COMUNE DI BOISSANO REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 COMUNE DI BOISSANO Commento [U]: REGOLAMENTO EDILIZIO Regolamento edilizio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 novembre 998 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 9 aprile 999 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 Marzo 2002 E approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del E approvato dalla Regione Liguria con Decreto del Direttore Generale n. del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del E approvato dalla Regione Liguria con Decreto del Direttore Generale n. 77 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del Pag.

2 Titolo I La Commissione edilizia. Articolo - Nomina, durata in carica e composizione. La Commissione edilizia è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni cui al Decreto Legge 6 maggio 994, n. 293, convertito in Legge 5 luglio 944, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi. I suoi componenti possono essere rieletti una sola volta, con divieto, in tal caso, di esercitare la propria attività nell ambito del territorio comunale durante l esercizio del secondo mandato. 2 La Commissione Edilizia e composta: a) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; b) dal Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, quale titolare del potere di rilascio dei titoli abilitativi edilizi; c) da almeno tre membri esterni scelti fra le seguenti professionalità, di cui almeno uno o ingegnere o architetto o geometra; d) ingegnare civile abilitato all esercizio della professione ed iscritto all albo professionale; e) architetto abilitato all esercizio della professione ed iscritto all albo professionale; f) geologo abilitato all esercizio della professione ed iscritto all albo professionale; g) geometra abilitato all esercizio della professione ed iscritto all albo professionale; h) un esperto laureato nelle discipline giuridico amministrative. La Commissione Edilizia elegge nel proprio seno il Presidente Il Presidente, se lo ritiene utile, nomina il Vice Presidente, scegliendolo all interno della Commissione. Esercita la funzione di Segretario della Commissione Edilizia il Segretario Comunale, o altro dipendente del Comune da lui delegato per la singola riunione. Articolo 2 - Funzionamento. La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta al mese e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario, su segnalazione del responsabile dell Ufficio Tecnico comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi. In caso di assenza del Presidente presiede alla riunione il Vice Presidente, se nominato. 2 3 La Commissione edilizia, nella sua prima riunione dopo la nomina, decide sulle modalità di convocazione. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei suoi membri. Pag. 2

3 È comunque necessaria la partecipazione del Presidente, oppure del Vice Presidente se nominato. 4 La Commissione Edilizia delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione. 5 I pareri della Commissione Edilizia, anche se favorevoli, debbono essere congruamente motivati in riferimento alla compatibilità del progetto con la vigente disciplina, con particolare riguardo a quella paesistica. 6 7 La Commissione Edilizia ha facoltà di sentire, durante le riunioni, i progettisti per acquisire chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l esame dei progetti ai quali siano interessati. Si intendono per tali i progetti che li riguardino direttamente in quanto progettisti, i progetti ai quali siano interessati in quanto titolari di diritti o interessi relativi agli immobili che ne formano oggetto, o in quanto coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di soggetti interessati. Prima della discussione il Segretario invita i membri a dichiarare l inesistenza di cause di allontanamento e verbalizza le risposte avute. Le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del comma precedente sono nulle di diritto. Il Presidente, nell esercizio del potere di autotutela, dato atto della nullità, deve nuovamente sottoporre il progetto o la questione alla Commissione. 8 La ripetuta mancata partecipazione di un membro alle riunioni, senza giustificato motivo, sarà segnalata dal Presidente al Sindaco, il quale, sentito l interessato, proporrà alla Giunta Comunale di dichiarane la decadenza e di procedere alla sua sostituzione. 9 Di ogni riunione della Commissione Edilizia è redatto processo verbale. I processi verbali, sono numerati progressivamente per anno solare e riportano: a) il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari; b) eventuali dichiarazioni e motivazioni dettate dai singoli membri, di cui sia esplicitamente richiesta la trascrizione; c) la motivazione globale ai sensi del comma 5 dell articolo 2. I processi verbali, redatti dal Segretario della Commissione Edilizia, dopo la lettura e l approvazione, sono trascritti in apposito registro, anche a fogli mobili, e firmati dal Segretario e dal Presidente. 0 Il Segretario provvedete anche a vidimare gli atti e gli elaborati esaminati nel corso della riunione e vi appone la data ed il numero del verbale. Articolo 3 - Competenze. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere su: a) tutte le opere soggette a Permesso di Costruire; b) i provvedimenti di annullamento di Permesso di Costruire. Il parere non è richiesto per le varianti in corso d opera che siano assoggettate dalla legge a denuncia di inizio di attività ed al disposto di cui all articolo 5 della Legge n. 47/985 e s.m. Il parere della Commissione Edilizia può essere anche richiesto in merito agli Strumenti Urbanistici Generali, ad ogni questione urbanistico edilizia, comprese le Pag. 3

4 definizioni di casi di abusivismo edilizio e di condono, nonché alla approvazione dei progetti di opere pubbliche comunali. Articolo 4 Composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio. Ai sensi dell art. 2 della L.R. n. 22/2009 i Comuni istituiscono, come dettato dell art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s. m. e i., la Commissione locale per il paesaggio per l espressione dei pareri obbligatori previsti dal comma 2 dell art. 2 della citata L.R. 22/2009 Tale Commissione dovrà essere composta da almeno tre e non più di cinque membri scelti tra gli iscritti all Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istruito ai sensi dell art. 3 della L.R. n. 20/99 e avrà durata di cinque anni. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i sui componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 5 - Competenze della Commissione locale per il paesaggio. La commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere in relazione ai procedimenti: a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; b) istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 67 e 8 del D.Lgs. 42/2004; c) nell ambito dell iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; d) assunzione di provvedimenti cautelari di cui all art. 50 del D.Lgs. 42/2004; e) irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all art. 67 del D.Lgs. 42/2004. Titolo II Titoli edilizi. Articolo 6 - Domanda di rilascio Permesso di Costruire. La domanda di Permesso di Costruire deve essere diretta al Comune e contenere: a) la descrizione sommaria dell opera per cui si chiede il Permesso e l ubicazione riferita all ambito urbanistico e/o territoriale di pertinenza nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente; b) le generalità, la firma e l indirizzo del proprietario dell area e dell immobile, o di chi abbia titolo per richiedere il Permesso di edificare; c) le generalità, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all Albo professionale del progettista; d) l eventuale presentazione dell istanza di allacciamento alla pubblica fognatura, o in assenza, di scarico delle acque reflue ai sensi del D.lgs. 52/2006 e Pag. 4

5 successive modificazioni e integrazioni, corredata della relativa documentazione riferita in particolare a captazioni idropotabili presenti nella zona; e) l eventuale proposta di convenzionamento nel caso in cui lo strumento urbanistico generale preveda il ricorso a Permesso di Costruire convenzionato. 2 Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al Comune. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati nell articolo seguente. Articolo 7 - Elaborati da allegare alla domanda di Permesso di Costruire. A corredo della domanda di Permesso di Costruire devono essere prodotti i seguenti elaborati: a) relazione illustrativa nella quale devono essere precisati: a. ) l ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d uso del terreno da asservire all opera progettata o comunque da essa interessato; a. 2) gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà dell immobile con la precisazione dei frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare; a. 3) il computo dettagliato del volume e della superficie lorda di piano delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e quelli della costruzione progettata, nonché il rapporto tra il volume globale delle costruzioni, esistenti e in progetto, e la superficie del terreno da asservire. a. 4) le destinazioni d uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell edificio o del terreno; a. 5) le caratteristiche tipologiche ed i materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo alle strutture portanti ed alle finiture esterne, copertura compresa; a. 6) la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente esistenti a servizio della costruzione; a. 7) i risultati delle indagini di carattere conoscitivo preliminare relativamente agli accertamenti di tipo strutturale, archeologico, tecnologico per il benessere ambientale ed il risparmio energetico, nel caso di interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente; la non necessità di eseguire i suddetti accertamenti deve essere dichiarata dal progettista; b) documentazione comprensiva di relazione tecnica, elaborati geotecnici, geologici e cartografici predisposti secondo la normativa di cui al D. M. marzo 988; b.) documentazione attestante la conformità dell opera edilizia in progetto rispetto alla normativa tecnica per le costruzioni di cui al D.M ; c) certificato catastale della proprietà rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, ed estratto di mappa del Nuovo Catasto Terreni ove sia riportata l esatta superficie da asservire; d) stralcio cartografico del Piano Territoriale di Coordinamento paesistico della Regione Liguria (assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale) con indicazione del sito di intervento; e) stralcio cartografico dello Strumento Urbanistico Generale vigente, ed eventualmente di quello adottato, relativo sia al sito di intervento sia ai terreni Pag. 5

6 da asservire, con indicazione delle strade, dell orientamento e del perimetro delle aree interessate; f) stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala :5.000 della zona oggetto di intervento, nella quale siano rappresentate le opere oggetto della richiesta di concessione ad edificare; g) la positiva pronuncia sulla compatibilità ambientale a norma della legge regionale 20 aprile 994, n. 22, relativa ai progetti di opere ed impianti previsti negli allegati e 2 della ridetta legge e secondo le norme tecniche approvate con deliberazione della Giunta Regionale n in data novembre 994; h) documentazione illustrativa e/o progettuale dell impianto termico (compreso, se previsto, l impianto centralizzato di produzione di acqua calda) idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 99, n. 0, e relativa normativa di attuazione; i) documentazione illustrativa e progettuale come definita dalla legge regionale 7 luglio 994, n. 35, in caso di insediamenti produttivi; j) documentazione illustrativa e/o progettuale atta a dimostrare il rispetto della legge regionale in materia di contenimento e riduzione dell inquinamento acustico ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 4 luglio 994, n. 3, e delle prescrizioni tecniche di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 995, n. 977; k) documentazione illustrativa e/o progettuale degli impianti relativi ad edifici adibiti alla permanenza delle persone, ai sensi della legge 5 marzo 990, n. 46, e relativa normativa di attuazione; l) studio organico d insieme, composto di elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell articolo 32 bis delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nei casi previsti dagli articoli 42, 46, 50, 54 delle Norme stesse; m) relazione agronomica per l edificazione in zona agricola, ove prescritta dal vigente Strumento Urbanistico Generale; n) progetto formato da almeno i seguenti elaborati: n. ) documentazione fotografica a colori del sito o del fabbricato oggetto di intervento, di dettaglio e panoramica, nel formato di 0 x 5 cm, ordinata su cartoncini formato UNI A4 (2 x 29,7 cm), corredata di planimetria in scala adeguata con l indicazione dei punti di ripresa; n. 2) planimetria generale della località in scala :2.000, aggiornata ed estesa per un raggio minimo di 200 metri a partire dall opera progettata, comprendente: n. 2. a) l indicazione in colore rosso dell opera e delle relative pertinenze coperte o scoperte; n. 2. b) l indicazione in colore verde dell area da asservire o comunque di quella interessata dalle opere; n. 2. c) l orientamento; n. 2. d) la denominazione dei luoghi; n. 2. e) gli estremi catastali interessati nonché quelli degli immobili confinanti n. 2. f) l indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione e per destinazione d uso; n. 3) planimetria quotata in scala :200, contenete: n. 3. a) l individuazione delle volumetrie esistenti, con indicazione di quelle da mantenere anche parzialmente e di quelle da demolire; Pag. 6

7 n. 3. b) il perimetro di sedime e l orientamento dell opera in progetto; n. 3. c) le distanze dai confini, dagli altri edifici, dalle strade e dagli eventuali corsi d acqua pubblici; n. 3. d) la larghezza delle strade adiacenti; n. 3. e) l indicazione degli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato e pertinenziale; n. 3. f) l indicazione di tutti gli edifici circostanti con le relative altezze; n. 3. g) l indicazione delle ditte confinanti; n. 3. h) le eventuali alberature esistenti; n. 3. i) gli aspetti pedonali e carrabili; n. 4) tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala :00 con l indicazione delle relative destinazioni d uso esistenti e di progetto; n. 5) particolari di prospetto, in scala non inferiore :20, con l indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzioni e cancellate; n. 6) planimetria in scala :200 o, se del caso in scala a minor denominatore, di tutti gli impianti previsti nell edificio, quali, ad esempio, quello idrico, sanitario, fognario, elettrico, di riscaldamento, condizionamento d aria, radiotelevisivo o telematico, del gas, degli ascensori e montacarichi, di protezione antincendio ed allarme: tali progetti debbono essere predisposti sulla base di legende convenzionalmente in uso riportate sulla stessa tavola; n. 7) progetto esecutivo degli impianti da realizzare per lo smaltimento delle acque reflue o allacciamento alla fognatura comunale; n. 8) il computo della superficie di riferimento come definita dall articolo 0, comma, della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, ai fini dell applicazione del contributo di concessione edilizia; il computo può essere distinto per differenti destinazioni d uso qualora si tratti di progetto a funzione mista e l interessato intenda avvalersi della facoltà di ottenere il calcolo analitico come previsto dall articolo 7, comma 2; per i progetti relativi agli edifici di civile abitazione il computo deve contenere l individuazione della eventuale presenza di una o più delle caratteristiche tipologiche superiori di cui all articolo 8, comma 2; n. 9) il computo delle superfici utili dei vari locali; n. 0) documentazione illustrativa e/o grafica attestante il rispetto della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche. 2 In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati devono essere inoltre presentati i seguenti elaborati, in scala :00 se non diversamente indicato: a) tutti i prospetti; b) le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto) nonché delle pertinenze e dei locali accessori esterni al fabbricato; c) la planimetria in scala :200 delle pertinenze scoperte del fabbricato con indicazione delle singole superfici; d) la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici; e) almeno due sezioni verticali con le quote riferite al punto fisso indicato nella planimetria in scala :200 di cui al punto 3) del comma precedente, una delle quali tagli l edificio secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una congrua estensione a monte e a valle rispetto all altezza del fabbricato; f) l individuazione delle aree che sono state oggetto di eventi alluvionali nonché le aree interessate da vincoli archeologici. Pag. 7

8 3 Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in colore nero e quelle a progetto in colore rosso). 4 Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni, quali: a) larghezza interna di ogni locale; b) larghezze ed altezze delle aperture esterne ed interne; c) spessore dei muri; d) altezze interne utili dei piani, con specificazione, nel caso di solai indicati, di quella massima, media e minima; e) spessore dei solai; f) altezza, larghezza e profondità del fabbricato. 5 6 In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. I progetti di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti devono contenere, in aggiunta agli elaborati indicati al comma : a) un elaborato recante il rilievo dello stato di fatto comprendente piante, sezioni e prospetti quotati in scala :00 di tutti i piane dell edificio con indicazione delle destinazioni d uso in atto; b) un elaborato di raffronto in cui siano indicati: ) incolore nero le opere esistenti; 2) in colore giallo le demolizioni e gli scavi; 3) in colore rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti; c) elaborati volti alla individuazione delle relazioni alle varie scale tra l organismo e il contesto in cui si colloca. 7 Tutti gli elaborati a corredo della domanda di concessione devono essere prodotti in almeno tre copie, e devono inoltre recare il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria alla individuazione univoca dell elaborato medesimo. 8 Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (2 x 29,7 cm.), devono contenere l indicazione dell oggetto e l ubicazione, il titolo dell elaborato, le generalità e la firma del proprietario o di chi abbia titolo a richiedere la concessione edilizia, nonché la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati, e riunite in fascicolo. 9 L eventuale richiesta di riduzione del contributo concessorio a seguito delle opere di riqualificazione ambientale, di cui all articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, dovrà essere accompagnata da relazione tecnica descrittiva e dei necessari elaborati progettuali illustrativi delle opere stesse. 0 Il responsabile del procedimento ha facoltà di ritenere ammissibili domande di concessione edilizia che non siano corredate da alcuni degli elaborati sopra indicati, se li ritiene non indispensabili per il completo e corretto esame della richiesta, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell intervento. Articolo 8 - Procedura per il rilascio del Permesso di Costruire. La procedura per il rilascio del Permesso di Costruire è disciplinata dall articolo 3 della Legge Regionale , n. 6 e successive modificazioni ed Pag. 8

9 integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per l Edilizia, ferma restando l osservanza di ogni altra disposizione in materia. Articolo 9 - Adempimenti precedenti e successivi al rilascio del Permesso di Costuire. Il rilascio, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione, del Permesso di Costruire, deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente: a) acquisizioni dei pareri e degli atti autorizzativi di competenza di Amministrazioni esterne al Comune prescritti come preventivi al rilascio del Permesso di Costruire dalla legislazione vigente, quali: a. ) le autorizzazioni di cui alle leggi giugno 939, n. 089, e 29 giugno 939 n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, in difetto dei relativi vincoli, apposita autocertificazione in tal senso; a. 2) il nulla osta di cui all articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 995, n. 2; a. 3) le autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincoli per scopi idrogeologici di cui al regio decreto 30 dicembre 923, n. 3267, e sue successive modificazioni ed integrazioni; a. 4) i nulla osta in materia di prevenzione incendi; b) pagamento del contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione di cui all articolo 3 della legge 27 gennaio 977, n. 0, determinato a norma della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, come modificata dalla legge regionale 8 luglio 996, n. 28, e prestazione di idonee garanzie, sotto specie di fideiussione bancaria o di polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata, in caso di rateazione a norma dell articolo, comma 2, della legge 27 gennaio 977, n. 0, e dall articolo 47 della legge 5 agosto 978, n. 457, come modificato dalla legge regionale 7 aprile 995, n. 25; c) presentazione di apposito progetto o, in alternativa, di relazione descrittiva ed illustrata delle opere di sistemazione dei luoghi previste dall articolo 9, comma, della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, nei casi in cui in presenza di intervento di insediamento, ampliamento o ristrutturazione di edifici produttivi come definiti dall articolo 7, comma, lettera e), della medesima legge, le opere stesse siano ritenute necessarie dal Comune in conseguenza degli effetti sul territorio prodotti dall intervento stesso; d) in caso di esecuzione diretta di opere di urbanizzazione da parte del richiedente, presentazione di atto di impegno e di computo metrico estimativo dai quali risultino l accettazione da parte dello stesso delle modalità e delle garanzie stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, nonché i costi da sostenere dall interessato fermo restando comunque lo scomputo nei limiti indicati dall articolo 2, comma 2, della ridetta legge; e) relazione tecnica illustrativa con la quale venga dimostrato la riconducibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia ad una delle fattispecie previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 995, n. 25, ai fini dell applicazione dello sconto del contributo di concessione edilizia, qualora con detto provvedimento consiliare siano state previste più categorie di ristrutturazione edilizia a questi fini; f) richiesta di esonero dal pagamento della quota di contributo di concessione edilizia afferente al costo di costruzione nei modi, nei termini ed alle condizioni stabilite dall articolo 39 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 6 e s.m. e i. Pag. 9

10 g) In caso di nuove costruzioni l asservimento a favore del Comune dei terreni a tal fine necessari, e individuati nell estratto di mappa del Nuovo Catasto Terreni allegato alla domanda di concessione edilizia, consegue come effetto naturale del rilascio del relativo titolo edilizio; tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. La Civica Amministrazione ha facoltà di subordinare l efficacia del Permesso di Costruire all asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto trascritto nei registri immobiliari. 2 Qualora l intervento edilizio risulti subordinato al rilascio dell Autorizzazione paesistico ambientale ai sensi del DLgs , n. 42, la stessa dovrà essere rilasciata, preventivamente al Permesso di Costruire, con le modalità e nei termini stabiliti dal citato D.Lgs. 42/ Dell avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data notizia al pubblico, ai sensi dell articolo 3 comma 9 della L.R. 6 giugno 2008, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante affissione all albo pretorio di un estratto contenente le generalità del titolare, le opere da eseguire e la località interessata. Chiunque può, ai sensi della Legge 7 agosto 990, n. 24 e s.m. e i., previa presentazione di domanda motivata indirizzata al responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, prendere visione presso l ufficio stesso del Permesso di Costruire e dei relativi atti di progetto e di estrarne copia. 4 Nell atto di concessione devono essere indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall articolo 34 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 6. Articolo 0 - Validità e decadenza del Permesso di Costruire La validità e le caratteristiche del Permesso di Costruire sono stabilite dalla legge. 2 Il Permesso di Costruire ai fini del computo del periodo della sua validità, assume efficacia dalla data di notificazione all interessato, che può avvenire anche mediante ritiro materiale dell atto presso il Comune. 3 Qualora i lavori non siano stati iniziati entro il termine di validità, il Permesso di Costruire deve considerarsi decaduto senza possibilità di proroga con conseguente obbligo del Comune di restituzione delle somme riscosse a titolo di contributo concessorio, salvo il caso in cui l interessato intenda ancora realizzare l opera e presenti istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso. 4 La decadenza del Permesso di Costruire si verifica altresì quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato nel permesso stesso, che non può essere comunque superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il termine può essere prorogato, ai sensi dell art.34 comma 5 della L.R. 6/2008, con provvedimento motivato ed a seguito della documentata domanda del concessionario. 5 L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del Permesso di Costruire con esse in contrasto; tuttavia il Permesso di Costruire conserva la sua validità ed efficacia se i lavori sono già stati iniziati e sono ultimati entro tre anni dal loro inizio, o nel diverso termine stabilito nel Permesso stessa. 6 La decadenza della concessione edilizia è dichiarata dal responsabile dell Ufficio tecnico comunale con apposito atto da notificare agli interessati. Pag. 0

11 Articolo - Opere soggette a denuncia di inizio di attività. Nei casi disciplinati dall articolo 23 della L.R. 6/2008 l interessato deve produrre ai sensi dell art. 26 L.R. 6/2008 a corredo della denuncia la seguente documentazione: a ) documentazione attestante la conformità dell opera edilizia in progetto rispetto alla normativa tecnica per le costruzioni di cui al D.M ; a) la descrizione sommaria dell opera e l ubicazione della relativa area; b) le generalità, la firma e l indirizzo del proprietario dell immobile, o di chi abbia titolo per eseguire i lavori; c) le generalità, la firma il numero e gli estremi di iscrizione all Albo professionale del progettista, e, ove necessari, del direttore dei lavori; d) una relazione illustrativa dell intervento nella quale devono essere precisati gli elementi che asseverino la conformità dell intervento rispetto alla strumentazione urbanistica comunale vigente ed adottata, ed al regolamento edilizio vigente; e) certificato catastale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio tecnico erariale, ed estratto di mappa del Nuovo catasto terreni; f) elementi progettuali costituiti da: ) documentazione fotografica del sito, del fabbricato o dell unità immobiliare oggetto di intervento; 2) planimetria del sito in scala :200 e/o pianta dell unità immobiliare in scala :00; 3) prospetto in scala :00; 4) sezioni in scala :00 con indicazione delle principali dimensioni; 5) tavole di raffronto in scala :00 in caso di interventi su fabbricati esistenti; 6) documentazione illustrativa e/o progettuale concernete la sicurezza degli impianti relativi ad edifici adibiti alla permanenza delle persone ai sensi della legge 5 marzo 990, n. 46, e relativa normativa di attuazione. 2 Ogni pianta o sezione nella parte interessata dall intervento assoggettato a denuncia deve essere quotata nelle sue principali dimensioni, quali: a) larghezze esterne ed interne di ogni locale; b) larghezze ed altezze delle aperture esterne ed interne; c) spessore dei muri; d) altezze interne utili dei piani, con specificazione, nel caso di solai inclinati, di quella massima, media e minima e) spessore dei solai; f) altezza del fabbricato. 3 Il progettista abilitato, ad avvenuta ultimazione dei lavori, deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell opera al progetto presentato: 4 Resta ferma l applicazione delle disposizioni cautelari e sanzionatorie di legge ove sia stata presentata denuncia di inizio di attività al di fuori dei casi ed in difetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge. Pag.

12 Art. 2 Opere edilizie soggette a comunicazione Le attività edilizia disciplinate dal comma 2 dell art. 2 L.R. 6/2008 e ss. mm. e i. dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata al comma 3 del citato art. 2 della L.R. 6/2008. Articolo 3 - Opere urgenti. Nel caso in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l incolumità delle persone il proprietario o soggetto avente titolo può procedere alla rimozione delle condizioni di pericolo, senza preventiva acquisizione del titolo edilizio, ma sotto la sua personale responsabilità 2 È comunque fatto obbligo al proprietario o soggetto avente titolo di darne immediata comunicazione al Comune, fermo restando l obbligo di presentare la denuncia di inizio di attività o la domanda di autorizzazione o concessione edilizia entro trenta giorni dall inizio del lavori, e di acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla legge. Titolo III Norme per l esecuzione dei lavori. Articolo 4 - Inizio dei lavori. Il titolare del Permesso di Costruire prima dell inizio dei lavori deve darne comunicazione al Comune, a mezzo di raccomandata o consegna a mano, con specificazione: a) delle generalità, della qualifica e del domicilio del direttore dei lavori; b) delle generalità, il domicilio del geologo responsabile dell osservanza delle prescrizioni di carattere geologico del progetto; (come previsto dalle norme geologiche attuative al P.U.C.) c) delle generalità e del domicilio del costruttore. 2 Ai sensi dell articolo, comma 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 975, n. 4, costituisce inizio dei lavori l impianto del cantiere e la esecuzione di opere volte all effettiva realizzazione dl fabbricato; per contro non concreta l inizio dei lavori l esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri o quant altro pur costituendo opera edilizia, non sia obbiettivamente indirizzato al risultato dell effettuazione della costruzione. 3 Il direttore dei lavori ed il costruttore, a loro volta, prima dell inizio dei lavori e anche mediante atti separati, devono comunicare al Comune l accettazione dei rispettivi incarichi. Ogni variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Comune con i mezzi di cui sopra. 4 Il titolare del Permesso di Costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del Permesso di Costruire e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima, nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia e segnatamente dall articolo 42 della L.R. 6/2008. Articolo 5 - Punti fissi. Prima di iniziare un intervento di nuova costruzione il titolare del Permesso di Pag. 2

13 Costruire è tenuto a richiedere al Comune l assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell acquedotto e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. Gli adempimenti di cui sopra sono richiesti anche per lavori di ampliamento, finalizzati ad adeguamenti igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, se eccedenti soglie predeterminate dallo strumento urbanistico generale, oppure se richiesti al momento del rilascio del titolo abilitativo o della denuncia di inizio di attività. 2 Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite dal personale del Comune, oppure messo a disposizione del concessionario e dall assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale. 3 Delle operazioni è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d atto; l inizio delle operazioni deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta al Comune. 4 Trascorso il termine di cui al comma precedente i lavori possono essere iniziati, previa effettuazione delle operazioni di cui sopra da parte del direttore dei lavori e trasmissione al Comune di apposita relazione, sottoscritta anche dal costruttore, con il dettaglio degli elementi di cui al comma primo. Articolo 6 - Cartello indicatore. All ingresso di ogni cantiere, in posizione ben visibile da spazio pubblico esterno, deve essere collocato un cartelle contenete le seguenti informazioni: a) generalità e domicilio del titolare del Permesso di Costruire, o denunciante delle nuove opere; b) generalità e domicilio dei progettisti, suddivisi fra le diverse professionalità (quali, ad esempio: progetto architettonico, calcolo statico, aspetti geognostici, geologici, geotecnici, impianti, ecc.) c) generalità e domicilio del direttore dei lavori; d) generalità ragione sociale o denominazione delle ditte esecutrici dei lavori, loro domicilio, e indicazione delle generalità e del domicilio del relativo responsabile. e) estremi ed oggetto del titolo abilitativo o della denuncia dei lavori. 2 All interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti di progetto relativa ai lavori in corso di esecuzione, che deve comunque essere a disposizione dell autorità competente in materia di controllo dell attività edilizia. Articolo 7 - Occupazione temporanea di suolo pubblico in dipendenza dell attività di cantiere. L occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante o sottostante è consentita solo a seguito dell ottenimento di specifica concessione. 2 Il pubblico passaggio può essere interrotto, con provvedimento comunale, solo per il tempo strettamente necessario. 3 L Ufficio tecnico comunale può impartire istruzioni al fine di garantire l incolumità dei passanti, prescrivendo tempi e modalità di esecuzione delle opere quali i ponteggi, le recinzioni, ecc. Pag. 3

14 Articolo 8 - Sicurezza del cantiere. I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle disposizione di legge vigenti in materia. 2 Il cantiere ubicato in zona abitata o prospiciente spazi pubblici, o comunque da questi visibile, deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o pericolosi per le persone. 3 Le recinzioni ed ogni altro eventuale ingombro del suolo pubblico o confinante con il suolo pubblico debbono essere provvisti di idonee segnalazioni durature (bande bianche e rosse negli spigoli, luci rosse notturne, dispositivi rifrangenti, ecc.) atti ad evidenziarli e ad evidenziare l esistenza di lavori in corso. 4 I ponti di servizio sovrastanti spazi pubblici non debbono ostacolare il pubblico passaggio e non possono presentare strutture orizzontali o sporgenze ad altezza inferiore a 3,5 metri. 5 Devono essere posti in essere accorgimenti idonei ad impedire la caduta di polvere, schegge e materiali; in particolare i materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti in modo da evitare il sollevamento di polveri. 6 In caso di lavori esterni, anche di lieve entità, ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre idonei ripari, deve essere richiesto al Comune un provvedimento di interdizione del traffico. L interdizione ed il pericolo debbono essere opportunamente segnalati a cura del privato. 7 Resta fermo il rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia e, in particolare, gli adempimenti di cui all art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 8 Attuazione dell articolo della legge 3 agosto 2007, n 23, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della normativa contro l inquinamento acustico. Articolo 9 - Agibilità. Sono soggetti al rilascio del certificato di agibilità, di cui all articolo 37 della L.R. 6/2008, gli interventi: a) di nuova costruzione; b) di recupero del patrimonio edilizio esistente costituiti da: b. ) di ampliamento, esclusi quelli contenuti entro soglie predeterminate e finalizzati ad adeguamenti igienico-sanitario o tecnologici-funzionali; b. 2) di ristrutturazione edilizia che interessino interi edifici o interi corpi di scala; b. 3) che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari anche conseguenti a mutamenti di destinazione d uso di vani non già abitabili o agibili. 2 Sono pure soggetti al rilascio del certificato di agibilità le trasformazioni da un uso produttivo ad altro di diversa natura (da industriale, a commerciale, da commerciale ad artigianale, ecc.), anche se effettuate senza l esecuzione di opere edilizie. Articolo 20 - Ultimazione dei lavori. Il titolare del Permesso di Costruire, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune, e richiedere il rilascio del certificato di agibilità della costruzione o Pag. 4

15 dei locali oggetto di intervento, allegando: a) il certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato o a struttura metallica redatto a norma dell articolo 67 del D.P.R. 380/200; b) la dichiarazione di iscrizione al catasto dell immobile, presentata dal direttore dei lavori e resa dagli uffici catastali con l attestazione dell avvenuta presentazione; c) la dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi sotto la sua responsabilità la conformità rispetto al progetto approvato, ivi le eventuali varianti in corso d opera già eseguite di cui all art. 25 della L.R. 6/2008, anche con riferimento alle sue indicazioni di carattere geologico, e l avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, e risparmio energetico, nonché l osservanza delle norme geotecniche; d) dichiarazione, rilasciata da tecnici professionalmente abilitati, attestante l adempimento di quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 94, n. 570, e s. m. i. sulla prevenzione degli incendi; e) dichiarazione, dell impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della vigente normativa, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto; f) certificato di collaudo riguardante il soddisfacimento dei requisiti prestazionali anche in riferimento al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche. 2 Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è dall art. 37 della L.R. 6/2008. Titolo IV Norme relative alle principali caratteristiche dell attività costruttiva sotto il profilo igienico sanitario. Articolo 2 - Campo di applicazione. Le norme di cui al presente titolo si applicano nella costruzione di nuovi edifici, nella ristrutturazione che interessi un intero edificio o interi corpi di scala, nonché negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, anche conseguenti a mutamenti di destinazione d uso di vani in precedenza non abitabili o agibili. 2 La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, dovrà garantire quanto più possibile il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini di benessere ambientale e di fruibilità dell ambiente, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico. 3 Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare, ovvero nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali prescritte per le nuove costruzioni, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali di cui sopra semprechè venga dimostrato e verificato l effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto; tale verifica è effettuata dal Comune, anche avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari della Azienda sanitaria locale competente per territorio. Pag. 5

16 Articolo 22 - Altezza interna utile dei locali. L altezza interna utile dei locali, per ciascuna delle funzioni sotto indicate, non può essere inferiore a: a) nel caso di residenze, uffici e attività turistico ricettive: 2,70 metri nei locali abitabili, riducibili a 2,40 metri per corridoi, disimpegni in genere bagni, gabinetti e ripostigli; Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l ultimo piano dell edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l altezza media interna netta - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell intradosso del solaio stesso - non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,0 metri per i locali accessori e di servizio. L altezza della parete minima non può essere inferiore a,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. b) nel caso di locali pubblici, di uso pubblico, o con destinazione artigianale o commerciale: 3 metri, riducibili a 2,40 metri per locali di servizio e ripostiglio; nel caso in cui intradosso del solaio superiore, o una sua porzione, non sia orizzontale, la media delle altezze non deve essere inferiore al valore sopra indicato, con un minimo assoluto non inferiore a 2,40 metri. Articolo 23 - Superficie dei locali. Per ogni unità immobiliare deve essere assicurata una superficie utile per abitante non inferiore a 4 metri quadrati per ciascuno dei primo quattro abitanti e a 0 metri quadrati per ciascuno dei successivi. 2 L alloggio monostanza deve avere una superficie utile abitabile minima, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a 28 metri quadrati se per una persona e 38 metri quadrati se per due persone. Articolo 24 - Cucine, cucinini e posti di cottura. Il locale cucina di un alloggio deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 9 metri quadrati; la distanza minima fra i lati reciprocamente contrapposti non inferiore a 2,40 metri; la superficie finestrata apribile non inferiore a /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile. 2 Il locale cucinino di un alloggio deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 4,50 metri quadrati; la distanza minima fra i lati contrapposti non inferiore a,80 metri; la superficie finestrata apribile non inferiore a /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile; un apertura di larghezza non inferiore a,50 metri e di altezza non inferiore a 2,20 metri che lo annette direttamente al locale ad uso soggiorno. 3 Il posto di cottura di un alloggio deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 3 metri quadrati; la distanza minima fra i lati contrapposti non inferiore a,20 metri; un apertura pari alla dimensione del lato più lungo e di altezza non inferiore a 2,20 metri che lo annette direttamente al locale ad uso soggiorno; un impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La superficie del posto di cottura deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie finestrata del locale a cui è annesso. 4 Le cucine, i cucinini, i posti di cottura e tutti i posti in cui abbia luogo un processo di combustione a qualunque scopo effettuato devono essere forniti di un proprio condotto o canna fumaria collettiva, idonei alla perfetta eliminazione dei fumi e dei prodotti gassosi della combustione, ed eseguiti in materiale di sicuro Pag. 6

17 affidamento ed incombustibile, prolungati sino alla copertura superiore alla zona di reflusso. Analogo condotto deve essere predisposto anche per l allontanamento dai locali di esalazioni moleste e vapori. Articolo 25 - Locali igienici. 2 Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza da bagno avente i seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. È consentita l installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall esterno a condizione che: a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi con sbocco oltre la copertura dell edificio; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. 3 Il locale igienico non può avere accesso diretto da locali abitabili, fatta eccezione: per le camere da letto qualora sia esistente altro locale igienico; per gli alloggi monostanza; per le strutture ad uso turistico-ricettivo. 4 Nelle costruzioni ad uso diverso da quelli di cui al punto precedente il locale igienico deve, in ogni caso, avere accesso da un antibagno. Articolo 26 - Locali soggiorno Il locale soggiorno di un alloggio deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 4 metri quadrati; la distanza minima fra i lati contrapposti non inferiore a 2,70 metri; la superficie finestrata apribile non inferiore ad /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile. Articolo 27 - Stanze da letto. La stanza da letto per due persone deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 4 metri quadrati; la distanza minima fra i lati contrapposti non inferiore a 2,70 metri; la superficie finestrata apribile non inferiore ad /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile. 2 La stanza da letto per una sola persona deve avere: una superficie utile abitabile non inferiore a 9 metri quadrati; la distanza minima fra i lati contrapposti non inferiore a 2,40 metri; la superficie finestrata apribile non inferiore ad /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile. Articolo 28 - Soppalchi e controsoffitti. I soppalchi costituenti locali accessori, e come tali non computabili ai fini della determinazione della superficie utile dell immobile, devono: avere superficie non superiore ad /3 (un terzo) della superficie utile del locale nel quale è ricavato; avere altezza interna utile non superiore a 2,40 metri; rispettare nella parte sottostante le disposizioni igienico-edilizie stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo. Pag. 7

18 2 Nelle abitazioni i soppalchi abitabili devono: avere superficie non superiore ad /3 (un terzo) della superficie utile del locale nel quale è ricavato; avere altezza interna utile non inferiore a 2,70 metri; rispettare nella parte sottostante le disposizioni igienico-edilizie stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo. 3 Nei locali commerciali e artigianali i soppalchi agibili devono: avere superficie non superiore ad /3 della superficie utile del locale nel quale è ricavato; avere altezza interna minima non inferiore a 3 metri; rispettare nella parte sottostante le disposizioni igienico-edilizie stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo. 4 In tutti i casi la superficie del soppalco deve essere computata al fine della determinazione del fattore luce e della superficie finestrata del locale in cui è ricavato. 5 In tutti i locali, a qualsiasi uso destinati, possono essere realizzate controsoffittature, purché le altezze risultanti siano conformi a quelle stabilite per le nuove costruzioni dal presente titolo. Possono essere consentite altezze inferiori qualora i controsoffitti siano di tipo aperto, tali da permettere un idoneo passaggio d aria. Articolo 29 - Fattore luce e superfici finestrate. Tutti i locali abitabili destinati a residenze, ad uffici, ad attività turistico-ricettive, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vano scale e ripostigli, devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d uso 2 Per ciascun locale l ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a /8 (un ottavo) della superficie utile abitabile 3 In tutti i locali agibili destinati ad attività produttive, comprese le attività commerciali e artigianali, dovrà essere assicurata una idonea illuminazione e ventilazione naturale a mezzo di aperture la cui superficie non sia inferiore a /6 (un sedicesimo) e non superiore a /2 (un dodicesimo) della superficie del pavimento corrispondente. 4 I locali destinati ad uso diverso dall abitazione che, pur disponendo di idonee aperture dirette all esterno, non possono usufruire della ventilazione naturale per comprovati motivi di sicurezza devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata commisurati alle esigenze dell attività. 5 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentono di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. Titolo V Norme relative alle principali caratteristiche dell attività costruttiva sotto il profilo ecologico-ambientale. Articolo 30 - Scarichi di fluidi aeriformi. Gli scarichi fluidi gassosi con portata superiore a.000 Nm 3 /h, ovvero provenienti da impianti termici con potenzialità superiore a Kcal/h, devono essere effettuati con camini ad andamento verticale con lo sbocco posto ad una quota superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 0 metri. Pag. 8

19 2 Le bocche dei camini situati a distanza situati a distanza compresa tra 0 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quello del filo superiore dell apertura più alta. 3 Gli scambiatori di impianti di condizionamento o refrigerazione con potenzialità superiore a frigorie non possono collocati essere in locali con inadeguato ricambio d aria come cavedi ed intercapedini. In tutti i casi devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 metri sul piano orizzontale e 2 metri sul piano verticale rispetto alle aperture di locali abitati. Articolo 3 - Costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli scarichi aeraulici. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza collettiva, a tutti gli impianti aeraulici installati in ambienti con volume d aria superiore a metri cubi 000, sia di nuova costruzione che esistenti, si applica la disciplina di cui alla Legge Rgionale , n. 24 Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R n. 8/Reg. 2 Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di ristrutturazione, debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche definite dal suddetto Regolamento di attuazione. 3 Per quanto attiene a progettazione, installazione, manutenzione, controlli, collaudi, verifiche, pulizia, vigilanza degli impianti di cui al presente articolo si rimanda a quanto disposto dalla legge regionale e dal Regolamento sopra richiamati. Articolo 32 - Antenne radio televisive e altre sovrastrutture Per ogni edificio è consentita l installazione di un asola antenna radio-televisiva e di una antenna parabolica centralizzata; pertanto, negli edifici a più alloggi, e con più punti di utenza, l impianto deve essere centralizzato e posto sulla copertura possibilmente in posizione centrale, in modo da ridurne l impatto visivo; ove ciò sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile. 2 Nel caso di interventi su edifici esistenti, comportanti il completo rifacimento del manto della copertura e del relativo sottofondo, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto al comma. 3 Le strutture a supporto della cartellonistica pubblicitaria, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l energia elettrica, i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, devono essere realizzati in modo d a rispondere a requisiti di ordine e decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva delle partiture architettoniche di facciata, dipinte o a rilievo. Articolo 33 - Acque reflue. Le acque reflue devono essere convogliate alla fognatura comunale o, laddove non sia esistente, scaricate ai sensi del D.Lgs. 52/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 2 Nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione edilizia di interi edifici o corpi scala, deve essere realizzata la divisione delle reti di smaltimento reflui convogliati acque bianche e acque nere. 3 Qualora, in conseguenza di un intervento sul patrimonio edilizio esistente si Pag. 9

20 rendano necessarie modifiche alle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) il proprietario, o soggetto avente titolo sull immobile interessato, deve richiedere una nuova autorizzazione allegando la planimetria delle reti di scarico aggiornata secondo le nuove attività o destinazioni. 4 Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili e in genere da solai di zone fabbricate, devono essere convogliate alla apposita rete di smaltimento, ove esistente. Articolo 34 - Scelta dell area e salubrità del sito. Non è consentito, se non previa attuazione di un piano di bonifica del suolo approvato dalle autorità competenti in materia, realizzare nuove edificazioni, ovvero ristrutturazioni edilizie, su di un terreno che sia stato utilizzato come: a) discarica di materie putrescibili; b) impianto industriale di lavorazione o deposito di sostanze particolari che per le loro caratteristiche chimiche o per i cicli di trasformazione cui vengono sottoposte, siano specificamente disciplinati da norme in materia di sicurezza pubblica ed igiene ambientale, quali, ad esempio: le industrie estrattive e relative discariche; le industrie chimiche e petrolchimiche; i depositi petroliferi di grezzi e raffinati. 2 Qualora si rilevi che un terreno sul quale si intende edificare è umido od esposto ad invasione di acque sotterranee o superficiali si deve procedere al preventivo drenaggio e/o regimazione. Articolo 35 - Isolamento termico degli edifici. Il decreto legislativo 95 del 9 agosto 2005 introdotto come recepimento della direttiva europea 2002/9/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia - stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione di quei prodotti, materiali e soluzioni tecniche in grado di migliorare il risparmio energetico e contribuire, al contempo, al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto. Sia gli edifici di nuova realizzazione, sia quelli in cui le opere di ristrutturazione interessino le partizioni verticali e orizzontali perimetrali o adiacenti ad ambienti non riscaldati (ad esempio garage e cantine) dovranno rispondere ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dal Dlgs 92/05. Il decreto, inoltre, ha reso obbligatorio il rilascio, al comune ove sorge l edificio, di un certificato di conformità ai parametri imposti dal decreto, stilato dal direttore dei lavori; per quest ultimo motivo è fondamentale che i materiali scelti per l isolamento termico siano in possesso della certificazione e delle relative schede tecniche. Il successivo art. 44 fornisce le direttive in materia di risparmio energetico degli edifici. Articolo 36 - Isolamento degli edifici dall umidità del terreno. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall umidità del suolo, in particolare le murature devono essere isolate con stratificazioni impermeabili continue (calcestruzzo cementizio, catrame, asfalto, ecc.) poste al di sotto del piano di calpestio interno; tra le fondazioni ed i muri soprastanti va in ogni caso interposto Pag. 20

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