R E GOL AME NT O DI POLIZIA U RB ANA DE LLA CIT TA DI SUSA

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1 R E GOL AME NT O DI POLIZIA U RB ANA DE LLA CIT TA DI SUSA TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 FINALITÀ Il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Susa disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini, la convivenza civile. Il Regolamento è predisposto in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ed in armonia con le norme speciali e le finalità previste dallo Statuto della Città di Susa. Qualora nel testo ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana. Il Regolamento avverte l esigenza di attuare regole che promuovano il turismo ritenuto sostanziale per la Città di Susa. E individuato il parco archeologico corrispondente alla zona nella quale sono ubicati i monumenti d epoca romana ed il castello di Maria Adelaide: θ θ θ Arco d Augusto. Acquedotto romano. Anfiteatro romano. Articolo 2 OGGETTO E APPLICAZIONE Il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Susa detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di: Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Principi generali Igiene e qualità dell ambiente urbano Della quiete pubblica e privata Delle aree e degli spazi pubblici Cautele contro gli incendi Sgombero neve 1

2 Titolo VII Funerali Articolo 3 OBBLIGO DI CESSARE IL FATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 1. L'accertamento di viol azione del presente Regolamento comporta per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo, nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione. 2. Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico, o potenziale nocumento per persone o cose, e il trasgressore non provveda all immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo, si provvederà all eliminazione d'ufficio, addebitando le spese allo stesso trasgressore, fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione. 3. Qualora l atto illecito è causato dalla presenza di veicoli che impediscono, od ostruiscono, il passaggio di pedoni, carrozzelle e passeggini, secondo le norme previste nel Regolamento, gli agenti di polizia possono rimuovere il veicolo addebitando le spese al trasgressore, fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla commessa violazione. 4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o all inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o d autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Articolo 4 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE In qualsiasi momento l Amministrazione Comunale, può, tramite atto scritto, sospendere un attività o revocare l autorizzazione d occupazione d area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del Regolamento e delle condizioni poste in essere, sia per ragioni d opportunità ed interesse pubblico conducibili a motivi di viabilità e sicurezza. Oltre alle norme qui contenute, debbono osservarsi le disposizioni impartite anche verbalmente dagli appartenenti delle forze di Polizia, nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla legge. Fatte salve le norme penali, in casi urgenti le forze di Polizia possono ordinare verbalmente la sospensione dell autorizzazione e dell attività. Seguirà il provvedimento scritto. Articolo 5 2

3 VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE In caso di violazione al Regolamento commessa dal soggetto minore d'età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso. Articolo 6 DEFINIZIONI 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare: a) Il suolo di dominio pubblico, o di dominio privato, ma gravato da servitù d uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e gli spazi privati aperti al pubblico passaggio, le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada; b) I parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere; c) Le acque che attraversano la Città di Susa d) I monumenti ed il parco archeologico; e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati; f) Gli impianti e le strutture d uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. 2. Per fruizione di beni comuni s intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ed alle leggi dello Stato. 3. Per utilizzazione di beni comuni s intende l'uso particolare che ne viene fatto per l'esercizio, di norma temporaneo, d attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. 3

4 Articolo 7 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata al Sindaco o ai Responsabili di Servizio, secondo le rispettive competenze. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, compatibilmente con la normativa vigente in termini di celerità del procedimento, in relazione al bene che s intende utilizzare ed al modo d utilizzazione, o in relazione all'attività che s intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento. Vanno salvaguardati i diritti pubblici e generali. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta. Quando la richiesta riguarda le occupazioni di suolo pubblico, di qualsiasi genere, all atto della presentazione della domanda va presentata ricevuta dell avvenuto pagamento del suolo pubblico e, nel caso, anche dell affissione pubblicitaria. Articolo 8 VIGILANZA Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia, e nel limite delle materie di competenza, ad altri funzionari comunali ed addetti di pubblico servizio o d Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale d altri enti, preposti alla vigilanza. La Polizia Municipale, le altre forze di polizia e i funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, ad ogni altra operazione tecnica utile al fine dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e all individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Gli amministratori di stabili sono ritenuti responsabili della gestione dello stabile, della sicurezza degli edifici e degli impianti, del decoro, del comportamento degli inquilini e del rispetto delle norme contenute nel Regolamento. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo de ll'amministratore. 4

5 TITOLO II IGIENE E QUALITA DELL AMBIENTE URBANO (Sanzione amm.va , Euro 103,29) Articolo 9 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO 1. Fatta salva l applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sulle aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni modo d uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. 3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Gli stessi accorgimenti devono essere garantiti anche in occasione di manifestazioni da parte degli organizzatori. 4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. 5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 6. I proprietari o amministratori o conduttori d immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. 7. I titolari degli esercizi davanti ai quali sono frequenti le dispersioni di rifiuti minuti, quali ad esempio gli esercizi per la somministrazione al pubblico d alimenti e bevande, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli d adeguata capacità facendo in modo che non siano mai pieni. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione la foggia e la misura dei cestelli vanno concordate con L Ufficio Tecnico comunale. 5

6 8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui sopra, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti al le norme sull'occupazione del suolo pubblico. 9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici, a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 10. I proprietari d aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che vi sono stati depositati. 11. Nell esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Articolo 10 RIFIUTI 1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda prep osta, solo in appositi sacchetti a perdere ben chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. 2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. 3. I contenitori dei rifiuti non devono in alcun modo essere spostati, danneggiati, insudiciati. 4. In considerazione dell elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. I rifiuti sottoposti a regime di raccolta differenziata sono i seguenti: imballaggi e contenitori di plastica; vetro, lattine e scatolette; carta e cartoni, libri, giornali e riviste; indumenti; pile esauste; farmaci scaduti. 5. Gli utenti nel conferire i rifiuti negli appositi contenitori devono provvedere a ridurne il volume, frazionando i cartoni, comprimendo le bottiglie di plastica e così via. 6

7 6. Nella raccolta differenziata vanno conferiti altresì gli imballaggi primari (esempio singola confezione di caffè) e secondari (esempio cartone che contiene più confezioni di caffè). 7. I beni durevoli per uso domestico usati (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d aria), vanno conferiti direttamente al rivenditore o all impresa che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. 8. All impresa vanno inoltre conferiti: mobili, cucine, armadi, ferro, poltrone, piccoli elettrodomestici, ecc.; verde e potature; 9. Per tale tipo di raccolta domiciliare, l utente è tenuto a rispettare le disposizioni degli addetti al servizio, relative all orario d esposizione e al luogo di conferimento. 10. E inoltre vietato: immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee; immettere nei cassonetti materiali accesi e non completamente spenti; rovistare e recuperare i rifiuti già collocati nei cassonetti; conferire rifiuti da utenze domestiche nei cestini stradali; imbrattare il suolo pubblico con piccoli rifiuti ( bucce, lattine, barattoli, olio, escrementi, ecc.); depositare nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari (pallet, naylon). 11. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti olidi s urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta e la dispersione. 12. Per qualsiasi lavoro di ristrutturazione, fatte salve le norme generali, coloro che richiedono il titolo abilitativo dovranno all atto della domanda o della comunicazione, indicare il luogo dove intendono smaltire le macerie. Devono altresì essere in grado di produrre idonea documentazione attestante il regolare smaltimento delle macerie. 13. Gli operatori su area pubblica e coloro che partecipano a fiere e manifestazioni varie, devono mantenere il suolo occupato pulito e sgombero da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conseguenti all attività stessa. I rifiuti organici devono essere raccolti e collocati negli appositi sacchetti e lasciati: per gli operatori su area pubblica (mercato e fiere) sul posto da loro occupato; per gli operatori delle altre manifestazioni conferiti negli appositi contenitori; le cassette ed i contenitori di plastica sono oggetto di raccolta differenziata. 7

8 14. Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato creare ingombro o impedimento con qualsiasi mezzo ed ostacolo allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti. Articolo 11 DECORO DELLA CITTA 1. Fatte salve le norme penali, a decoro della sicurezza e del patrimonio della Città di Susa è vietato: a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o d uso pubblico, le attrezzature o gli impianti, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate; c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o in ogni caso a pubblica utilità; d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, panchine, segnaletica, alberi, inferriate ed altri beni pubblici o privati, compresi i segnali stradali; e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; f) praticare qualsiasi genere di gioco sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, o costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; il divieto vale anche per il gioco del pallone; g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che hanno superato il limite di anni 12; h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili; i) compiere presso fontane pubbliche o in ogni modo sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, anche dei veicoli; j) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche, farne uso improprio o abluzioni; k) gettare nelle fontane oggetti e sostanze solide o liquide; l) recare intralcio e disturbo, ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici; 8

9 m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati; n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; il divieto si estende anche agli operatori su area pubblica; o) sparare mortaretti, petardi o altri simili oggetti; p) gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio, fino a quando non siano ben asciutti, ponendo in evidenza un cartello d avviso; q) è vietato scuotere o battere dalle finestre e balconi sulla pubblica via tappeti, stuoie e ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Tali operazioni, quando sono eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque non prima delle ore 9 e non dopo le ore 22; r) è vietato accendere fuochi sui balconi per barbecue e simili. Articolo 12 COMPORTAMENTI VIETATI A tutela dell incolumità e dell igiene pubblica è vietato: a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. Tale ipotesi non deve comportare situazione di pericolo, né per il genere, né per la collocazione dell ammasso; b) l'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è invece subordinato all autorizzazione; c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile; d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; 9

10 e) procedere all annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; f) esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocumento ai passanti; g) transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti; h) circolare con trampoli, skate-board, pattini e simili; i) lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone; j) i pozzi, le cisterne e simili dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 100 se situati in luogo ove è libero accesso al pubblico e dovranno avere le aperture difese da sportelli regolarmente chiusi; k) le insegne, le tende, i serramenti e simili debbono essere conservati puliti e decenti. Il Sindaco potrà ordinare le necessarie riparazioni e, se il caso, l'eventuale sostituzione; l) gli stabili devono nelle ore notturne e di scarsa visibilità tenere la luce accesa negli androni e negli ingressi. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata. Articolo 13 OMESSO CARTELLO SUL LUOGO DEI LAVORI EDILIZI Il possessore del titolo deve collocare sul luogo dei lavori, in modo ben visibile, il cartello recante il nome del direttore dei lavori, del progettista, del committente, dell'impresa esecutrice delle opere, nonché gli estremi del titolo amministrativo in forza del quale le stesse sono eseguite e ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento Edilizio Articolo 14 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, o i possessori del titolo, le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di 10

11 conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione ed al ripristino del colore, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le facciate siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla coloritura degli elementi accessori e complementari. 2. Qualora sia necessario, per il grave stato d abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, con proposta motivata del competente Ufficio Tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. Articolo 15 TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 1. E' consentito l'us o di tende s ulle acciate f degli edifici posti sul piano terra, che pr os pettano s u vie, corsi, piazze, o comunque s pazi ad us o pubblico, a fronte di proposta pr ogettuale unitar ia inter essante l'inter a facciata pr eventivamente autor izzata. 2. L'autorizzazione è r ilasciata, per richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello s tabile, sentiti gli uffici tecnici comunali. 3. Le tende devono essere collocate ad almeno metri 2 dal suolo. Stesso criterio è applicato anche alle capotte ed alle tende parasole degli esercizi commerciali. Articolo 16 ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E AMBIENTALE 1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche le zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale ed il parco archeologico. 2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma precedente i chioschi e i dehors autorizzati ed altri specifici titoli autorizzativi provvisori legati a manifestazioni di carattere storico e culturale. Articolo 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SALVAGUARDIA DEL VERDE 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, anche in assenza di cartelli, è vietato: danneggiare la vegetazione; 11

12 procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante; circolare con qualsiasi tipo di veicolo al suo interno, tranne che per velocipedi e veicoli a braccia. A questi ultimi è vietato circolare su aiuole, vialetti, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; calpestare le aiuole e i siti erbosi. 1. Le disposizioni di cui sopra, si applicano altresì alle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi. 2. I divieti di cui sopra s intendono operanti tranne che non siano diversamente segnalati. Articolo 18 ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI 1. Nei parchi pubblici sono consentite le passeggiate a cavallo solamente nei percorsi opportunamente individuati e segnalati. Articolo 19 PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario. 2. Fatte salve le norme penali, è vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. 3. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza. 4. Fatte salve le norme penali è vietato abbandonare animali domestici. 5. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo. 6. Fatte salve le norme del Codice della Strada, il trasporto degli animali domestici sulle autovetture deve avvenire in modo che non rechino intralcio al conducente. Articolo 20 ANIMALI MOLESTI 12

13 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione d animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete. 2. Gli organi di polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata. 3. Ove la diffida non sia rispettata, il caso sarà segnalato al Servizio Veterinario affinché ponga l'animale sotto custodia. Articolo 21 MANTENIMENTO DEI CANI 1. E fatto obbligo a coloro che detengono un cane di garantire le condizioni igieniche previste dalla legge e le cure sanitarie necessarie. 2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi e di iscriverli all anagrafe canina. 3. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni agli organi preposti. 4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere accompagnati e condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o d indole mordace, devono anche essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri. 5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno; gli animali devono altresì essere custoditi in modo da non recare danno alle persone. 6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme d igiene, illuminazione e benessere. Quando sono tenuti legati, ai cani deve essere assicurata una catena o fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. 7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, di essere muniti d idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono in ogni modo evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni spazio pedonale d uso pubblico. Gli uffici comunali sono a disposizione per la distribuzione di palette e sacchetti. 13

14 8. E vietato affidare ai minori la conduzione di cani di grossa taglia e di razza aggressiva, anche se condotti al guinzaglio, nel caso ne rispondono i genitori del minore. 9. E vietato, in assenza degli abitanti, lasciare i cani nei balconi delle case, sia liberi sia legati. In caso di presenza degli abitanti, con adeguati mezzi occorre impedire che i rifiuti e le urine degli animali caschino nei piani sottostanti. 10. Il trasporto d animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio. Articolo 22 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale. 2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse. 3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto, in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi. Articolo 23 ANIMALI LIBERI 1. Il Sindaco, per motivi d igiene e sanità pubblica, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, o di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino. 2. Per motivi d igiene è vietato depositare alimenti destinati ai gatti randagi all interno d aree di pertinenza d ospedali, ospizi, case di riposo. Analogo divieto va posto per altre categorie d animali, compresi piccioni, colombi e cani randagi. 3. Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, equini e suini nelle aree pubbliche. Il pollame deve essere tenuto in luoghi chiusi o recintati. Articolo 24 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO 1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli amministratori, i conduttori di stabili o i 14

15 proprietari, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che siano sempre evitate situazioni d intralcio e pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. 2. Quando la presenza d alberi e/o siepi su fondi e proprietà private compromette la visibilità della strada e della segnaletica, i proprietari, gli amministratori, i conduttori di stabili, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e recidere i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. 3. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori di stabili, di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. 4. Gli amministratori, i conduttori di stabili o i proprietari di case e d aree verdi confinanti e su luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbl igo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale, comprese le aiuole e le fioriere. 15

16 TITOLO III DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (Sanzione amm.va , Euro 103,29) Articolo 25 DIFESA DAI RUMORI 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. 2. I Servizi comunali, le Aziende Sanitarie Locali, l ARPA, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chiunque eserciti arte, mestiere o industria proceda all eliminazione delle cause dei rumori eccedenti i limiti di tollerabilità previsti. 3. Nei casi d incompatibilità dell attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi di cui al comma 1, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'i ncomodo. 4. Fermo restando quanto previsto da normativa specifica in materia di livelli delle emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative di qualunque forma che siano fonti d inquinamento acustico dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 8. Qualora i lavori con emissione di rumore dovessero effettuarsi in giornate festive, l orario da osservarsi sarà dalle ore 9 alle ore Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dalle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può con un provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un periodo diverso da quello indicato nel comma 4. Articolo 26 ABITAZIONI PRIVATE Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di molestia e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti. 1. Le apparecchiature ad esclusivo uso non professionale, ovvero ad uso domestico, che producono rumore o vibrazioni (trapano, martelletti pneumatici, ecc.) possono farsi funzionare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore15 alle ore 19, dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi. 16

17 2. Analogo divieto si applica in occasione dell esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, con l adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Non saranno comunque effettuati prima delle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi. Identici accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d orario devono osservarsi nella ristrutturazione d esercizi pubblici di somministrazione d alimenti e bevande e d esercizi commerciali, nonché d uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione confinanti o vicini ad essi. 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. Articolo 27 STRUMENTI MUSICALI 1. Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 2. E consentito l'uso di strumenti musical i dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. Articolo 28 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e dalle norme di carattere penale, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. 2. Il segnale inteso come forma di disturbo, anche se non quantificabile, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. 3. La disposizione dei commi precedenti valgono anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi. 17

18 Articolo 29 RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI 1. Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato. 2. E' vietato l'uso di dispositivi acustici in caso di cortei nuziali ed in occasione di manifestazioni sportive e simili. 3. E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie. 4. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno. 5. Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare d ogni genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle competenti autorità, e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano. 6. Nel caso di manifestazioni sportive aeree e acrobatiche, nonché durante lo svolgimento di prove ad esse preordinate, deve essere evitato il sorvolo d ospedali e case di cura, per evitare pregiudizio alla quiete e al riposo dei degenti. 7. Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salva diversa autorizzazione del Sindaco, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore Concorrono alle violazioni anche i responsabili e gli organizzatori della manifestazione, salvo provino di non aver potuto impedire il fatto. Articolo 30 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 1. Nei mercati e nelle manifestazioni fieristiche è fatto divieto di utilizzare gruppi elettrogeni per creare elettricità, ad esclusione dei mezzi appositamente attrezzati. Gli operatori dovranno fare richiesta al Comune per allacciarsi ai contatori appositamente installati. 2. E fatto altresì divieto di utilizzare qualsiasi forma di richiamo della clientela, sia a voce sia con strumenti come megafoni e altoparlanti, salvo specifiche autorizzazioni. 3. Qualora gli operatori facessero uso di strumenti musicali, il suono deve essere basso, tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ad al banco vicino, in ogni caso non deve essere utilizzato prima delle ore 8. 18

19 Articolo 31 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 1. Fatte salve le norme, anche di carattere penale, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze d esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale danon consentire a suoni e rumori di essere uditi dall esterno. 2. Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché anche all'uscita dai locali, i frequentatori del locale evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata. 3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata. Articolo 32 CIRCOLI PRIVATI Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli precedenti 19

20 TITOLO IV DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI (Sanzione amm.va , Euro 103,29) Articolo 33 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il Comune per adempire il suo obbligo di collocazione della segnaletica stradale verticale, può per esigenze di carattere tecnico istallare la segnaletica sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Sarà sua cura non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni per le affissioni. 2. Sulle aree pubbliche è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende a camper e roulottes. Articolo 34 NATURA DELLE PRESCRIZIONI 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale. 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione: le aree e gli spazi di dominio pubblico; le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri; i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito; le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio ed al Codice della Strada. 3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione d aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d igiene, viabilità, sicurezza e quiete pubblica. 20

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