IVA 2014: novità e dichiarazione annuale. Luca Fornaciari Università degli Studi di Parma

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1 IVA 2014: novità e dichiarazione annuale Luca Fornaciari Università degli Studi di Parma

2 Sommario Le novità del modello IVA 2014 La comunicazione dati IVA La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA La gestione del credito IVA Le detrazioni IVA Le operazioni intra-ue e le importazioni/esportazioni Il punto sulla fatturazione elettronica

3 Le novità del modello IVA 2014

4 Quadri VE 23, VF 12, VE 36, VF 20 e VL 40 1) La modifica dell aliquota IVA dal 21% al 22% rende necessaria l indicazione nella dichiarazione 2014 della variazione dell aliquota. Ciò avviene attraverso il rigo VE 23 in cui devono essere esposte le operazioni assoggettate alla nuova aliquota. 2) Nei righi VE 36 e VF 20 Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi sono stati eliminati i campi inerenti all IVA per cassa ex DL 185/2008 (soppresso nel 2012). L IVA non esigibile nel 2013 nell ambito del regime ex art. 32-bis DL 83/2012 va invece indicata in uno specifico rigo. 3) È stato introdotto il quadro VF 12 relativo alle operazioni assoggettate all aliquota 22%. 4) Nel rigo VL 40 va indicato l ammontare del credito IVA riversato nel 2013 per effetto della richiesta dell Agenzia per l indebito utilizzo in compensazione del credito esistente ma non disponibile (al netto delle sanzioni ed interessi) (es. indebito utilizzo di un credito IVA in misura superiore a ,9).

5 Quadri HR, VH 13, VL 8 e VL 27 5) Il 1 luglio 2013 è entrata nella UE la Croazia, è stato pertanto introdotta la casella HR da compilare se si opta per l applicazione dell IVA nello stato UE di destinazione dei beni ceduti in base a cataloghi, corrispondenza e simili. 6) Con riferimento all IVA di gruppo, è stato abolito il modello IVA 26/LP, le informazioni che erano desumibili da tale modello sono ora desumibili dai quadri VH dei modelli presentati dalle società controllate le quali, anche se partecipanti all IVA di gruppo, dovranno compilare il rigo VH 13. 7) Nel rigo VL 8 deve essere ricompreso il credito richiesto in rimborso in anni precedenti dalle società controllate che partecipano all IVA di gruppo per l intero anno, ma che l Agenzia ha negato. Essendo di un anno precedente tale credito rimane nella disponibilità della società e non può essere trasferito al gruppo. Tale credito va nel rigo VL 27 se la società partecipa all IVA di gruppo per un periodo inferiore all anno.

6 Quadro VE 39 La finanziaria 2013 ha esteso l obbligo di fattura anche alle operazioni non rilevanti IVA ex art. da 7 a 7-septies DPR 633/72 (carenza requisito territoriale): cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA in altro stato UE; cessione di beni/prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell UE. Tali modifiche hanno comportato l adeguamento del modello IVA e nella dichiarazione 2014 il rigo VE 39 è stato ridenominato Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies. In tale rigo vanno riportate le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità, ma per le quali sono state emesse le fatture. Tale valore rientra nel calcolo del complessivo volume d affari indicato nel rigo VE 40.

7 Quadro VE 39 Esempio: Azienda italiana che fattura un servizio generico per ad una impresa francese senza IVA con l indicazione di Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli art. 7-ter - inversione contabile. In tale circostanza la ditta italiana indica nel rigo VE 39 l importo di che concorre anche alla formazione del volume d affari. Azienda italiana che cede beni ad una ditta francese per I beni già si trovavano in Francia e la ditta italiana emette fattura con l indicazione Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli art. 7-bis - inversione contabile. In tale circostanza la ditta italiana indica nel rigo VE 39 l importo di che concorre anche alla formazione del volume d affari

8 Quadro VE 39 - effetti 1) Secondo la normativa IVA, si acquisisce lo status di esportatore abituale se le esportazioni, cessioni di beni UE e operazioni assimilate iscritte nell anno precedente o negli ultimi 12 mesi sono complessivamente superiori al 10% del volume d affari. La novità sopra descritta però non incide sulla identificazione dell esportatore abituale il quale acquisisce tale caratteristica se viene superato il 10% del volume d affari al netto: - della cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; - delle operazioni non soggette ad IVA di cui all art. 21, c. 6-bis del DPR 633/72 (riscritto dalla finanziaria 2013). Nel quadro VC, in cui specificare le informazioni sul tipo di plafond, va indicato il volume d affari al netto delle operazioni di cui al suddetto comma 6-bis.

9 Quadro VE 39 - effetti 2) Le novità si ripercuotono invece sulla determinazione del volume d affari per la verifica del superamento o meno del limite ( ) previsto per la possibilità di liquidare l IVA con periodicità trimestrale. 3) A partire dal 2013 il contributo integrativo delle casse previdenziali per i professionisti iscritti va applicato anche alle prestazioni non rilevanti ai fini IVA ossia alle prestazioni non territoriali ex suddetto comma 6-bis che concorrono a formare il volume d affari.

10 Quadro VE 39 - effetti 4) Per quanto riguarda il rimborso del credito IVA, tale modifiche si ripercuotono in modo: - positivo per coloro che effettuano prevalentemente operazioni non soggette IVA poiché usufruiscono del requisito ex art. 30 lett. d) DPR 633/72; - negativo per coloro che usufruiscono del requisito ex artt. 30, comma 3, lett. b) e 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, ossia per i soggetti che effettuano operazioni non imponibili superiori al 25% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate nel Infatti, le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72, fatturate ai sensi dell art. 21, comma 6- bis, vanno conteggiate, al fine della determinazione della predetta percentuale, nell ammontare delle operazioni 2013 (ossia aumenta l importo soglia).

11 Termini e modalità di presentazione La dichiarazione IVA 2014 è presentata nei termini se inviata entro il 30 settembre Il modello va presentato in forma autonoma quando: - le società di capitali e gli altri soggetti IRES hanno il periodo d imposta non coincidente con l anno solare; - soggetti non persone fisiche che hanno chiuso il periodo d imposta anteriore al 31 dicembre 2013 come nel caso di società di persone cessata ante la chiusura del 2013 ma non ancora messe in liquidazione; - controllanti e controllate che partecipano all IVA di gruppo; - dichiarazioni presentate dai curatori e dai commissari liquidatori per i soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; - soggetti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente poiché non residenti; - soggetti che non hanno l obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (come i venditori porta a porta); - enti sottoposti ad operazioni straordinarie.

12 Termini e modalità di presentazione In caso di presentazione del modello autonomo, il saldo a debito va versato entro il 17 marzo 2014 poiché il 16 è domenica e sempre che l imposto a debito sia superiore a 10,33. È possibile effettuare un versamento rateale in cui ogni rata successiva alla prima va aumentata dello 0,33% su base mensile. Se si presenta la dichiarazione unificata (Unico 2014) occorre incrementare il debito IVA dal 16 marzo 2014 dello 0,4% per ogni mese e frazione di mese da tale data. Pertanto se si effettua il pagamento il 16 giugno, l 1,2% (tre mesi allo 0,4%) va conteggiato sulla somma non compensata con eventuali altri crediti d imposta.

13 La comunicazione dati IVA

14 La comunicazione dati IVA La comunicazione dati IVA ha la finalità di consentire il calcolo delle risorse che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Nel documento vanno riepilogate le risultanze relative al 2013 delle liquidazioni periodiche per determinare il saldo IVA a debito o a credito. Sono escluse dal documento, il calcolo del pro-rata, le compensazioni fatte nell anno, il riporto del credito dell anno precedente. Vanno però esposte le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 (provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014).

15 La comunicazione dati IVA La comunicazione deve essere presentata dai titolari di partita IVA che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale anche se, per il 2013, non hanno effettuato operazioni imponibili o liquidazioni periodiche (esempio soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali o minimi). Non sono invece tenuti alla presentazione della comunicazione i soggetti che: - nel 2013 hanno registrato solo operazioni esenti ex art. 10; - esercitano attività di intrattenimento, organizzazione giochi ed altre attività esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; - i soggetti passivi UE che hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell IVA; - hanno optato per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/91; - sono sottoposti a procedure concorsuali;

16 La comunicazione dati IVA - i soggetti extra UE identificati in Italia ai fini IVA ex art. 74-quinquies per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi; - gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province, le Regioni, ecc. e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali; - nel 2013, hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a ; - le imprese individuali che hanno affittato l unica azienda sempre che abbiano esercitato nel 2013 altre attività rilevanti a fini IVA; - i produttori agricoli con volume d affari dell anno precedente non superiore a (regime d esonero); - presentano la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2014 in forma autonoma (soggetti sia a debito che a credito).

17 La comunicazione dati IVA I soggetti che esercitano più attività con contabilità separata (sia obbligo che opzione) devono presentare un unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l esonero dalla presentazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di , vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero.

18 La comunicazione dati IVA La comunicazione è strutturata su tre sezioni in cui nella prima sono indicati gli estremi del contribuente e del codice attività. Se ve ne sono più di uno, occorre indicare quello espressivo dell attività prevalente (volume d affari). Se vi sono più attività con gestione della contabilità separata occorre barrare la casella Contabilità separata. Nelle sezioni II e III vanno indicate le operazioni rilevanti IVA compiute nel 2013 indipendentemente dalla periodicità: - per i trimestrali va indicato anche il quarto trimestre; - per i mensili vanno indicati tutti i mesi da gennaio a dicembre indipendentemente dalla modalità delle liquidazioni periodiche.

19 La comunicazione dati IVA OPERAZIONI ATTIVE (CD1) Campo 1 Totale operazioni attive del 2013 al netto dell IVA ricomprendendovi quelle ad esigibilità differita (anche IVA per cassa) e quelle soggette all applicazione del reverse charge (es. cessioni di rottami) con integrazione dell IVA da parte dell acquirente. Vanno ricomprese anche le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine, nel campo 1 va inserito l ammontare complessivo dei relativi corrispettivi. Non vanno ricomprese le autofatture ex art. 17, comma 2, annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4).

20 La comunicazione dati IVA OPERAZIONI ATTIVE (CD1) Campo 2 Vanno ricomprese le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis che sono già ricomprese nel campo 1 tra cui le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano, le operazioni fatte verso esportatori abituali e le esportazioni di rottami. In tale campo va poi ricompresa la parte non imponibile del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni usati soggetti al regime del margine. Campo 3 Ci vanno le operazioni esenti ex art. 10 già evidenziate nel campo 1. Campo 4 Sono indicate le cessioni UE di beni ex art. 41 DL 331/93 comprese quelle per rottami già evidenziate nel campo 1. Campo 5 Sono indicate le cessioni di beni strumentali già ricomprese nei campi precedenti.

21 La comunicazione dati IVA OPERAZIONI PASSIVE (CD2) Campo 1 Totale degli acquisti/importazioni al netto dell IVA del 2013 anche se espressivi dell IVA indetraibile, tra cui gli acquisti UE di beni, gli acquisti che rientrano nel regime del margine, le autofatture con soggetti non residenti ex art. 17, c. 2, i servizi ricevuti da soggetti UE per cui si è proceduto ad integrare con IVA la fattura ricevuta, gli acquisti di rottami e gli acquisti con esigibilità differita (anche gli acquisti fatti dai minimi). Campo 2 Si tratta degli acquisti non imponibili tra cui quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine evidenziati anche nel campo 1. Campo 3 Si tratta degli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad IVA e le importazioni di oro da investimento, indicati già nel campo 1.

22 La comunicazione dati IVA OPERAZIONI PASSIVE (CD2) Campo 5 Vanno ricompresi gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA CD3 Campi 1 e 2 Va indicato l ammontare delle importazioni di materiali d oro, semilavorati in oro e argento puro, per le quali l IVA non è stata versata in Dogana, ma attraverso la bolletta doganale iscritta nel registro fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Campo 3 e 4 Va indicato l ammontare delle importazioni di rottami ed altri materiali di recupero la cui IVA non è stata versata in Dogana ma con bolletta doganale iscritta nei registri.

23 La comunicazione dati IVA IVA ESIGIBILE E IVA DETRAIBILE (CD4 e CD5) Va indicata l IVA relativa alle: - autofatture ex art. 17 c. 2 DPR 633/72; - ai servizi UE con integrazione della fattura estera; - agli acquisti UE di beni; - agli acquisti di rottami; - ai subappalti nel settore edile; - agli acquisti di immobili ad uso abitativo e strumentali imponibili ex art. 10 c. 1 (n. 8-bis) e art. 8-ter DPR 633/72. Se si tratta di acquisti in reverse charge l IVA va indicata sia nel rigo CD4 che nel CD5. Nell IVA a debito va ricompresa anche quella relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti ma incassate nel Nel CD 6 va indicata l IVA a debito (campo 1) o l IVA a credito (campo 2).

24 La comunicazione dati IVA La comunicazione dati IVA va presentata entro il mese di febbraio in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. Se inviata entro il 28 febbraio viene poi scarta, è trasmessa tempestivamente se viene ri-inviata entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto da parte dell Agenzia. Se non viene inviata oppure se inviata con dati incompleti o errati si applica la sanzione da 258 s

25 La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA

26 La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA Il modello polivalente deve essere utilizzato per: - comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro); - comunicare le operazioni legate al turismo effettuate in contanti; - comunicare gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino; - comunicare le operazioni effettuate da paesi Black List. L art. 2 c. 6 DL 16/2012 ha disposto che a decorrere dal 2012 l obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA è previsto: - se vi è l obbligo di emissione della fattura indipendentemente dall importo; - se non vi è l obbligo di emissione della fattura, la comunicazione diviene obbligatoria per importi pari o superiori a al lordo dell IVA. Per il 2012 e 2013 i commercianti e le agenzie di viaggio devono comunicare le fatture di importo pari o superiore a

27 La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano le operazioni sopra accennate (no minimi, no enti pubblici). Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: le importazioni; le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; le operazioni intracomunitarie; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe Tributaria; le operazioni di importo pari o superiore a 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

28 La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia: analitica; aggregata. La scelta della modalità vincola l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: acquisti da operatori economici sammarinesi; acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

29 La comunicazione delle operazioni rilevanti IVA A REGIME (2013 e successivi) TERMINI PRESENTAZIONE SPESOMETRO entro il 10/04 dell anno successivo, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile entro il 20/04 dell anno successivo, per tutti gli altri soggetti SOGGETTO OBBLIGO DECORRENZA Operatori con attività di: leasing finanziario/operativo locazione/noleggio di auto, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili NO operazioni relative al 2012 TERMINE INVIO COMUNICAZIONE medesimi termini dello spesometro FORMA AGGREGATA AMMESSA acquisto da operatori residenti a san Marino SI Operazioni annotate dall 1/10/2013 ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri IVA NON AMMESSA operazioni nei confronti di operatori black list SI Operazioni effettuate dal 1/10/2013 termini ordinari (trimestrale o mensile) AMMESSA dettaglianti/agenzie viaggi che effettuano cessioni in contanti a turisti extraue SI non è disciplinata la decorrenza dell obbligo preventiva rispetto alla cessione NON AMMESSA

30 La gestione del credito IVA

31 La compensazione dei crediti tributari (IVA) L ordinamento giuridico italiano consente la compensazione del credito tributario in modo sia verticale (con debito della stessa imposta) che orizzontale (con debito di imposta differente). In materia IVA, la compensazione del credito annuale (o trimestrale) è soggetta a limitazioni. In particolare, l art. 9, comma 2, DL 35/2013 ha fissato in ( ,9 fino al 2013) il limite della compensazione orizzontale mentre non esistono limiti per quella verticale. Per compensazione orizzontale, soggetta alla limitazione, si deve intendere (come specificato dall Agenzia delle Entrate con la circolare 1/2010) il credito esposto in un F24 a riduzione di un qualunque debito tributario differente da IVA. La compensazione IVA su IVA, indipendentemente dall anno dell imposta, è consentita senza limitazioni.

32 La compensazione del credito IVA Con riferimento al credito IVA 2013, si consideri: che la compensazione orizzontale, nel mod. F24, per importi uguali o inferiori a annui, non necessita di particolari adempimenti; che la compensazione orizzontale, nel mod. F24, per importi superiori a annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell istanza trimestrale); che per la compensazione del credito IVA di importo superiore a è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel o Fisconline); che per poter compensare importi superiori a annui è altresì richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti, l utilizzo in compensazione (F24) del credito IVA 2013 (codice tributo 6099, 2013) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2014 (codice tributo 6099, 2014). Tale forma di detrazione trova infatti esposizione nel quadro VL del modello IVA 2015.

33 La compensazione del credito IVA Le limitazioni in esame sono riferite all importo del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione e non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale, che può essere superiore. Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2013 pari a , lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all ammontare di Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014.

34 La compensazione del credito IVA I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall 1 febbraio di ogni anno (no comunicazione Dati IVA ). A decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA 2014, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2013 per importi superiori a La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l utilizzo del credito in compensazione ad , può comunque essere sostituita da una dichiarazione correttiva nei termini / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento a tale nuova dichiarazione la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

35 La compensazione del credito IVA Qualora si presenti la dichiarazione IVA in Unico 2014, allora si potrà compensare il credito IVA solo per un importo complessivo di 5.000, indipendentemente da quanto è il credito complessivo IVA. In tale circostanza, il contribuente potrà compensare la parte restante del credito dopo la presentazione di Unico Es. se il credito IVA è pari a di cui destinati a compensazione orizzontale (se fosse verticale anche per non ci sono limitazioni) allora: - fino il contribuente può liberamente compensare; - i restanti sono utilizzabili a partire dal 17 marzo 2014 se presentato il modello IVA entro la fine di febbraio 2014; - i restanti sono utilizzabili a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA se presentata dopo il 28 febbraio (es. se presentata il 30 di settembre lo si può utilizzare a partire dal 16 ottobre).

36 La compensazione del credito IVA Con riferimento al credito IVA 2012 non utilizzato interamente nel 2013, il suo utilizzo nel 2014 può avvenire fino a quando non è presentata la dichiarazione IVA Da tale momento diviene credito IVA riferito al Se il credito 2012 è inferiore o uguale a o se superiore con visto di conformità, l utilizzo entro tale data non presenta limiti. Se invece non vi è il visto l utilizzo può avvenire nel limite di

37 La compensazione del credito IVA I soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità sono: - i dottori commercialisti e gli esperti contabili; - i consulenti del lavoro; - i periti e gli esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/1993 (con laurea in economia/giurisprudenza o di diploma da ragioniere); - il responsabile dell assistenza fiscale di un CAF. Per rilasciare il visto di conformità, il professionista deve: - comunicare alla DRE (Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate) l intenzione di emetterlo affinché sia iscritto nei registri dei soggetti abilitati (iscrizione elenco certificatori); - essere in possesso di polizza assicurativa con specifici requisiti; - tenere le scritture contabili del cliente per cui si emette il visto. Nelle società di capitali soggette alla revisione legale, la dichiarazione può essere emessa dal revisore stesso, in alternativa al visto, attestante specifici controlli.

38 La compensazione del credito IVA Con il visto di conformità e con la dichiarazione del revisore si attesta la corrispondenza di valori esposti in dichiarazione con le risultanze documentali, la correttezza della dichiarazione e la regolare tenuta della contabilità. Pertanto ai fini del rilascio del visto di conformità o della dichiarazione da parte del revisore, sono necessari i seguenti controlli finalizzati alla verifica: - della regolare tenuta della contabilità e della sua conservazione; - della corrispondenza tra dichiarazione e scritture contabili; Il visto di conformità viene rilasciato attraverso una firma in uno specifico quadro nel frontespizio della dichiarazione. Nel caso si tratti di Unico, l apposizione della firma deve intendersi riferito sia alla dichiarazione dei redditi che alla dichiarazione IVA.

39 Check-list visto di conformità Codice attività risultante dal mod. IVA 2014 Verifica codice attività Descrizione Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2014 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile SI NO Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2014 corrisponde a quello riferito all attività prevalente in base al volume d affari SI NO Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA Direttamente dal professionista Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista Direttamente dal CAF imprese Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)

40 Check-list visto di conformità Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA Registro fatture emesse SI NO Registro corrispettivi SI NO Registro acquisti SI NO I dati esposti nel mod. IVA 2014 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare: gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota SI SI NO NO

41 Check-list visto di conformità Periodo di riferimento Gennaio 2013 Febbraio 2013 Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Luglio 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Controllo liquidazioni periodiche Contribuente mensile Saldo a credito a debito Data di versamento I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2014 SI NO Periodo di riferimento Primo trimestre 2013 Secondo trimestre 2013 Terzo trimestre 2013 Quarto trimestre/saldo IVA 2013 Contribuente trimestrale a credito Saldo a debito Data di versamento I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2014 SI NO

42 Check-list visto di conformità Al mod. IVA 2013 è stato apposto il visto di conformità SI NO Ammontare del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013 regolarmente presentato in via telematica, di cui richiesto a rimborso riportato nel 2013 L ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2014 corrisponde al credito IVA 2012 riportato nel 2013 Ammontare del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione orizzontale nel mod. F24 SI Euro Euro Euro NO Euro Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2014 SI NO Ammontare credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 Euro

43 Check-list visto di conformità Fattispecie che ha generato il credito IVA 1 = Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni 2 = Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72) 3 = Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili 4 = Operazioni non soggette all imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72) 5 = Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Il credito IVA 2013 è superiore al volume d affari SI NO Se si, è stata effettuata l integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA SI NO Ammontare IVA detratta nel 2013 Euro Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell IVA detratta nel 2013) Euro

44 Check-list visto di conformità Prot. reg. acquisti Verifica fatture acquisti con IVA superiore a Euro Fattura n. Data Fornitore Imponibile IVA Prot. reg. fatt. em. Verifica fatture emesse con IVA superiore a Euro Fattura n. Data Cliente Imponibile IVA

45 La compensazione del credito IVA L applicazione di una sanzione pari al 30% avviene nella circostanza in cui: - si utilizzi in compensazione un credito IVA superiore a senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA 2014; - si utilizzi in compensazione un credito IVA superiore a senza apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.

46 Le detrazioni IVA - Regole generali di detraibilità - Il pro-rata - I beni ad uso promiscuo

47 Le regole generali di detraibilità La detrazione consiste nel diritto di sottrarre dall IVA dovuta sulle operazioni attive, l IVA relativa agli acquisti. La detrazione viene esercitata in occasione delle singole liquidazioni periodiche dell imposta a cui i soggetti passivi sono tenuti su base mensile o trimestrale. Se l IVA a debito > dell IVA a credito, il soggetto passivo deve versare il differenziale espressivo del debito d imposta. Se l IVA a debito < dell IVA a credito, il soggetto passivo vanta un credito verso l Erario.

48 Le regole generali di detraibilità La detrazione è consentita solo se vengono effettuate operazioni attive imponibili o non imponibili da cui origini il diritto alla detrazione dell IVA a credito. Se sono compiute solo operazioni attive esenti o non soggette, l IVA a credito pagata sulle operazioni passive non potrà mai essere dedotta.

49 Le regole generali di detraibilità L IVA a credito è detraibile (art. 19, c. 1, DPR 633/72): - se emerge da operazioni inerenti l attività svolta; - se è addebitata con fattura corretta e non fraudolenta; - se si applicano correttamente le regole che disciplinano l esercizio del diritto alla detrazione; - se non si tratta di operazioni che rientrano nei casi di indetraibilità.

50 Le regole generali: inerenza L inerenza implica la corrispondenza degli acquisti con le finalità del soggetto passivo e la generazione di IVA a debito. Affinché l IVA a credito sia detraibile occorre che l operazione passiva che l ha generata sia pertinente rispetto all attività imprenditoriale o professionale del soggetto passivo. - Beni ad uso promiscuo - L inerenza deve permanere anche successivamente al compimento dell operazione passiva

51 Le regole generali: inerenza «Giurisprudenza della Corte di Giustizia; questa invero non condiziona, affatto, la deducibilità dell iva ad una condizione soggettiva di strumentalità del bene o servizio acquistato ( l iva è deducibile solo se il contribuente dimostra che l acquisto è strumentale all attività svolta) ma ad una condizione oggettiva di strumentalità (l iva è deducibile solo se il contribuente dimostra che l acquisto è destinato, in linea di principio, alla produzione di operazioni imponibili)» ctpre sent 116/04/12+C-1515/07+ Cass. Sent. 2010/5753

52 Le regole generali: inerenza C -515/07 27.Occorre ricordare, in limine, che il sistema delle detrazioni previsto dalla direttiva è inteso ad esonerare interamente l imprenditore dall IVA dovuta o pagata nell ambito di tutte le sue attività economiche, intendendo garantire, di conseguenza, la perfetta neutralità dell imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all IVA.28. Pertanto, qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengano impiegati per esigenze di operazioni esenti o non rientranti nell ambito di applicazione dell IVA, non può aversi né imposta a valle né detrazione dell imposta a monte 37.La Corte ha pertanto ritenuto, ai punti 30 e 31 della stessa sentenza, che l IVA che ha gravato a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell ambito di applicazione della direttiva e che, nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche che non rientrano nell ambito di applicazione della direttiva, la detrazione dell IVA che ha gravato sulle spese a monte è possibile soltanto qualora tali spese possano essere imputate a valle all attività economica del soggetto passivo.»

53 Le regole generali: inerenza confusione inerenza nell iva è differente dall inerenza nel reddito d impresa «In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il contribuente che intenda contestare il disconoscimento, da parte dell'amministrazione, di spese di rappresentanza ha l'onere di fornire le prove dell'inerenza delle spese medesime all'attività dell'impresa» ci potrebbe essere inerenza per le dirette e non per l iva cass sent 2012/1946

54 Le regole generali: inerenza Ma se uno non sa che chi acquista è inesistente? «In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture.» cass sent 2010/5912

55 Le regole generali: inerenza Ma a chi l onere della prova? «...posto che Unica eccezione alla non detraibilità in questi casi potrebbe essere che l'acquirente non sapesse che il fornitore effettivo non era il fatturante ma un altro. Ipotesi non impossibile ma meramente di scuola e l'onere di provarla grava ovviamente sul contribuente che fa valere la detrazione.,sent 2012/15741; và,per altro, aggiunto che questo orientamento non appare,così,consolidato, posto che In tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all'art. 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. Pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente.,sent n.2012/9108» ctpre 168/04/12

56 Le regole generali: inerenza Corte di Giustizia della Comunità Europea che nelle cause riunite C-80/11 ec-142/11 ha dichiarato che 1) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall importo dell imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l importo dell imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni. del suddetto emittente.

57 Le regole generali: inerenza. 2) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.

58 Le regole generali: fatturazione L IVA è detraibile solo se viene addebitata tramite fattura, a titolo di rivalsa dal fornitore. Cass. n /2011 e n /2010, la detrazione ha carattere sostanziale mentre le indicazioni richieste per la fattura hanno carattere formale. Se l imposta è erroneamente addebitata in fattura, es. per le operazioni esenti o escluse, l acquirente non la può dedurre mentre il cedente/prestatore può chiederne il rimborso tramite istanza.

59 Le regole generali: esercizio del diritto L esercizio del diritto alla detrazione per l acquirente sorge nel momento in cui emerge l obbligo di versamento per il cedente. In generale, si può detrarre quando l imposta diviene esigibile ossia l operazione si considera effettuata.

60 Le regole generali: esercizio del diritto La determinazione del momento in cui si compie l operazione è essenziale poiché, in generale, è da tale momento che l imposta diviene esigibile e detraibile. Individuazione dell aliquota Decorrenza termini per emissione e registrazione della fattura

61 Le regole generali: esercizio del diritto PRESTAZIONI DI SERVIZI Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo. ATTENZIONE: non rileva la data di conclusione del contratto e, per le prestazioni tra soggetti residenti in Italia, la data di ultimazione della prestazione.

62 Le regole generali: esercizio del diritto PRESTAZIONI DI SERVIZI Il pagamento si considera effettuato quando colui che ha effettuato il servizio si trova nella disponibilità delle somme che gli spettano per il servizio svolto. ACCONTO: se il pagamento è parziale allora l operazione si considera effettuata nei limiti dell importo pagato. CAPARRA: si tratta di somme escluse dal campo di applicazione dell IVA sempre che risulti dal contratto che si tratta di caparra confirmatoria o penitenziale. Se successivamente divengono acconto è da tale momento che si realizza l operazione. DEPOSITO CAUZIONALE: è richiesta da una parte contrattuale a garanzia dell adempimento degli obblighi che derivano da un contratto stipulato.

63 Le regole generali: esercizio del diritto PRESTAZIONI DI SERVIZI MODALITA DI PAGAMENTO Il momento di effettuazione dell operazione avviene: - se in contanti (o carte di credito) al pagamento; - se tramite c/c postale o bancario quando il creditore riceve comunicazione dell avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute; - se tramite assegni è al rilascio che si effettua l operazione e non all incasso; - se si utilizza Ri.Ba o Rid al momento in cui il creditore riceve la comunicazione dell effettivo incasso; - se avviene l emissione di una cambiale è al rilascio che si compie l operazione.

64 Le regole generali: esercizio del diritto PRESTAZIONI DI SERVIZI ECCEZIONI Prestazione resa da soggetto IVA non residente a soggetto iva residente e viceversa, l operazione si considera effettuata quando ultimata o pagata o, se a carattere periodico, alla data di maturazione del corrispettivo. Autoconsumo di servizi da parte dell imprenditore si considera effettuata al momento in cui è ultimata o, se a carattere periodico, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Per l appalto occorre emettere la fattura al momento della verifica ed accettazione del lavoro appaltato.

65 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI Nel caso della cessione di beni, l operazione è compiuta al momento del trasferimento della proprietà. Vendite differite Vendite con effetti immediati

66 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI EFFETTI IMMEDIATI BENI IMMOBILI Il momento di effettuazione della cessione di un immobile avviene con la stipulazione del contratto (scrittura privata autenticata o atto notarile). Non rileva la trascrizione nei pubblici registri e la stipulazione di un contratto preliminare. BENI MOBILI Per i beni mobili rileva solo la consegna o la spedizione mentre non assume importanza il momento in cui viene stipulato il contratto. Se quest ultimo specifica una data differente rispetto alla consegna o alla spedizione, allora rileva il momento specificato nel contratto.

67 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI EFFETTI IMMEDIATI BENI MOBILI - CONSEGNA La consegna generalmente avviene dove il venditore ha la propria sede ma: se il venditore trasporta i beni con propri mezzi fino al magazzino del compratore il momento impositivo si verifica quando i beni giungono a tale magazzino; se l acquirente richiede che la consegna avvenga ad un terzo che effettua il trasporto, l operazione si realizza alla consegna al terzo; nelle consegne frazionate, l operazione si realizza ad ogni consegna; per i beni complessi, il momento impositivo si compie quando l ultimo elemento è stato consegnato; nel caso di consegna con posa in opera ( da contratto d opera o d appalto), rileva il momento della consegna anche se la posa in opera è successiva.

68 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI EFFETTI IMMEDIATI BENI MOBILI - SPEDIZIONE La spedizione generalmente avviene quando il venditore consegna i beni al vettore che effettua il trasporto, ma: se il contratto prevede che la spedizione avvenga a spese del venditore, il momento impositivo si realizza quando i beni giungono al magazzino del compratore; se il contratto prevede che la spedizione avvenga verso un terzo, allora l operazione si considera compiuta al momento della spedizione al terzo.

69 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI EFFETTI DIFFERITI Nel caso della cessione di beni con effetti differiti, l operazione è compiuta in un momento successivo rispetto a quanto visto sopra. In generale, l operazione si considera effettuata al momento del trasferimento giuridico definito dal contratto e, per i beni mobili, in ogni caso passato un anno dalla consegna o spedizione.

70 Le regole generali: esercizio del diritto CESSIONI DI BENI EFFETTI DIFFERITI Cessione di cose generiche, l operazione si verifica al momento dell individuazione della merce. Cessione di cose future, l operazione si verifica nel momento in cui le cose vengono ad esistere. Cessione con riserva di gradimento, l operazione si verifica nel momento in cui si riceve la riserva di gradimento dall acquirente.

71 Le regole generali: esercizio del diritto FATTURAZIONE ANTICIPATA Se la fattura viene emessa prima di quanto sopra detto l operazione si considera effettuata (nei limiti dell importo fatturato) alla data della fattura PAGAMENTO ANTICIPATO Se avviene il pagamento (di tutto o di parte del corrispettivo) prima di quanto sopra detto l operazione si considera effettuata, nei limiti dell importo pagato, alla data del pagamento

72 Le regole generali: esercizio del diritto Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso. Es. per le operazioni passive effettuate nel 2011 il diritto può essere esercitato entro il mese di settembre Decorso tale termine si può recuperare l IVA a credito presentando apposita istanza entro il termine di due anni.

73 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA È STATO INTRODOTTO PER FACILITARE IL SOGGETTO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE SOPPERIRE A PROBLEMATICHE DI LIQUIDITA

74 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Può essere adottato a partire dalle operazioni poste in essere dal 1 dicembre 2012 e solo dai soggetti passivi che nell anno precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a Se nel corso dell anno il limite suddetto viene superato, la facoltà di avvalersi dell IVA per cassa cessa a partire dalle operazioni effettuate da mese/trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.

75 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Non tutte le operazioni rientrano nel campo dell IVA per cassa. Sono escluse le operazioni attive: - concluse verso privati consumatori; - effettuate da soggetti che applicano regimi speciali (editori, rivenditori di beni usati, produttori agricoli, agenzie di viaggio, ecc.); - effettuate nei confronti di acquirenti che assolvono l IVA con il meccanismo del reverse charge (cessioni intracomunitarie, all esportazione). Sono altresì escluse le seguenti operazioni passive: - soggette a reverse charge; - importazioni; - estrazioni di beni dai depositi IVA.

76 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Non occorre alcuna opzione particolare in quanto l applicazione avviene tramite comportamento concludente, va comunque comunicata nella dichiarazione IVA dell anno in cui si è applicata nel quadro VO. Per le nuove attività occorre darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Salvo il superamento della soglia, l opzione obbliga l applicazione per un triennio decorso il quale vi è il rinnovo tacito di anno in anno salvo revoca analoga all opzione. Se avviene la revoca il soggetto passivo deve: - rilevare a debito l IVA non ancora incassata ma già addebitata; - rilevare a detrazione l IVA non ancora pagata ma già fatturata dal fornitore o prestatore di servizi.

77 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Applicando il regime dell IVA per cassa, l imposta diviene esigibile nel momento in cui il cliente paga la fattura. In ogni caso, l IVA diviene esigibile decorso un anno dall effettuazione dell operazione salvo che il cliente non sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento bancari, fa fede la data di disponibilità sul c/c del venditore. Nel caso di pagamento parziale, diviene esigibile una frazione dell imposta pari al rapporto tra quanto incassato e il totale della fattura (al netto dell IVA).

78 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Applicando il regime dell IVA per cassa, è possibile detrarre l IVA sugli acquisti solo se pagata o, indipendentemente dal pagamento, decorso un anno da quando l IVA è divenuta esigibile per il fornitore/prestatore di servizi. Se il corrispettivo è pagato solo in parte, l IVA diviene detraibile in percentuale al rapporto tra quanto pagato ed il corrispettivo totale (al netto dell IVA).

79 Le regole generali: esercizio del diritto IVA PER CASSA VOLUME D AFFARI NON SUPERIORE A Il soggetto passivo che adotta l IVA per cassa deve annotare in fattura operazione con IVA per cassa ai sensi dell articolo 32 bis D.L. 83/2012 (se omessa è solo una violazione formale). Per l acquirente da soggetti che applica l IVA per cassa non vi sono particolari conseguenze e il diritto alla detrazione sorge con l effettuazione dell operazione anche se non vi è stato alcun pagamento.

80 I casi di indetraibilità La normativa individua numerose situazioni in cui l IVA risulta non detraibile: - per destinazione (operazioni esenti, non soggette e manifestazioni a premio) art. 19, c. 2, D.P.R. 633/72; - pro-quota per uso promiscuo di beni o servizi art. 19, c. 4, D.P.R. 633/72; - in modo oggettivo a causa dei beni ceduti o dei servizi prestati art. 19-bis, c. 1, D.P.R. 633/72; - pro-rata in presenza di attività che danno luogo ad operazioni esenti e operazioni che consentono la detrazione art. 19, c. 5, D.P.R. 633/72; - in modo parziale per enti non commerciali, in presenza di beni e servizi utilizzati sia per attività commerciali che non, art. 19-ter D.P.R. 633/72.

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