Il ruolo del Medico Competente nella lotta all assunzione di sostanze da abuso : l art dall ordinamento A. Brancia

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1 Il ruolo del Medico Competente nella lotta all assunzione di sostanze da abuso : l art dall ordinamento A. Brancia del D.Lgs. 81/08 nella luce delle condizioni previste La figura del medico competente nella storia legislativa italiana passa dal medico competente di cui all art. 34 del D.P.R. 303/56 al medico competente di cui all art. 2 1,h) del D.Lgs. 81/08: mentre il primo poteva essere genericamente competente, l ultimo deve essere specificamente competente, tanto specificamente da finire con lo scantonare anche in competenze specifiche di altre branche specialistiche, se non addirittura di altre professionalità. È indispensabile, innanzi tutto, leggere integralmente e con attenzione il quarto comma dell articolo 41: 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Passiamo quindi ad analizzare quali siano questi casi e condizioni previste dall ordinamento, ma prima di tutto esaminiamo cosa si intende per dipendenza: Con il termine "dipendenza" si definisce "uno stato, psichico e talvolta anche fisico, derivante dall'interazione tra un organismo vivente e una droga, caratterizzato da risposte comportamentali e da altre risposte, che sempre comprendono una compulsione ad assumere tale droga in modo continuo o periodico (dipendenza psicologica) allo scopo di sperimentare i suoi effetti fisici e, talvolta, per evitare il malessere dovuto alla sua assenza (dipendenza fisica e sindrome da astinenza). La tolleranza può essere o non essere presente (per tolleranza si intende il modo in cui di solito l'organismo vivente si adatta alla presenza ripetuta di una droga, per cui dosi maggiori di quella droga sono richieste per riprodurre i suoi effetti originari o effetti simili). Una persona può essere dipendente da una o più droghe". (Cfr. rganizzazione Mondiale della Sanità -1969). rbene, nella nostra legislazione, l assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e l alcol dipendenza risultano normativamente separate. Come noto, l assunzione delle prime e la lotta alla stessa è regolamentata dal D.P.R. 309/90 e s.m.i, mentre la prevenzione e lotta all alcol dipendenza, detta comunemente alcolismo, è regolamentata dalla L. 125/01.

2 C è innanzi tutto da notare che mentre il commercio di sostanze psicotrope e stupefacenti è proibito al di fuori di sorveglianza medica (con la sola eccezione della nicotina), l alcol è liberamente in commercio, ed anzi i prodotti alimentari alcolici, in particolare i vini, rappresentano uno dei punti di forza della nostra economia e sono tra i simboli mondiali del made in Italy. Peraltro, sia il D.P.R. 309/90 che la L.125/01 riconoscono ex tunc la possibilità, effettiva e reale, che soggetti sotto l effetto di sostanze che ne alterino la piena coscienza costituiscano potenziale fonte di pericolo per i terzi, ed il Legislatore vede nella prevenzione di tali accadimenti un precipuo compito sociale, attribuendo al Sistema Sanitario Nazionale il diritto/dovere già dell accertamento delle condizioni sanitarie di dipendenza, e ciò nell art. 125 del D.P.R. 309: Art Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 1.Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro é tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro é punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Nonché nell art. 15 della L.125/01: Art (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza

3 negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. Vediamo già dalle sanzioni per il Datore di Lavoro, anche senza voler tenere conto della differenza del potere d acquisto verificatasi tra il 1990 ed il 2001, che il Legislatore attribuisce all alcool dipendenza un simbolico valore di 1/10 rispetto a quello delle tossicodipendenze da sostanze psicotrope. Ma ciò che lascia davvero perplessi è che nei primi commi di entrambi gli articoli sopra riportati si segnala l opportunità di tutela della salute dei terzi per attività lavorative da non potersi disimpegnare sotto l effetto di alcool e/o sostanze psicotrope stupefacenti, ma quando questo è stato (dopo appena 17 anni per le droghe e dopo soli 5 anni per l alcool) preso finalmente in considerazione dalla Conferenza Stato-Regioni ebbene, le attività lavorative non solo le stesse, come si chiarisce nella tabella seguente: ALLEGAT I PRVV. CU 16 MARZ 2006 (alcool) 1) Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); ALLEGAT I PRVV. CU 30 TTBRE 2007 (droghe) 1) Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con

4 g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

5 alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Volendo ragionare con i paraocchi giuridici, si direbbe che ad avviso della Conferenza Stato-Regioni un manutentore di ascensori non può essere alcol dipendente ma eroinomane sì, che un infermiere non possa bere ma saccheggiare le riserve di psicofarmaci ad uso personale sì (fatto salvo l aver distratto dei beni aziendali dal loro destino), o meglio ancora che l ambulanziere (pat. B) non debba essere dedito all alcool ma alla cocaina, per esempio, sì Già queste prime evidenze dovrebbero essere esemplificative della incoerenza comportamentale della Conferenza Stato-Regioni; né può valere, scientificamente

6 parlando, appellarsi al fatto che c erano persone diverse : da un rganismo Pubblico ci si aspetta che emani provvedimenti con un senso logico, e francamente comparando queste tabelle non si riesce a vederci alcuna logica. È inoltre senza meno il caso di sottolineare che il D.Lgs. 81/08 art se da un lato parla di alcool dipendenza, dall altro parla tout court di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti : ciò sembra configurare non già una forma di lotta alle dipendenze da abuso, quanto piuttosto un istituto punitivo surrettizio ed indiretto anche per l assunzione occasionale di sostanze psicotrope. In questo caso, l invocata tutela dei terzi dalla pericolosità sociale non ha più motivazione, e il ruolo del Medico Competente diventa del tutto assimilabile a quello di un agente di Pubblica Sicurezza, o della Guardia di Finanza ed altre Istituzioni deputate alla pubblica incolumità; anzi, maggiormente punitivo dacché la vigente normativa in materia di detenzione di sostanze stupefacenti Senza entrare ulteriormente nel merito dell incongruenza tecnico-scientifica delle due tabelle, esaminiamo piuttosto la figura del Medico Competente nella fase dell accertamento di assenza delle condizioni di Innanzi tutto, partiamo dall indice dell Allegato A del cit. Protocollo ddatato 18 settembre 2008, dove si legge ben chiaro che al Medico Competente spettano procedure accertative di primo livello : così come altrettanto chiaramente si parla di procedure di laboratorio per l effettuazione di accertamenti tossico-analitici di primo livello. Dunque, è palese che l accertamento tossico analitico non è attribuibile al medico. Tuttavia, nel testo del dispositivo in parola, al punto n.3 delle procedure accertative di primo livello leggiamo: 3. L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potrà essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta del campione

7 contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Come dovrebbe essere evidente, l utilizzo dei c.d. metodi analitici di screening basati su tecniche immunochimiche rapide è da considerarsi di défault alternativo ad un test tossicologico-analitico: già questo dovrebbe bastare ad evitare di adottare questi screening, anche perché la ns. legislazione non ammette la medicina alternativa se non praticata comunque da un soggetto abilitato ad esercitare la professione di medico, non vi è motivo per cui possa ritenere valida un analisi alternativa praticata da soggetto per di più non abilitato all esecuzione di analisi. D altronde, i motivi di indicare come alternativa questi Test Rapidi di Screening sono forse da ricercarsi nella consuetudine ospedaliera di farvi ricorso quando ci si trova con pazienti in stato di incoscienza e sintomi tali da far ipotizzare uno stato di intossicazione acuta: durante un soccorso di urgenza è indispensabile poter avere un idea immediata della classe di sostanze che ha provocato il malore, al fine di dare immediatamente corso ad adeguata terapia farmacologica antidotica. In questi casi sono infatti privilegiati i test multirisposta. Ben diversa è invece la circostanza in cui si trova ad intervenire il MC: il paziente è vigile, cosciente, ed anche in linea di massima in buona salute, altrimenti non sarebbe in servizio, non bisogna attuare alcuna terapia farmacologica d urgenza e la valenza del risultato non è un più o un meno di medicine, bensì un sì o un no al mantenimento della propria situazione lavorativa. E se è del tutto condivisibile la lotta alle dipendenze da sostanze da abuso quanto all alcool, non si può affidare una simile valenza a test (non analisi, test: che è cosa diversa) che hanno infinite possibilità di falsi positivi. Per poter comprendere appieno la relativa inaffidabilità di questi test nell accertamento dell assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, occorre conoscerne il principio scientifico. I Test Rapidi sono fondati sull applicazione estemporanea del principio immunochimico di reazione tra un antigene, o meglio aptene nel ns. caso specifico, con un anticorpo specifico. In realtà, tutti i test immunochimici presentano possibilità di reazioni crociate positive, in quanto il principio delle reazioni

8 immunochimiche è del tipo chiave-serratura che in biologia è caratteristico di tutte le reazioni enzimatiche, oltre che di quelle immunitarie, e che fu ipotizzato da Hermann Emil Fischer sin dal 1894: Figura 1: affinità sterica secondo il quale un affinità sterica abbinata ad un affinità di tipo chimico del sito attivo rispetto al substrato porta alla formazione di un complesso biochimico diverso dalle due precedenti unità. Se nelle normali reazioni enzimatiche il substrato ad opera dell enzima dà origine al prodotto di reazione + eventuale radicale residuo, le reazioni immunochimiche portano alla formazione di un complesso che funge a propria volta da substrato ad un principio attivo (reagente colorimetrico) con cui sviluppa una colorazione visibile. Un esempio assai comune, ed attendibile, di Test Immunochimico Rapido è quello commercializzato per i Test di Gravidanza, dove su uno strato di gel viene deposta una quantità definita di anticorpi anti β-hcg strettamente adiacenti ad una quantità nota di β-hcg, e più distante è deposta una certa quantità di soli anticorpi; quando sullo strato si depone una goccia di urine, con la migrazione diffusiva nel cosiddetto controllo si ha la complessazione predeterminata, e in caso di gravidanza, dunque con presenza di β-hcg nelle urine, le stesse si legano immunochimicamente allo strato di anticorpi lasciato libero formando la cosiddetta reazione positiva. Pure, questo tipo di test non è certo utilizzabile per il monitoraggio della gravidanza, essendo puramente qualitativo, tanto da risultare positivo anche in soggetti di sesso maschile con neoplasie maligne del testicolo e

9 occasionalmente anche della prostata; in casi simili, diagnosi differenziale facile: legata al sesso Mentre per le molecole complesse, quali ad esempio le gonadotropine che sono ormoni glicoproteici ad alto peso molecolare, è ragionevole riuscire ad ottenere in biosintesi degli anticorpi assai specifici, in quanto anch essi avranno una massa piuttosto imponente, per molecole singole e di piccole dimensioni la c.d. specificità è legata al più ad una porzione di molecola. Vediamo quindi come sono queste molecole che tanto ci interessano: N N H H H H H H 3 CC H CCH 3 Morfina Eroina Come si vede, cono praticamente uguali, tranne le due codine acetiliche: infatti, l eroina ha nome chimico diacetilmorfina, non sarà mica un caso!. Bene, ora guardiamo da vicino la codeina: Codeina anche se rispetto alla morfina abbiamo solo una dimetilazione (2 gruppi -CH 3 ), la codeina è assai più tossica di entrambe le sorelle ma in compenso ha un eccezionale effetto tossifugo, in dosi minime o appunto farmacologiche. È evidente che qualunque cosa leghi o complessi una qualunque delle 3 molecole, legherà per affinità/simpatia anche le altre: sono alcaloidi fenantrenici, ossia hanno il nucleo poliaromatico-base del fenantrene

10 Tra i principi farmacologici a maggiore diffusione suscettibili di produrre reazione crociata falso-positiva per gli oppiacei e/o i loro metaboliti c è anche il destromorfano. Ma ancora, passiamo alle droghe non oppiacee, per esempio la cocaina: e vediamo a cosa altro assomiglia, con cosa d altro si può confondere, che reazione crociata indesiderata può provocare, con quali altre molecole un povero anticorpo ignorante può confonderla: vedremo che non c è che l imbarazzo della scelta! H 3 C N H H 3 C N H H H Scopolamina l-ioscina Tutti questi sono alcaloidi cosiddetti tropanici, in cui il nucleo aromatico N- sostituito non è posto sul medesimo piano ma ha un andamento a onda, e sono di derivazione purinica; altri esempi? Le Xantine! Caffeina Teofillina Teobromina (cacao) Però queste sono non illecite

11 Alcuni farmaci da banco o comunemente usati come antidolorifici hanno come principi attivi derivati tropanici: il Buscopan è a base di N-butilbromuro di joscina, la Antispasmina Colica è a base di atropina: non v è alcun dubbio che l assunzione di questi farmaci possa causare indesiderabili falsi positivi per gli oppiacei e/o loro metaboliti, così come le xantine, che sono a tutti gli effetti degli alcaloidi, ed in particolare la caffeina produce una vera e propria dipendenza, con relativa sindrome da astinenza. Proseguiamo la nostra carrellata di sostanze psicoattive e di molecole sorelle, facendo una carrellata di principi psicoattivi farmacologici: il nucleo delle benzodiazepine qui a seguito raffigurato vede una base diazepinica (anello a 7 vertici con 2 N) legata ad un ulteriore anello benzenico, donde il nome. Con la lettera R sono indicati i punti di possibile modifica della molecola, i cui effetti farmacologici sono strettamente legati proprio ai gruppi di sostituzione, dando tempi di emivita (e dunque di permanenza nell organismo) variabili da oltre 2-3 ore sino a 48 ore; ricordiamo che emivita significa il tempo in cui la quantità attiva presente si dimezza, il che significa che diminuisce con andamento lentamente iperbolico: ,5-6,2-3,1-1,6-0,8-0,4 Senza dubbio, le diazepine rientrano tra le sostanze ad attività psicotropa, e di norma devono essere assunte dietro prescrizione e sotto controllo medico, tuttavia molti derivati diazepinici sono componenti aggiuntivi di altri principi antinfiammatori, specialmente nei cosiddetti antinfluenzali veloci, dove la maggiore attività farmacologica è in genere sviluppata da principi decongestionanti come la pseudo efedrina; l efedrina, che ha una struttura assai simile alle anfetamine, è prescritta frequentemente per l asma allergico: Efedrina Anfetamina

12 Altri antistaminici riportano in letteratura reazioni crociate falso-positive per il metadone, come evidente e prevedibile già solo affiancando le relative formule: Difenidramina Ciò che dà molto da pensare ed anzi riflettere, biochimicamente parlando, è che tutte queste molecole psicoattive hanno un origine comune, naturalissima, quasi ovvia verrebbe da dire: l aminoacido tirosina. Infatti, la tirosina è commercializzata persino come prodotto coadiuvante nelle diete ma anche preparatorio all abbronzatura (!), in quanto una sua assunzione massiccia provoca a cascata un aumento di tutti i suoi metaboliti, ivi comprese norepinefrina e adrenalina. Tra gli alimenti più naturalmente ricchi di tirosina ricordiamo i formaggi cagliati freschi, come la mozzarella. Un ultimo sguardo ai cannabinoidi, che pur essendo tra le sostanze illecite di cui è considerata non punibile la detenzione sino a 500 mg di principio attivo (pare equivalenti a circa 5 gr. di resina di marijuana) contro i 750 mg di cocaina, hanno una soglia di cut-off per la positività di screening di soli 50 ng/ml a fronte dei 300 ng/ml considerati come positivi per la cocaina. 9-THC Come si può notare, ci troviamo nuovamente di fronte ad un nucleo fenantrenico, ma a differenza degli oppiacei non è N-sostituito. Sono stati descritti numerosi casi di reazione crociata ai Test da Screening con l ibuprofene e il naprossene, altri farmaci antinfiammatori di largo consumo:

13 Ibuprofene paracetamolo che fanno parte dell ampia categoria dei FANS arilpropionici; analogamente, il paracetamolo manifesta reazioni crociate per anfetamine e derivati anfetaminici. In conclusione, i Test Rapidi di Screening possono assai facilmente dare dei risultati falso-positivi, anche perché nel caso di reazioni crociate con prodotti farmaceutici (quando addirittura non alimentari) le stesse sono in realtà attribuibili più ai loro metaboliti che non alle sostanze in sé. Sarebbe dunque opportuno che prima di procedere all eventuale esecuzione del test di screening il Medico procedesse ad un accuratissima ricerca anamnestica prossima sull assunzione di medicinali, soprattutto quelli da banco che non vengono percepiti dal grosso pubblico come medicinali ma più banalmente come gocce o pillole per il mal di testa o per il mal di pancia.

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