PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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1 Azienda Ulss 12 Veneziana PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2 a Edizione Aggiornamento per il triennio (approvato con deliberazione del Direttore Generale numero 857 in data 20 marzo 2015) cfr articolo 1, comma 8, legge 6 novembre 2012, n. 190

2 1. Premessa Questo documento rappresenta il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell Azienda Ulss 12 Veneziana per il triennio , redatto dal Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione (nominato con deliberazione del Direttore Generale numero 1496 in data 1 agosto 2013, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e approvato nelle dovute forme. L atto si inserisce nell ambito di un processo di rinnovamento che l Azienda ha intrapreso al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, assicurando ai cittadini ed alla collettività un servizio sanitario di elevata qualità. In particolare, lo scenario normativo-istituzionale con il quale l Azienda si confronta ha visto un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi, nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione. In tale contesto, l implementazione di percorsi di miglior rendimento da parte delle amministrazioni rappresenta un elemento fondamentale, anche in considerazione del fatto che la politica di contrasto alla corruzione costituisce una priorità assoluta del Governo nazionale, spinto anche dalle pressioni derivanti dal contesto internazionale (cfr la Convenzione dell O.N.U. contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116). Nello specifico, nel corso dell anno 2012, il legislatore ha emanato la citata legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, il cui dettato impatta notevolmente sull assetto gestionale e finanziario degli enti pubblici. La normativa prevede che l organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti annualmente un Piano triennale di prevenzione della corruzione. Sul punto giova sottolineare che il 13 marzo 2013 il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ha emanato le Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. Quest ultimo documento è stato, poi, emanato con deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione. Esso prevede sia le linee-guida per la redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni, sia la definizione del contenuto minimo di tali Piani. Il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 rappresenta, dunque, il Piano aziendale di prevenzione della PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 2 DI 21

3 corruzione per il triennio Esso fa seguito al Piano aziendale per il triennio (approvato con deliberazione del Direttore Generale numero 2022 in data 16 ottobre 2013) e descrive, in forma aggiornata, le linee-guida che l Azienda Ulss 12 Veneziana ha individuato per la prevenzione del rischio di corruzione, nonché i criteri sul coinvolgimento e la formazione del personale in materia di cultura della legalità. 2. Principale normativa di riferimento (in ordine cronologico) Codice Penale (articoli dal 318 al 322) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Legge 3 agosto 2009, n. 116, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni Legge 28 giugno 2012, n. 110, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (articolo 34-bis. Autorità nazionale anticorruzione ) Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 3 DI 21

4 Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Intesa n. 74/CU in data 24 luglio 2013 sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l attuazione dell articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Deliberazione numero 71/2013 in data 1 agosto 2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione, recante Attestazioni OIV sull assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione Deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione, recante Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 3. La corruzione e la sua prevenzione La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 in data 25 gennaio 2013 precisa che la legge non dà una esplicita definizione di corruzione. Il significato viene quindi dato per presupposto ed è inteso, in senso lato, come comprensivo di tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto che gestisce un potere a lui affidato allo scopo di ottenerne vantaggi. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 4 DI 21

5 L approccio è di tipo multidisciplinare, dal momento che acquistano rilevanza non solo l intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale), ma anche situazioni che, pur prescindendo dalla rilevanza penale, pongono un malfunzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l inquinamento dell azione amministrativa da parte di soggetti esterni (sia che questo abbia avuto successo, sia quale mero tentativo). A supporto della normativa, poi, assumono rilevanza quelle motivazioni e quegli strumenti di trasparenza che consentono il controllo da parte dei cittadini e l adeguamento dell ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali, oltre alla diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all articolo 97 della Costituzione. La norma-base anticorruzione la legge 6 novembre 2012, n. 190 è composta dall articolo 1 (formato da ottantatre commi), che fissa una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l illegalità nella pubblica amministrazione (comprese talune modifiche al Codice Penale); e dall articolo 2, che reca la clausola di divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione derivanti dall applicazione delle predette misure; e che prevede, inoltre, che il Governo emani una serie di norme attuative sulle tematiche indicate. Tra i valori che l Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento pone a fondamento dell attività dell Azienda Ulss 12 Veneziana ci sono il comportamento etico, lo spirito di servizio, la legalità, la trasparenza, e la buona amministrazione. Pertanto, dopo aver nominato il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti dell articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, l Azienda intende ora adempiere al dettato normativo mediante l approvazione del suo secondo Piano aziendale anticorruzione, relativo al triennio Di conseguenza, facendo anche assegnamento sulle linee di indirizzo riportate dal Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione), l Azienda Ulss 12 Veneziana adotta il presente Piano. 4. Soggetti preposti alla lotta alla corruzione a livello nazionale Sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190, le strategie di prevenzione e contrasto derivano dall azione sinergica di tre soggetti a livello nazionale: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 5 DI 21

6 il Comitato Interministeriale, con il compito di fornire indirizzi attraverso l elaborazione di linee-guida per la designazione del Piano Nazionale Anticorruzione; il Dipartimento della Funzione Pubblica, come soggetto promotore e coordinatore delle attività di attuazione; l Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. 5. Soggetti preposti alla lotta alla corruzione a livello aziendale A livello aziendale i soggetti che agiscono sulle misure e sull attuazione delle leggi in materia di contrasto alla corruzione, sono i seguenti: il Responsabile della prevenzione della corruzione; i Direttori di Dipartimento o Distretto, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e quelli delle Unità Operative Semplici Dipartimentali, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo; i Direttori di Dipartimento o Distretto, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e quelli delle Unità Operative Semplici Dipartimentali, del ruolo sanitario; i Dipendenti nel loro complesso Il Responsabile della prevenzione della corruzione Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione ha i seguenti compiti e responsabilità: definire il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di sottoporlo all approvazione del Direttore Generale dell Azienda ai sensi dell articolo 1, commi 5, 9 e 10, della legge 190/2012; notificare a tutti i Direttori di Dipartimento o Distretto, e i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali aziendali una copia del Piano, per la successiva diffusione al personale; PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 6 DI 21

7 vigilare sull attuazione, osservanza e funzionamento del Piano, ai sensi dell articolo 1, comma 10, della legge 190/2012, in particolare: verificando l efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proponendo modifiche dello stesso, ove vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell organizzazione o nell attività dell Azienda; verificando, d intesa con il Dirigente competente, l eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (cfr articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 190/2012); definendo procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (cfr articolo 1, comma 8, della legge 190/2012); individuando, d intesa con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell aggiornamento, il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all articolo 1, comma 10, lettera c), della legge 190/2012. esercitare compiti di vigilanza affinché siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità penale, deve presentare tempestiva denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331, Codice di Procedura Penale), dandone informazione all Autorità Nazionale Anticorruzione. Ove riscontri dei fatti che rappresentino responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, per le eventuali iniziative in ordine all accertamento del danno erariale (cfr articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20). Ove, invece, riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al Direttore di Dipartimento o Distretto, al Dirigente della Unità Operativa Complessa o a quello della Unità Operativa Semplice Dipartimentale preposto all ufficio a cui il dipendente è addetto (ovvero alla Direzione Generale ove trattasi di Direttore di Dipartimento o Distretto), nonché all Unità Operativa Procedimenti Disciplinari, affinché possa essere avviata con tempestività l azione disciplinare. A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede responsabilità amministrative e/o disciplinari in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di inadempimento delle sue attribuzioni, in caso di mancata predisposizione del Piano, e in caso di mancata adozione delle misure per la formazione dei dipendenti. Nel corso del primo anno di vigenza del Piano aziendale, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha concretizzato gli step di implementazione riportati nell ALLEGATO A al presente Piano. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 7 DI 21

8 5.2. I Direttori di Dipartimento o Distretto, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo La legge 6 novembre 2012, n. 190, affianca all attività del Responsabile della prevenzione della corruzione l attività dei Dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, ciascun Direttore di Dipartimento o Distretto, e ciascun Dirigente di Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, nell ambito della propria competenza, dovrà: proporre misure di carattere generale idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, anche con l introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all emersione di possibili esposizioni al rischio corruttivo; fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l adozione di misure di verifica e di controllo; avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di reiterazione della corruzione; fare un attento censimento di tutta l area di propria competenza, in particolare attraverso una verifica delle risorse umane disponibili, degli incarichi e delle responsabilità, dei singoli obiettivi affidati, dei processi che coinvolgono i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate e delle vertenze in corso, al fine di verificarne la congruità in materia di lotta alla corruzione; dare attuazione, secondo gli step temporali ivi previsti, alle misure di implementazione individuate dalle specifiche schede per la mappatura, l analisi e la valutazione del rischio di corruzione nell ambito dei singoli processi compilate nel corso del primo anno di vigenza del Piano aziendale anticorruzione; formalizzare, nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle disposizioni aziendali, precise disposizioni interne in ordine alle procedure di competenza della struttura, prevedendo puntuali e vincolanti sequenze di comportamenti e di responsabilità, allo scopo di standardizzare e di orientare i procedimenti; adottare le misure necessarie all effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 8 DI 21

9 adottare misure volte alla vigilanza sull attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui all articolo 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012), così come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell incarico (articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); il principio delle incompatibilità va considerato non solo nel senso strettamente giuridico ma in senso generale ed esteso, secondo ragioni di opportunità e di buon funzionamento dei servizi; dare applicazione, in corso d anno, alle eventuali disposizioni del Responsabile della prevenzione della corruzione in conformità alle direttive emanate dagli organi di vigilanza previsti dalla legge; adottare misure di verifica dell attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni; proporre la programmazione di specifiche attività di formazione del personale, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell aggiornamento; prevedere forme di diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai dipendenti/collaboratori/consulenti a qualsiasi titolo dell Azienda. Si richiama, in proposito, il contenuto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) all articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla disciplina delle funzioni dei Dirigenti di livello dirigenziale generale: l-bis. [i Dirigenti] concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter. [i Dirigenti] forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater. [i Dirigenti] provvedono al monitoraggio delle attività nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. La responsabilità è di tipo dirigenziale, secondo le norme vigenti. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 9 DI 21

10 5.3. I Direttori di Dipartimento o Distretto, i Dirigenti delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali, del ruolo sanitario La legge 6 novembre 2012, n. 190, affianca all attività del Responsabile della prevenzione della corruzione anche l attività dei Dirigenti del ruolo sanitario, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, ciascun Direttore di Dipartimento o Distretto, e ciascun Dirigente di Unità Operativa Complessa e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale del ruolo sanitario, nell ambito della propria competenza, dovrà: proporre misure di carattere generale idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, anche con l introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo; fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione; individuare, anche nell ambito dell attività sanitaria, nella gestione dei beni, nel trattamento e nei rapporti con i pazienti e nella gestione organizzativa, quegli aspetti collegati a comportamenti di inadeguata correttezza, inosservanza di regole, discriminazione, o scarsa eticità, ed i relativi strumenti per affrontarli; formalizzare, nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle disposizioni aziendali, precise disposizioni interne in ordine alle procedure di competenza della struttura, prevedendo puntuali e vincolanti sequenze di comportamenti e di responsabilità, allo scopo di standardizzare e di orientare i procedimenti; proporre la programmazione di specifiche attività di formazione del personale, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell aggiornamento; prevedere forme di diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai dipendenti/collaboratori/consulenti a qualsiasi titolo dell Azienda. Si richiama, in proposito, il contenuto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) all articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla disciplina delle funzioni dei Dirigenti di livello dirigenziale generale: l-bis. [i Dirigenti] concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 10 DI 21

11 l-ter. [i Dirigenti] forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater. [i Dirigenti] provvedono al monitoraggio delle attività nell ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. La responsabilità è di tipo dirigenziale, secondo le norme vigenti I Dipendenti nel loro complesso Il principio di legalità dell attività dei dipendenti pubblici trova fondamento in alcuni principi costituzionali che si correlano al diritto dei cittadini e alla correttezza dei funzionari. Non è negabile, infatti, che l articolo 54, comma 2, della Costituzione, in forza del quale I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge, si possa legittimamente considerare una specificazione del principio di imparzialità e buon andamento dell organizzazione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione stessa. Tali dettami, integrati con l articolo 28 (che prevede la diretta responsabilità, per i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti), compongono il quadro costituzionale di riferimento in tema di legalità ed etica del dipendente pubblico. Con l emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l integrità, la correttezza, la buona fede, la proporzionalità, l obiettività, la trasparenza, l equità, la ragionevolezza, l indipendenza, l imparzialità, la mancanza di conflitto di interessi (cfr articolo 3, comma 2) sono diventati ormai obblighi formali statuiti dal corpus legislativo italiano. In materia di prevenzione della corruzione, il medesimo d.p.r. dispone, poi, che il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l obbligo di denuncia all autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell amministrazione di cui sia venuto a conoscenza (articolo 8). Tutto il personale dell Azienda Ulss 12 Veneziana è pertanto tenuto alla puntuale osservanza delle norme anticorruzione e a fornire il suo apporto PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 11 DI 21

12 collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione per l attuazione del presente Piano, anche nella considerazione che la violazione, da parte dei dipendenti dell amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (cfr articolo 1, comma 14, della legge 190/2012). Le norme sanzionatorie sono quelle vigenti per i dipendenti della pubblica amministrazione. Per il dipendente, nell ambito del rispetto della normativa anticorruzione, rileva particolare valore il Codice aziendale di Comportamento. Il vigente Codice della Ulss 12 rappresenta l attuazione, nella specificità aziendale, delle disposizioni generali a contenuto etico (Codice nazionale di Comportamento per i dipendenti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; normativa anticorruzione: legge 6 novembre 2012, n. 190, e Piano triennale aziendale di Prevenzione della Corruzione; normativa sulla trasparenza: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e Programma triennale aziendale per la Trasparenza e l Integrità; Codici deontologici delle professioni medico-sanitarie e tecnico-professionali), e con esse costituisce un corpus normativo unico (comprensivo anche di eventuali, successive integrazioni e modificazioni). Il Codice aziendale di Comportamento è stato adottato previa effettuazione di una procedura aperta di partecipazione, e dopo aver acquisito il prescritto parere di competenza dell Organismo Indipendente di Valutazione. Esso è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale numero 1852 in data 25 luglio Raccordo tra Responsabile della prevenzione della corruzione ed altri organi e figure Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione richiede che l organizzazione aziendale sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e output finale; e che le strutture organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all input ricevuto. Tutte le articolazioni dell organizzazione aziendale svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire fenomeni corruttivi e di malfunzionamento dei servizi, talché anche singole figure professionali che svolgono ruoli intermedi e di coordinamento debbono farsi carico del miglioramento della qualità dei servizi e del benessere organizzativo che da tali iniziative viene prodotto. Gli obiettivi annuali di performance posti ai Dirigenti devono prevedere l utilizzo degli strumenti dell integrità e della trasparenza quali strategie di crescita e di sviluppo per delineare nuovi obiettivi organizzativi e individuali. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 12 DI 21

13 In materia di lotta alla corruzione, l Azienda Ulss 12 Veneziana annette particolare rilevanza alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto numero 995 in data 5 giugno 2012, avente ad oggetto Sviluppo della funzione di internal auditing finalizzata alla creazione ed alla gestione di un Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR. DGR 2369 del 29/12/2011, ed alle connesse iniziative di formazione denominate Progetto di formazione per lo sviluppo del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del S.S.R. del Veneto, organizzate dalla Regione del Veneto. In adeguamento a tali disposizioni, l Azienda ha da tempo dato avvio alle misure promosse dalla Regione nelle varie aree amministrative oggetto di auditing interno, allo scopo di conseguire l equilibrio economico-finanziario in condizioni di efficienza ed appropriatezza, puntando ad incrementare l efficienza e l economicità in ogni aspetto gestionale ed organizzativo del sistema. I valori su cui poggia l operato della funzione di Controllo Interno aziendale sono: l efficacia e l efficienza: l attività deve supportare gli owner dei processi analizzati nell individuare le aree di miglioramento della performance e le criticità che possono determinare un rischio amministrativo-contabile; l imparzialità: l operato della funzione deve essere estraneo ad interessi di parte; la misurabilità: i risultati delle analisi devono essere misurabili utilizzando indicatori appropriati; la razionalità sistemica: i processi devono essere analizzati tenendo in considerazione anche le interrelazioni con altri processi; la collaborazione e il coordinamento con altri sistemi di controllo, pur nella distinzione dei ruoli e delle competenze. Gli obiettivi della funzione di Controllo Interno sono la riduzione del rischio amministrativo-contabile, e l aumento della performance aziendale. Essi possono essere ulteriormente declinati nei seguenti sub-obiettivi: efficienza ed efficacia dei processi aziendali; attendibilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; salvaguardia del patrimonio aziendale; conformità dell attività dell Azienda alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali. Il Responsabile della prevenzione della corruzione identifica modalità di raccordo anche con le attività dell Organismo Indipendente per la Valutazione dell Azienda (in particolare per ciò che concerne il monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni, e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance). PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 13 DI 21

14 7. Criteri per l individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione L analisi dell organizzazione e delle funzioni assegnate ai Dipartimenti/Distretti, alle Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici Dipartimentali previste nel vigente Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento (e successive modificazioni ed integrazioni), e il suo confronto con il contenuto dell articolo 1, comma 16, della legge 190/2012, ha consentito di individuare, nell ambito delle aree di attività aziendali, in campo amministrativo, sanitario e socio-sanitario, le attività ritenute potenzialmente più esposte o sensibili al rischio di corruzione, che vengono così distinte: piani e procedure di acquisto (annuali e/o pluriennali) e di approvvigionamento di beni e servizi (comprese le acquisizioni in economia); procedimenti di gara di appalto in tutti gli aspetti tecnico-procedurali (compresi la definizione dell oggetto dell affidamento, i requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate, gli affidamenti diretti, le variazioni in corso di esecuzione del contratto, i subappalti); piani e procedure di gestione del patrimonio immobiliare in materia di costruzione, manutenzione, appalti, servizi di progettazione, locazioni e alienazioni (comprese le acquisizioni e le attività in economia); forniture e manutenzioni inerenti lo sviluppo e la gestione del sistema informatico aziendale (hardware, software, reti e connettività); programmi di investimenti e valutazioni delle tecnologie sanitarie; procedure per l assunzione e la selezione del personale (dipendente o convenzionato); progressioni di carriera; valutazione del personale (anche dirigenziale); conferimento di incarichi di collaborazione; attività amministrative, tecnico-amministrative ed organizzative connesse all erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (comprese l assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro, le erogazioni in regime di libera professione, le prenotazioni, la gestione delle liste d attesa, le esenzioni e le riscossioni dei ticket, la refertazione); concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; rapporti con le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate; rapporti con i concessionari nell ambito delle operazioni di project financing; PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 14 DI 21

15 incompatibilità, e cumulo di impieghi e incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati (articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); le materie oggetto del Codice di comportamento (articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); distribuzione farmaci, assistenza sanitaria, inserimenti in strutture esterne all Azienda; ispezioni e controlli (ed eventuali sanzioni conseguenti), con particolare riferimento all area della prevenzione. A ciascuna delle attività rilevate va associata una attendibile valutazione quantitativa del rischio di corruzione; si possono ragionevolmente definire i seguenti gradi di rischio: Processi a BASSO rischio di corruzione: attività a bassa discrezionalità, esistenza di una specifica regolamentazione procedurale aziendale, elevato grado di pubblicità degli atti procedurali, valore economico complessivo inferiore ad euro 500, potere decisionale sull esito dell attività in capo a diverse persone, frequente rotazione dei funzionari dedicati all attività, monitoraggio e verifiche mensili, partecipazione alla procedura di più persone/strutture; nessun caso di precedenti storici di fatti corruttivi. Processi a MEDIO rischio di corruzione: attività a media discrezionalità, esistenza di una ridotta regolamentazione procedurale aziendale, medio grado di pubblicità degli atti procedurali, valore economico complessivo tra euro 500 ed euro , potere decisionale sull esito dell attività in capo a poche persone, bassa rotazione dei funzionari dedicati all attività, monitoraggio e verifiche semestrali, partecipazione alla procedura di poche persone/strutture alcuni casi di precedenti storici di fatti corruttivi. Processi ad ALTO rischio di corruzione: attività ad alta discrezionalità, inesistenza di una specifica regolamentazione procedurale aziendale, basso grado di pubblicità degli atti procedurali, valore economico complessivo superiore ad euro , potere decisionale concentrato in capo a singole persone, PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 15 DI 21

16 rotazione dei funzionari dedicati all attività solo su tempi molto lunghi, monitoraggio e verifiche annuali, partecipazione alla procedura di pochissime persone/strutture, notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi. In quest ottica, e seguendo tali criteri, nel corso del primo anno di vigenza del Piano aziendale anticorruzione sono state dispensate ai Dipartimenti non sanitari (con nota PROT. DA/21390/2014/CAT. X.15 in data 4 aprile 2014) delle specifiche schede per la mappatura, l analisi e la valutazione del rischio di corruzione nell ambito dei singoli processi condotti al loro interno. Tali schede, per ciascun processo istituzionale e di supporto (scomposti in sub-processi e, talvolta, in singole attività) indicano i reati ipotizzabili in via potenziale, il livello di esposizione al rischio, le misure di prevenzione (con l indicazione degli obiettivi e di tempi definiti per l attuazione delle misure stesse). Più in particolare, i singoli item richiamati dalle schede sono: ANALISI DEI PROCESSI Processo sensibile Sub-processo sensibile Descrizione attività sensibile Destinatari IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO Reato ipotizzabile o malfunzionamento Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato Misure preventive in atto VALUTAZIONE DEL RISCHIO Discrezionalità Rilevanza esterna Valore economico Impatto reputazionale MISURE DA IMPLEMENTARE Misura Indicatori Target 2014 Target 2015 Target 2016 Le schede sono state preparate, seguendo anche i principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio dai Principi e linee guida UNI ISO , che rappresentano l adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB Risk Management. Le indicazioni in esse contenute, se puntualmente seguite, attuano una gestione del rischio efficace (il Piano aziendale anticorruzione è, poi, il mezzo per attuare tale gestione del rischio). PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 16 DI 21

17 In ogni caso, le schede hanno rappresentato un utile griglia di lavoro e un concreto supporto per l attuazione degli adempimenti anticorruzione in capo ai Dirigenti aziendali, nonché per una prima revisione del primo Piano aziendale di Prevenzione della Corruzione. Le schede in parola vengono pubblicate quali ALLEGATO C al presente Piano, e ne formano, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale. 8. Disposizioni generali 8.1. La formazione del personale (cfr art. 1, c. 9, b), legge 1990/2012) Tutti i Dipendenti aziendali, in particolare coloro che, direttamente o indirettamente, svolgono attività ritenute ad elevato rischio di corruzione, devono partecipare ad un programma formativo sulla prevenzione e repressione della corruzione, e sui temi della legalità. Il Piano Annuale di Formazione deve pertanto prevedere percorsi formativi a ciò finalizzati. Tali percorsi formativi, definiti d intesa con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell aggiornamento, devono essere indirizzati secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, riguardano tanto le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione (norme in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, codici disciplinare e di comportamento dei pubblici dipendenti, normativa e regolamento per la disciplina dell attività in libera professione intramuraria), quanto gli aspetti etici e della legalità dell attività amministrativa, oltre ad ogni altra tematica che si ritenga utile e opportuna per prevenire e contrastare la corruzione in Azienda. I partecipanti a tali percorsi formativi d intesa con i propri Dirigenti curano, presso le rispettive strutture, dei successivi incontri formativi brevi nel corso dei quali espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, con un percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione, e all etica professionale Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti (cfr art. 1, c. 9, d), legge 1990/2012) I Responsabili delle strutture aziendali provvedono al monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza (anche ove si tratti solo di fasi endoprocedimentali nell ambito di procedimenti più ampi). PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 17 DI 21

18 Degli eventuali risultati negativi di tale monitoraggio viene informato il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione Trasparenza e pubblicazione degli atti (cfr art. 1, c. 9, f), legge 1990/2012) La trasparenza si configura come una posizione giuridica di obbligo per la pubblica amministrazione e di diritto per i cittadini; tale diritto verte non solo nel poter apprendere dati e informazioni, ma anche di estrarli, estrapolarli e rielaborarli per farne diverso e ulteriore utilizzo (cfr decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ). In materia di trasparenza l Azienda Ulss 12 Veneziana si è dotata di un Programma triennale per la Trasparenza e l Integrità, redatto dal Responsabile aziendale della trasparenza (nominato con la deliberazione del Direttore Generale numero 1497 in data 1 agosto 2013), ai sensi e per gli effetti dell articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano si realizza mediante la pubblicazione delle informazioni nel sito Web dell Azienda. Le informazioni pubblicate devono essere rese in formato aperto e liberamente consultabile, e redatte secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità linguistica e di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d ufficio e di protezione dei dati personali. L Organismo Indipendente per la Valutazione dell Azienda ha già regolarmente effettuato, nei termini di legge, la propria verifica sulla pubblicazione, l aggiornamento, la completezza e l apertura del formato di ciascun dato ed informazione, attestando la veridicità e attendibilità riguardo all assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Web aziendale dei dati previsti dalle vigenti leggi; tanto ai sensi e per gli effetti dell articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e il Responsabile aziendale della trasparenza mettono in atto le debite sinergie per il coordinamento delle rispettive competenze, anche per ciò che concerne la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, in particolare quelli previsti dalla deliberazione numero 71/2013 in data 1 agosto 2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione Segnalazioni e controlli disciplinari e ispettivi Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione è tempestivamente informato degli eventuali comportamenti e delle condotte illecite (o PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 18 DI 21

19 comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare) che le competenti strutture aziendali dovessero rilevare. Parimenti, egli è informato degli eventuali profili di irregolarità evidenziati dalle verifiche sulle autorizzazioni delle attività extra-istituzionali, sulla vigilanza sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, nonché sul monitoraggio delle relazioni esistenti tra dipendenti aziendali e soggetti terzi che hanno vantaggi economici da rapporti con l Azienda. Quanto sopra anche allo scopo di verificare settori e funzioni aziendali con maggiore esposizione al rischio di corruzione Rotazione negli incarichi a rischio di corruzione (cfr art. 1, c. 10, b), legge 1990/2012) Nell ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume particolare rilievo l applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. Il principio di rotazione si applica compatibilmente con la dotazione organica e con l esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture aziendali prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso Conflitto di interessi (cfr art. 6-bis, legge 241/1990) Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti a qualsiasi titolo dell Azienda, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, devono curare gli interessi dell Azienda stessa rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di corruzione devono astenersi da quella specifica attività in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente, con atto scritto, ogni situazione di conflitto anche potenziale Rispetto delle procedure Nella pubblica amministrazione la modalità ordinaria attraverso la quale vengono esercitate le pubbliche funzioni è la modalità procedimentale, ovvero una combinazione successiva di atti con valore giuridico, posti in essere da uno o più PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 19 DI 21

20 soggetti, necessari per la validità e l efficacia del procedimento nel suo insieme. Le norme, le prescrizioni e i vincoli che disciplinano le sequenze del procedimento sono definiti procedure. La necessità di seguire delle procedure nell esercizio dei poteri pubblici è una delle modalità con cui l ordinamento vincola se stesso, per garantire che siano effettivamente perseguite quelle finalità in vista delle quali i poteri pubblici sono stati attribuiti. Anche se solo l atto conclusivo del procedimento produce gli effetti propri dell esercizio del potere pubblico, gli atti endoprocedimentali sono necessari per la sua validità o efficacia, nel senso che la mancanza o l invalidità di tali atti si riverbera sull atto conclusivo, rendendolo invalido o impedendogli di produrre i suoi effetti. Nell ottica della lotta alla corruzione, pertanto, è necessario che vengano puntualmente rispettate tutte le disposizioni, le linee di condotta, le sequenze di comportamenti che la legge, i regolamenti o le disposizioni interne dell Azienda abbiano sancito allo scopo di standardizzare e orientare i procedimenti. I dipendenti dell Azienda informano tempestivamente il proprio superiore gerarchico di ogni eventuale richiesta da chiunque provenga volta a sollecitare l omissione, il differimento, o la sospensione del rispetto delle norme procedurali, debitamente formalizzate ed immediatamente operative, vigenti in Azienda Tutela del dipendente che segnala illeciti (cfr art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) Il dipendente che riferisce al superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una qualsiasi misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla propria denuncia. 9. Cronoprogramma Il presente Piano costituisce, di sua natura, un documento di carattere dinamico ed è pertanto suscettibile di modificazioni e adeguamenti, tanto a seguito dell entrata in vigore di nuove norme, di mutamenti nell organizzazione o nell attività dell Azienda, ovvero in presenza delle contingenze previste dal documento stesso, quanto sulla base dell esperienza nel contrasto alla corruzione che verrà maturata nel tempo. Nel triennio di vigenza, il Piano Annuale di Formazione prevederà iniziative formative sulla prevenzione e la repressione della corruzione, nonché sui temi della legalità, articolate per fasi successive e per diversi livelli di competenza. Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione riferirà periodicamente alla Direzione Strategica aziendale in ordine all attuazione, all osservanza e al funzionamento del Piano. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 20 DI 21

21 10. Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e la vigente normativa statale e regionale in materia. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO PAGINA 21 DI 21

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