Tribunale di Brindisi. Sezione Penale

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1 Tribunale di Brindisi Sezione Penale In fatto ed in diritto.veniva tratto a giudizio da questo Tribunale a seguito di giudizio immediato (e opposizione al decreto penale di condanna)emesso dal GIP presso il Tribunale di Brindisi in data Il il Tribunale, accertata la regolare costituzione delle parti, dichiarava l apertura del dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova richiesti dal P.M. e dalla difesa dell imputato. Le udienze del , del , del e del non venivano celebrate per l assenza dei testi.(22.05), per il contemporaneo impegno del giudicante in udienza collegiale (25.09 e 15.01) e per l adesione del difensore dell imputato all astensione dalle attività di udienza proclamata dall Organismo Unitario dell Avvocatura ( ). Il , infine, dopo aver disposto la regressione del procedimento alla fase precedente l apertura del dibattimento per modifica del giudice procedente, il tribunale procedeva all ascolto del teste.e all esame dell imputato, e all esito, invitate le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, decideva come da separato verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE A è contestato il reato previsto dall art. 187 comma 8 codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi all esame biologico finalizzato ad accertare l eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato alla guida del veicolo Kia Picanto tg Ritiene questo Giudice che conformemente alla richiesta formulata da P.M. e dal difensore dell imputato, il.debba essere mandato assolto dal reato contestato, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dalle parti, e in particolare perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tale valutazione discende da una lettura sistematica e letterale dell art. 187 co 8 c.d.s. contestato all odierno imputato, e dall analisi dell evoluzione normativa stratificatasi nel corso degli ultimi anni in materia di rifiuto di sottoposizione ad alcool-test o ad esami biologici finalizzati ad accertare l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;elementi che inducono a ritenere il rinvio operato dall art. 187 co 8 c.d.s. alle sanzioni (penali) previste dall art. 186 co. 7 c.d.s., inidoneo a superare la scelta del Legislatore del 2007 di depenalizzare la fattispecie de qua, nonostante l intervento legislativo operato con il D.L. 92/2008.

2 L art. 187 co 8 citato, prevede una clausola di riserva - salvo che il fatto costituisca reato - dalla cui è possibile intravedere un primo sintomo della irrilevanza penale della condotta contestata all odierno imputato, fondato sull interpretazione letterale della norma. Tale sintomo trova una prima formidabile conferma, nel confronto con l analoga condotta tipizzata dall art. 186 co 7 c.d.s., la cui clausola di riserva, differentemente da quella testè citata, recita salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiaramente finalizzata a stigmatizzare non l irrilevanza penale del rifiuto, ma a dirimere l eventuale concorso tra fattispecie incriminatrici, con la prevalenza di quella (concorrente) più grave. Da un punto di vista puramente letterale, pertanto, la clausola di riserva prevista dall art. 187 co 8 c.d.s. depone chiaramente in termini di irrilevanza penale della condotta di chi rifiuti di sottoporsi ad esami volti ad accertare la precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ulteriori elementi di rilievo per l interpretazione della fattispecie nei termini anzidetti, emergono dalla storia della fattispecie stessa, descritta dagli interventi legislativi del 2003, del 2007 e del Il Decreto legge 151/2003 (convertito con modificazioni con legge n. 214/2003) introdusse per la prima volta nell ordinamento la fattispecie penale di rifiuto di sottoposizione ad accertamenti volti a misurare il tasso alcool emico (art. 186 co 7 c.d.s.) e ad appurare l eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 co 8 c.d.s.) da parte di chi veniva controllato alla guida di un veicolo; la norma tipizzava un reato omissivo proprio e prevedeva espressamente, la sua residualità e, sostanzialmente, la sua recessività, nel caso in cui il fatto fosse sanzionato da altra e più grave fattispecie incriminatrice in applicazione del disposto previsto dall art. 15 (ultima parte) c.p. ( in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 2,3 0 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all art. 186, comma 2 ). Il Decreto Legge 117/2007 (convertito con modifiche dalla Legge n. 160/2007) depenalizzò sia la condotta di rifiuto di sottoposizione ad esami alcoolemici, sia la condotta di rifiuto di sottoposizione ad esami biologici finalizzati all accertamento dell assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo al riguardo una sanzione amministrativa, e sostituendo l inciso salvo che il fatto costituisca più grave reato con salvo che il fatto costituisca reato in entrambe le norme previste dagli art. 186 co 7 e 187 co 8 c.d.s. A distanza di un anno, con il Decreto Legge n. 92/2008 (convertito con legge n. 125/2008), il Legislatore modificò ulteriormente il sistema normativo, riesumando espressamente la rilevanza penale del rifiuto di sottoposizione ad esami alcoolemici con la previsione della sanzione penale

3 prevista dall art. 186 co 7 c.d.s., e la reintroduzione della clausola di riserva (precedentemente prevista dal D.L. 151/2003): salvo che il fatto costituisca più grave reato ; il decreto legge citato, tuttavia, non introdusse alcuna modifica all art. 187 co. 8 c.d.s., lasciando invariato il rinvio all art. 186 co. 8 c.d.s. precedentemente previsto (con riferimento agli aspetti sanzionatori della violazione del precetto) e non modificando l inciso depenalizzante : salvo che il fatto costituisca reato. La peculiare evoluzione normativa citata, ad avviso del giudicante, offre ulteriore conferma dell irrilevanza penale della condotta contestata al.., avvisata, come detto, dal tenore letterale dell inciso previsto nella parte iniziale dell art. 187 co 8 c.d.s., espressamente inserito nel 2007 e mai formalmente modificato, nonostante l intervento del Legislatore del 2008 e l espressa modifica dell analoga clausola inserita nell art. 186 co. 7 c.d.s. Gli elementi suesposti, offrono un opzione esegetica stringente, apparendo più coerente con i principi di legalità e tassatività, immanenti al sistema penale costituzionale, interpretare il rinvio previsto dall art. 187 co 8 c.d.s. come statico e non recettizio, ed il richiamo alle sanzioni previste dall art. 186 co 7 c.d.s., cristallizzatosi definitivamente (salve ulteriori modifiche legislative) con il sistema sanzionatorio introdotto ( e modificato) dal Legislatore del Questo giudicante non intende, ovviamente, negare l esistenza in materia di un difetto di coordinamento tra le analoghe fattispecie previste dagli artt. 186 co 7 e 187 co 8, difetto causato, con ogni evidenza, dall intermittente susseguirsi di norme a contenuto sanzionatorio di natura penale ed amministrativa, dal contestuale e non sempre univoco utilizzo di clausole di riserva a contenuto depenalizzatorio e derogatorio (del principio di specialità previsto dall art. 15 c.p.), e dall utilizzo della tecnica di rinvio quod poenam a sanzioni previste da fattispecie analoghe, senza la correlativa e necessaria modifica del precetto, la cui violazione si intende appunto, punire con la sanzione richiamata. Ciò che, però, questo giudicante ritiene non ammissibile, è imputare le conseguenze di tale difetto sull agente, apparendo più rispondente al principio di legalità e sufficiente determinatezza, un interpretazione della fattispecie contestata che dia prevalenza agli aspetti descrittivi del precetto, disvelati dalla clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato, rispetto a quelli più propriamente sanzionatori, offerti dalla sanzione (penale) rinviata, e ritenendo quindi, la condotta di rifiuto di sottoposizione ad esami volti ad accertare l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevista dall art. 187 co 8 c.d.s. penalmente irrilevante. Per tali motivi..deve essere mandato assolto dal reato contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

4 PQM Il Tribunale, visto l art. 530 cp.p. Assolve.in ordine al reato contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Brindisi, 30 aprile 2013 Il Giudice Dott. Vittorio Testi

5 NOTA A SENTENZA di Lucia De Nitto* MASSIMA: Il rifiuto di sottoporsi all esame biologico finalizzato ad accertare la guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall uso di sostanze stupefacenti, di cui all art. 187 comma 8 c.d.s., non costituisce reato perché il fatto non è previsto come tale dalla legge. (Sent.Trib.di Brindisi, Sez. Penale, del , Dott. Vittorio Testi) La recente sentenza emessa dal magistrato del Tribunale di Brindisi offre l occasione per spendere delle considerazioni sulla fattispecie legislativa prevista dall art. 187 c.d.s., con particolare riguardo al rilievo penale che assume la condotta di chi, sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica, si rifiuti di sottoporsi all esame biologico finalizzato ad accertare la possibile correlazione tra la condizione di alterazione del conducente e l eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Dalla lettura della norma si evince l obbligo di sottoposizione agli accertamenti biologici idonei ad accertare la causa dello stato di alterazione, obbligo che deve però essere motivato; il 2 comma dell art. 187 c.d.s. pertanto prevede che le autorità di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di poter acquisire elementi utili per motivare detto obbligo. Sul punto appare opportuno precisare che la Suprema Corte si è più volte pronunciata nel senso che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti, la verifica relativa allo stato di alterazione del conducente dell auto non può basarsi sull'osservazione empirica dell'organo accertatore che, se ammessa nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è del tutto inidonea al riconoscimento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti. Ne discende che in presenza di comportamenti all'uopo sintomatici, gli accertatori hanno solo la facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie pubbliche, per l'effettuazione degli esami tossicologici. 1 1 Cass. IV Sez., sent. n del Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall art. 187 comma 2 c.d.s. attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di alterazione sulla base del comportamento dell imputato descritto da parte dell agente di polizia intervenuto e dell accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso. Conf. Cass. IV Sez., sent. n del ; Cass. IV Sez. n del ; Cass. IV Sez., sent.n del

6 La stessa Corte ha altresì posto l accento sull importanza e la necessità della prova della correlazione tra l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e l alterazione psicofisica, a differenza dell accertamento della guida sotto l effetto di sostanze alcoliche, in cui vige una sorta di presunzione dell infrazione in presenza di una prova sintomatica dell ebbrezza e del superamento di uno dei tassi alcolemici. 2 Protagonista della sentenza in commento è però il comma 8 dell art. 187 c.d.s., dedicato all ipotesi del rifiuto di sottoporsi all accertamento in questione, rinviando per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, mediante la previsione della clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato, alle sanzioni previste dall art. 186 comma 7 c.d.s. Il magistrato del Tribunale di Brindisi si è trovato a pronunciarsi proprio circa la responsabilità penale del conducente di un veicolo rifiutatosi di sottoporsi all esame biologico finalizzato ad accertare l assunzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato fermato in stato di alterazione psico-fisica. Il Giudicante ha ritenuto di assolvere l imputato dal predetto reato ai sensi dell art. 530 c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Giudice investito della decisione è giunto ad una tale conclusione tramite una lettura sistematica e letterale del comma 8 dell art. 187 c.d.s. e ad un accurata analisi comparativa delle due norme sopra richiamate (artt. 186 e 187 c.d.s.). Secondo il magistrato brindisino, un primo elemento sintomatico dal quale è possibile dedurre l irrilevanza penale della condotta in oggetto è rappresentato dall inserimento nella parte iniziale dell 8 comma dell art. 187 della clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato. Ulteriore conferma di tale interpretazione secondo l odierno giudicante deriverebbe dal confronto tra gli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8. Il primo contiene la clausola salvo che il fatto costituisca più grave reato, a differenza del secondo salvo che il fatto costituisca reato. Questa differenza di formulazione secondo l autore della sentenza in commento è stata una chiara scelta del legislatore, che con la prima norma ha inteso dirimere l eventuale concorso tra fattispecie incriminatrici, con la prevalenza di quella concorrente più grave; con la clausola di riserva di cui 2 Cass. IV Sez., sent. n del Ai fini del giudizio di responsabilità è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione In motivazione la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel secondo comma dell art. 186 c.d.s., per la configurabilità del reato ex art. 187 c.d.s. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica.

7 all art. 187 comma 8 c.d.s. ha voluto invece chiaramente stigmatizzare l irrilevanza penale della condotta di chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti biologici. Ma vi è di più: il Giudice dichiara altresì si essere giunto ad una tale pronuncia all esito di un accurata analisi storica-evolutiva delle due già più volte richiamate fattispecie, 186 e 187 c.d.s., protagoniste di tre interventi legislativi nel 2003, 2007 e L introduzione del reato omissivo proprio di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a misurare il tasso alcolemico (art. 186 comma 7 c.d.s.) e a verificare l assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 8 c.d.s.) del conducente di un veicolo risale al 2003, quando venne introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il d.l. 151/2003 (convertito con modificazioni con legge n. 214/2003). Il legislatore volle prevedere un reato residuale, configurabile nel caso in cui il fatto non integrasse gli estremi di una fattispecie penale più grave. Qualche anno dopo, il D.L. 117/2007 (convertito con modifiche dalla legge n. 160/2007) intervenne a depenalizzare entrambe le condotte di rifiuto mediante l introduzione di una mera sanzione amministrativa, evincibile dalla scelta di sostituire la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato con salvo che il fatto costituisca reato in entrambe le fattispecie di cui agli art. 186 comma 7 e 187 comma 8 c.d.s. Un anno dopo il legislatore intervenne nuovamente con il d.l. 92/2008 (convertito con legge 125/2008), ma questa volta la riforma riguardò solo l accertamento del tasso alcolemico, tramite la reintroduzione della clausola salvo che il fatto costituisca più grave reato e la previsione della sanzione penale prevista dal comma 7 del relativo art Il decreto in oggetto non riguardò invece alcuna riforma del comma 8 dell art. 187 c.d.s., che conservò la sua formulazione precedente, compreso l inciso depenalizzante. Alla luce di quanto premesso, il Giudicante ritiene che con l intervento normativo del 2008 il legislatore lasciò volontariamente inalterata la formulazione dell art. 187, e ciò è da ritenersi sufficiente, anche alla luce dei principi di legalità e tassatività tipici del diritto penale, per affermare l irrilevanza penale del rifiuto di cui all art. 187 comma 8 c.d.s. La conclusione alla quale approda il magistrato brindisino, sia pur condivisa dall odierna scrivente, non si può però tacere che appare in contrasto con l orientamento della Suprema Corte, che in varie occasioni ha avuto modo di pronunciarsi in favore della sussistenza del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, sostenendo che la formulazione parzialmente diversa delle clausole di

8 riserva con cui esordiscono l'art. 187 C.d.S., comma 8 e l'art. 186 C.d.S., comma 7 è dovuta ad un mero ed irrilevante difetto di coordinamento. 3 Più in particolare sempre la Quarta Sez. della Corte di Cassazione, con la sentenza n del , ha esplicitamente escluso che la previsione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati all accertamento dell assunzione di sostanze stupefacenti possa rappresentare una violazione del diritto di difesa dell imputato, ma al contrario ha ritenuto addirittura che essa costituisca quasi una garanzia. Nella predetta pronuncia si legge infatti che la previsione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari sull eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall uso di sostanze stupefacenti non impone scelte che violano il diritto di difesa, poiché il soggetto cui venga contestato l illecito ha interesse all accertamento non solo con riguardo all affermazione di responsabilità ma anche in relazione alla natura ed all entità della pena che sarà irrogata, che dipendono dalla maggiore o minore presenza di sostanza stupefacente nel sangue. Ora, nonostante il ravvisato contrasto tra la sentenza del Tribunale di Brindisi e l opinione della S.C., degna di nota appare la parte finale della sentenza in commento, con cui il Giudice fornisce una giustificazione chiara e notevolmente apprezzabile della sua decisione. Egli, pur dando atto dell esistenza nel caso di specie di un grave difetto di coordinamento tra le fattispecie di cui agli art. 186 e 187 c.d.s., derivante dalla depenalizzazione di alcune condotte e dalla reiterata sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative e dall uso del rinvio alle sanzioni previste per fattispecie analoghe, ritiene inammissibile che tali carenze legislative e difetti di coordinamento possano pregiudicare l agente, soprattutto in un ambito come il diritto penale, in cui vige il divieto dell interpretazione analogica e il principio di legalità, in virtù del quale non può parlarsi di reato se questo non è espressamente previsto dalla legge. Alla luce di ciò, ad avviso della scrivente, il magistrato ha giustamente ritenuto di valorizzare gli aspetti descrittivi del precetto disvelati dalla clausola salvo che il fatto costituisca reato piuttosto 3 Cass. IV Sez., sent. n del ;Cass. pen. Sez. IV, sent.n del L'art. 187 C.d.S. riguarda la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti e, al comma 8, prevede che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento tossicologico implica l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Tale ultima norma, afferente al parallelo rifiuto dell'esame alcolimetrico, rinvia a sua volta, quanto alla determinazione della sanzione, all'art. 186, comma 2, lett. c) che contempla le pene dell'ammenda e dell'arresto. La indicata connessione tra le normative rende chiaro che il legislatore ha voluto equiparare le diverse forme di rifiuto di esami connessi all'accertamento dello stato di alterazione; ed ha legato la sanzione alla più severa delle fattispecie connesse alla guida in stato di ubriachezza. In tale contesto normativo l'espressione evocata dal ricorrente ("salvo che il fatto costituisca reato") costituisce un semplice reliquato connesso all'imperfetta revisione del testo normativo a seguito della ripenalizzazione delle fattispecie di rifiuto. Una tale soluzione interpretativa è obbligata non solo alla luce dei richiami cui si è sopra fatto cenno; ma anche in considerazione del fatto che la soluzione proposta dal ricorrente condurrebbe all'assurdo risultato di consentire la sanzione dell'arresto per un illecito amministrativo

9 che quelli sanzionatori, ritenendo la condotta del rifiuto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l assunzione di sostanze stupefacenti, all epoca in cui detta condotta fu posta in essere, priva di rilievo penale e conseguentemente di assolvere l imputato perché il fatto non è previsto come reato dalla legge. Avv. Lucia De Nitto * Avv. del Foro di Brindisi

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