Condizioni Generali di Contratto. per il trasporto delle merci per ferrovia PRODOTTI

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1 Condizioni Generali di Contratto per il trasporto delle merci per ferrovia PRODOTTI Divisione Cargo

2 EDIZIONE IN VIGORE DAL ORDINE DI SERVIZIO REGISTRAZIONE 1 01/03/2010 n. 3 del 28/01/2010 Serie 3 n.4633 del 26/02/ /03/2012 n. 4 del 23/02/2012 Serie 3 n.1351 del 27/02/ /07/2015 n. 3 del 01/07/2015 Serie 3 n del 01/07/ > Documento Prodotti

3 INDICE SEZIONE I Disposizioni Generali Articolo 1 Tipologie di prodotti pag. 4 SEZIONE II Condizioni d acquisto dei prodotti a treno completo Articolo 2 - Durata del programma pag. 5 Articolo 3 - Termine per il rinnovo del programma pag. 6 Articolo 4 - Verifica dell impegno minimo di quantità (art. 17 CGCTM) pag. 6 Articolo 5 - Modifiche alla programmazione ordinaria (art. 18 CGCTM) pag. 7 Articolo 6 Disdette e penali (art. 21 CGCTM) pag. 7 Articolo 7 - Ritardo in partenza (par CGCTM) pag. 9 Articolo 8 - Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto pag. 10 Articolo 9 - Allegati tecnico economici pag. 10 SEZIONE III MaxiCargo (trasporti eccezionali) Articolo 10 - Caratteristiche tecniche pag. 10 Articolo 11 Autorizzazione alla circolazione pag. 11 Articolo 12 - Modalità d inoltro pag. 11 Articolo 13 - Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa pag. 11 Articolo 14 Penali per disdetta singolo trasporto pag. 12 Articolo 15 Prestazioni accessorie pag. 12 Documento Prodotti >3

4 SEZIONE I Disposizioni generali L offerta di Trenitalia per i trasporti ferroviari di merci comprende varie tipologie di prodotto aventi caratteristiche operative ed economiche diversificate al fine di rispondere ad ogni esigenza della clientela. Tramite la stipula di un accordo cliente con il vettore, il cliente può acquistare uno o più prodotti tra quelli elencati all art. 1 del presente documento. Articolo 1 Tipologie di prodotti 1.1 Trasporto a treno completo I prodotti di trasporto a treno completo si distinguono in: a) programma di trasporto pluriennale; b) programma di trasporto annuale; c) programma di trasporto periodico/stagionale (P/S); d) programma di trasporto settimanale; e) programma di trasporto giornaliero. I programmi di cui alle lettere a), b) e c) rientrano nell ambito della programmazione ordinaria, mentre quelli indicati alle lettere d) ed e) attengono alla programmazione straordinaria Il cliente può scegliere i programmi di cui al precedente punto sub a), b) e c) con le seguenti modalità di effettuazione: a) Bilanciato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione tra l impianto ferroviario di partenza e l impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest ultimo e quello di destinazione finale, corrispondente all impianto ferroviario originario di partenza. I singoli treni completi, utilizzati per l effettuazione di tale trasporto, sono operativamente sequenziali e collegati nella loro esecuzione. I prezzi, nonché l applicazione delle penali, delle disdette e dei rimborsi sono sempre riferiti alla prestazione totale compresa tra l impianto di partenza e quello di destinazione intermedia e tra quest ultimo e l impianto di destinazione finale corrispondente a quello di partenza. b) Andata e ritorno: riferito ad una coppia di trasporti a treno completo su una determinata relazione nei suoi due sensi di percorrenza, ciascuno di essi indipendente ma collegati nella loro esecuzione; 4 > Documento Prodotti

5 c) Dedicato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione acquistato in un solo suo senso di percorrenza Nell accordo cliente ciascun trasporto a treno completo, sia in programmazione ordinaria che straordinaria, è identificato da un numero fornito dal vettore (treno commerciale) che viene preso a riferimento per l applicazione delle condizioni previste dall accordo stesso Il trasporto a treno completo è definito in termini di peso e lunghezza concordati tra le Parti e riportati espressamente in Allegato Tecnico-economico dell accordo cliente per ciascuna relazione di traffico. La capacità complessiva è rispettata anche quando una sola delle sue componenti (peso e/o lunghezza) siano saturate I trasporti a treno completo sono effettuati per mezzo di carri delle tipologie indicate nell Allegato Tecnicoeconomico dell accordo cliente. 1.2 Trasporto a diffuso Rappresenta l offerta base di Trenitalia per trasporti a carro singolo od a gruppi di carri inoltrati sul reticolo del trasporto a diffuso (pubblicato sul sito internet del vettore) sia per traffici convenzionali che combinati. 1.3 MaxiCargo E il prodotto dedicato ai trasporti di merci che, per le loro dimensioni (peso, profilo limite, lunghezza) e natura (ad esempio: materiale rotabile non immatricolato), sono soggetti a particolari restrizioni di circolazione e necessitano di specifiche autorizzazioni da parte del gestore dell infrastruttura delle linee interessate al trasporto stesso. SEZIONE II Condizioni d acquisto dei prodotti a treno completo Articolo 2 Durata del programma 2.1 I programmi di trasporto di cui al precedente paragrafo 1.1. possono essere acquistati per il periodo di seguito indicato: a) Programma pluriennale: per un periodo superiore ad un anno e comunque con scadenza coincidente con l ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore; b) Programma annuale: per un periodo massimo di un anno e comunque con scadenza coincidente con l ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore; Documento Prodotti >5

6 c) Programma periodico/stagionale: nell ambito di validità dell accordo cliente, la durata può variare da un minimo di un mese ad un periodo massimo compreso tra il momento dell attivazione della richiesta e la scadenza dell accordo medesimo; d) Programma settimanale e giornaliero : coincidente con l effettuazione del trasporto. Nel periodo di validità dell accordo cliente, il cliente stesso può richiedere più programmi settimanali e giornalieri a condizione che questi non superino la data di scadenza dello stesso. Articolo 3 Termine per il rinnovo del programma 3.1 Per il programma pluriennale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 marzo dell ultimo anno della sua validità. Entro il 30 aprile seguente il vettore darà conferma dell avvio della procedura di attivazione dei servizi richiesti e comunicherà, entro il 30 settembre successivo, le condizioni economiche di rinnovo. Il programma di trasporto pluriennale, dal punto di vista operativo, deve essere confermato annualmente. Il cliente deve fornire al vettore, entro il 1 settembre di ciascun anno, la richiesta di programmazione per l anno successivo. 3.2 Per il programma annuale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 1 settembre di ciascun anno. 3.3 Per il programma periodico/stagionale il cliente deve presentare richiesta di rinnovo entro il giorno 10 del secondo mese antecedente l avvio dei trasporti. Articolo 4 Verifica dell impegno minimo di quantità (art. 17 CGCTM) Per i programmi pluriennale, annuale e periodico/stagionale la verifica del raggiungimento dell impegno minimo di quantità viene effettuata per ciascun trimestre della loro validità e/o alla loro scadenza. Saranno considerati come effettuati ai fini del raggiungimento dell impegno di quantità: a) trasporti disdettati dal cliente per cause imputabili al vettore, ivi compresi quelli soppressi a causa di ritardo imputabile a vettore stesso che abbia impedito l effettuazione del trasporto corrispondente; b) trasporti rientranti nella previsione di cui all art delle CGCTM e i trasporti straordinari; c) trasporti non effettuati per causa di forza maggiore. L esito della verifica è portato a conoscenza del cliente entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre di validità e/o della scadenza del programma operativo considerato su base annua. 6 > Documento Prodotti

7 Articolo 5 Modifiche alla programmazione ordinaria (art. 18 CGCTM) 5.1 Il cliente può richiedere al vettore le modifiche al programma pluriennale, al programma annuale e/o P/S indicate nelle CGCTM attenendosi alle seguenti modalità: a) la richiesta di modifica dovrà pervenire agli indirizzi di Trenitalia indicati nell accordo cliente con un preavviso di 75 giorni rispetto alla data di attivazione della modifica; b) il vettore comunica l esito dello studio di fattibilità tecnica ed operativa nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni solari antecedenti la data di effettuazione prevista per il primo trasporto; c) le richieste di modifica non potranno essere avanzate per trasporti da effettuarsi nei mesi di dicembre e gennaio; Salvo diversa pattuizione contrattuale, la percentuale di trasporti programmati per i quali può essere richiesta una modifica non può superare il 10% dell impegno di traffico complessivo di cui all Articolo 17 delle CGCTM. Articolo 6 Disdette e penali (art. 21 CGCTM) 6.1 Disdette Il cliente od il vettore possono comunicare all altra parte disdetta di: a) un singolo trasporto previsto nel programma pluriennale, annuale o P/S entro il giorno 20 del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto in questione; b) una intera programmazione su una determinata relazione in un determinato giorno della settimana, ad una determinata ora, fino alla scadenza della validità del programma stesso, entro il giorno 20 del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto oggetto della richiesta. Le comunicazioni effettuate oltre tali termini danno luogo all applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo Per i trasporti Andata/ritorno e Periodici/stagionali, qualora il Cliente accetti l esecuzione del trasporto previsto dal Programma dei trasporti con un numero di carri inferiore alla quantità programmata, Trenitalia non dovrà corrispondere alcun indennizzo a favore del Cliente, ad eccezione dell ipotesi di trasporto bilanciato per il quale il Cliente avrà diritto alla riduzione proporzionale del prezzo di vezione del trasporto riportato nella tabella Corrispettivi dell Allegato Tecnico-Economico dell accordo cliente nella misura massima del 15 % (quindicipercento) escluso ogni altro compenso o indennizzo a favore del Cliente Per i trasporti Andata/ritorno, Periodici/stagionali e Bilanciati, qualora il Cliente non abbia interesse all esecuzione del trasporto di cui al precedente paragrafo, lo stesso si intenderà disdettato da parte di Trenitalia e si applicheranno le penali per disdetta, ridotte del 15% (quindicipercento) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7. Documento Prodotti >7

8 6.1.4 Per la corretta gestione di quanto previsto al presente articolo, Trenitalia si impegna, limitatamente alle relazioni di trasporto combinato marittimo, ad inserire nella distinta carri allegata alla lettera di vettura eventuali carri vuoti in composizione; ove la lettera di vettura sia predisposta dal cliente, Trenitalia si impegna a trasmettere le informazioni necessarie al medesimo inserimento. 6.2 Penali per disdetta di un singolo trasporto Salvo diversa previsione contrattuale, in caso di disdetta da parte del cliente o del vettore di un singolo trasporto la parte inadempiente deve corrispondere all altra a titolo di penale: a) un importo pari al 15% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell accordo cliente per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all altra parte entro un termine inferiore al giorno 20 di due mesi precedenti quello di effettuazione, ma almeno, date tre settimane successive A, B e C, entro il lunedì della settimana A per i trasporti a treno completo per il periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C; b) un importo pari al 35% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell accordo cliente per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all altra parte con un preavviso inferiore a quello di cui alla precedente lettera a), ma almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la partenza; c) un importo pari al 45% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata con un preavviso inferiore a quello di cui alla precedente lettera b) Qualora il cliente od il vettore non abbiano comunicato disdetta del trasporto, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto. 6.3 Penali per disdetta di una intera programmazione ordinaria Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente od il vettore che abbia dato la disdetta è tenuto al pagamento di una somma pari all 8% del prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto programmato per tutte le circolazioni previste nei 60 giorni successivi alla data di comunicazione della disdetta stessa Le percentuali indicate nel paragrafo 6.2, qualora il prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto sia espresso in forma diversa dalla formula vuoto per pieno, si applicano al prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto, calcolato sui parametri tecnici minimi stabiliti negli allegati dell accordo cliente. 6.4 Penale per mancata effettuazione di un singolo trasporto In caso il cliente od il vettore abbiano determinato la mancata effettuazione di un singolo treno aggiuntivo o straordinario, essi saranno tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per tale trasporto. 8 > Documento Prodotti

9 6.4.2 In caso di esecuzione parziale di un trasporto in modalità bilanciata per causa imputabile al vettore, è dovuta al cliente, a titolo di penale, una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il trasporto stesso, salvo il caso in cui la difformità nell effettuazione anche di uno dei trasporti collegati sia attribuibile alla responsabilità del cliente Qualora la mancata effettuazione di un trasporto sia conseguente al ritardo maturato in arrivo dal trasporto a treno completo collegato, ritardo dovuto a responsabilità del cliente, non verrà applicata alcuna penale a carico del vettore. 6.5 Pagamento delle penali Salvo diversa previsione contrattuale il cliente ed il vettore provvedono a scambiarsi reciprocamente entro la fine di ciascun mese, un rendiconto delle eventuali penali attive maturate nel corso del mese precedente. Il cliente ed il vettore hanno 60 giorni di tempo per approvare o eccepire detto rendiconto; decorso tale termine, in assenza di risposte dalla parte ricevente, le penali richieste si intendono accettate. Entro ulteriori 30 giorni, la parte creditrice provvede all emissione della fattura verso la parte debitrice. Articolo 7 Ritardo in partenza ( par CGCTM) 7.1 Qualora l orario di partenza di un trasporto in programmazione ordinaria non possa essere rispettato per causa del cliente o del vettore, il vettore stesso garantisce comunque la partenza. Il vettore può riprogrammare la partenza del trasporto come segue: a) entro 23 ore e 59 minuti, in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione al cliente. Il trasporto è assoggettato ai criteri di qualità ove previsti dall accordo cliente, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa; b) oltre i termini di cui al precedente punto a), il vettore comunica - per iscritto - al cliente la data e l ora di possibile inoltro, chiedendo la conferma formale del suo interesse all esecuzione del trasporto. b.1) In caso di accettazione da parte del cliente Se il ritardo è imputabile al vettore, si applica quanto previsto dall accordo cliente in tema di qualità, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa. Se il ritardo è imputabile al cliente, non trovano applicazione a carico del vettore le clausole di qualità previste dall accordo cliente, ovvero quanto previsto dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa. b.2) In caso di rifiuto da parte del cliente Si procede all annullamento del documento di trasporto (LDV) e la merce è riconsegnata al mittente per il successivo scarico dai carri a cura e spese del cliente stesso. In tal caso, per il trasporto non effettuato, sono applicate alla parte responsabile del ritardo le penali di cui al precedente art. 6. Documento Prodotti >9

10 Articolo 8 Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto 8.1 I prezzi per il singolo trasporto a treno completo, indicati negli allegati tecnico-economici dell accordo cliente, sono riferiti alle prestazioni fornite dal vettore, per l effettuazione del singolo trasporto, dal punto di presa in partenza al punto di consegna a destinazione per il viaggio di andata o di ritorno. 8.2 Nel caso di programma in modalità bilanciato, il prezzo è riferito al singolo trasporto dal punto di presa in partenza all impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest ultimo ed il punto di consegna a destinazione. In caso di esecuzione parziale del trasporto programmato in modalità bilanciata per causa imputabile al cliente, il prezzo dovuto sarà comunque quello stabilito per l intera prestazione. 8.3 I prezzi di cui al precedente paragrafo, sono dovuti dal cliente al vettore anche qualora il cliente stesso non saturi tutti i parametri tecnici dei singoli trasporti previsti nell allegato tecnico-economico dell accordo cliente. Detti prezzi sono dovuti anche in caso di mancato rispetto da parte del cliente dei vincoli di composizione minima eventualmente fissati per il trasporto ai fini della determinazione del suo corrispettivo. Articolo 9 Allegato tecnico - economico 9.1 Per ciascun prodotto indicato all art. 1, il vettore predispone uno specifico allegato in cui sono riportate le caratteristiche dello stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: merci, relazioni, prezzi, termini e modalità operative di effettuazione dei trasporti. 9.2 L allegato, siglato dal cliente e dal vettore, costituisce parte integrante e sostanziale dell accordo cliente. SEZIONE III MAXICARGO (trasporti eccezionali) Articolo 10 Caratteristiche tecniche Il trasporto MaxiCargo risponde ad una delle seguenti tipologie: 10 > Documento Prodotti

11 a) eccedenza peso (TEP), tale che determini un peso assiale superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto; b) eccedenza profilo limite (TES), corrispondente ad un trasporto con un profilo limite superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto medesimo; c) rotabili non immatricolati (TE), tali da presentarsi come merce circolante sulle proprie ruote; d) merce di lunghezza superiore a 36 metri; Rientrano nel prodotto MaxiCargo tutti quei trasporti per i quali si rendono necessarie precauzioni particolari a qualsiasi titolo dovute per la sicurezza del trasporto ferroviario. Articolo 11 Autorizzazione alla circolazione 11.1 Nei casi in cui un trasporto MaxiCargo debba essere fornito di autorizzazione alla circolazione, è cura del vettore, su istanza del richiedente, presentare idonea richiesta al gestore dell infrastruttura interessato al trasporto. Al rilascio dell autorizzazione, il richiedente è tenuto in ogni caso al pagamento al vettore delle spese richieste dai gestori dell infrastruttura. Per la rete ferroviaria nazionale, le spese sono riportate nel Prospetto Informativo della rete di Rete Ferroviaria Italiana Servizi obbligatori Assistenza alla circolazione di treni speciali disponibile sul sito In detta autorizzazione sono descritti i vincoli, le soggezioni di esercizio cui deve essere sottoposto il trasporto al fine di garantirne la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e/o internazionale, nonché il periodo di validità definito. Nel periodo di validità definito il cliente può effettuare più trasporti, purchè aventi le medesime caratteristiche del trasporto per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione. Articolo 12 Modalità d inoltro Sulla base delle prescrizioni tecniche previste dall autorizzazione, il vettore stabilisce se il trasporto MaxiCargo debba essere inoltrato con la modalità treno completo o diffuso. In ogni caso il vettore medesimo predispone un apposito programma. Articolo 13 Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa In deroga all art. 42 delle CGCTM, il vettore è esonerato dalla responsabilità per ritardo nella resa, fatto salvo il riconoscimento di eventuali danni derivanti alla merce a causa del superamento dei termini di resa stessi. Documento Prodotti >11

12 Articolo 14 Penali per disdetta singolo trasporto Salvo diversa previsione contrattuale, qualora il vettore od il cliente diano disdetta di un singolo trasporto MaxiCargo, confermato per iscritto dagli stessi, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di una penale pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria previsto per il trasporto medesimo. Articolo 15 Prestazioni accessorie Il cliente è tenuto a corrispondere al vettore ogni spesa sostenuta dal vettore medesimo necessaria per consentire l effettuazione del trasporto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scorta personale specializzato, lavori in linea quali smontaggio segnali bassi, sollevamento linee di contatto, spostamento segnali, fornitura carrozza appoggio. 12 > Documento Prodotti

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