Polizza IAR Industrial All Risks Il contratto di assicurazione per l esercizio commerciale di impianti fotovoltaici

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1 Specialty Lines Engineering Polizza IAR Industrial All Risks Il contratto di assicurazione per l esercizio commerciale di impianti fotovoltaici Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Rivalse 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 2 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

5 Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 19,5 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,71. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La copertura assicurativa per l esercizio commerciale degli impianti fotovoltaici decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui l impianto fotovoltaico è stato collaudato, pronto per l uso, allacciato alla Rete Elettrica Nazionale ed ha durata annuale. In alcuni casi la copertura può avere durata inferiore all annualità assicurativa (es. allineare la scadenza della polizza con gli altri programmi assicurativi del cliente). La copertura prevede un rinnovo automatico della stessa per un ulteriore annualità, in mancanza di disdetta. AVVERTENZA Il Contraente può dar disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all art. Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 3 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

6 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i danni materiali e diretti (Sezione I Danni Diretti) che un impianto fotovoltaico può subire durante l esercizio commerciale, una volta che lo stesso sia stato collaudato, pronto per l uso e allacciato alla Rete Elettrica Nazionale, da qualunque causa determinati salvo quanto espressamente escluso. La copertura assicurativa comprende a titolo esemplificativo, ma non limitativo, i danni da incendio, grandine, fulminazione, eventi naturali, rischi socio politici, ricorso terzi, guasti macchine e fenomeno elettrico e furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi (queste ultime quattro condizioni richiamabili mediante apposite clausole particolari aggiuntive) La Sezione II Danni Indiretti tiene indenne l Assicurato della perdita di produzione attesa dovuta a un interruzione totale o parziale dell attività assicurata a seguito di un danno indennizzabile a termini della Sezione I Danni Diretti. La Sezione III Responsabilità civile verso terzi indennizza l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Norme che regolano le relative Sezioni di polizza. AVVERTENZA Le Norme che regolano l assicurazione Danni Diretti e le norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti prevedono la presenza: 1. di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli articoli Esclusioni e Beni Esclusi delle Norme che regolano l assicurazione Danni Diretti, nell articolo Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti e nell articolo Esclusioni della Sezione III Responsabilità civile verso terzi, ed alle eventuali ulteriori Condizioni Particolari pattuite in polizza; 2. di condizioni di interruzione o sospensione della garanzia come disciplinato nell articolo Cessazione dell attività delle Norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti; 3. di condizioni relative a variazioni di rischio che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo come disciplinato negli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Aggravamento del rischio e Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione e Valore assicurabile - Assicurazione parziale delle Norme che regolano l assicurazione Danni Diretti ; 4. di condizioni relative all assicurazione parziale che possono dar luogo alla riduzione dell indennizzo come disciplinato nell articolo Valore assicurabile Assicurazione parziale delle Norme che regolano l assicurazione Danni diretti, Assicurazione parziale delle Norme che regolano l Assicurazione Danni indiretti, Valore del bene e assicurazione parziale della Sezione III Responsabilità civile verso terzi. Le Condizioni di Generali di Assicurazione prevedono limiti di indennizzo e l applicazione di franchigie e/o scoperti come indicato in polizza agli articoli Limite massimo dell indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione e Franchigia delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Diretti. Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza: 1. dei valori assicurati nella singola partita della Sezione I (a meno di eventuali limiti d indennizzo espressamente indicati mediante allegati alla polizza); 2. dei valori assicurati nella singola partita della Sezione II; 3. del massimale assicurato alla Sezione III Responsabilità civile verso terzi; 4. dei massimali e/o limiti di indennizzo previsti da ognuna delle estensioni di garanzia. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla scheda di polizza e alla descrizione puntuale di ciascuna estensione di garanzia. Alcune estensioni di garanzia (ove presenti al paragrafo Condizioni Particolari Aggiuntive per la Sezione I Danni Diretti, Condizioni Particolari Aggiuntive per la Sezione II Danni Indiretti e Condizioni Particolari Aggiuntive valide per la Sezione I Danni Diretti e per la Sezione II Danni Indiretti ) sono prestate con l applicazione delle franchigie e/o scoperti disciplinate nelle relative clausole e nella scheda di polizza, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: nel medesimo paragrafo possono essere riportate clausole specifiche e/o estensioni di garanzia con le limitazioni ed esclusioni disciplinate nella descrizione della garanzie stesse, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Relativamente alla Sezione II Danni Indiretti si evidenzia la differenza tra periodo di copertura e periodo di indennizzo: Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 4 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

7 Periodo di assicurazione o periodo di copertura è il periodo di validità della copertura assicurativa, come indicato nella scheda di polizza; Periodo di indennizzo è il periodo che decorre dal momento in cui accade il sinistro durante il quale i risultati economici dell attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Tale periodo di indennizzo non potrà essere superiore a quanto indicato nella scheda di polizza. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo si riportano di seguito alcuni esempi. Esempio n. 1 Garanzia soggetta all applicazione di franchigia in caso di ammontare del danno inferiore alla somma assicurata di Partita 1 Macchinari - (Sinistro indennizzabile connesso a un fenomeno elettrico di un inverter secondo l articolo Oggetto della assicurazione Sezione I) - Somma assicurata in Partita 1 Valore di rimpiazzo a nuovo del macchinario: ,00 - Ammontare del danno (sinistro): ,00 - Franchigia: ,00 - Indennizzo: , ,00 = ,00 Esempio n. 2 Garanzia soggetta all applicazione contemporanea di scoperto o minimo (franchigia) e in caso di ammontare del danno superiore al massimale previsto per la garanzia Ricorso Terzi (sinistro indennizzabile connesso con un incendio che ha causato danni alle cose di terzi) - Massimale: ,00 - Ammontare del danno (sinistro): ,00 - Scoperto: 10% ( ,00) - Minimo (franchigia): 5.000,00 - Danno Indennizzabile: (valore più elevato tra l applicazione dello scoperto e il minimo (franchigia)) = ,00 - Indennizzo: ,00 ossia il massimale assicurato per la Sezione III Ricorso Terzi Esempio n. 3 Garanzia soggetta all applicazione contemporanea di scoperto o minimo (franchigia) / massimo (franchigia) e in caso di ammontare del danno inferiore alla somma assicurata di Partita 1 Macchinari - (Sinistro indennizzabile connesso a una grandinata che ha danneggiato parzialmente l impianto fotovoltaico secondo l articolo Oggetto della assicurazione Sezione I) - Somma assicurata in Partita 1 Valore di rimpiazzo a nuovo dell impianto: ,00 - Limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia grandine : ,00 - Ammontare del danno (sinistro): ,00 determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo - Scoperto: 10% ( ,00) - Minimo (franchigia): ,00 - Massimo (franchigia): ,00 - Danno indennizzabile al netto della franchigia: , ,00 (si calcola l ammontare maggiore tra lo scoperto e il minimo (franchigia); si prende come franchigia il minimo tra il valore calcolato in precedenza e il massimo (franchigia)) = ,00 - Indennizzo: ,00 (ossia il valore minimo tra il danno indennizzabile al netto della franchigia e il limite di indennizzo) Esempio 4 Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (massimale) - massimale per la garanzia RCT = euro. - L Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in euro. - L Impresa assicuratrice corrisponde l importo di euro pari al massimale assicurato. - L Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno ed il massimale assicurato). 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del rischio e/o conclusione del contratto di assicurazione, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, nonché la cessazione dell assicurazione stessa. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli Assicurazione parziale, Aggravamento del rischio, Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Valutazione del rischio. Per la stipulazione della polizza è obbligatoria la preventiva compilazione del Questionario. Il Questionario diviene parte integrante della polizza. AVVERTENZA: Le dichiarazioni inerenti il rischio e rilasciate mediante compilazione del relativo questionario costituiscono parte integrante del contratto assicurativo. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 5 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

8 AVVERTENZA: L Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dal Codice Civile (artt e 1893) e dalla normativa in vigore. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio, Modifiche dell assicurazione Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Obblighi in caso di sinistro. Al fine di chiarire la comprensione delle circostanze rilevanti che determinano la variazione di rischio si riportano di seguito alcuni esempi. Esempio n. 1: Applicazione di dispositivi antifurto dei pannelli fotovoltaici differenti da quelli dichiarati mediante questionario o in sede di assunzione del rischio. Esempio 2: Accadimento di un evento dannoso (anche non indennizzabile a termini di polizza) che potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell impianto fotovoltaico. Esempio 3: Piano di manutenzione del macchinario differente da quanto prescritto dal fornitore / costruttore dei bene assicurato. Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso alla Società o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, la Società può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. L Assicurazione prevede il pagamento, alla Società, di un premio unico ed indivisibile calcolato sul Periodo di Assicurazione e riportato sulla Scheda di polizza. Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Periodicità di pagamento del premio Il pagamento del premio, unico e indivisibile, viene effettuato all atto della conclusione del contratto e deve essere corrisposto in un unica soluzione e in via anticipata, salvo frazionamento concordato tra le Parti. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. In caso di necessità di inserimento in copertura di nuovi impianti, la Società potrà concordare tale inclusione a fronte di un premio da concordare. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 6 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

9 In caso di variazione delle somme assicurate la Società emetterà opportuno atto di variazione per la regolazione del premio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo e Somma da assicurare delle Norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti. 8. Rivalse La rivalsa è la facoltà dell assicuratore, che abbia corrisposto l indennizzo, di sostituirsi all assicurato nei diritti verso il terzo responsabile. I presupposti per esercitare l azione di rivalsa sono l effettivo pagamento dell indennizzo e l individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall assicuratore verso l Assicurato / il Contraente, salvo il caso di dolo. AVVERTENZA La Società, dopo aver indennizzato l Assicurato, si riserva la possibilità di esercitare l azione di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro. 9. Diritto di recesso Se il Contraente della polizza sia definibile come consumatore, il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora il Contraente o la Società decida di recedere dalla polizza a seguito di sinistro. Qualora invece il Contraente non rientri nella definizione di consumatore (come definito dal D.Lgs 6 settembre 2005, n 206), il recesso in caso di sinistro può essere esercitato unicamente dalla Società. AVVERTENZA Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla Società al Contrante qualora quest ultimo rientri nella categoria dei consumatori, ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n 206. In quest ultima fattispecie il recesso può avere effetto a richiesta del Contraente medesimo dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 7 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

10 Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo Fermo restando che in caso di sinistro l Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall Assicurato, sono per legge a carico dell assicuratore) perché in caso contrario c è il rischio di perdere il diritto all indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Obblighi in caso di sinistro, nonché nella sottosezione In caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità civile verso Terzi. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Via del Quirinale, ROMA I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: Arbitrato L ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a richiesta di una delle parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell interesse delle mandanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell interesse di entrambe le parti. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 8 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

11 Resta impregiudicata la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti l indennizzabilità del danno. AVVERTENZA In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di marzo 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 9 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

12 GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Anno (annuo, annuale) Assicurato: Assicurazione: Contraente: Intermediario Assicurativo: Polizza: Periodo di Assicurazione: Premio: Rischio: Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l'assicurazione. La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Il documento che prova l'assicurazione. Il periodo di validità dell Assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Società: L'impresa assicuratrice, ossia Nationale Suisse S.p.A. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto e accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa. relativamente alla sezione I Danni Diretti: Apparecchiature elettroniche: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. Franchigia: L importo prestabilito che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Furto l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell area indicata in polizza. Guasti Macchine: Si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: negligenza, imperizia; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; danni da fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; corpi estranei. Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, scoppio. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza. Impianto fotovoltaico Insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell energia. GSE (Gestore Servizi Elettrici) Il Gestore dei Servizi Elettrici è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 10 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

13 Macchinario: Massimale: Prima esecuzione o prototipo: Scoperto: Scoppio: Rapina L impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cavi elettrici di collegamento, apparecchiature di controllo e rilevazione. La Somma assicurata indennizzabile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione. Un ente che abbia una potenza superiore a quella massima fino a quel momento costruita dal Contraente e dall Assicurato ovvero caratteristiche innovative rispetto a quelle fino a quel momento progettate dal Contraente e dall Assicurato. Percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e minaccia, avvenuta nell area indicata in polizza, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nell area stessa Relativamente alla Sezione II Danni Indiretti, con l avvertenza che tutti gli importi considerati si intendono al netto dell Imposta sul Valore Aggiunto: Aggiustamenti: Gli aggiustamenti sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc. Franchigia temporale L importo sull indennizzo che resta a carico dell Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. È calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella scheda di polizza come franchigia per la Sezione II Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la somma assicurata in Sezione II Danni Indiretti e il numero di giorni relativo al periodo d indennizzo massimo indicato nella Scheda di Polizza Produzione annua attesa: La media aritmetica, espressa in kwh, dei valori dell energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi anni solari di esercizio o, nel caso di impianti entrati in esercizio per la prima volta, è la stima preventiva effettuata dal progettista dell impianto, espressa in kwh, dei valori dell energia elettrica che si presume possa essere prodotta tenendo conto dell irraggiamento nell ubicazione dell impianto, al netto di eventuali periodi di fermata dell impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. Periodo di indennizzo: Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in polizza, durante il quale i risultati economici dell attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della polizza nè della polizza di riferimento, avvenuta dopo la data del sinistro stesso. Sezione di riferimento: La Sezione I Danni Diretti che assicura le macchine e gli impianti elencati in questa polizza. Tariffa incentivante: La remunerazione integrativa per kwh spettante agli impianti fotovoltaici ammessi ai sensi dei Decreti Ministeriali 28 luglio 2005, 19 Febbraio 2007, 06 Agosto 2010, 05 Maggio 2011, 05 Luglio 2012 e successive eventuali modifiche. Relativamente alla sezione III Responsabilità Civile verso Terzi: Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 11 di 11 Modello A460/1 - Ediz. 06/2014 agg.03/2015

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15 Condizioni Generali di Assicurazione

16 La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A460/1; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A461 e relativi allegati - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l assicurazione in generale... pag. 3 Sezione I: Norme che regolano l assicurazione Danni Diretti... pag. 6 Sezione II: Norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti... pag. 8 Sezione II: Norme che regolano l assicurazione Responsabile civile verso Terzi... pag. 13 Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 2 di 15 Modello A460/1 - Ediz. 06/29014 agg.3/2015

17 Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art cod. civ. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art cod. civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 3 di 15 Modello A460/1 - Ediz. 06/29014 agg.3/2015

18 Art Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all'art. 18 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione ; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 9 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione; 4) determinare a) i dati previsti all Art. 4 Valore Assicurabile - Assicurazione parziale delle Norme che regolano l assicurazione Danni Diretti ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo stesso; b) i dati previsti dall Art. 4 delle Norme che regolano l assicurazione Danni Indiretti, ai fini dell applicabilità del disposto regolato dall articolo medesimo ( Assicurazione parziale ); 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla Società al Contrante qualora quest ultimo rientri nella categoria dei consumatori, ai sensi dell articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n 206. In quest ultima fattispecie il recesso può avere effetto a richiesta del Contraente medesimo dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dello Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Art Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 4 di 15 Modello A460/1 - Ediz. 06/29014 agg.3/2015

19 Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'assicurato. Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art C.C.; b) darne immediato avviso all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C. Relativamente alla Sezione I Danni Diretti, il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo; e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata; f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). Relativamente alla Sezione II Danni Indiretti, il Contraente o l Assicurato deve altresì: g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell attività dichiarata che il danno possa causare e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; h) fornire alla Società entro trenta giorni dal termine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile; i) tenere a disposizione i suoi libri contabili, i registri, i conti, le fatture nonchè fornire alla Società tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'assicurato, non avviene entro dieci giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 20 Valutazione del rischio Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell Assicurato, rese ai fini del presente contratto per tutte le Sezioni di Polizza in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio. Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 5 di 15 Modello A460/1 - Ediz. 06/29014 agg.3/2015

20 Sezione I: Norme che regolano l assicurazione danni diretti Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati all impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, fatte salve le Esclusioni di cui all art. 2 e i Beni esclusi di cui all art. 3. L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza. Art. 2 - Esclusioni La Società non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto; 2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, cedimenti di terreno; 4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento; 5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina; salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; 7. causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti; 8. verificatisi in occasione di furto o rapina; 9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni degli enti assicurati, crolli, collasso strutturale; 10. dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; 11. di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione; 12. causati da difetti di cui il Contraente e l'assicurato od il preposto all'esercizio dell impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; 13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i; 14. dovuti all inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; 15. a moduli e componenti elettronici dell impianto assicurato; 16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili; 17. indiretti di qualunque natura; 18. da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; 19. causati o risultanti da: a) virus informatici di qualsiasi tipo; b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso; c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; d) anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza; 20. causati dall impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d uso di: a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; Fascicolo Informativo IAR Impianti fotovoltaici pag. 6 di 15 Modello A460/1 - Ediz. 06/29014 agg.3/2015

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