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3 Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità:

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5 RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art c.c., vede solidalmente coinvolti nella responsabilità la P.A. e i suoi dipendenti; questi ultimi solo nell ipotesi che abbiano agito con dolo o colpa grave.

6 L art c.c. stabilisce, infatti, che qualunque fatto doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso il fatto a risarcire il danno.

7 Gli artt. 2044, 2045 e 2046 c.c. esimono il soggetto agente dalla responsabilità nelle ipotesi di legittima difesa, di stato di necessità e nello stato di incapacità di intendere e di volere.

8 A differenza della responsabilità penale che è SEMPRE personale, la responsabilità civile può essere diretta o indiretta (per fatto altrui); così l art c.c. afferma la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito dei suoi dipendenti.

9 Vi sono ipotesi di responsabilità responsabilità oggettiva nelle quali il codice civile disciplina in modo più rigoroso le attività di coloro che creano rischi di danno: esercizio attività pericolose (art. 2050), danno da cose in custodia (2051), danno da animali (2052), rovina di edificio (2053), circolazione veicoli (2054).

10 I CCNL del pubblico impiego (Ministeri, Agenzie fiscali, EE.LL., sanità, enti pubblici non economici, ecc.) hanno previsto per la P.A. il ricorso ad assicurazioni per la tutela dei dipendenti pubblici per danni a terzi, se non nei casi di dolo o colpa grave.

11 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA si verifica quando il danno sia stato causato dal dipendente alla sua o ad altra amministrazione; per tale forma di responsabilità il dipendente risponde dinanzi alla Corte dei Conti.

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13 La responsabilità disciplinare, prima della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, trovava il suo fondamento nella posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei propri dipendenti.

14 Dopo la contrattualizzazione, invece, a seguito dell applicazione delle norme proprie dell impiego privato al settore pubblico (codice civile, leggi sul lavoro subordinato nelle imprese, CCNL, leggi generali), la responsabilità disciplinare deriva dall art c.c. e dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

15 Art c.c. L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (diligenza e obbligo di fedeltà) può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell infrazione in conformità della contrattazione collettiva.

16 Mentre prima della contrattualizzazione le sanzioni e i procedimenti disciplinari del pubblico impiego erano dettagliatamente stabiliti nelle leggi relative, allo stato sono i CCNL dei singoli comparti di contrattazione a disciplinarli.

17 In ogni caso il presupposto della responsabilità disciplinare è insito nel rapporto giuridico che lega la P.A. ai suoi dipendenti. Tale responsabilità si concretizza quando il dipendente viola le norme di comportamento (obbligo di diligenza e di fedeltà) stabilite in via generale e generica dal c.c..

18 In via preliminare, è opportuno ricordare che i Dirigenti pubblici sin dal primo CCNL intervenuto dopo la contrattualizzazione - non sono soggetti alle sanzioni disciplinari, in quanto i loro comportamenti e la responsabilità dirigenziale sono valutati con altri parametri; tale esenzione deriva dal fatto che la scelta dei Dirigenti è una scelta fiduciaria come accade nel settore privato.

19 In particolare, per i dipendenti pubblici le norme di comportamento cui devono attenersi nella loro attività lavorativa sono contenute nei CCNL, nel Codice di comportamento allegato ai singoli CCNL (D.M. 28 novembre 2000) e nel Codice disciplinare incluso nei CCNL; inoltre occorre aver riguardo anche alle norme di legge e alle Carte dei servizi pubblici laddove esistono.

20 I Codici disciplinari previsti dai CCNL dei vari Comparti di contrattazione sono sostanzialmente identici; il Codice di comportamento è unico per tutto il pubblico impiego. Di conseguenza il sistema disciplinare può considerarsi uniforme per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati.

21 A questo punto sorge il problema dell informazione ai dipendenti circa le responsabilità connesse ai loro comportamenti

22 In forza dei singoli CCNL ai CODICI DISCIPLINARI deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Il CODICE DI COMPORTAMENTO, invece, deve esere consegnato all atto dell assunzione a tutti i dipendenti.

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25 Rimprovero verbale Rimprovero scritto (censura) Multa di importo variabile sino a 4 ore di retribuzione Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a 10 giorni Sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi

26 RIMPROVERO VERBALE Costituisce una manifestazione di biasimo orale espressa dal superiore del dipendente per una mancanza lieve ai suoi doveri. Questa sanzione non necessita di una formale contestazione del fatto, come accade per le altre sanzioni.

27 RIMPROVERO SCRITTO si concretizza in una manifestazione di biasimo del superiore questa volta per iscritto a causa di un comportamento del dipendente contrario ai doveri d ufficio; deve essere preceduta dalla contestazione di addebito.

28 MULTA di importo variabile sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione. Questa sanzione deve essere preceduta dalla contestazione di addebito.

29 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO FINO A 10 GIORNI Comporta la privazione della retribuzione e pretende la previa contestazione di addebito

30 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DA 11 GIORNI A SEI MESI Questa sanzione comporta la privazione della retribuzione nei primi dieci giorni, mentre a decorrere dall undicesimo giorno viene corrisposta al dipendente una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, gli assegni familiari. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini dell anzianità.

31 I CCNL dei singoli comparti di contrattazione stabiliscono i comportamenti che comportano le specifiche sanzioni disciplinari conservative.

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33 Licenziamento con preavviso, previa contestazione dell addebito Licenziamento senza preavviso, previa contestazione dell addebito

34 LICENZIAMENTO CON PREAVVISO Sempre preceduto dalla contestazione dell addebito, le ipotesi del ricorso a tale sanzione sono espressamente indicate nel Codice disciplinare.

35 LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO Anch esso preceduto dalla contestazione di addebito, corrisponde al licenziamento in tronco per giusta causa dell impiego privato ed à previsto in casi particolari indicati nel codice disciplinare e rappresenta la massima sanzione.

36 Come per le sanzioni conservative, i CCNL dei singoli comparti di contrattazione stabiliscono i comportamenti che comportano le specifiche sanzioni disciplinari espulsive.

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38 Ogni P.A. deve individuare un ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, al quale devono rivolgersi i capi delle strutture per i procedimenti, fatta eccezione del rimprovero verbale o scritto che adottano direttamente.

39 L Ufficio, sulla base degli ACCERTAMENTI EFFETTUATI e delle GIUSTIFICAZIONI DELL INTERESSATO, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate dal CCNL nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza

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41 I codici disciplinari dei vari Comparti di contrattazione del pubblico impiego non contengono procedure conciliative, per cui soccorre l art. 55 D.L.vo n. 165/2001. Il Dipendente, entro 20 giorni dall irrogazione della sanzione, può impugnarla dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina dell amministrazione in cui lavora.

42 mancanza contestazione difesa sanzione assoluzione estinzione ricorso

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