*********************************************************************** REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
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- Gennara Sarti
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1 *********************************************************************** CITTA' DI AOSTA VILLE D'AOSTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIQUE ITALIENNE *********************************************************************** Deliberazione del C O N S I G L I O C O M U N A L E n. 13 del REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATO NEL COMUNE DI AOSTA ARTICOLO 1 oggetto Il presente regolamento disciplina l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Aosta e si ispira alle disposizioni della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale in materia di interventi e servizi sociali. ARTICOLO 2 finalità Nella disciplina del servizio il presente regolamento persegue i seguenti fini: - tutela dei diritti degli utenti e delle loro famiglie; - rispetto della libertà e della dignità della persona umana; - salvaguardia del principio di domiciliarità; - presa in carico globale e costante delle problematiche degli utenti e delle loro famiglie; - qualità del servizio finalizzato alla prevenzione ed al recupero; - efficienza della gestione. ARTICOLO 3 norme generali Per quanto di propria competenza il Comune di Aosta: 1. accompagna l'ammissione al servizio con la presa in carico da parte del Servizio Sociale comunale (eventualmente in collaborazione con gli altri Enti competenti) delle eventuali problematiche complessive dell'utente, nell'ambito di un progetto assistenziale unitario. Tale progetto sarà periodicamente aggiornato alla luce, in particolare, della valutazione del Pag. 1/9
2 risultato del servizio erogato e dell'evoluzione delle condizioni personali dell'utente e di quelle di contesto; 2. collabora, nell'ambito delle rispettive competenze, con gli altri Enti che gestiscono Servizi Sociali sul territorio, ed in particolare con la Regione Autonoma Valle d'aosta; 3. adotta quale normale metodo di lavoro quello per progetti, nel quadro della propria programmazione e di quella di zona; 4. privilegia le modalità di gestione indiretta del servizio, valorizzando le risorse presenti sul territorio e la rete della solidarietà, assicurando ai propri uffici le risorse necessarie al corretto svolgimento del ruolo di programmazione, progettazione, indirizzo, sostegno e valutazione, al fine di garantire al Comune lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai Cittadini il soddisfacimento dei bisogni; 5. assicura l'adeguatezza della professionalità degli operatori anche attraverso idonee attività di formazione e di aggiornamento; nelle convenzioni stipulate con soggetti privati, relative al servizio di cui al presente regolamento, dovranno essere specificamente previste le figure professionali da impiegare e l'obbligo del gestore di assicurare a propria cura e spese lo svolgimento di predefinite attività formative e di aggiornamento per il proprio personale impiegato nel servizio stesso; 6. verifica e valuta l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del servizio erogato attraverso verifiche e strumenti di valutazione appositamente predisposti dagli uffici comunali competenti. L'ammissione degli utenti al servizio avviene nel rispetto delle norme regionali di settore. ARTICOLO 4 contenuto del servizio Il servizio consiste in un insieme coordinato di prestazioni ispirate ai valori della domiciliarità, in risposta al diritto degli utenti di condurre un'esistenza libera e dignitosa nella propria casa, intesa quale luogo ove esse hanno autonomamente deciso di stabilire la propria abitazione e il centro delle abitudini di vita. Le modalità di erogazione del servizio tengono conto del fatto che le prestazioni di assistenza domiciliare, per propria specifica natura, comportano un'intrusione nella vita privata degli utenti per i quali il servizio costituisce un'irrinunciabile risorsa vitale. L'erogazione del servizio dovrà quindi ispirarsi al massimo rispetto della personalità e della riservatezza degli utenti. Il servizio è organizzato in modo da promuovere la nascita e sostenere il consolidamento di una rete di solidarietà a sostegno degli utenti. Pag. 2/9
3 L'assegnazione e l'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire come momento particolare di una più ampia presa in carico delle problematiche degli utenti e della programmazione degli interventi sul territorio. Il servizio consiste in tutte le prestazioni necessarie od opportune per rendere quanto più possibile e gradevole la permanenza degli utenti nella propria casa. La specifica tipologia delle prestazioni è stabilita in rapporto alle disponibilità di risorse, ai progressi delle tecniche assistenziali ed alle eventuali collaborazioni con le organizzazioni di volontariato e consiste quanto meno nell'espletamento delle seguenti incombenze (o nell'aiuto all'utente che sia parzialmente in grado di provvedervi direttamente): - igiene e cura della persona e dell'abbigliamento; - promozione di corrette abitudini di vita; - approvvigionamento di generi vari; - consegna di pasti a domicilio e, ove necessario, verifica di una corretta assunzione; - controllo nell'assunzione dei farmaci prescritti dal medico; - informazione sui servizi sociali e socio-sanitari; - segnalazione ai servizi competenti di situazioni di crisi, disagio, pericolo che richiedano l'intervento di servizi diversi; - documentazione dell'attività svolta, finalizzata alla valutazione dell'efficacia della stessa ed alla riprogettazione dell'intervento. - piccole pratiche amministrative; - aiuto domestico; - richiesta ad artigiani od organizzazioni competenti dell'effettuazione di interventi di piccola manutenzione dell'abitazione e relativi impianti ed attrezzature e verifica degli interventi effettuati; Il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Aosta si integra con quello infermieristico domiciliare assicurato dalla Regione Autonoma Valle d'aosta attraverso l'azienda U.S.L. nell'ambito di protocolli d'intesa con il Comune. ARTICOLO 5 orari Pag. 3/9
4 Il servizio viene svolto in orari per quanto possibile compatibili con le esigenze e le abitudini di vita degli utenti e, ove necessario, in ore notturne e in giorni festivi. ARTICOLO 6 ammissione al servizio Possono essere ammessi al servizio i cittadini che possiedono il requisito del domicilio nel territorio comunale, ed in particolare: - gli anziani ultrasessantacinquenni; - le persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento; - le persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale; - le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del servizio sociale regionale; Il servizio può essere attivato su segnalazione: - di un familiare; - di un parente; - di un vicino; - del medico di base; - di gruppi od organizzazioni di volontariato; - di altri servizi. L'ammissione al servizio prevede: - la presentazione della domanda su apposito modulo; - la predisposizione della documentazione, anche reddituale, prevista per l'erogazione del servizio; - l'analisi, da parte dell'assistente sociale comunale e/o dell'équipe di base, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia; - la raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sociale. In base agli elementi emersi l'assistente sociale comunale elabora il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative alle prestazioni da attivare in favore del richiedente. Pag. 4/9
5 Le domande di ammissione al servizio vengono normalmente evase entro 20 giorni dalla presentazione al Servizio Sociale comunale, fatte salve eventuali urgenze. Qualora, per circostanze impreviste ed eccezionali, non si possa dare corso alle domande nei termini sopra indicati, il Servizio Sociale comunale provvede alla stesura di una apposita graduatoria. La posizione in graduatoria è determinata dai seguenti elementi di valutazione: 1. condizioni di salute: - non autosufficienza punti 5 - parziale autosufficienza punti 3 - autosufficienza punti 1 2. condizioni economiche: - insufficienti (fino al minimo vitale) punti 4 - precarie punti 3 (fino a Euro 5.061,28 oltre il minimo vitale) - sufficienti punti 2 (da Euro 5.061,28 ad Euro ,22 oltre il minimo vitale) - discrete punti 1 (da Euro ,22 ad Euro ,85 oltre il minimo vitale) - buone punti 0 (da Euro ,85 in poi oltre il minimo vitale) 3. condizioni famigliari: - assenza di famigliari punti 3 - famigliari presenti punti 2 ma con problemi e/o poco collaborativi - famigliari presenti punti 1 Pag. 5/9
6 Gli importi di cui al precedente punto 2 vengono aggiornati, con scadenza annuale, dal competente Organo comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali. A parità di punteggio precede il richiedente in attesa da tempo maggiore. In casi di particolare gravità, il Dirigente di area, sulla base di una specifica relazione del Servizio Sociale comunale, potrà motivatamente derogare dall'ordine di graduatoria, sulla base di indirizzi predeterminati nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali. Le graduatorie sono pubbliche ma al fine di garantire il rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni i dati vengono resi anonimi ed ai richiedenti la visione può essere resa nota in forma non anonima soltanto la posizione da essi stessi occupata, fatto salvo il diritto di accesso ai sensi di legge. ARTICOLO 7 non ammissione, cessazione, sospensione del servizio Limitatamente al servizio di aiuto domestico, non sono ammesse al godimento: - le persone anziane autosufficienti; - le persone anziane con figli in grado di fornire personalmente o attraverso servizi privati l'assistenza necessaria. Il servizio, oltre che per il decesso dell'utente, può cessare in caso di: - richiesta scritta; - ricovero definitivo in istituto. Il servizio può essere sospeso in caso di: - ricovero ospedaliero; - soggiorni climatici; - soggiorni da parenti; - mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa. Il servizio può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente. L'erogazione e la durata del servizio sono definite dall'assistente sociale comunale e/o dall'équipe di base in accordo con l'utente e la sua famiglia. Pag. 6/9
7 Il Servizio Sociale comunale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione. ARTICOLO 8 costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza Il servizio può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di contribuzione da parte degli utenti secondo classi di reddito. Contestualmente all'ammissione al servizio - o anche successivamente qualora emergano circostanze o fatti nuovi - il Servizio Sociale comunale determina la quota di spesa da porre a carico degli utenti. Le quote contributive in rapporto alle condizioni economiche degli utenti sono stabilite dal competente Organo comunale (con scadenza annuale) nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di esenzioni o riduzioni alle richieste di contribuzione per particolari situazioni a seguito di relazione del Servizio Sociale comunale. Con scadenza annuale il Servizio Sociale comunale verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione ella partecipazione alle spese. I nuclei familiari il cui reddito complessivo imponibile IRPEF superi l'importo di ,98 EURO oltre il minimo vitale possono accedere al servizio corrispondendo una quota di contribuzione pari all'intero costo del servizio. In casi di dubbio o mancata presentazione di documentazione relativa ai redditi, il Servizio Sociale comunale potrà avvalersi della collaborazione dei competenti uffici, o potrà disporre qualsiasi altro accertamento consentito dalla legge. ARTICOLO 9 diritti degli utenti Gli utenti hanno il diritto di: - usufruire delle prestazioni che per contenuto e modalità di erogazione siano conformi al presente regolamento, alle convenzioni eventualmente stipulate dal Comune di Aosta con soggetti privati gestori del servizio o accreditati e con le organizzazioni di volontariato; - godere delle prestazioni in condizione di parità effettiva, Pag. 7/9
8 e quindi di ricevere le attenzioni appropriate alle loro condizioni personali; - essere personalmente e direttamente informati delle caratteristiche delle prestazioni esistenti; - ricevere, al momento dell'ammissione al servizio, informazione scritta del nome dell'assistente sociale comunale di riferimento alla quale rivolgersi per qualsiasi esigenza concernente il servizio stesso; - avere contatti periodici con l'assistente sociale comunale di riferimento che verificherà la qualità del servizio erogato e raccoglierà il giudizio e le eventuali richieste dell'utente, oltre a compiere la valutazione sulla rispondenza del servizio erogato al bisogno dell'utente; - ricevere, in caso di valutazione negativa in merito ad una domanda di attivazione del servizio, risposta scritta opportunamente motivata; - conservare la disponibilità del servizio, in caso di ricovero ospedaliero, o di assenza di altro tipo per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa regionale ARTICOLO 10 doveri degli utenti Gli utenti hanno il dovere di: - utilizzare il servizio nel rispetto del presente regolamento; - collaborare con gli operatori addetti al servizio per il migliore risultato dello stesso e per evitare inutili dispendi di energie e di risorse; - riferire tempestivamente all'assistente sociale comunale di riferimento di cui all'articolo precedente ogni disservizio; - non prendere accordi diretti con l'operatore addetto al servizio per modificare il contenuto e le modalità di erogazione dello stesso; - non corrispondere agli operatori addetti al servizio alcun compenso sotto qualsiasi forma; - versare tempestivamente al Comune di Aosta le quote contributive stabilite, con scadenza annuale, dal competente Organo comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali; - avvisare il Comune di Aosta, direttamente o per il tramite dell'eventuale gestore del servizio, non appena possibile, nel caso in cui per qualsiasi ragione non intendano anche per una sola volta usufruire delle prestazioni assegnate; Pag. 8/9
9 - comunicare con preavviso di almeno una settimana l'eventuale intenzione di non usufruire più del servizio. ARTICOLO 11 inadempienze Il servizio sarà revocato, previa diffida, in caso di: - mancato pagamento delle quote di contribuzione previste; - inadempienza ripetuta dei doveri stabiliti dal presente regolamento. ARTICOLO 12 rapporti tra il regolamento e la normativa regionale Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative della Regione Autonoma Valle d'aosta prevalgono in ogni caso sulle norme contenute nel presente regolamento. Pag. 9/9
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