Condizioni Generali di Assicurazione. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia. Edizione settembre La Sua Assicurazione svizzera.
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- Giuseppina Sassi
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1 Condizioni Generali di Assicurazione Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia Edizione settembre 2013 La Sua Assicurazione svizzera.
2 Sommario Disposizioni comuni 3 Inizio e fine dell assicurazione 3 Validità territoriale 3 Premi 3 Obblighi nel corso della durata del contratto 3 Conseguenze di una violazione degli obblighi 3 Trapasso di proprietà 3 Disdetta in caso di sinistro 3 Altri aspetti 4 Copertura di base: assicurazione per impianti fotovoltaici 5 Cose assicurate 5 Rischi e danni assicurati 5 Limitazioni della copertura assicurativa 5 Somme d assicurazione 5 Prestazioni di Helvetia 5 Doppia assicurazione e responsabilità di altro tipo 7 Sottoassicurazione e indicazione della potenza 7 Franchigia 7 Sinistro 7 Prescrizione e perenzione 8 Copertura complementare: assicurazione responsabilità civile dell impianto (su convenzione speciale) 8 Oggetto e copertura assicurativa 8 Persone assicurate 9 Validità temporale 9 Prestazioni assicurate 10 Franchigia 10 Limitazioni della copertura assicurativa 10 Sinistro 10 Definizioni 11 Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
3 1 Disposizioni comuni 1.1 Inizio e fine dell assicurazione La copertura assicurativa decorre dalla data convenuta nel certificato per la messa in funzione e tuttavia non prima che l oggetto venga dichiarato pronto all uso presso il luogo assicurato. Un oggetto si intende pronto all uso quando è pronto alla messa in funzione una volta effettuato il collaudo e dopo la conclusione del periodo di funzionamento di prova, laddove previsto. La durata dell assicurazione è conforme alle indicazioni riportate nel certificato e non è prorogabile dopo la scadenza. 1.2 Validità territoriale La copertura assicurativa si estende ai luoghi assicurati indicati nel certificato. Tali luoghi devono trovarsi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 1.3 Premi Il premio va pagato in anticipo per la durata complessiva dell assicurazione. La scadenza del premio, il conteggio ed eventualmente le conseguenze del ritardo nel pagamento si basano sugli accordi intercorsi tra il costruttore dell impianto e il committente. In caso di disdetta anticipata o di annullamento del contratto d assicurazione per qualsiasi motivo, il premio viene addebitato solo fino al momento della risoluzione del contratto e in ogni caso per i primi due anni d assicurazione. Tuttavia, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso viene addebitato per intero qualora Helvetia eroghi prestazioni in caso di danno totale. 1.4 Obblighi nel corso della durata del contratto Misure per la prevenzione dei danni Gli assicurati sono tenuti a eliminare a proprie spese una situazione pericolosa, che potrebbe produrre un danno. Qualora nonostante i solleciti di Helvetia una tale situazione non sia eliminata entro un termine adeguato, la copertura assicurativa decade Prescrizioni di sicurezza Al momento della messa in funzione, gli impianti devono essere conformi allo standard tecnico (ad es. classe di resistenza alla grandine, protezione dai fulmini, ecc.). Qualora l oggetto assicurato continui a essere utilizzato successivamente al verificarsi di un danno, contravvenendo alle regole riconosciute dalla tecnica, tale oggetto potrà essere nuovamente utilizzato dopo essere stato ripristinato in modo definitivo e dopo che il suo funzionamento corretto sia garantito. Errori e difetti dei quali lo stipulante, il suo sostituto o i dirigenti responsabili dell azienda sono al corrente o avrebbero dovuto essere al corrente e che avrebbero potuto determinare un danno, devono essere eliminati o fatti eliminare il prima possibile a proprie spese. Qualora lo stipulante o il proprietario dell impianto, il suo sostituto o i dirigenti responsabili dell azienda violino per colpa propria le prescrizioni di sicurezza delle sezioni precedenti, della legislazione, del produttore, del venditore o di Helvetia, l indennità viene ridotta proporzionalmente alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o sull entità del danno Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni variazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio del quale le parti hanno determinato la copertura deve essere notificata immediatamente per iscritto a Helvetia. In caso di aggravamento del rischio, Helvetia può esigere, per il resto della durata del contratto, un corrispondente aumento di premio o può rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione dell avviso. Il contratto si estingue dopo 4 settimane da tale comunicazione. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono ad accordarsi sull aumento del premio. In ogni caso, Helvetia ha diritto all aumento di premio a partire dal momento dell aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto, in base alla tariffa in vigore. In caso di diminuzione del rischio, i premi sono ridotti proporzionalmente. 1.5 Conseguenze di una violazione degli obblighi In caso di violazione degli obblighi contrattuali o legali e delle prescrizioni di sicurezza, l indennità viene ridotta proporzionalmente alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o l entità del danno. Non verranno applicate riduzioni se l assicurato può dimostrare che la violazione è avvenuta senza colpe e che il sinistro si è verificato sebbene siano state rispettate le direttive di legge e contrattuali. Resta riservato il recesso dal contratto per motivi contrattuali o legali. Inoltre, restano riservate anche le conseguenze legali in caso di violazione dell obbligo di notifica al momento della stipulazione del contratto ai sensi dell art. 6 della legge federale svizzera sul contratto d assicurazione. 1.6 Trapasso di proprietà Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d assicurazione passano all acquirente, se quest ultimo non rifiuta per iscritto entro 30 giorni dal cambio di proprietà il trapasso dell assicurazione. Il premio è dovuto pro rata temporis fino alla data del rifiuto. Il premio residuo relativo al periodo d assicurazione non ancora trascorso viene rimborsato al proprietario precedente. Helvetia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza dell avvenuto trapasso. Il contratto si estingue dopo 30 giorni dalla comunicazione. Il rimborso della parte di premio relativo al periodo di assicurazione non usufruito viene rimborsato all acquirente. In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento. Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro diritto assicurativo rimane al debitore e alla sua famiglia. 1.7 Disdetta in caso di sinistro a) Dopo il verificarsi di un danno risarcibile, entrambe le parti possono disdire il contratto. Helvetia ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell indennità, lo stipulante entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell indennità. b) Qualora lo stipulante disdica il contratto, la responsabilità di Helvetia si estingue e l assicurazione termina al momento della ricezione della disdetta. c) Qualora Helvetia disdica il contratto, la responsabilità si estingue e l assicurazione termina dopo quattro settimane dalla ricezione della disdetta da parte dello stipulante. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
4 1.8 Altri aspetti Comunicazioni e gestione del contratto Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate in forma scritta all Helvetia o all agenzia competente. Per il rispetto di eventuali scadenze si considera valida la data di ricezione da parte del destinatario Foro competente Per tutti i diritti derivanti dal contratto d assicurazione Helvetia può essere chiamata in giudizio nel luogo di domicilio o della sede dello stipulante d assicurazione o dell avente diritto, nel luogo dell oggetto assicurato, a condizione che si trovi in Svizzera, oppure presso la sede di Helvetia Disposizioni legali Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
5 2 Copertura di base: assicurazione per impianti fotovoltaici 2.1 Cose assicurate È assicurato l impianto fotovoltaico indicato nel certificato (moduli, inverter, cavi, supporti per posa inclinata, sistema di monitoraggio, dispositivi di protezione ecc.). In caso di impianti combinati (fotovoltaico e collettori solari) viene coassicurato anche il campo collettori completo fino alle tubazioni di allacciamento (mandate e ritorni) del collettore. 2.2 Rischi e danni assicurati Sono assicurati i danneggiamenti, le distruzioni e le perdite impreviste e improvvise, in particolare in seguito a: uso errato, imperizia, negligenza, atti dannosi intenzionali di persone interne o esterne all azienda; collisioni, urti, capovolgimenti o cadute, affondamenti; errori di costruzione, materiale o fabbricazione; cortocircuito, sovracorrente o sovratensione; corpi esterni; guasto agli impianti di misurazione, controllo o sicurezza; effetti provocati dall acqua e dall umidità; effetti della temperatura; bruciatura e carbonizzazione; incendio, fumo, fulmini, esplosione (compresi i danni derivanti da spegnimento e messa in salvo), caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; eventi naturali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi e smottamenti; furto e avvenimenti correlati; morsi di animale. 2.3 Limitazioni della copertura assicurativa Non sono assicurati: danni come conseguenza diretta di influssi duraturi e prevedibili di tipo meccanico, termico, chimico o elettrico come invecchiamento, deterioramento, corrosione, decadimento o degrado (in caso di celle solari, riduzione dell effetto dovuto all età); attacco eccessivo di ruggine, fango o altri depositi. Tuttavia se i danni sopra riportati determinano danneggiamenti o distruzioni imprevisti e improvvisi a oggetti assicurati, tali danni conseguenti vengono assicurati. danni per i quali rispondono per legge o per contratto il fabbricante o il venditore; perdite dovute all appropriazione indebita o alla semplice perdita o allo smarrimento; danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali vengono oltrepassati i limiti di sollecitamento dell oggetto assicurato e dei quali lo stipulante, il suo sostituto o i dirigenti responsabili dell azienda erano al corrente o avrebbero dovuto esserlo; danni dovuti a straripamento o fuoriuscita di acque sbarrate con un contenuto superiore ai m 3 ; danni in caso di guerra, atti terroristici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, come anche in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura del nucleo atomico, a meno che lo stipulante possa provare che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. 2.4 Somme d assicurazione Le somme d assicurazione convenute nel certificato per i singoli oggetti e le spese fungono da base per il calcolo del premio. Oltre alla somma d assicurazione, per ogni sinistro sono assicurati: 10 % per spese di sgombero, di recupero e di decontaminazione; 20 % per spese di movimentazione e protezione (massimo CHF ) 10 % della somma d assicurazione per incrementi del valore dell impianto (copertura previdenziale) Il versamento dell indennità non comporta la riduzione delle somme di assicurazione; l Helvetia ha comunque il diritto di addebitare allo stipulante un premio supplementare proporzionale. La somma d assicurazione per il singolo oggetto deve corrispondere al valore di un oggetto analogo nuovo (valore a nuovo), incluse spese doganali, di trasporto, collocazione e tutti gli eventuali costi accessori (assicurazione al valore totale). La somma d assicurazione si basa sulla conferma d ordine originaria dell impianto (al momento della costruzione dell impianto stesso). Eventuali prestazioni proprie devono essere tenute in considerazione nella somma d assicurazione. La potenza dell impianto fotovoltaico espressa in kwp indicata nel certificato deve corrispondere a quella specificata nella conferma d ordine originaria dell impianto (al momento della costruzione dell impianto stesso). 2.5 Prestazioni di Helvetia Danni materiali all impianto fotovoltaico/ combinato Helvetia risarcisce: le spese per riportare l oggetto danneggiato alle condizioni in cui si trovava immediatamente prima del sinistro a fronte della presentazione delle fatture, incluse spese doganali, di trasporto, smontaggio e montaggio e tutti gli eventuali costi accessori compresi nella somma d assicurazione (danno parziale), per tutti i moduli per dieci anni completi di esercizio, per tutti gli altri componenti dell impianto fino al completamento del quinto anno d esercizio: le spese per le riparazioni o per il riacquisto degli oggetti interessati dal sinistro al valore a nuovo. Per valore a nuovo si intendono le spese per il riacquisto di oggetti possibilmente identici dal punto di vista tecnico e qualitativo all oggetto nel giorno in cui si è verificato il sinistro, laddove la somma di assicurazione rappresenta il limite di indennità massimo (art. 2.4 CGA). Trascorsi i termini summenzionati, verrà rimborsato il valore attuale degli oggetti assicurati immediatamente prima dell insorgere del danno, nella misura in cui l importo per il ripristino superi il valore attuale o gli oggetti assicurati non possano più essere ripristinati (danno totale). Si considera valore attuale il valore a nuovo ai sensi dell art. 2.4 CGA dedotto di un apprezzamento (ammortamento) che corrisponde alla durata massima tecnica in considerazione del tipo di utilizzo della stessa, laddove non è previsto un valore attuale inferiore al 25% dell oggetto assicurato (valore rimanente). in caso di danni causati da incendio, fumo, fulmini, esplosione (compresi i danni derivanti da spegnimento e messa Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
6 in salvo), caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; per eventi naturali quali piena, inondazione, uragano (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, smottamento, vengono indennizzati i costi di riparazione o nuovo acquisto anche per un importo superiore al valore attuale (valore a nuovo); in caso di sinistro le parti ancora utilizzabili devono essere conservate per essere utilizzate come pezzi di ricambio. In deroga all accordo relativo alla copertura del valore a nuovo, l indennità per gli oggetti che, al momento in cui si è verificato il sinistro, non erano più in uso o non vengono più sostituiti, si limita esclusivamente al valore attuale immediatamente prima del verificarsi del danno. Per gli oggetti che non erano più in uso al momento del sinistro o che non sono più sostituibili viene corrisposto solo il valore attuale; le spese di sgombero, di recupero e di decontaminazione che devono essere sostenute in seguito a un sinistro coperto, e cioè fino al 10% della somma d assicurazione, almeno CHF , per l oggetto assicurato; per spese di sgombero si intendono le spese sostenute per lo sgombero del luogo del sinistro dai resti dell oggetto assicurato e per il trasporto fino al sito di deposito idoneo più vicino, comprese le spese di deposito e distruzione; Spese di movimentazione e di protezione Viene pattuita come somma di assicurazione il 20% della somma di assicurazione documentata (a primo rischio), al massimo CHF Si tratta di spese che lo stipulante deve affrontare a seguito di un sinistro assicurato, qualora al fine di ripristinare o riacquistare l oggetto assicurato, debbano essere spostati, modificati o protetti oggetti, in particolare per lo smontaggio o montaggio, l apertura, la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l ampliamento di aperture. le spese per le riparazioni temporanee, a condizione che queste siano eseguite di comune accordo con Helvetia. Non sono rimborsati: le spese per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti nell ambito del ripristino; un eventuale deprezzamento risultante dal ripristino della cosa assicurata. Dalle spese per il danno vengono dedotti: un maggior valore risultante dal ripristino della cosa assicurata, ad es. in seguito a un aumento del valore attuale, un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione o sul costo dei pezzi di ricambio, oppure una proroga della sua durata tecnica; il valore di eventuali resti Perdita di reddito a causa di un evento assicurato all impianto fotovoltaico Rischi e danni assicurati L assicurazione copre i danni dovuti a interruzione d esercizio, qualora il funzionamento dell impianto fotovoltaico debba essere interrotto temporaneamente o solo parzialmente in seguito al verificarsi di danni materiali assicurati in conformità all art. 2.2 e 2.3 CGA. Si intendono coassicurati i danni dovuti all interruzione d esercizio a seguito di cause per le quali rispondono per legge o per contratto il fabbricante o il venditore. Somma d assicurazione La somma d assicurazione indicata nel certificato assicurativo per impianti fotovoltaici costituisce il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro. Durata della garanzia e termine d attesa Helvetia risponde del danno dovuto all interruzione d esercizio o certificato per 3 mesi (90 giorni) o 12 mesi (360 giorni) o 24 (720 giorni) mesi calcolati a partire dal momento in cui si verifica il sinistro. Sono escluse dall assicurazione le interruzioni d esercizio di durata più breve rispetto al periodo di carenza concordato. Prestazione complementare Per ogni giorno viene erogata un indennità (vedi tabella sotto) della somma d assicurazione riportata nel certificato per perdita di reddito. Durata Indennitá giornaliera Indennitá giornaliera della Mesi invernali Mesi estivi garanzia (da ottobre a marzo) (da aprile a settembre) 3 Mesi 0.6 x SA / x SA / 90 (90 giorni) 12 Mesi 0.6 x SA / x SA / 360 (360 giorni) 24 Mesi 0.6 x SA / x SA / 720 (720 giorni) SA = somma d assicurazione per perdita di reddito in conformità al certificato In caso di guasto parziale dell impianto l indennità verrà calcolata in modo proporzionale Smontaggio e montaggio inclusa perdita di reddito per rischi e danni assicurati Sono assicurate le spese a seguito di distruzioni o danneggiamenti improvvisi e imprevisti dovuti a eventi violenti di origine esterna a tetti o superfici del fabbricato protette da copertura assicurativa. Oggetto dell assicurazione Sono assicurate le spese di smontaggio e montaggio, compresa la perdita di reddito, sostenute nel corso della ricerca del danno e dei lavori di riparazione al tetto o alle superfici del fabbricato utilizzate. Helvetia risponde del danno dovuto all interruzione per 3 mesi (90 giorni) calcolati a partire dal momento in cui si verifica il sinistro. Si applicano le stesse condizioni quadro relative alla prestazione complementare come specificato nell art. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
7 2.5.2 per la perdita di reddito. Tali spese (spese di smontaggio e montaggio inclusa perdita di reddito) sono assicurate a primo rischio in conformità al certificato. La somma d assicurazione indicata costituisce il limite massimo di risarcimento per la durata complessiva dell assicurazione e non può essere nuovamente incrementata. Non sono assicurati: lavori di riparazione al tetto; danni conseguenti diretti dovuti a influssi prevedibili (graduazione) di tipo meccanico, termico o elettrico come invecchiamento, deterioramento, decadimento, corrosione, ecc.; danni conseguenti diretti dovuto ad una manutenzione insufficiente dello stabile; costruzione difettosa Danni alle superfici utilizzate dall impianto Sono assicurate le spese a seguito di distruzioni o danneggiamenti improvvisi e imprevisti dovuti a eventi violenti di origine esterna sulle superfici utilizzate dall impianto, che vi si sono generati come conseguenza dell esercizio dell impianto fotovoltaico o di lavori di manutenzione nelle immediate vicinanze dell impianto. L assicurazione copre le spese (indennità del valore attuale) per il ripristino delle superfici utilizzate allo stato precedente all insorgere del danno. Queste spese sono assicurate a primo rischio in conformità al certificato. La somma di assicurazione dichiarata è il limite massimo di indennità per l intera durata del contratto e non può essere incrementata successivamente. Non sono assicurati: lavori di risanamento già pianificati alle superfici utilizzate dall impianto; danni come conseguenza diretta di influssi prevedibili (graduazione) di tipo meccanico, termico o elettrico, come invecchiamento, deterioramento, decadimento, corrosione, ecc.; danni come conseguenza diretta di una manutenzione insufficiente dello stabile; costruzione difettosa; I danni a incendio, fulmine ed esplosione Copertura previdenziale per incrementi del valore Per un incremento di valore durante il contratto dell impianto assicurato vale un assicurazione di previdenza con un valore massimo fino al 10% della somma d assicurazione. La copertura previdenziale è dovuta esclusivamente quando le spese per il ripristino dello stato precedente all insorgere del danno supera il limite massimo di indennità ai sensi dell art. 2.4 CGA. 2.6 Doppia assicurazione e responsabilità di altro tipo Altri contratti d assicurazione che coprono gli stessi rischi assicurati dalla presente assicurazione per impianti fotovoltaici (copertura base) hanno la priorità. Helvetia erogherà prestazioni nell ambito di questo contratto solo nel caso in cui contratti di altri tipi diano diritto a prestazioni parziali oppure non diano diritto ad alcuna prestazione. Qualora vi sia una terza persona responsabile che debba rispondere per un evento, il relativo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull obbligo di prestazione derivante dal presente contratto. Se quest ultima si rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e sussiste un danno risarcibile, Helvetia erogherà prestazioni con surrogazione dei diritti nei confronti del responsabile civile. Il presente contratto non dà diritto a rimborso in caso di deduzione della franchigia, differenze di franchigia o riduzioni delle prestazioni a causa di grave negligenza, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e differenze di valutazione in caso di sinistro. 2.7 Sottoassicurazione e indicazione della potenza Qualora la somma d assicurazione concordata per un oggetto sia inferiore al valore dell ordine secondo l art. 2.4, Helvetia risarcisce il danno solo nella proporzione esistente tra la somma concordata e il valore a nuovo. Per le somme d assicurazione a primo rischio non si può far valere alcuna sottoassicurazione. 2.8 Franchigia Dall indennità calcolata viene detratto l importo indicato nel certificato. Se uno stesso sinistro determina più costi o danni a più oggetti, la franchigia viene fatta valere una sola volta, il termine d attesa viene preso in considerazione per ogni perdita di reddito. 2.9 Sinistro Obblighi in caso di sinistro Al verificarsi di un evento assicurato lo stipulante o l avente diritto deve: informare Helvetia tempestivamente e per quanto possibile di tutti gli eventuali cambiamenti prima dell inizio dei lavori di ripristino; provare per iscritto il suo diritto d indennizzo con indicazione di causa, entità e circostanze particolari del sinistro e consentendo a Helvetia di effettuare tutte le verifiche; fare tutto il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati, per limitare il danno e per seguire le eventuali istruzioni fornite da Helvetia; tenere a disposizione di Helvetia le parti interessate dal sinistro; in caso di furto informare immediatamente la polizia e richiedere un indagine ufficiale; garantire la diminuzione del danno dovuto all interruzione di esercizio nel corso della durata della garanzia. Nel corso di tale periodo, Helvetia ha il diritto di richiedere l adozione di tutte le misure ritenute appropriate al caso e di controllare i provvedimenti presi; informare Helvetia in merito alla ripresa totale dell attività dell impianto assicurato se ciò avviene nel corso della garanzia In caso di assicurazione per conto di terzi l accertamento del danno avviene fra lo stipulante o l avente diritto ed Helvetia. In caso di violazione dei presenti obblighi da parte dello stipulante, del suo sostituto o dei dirigenti responsabili dell azienda, l indennità può venire ridotta proporzionalmente all influenza avuta da tale violazione sull entità del sinistro. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
8 2.9.2 Procedura peritale Ognuna delle parti può esigere l avvio della procedura peritale. Ogni parte nomina un suo perito e prima di iniziare la valutazione del danno i periti scelgono un arbitro. I periti verificano la causa, l entità e le circostanze particolari del sinistro, il valore a nuovo e il valore attuale dell oggetto interessato dal sinistro immediatamente prima del sinistro stesso. Se gli accertamenti dei periti divergono, l arbitro deciderà sui punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell ambito delle loro competenze sono vincolanti a meno che non possa essere provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve portarne la prova. Ognuna delle parti si assume le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell arbitro Pagamento dell indennità L indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui Helvetia ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del danno e del suo obbligo di prestazione. Dopo quattro settimane dalla data del sinistro si potrà esigere quale acconto l importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze. L indennità non è tuttavia esigibile: fintanto che sussistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell avente diritto; se in seguito al danno viene condotta un inchiesta di polizia o un istruttoria penale e la procedura nei confronti dello stipulante o dell avente diritto non è terminata. Dal momento della scadenza, l indennità deve essere remunerata a un tasso che sia superiore dell 1% rispetto al tasso di sconto della Banca nazionale svizzera Prescrizione e perenzione Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione trascorsi due anni dal verificarsi del fatto su cui si fonda l obbligo di prestazione. Le pretese di risarcimento respinte si estinguono, a meno che non vengano fatte valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti il sinistro. 3 Copertura complementare: assicurazione responsabilità civile dell impianto (su convenzione speciale) Tale copertura può essere stipulata solo nel caso in cui sia già stata stipulata un assicurazione per impianti fotovoltaici. 3.1 Oggetto e copertura assicurativa Oggetto dell assicurazione Sulla base del contratto d assicurazione, Helvetia copre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile (art. 3.2) in seguito a a) lesioni corporali, ad es. decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone; b) danni materiali, ad es. distruzione, danno o perdita di cose. Il pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza non è considerato danno materiale. Considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali nella misura in cui il danno presenta una relazione di causalità con lo stato o con la manutenzione dell impianto fotovoltaico o combinato assicurato (e dei relativi impianti e dispositivi) o con l esercizio dei connessi diritti di proprietà; c) danni patrimoniali, ad es. danni pecuniari quantificabili, tuttavia solo se sono riconducibili a una lesione corporale assicurata o a un danno materiale che colpisce il danneggiato Comproprietà e proprietà comune a) Qualora l impianto assicurato o parti di esso siano in comproprietà o proprietà comune, la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante a tutti i proprietari. b) In caso di comproprietà la copertura assicurativa si estende anche alle pretese per danni dei comproprietari. Si escludono tuttavia le pretese per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del comproprietario in questione; per danni allo stesso impianto assicurato. c) In caso di proprietà comune la copertura assicurativa non si estende anche alle pretese per danni dei proprietari in comune. d) I proprietari in comune e i loro familiari sono equiparati (art. 3.6 b) Proprietà per piani a) copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile della comunità dei proprietari derivante dall uso comune dell impianto e dei relativi dispositivi nonché alla responsabilità civile dei singoli proprietari per piani derivante da parti dello stabile assegnate per diritto esclusivo. b) La copertura assicurativa si estende anche alle pretese della comunità di proprietari nei confronti di singoli proprietari per piani in relazione a danni arrecati a parti dell edificio e a terreni d uso comune; di un singolo proprietario per piani nei confronti della comunità di proprietari in relazione a danni la cui causa è da ricercarsi in parti dell edificio e terreni di uso comune; Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
9 di un singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario per piani in caso di danni, la cui causa risiede nelle parti dello stabile che sono oggetto del diritto esclusivo. Nel caso di pretese della comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani e viceversa è esclusa la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del proprietario per piani in oggetto ai sensi dell atto di costituzione. c) I familiari (art. 3.6 b) di un proprietario per piani sono parificati a quest ultimo Danni causati da liquidi necessari per il funzionamento dell impianto assicurato a) La copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile per danni causati da liquidi necessari per il funzionamento dell impianto assicurato. b) Qualora a causa di un evento come fuoriuscita, rovesciamento inavvertito o deviazione insorga il pericolo di contaminazione di terreni e specchi d acqua di terzi, di acque freatiche o un altro danno a proprietà di terzi, Helvetia si assume anche le spese che, a norma di legge, sono a carico dell assicurato e che derivano da provvedimenti presi per scongiurare tale pericolo (spese per la prevenzione di sinistri). c) Sono escluse dall assicurazione le pretese relative a spese per l accertamento di perdite, lo svuotamento e il riempimento di impianti propri nonché relative a spese per la riparazione e la modifica degli stessi; relative a danni a impianti e condutture in seguito all azione graduale delle impurità presenti nei liquidi Disposizioni per impianti di stoccaggio e danni a tali impianti a) Per danni a impianti di stoccaggio si intendono i danni relativi a impianti nei quali vengono stoccate sostanze dannose per terreni e acque, come combustibili e carburanti liquidi, acidi, sostanze alcaline e altre sostanze chimiche, ma non acque reflue e altri rifiuti industriali; Per impianti in conformità al capoverso precedente si intendono serbatoi e altri contenitori simili (bacini, vasche, ecc.) con relative installazioni. I contenitori mobili (come fusti e taniche) sono equiparati agli impianti. b) Un danno causato dalla fuoriuscita da impianti delle suddette sostanze dannose per terreni e acque con conseguente contaminazione di acque reflue viene considerato come danno da impianto di stoccaggio e non come danno da acque reflue. c) Qualora a causa di un evento imprevisto (come fuoriuscita, rovesciamento inavvertito o deviazione) insorga il pericolo di contaminazione di terreni e specchi d acqua di terzi (anche acque freatiche) o un altro danno a proprietà di terzi, Helvetia si assume le spese che, a norma di legge, sono a carico dell assicurato e che derivano da provvedimenti presi per scongiurare tale pericolo (spese per la prevenzione di sinistri), meno il valore delle merci recuperate. Nel quadro di questa disposizione sono assicurati anche le spese per la prevenzione di sinistri causati da contenitori mobili (come fusti e taniche). d) Sono assicurati solo serbatoi approvati e controllati dalle autorità, nel caso siano previsti autorizzazioni e controlli delle autorità. Lo stipulante ha l obbligo di provvedere alla manutenzione e di tenere in funzione, a regola d arte, gli impianti di stoccaggio. Le necessarie riparazioni vanno eseguite senza indugio e le operazioni di ripulitura e revisione dell intero impianto devono essere eseguite da specialisti ogni cinque anni oppure nei termini previsti dalla legge o dalle autorità. Il termine per la ripulitura e la revisione periodica viene calcolato a partire dalla data della messa in funzione o dell ultima revisione degli impianti, indipendentemente dall inizio dell assicurazione. Dall assicurazione sono tuttavia escluse le pretese per l accertamento di falle, per vuotare e riempire gli impianti nonché le spese per ripararli e modificarli. 3.2 Persone assicurate È assicurata la responsabilità civile a) dello stipulante in qualità di proprietario dell impianto. Se lo stipulante è una società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita) o una comunità di proprietari in comune (ad es. comunità di eredi) o se l assicurazione è stata stipulata per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone per le quali è stata contratta l assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante; b) dei dipendenti e degli altri ausiliari dello stipulante (esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui si serve lo stipulante) nell adempimento dei loro obblighi in rapporto all impianto assicurato. Sono tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati. 3.3 Validità temporale 1. L assicurazione si estende ai danni causati nel corso della durata contrattuale, comunicati alla compagnia entro 60 mesi dalla fine del contratto. 2. Il momento dell insorgere del danno corrisponde al momento in cui il danno viene constatato per la prima volta. In caso di dubbio, la lesione corporale si verifica nel momento in cui la persona lesa, non appena si manifestano i primi sintomi, consulta per la prima volta il medico, anche se il nesso causale si accerta solo dopo. Il momento in cui insorgono le spese di prevenzione dei danni corrisponde al momento in cui si constata per la prima volta che il danno è imminente. 3. Tutti i danni appartenenti a un danno in serie secondo l art. 3.4, lett. c) si ritengono verificati nel momento in cui è subentrato il primo danno in conformità alla precedente cifra. 4. La responsabilità per danni causati prima dell inizio del contratto è coassicurata nel caso in cui l assicurato provi che al momento della stipula del contratto in buona fede non era a conoscenza di azioni od omissioni costitutive di responsabilità. Ciò vale anche per l assicurazione della responsabilità derivante da danni in serie se i danni relativi a una serie sono stati causati prima dell inizio del contratto. Se i danni secondo il summenzionato capoverso sono coperti da un eventuale assicuratore precedente, il presente contratto garantisce una copertura delle differenze di somma nell ambito delle disposizioni fissate (copertura integrativa). Le prestazioni che derivano dall assicurazione precedente hanno la precedenza sul presente contratto e sono dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto. 5. Se durante il contratto l estensione della copertura viene modificata (inclusa la modifica della somma d assicurazione e/o della franchigia), la summenzionata cifra 4, capoverso 1 vale per analogia. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
10 3.4 Prestazioni assicurate a) Helvetia risarcisce l importo dell indennità all assicurato, il quale è tenuto a pagarla alla persona danneggiata. Essa si fa inoltre carico delle spese per la difesa da pretese ingiustificate (protezione giuridica passiva). In caso di obbligo simultaneo di prestazione di un altro assicuratore le prestazioni del presente contratto vengono erogate come differenza tra la somma assicurata concordata nel contratto stesso e le somme assicurate previste nella polizza dell altro assicuratore, nel caso la somma assicurata concordata nella polizza dell altro assicuratore viene considerata come franchigia (copertura della differenza delle somme); il presente contratto garantisce copertura a condizione che l estensione della copertura dell altro assicuratore sia inferiore a quella offerta dal contratto stesso, nel qual caso la franchigia viene calcolata in base al presente contratto (copertura dell ammanco determinato dalle condizioni). b) Il risarcimento di Helvetia è limitato alla somma d assicurazione stabilita nel certificato alla data dell evento dannoso; sono inclusi gli interessi compensatori, le spese per la limitazione del danno, le spese di perizia, le spese legali e giudiziarie, nonché le spese d indennità alla controparte e le spese coassicurate di prevenzione di sinistro. c) L insieme di tutte le pretese per danni aventi la medesima causa (ad esempio più pretese per danni attribuibili allo stesso difetto come in particolare errori di sviluppo, costruzione, produzione o istruzione, allo stesso difetto o mancanza di un prodotto o di un materiale oppure alla stessa azione od omissione) è considerato come un danno unico (danno in serie). Il numero delle parti lese, di coloro che avanzano una pretesa o degli aventi diritto è irrilevante. Per i danni di una serie di danni verificatisi successivamente al termine del contratto secondo il capoverso precedente, la copertura si estende per una durata di un massimo di 60 mesi dopo il termine del contratto se il primo danno della serie si verifica nel corso della durata contrattuale. d) La somma d assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno d assicurazione, ossia viene risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni cagionati nel medesimo anno d assicurazione, le spese per la prevenzione dei danni nonché eventuali altre spese assicurate. 3.5 Franchigia a) L assicurato deve farsi carico direttamente di CHF 100. per ogni sinistro in caso di danni materiali e di spese di prevenzione di sinistri assicurate. 3.6 Limitazioni della copertura assicurativa La copertura assicurativa non si estende alle pretese a) per danni dello stipulante; che concernono la persona dello stipulante stesso (p.es. costi di sostentamento); di persone che vivono in comunione domestica con l assicurato responsabile; c) per lesioni corporali subite da una persona legata allo stipulante da un rapporto di lavoro durante l esecuzione delle sue incombenze contrattuali; d) fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure causata dall inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale; e) derivanti dalla responsabilità civile come detentore e in seguito all uso di veicoli a motore e biciclette per i quali è imposto l obbligo d assicurazione dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, come pure di imbarcazioni a motore e di aerei; f) per danni a cose che un assicurato ha preso in consegna (anche come noleggiante o affittuario) per scopi d uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per scopi d esposizione); è fatto salvo l art b; g) per danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un attività (ad es. lavorazione, riparazione; carico o scarico di un veicolo); è fatto salvo l art b; h) per danni a cose provocati dall effetto graduale delle condizioni atmosferiche o della temperatura, di fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o vibrazioni; i) per danni causati a terreni, edifici e altre opere da lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione che vengono fatte valere nei confronti dello stipulante nella sua qualità di committente; j) per danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità o era stata implicitamente ammessa nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare il lavoro; k) per danni dovuti agli effetti di radiazioni ionizzanti e di raggi laser; I) per gli oneri sostenuti per prevenire i sinistri (spese di prevenzione dei danni). Sono fatti salvi gli art b e 3.1.5c. 3.7 Sinistro Obbligo di notifica a) Lo stipulante deve dare immediatamente notifica a Helvetia del verificarsi di un evento, le cui conseguenze potrebberointeressare l assicurazione, o al più tardi se viene avanzata una pretesa verso un assicurato. In caso di decesso Helvetia deve essere avvertita tempestivamente affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un autopsia. b) Se in seguito a un evento che potrebbe interessare l assicurazione viene intentata una procedura penale o di polizia ai danni di un assicurato, l assicurato è tenuto a informare subito Helvetia. Essa si riserva la facoltà di designare a proprie spese un avvocato difensore. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
11 3.7.2 Trattamento del sinistro a) Helvetia conduce a sue spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta l assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di Helvetia è vincolante per gli assicurati. b) L assicurato è obbligato a sostenere Helvetia nella constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni arbitraria presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). c) Di norma Helvetia paga l indennità direttamente al danneggiato. d) Qualora non sia possibile giungere a un accordo con il danneggiato e quest ultimo ricorra a vie legali, Helvetia condurrà il processo a sue spese. Un eventuale indennità riconosciuta nel processo all assicurato spetta a Helvetia, a meno che non sia destinata alla copertura delle spese personali dell assicurato Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali Qualora lo stipulante violi l obbligo di notifica o un assicurato contravvenga alla buona fede, cade ogni obbligo di prestazione di Helvetia, a meno l assicurato non dimostri che la violazione del contratto non sia imputabile a colpa e che essa non abbia influito sul danno o sulla posizione giuridica dell assicurato e di Helvetia Regresso nei confronti degli assicurati Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d assicurazione che limitano o annullano la copertura assicurativa, Helvetia ha il diritto di regresso contro l assicurato nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. Definizioni Spesso le controversie contrattuali nascono poiché entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito trovate un elenco dei principali termini in ordine alfabetico. A primo rischio Terremoto Perdita di valore Obbligo Terrorismo Diritto di regresso Prescrizione Assicurazione per conto terzo Perenzione La somma d assicurazione determinata liberamente dallo stipulante. Il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione, senza conteggiare un eventuale sottoassicurazione. Per terremoti si intendono scosse prodotte da movimenti tettonici nella crosta terrestre. Le scosse che hanno come causa il crollo delle cavità create artificialmente, non sono considerate terremoti. In caso di dubbio, sarà il servizio sismico svizzero a decidere se si tratta di un terremoto. Qualora dopo il ripristino di una cosa danneggiata il valore attuale sia inferiore a quello precedente all insorgere del danno, la differenza risultante viene definita perdita di valore. Per obblighi si intendono, in ottemperanza alla legge sull assicurazione, gli obblighi accessori legali o contrattuali delle parti derivanti dal contratto d assicurazione come ad es. l obbligo di notifica, l obbligo di salvataggio e l obbligo di collaborazione. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L atto di violenza o la minaccia di violenza sono atti a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o un ente statale. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni. Sono considerati tali le violenze perpetrate ai danni di persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi conseguenti. Il termine regresso indica la richiesta di rimborso di una prestazione già erogata da un altra persona soggetta all obbligo di indennità. La perdita dell applicabilità di una pretesa che non è stata fatta valere entro i termini previsti dalla legge. Con l assicurazione per conto terzo lo stipulante assicura il patrimonio di terzi. Lo stipulante è tenuto a pagare premi. Perdita di un diritto in seguito a un ritardo nella rivendicazione. Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia,
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