SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE EUROFER

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1 SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE EUROFER Autorizzazione all esercizio dell attività:12 Marzo Iscritto all albo dei fondi pensione con il numero 129. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l adesione. L'organo d amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del Fondo. 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE EUROFER a) Data di costituzione e durata EUROFER - Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione individuale per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - è stato costituito con Atto stipulato in Roma presso il Notaio OPERAMOLLA in data 17 febbraio EUROFER ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto. b) Fonte istitutiva Le Parti stipulanti di EUROFER sono le seguenti: - Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., Metronapoli S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., TSF S.p.A.; - FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, ORSA, SMA, UGL Ferrovie. In base ai seguenti accordi che costituiscono, nell'insieme, la fonte istitutiva: a) Art. 118 CCNL del b) Accordo del c) Accordi del d) Accordo del e) Accordo del f) Art.26 Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., del c) Area dei destinatari 1

2 L'adesione a EUROFER è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti, di cui all'art.6 del CCNL sottoscritto il da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori dipendenti nei cui confronti trova applicazione il Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto in data 16 aprile 2003 tra Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., e Organizzazioni Sindacali, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che abbiano sottoscritto la domanda di adesione al Fondo stesso. Al Fondo potranno altresì aderire i lavoratori appartenenti ai settori affini, previa sottoscrizione di apposito accordo. Per l individuazione dei settori affini si rinvia all elencazione allegata allo Statuto del Fondo. d) Natura giuridica del Fondo Il Fondo è costituito nella forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi dell art.4, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993 n e) Scopo del Fondo Scopo esclusivo di EUROFER è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema pensionistico obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari più elevati livelli di copertura previdenziale. Il Fondo non ha fini di lucro. f) Regime del Fondo EUROFER è un fondo a contribuzione definita, la gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale. g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo Il funzionamento di EUROFER è affidato ad organi paritetici di origine elettiva in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori associati: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori contabili. L'Assemblea dei delegati è costituita da 60 componenti - aumentabili a 90 nel caso in cui sia superata la soglia di lavoratori associati. Le elezioni dei componenti in rappresentanza dei lavoratori e dei componenti in rappresentanza delle imprese avvengono sulla base delle modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti elettorali, a cadenza quadriennale. Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei delegati, è costituito da 12 componenti - elevabili a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei delegati - metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese. 2

3 Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice presidente scegliendoli, rispettivamente ed in alternanza, fra i consiglieri eletti dai rappresentanti dei lavoratori e da quelli delle imprese associate. Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'assemblea dei delegati, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori e, per l'altra metà, in rappresentanza delle imprese associate. 2. REGIME E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DI ACCESSO EUROFER realizza il suo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai dipendenti associati, operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali. Il Fondo EUROFER riconosce agli aventi diritto prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, consistenti in rendite vitalizie commisurate ai contributi versati e capitalizzati e ai rendimenti realizzati dai soggetti gestori. a) Criteri di determinazione Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto l iscritto ha diritto a richiedere l erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari. Il diritto alla pensione complementare si consegue: - per le prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in presenza di almeno 10 anni di associazione a EUROFER; - per le prestazioni di anzianità, al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in presenza di almeno 15 anni di associazione a EUROFER. In ogni caso il diritto alle prestazioni può essere esercitato a condizione che il lavoratore associato abbia cessato il rapporto di lavoro. b) Anticipazioni Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore associato può conseguire un anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull intera posizione individuale maturata, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell articolo 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Ai fini dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali maturati dall iscritto per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti. 3

4 c) Modalità di erogazione delle pensioni complementari EUROFER provvederà all'erogazione delle pensioni complementari sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con idonee imprese di assicurazione da individuarsi secondo i criteri determinati dalla normativa vigente e tramite apposita gara. A richiesta del lavoratore socio il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, alle condizioni contenute nelle convenzioni con le imprese assicuratrici che debbono ancora essere individuate.il fondo può stipulare convenzioni con una o piu imprese di assicurazioni al fine di erogare prestazioni nell ipotesi di invalidità permanente e premorienza, secondo quanto previsto dall art. 6 del Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modifiche. d) Liquidazione delle prestazioni in forma capitale All atto della presentazione della domanda di pensione complementare, il lavoratore socio può richiedere la liquidazione in capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato nella propria posizione individuale. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell iscritto quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all assegno sociale di cui all art.3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n.335, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell intero importo maturato. 3. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può scegliere una delle seguenti opzioni. - trasferimento ad altro fondo cui possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria; - trasferimento ad altro fondo di origine non contrattuale; - trasferimento verso forme pensionistiche individuali; - riscatto; - conservazione anche in assenza di contribuzione. Il trasferimento, e/o il riscatto, è pari all intero ammontare della propria posizione individuale. L obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell impresa viene meno dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione complementare o a forme pensionistiche individuali. Tale trasferimento non può, però, avere luogo durante i primi cinque anni di vita di EUROFER e, a partire dal sesto anno di vita, non prima che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza in EUROFER. 4

5 Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1 luglio del medesimo anno e dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso EUROFER. In caso di decesso del lavoratore associato al Fondo prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi e a carico dell iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni del lavoratore iscritto, la posizione resta acquisita al Fondo pensione. Il riscatto comporta la liquidazione della posizione individuale che deve avvenire entro sei mesi dalla relativa richiesta. La pratica di richiesta deve essere promossa di iniziativa dai soggetti aventi titolo sopra indicati. 4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI I lavoratori di gruppo FS - costituito dalle società FS SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Ferrovie Real Estate SpA - associati a EUROFER sono tenuti a contribuire, a decorrere dal , secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto il e dagli accordi in esso richiamati. La contribuzione ad EUROFER è così ripartita: 1. 1% a carico del lavoratore, 2. 1% a carico del datore di lavoro, queste quote vengono computate sui seguenti elementi della retribuzione: - minimi contrattuali, di cui al punto 4 dell art. 63 del CCNL del ; - aumenti di anzianità, di cui all art. 64 del CCNL ed all art. 29 del Contratto Aziendale di Gruppo FS; - indennità di funzione, di cui all art. 66 del CCNL; - salario professionale, di cui all art. 67 del CCNL. 3. percentuale del TFR annuo del lavoratore così stabilita: - 100% del TFR per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il e con anzianità contributiva successiva questa data; - 33% del TFR per i restanti lavoratori. 4. versamento all atto dell iscrizione di una quota una-tantum pari a 2.58 a carico del lavoratore e 2.58 a carico dell impresa (denominata quota di iscrizione ), 5. versamento di una quota associativa annua a carico dei lavoratori, (per l anno 2005 è di 15.00) il cui ammontare viene stabilito dal C.d.A. del Fondo in base alle previsioni di bilancio (denominata quota associativa ). In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle 5

6 imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a EUROFER di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico. L'obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell'impresa nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a EUROFER decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Fondo, della domanda valida ai fini dell iscrizione al Fondo stesso. I lavoratori dei settori affini sono tenuti a contribuire ciascuno secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi accordi collettivi che ad essi si applicano. Contribuzione volontaria E' fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a EUROFER di effettuare versamenti volontari aggiuntivi, anche al fine di usufruire delle prestazioni accessorie in caso di invalidità o premorienza. Cessazione o sospensione della contribuzione La contribuzione a EUROFER, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. La contribuzione cessa altresì in caso di trasferimento ad altro fondo. Il lavoratore associato può sospendere l obbligazione contributiva al Fondo entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza nel Fondo. Il ripristino della contribuzione è consentito in ogni momento ma per una sola volta. Nel periodo di sospensione decade l obbligo di contribuzione aziendale. Nello stesso periodo l iscritto è comunque tenuto al versamento della quota associativa. 5. REGIME FISCALE a) contributi I contributi annui complessivamente versati a EUROFER (dall associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell associato e, comunque, non oltre 5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase dell erogazione della 6

7 prestazione finale, è riconosciuta l esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l iscritto deve, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l ammontare dei contributi versati e non dedotti. Fino al , per i lavoratori vecchi iscritti (ossia coloro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992), fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 e l ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo pensione nell anno A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. La disciplina fiscale della previdenza complementare è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n.47 e successive modifiche ed integrazioni. b) Risultati di gestione I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio di EUROFER sono tassati con aliquota dell 11% applicata al risultato netto di gestione maturato per ciascun periodo d imposta (ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n.47 e successive modifiche ed integrazioni). c) Prestazioni La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e, laddove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti ( 5.164,57). Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati,dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall iscritto, l imposta si applica sull importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti. Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori 1/3 del montante maturato dall iscritto, l imposta si applica sull importo, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni: - l iscritto ha optato per la liquidazione dell intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all iscritto nel caso in cui l importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell assegno sociale); - il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; 7

8 - il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. d) Anticipazioni Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo, mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti. e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione a EUROFER non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti. 6. REGIME DELLE SPESE La quota di iscrizione e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti, ma destinate direttamente alla copertura degli oneri per la gestione amministrativa del Fondo, quali, tra gli altri, l attività degli organi statutari e la gestione amministrativa di EUROFER e delle posizioni individuali. Gli oneri relativi all investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio Economico del Fondo. 7. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE Le risorse finanziarie di EUROFER sono integralmente affidate in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo quadriennio viene attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti. Detto periodo decorre dalla sottoscrizione delle convenzioni avvenuta in data 26 luglio I mandati di gestione attivati dal Fondo assicurano, nel quadriennio di gestione, per una parte del patrimonio (60%) un tasso minimo di rendimento annuo composto netto pari al 2,5% in caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, di decesso o di invalidità totale e permanente che comporti cessazione dell attività lavorativa dell associato. Il Gestore finanziario è tenuto al rispetto delle linee di indirizzo (80% obbligazioni e 20% azioni) relative al seguente benchmark: Govt Emu 1-3years (indice JP Morgan 8

9 Gov. Bond Emu 1-3y) 40%, Govt Emu (indice JP Morgan Gov. Bond Emu all maturities) 40%, Azioni Europa (indice E-Capital Ethical index Euro) 5% e Azioni World (indice E-Capital Ethical index Global) 15%. Tutti gli investimenti (sia azionari che obbligazionari) devono seguire criteri di responsabilità sociale. Ai gestori è assegnato l obiettivo di massimizzare il tasso di rendimento netto mediante un efficiente gestione del portafoglio e un adeguata diversificazione del rischio in un orizzonte temporale quadriennale. Successivamente il Consiglio di amministrazione, previa modifica statutaria, può optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori è fornita adeguata e completa informazione. Il Consiglio di amministrazione del Fondo identifica gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento, definisce il profilo di rischio maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, diversifica gli strumenti di investimento in un ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento e definisce per ciascun mercato indici oggettivi, confrontabili e pubblicati per valutare periodicamente i risultati conseguiti dai singoli gestori. La partecipazione al Fondo comporta, in via generale la possibilità di variazioni in positivo o in negativo del valore del patrimonio del Fondo a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui il patrimonio stesso è investito nel tempo. Pertanto, come conseguenza, vi è la possibilità di non ottenere, al momento dell erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati, ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. La procedura per l individuazione dei soggetti gestori abilitati si è conclusa con l assegnazione della gestione finanziaria a San Paolo Imi Istitutional Asset Management SGR SpA, Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, Generali Vita SpA e Società Riunione Adriatica di Sicurtà SpA. La Banca depositaria è UniCredito Italiano. Il Gestore amministrativo del Fondo è Accenture Pension Services. 8. INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI Ciascun lavoratore associato riceve annualmente, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull ammontare dei contributi versati sul proprio conto individuale, sull impiego delle risorse relative alla linea di investimento in cui rientra il proprio conto individuale e sui risultati conseguenti la gestione medesima. Ciascun pensionato riceve annualmente, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull ammontare della pensione corrisposta nel corso dell anno e sull eventuale adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell equilibrio attuariale e finanziario di EUROFER. In ogni caso, la predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli associati è effettuata in conformità delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza. 9

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