La tutela dell utilizzatore nel leasing

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La tutela dell utilizzatore nel leasing"

Transcript

1 La tutela dell utilizzatore nel leasing tra collegamento negoziale atecnico e buona fede integrativa: nota a margine delle SS.UU. 5 ottobre 2015 n di Ambra Alvano Premessa Con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014, n , la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, chiedeva l intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine al tema della tutela dell utilizzatore di un bene in leasing, con riguardo, segnatamente, al quesito da sempre più controverso: l ammissibilità, al di fuori dei limiti di tutela riconosciuti al mandante dall art 1705, comma II c.c. (come interpretato da Cass., SS.UU., n /2008), dell esercizio diretto da parte dell utilizzatore dell azione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, in assenza di una specifica clausola contrattuale di trasferimento di tale azione dal concedente all utilizzatore 1. La Suprema Corte veniva chiamata in sostanza a valutare se il collegamento negoziale, sussistente tra due contratti (nella specie fornitura e leasing), fosse bastevole a giustificare, in nome della sostanziale unitarietà dell operazione economica posta in essere, una deroga al principio di relatività degli effetti del contratto (1372 c.c.) e dunque a legittimare la proponibilità, in caso di vizi della cosa oggetto di leasing, di un azione contrattuale derivante da un contratto (quello di fornitura) di cui l attore (utilizzatore) non sarebbe stato, in ipotesi, formalmente parte. La tutela dell utilizzatore, immaginata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza resa a Sezioni Unite n del non ricalca quella suggerita dall ordinanza di rimessione, ma è comunque ispirata dall intento di rinvenire un punto di equilibrio tra il principio di relatività degli effetti contrattuali, riparto dei rischi nell operazione di leasing ed esigenza di forgiare una tutela quanto più effettiva possibile per il terzo - utilizzatore. La decisione della Corte A parere dei Giudici di legittimità, il tema della tutela dell utilizzatore a fronte della mancata consegna o di vizi del bene oggetto di leasing 2, come già aveva posto in luce l ordinanza di rimessione, non può prescindere da quello della struttura del contratto di locazione finanziaria. Nella generica denominazione di leasing afferma la Corte si vanno a ricomprendere numerosissime figure contrattuali, tra le quali: il leasing traslativo e quello di godimento 3, il leasing 1 Sul punto vedi amplius M. Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto civile. Aggiornamento 2015, pp. 93 ss. 2 Nel caso oggetto della pronuncia in commento, l utilizzatore stipulava un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing avente ad oggetto un autocarro fornito dalla società fornitrice e rivelatosi poi privo di una qualità essenziale che lo rendeva strutturalmente inidoneo ad ottenere l omologazione ministeriale. L utilizzatore citava in giudizio la società fornitrice chiedendo la risoluzione per inadempimento di quest ultima unitamente al risarcimento dei danni ed in subordine, la riduzione del prezzo di compravendita. In primo grado, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di risoluzione. In secondo grado la decisione veniva ribaltata e l attore veniva dichiarato privo di legittimazione ad agire in relazione a tutte le azioni proposte. Veniva così proposto ricorso per Cassazione. 3 Si distingue tra leasing di godimento e leasing traslativo, a seconda che sia prevalente l interesse dell utilizzatore semplicemente all uso del bene per un certo periodo (rectius: godimento) o, invece, all acquisto del bene al termine del periodo di utilizzazione, mediante l esercizio del diritto di opzione. Il leasing di godimento generalmente ha ad oggetto beni a rapida obsolescenza, ed è ritenuto assimilabile alla locazione. Il leasing traslativo, che ha di solito ad oggetto beni che conservano utilità alla scadenza, è assimilabile ad una vendita con riserva di proprietà.

2 operativo 4 e quello di consumo, il leasing pubblico e quello finanziario immobiliare, il lease back 5 e la locazione finanziaria di autoveicoli, navi ed aeromobili. Tutte queste tipologie di leasing sottendono una duplice operazione, che ne rappresenta al contempo il tratto comune: un operazione di finanziamento (tra utilizzatore e concedente) tendente a consentire al cd. utilizzatore il godimento di un bene grazie all apporto economico di un soggetto abilitato al credito (cd. concedente); ed un operazione di compravendita (tra fornitore e concedente) tendente all acquisto della proprietà del bene (con funzione, soprattutto nel leasing traslativo, di garanzia) che il concedente darà in locazione all utilizzatore da lui finanziato, dietro pagamento di un canone che si compone in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l anticipazione del capitale. La vera chiave di volta della questione risiede tuttavia nella veste giuridica che si voglia dare a tale duplice operazione. Al riguardo la Corte, prima di fornire la propria soluzione, ripercorre le due principali tesi che si sono contese il campo: la tesi della giurisprudenza risalente, ma ormai abbandonata, secondo cui le operazioni di leasing si configurerebbero dal punto di vista strutturale come un contratto unitario plurilaterale (prospettando la quale non vi sarebbero stati ostacoli alla configurazione di una legittimazione ad agire piena dell utilizzatore - parte negoziale - per qualsivoglia azione contrattuale contro il fornitore, fermo restando soltanto il rispetto del litisconsorzio necessario con il concedente c.p.c.) e la tesi, attualmente dominante, del collegamento negoziale tra un contratto di leasing propriamente detto, intercorrente tra utilizzatore e società di leasing (concedente) ed uno di fornitura, intercorrente tra quest ultima ed il fornitore. Tale collegamento risulterebbe secondo la giurisprudenza, da alcuni indici, tra i quali: la struttura del procedimento di formazione negoziale (in cui intervengono in varia sequenza le tre parti 6 ) ed il contenuto del contratto di fornitura (ove di frequente è fatta menzione che il bene sarà acquistato allo scopo di cederlo in godimento e che la consegna avverrà direttamente all utilizzatore). Aderendo a questa tesi, dunque, il contratto di vendita diviene per l utilizzatore, una res inter alios acta rispetto alla quale, non avrebbe in astratto alcun potere di incidenza (1372 c.c.) salvo che, questo non gli venga espressamente riconosciuto in virtù di apposite clausole di cessione di azioni (che rappresentano diritti futuri e determinabili c.c.) come, invero, avviene di frequente nella pratica negoziale. 4 Si distingue tra leasing operativo e leasing finanziario a seconda che il locatore sia il produttore del bene o un finanziatore che lo acquista per conto dell utilizzatore. La prima decisione della S.C. che ha proposto la distinzione tra leasing operativo e finanziario, mutuata dalla dottrina, è stata Cass. 6390/1983. Il leasing operativo è caratterizzato dalla bilateralità del rapporto, in quanto viene posto in essere direttamente dal produttore o fornitore dei beni oggetto del contratto ( ) dalla particolare natura dei beni, solamente si tratta di beni mobili durevoli con una lunghissima obsolescenza, che consente di rilocarli più volte a differenti utilizzatori; dalla mancanza di un opzione finale di acquisto, cfr., M. La Torre in Manuale del leasing, p Anche nel leasing operativo è ammesso l intervento di un intermediario, in questo caso l operazione diviene trilaterale. 5 Nel sale and lease back il proprietario di un bene lo aliena ad una società finanziaria che glielo concede in leasing secondo lo schema del costituto possessorio. 6 Sebbene sia il concedente a concludere il contratto di fornitura è l utilizzatore a prendere sostanzialmente parte alle trattative, scegliendo direttamente il bene in tutte le sue caratteristiche.

3 Al di fuori di queste ultime ipotesi, allo scopo di fornire di una tutela diretta l utilizzatore nei confronti del fornitore, anche a fronte della non più discussa scissione dei rapporti giuridici, si è calata l operazione di leasing nello schema del mandato (implicito) senza rappresentanza, ascrivendosi all utilizzatore la veste di mandante, al concedente quella di mandatario ed al fornitore quella di terzo. In questo modo si reimpiegava per l utilizzatore la tutela apprestata dall art comma II c.c. per il mandante. Per tal via, come sottolinea la Corte, la tutela dell utilizzatore - mandante non risultava comunque completa. Infatti, pur venendogli riconosciuta la possibilità di far valere la pretesa all adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno conseguente (cfr., Cass. 27 luglio 2006, n ), nonché secondo la giurisprudenza successiva (cfr., Cass del 2007) anche all accertamento dell esatto corrispettivo spettante al fornitore; non gli veniva ancora riconosciuta un azione di risoluzione né tantomeno di riduzione, dirette. La ragione è da rinvenire nella circostanza che l art comma II, nella ricostruzione elaborata dalle SS.UU. n /2008, attribuisce al mandante la possibilità di agire per far propri di fronte ai terzi i diritti sostanziali sorti in testa al mandatario a condizione che non vi sia pregiudizio per questi, ma non anche le azioni contrattuali (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno) configurandosi altrimenti una cessione al mandante dell intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario senza consenso del contraente ceduto ed in spregio al principio di relatività (la società di leasing, per effetto di un azione diretta di risoluzione, verrebbe privata della garanzia rappresentata dalla proprietà del bene e rischierebbe di non ricevere i canoni posti in rapporto di corrispettività con il godimento dello stesso). A ciò, andava aggiunto che, costituendo elemento naturale del leasing l esonero del locatore da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato, l utilizzatore non poteva far valere l eccezione di inadempimento del fornitore per vizio del bene locato, a norma del 1460 c.c. per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente (Cass. n /2004). Per fuoriuscire dalle strettoie di una tale insoddisfacente tutela, l ordinanza di rimessione, valorizzando il nesso dato dal collegamento negoziale proponeva di ritenere quest ultimo anche bastevole per l esercizio diretto dell azione di risoluzione, mettendo in luce in particolare tre differenze tra leasing e mandato, che non avrebbero reso gli istituti sovrapponibili: - l utilizzatore, a differenza del mandante, ha un rapporto diretto con il fornitore gestendo in prima persona il rapporto di fornitura e stabilendone discrezionalmente le condizioni; - il passaggio delle cose alla proprietà del mandante non avviene per rivendica (cose mobili) o per obbligo di ritrasferimento (immobili e mobili registrati), ma per esercizio del riscatt; - la ratio ispiratrice di SS.UU. n /2008 (tutela dell affidamento del terzo), infine, è incompatibile con il leasing dove il rapporto viene ad instaurarsi ed a svolgersi nella piena consapevolezza e volontà di tutti e tre i contraenti; certamente incluso il venditore. Sicché, si diceva, non vi sarebbe motivo di parlare di cessione contrattuale senza consenso del contraente ceduto, ma soltanto di esposizione del terzo (anche senza una specifica previsione pattizia) ad una legittimazione non soltanto non aliena ma addirittura coessenziale al contratto da lui stipulato (Cass. 4 agosto 2014, n ).

4 Nella medesima direzione si muovevano anche altre soluzioni, tutte accomunate dall intento pratico di fornire all utilizzatore, una tutela più ampia di quella del mandante (si pensi in particolare alla tesi del leasing come contratto a favore di terzo nella rilettura fornita dalla Cass. 9 aprile 2014 n. 8272, che ha ammesso un azione di risoluzione diretta da parte del terzo 7 e ad altre pronunce che avevano ritenuto l espediente processuale del litisconsorzio necessario con il concedente capace di rimediare alla stridente anomalia dell'azione risolutiva concessa a chi non è stato parte del contratto da risolvere - Cass. n. 5125/2004). Le SS.UU., dopo aver riportato il suddetto quadro evolutivo, danno risposta al quesito in argomento, proprio partendo da una puntualizzazione in tema di qualificazione del contratto di leasing. La Corte non pone in dubbio che il leasing, nella sua essenza trilatera, configuri un collegamento negoziale, pur tuttavia, ed è questo il nodo centrale della sentenza, ravvisa nella peculiarità del suo schema un collegamento sui generis, di tipo segnatamente atecnico. Per aversi collegamento negoziale in senso tecnico; l unico in grado di giustificare tra i contratti collegati gli effetti di cui al brocardo simul stabunt simul cadent, e per tal via anche l esperibilità di un azione diretta di risoluzione, secondo la costante giurisprudenza e la prevalente dottrina 8, l interprete deve rinvenire : un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, ed un requisito soggettivo, costituito dal comune intento delle parti, espresso o tacito, di realizzare un fine ulteriore, rispetto a quello tipico dei singoli negozi posti in essere; tale da assumere una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 17 maggio 2010 n ; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851). Non è rilevante invece, secondo l orientamento predominante in giurisprudenza e dottrina, la circostanza che le parti dei contratti siano diverse. Quel che impedisce la configurazione del leasing in termini di collegamento tecnico è, a parere della Corte, la mancanza del nesso soggettivo, cioè dell intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune, così da dar vita ad un autonoma ed ulteriore causa in concreto. Da un lato, il fornitore, nonostante sappia della destinazione del bene, ha come unico interesse quello di vendere il suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatoreconcedente non può che essere quella tipica del contratto di compravendita. Dall altro, il concedente, una volta determinatosi al finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore. Pertanto, la mera consapevolezza che i singoli contraenti dell operazione di leasing hanno l uno dell altro e le loro interazioni reciproche, non sono elementi, nel ragionamento della Corte, in grado 7 Non è configurabile in capo allo stipulante un diritto alla risoluzione del contratto a favore del terzo, perché detto inadempimento non concerne tale contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto, che se si sostanzia in una posizione contrattuale fra il terzo e il promittente (..) potrà dare luogo ad azione di risoluzione da parte del terzo (Cass. n. 8272/2014). Con questa pronuncia si fornisce al terzo il potere di agire non più soltanto per l adempimento, ma anche per risolvere il contratto a suo favore direttamente nei confronti del promittente. L azione di risoluzione come quella di adempimento, infatti attiene al rapporto e non all atto, circostanza che ha condotto la Corte a questa innovativa decisione. 8 v. contra C.M. Bianca, Diritto Civile, vol. III, Il contratto, 2000, p.482. Secondo l Autore: L idea secondo la quale ai fini del collegamento occorrerebbe un elemento soggettivo, consistente nell intenzione delle parti di connettere i vari contratti, non sembra condivisibile in questi termini. E infatti sufficiente che la connessione risulti, sul piano funzionale, dall unitarietà della causa che l operazione è diretta a realizzare.

5 di mutarne la causa, ma semplici circostanze esterne, che permangono allo stadio di motivi irrilevanti. Dunque, nessuna pretesa azione diretta sarebbe giustificabile in virtù di un mero collegamento negoziale tecnico che, nella specie per l appunto, mancherebbe. Che non sia ammessa un azione diretta di risoluzione (e conseguentemente di riduzione) emergerebbe, a parere dei giudici di legittimità, non soltanto dal dato qualificatorio, ma anche da due importanti argomenti sistematici (si tratta tuttavia di discipline settoriali non estendibili analogicamente): la Convenzione di Ottawa del 1988 sul leasing finanziario internazionale, che esclude la legittimazione diretta dell utilizzatore alla risoluzione contrattuale senza il consenso del concedente e l art. 125 quinquies, comma III del TUB, che facoltizza l utilizzatore, in seguito alla costituzione in mora del fornitore, a chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione, ma non anche di provvedervi direttamente. All esito di tale percorso motivazionale, la Corte delinea il quadro di tutela riconosciuto all utilizzatore, in caso di inadempimento del fornitore, nel modo seguente. Nell ipotesi di vizi non in grado di pregiudicare definitivamente il godimento del bene, l utilizzatore è legittimato ad agire nei confronti del fornitore per far valere la pretesa all adempimento o all esatto adempimento (azioni queste innovativamente accostate nel decisum della Corte) e al conseguente risarcimento del danno, in via diretta (ex 1705, comma II c.c.). Nell ipotesi in cui i vizi ed i difetti siano tali da pregiudicare in via definitiva il godimento del bene, tanto da radicare l interesse ad uno scioglimento del rapporto, a fronte del disconoscimento delle azioni di risoluzione e riduzione dirette, l utilizzatore ha una tutela soltanto mediata, rimanendo il concedente l unico legittimato ad agire, ma in ogni caso potrà richiedere al fornitore il ristoro dei danni subiti ex 2043 c.c. per lesione del suo diritto di credito (secondo l elaborazione inaugurata dal noto caso Meroni del 1971); ristoro che, comprenderà la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente. A tale ultimo proposito, per rafforzare la tutela dell utilizzatore in caso di inerzia del concedente, le SS.UU. si spingono oltre, giungendo a rinvenire un vero e proprio dovere del concedente ex fide bona di agire in giudizio. Ed in particolare la Corte distingue: - in caso di vizi emersi prima della consegna, che viene quindi rifiutata (o di mancata consegna), il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura (alla quale consegue necessariamente la risoluzione del contratto di leasing) o per la riduzione del prezzo. - In caso di vizi emersi dopo la consegna (perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore), l utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso.

6 Le SS.UU. in questo modo, pur negando l azione diretta in giudizio da parte dell utilizzatore, per le ripercussioni in termini di principio di relatività che possono derivarne sulla sfera giuridica del concedente, onerano quest ultimo di un dovere di agire in giudizio a protezione dell interesse dell utilizzatore, sobbarcandolo quindi di un impegno ben più rilevante di quello nascente dalla mera partecipazione al processo a titolo di litisconsorte necessario (come pure era stato sostenuto dalla giurisprudenza in passato) e raggiungendo per tal via, il medesimo risultato di un azione diretta. In caso di inerzia, la società di leasing sarà dunque chiamata a risarcire i danni. Conclusioni La Corte approda alla soluzione esposta, facendo ricorso agli obblighi protettivi nascenti dalla buona fede. Come ogni clausola generale, si tratta di uno strumento, da un lato, estremamente versatile alle diverse esigenze di tutele, ma che, dall altro, presenta come contropartita il rischio di un eccessiva discrezionalità pretoria nel darne forma e contenuto. La matrice di tali obblighi può essere duplice: da un lato, possono generare dal contatto sociale (in questo caso obblighi di protezione senza prestazione), dall altro, dalla buona fede integrativa ex artt c.c. e 2 Cost. (in questo caso gli obblighi di protezione integrano l obbligo principale di prestazione). In entrambi i casi, secondo l impostazione dominante, allargano il concetto di inadempimento e con esso le maglie della responsabilità contrattuale (1218 c.c.), dando rilievo ad interessi diversi dello stesso contraente o anche di soggetti terzi collegati al contraente da un vincolo di proximity 9. Originando dalla clausola di buona fede, gli obblighi protettivi condividono con quest ultima l ispirazione solidaristica ed il limite dell apprezzabile sacrificio. Quest ultimo, impedisce che in nome della buona fede vengano a sacrificarsi rilevanti interessi personali e patrimoniali attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose 10. La Corte richiama questi obblighi a protezione dell interesse dell utilizzatore, in modo peculiare. Da un lato, perché si valorizza la buona fede nell ambito del fenomeno dei contratti collegati, dall altro, circostanza questa più rilevante, perché la buona fede viene spinta fino al punto di costringere (le SS.UU. parlano di un dovere giuridico) la società di leasing ad agire in giudizio, il che sembrerebbe porre il decisum della Corte in rotta di collisione con il principio di insindacabilità delle scelte giudiziarie 11. Tradizionalmente si riteneva che l iniziativa giudiziaria, in quanto per definizione onerosa ed aleatoria, fosse inesigibile in base a buona fede proprio per il limite dell apprezzabile sacrificio (ex plurimis Cass. 2002/11364). A tale orientamento consolidato, nel tempo si sono imposte due eccezioni: la prima, data dalle attività stragiudiziali che non presentano profili di particolare complessità (es. stimolare l autotutela della P.A); la seconda, dal principio affermato dall Ad. Plen 9 Sulla scia della giurisprudenza tedesca, nel 1971 la Corte d appello di Roma, condannava per la prima volta il proprietario di un immobile malsano per i danni cagionati alla salute della famiglia del custode di un condominio, cui l immobile era stato concesso in abitazione; il titolo della responsabilità del proprietario, anche nei confronti dei familiari terzi rispetto al contratto fu individuato nel contratto di portierato. 10 V. sul punto Coordinate ermeneutiche di diritto civile, 2014 di M. Santise, Giappichelli Editore, p Di tale principio in un senso più ampio se ne è parlato anche in riferimento al quomodo della scelta (in questo diverso senso la tematica intercetta quella dell abuso del processo: si v. SS.UU /2007 sul frazionamento giudiziale del credito unitario, SS.UU. 7097/2011 sull inammissibilità di un cd. diritto ad avere torto ).

7 3/ in tema di pregiudizialità (sostanziale) dell azione di annullamento rispetto a quella di risarcimento del danno 13. La decisione in commento, che si inserisce a pieno titolo nel trend della grande enfatizzazione della clausola di buona fede 14, ha una portata senz altro più dirompente rispetto a queste eccezioni, giacché impone al debitore un dovere giuridico di agire in giudizio per salvaguardare l interesse del creditore ed evitare che questi subisca pregiudizi. Si tratta di un principio che, affermato in termini così vaghi ed assoluti, come fa la Corte, rischia di non porsi, in semplice rapporto di regolaeccezione con quello di insindacabilità delle scelte giudiziarie, quanto nel senso di un suo totale superamento. Un secondo punto merita di essere posto in risalto. In particolare, la ricostruzione della responsabilità del fornitore in termini di responsabilità aquiliana operata dalle SS.UU. può essere posta in dubbio. Si potrebbe pensare, infatti che tra fornitore ed utilizzatore si instauri un contatto sociale; tesi tanto più plausibile se si considera che in passato la giurisprudenza tendeva addirittura a considerare la vicenda in termini di contratto trilaterale; e se anche non si volesse far riferimento a tale dibattuto istituto, si potrebbe valorizzare il contratto di fornitura in termini di rapporto complesso, fonte anch esso di obblighi protettivi, in questo caso verso il terzo utilizzatore; con i connessi vantaggi in entrambe le ipotesi in punto di riparto dell onere probatorio, prescrizione, mora ed applicabilità del 1225 c.c.. Può apparire interessante inoltre valutare la decisione della Corte in un ottica sistematica 15. Sotto questo punto di vista, la non sussunzione del rapporto di leasing nello schema del collegamento negoziale tecnico ed il conseguente disconoscimento di un azione di risoluzione diretta, allontana la vicenda da quella limitrofa del mutuo di scopo 16. La giurisprudenza, proprio valorizzando alcuni elementi, tra i quali lo stretto legame funzionale esistente tra i contratti di compravendita e mutuo e la destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice, ha ritenuto sussistente un collegamento negoziale in senso tecnico e, per tal via, ha affermato altresì che la richiesta di restituzione di somme, in caso di risoluzione della vendita per inadempimento del venditore, grava direttamente sul venditore e non sul mutuatario (si v. Cass. n /2012). La differenza tra mutuo di scopo e leasing, che giustificherebbe il diverso regime giuridico, sarebbe da ravvisare nella diversa rilevanza del collegamento sulla causa in concreto. Solo nel mutuo di scopo, infatti, lo speciale impiego delle somme mutuate, da semplice motivo del contraente assurge a rango causale (il mutuante è interessato alla finalità di impiego delle somme); nel leasing non si può dire, invece, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore - concedente all utilizzatore - locatario. 12 L Ad.Plen. 3/2011 stabilisce che la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede se si dimostra che avrebbe evitato o ridotto il danno patito ex 1227 c.c. 13 Per un opinione contraria in materia di pregiudiziale (non amministrativa) cfr. Cass /2006 e Cass.21255/ Da ultimo cfr. l ordinanza della Corte Cost. del 2 aprile 2014 n Il tema in esame rientra, più in generale, in quello relativo alla portata della tutela nei rapporti multipolari, di quei rapporti cioè in cui si apprezza un intreccio di interessi non sempre forniti di azioni contrattuali: collegamento negoziale, subcontratto, vendite a catena, contratto a favore di terzo. 16 Con Il mutuo di scopo viene data a mutuo una somma di denaro o altre cose fungibili con l obbligo per il mutuatario di farne un determinato utilizzo. Il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo tipico per la natura consensuale e non reale ed inoltre perché il perseguimento dello scopo (e quindi la futura destinazione della somma mutuata) entra a far parte dello stesso schema causale. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2011, p

8

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG. CIRCOLARE N. 15 DEL 03/09/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL TRATTAMENTO DEI BENI RESTITUITI ALLA SOCIETA DI LEASING PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente la Corte di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Il credito al consumo ed il mutuo di scopo

Il credito al consumo ed il mutuo di scopo Il credito al consumo ed il mutuo di scopo Nota a : Cassazione Civile, 16 Febbraio 2010, n. 3589, sez. III. A cura del Dott. Matteo Smacchi, LL.M. 1 La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 3589

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati 11 Ottobre 2011, ore 14:46 Operazioni di compravendita con locazione finanziaria Sale and lease back: tassazione immediata della plusvalenza La questione relativa al corretto trattamento fiscale della

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Introduzione... 1 PARTE I FONTI E CARATTERI DISTINTIVI DEL LEASING

INDICE-SOMMARIO. Introduzione... 1 PARTE I FONTI E CARATTERI DISTINTIVI DEL LEASING Introduzione... 1 PARTE I FONTI E CARATTERI DISTINTIVI DEL LEASING CAPITOLO I LA VICENDA ITALIANA DEL LEASING E LE COSTANTI DELL OPERAZIONE 1. Le fonti... 13 1.1. La definizione normativa del leasing contenuta

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

Il principio di buona fede nei contratti di franchising Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Parte prima IL LEASING (Mariassunta Imbrenda)

INDICE-SOMMARIO. Parte prima IL LEASING (Mariassunta Imbrenda) INDICE-SOMMARIO Parte prima IL LEASING (Mariassunta Imbrenda) Capitolo I IL LEASING FRA DIRITTO POSITIVO E PRASSI NEGOZIALE 1. Evoluzione storica, struttura formale e sostrato tecnico-aziendale del leasing.

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Indice sistematico. Parte I Il contratto di leasing. Introduzione

Indice sistematico. Parte I Il contratto di leasing. Introduzione Introduzione Parte I Il contratto di leasing 1 Premessa... 15 2 Il leasing nelle sue diverse forme... 16 3 Il leasing operativo e le sue principali caratteristiche... 17 4 Limiti soggettivi per le società

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012 4 luglio DIRITTO PRIVATO II SINGOLI CONTRATTI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE Struttura del Libro Quarto del Codice civile 1) parte generale sulle obbligazioni 2) parte generale sui contratti 3) singoli contratti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

LEZIONE 30 ottobre 2013

LEZIONE 30 ottobre 2013 1 LEZIONE 30 ottobre 2013 FACTORING NOZIONE > è il contratto in forza del quale il factor (cessionario), solitamente un impresa, si impegna ad acquistare da un imprenditore, per un certo periodo (cedente

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Roma, 01 dicembre 2008

Roma, 01 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione

Dettagli

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto

Dettagli

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VII I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori

Scelte gestionali e diligenza degli amministratori 7/2009 Il Caso Scelte gestionali e diligenza degli amministratori IN BREVE Una recentissima sentenza della Cassazione conferma il sistema della responsabilità degli amministratori di società delineato

Dettagli

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Prefazione... 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3

Prefazione... 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3 INDICE Prefazione... XVII I LA VENDITA 1 La vendita... 3 1.1 Introduzione al contratto di vendita... 3 2 Obbligazioni del compratore... 7 2.1 Il prezzo: aspetti generali e modalità di adempimento... 7

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma

Dettagli

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013.

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 ----------------------------------------------- COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo

Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo Requisiti per l'accesso al regime Tassazione di gruppo: l Agenzia stringe sul controllo In due recenti pronunce l Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in ordine al requisito soggettivo

Dettagli

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 298 23.10.2014 Locazioni commerciali: canoni non percepiti Con la risoluzione del contratto di locazione, cessa l assoggettamento a imposta sui

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO

NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3. A cura di CARLO DI CATALDO NOTA A CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 A cura di CARLO DI CATALDO Sull esclusione dell impresa che non indica i costi per la sicurezza MASSIMA Nelle procedure di affidamento

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

L internazionalizzazione delle imprese attraverso il consignment stock. Dott.ssa Noemi Graceffo noemi.graceffo@ssalex.com

L internazionalizzazione delle imprese attraverso il consignment stock. Dott.ssa Noemi Graceffo noemi.graceffo@ssalex.com L internazionalizzazione delle imprese attraverso il consignment stock. Dott.ssa Noemi Graceffo noemi.graceffo@ssalex.com Tra i contratti d impresa, il consignment stock agreement, o più semplicemente

Dettagli

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 45 10.02.2014 Invio dei beni in deposito extra - UE R.M. 94/E/2013 Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni extracomunitarie Con la R.M. 94/E/2013,

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI PELLEGRINO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LECCE Via Augusto Imperatore n. 16-73100 Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273 ROMA Corso del Rinascimento n. 11-00186 Tel. 06-68134939 (4linee) Fax 06-68135991

Dettagli