Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue

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1 Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue Comporta la revoca della detassazione degli investimenti anche la cessione dei beni agevolati a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Fruizione dell agevolazione La detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2008 è fruita effettuando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d impresa del periodo d imposta in cui gli stessi sono fatti. La stessa opera indipendentemente dal risultato d esercizio e, di conseguenza, occorre determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regola ordinarie dettate dal TUIR. Con riferimento alla fruizione dell agevolazione, ai fini del pagamento delle imposte, l art. 5, D.L. n. 78/2009 stabilisce che essa può avvenire solamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti, senza incidere, quindi, sul calcolo e sul versamento degli acconti dovuti, che devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, e comunque al lordo dell agevolazione. In termini concreti, i soggetti con periodo d imposta

2 coincidente con l anno solare che effettuano investimenti agevolati nel corso del 2009 non devono tener conto dell agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale. Gli stessi soggetti non devono tener conto della detassazione neanche nel calcolo degli acconti dovuti per il periodo d imposta Allo stesso modo, nel caso in cui gli investimenti agevolabili sono effettuati nel corso del 2010, gli stessi non devono essere considerati nel calcolo degli acconti dovuti per i periodi d imposta 2010 e Gli eventuali versamenti in acconto, che risultano eccedenti al momento della determinazione del saldo d imposta per effetto degli investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito d imposta utilizzabile secondo le regole ordinarie. Revoca dell agevolazione Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto anti-crisi, la detassazione degli investimenti agevolabili è revocata nel caso in cui l imprenditore ceda a terzi o destini a finalità estranee all esercizio d impresa prima del secondo periodo d imposta successivo a quello nel quale è stato effettuato l acquisto. La norma fa riferimento al concetto di periodo d imposta e, quindi, non può essere preso in considerazione l anno solare per individuare il termine del periodo di sorveglianza. La ratio sottesa a tale previsione normativa è quella di evitare lo smobilizzo dei beni oggetto degli investimenti agevolati in tempi molto ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell investimento stesso, in quanto sintomatico di un comportamento elusivo, volto all immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di

3 ottenere un beneficio fiscale. Per effetto della revoca dell agevolazione, il reddito imponibile, relativo al periodo d imposta in cui si è verificata la stessa, deve essere aumentato di un importo pari al minore tra il corrispettivo di vendita dei beni ceduti o il valore normale di quelli dismessi e il costo d acquisto dei beni ceduti. Il recupero a tassazione deve, però, avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito dal contribuente. La circolare n. 44/E/2009 precisa che, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla norma in commento, costituiscono causa di revoca anche le seguenti fattispecie di cessione a terzi e destinazione a finalità estranee all esercizio d impresa: la dismissione; il conferimento la donazione; l assegnazione ai soci; la destinazione al consumo personale o familiare dell imprenditore dei beni agevolati, la risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore. Non comportano, invece, la revoca dell agevolazione in parola: la cessione dei beni agevolati nel contesto di un operazione di sale and lease back; il furto dei beni agevolati, comprovato dalla denuncia alla autorità competenti; il trasferimento del bene oggetto dell investimento agevolato nell ambito di operazioni di fusione, scissione e trasformazione che non comporti l uscita del bene dal regime d impresa; in tali ipotesi, il soggetto al quale sono

4 trasferiti i beni agevolati subentra nell obbligo di conservare i medesimi beni per il periodo di sorveglianza stabilito dal decreto anti-crisi; il trasferimento d azienda per donazione e la successione per causa di morte. Anche nelle particolari ipotesi di cessione e di conferimento dell azienda o di rami d azienda che comprendano beni oggetto dell agevolazione in commento durante il periodo di sorveglianza, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 44/E/2009, non dovrebbe, in linea di principio, verificarsi la revoca della stessa. Tuttavia, allo scopo di evitare possibili fenomeni elusivi, l Amministrazione finanziaria ha precisato che è necessario che dagli atti relativi alla cessione o al conferimento risulti: da un lato, una dichiarazione espressa del cedente/conferente che l azienda o il ramo d azienda include anche investimenti oggetto dell agevolazione; dall altro, l impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene nell ambito del compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza. In caso di mancato adempimento dei suddetti oneri, interviene la revoca dell agevolazione con effetti in capo al cessionario/conferitario, indipendentemente dal fatto che il beneficio fiscale sia stato fruito da un altro soggetto, dal momento che con l assunzione dell'impegno questi è consapevole che la revoca dell agevolazione è dipendente da un proprio comportamento. Diversamente, se in sede di cessione/conferimento, il cessionario/conferitario non assume il predetto onere, la revoca dell agevolazione è immediata. Costituisce, inoltre, ipotesi di revoca della detassazione degli investimenti, ai sensi dell art. 5, comma 3-bis, D.L. n. 78/2009 anche la cessione dei beni oggetto della stessa a

5 soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Detta fattispecie non deve, però, essere intesa come riferita all astratta disponibilità di una stabile organizzazione dei Paesi non aderenti allo SEE, bensì come alla circostanza concreta che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive ubicate nello stesso spazio, la quale deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal cessionario, a pena della decadenza dell agevolazione in esame, con produzione degli effetti in capo al cedente. Sotto il profilo temporale, detta causa di revoca opera nel caso in cui il bene fuoriesce dallo SEE entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stato effettuato l investimento agevolato. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I Sviluppato da OS3 srl

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