per quali lavoratori sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria: l elenco delle mansioni di cui alla Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, infatti, non è l elenco delle mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma l elenco delle mansioni in cui è vietata assunzione e la somministrazione di alcol. La situazione, come vedremo, è invece completamente diversa per le sostanze stupefacenti e psicotrope. La pubblicazione, nel 2006, dell elenco delle mansioni per cui vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche ha consentito di attivare i controlli e ha favorito un minor consumo di alcol nelle mansioni a rischio per sé e per gli altri, anche grazie alla esclusione della distribuzione e vendita delle bevande alcoliche nei bar e nelle mense aziendali anche se su questo punto registriamo ancora ritardi e tentennamenti, non tanto nelle aziende private ma anche, purtroppo in alcune aziende pubbliche comprese quelle sanitarie: ancora si trovano bar all interno degli ospedali in cui si rendono liberamente alcolici e superalcolici! Come ho detto, stiamo tutti aspettando l emanazione da parte della Commissione Nazionale preposta di indicazioni, valide ed univoche su tutto il territorio nazionale, per l accertamento della alcoldipendenza nel corso della normale sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici Competenti Aziendali. Aggiornamento Gennaio 2014: al momento attuale le regioni Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana hanno adottato delibere di giunta regionale che attivano la sorveglianza sanitaria ex art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 per le stesse mansioni comprese nella lista emanata nel 2006 relativa alla legge 125/01. Nelle suddette regioni, pertanto, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.
4 Linee di indirizzo della regione toscana [11/01/2014] Le linee di indirizzo della Regione Toscana per l accertamento dell alcoldipendenza nei lavoratori addetti alle mansioni a rischio. Con delibera n del 9 dicembre 2013 (pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013) anche la Regione Toscana, dopo il Piemonte, ha emanato linee di indirizzo per l applicazione dell art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/08 sull accertamento dello stato di alcoldipendenza nelle lavorazioni a rischio. Pertanto oggi anche in Toscana, così come in Piemonte, Puglia e Friuli Venezia Giulia, che hanno a suo tempo adottato specifici atti deliberativi, vi sono i presupposti legislativi prescritti dall art.41 comma 4 ( nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento ) per effettuare la sorveglianza sanitaria per l alcoldipendenza. Le linee di indirizzo della Regione Toscana considerano operativamente come un unicum sia la legislazione relativa al divieto di consumo e somministrazione di alcol per le mansioni individuate a rischio di terzi (Legge 125/01) che la sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08, relativa all accertamento dello stato di alcoldipendenza. In particolare, le mansioni a rischio sulle quali effettuare la sorveglianza sanitaria per l accertamento della assenza di alcoldipendenza sono tutte quelle comprese nell allegato I della Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, senza alcuna distinzione. Ciò si deduce dal testo della delibera in cui si afferma: Ritenuto pertanto opportuno approvare il documento allegato, allegato A) al presente atto parte integrante e sostanziale, al fine di: proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l effetto di alcol; consentire ai competenti servizi delle Aziende USL del territorio toscano ed ai Medici competenti l applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui all allegato 1 dell Atto di Intesa tra la Conferenza Stato-Regioni approvato il 16 marzo 2006; Il che comporta, nella Regione Toscana, l obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria anche per categorie finora generalmente esenti, come ad esempio gli insegnanti. Obblighi del Datore di Lavoro La delibera, con il documento procedurale allegato, prevede innanzitutto che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, effettui la valutazione del rischio legato all assunzione di alcol, ed elabori proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell ambito delle attività di informazione e formazione.
5 In particolare la valutazione dei rischi deve: a) individuare l esistenza nell azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo; b) individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza; c) definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione sia all interno dell azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all interno dell area dell azienda, compresi i distributori automatici; d) definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro; e) provvedere all informazione di tutti i lavoratori f) provvedere alla formazione dei lavoratori ricompresi nell elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance. I contenuti minimi della formazione dovranno essere: 1) effetti acuti dell alcol sulla performance ad alcolemie crescenti; 2) effetti cronici dell alcol sulla performance e sulla salute; 3) interazioni dell alcol con sostanze eventualmente presenti nel ciclo produttivo; 4) interazioni dell alcol con farmaci; 5) normativa specifica alcol-lavoro e riflessi sulla sorveglianza sanitaria; 6) chiarimenti sulla estensione del divieto di assunzione di alcolici anche ai periodi antecedenti l ingresso al lavoro; 7) modalità di esecuzione di test con etilometro; 8) esplicitazione del protocollo sanitario; 9) esplicitazione dei provvedimenti aziendali in caso di positività dei lavoratori a test con etilometro ed in caso di periodo di osservazione/valutazione presso il CCA (Centri di Consulenza Akcologica). Obblighi del Medico Competente Da parte sua il Medico Competente dovrà istituire un protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni. Tale protocollo deve prevedere: a)la valutazione delle alcolemia mediante etilometro; b) la valutazione sanitaria di primo livello. a) Valutazione delle alcolemia mediante etilometro. Deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze aziendali e dei criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test
6 alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero grammi di alcol per litro di sangue. Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol. Gli etilometri utilizzati potranno essere sia di tipo omologato a raggi infrarossi, sia si tipo non omologato con sensore elettrochimico. In ogni caso gli etilometri utilizzati devono riportare il CE Medicale in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42). In caso di positività, o di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il medico competente avvisa il datore di lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso. b) Sorveglianza Sanitaria Dovrà comprendere in ogni caso: anamnesi specifica, visita medica, colloquio clinico orientato ad identificare problemi e patologie alcol correlate acute e croniche; prelievo ematico almeno per: MCV, AST, ALT, GT, Trigliceridi. Dovrà infine essere effettuato l AUDIT-C ovvero l AUDIT test. Si noti che fra i parametri ematici di base non è prevista la determinazione della CDT. Qualora sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria di primo livello il medico competente individui lavoratori con consumo di alcol a rischio o dannoso secondo la classificazione ICD-10 dovrà svolgere azioni di counselling e brief intervention, ed eventuale ravvicinamento della periodicità delle visite mediche; inoltre: controlli con etilometro a sorpresa, eventuale collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG) ed altre figure specialistiche previa acquisizione di consenso informato. In caso di sospetta alcol dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA (Centro di Consulenza Alcologica) per la valutazione di 2 livello, e può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa alla mansione specifica. Il CCA adotterà un percorso diagnostico e terapeutico specifico finalizzato alla remissione dalla dipendenza, specificato nel documento allegato alla deliberazione. Solo in presenza di dipendenza in remissione certificata dal CCA, da almeno tre mesi (anche con l utilizzo di disulfiram e/o la frequenza di gruppi di Auto Aiuto comporta, il medico competente, potrà emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica per non oltre tre mesi con successiva rivalutazione da parte del medico competente stesso in base alla relazione dell équipe alcologica curante. Il monitoraggio da parte dell équipe alcologica continuerà fino al raggiungimento della remissione completa protratta di 12 mesi. Se in tale periodo vi è ricaduta nell utilizzo di alcolici, ovvero non aderenza al programma, il medico dell équipe alcologica lo comunica in forma scritta al medico competente. I costi degli accertamenti effettuati dal CCA sono a totale carico del Datore di Lavoro.
7 Si veda anche, su questo blog: Alcol e lavoro: obblighi di datori di lavoro, lavoratori, sorveglianza sanitaria, test alcolimetrici, limiti di dose. autore: Graziano Frigeri I controlli alcolimetrici, finalizzati all accertamento del divieto di bere alcolici (legge 125/01) possono essere effettuati dal Medico Competente o dai Medici delle ASL. In nessun caso un Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08) può disporre controlli alcolimetrici o controlli sanitari in genere. I controlli riguardano non tutto il personale del comparto scuola ma solo il personale insegnante, per il quale vige il divieto di bere alcolici. Gli altri (amministrativi, collaboratori) non sono soggetti al divieto, e quindi nemmeno ai controlli. I lavoratori di imprese appaltatrici o i lavoratori in somministrazione sono compresi nella normativa? Sì, se sono addetti a mansioni rientranti nell allegato. In particolare, i lavoratori in somministrazione dovranno ricevere la formazione specifica ed essere sottoposti ad accertamenti a cura del Medico Competente della ditta utilizzatrice, mentre i lavoratori di imprese appaltatrici da parte del Medico Competente della cooperativa stessa. Comunque, è opportuno che il datore di lavoro della ditta appaltatrice si assicuri che la ditta che ha accettato l appalto abbia adempiuto agli obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione sulla normativa specifica.
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