COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO (PU)
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- Alfonso Campana
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1 COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO (PU) Servizio Servizi Sociali CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PERIODO Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), in conformità con quanto previsto dall art. 15 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dall art. 26 del Piano comunale dei Servizi ed Interventi per Anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2002, dalla Carta dei Servizi per le persone Anziane approvata con Delib. G.C. n. 36/2006, dallo Statuto comunale e dalle leggi vigenti in materia. Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio sanitaria, il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire l autonomia personale e a sostenere il nucleo familiare nell assistenza domiciliare. L intervento mira inoltre a migliorare il soddisfacimento delle necessità primarie, affettive e relazionali dell utente e a ridurre il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso alla istituzionalizzazione, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali. Gli interventi di assistenza domiciliare devono tener conto del contesto relazionale e sociale in cui il soggetto è inserito e si svolgono secondo un progetto personalizzato nell ambito di una rete di servizi interagente. Art. 2 Destinatari Il S.A.D. è rivolto a tutte le persone residenti nel Comune di Sant Angelo in Vado che, indipendentemente dalla causa, si trovino in condizione di non autosufficienza totale o parziale, fisica o psichica e/o che vivono sole. Pertanto possono accedere al servizio i cittadini residenti, italiani e stranieri, adulti e anziani che versino nelle condizioni di disagio sopra indicate, espressamente accertate dal Servizio Sociale Comunale. Spetta all Amministrazione Comunale, in relazione alle disponibilità finanziarie e al numero di richieste, individuare le priorità d intervento tra le diverse tipologie di aventi diritto. Il numero degli assistiti è valutato in circa dieci unità per un ammontare presunto massimo di circa 200 ore mensili. L ammontare complessivo delle prestazioni può essere ridotto o aumentato di un quinto (1/5) nel corso del contratto da parte dell Amministrazione comunale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Art. 3 - Durata dell'appalto. L'appalto avrà la durata di anni tre e precisamente dal al , con facoltà di rinnovo. In tal caso, le condizioni di rinnovo saranno uguali a quelle di cui al presente capitolato speciale salvo che per il corrispettivo, per il quale si prevede l adeguamento nella misura corrispondente alle variazioni ISTAT intervenute nel triennio precedente ( ). Art. 4 - Corrispettivo d appalto Il corrispettivo è quello risultante dall offerta oraria presentata dalla Ditta affidataria moltiplicata per il monte ore presunto annuale di circa ore e si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che la Ditta dovrà sostenere per l esecuzione del contratto, ed in particolare, degli emolumenti da corrispondere al proprio personale secondo le norme contrattuali vigenti. 1
2 S intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l espletamento del servizio, nonché le spese di trasporto per raggiungere il domicilio dei destinatari del servizio medesimo. La spesa è finanziata con i mezzi correnti dei bilanci di competenza. L ammontare presunto di spesa annuale è pari ad ,00, oltre IVA di legge. L ammontare presunto di spesa triennale è pari ad ,00, oltre IVA di legge. Art. 5 Validità dei prezzi. I prezzi di aggiudicazione, a parità di prestazioni, rimarranno fissi ed invariati sino alla scadenza del contratto. Art. 6 - Cauzione A garanzia dell adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivati dall inadempimento degli obblighi stessi, l impresa dovrà prestare, entro dieci giorni dalla richiesta, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% del valore di contratto, IVA esclusa. La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, in numerario (infruttifero) od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure a mezzo fidejussione bancaria (non verranno accettate cauzioni prestate da Istituti di Intermediazione finanziaria) o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. Nella fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere inserite le seguenti condizioni: 1) - Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all art.1944 C.C., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale; 2) - Impegno del fideiussore a versare, rimossa ogni eccezione comprese quelle di cui all art.1945 C.C., al Comune di Sant Angelo in Vado, a semplice richiesta dello stesso da formularsi con lettera raccomandata A.R., entro 15 giorni dalla richiesta medesima, l importo della cauzione; 3) - Dispensa al Comune di Sant Angelo in Vado dell onere di agire entro i termini previsti dall art.1957 C.C., intendendo che il fideiussore rimane obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Comune non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e gli eventuali coobbligati, o non le abbia continuate; 4) - Competenza esclusiva del foro di Urbino per qualsiasi controversia tra l ente garantito e la società di assicurazione o istituto bancario; 5) - La fidejussione non potrà essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza deve intendersi rinnovata sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato il suo svincolo. Art. 7 - Personale Il personale impiegato nell espletamento del servizio dovrà essere in possesso della professionalità corrispondente alle prestazioni oggetto dell appalto, cioè della qualifica di assistente operatore domiciliare. La ditta affidataria si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza e capacità, assicurando la continuità del servizio e provvedendo tempestivamente e a proprie spese alla loro sostituzione in caso di assenza. L impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e ad applicare gli eventuali incrementi retributivi previsti contrattualmente. L impresa è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi: in particolare l impresa si obbliga, pertanto, ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per legge. L impresa si obbliga altresì ad assicurare la necessaria formazione degli operatori impiegati mediante corsi di almeno 5 ore complessive. E obbligo dell appaltatore rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 626/1994 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L impresa si obbliga a tenere indenne l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro occorsi alla medesima o al proprio personale durante l esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. 2
3 L impresa aggiudicataria è obbligata all assunzione del personale che ha già svolto il servizio precedentemente qualora si renda a ciò disponibile. L eventuale coinvolgimento di personale volontario deve essere preventivamente autorizzato dall Amministrazione Comunale e deve essere, comunque, inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori. Art. 8 Esecuzione del contratto ed obblighi della ditta appaltatrice Il S.A.D. comprende le seguenti prestazioni: a) Lavori domestici: riordino e pulizia dell alloggio; cambio della biancheria; lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario; semplici lavori di cucito; piccole commissioni (spesa, farmacia, ecc.); preparazione dei pasti, ovvero consegna dei pasti già confezionati e riordino delle stoviglie; collaborazione nella risoluzione di piccoli problemi di manutenzione della casa. b) Cura della persona: aiuto nell alzarsi dal letto, nella deambulazione, nella vestizione e nella consumazione dei pasti; cura dell igiene personale; mobilizzazione della persona costretta a letto; movimento arti invalidi; assistenza per corretta somministrazione di farmaci ed assunzione di medicinali, seguendo le indicazioni del medico che ha in carico l utente; c) Supporto socio - relazionale: compagnia e ascolto dell utente; interventi finalizzati alla partecipazione dell utente ad attività ricreative e di svago; interventi atti a favorire e incoraggiare i rapporti familiari e di buon vicinato; segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate durante il servizio e di problemi che comportino interventi e programmi esterni. d) Segretariato sociale: tenuta e riordino di effetti personali, supporto e informazione su diritti, pratiche e servizi di interesse e svolgimento di piccole mansioni; collegamento e collaborazione con associazioni sindacali e di volontariato; accompagnamento dell utente per visite mediche, esami laboratorio o altre necessità. e) In generale ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno ed ogni altra prestazione che sarà eventualmente attribuita dalla normativa nazionale o regionale al personale addetto al servizio di assistenza domiciliare. Gli operatori dovranno essere muniti di libretto sanitario in considerazione che il personale è tenuto alla manipolazione degli alimenti. La Cooperativa deve compilare per ogni assistito una scheda personale di intervento relativa alla tipologia delle prestazioni svolte, su modello predisposto in accordo con il competente Responsabile Comunale. Gli interventi dovranno essere assicurati tutti i giorni, escluse le festività, presso l abitazione di ciascun assistito in qualsiasi parte del territorio comunale, come indicato dall Amministrazione Comunale, per il numero di ore settimanali dalla stessa stabilito. Il numero di assistiti e le ore da prestare presso le abitazioni degli stessi sarà indicato dall Amministrazione unitamente ai criteri di intervento. La Cooperativa concede la disponibilità dei propri mezzi per tutti i servizi per cui si prevede l utilizzo di mezzi di trasporto. I tempi di percorrenza per il trasferimento del personale per recarsi presso le abitazioni degli utenti, non sono computabili ai fini del servizio e le relative spese sono a carico della ditta. Sarà cura dell Amministrazione comunicare tempestivamente le variazioni di servizio. Il servizio dovrà essere effettuato in orario giornaliero (max. 7,00-20,00), secondo le necessità degli assistiti. Sono fatte salve particolari esigenze che verranno comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice. Art. 9 - Integrazione socio sanitaria La ditta aggiudicataria, nel caso in cui l assistito usufruisca anche della Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), deve assicurare il necessario coordinamento con gli operatori Sanitari, secondo modalità concordate con l Amministrazione Comunale. Art Operatori Gli operatori dovranno essere in grado di raggiungere le abitazioni degli assistiti utilizzando mezzi propri o dell appaltatore. 3
4 Durante l espletamento del servizio gli operatori dovranno essere muniti di camice e di ogni altro materiale utile a garantire le necessarie norme igieniche, dovranno portare, inoltre, ben visibile sul camice un tesserino di riconoscimento con fotografia e generalità. L operatore è tenuto a: svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad esso affidati dal Responsabile della Ditta, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio concordate con il Responsabile Comunale, e/o l Assistente Sociale e l utente; collaborare con la famiglia nell ambito delle attività di competenza; mantenere, sia con l utente che con i familiari, un comportamento di collaborazione, disponibilità e rispetto; riferire al Responsabile della Ditta e/o all Assistente Sociale e/o Responsabile comunale sull andamento del servizio, segnalando puntualmente eventuali problemi, assenze dell utente o esigenze di modifica del servizio; partecipare agli incontri organizzati dall Amministrazione Comunale; curare la tenuta dei registri di presenza degli utenti e la loro consegna all addetto Comunale; mantenere il segreto d ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy. Art. 11 Responsabilità Danni L impresa aggiudicataria è responsabile del servizio e solo a lei fa riferimento l Amministrazione Comunale per la gestione del contratto, dei pagamenti, delle contestazioni e quant altro. La stessa risponderà direttamente per infortuni e danni eventualmente arrecati a persone o a cose comunque provocati nell esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. L appaltatore si obbliga, altresì, a sollevare l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte da parte dei dipendenti ai sensi dell art del Codice Civile. La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso l Amministrazione comunale appaltante sia verso terzi, dell esecuzione di tutti i servizi assunti. A copertura dei danni di cui sopra l appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale di ,00 per ogni sinistro e di ,00 per persona. Art Pagamenti Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture mensili posticipate sulle quali dovrà essere apposto il visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Settore. Alle singole fatture dovrà essere allegata la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L Amministrazione può sospendere, ferma l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all Impresa a cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi assunti. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Sant Angelo in Vado, P.za Umberto I n. 3. Art Obblighi del personale Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio. E assolutamente vietato, agli operatori, chiedere o pretendere denaro o donazioni dai destinatari del servizio per l espletamento delle attività concernenti l appalto. L'appaltatore s impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l appaltatore. L appaltatore è tenuto ad indicare i nominativi delle unità utilizzate per l espletamento del servizio e dovrà essere in grado di indicare per ogni giorno il luogo e l ora della loro presenza in servizio. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell espletamento dei propri compiti. Inoltre, la Ditta è tenuta all osservanza delle 4
5 disposizioni legislative sul trattamento e sulla sicurezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, indicando e nominando il responsabile della privacy per la gestione del servizio in oggetto. Art Vigilanza Il Comune esercita l attività di vigilanza sull andamento dell attività oggetto del presente appalto, di controllo dei risultati ed di verifica sulla regolarità retributiva e contributiva nei confronti degli operatori della ditta appaltatrice. Tale attività è esercitata attraverso visite periodiche presso le strutture di servizio ed attraverso il contatto diretto con gli utenti. Art. 15 Cessione del contratto e subappalto E' fatto divieto all appaltatore di cedere o subappaltare il contratto. L inottemperanza a tale norma comporta l incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell azione penale. Art. 16 Risoluzione del contratto L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt.1455 e 1564 del Codice Civile, senza che ciò possa determinare il riconoscimento di pretese di alcun genere a favore della ditta appaltatrice nel caso di: a) cessione del contratto; b) subappalto del servizio; c) reiterato e grave inadempimento nell esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice d) mancata applicazione, da parte della ditta appaltatrice, del trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di categoria nei confronti dei propri operatori; Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell inadempimento da parte dell Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. L esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. La risoluzione opera di diritto, nel momento in cui il Comune informa l Impresa di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l intera cauzione, dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare, anche a trattativa privata, la restante fornitura a terzi in danno dell Impresa inadempiente. Qualora per causa di forza maggiore il servizio dovesse essere interrotto da parte dell Amministrazione comunale nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice da parte del Comune. Art. 17 Foro competente Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria per l interpretazione e l esecuzione del presente appalto la competenza sarà quella del Foro di Urbino. Art. 18 Stipula del contratto La stipula del contratto, che avverrà nella forma pubblica amministrativa, è subordinata alla presentazione dei sotto elencati documenti: a) Mandato speciale con rappresentanza in caso di raggruppamento di imprese (ex D. Lgs. 157/1995 art.11, comma 4, così come modificato dal D. Lgs. 65/2000); b) Documento rappresentativo della cauzione; c) Polizza assicurativa, contratta dall impresa aggiudicataria, con massimale di almeno ,00 per sinistro e di ,00 per persona, a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; Costituiscono parte integrante del contratto: a) l offerta dell impresa; b) il presente capitolato speciale; Art Spese Contrattuali Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico amministrativa e qualsiasi spesa inerente o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta. 5
6 Art. 20 Rifusione danni e spese Per ottenere la rifusione dei danni ed il rimborso delle spese, l Amministrazione comunale può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta appaltatrice per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione, che deve essere immediatamente reintegrata. Art. 21 Continuità del servizio - Scioperi La ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri. A tal fine, qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore, che impediscono lo svolgimento del servizio, l Amministrazione Comunale provvederà a detrarre gli importi relativi ai servizi non forniti. L appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione ed a garantire, comunque, un servizio di emergenza in quei settori ritenuti essenziali e comunicati dall Amministrazione comunale. Art. 22 Altri servizi aggiuntivi richiesti La ditta aggiudicataria, in caso di assenza di familiari disponibili, si impegna a garantire interventi di assistenza e/o accompagnamento anche di minori diversamente abili e/o in situazione di disagio, segnalati dai Servizi Sociali Comunali, per agevolarne l inserimento sociale, scolastico, educativo e/o ludico ricreativo presso strutture pubbliche del Comune e/o domicilio. I servizi di cui sopra potranno essere svolti anche mediante l utilizzo di borse-lavoro e/o tirocini di cui alla L.R. Marche n. 18/96. Nel caso di utilizzo di addetti aventi la qualifica di assistente operatore domiciliare, si applicherà la medesima tariffa oraria del SAD. In entrambi i casi i relativi importi saranno liquidati con separata fatturazione. Art Rinvio Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze municipali) e, comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto dell appalto. Art Altre norme I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell appaltatore. Lo svolgimento del servizio, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. La ditta appaltatrice si obbliga per sé, e per i suoi aventi causa. In caso di fallimento della ditta, l appalto si intenderà senz altro revocato e l Amministrazione comunale provvederà a termini di legge. La ditta che cambierà ragione sociale dovrà documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima. Art. 25 -Penalità L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità, variabile da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro in relazione alla gravità dell inadempienza e all eventuale recidiva di quanto riscontrato; l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione; il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore. Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'appaltatore in via amministrativa. Art Domicilio dell Affidatario A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del presente contratto la Ditta dovrà eleggere il proprio 6
7 domicilio in Sant Angelo in Vado. Art Norme regolatrici dell Appalto Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili. 7
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